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Polizia di Stato, 1400 VICE ISPETTORI (concorso interno)
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Da: Ron 28/01/2017 15:46:12
Concorso 1400 vice ispettori: respinto il ricorso proposto da alcuni concorrenti
Riportiamo la sentenza del Consiglio di Stato del 21 dicembre 2016 nr. 707
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai
signori � omissis � , contro la mancata ammissione alla prova orale del concorso interno
a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice
ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.
LA SEZIONE
Vista la relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di
Stato sul ricorso; esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.
Premesso:
con ricorso straordinario depositato direttamente presso questo Consiglio di Stato il 14
aprile 2016 e notificato al Ministero riferente, come da quest'ultimo riferito, in data 19
aprile 2016 e alla signora xxx , domiciliata presso l'ufficio xxx della questura di Napoli,
in data 11 aprile 2016 il signor xxx e altri 19 colleghi hanno impugnato una serie di atti,
indicati nell'epigrafe del ricorso in numero di 25 e concernenti l'esclusione -per mancato
superamento della prova scritta - dal concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a
1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di
viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto
ministeriale 24 settembre 2013.
I motivi di ricorso sono i seguenti:
1. Violazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994 n. 487 e dei princìpi dell'ordinamento giuridico in tema di collegio perfetto
delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici;
2. violazione del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, del giusto provvedimento di legge, del
bando, della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi, dei principi di trasparenza e
parità di condizioni tra i concorrenti di buon andamento ed imparzialità
dell'Amministrazione; eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di
contestualità, trasparenza e parità di condizioni, violazione e falsa applicazione degli
articoli 3, 33, 34 e 97 della Costituzione;
3. eccesso di potere per illogicità o perplessità valutative talmente evidenti e gravi da
far dubitare, in ultima analisi, dell'obiettività e competenza stessa della commissione
giudicatrice; eccesso di potere per illogicità manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza,
irrazionalità, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento; eccesso di potere
per disparità di trattamento accompagnata da prova documentale a dimostrazione che la
commissione aveva valutato negativamente gli elaborati dei ricorrenti e positivamente gli
elaborati di identico contenuto di altro candidato; vizio di eccesso di potere per errore di
fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
4. violazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli
articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione; vizio di eccesso di potere per errore di fatto e
di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti,
disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
5. eccesso di potere per mancata predeterminazione puntuale e rigorosa dei criteri di
giudizio, mancata attivazione di sistemi atti a garantire l'uniformità del giudizio nella
valutazione delle prove scritte, irragionevolezza e violazione dell'imparzialità; eccesso di
potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento
ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità
manifesta;
6. eccesso di potere per irragionevolezza della correzione degli elaborati in tempi molto ristretti; violazione della Costituzione, articolo 97; del trattato istitutivo dell'Unione
Europea, articoli 230-253 e 255; della Costituzione europea: articolo II-101; della legge
7 agosto 1990, n. 241, articolo 1, comma 1, e articolo 3; vizio di eccesso di potere per
errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità;
7. violazione degli articoli 1 7-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 19 34, n. 3 7.
Con nota del 24 maggio 2016 l'Amministrazione riferente, in esito a richiesta della
Sezione, ha riferito sull'istanza cautelare, rilevando la assorbente inammissibilità del
ricorso e la sua infondatezza nel merito.
Nell'adunanza del 6 luglio 2016 la Sezione ha espresso il parere che l'istanza cautelare
dovesse essere respinta.
Il Ministero riferente, nella finale relazione istruttoria, ha espresso l'avviso che il ricorso,
in via preliminare, debba essere dichiarato inammissibile e che, ferma restando la
pregiudiziale d'inammissibilità, debba comunque essere rigettato nel merito.
Considerato:
Si prescinde dall'esame dell'eccezione d'inammissibilità dell'intero ricorso poiché esso -
ferma restando l'inammissibilità di alcune delle sue censure (v. infra) - è infondato.
1. La circostanza che il solo presidente avrebbe dato lettura degli elaborati senza che
i componenti della commissione ne dessero una lettura personale mostra la collegialità e
uniformità della valutazione e non un vizio di legittimità. E la sola presenza di membri
supplenti alle operazioni di correzione non vizia di per sé le operazioni di valutazione
delle prove scritte, ma anzi dimostra il perseguimento- grazie alla consapevolezza da
parte dei supplenti del metro di giudizio nelle valutazioni alle quali hanno assistito - di
una maggiore uniformità.
2. I segni di riconoscimento indicati nel ricorso e che mostrerebbero nella correzione
degli elaborati la violazione del principio dell'anonimato (il ricorso riferisce: cancellature e
scarabocchi in un elaborato; scritti a colonna in due elaborati; elaborati in brutta copia
con richiamo in bella copia; dicitura in un elaborato: "N.B. NON COMPLETATA
COPIATURA IN BELLA. CONTINUA E RIPRENDE DA PAGINA 6 DELLA BRUTTA COPIA. MI
SCUSO. BUON LAVORO"; dicitura in altro elaborato: "SI RINGRAZIA PER
L'ATTENZIONE"; l'assenza in un elaborato di uno dei tre fogli protocollo vidimati e
consegnati al candidato) non mostrano invece - sia per le loro caratteristiche intrinseche,
sia in rapporto all'alto numero dei candidati nella prova scritta - caratteristiche tali da
dimostrare vizio dell'intera procedura di concorso.
Parimenti un simile vizio inficiante l'intera procedura non risulta nella circostanza, pure
riferita nel ricorso, che la chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i
dati anagrafici del candidato già chiusa da costui, sia stata effettuata dal personale
incaricato dalla commissione alla presa in consegna di quella busta: tale modalità non è
tale da inficiare la garanzia di anonimato degli elaborati. Né un simile vizio, in assenza di
adeguata prova in proposito, risulta dal poco ordine lamentato nel ricorso relativamente
alle operazioni di consegna degli elaborati; anche perché eventuali irregolarità in questa
fase avrebbero ben potuto essere stigmatizzate dagli stessi candidati in bonis, ancor più
qualificati a farlo dalla circostanza che nel concorso interno in esame tutti i candidati
appartenevano, con diverse qualifiche, alla Polizia di Stato e dunque erano ufficiali o
agenti di polizia giudiziaria.
Circa la mancata chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati
anagrafici, e la sua conservazione in cartoni prima di essere chiusa e firmata sui lembi,
trattasi di asserzione che contrasta con quanto verbalizzato e quindi con attestazione che
fa fede fino a querela di falso.
3. - Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché - nel contestare, per disparità di trattamento nei confronti dei ricorrenti, il giudizio positivo su elaborati che hanno
superato la prova e che invece i ricorrenti ritengono non meritevoli di sufficienza -
chiedono una comparazione che, già ammessa solo in specifiche ipotesi nei confronti di
un unico ricorrente (come da giurisprudenza citata nel ricorso), è impossibile in un
ricorso collettivo quale quello in esame.
4. - Lo stesso ricorso mostra consapevolezza che l'apposizione del voto numerico
effettuata dalla commissione è ritenuta legittima da un importante orientamento
giurisprudenziale, condiviso da questa Sezione, laddove, come nella fattispecie, siano
stati preventivamente predisposti adeguati criteri di valutazione.
5. - Quanto alla critica dei suddetti criteri di valutazione espressa nel successivo quinto
motivo di ricorso essa - nel limitarsi a citare giurisprudenza e a rilevare testualmente:
"tali criteri non risultano assolutamente formulati in maniera puntuale e rigorosa"; e:
"nel caso in esame, oltre a non essere apposti segni di correzione e glosse, sono
predeterminati criteri sovrapponibili, generici e per nulla rigorosi e puntuali. Infatti pur
essendo predeterminati generici criteri di massima, non risultano affatto predeterminati
PRECISI PARAMETRI DI RIFERIMENTO CUI RACCORDARE IL PUNTEGGIO ASSEGNATO [ i
caratteri maiuscoli sono nel testo del ricorso], con assiomatica illegittimità della
valutazione in forma numerica" - è in parte inammissibile per genericità e in parte
infondata, poiché la commissione esaminatrice ha evidenziato con adeguata precisione
quei parametri di riferimento di cui la presente censura lamenta la carenza, e che sono i
seguenti: l. rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato
sviluppo dei temi in essa indicate; 2. Concretezza della trattazione ed esattezza di
eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. Correttezza
grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. Coerenza logica nella
descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia.
6. - La correzione "di molti elaborati in poco più di due minuti" non concreta di per sé
vizio di legittimità; sia perché quella tempistica non riguarda tutti gli elaborati corretti (lo
stesso ricorso riferisce che nella seduta del 22 luglio 2015 la commissione esaminatrice
ha dedicato a ciascun compito il tempo complessivo di circa sette minuti); sia perché si
tratta di una media temporale di due minuti che di per sé non è palesemente illogica:
diverso sarebbe stato, ad esempio, se l'esito di questo calcolo medio avesse portato ad
entità temporali talmente insignificanti da risultare palesemente illogiche.
Lo stesso ricorso, del resto, mostra consapevolezza che gran parte della giurisprudenza,
condivisa da questa Sezione, attribuisce scarso rilievo al calcolo temporale medio della
correzione delle prove scritte.
7. - L'ultima censura, che lamenta la violazione degli articoli 17 -bis e 30 del regio
decreto 22 gennaio 1934 n. 3 7, è inammissibile poiché invoca la normativa concernente
gli esami per la professione di avvocato, inapplicabile al caso di specie.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

Da: deragliatore 28/01/2017 16:14:43
Ormai è ovvio che l' ignoranza ha preso il sopravvento, per quattro minchiate di amministrativo che avete letto pensate di poter elargire sapere, vedrete quanto conterà quella sentenza.
Buon viaggio

Da: Max Pezzali e c.28/01/2017 16:17:56
Ron... mi fai incazzare il deragliatore...

E allora per tutti voi una sempre verde Ornella Vanoni con....

tristezza... vai Ornella...

Radio Rosica sempre con voi a farvi compagnia...

E dopo Ornella un po' di pubblicità...

Bruciore di stomaco, difficoltà nella digestione? Gaviscon orosolubile.

Da: Non idonei state sereni!28/01/2017 16:31:26
Concorso 1400 vice ispettori: respinto il ricorso proposto da alcuni concorrenti
Riportiamo la sentenza del Consiglio di Stato del 21 dicembre 2016 nr. 707
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai
signori âï¿�ï¿� omissis âï¿�ï¿� , contro la mancata ammissione alla prova orale del concorso interno
a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice
ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.
LA SEZIONE
Vista la relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di
Stato sul ricorso; esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.
Premesso:
con ricorso straordinario depositato direttamente presso questo Consiglio di Stato il 14
aprile 2016 e notificato al Ministero riferente, come da quest'ultimo riferito, in data 19
aprile 2016 e alla signora xxx , domiciliata presso l'ufficio xxx della questura di Napoli,
in data 11 aprile 2016 il signor xxx e altri 19 colleghi hanno impugnato una serie di atti,
indicati nell'epigrafe del ricorso in numero di 25 e concernenti l'esclusione -per mancato
superamento della prova scritta - dal concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a
1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di
viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto
ministeriale 24 settembre 2013.
I motivi di ricorso sono i seguenti:
1. Violazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994 n. 487 e dei princìpi dell'ordinamento giuridico in tema di collegio perfetto
delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici;
2. violazione del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, del giusto provvedimento di legge, del
bando, della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi, dei principi di trasparenza e
parità di condizioni tra i concorrenti di buon andamento ed imparzialità
dell'Amministrazione; eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di
contestualità, trasparenza e parità di condizioni, violazione e falsa applicazione degli
articoli 3, 33, 34 e 97 della Costituzione;
3. eccesso di potere per illogicità o perplessità valutative talmente evidenti e gravi da
far dubitare, in ultima analisi, dell'obiettività e competenza stessa della commissione
giudicatrice; eccesso di potere per illogicità manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza,
irrazionalità, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento; eccesso di potere
per disparità di trattamento accompagnata da prova documentale a dimostrazione che la
commissione aveva valutato negativamente gli elaborati dei ricorrenti e positivamente gli
elaborati di identico contenuto di altro candidato; vizio di eccesso di potere per errore di
fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
4. violazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli
articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione; vizio di eccesso di potere per errore di fatto e
di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti,
disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
5. eccesso di potere per mancata predeterminazione puntuale e rigorosa dei criteri di
giudizio, mancata attivazione di sistemi atti a garantire l'uniformità del giudizio nella
valutazione delle prove scritte, irragionevolezza e violazione dell'imparzialità; eccesso di
potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento
ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità
manifesta;
6. eccesso di potere per irragionevolezza della correzione degli elaborati in tempi molto ristretti; violazione della Costituzione, articolo 97; del trattato istitutivo dell'Unione
Europea, articoli 230-253 e 255; della Costituzione europea: articolo II-101; della legge
7 agosto 1990, n. 241, articolo 1, comma 1, e articolo 3; vizio di eccesso di potere per
errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità;
7. violazione degli articoli 1 7-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 19 34, n. 3 7.
Con nota del 24 maggio 2016 l'Amministrazione riferente, in esito a richiesta della
Sezione, ha riferito sull'istanza cautelare, rilevando la assorbente inammissibilità del
ricorso e la sua infondatezza nel merito.
Nell'adunanza del 6 luglio 2016 la Sezione ha espresso il parere che l'istanza cautelare
dovesse essere respinta.
Il Ministero riferente, nella finale relazione istruttoria, ha espresso l'avviso che il ricorso,
in via preliminare, debba essere dichiarato inammissibile e che, ferma restando la
pregiudiziale d'inammissibilità, debba comunque essere rigettato nel merito.
Considerato:
Si prescinde dall'esame dell'eccezione d'inammissibilità dell'intero ricorso poiché esso -
ferma restando l'inammissibilità di alcune delle sue censure (v. infra) - è infondato.
1. La circostanza che il solo presidente avrebbe dato lettura degli elaborati senza che
i componenti della commissione ne dessero una lettura personale mostra la collegialità e
uniformità della valutazione e non un vizio di legittimità. E la sola presenza di membri
supplenti alle operazioni di correzione non vizia di per sé le operazioni di valutazione
delle prove scritte, ma anzi dimostra il perseguimento- grazie alla consapevolezza da
parte dei supplenti del metro di giudizio nelle valutazioni alle quali hanno assistito - di
una maggiore uniformità.
2. I segni di riconoscimento indicati nel ricorso e che mostrerebbero nella correzione
degli elaborati la violazione del principio dell'anonimato (il ricorso riferisce: cancellature e
scarabocchi in un elaborato; scritti a colonna in due elaborati; elaborati in brutta copia
con richiamo in bella copia; dicitura in un elaborato: "N.B. NON COMPLETATA
COPIATURA IN BELLA. CONTINUA E RIPRENDE DA PAGINA 6 DELLA BRUTTA COPIA. MI
SCUSO. BUON LAVORO"; dicitura in altro elaborato: "SI RINGRAZIA PER
L'ATTENZIONE"; l'assenza in un elaborato di uno dei tre fogli protocollo vidimati e
consegnati al candidato) non mostrano invece - sia per le loro caratteristiche intrinseche,
sia in rapporto all'alto numero dei candidati nella prova scritta - caratteristiche tali da
dimostrare vizio dell'intera procedura di concorso.
Parimenti un simile vizio inficiante l'intera procedura non risulta nella circostanza, pure
riferita nel ricorso, che la chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i
dati anagrafici del candidato già chiusa da costui, sia stata effettuata dal personale
incaricato dalla commissione alla presa in consegna di quella busta: tale modalità non è
tale da inficiare la garanzia di anonimato degli elaborati. Né un simile vizio, in assenza di
adeguata prova in proposito, risulta dal poco ordine lamentato nel ricorso relativamente
alle operazioni di consegna degli elaborati; anche perché eventuali irregolarità in questa
fase avrebbero ben potuto essere stigmatizzate dagli stessi candidati in bonis, ancor più
qualificati a farlo dalla circostanza che nel concorso interno in esame tutti i candidati
appartenevano, con diverse qualifiche, alla Polizia di Stato e dunque erano ufficiali o
agenti di polizia giudiziaria.
Circa la mancata chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati
anagrafici, e la sua conservazione in cartoni prima di essere chiusa e firmata sui lembi,
trattasi di asserzione che contrasta con quanto verbalizzato e quindi con attestazione che
fa fede fino a querela di falso.
3. - Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché - nel contestare, per disparità di trattamento nei confronti dei ricorrenti, il giudizio positivo su elaborati che hanno
superato la prova e che invece i ricorrenti ritengono non meritevoli di sufficienza -
chiedono una comparazione che, già ammessa solo in specifiche ipotesi nei confronti di
un unico ricorrente (come da giurisprudenza citata nel ricorso), è impossibile in un
ricorso collettivo quale quello in esame.
4. - Lo stesso ricorso mostra consapevolezza che l'apposizione del voto numerico
effettuata dalla commissione è ritenuta legittima da un importante orientamento
giurisprudenziale, condiviso da questa Sezione, laddove, come nella fattispecie, siano
stati preventivamente predisposti adeguati criteri di valutazione.
5. - Quanto alla critica dei suddetti criteri di valutazione espressa nel successivo quinto
motivo di ricorso essa - nel limitarsi a citare giurisprudenza e a rilevare testualmente:
"tali criteri non risultano assolutamente formulati in maniera puntuale e rigorosa"; e:
"nel caso in esame, oltre a non essere apposti segni di correzione e glosse, sono
predeterminati criteri sovrapponibili, generici e per nulla rigorosi e puntuali. Infatti pur
essendo predeterminati generici criteri di massima, non risultano affatto predeterminati
PRECISI PARAMETRI DI RIFERIMENTO CUI RACCORDARE IL PUNTEGGIO ASSEGNATO [ i
caratteri maiuscoli sono nel testo del ricorso], con assiomatica illegittimità della
valutazione in forma numerica" - è in parte inammissibile per genericità e in parte
infondata, poiché la commissione esaminatrice ha evidenziato con adeguata precisione
quei parametri di riferimento di cui la presente censura lamenta la carenza, e che sono i
seguenti: l. rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato
sviluppo dei temi in essa indicate; 2. Concretezza della trattazione ed esattezza di
eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. Correttezza
grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. Coerenza logica nella
descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia.
6. - La correzione "di molti elaborati in poco più di due minuti" non concreta di per sé
vizio di legittimità; sia perché quella tempistica non riguarda tutti gli elaborati corretti (lo
stesso ricorso riferisce che nella seduta del 22 luglio 2015 la commissione esaminatrice
ha dedicato a ciascun compito il tempo complessivo di circa sette minuti); sia perché si
tratta di una media temporale di due minuti che di per sé non è palesemente illogica:
diverso sarebbe stato, ad esempio, se l'esito di questo calcolo medio avesse portato ad
entità temporali talmente insignificanti da risultare palesemente illogiche.
Lo stesso ricorso, del resto, mostra consapevolezza che gran parte della giurisprudenza,
condivisa da questa Sezione, attribuisce scarso rilievo al calcolo temporale medio della
correzione delle prove scritte.
7. - L'ultima censura, che lamenta la violazione degli articoli 17 -bis e 30 del regio
decreto 22 gennaio 1934 n. 3 7, è inammissibile poiché invoca la normativa concernente
gli esami per la professione di avvocato, inapplicabile al caso di specie.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

Da: Non idonei state sereni!28/01/2017 16:31:45
Concorso 1400 vice ispettori: respinto il ricorso proposto da alcuni concorrenti
Riportiamo la sentenza del Consiglio di Stato del 21 dicembre 2016 nr. 707
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai
signori âï¿�ï¿� omissis âï¿�ï¿� , contro la mancata ammissione alla prova orale del concorso interno
a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice
ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.
LA SEZIONE
Vista la relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di
Stato sul ricorso; esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.
Premesso:
con ricorso straordinario depositato direttamente presso questo Consiglio di Stato il 14
aprile 2016 e notificato al Ministero riferente, come da quest'ultimo riferito, in data 19
aprile 2016 e alla signora xxx , domiciliata presso l'ufficio xxx della questura di Napoli,
in data 11 aprile 2016 il signor xxx e altri 19 colleghi hanno impugnato una serie di atti,
indicati nell'epigrafe del ricorso in numero di 25 e concernenti l'esclusione -per mancato
superamento della prova scritta - dal concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a
1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di
viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto
ministeriale 24 settembre 2013.
I motivi di ricorso sono i seguenti:
1. Violazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994 n. 487 e dei princìpi dell'ordinamento giuridico in tema di collegio perfetto
delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici;
2. violazione del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, del giusto provvedimento di legge, del
bando, della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi, dei principi di trasparenza e
parità di condizioni tra i concorrenti di buon andamento ed imparzialità
dell'Amministrazione; eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di
contestualità, trasparenza e parità di condizioni, violazione e falsa applicazione degli
articoli 3, 33, 34 e 97 della Costituzione;
3. eccesso di potere per illogicità o perplessità valutative talmente evidenti e gravi da
far dubitare, in ultima analisi, dell'obiettività e competenza stessa della commissione
giudicatrice; eccesso di potere per illogicità manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza,
irrazionalità, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento; eccesso di potere
per disparità di trattamento accompagnata da prova documentale a dimostrazione che la
commissione aveva valutato negativamente gli elaborati dei ricorrenti e positivamente gli
elaborati di identico contenuto di altro candidato; vizio di eccesso di potere per errore di
fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
4. violazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli
articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione; vizio di eccesso di potere per errore di fatto e
di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti,
disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
5. eccesso di potere per mancata predeterminazione puntuale e rigorosa dei criteri di
giudizio, mancata attivazione di sistemi atti a garantire l'uniformità del giudizio nella
valutazione delle prove scritte, irragionevolezza e violazione dell'imparzialità; eccesso di
potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento
ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità
manifesta;
6. eccesso di potere per irragionevolezza della correzione degli elaborati in tempi molto ristretti; violazione della Costituzione, articolo 97; del trattato istitutivo dell'Unione
Europea, articoli 230-253 e 255; della Costituzione europea: articolo II-101; della legge
7 agosto 1990, n. 241, articolo 1, comma 1, e articolo 3; vizio di eccesso di potere per
errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità;
7. violazione degli articoli 1 7-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 19 34, n. 3 7.
Con nota del 24 maggio 2016 l'Amministrazione riferente, in esito a richiesta della
Sezione, ha riferito sull'istanza cautelare, rilevando la assorbente inammissibilità del
ricorso e la sua infondatezza nel merito.
Nell'adunanza del 6 luglio 2016 la Sezione ha espresso il parere che l'istanza cautelare
dovesse essere respinta.
Il Ministero riferente, nella finale relazione istruttoria, ha espresso l'avviso che il ricorso,
in via preliminare, debba essere dichiarato inammissibile e che, ferma restando la
pregiudiziale d'inammissibilità, debba comunque essere rigettato nel merito.
Considerato:
Si prescinde dall'esame dell'eccezione d'inammissibilità dell'intero ricorso poiché esso -
ferma restando l'inammissibilità di alcune delle sue censure (v. infra) - è infondato.
1. La circostanza che il solo presidente avrebbe dato lettura degli elaborati senza che
i componenti della commissione ne dessero una lettura personale mostra la collegialità e
uniformità della valutazione e non un vizio di legittimità. E la sola presenza di membri
supplenti alle operazioni di correzione non vizia di per sé le operazioni di valutazione
delle prove scritte, ma anzi dimostra il perseguimento- grazie alla consapevolezza da
parte dei supplenti del metro di giudizio nelle valutazioni alle quali hanno assistito - di
una maggiore uniformità.
2. I segni di riconoscimento indicati nel ricorso e che mostrerebbero nella correzione
degli elaborati la violazione del principio dell'anonimato (il ricorso riferisce: cancellature e
scarabocchi in un elaborato; scritti a colonna in due elaborati; elaborati in brutta copia
con richiamo in bella copia; dicitura in un elaborato: "N.B. NON COMPLETATA
COPIATURA IN BELLA. CONTINUA E RIPRENDE DA PAGINA 6 DELLA BRUTTA COPIA. MI
SCUSO. BUON LAVORO"; dicitura in altro elaborato: "SI RINGRAZIA PER
L'ATTENZIONE"; l'assenza in un elaborato di uno dei tre fogli protocollo vidimati e
consegnati al candidato) non mostrano invece - sia per le loro caratteristiche intrinseche,
sia in rapporto all'alto numero dei candidati nella prova scritta - caratteristiche tali da
dimostrare vizio dell'intera procedura di concorso.
Parimenti un simile vizio inficiante l'intera procedura non risulta nella circostanza, pure
riferita nel ricorso, che la chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i
dati anagrafici del candidato già chiusa da costui, sia stata effettuata dal personale
incaricato dalla commissione alla presa in consegna di quella busta: tale modalità non è
tale da inficiare la garanzia di anonimato degli elaborati. Né un simile vizio, in assenza di
adeguata prova in proposito, risulta dal poco ordine lamentato nel ricorso relativamente
alle operazioni di consegna degli elaborati; anche perché eventuali irregolarità in questa
fase avrebbero ben potuto essere stigmatizzate dagli stessi candidati in bonis, ancor più
qualificati a farlo dalla circostanza che nel concorso interno in esame tutti i candidati
appartenevano, con diverse qualifiche, alla Polizia di Stato e dunque erano ufficiali o
agenti di polizia giudiziaria.
Circa la mancata chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati
anagrafici, e la sua conservazione in cartoni prima di essere chiusa e firmata sui lembi,
trattasi di asserzione che contrasta con quanto verbalizzato e quindi con attestazione che
fa fede fino a querela di falso.
3. - Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché - nel contestare, per disparità di trattamento nei confronti dei ricorrenti, il giudizio positivo su elaborati che hanno
superato la prova e che invece i ricorrenti ritengono non meritevoli di sufficienza -
chiedono una comparazione che, già ammessa solo in specifiche ipotesi nei confronti di
un unico ricorrente (come da giurisprudenza citata nel ricorso), è impossibile in un
ricorso collettivo quale quello in esame.
4. - Lo stesso ricorso mostra consapevolezza che l'apposizione del voto numerico
effettuata dalla commissione è ritenuta legittima da un importante orientamento
giurisprudenziale, condiviso da questa Sezione, laddove, come nella fattispecie, siano
stati preventivamente predisposti adeguati criteri di valutazione.
5. - Quanto alla critica dei suddetti criteri di valutazione espressa nel successivo quinto
motivo di ricorso essa - nel limitarsi a citare giurisprudenza e a rilevare testualmente:
"tali criteri non risultano assolutamente formulati in maniera puntuale e rigorosa"; e:
"nel caso in esame, oltre a non essere apposti segni di correzione e glosse, sono
predeterminati criteri sovrapponibili, generici e per nulla rigorosi e puntuali. Infatti pur
essendo predeterminati generici criteri di massima, non risultano affatto predeterminati
PRECISI PARAMETRI DI RIFERIMENTO CUI RACCORDARE IL PUNTEGGIO ASSEGNATO [ i
caratteri maiuscoli sono nel testo del ricorso], con assiomatica illegittimità della
valutazione in forma numerica" - è in parte inammissibile per genericità e in parte
infondata, poiché la commissione esaminatrice ha evidenziato con adeguata precisione
quei parametri di riferimento di cui la presente censura lamenta la carenza, e che sono i
seguenti: l. rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato
sviluppo dei temi in essa indicate; 2. Concretezza della trattazione ed esattezza di
eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. Correttezza
grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. Coerenza logica nella
descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia.
6. - La correzione "di molti elaborati in poco più di due minuti" non concreta di per sé
vizio di legittimità; sia perché quella tempistica non riguarda tutti gli elaborati corretti (lo
stesso ricorso riferisce che nella seduta del 22 luglio 2015 la commissione esaminatrice
ha dedicato a ciascun compito il tempo complessivo di circa sette minuti); sia perché si
tratta di una media temporale di due minuti che di per sé non è palesemente illogica:
diverso sarebbe stato, ad esempio, se l'esito di questo calcolo medio avesse portato ad
entità temporali talmente insignificanti da risultare palesemente illogiche.
Lo stesso ricorso, del resto, mostra consapevolezza che gran parte della giurisprudenza,
condivisa da questa Sezione, attribuisce scarso rilievo al calcolo temporale medio della
correzione delle prove scritte.
7. - L'ultima censura, che lamenta la violazione degli articoli 17 -bis e 30 del regio
decreto 22 gennaio 1934 n. 3 7, è inammissibile poiché invoca la normativa concernente
gli esami per la professione di avvocato, inapplicabile al caso di specie.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

Da: Poste italiane28/01/2017 16:31:51
@ deragliatore

Scusa in genere scrivo poco su questo forum ma penso comunque che nella stragrande maggioranza dei messaggi che scrivi pensi solo ad 'deragliare ' in un tuo sogno quello del l'annullamento ...

In ogni caso il presidente della repubblica quale ricorso straordinario in sede ministrativa sentito il parere vincolante del consiglio di stato ha espresso una sentenza più favorevole a quello sostenuto dagli idonei ... Ha rigettato su vari punti tutto quello che poteva essere impugnato dai ricorrenti ...

Volevo solo dire che nella vita bisogna accettare e rispettare anche delle sentenze chen a volte scomode ai nostri fattori personali

Pertanto al momento la certezza in un organo amministrativo straordinario c'è : rigetto di quanto impugnato

Le altre cose che scriviamo  possiamo farle come 'chiacchere da bar '
La sentenza ieri e' stata pubblicata

Ancora adesso mi spiace per i non idonei

Ma penso che dopo tre anni e mezzo e' giusto iniziare a preparare la valigia
Ci vediamo a Piacenza

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Da: Non idonei state sereni!28/01/2017 16:31:58
Concorso 1400 vice ispettori: respinto il ricorso proposto da alcuni concorrenti
Riportiamo la sentenza del Consiglio di Stato del 21 dicembre 2016 nr. 707
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai
signori âï¿�ï¿� omissis âï¿�ï¿� , contro la mancata ammissione alla prova orale del concorso interno
a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice
ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.
LA SEZIONE
Vista la relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di
Stato sul ricorso; esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.
Premesso:
con ricorso straordinario depositato direttamente presso questo Consiglio di Stato il 14
aprile 2016 e notificato al Ministero riferente, come da quest'ultimo riferito, in data 19
aprile 2016 e alla signora xxx , domiciliata presso l'ufficio xxx della questura di Napoli,
in data 11 aprile 2016 il signor xxx e altri 19 colleghi hanno impugnato una serie di atti,
indicati nell'epigrafe del ricorso in numero di 25 e concernenti l'esclusione -per mancato
superamento della prova scritta - dal concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a
1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di
viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto
ministeriale 24 settembre 2013.
I motivi di ricorso sono i seguenti:
1. Violazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994 n. 487 e dei princìpi dell'ordinamento giuridico in tema di collegio perfetto
delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici;
2. violazione del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, del giusto provvedimento di legge, del
bando, della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi, dei principi di trasparenza e
parità di condizioni tra i concorrenti di buon andamento ed imparzialità
dell'Amministrazione; eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di
contestualità, trasparenza e parità di condizioni, violazione e falsa applicazione degli
articoli 3, 33, 34 e 97 della Costituzione;
3. eccesso di potere per illogicità o perplessità valutative talmente evidenti e gravi da
far dubitare, in ultima analisi, dell'obiettività e competenza stessa della commissione
giudicatrice; eccesso di potere per illogicità manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza,
irrazionalità, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento; eccesso di potere
per disparità di trattamento accompagnata da prova documentale a dimostrazione che la
commissione aveva valutato negativamente gli elaborati dei ricorrenti e positivamente gli
elaborati di identico contenuto di altro candidato; vizio di eccesso di potere per errore di
fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
4. violazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli
articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione; vizio di eccesso di potere per errore di fatto e
di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti,
disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
5. eccesso di potere per mancata predeterminazione puntuale e rigorosa dei criteri di
giudizio, mancata attivazione di sistemi atti a garantire l'uniformità del giudizio nella
valutazione delle prove scritte, irragionevolezza e violazione dell'imparzialità; eccesso di
potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento
ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità
manifesta;
6. eccesso di potere per irragionevolezza della correzione degli elaborati in tempi molto ristretti; violazione della Costituzione, articolo 97; del trattato istitutivo dell'Unione
Europea, articoli 230-253 e 255; della Costituzione europea: articolo II-101; della legge
7 agosto 1990, n. 241, articolo 1, comma 1, e articolo 3; vizio di eccesso di potere per
errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità;
7. violazione degli articoli 1 7-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 19 34, n. 3 7.
Con nota del 24 maggio 2016 l'Amministrazione riferente, in esito a richiesta della
Sezione, ha riferito sull'istanza cautelare, rilevando la assorbente inammissibilità del
ricorso e la sua infondatezza nel merito.
Nell'adunanza del 6 luglio 2016 la Sezione ha espresso il parere che l'istanza cautelare
dovesse essere respinta.
Il Ministero riferente, nella finale relazione istruttoria, ha espresso l'avviso che il ricorso,
in via preliminare, debba essere dichiarato inammissibile e che, ferma restando la
pregiudiziale d'inammissibilità, debba comunque essere rigettato nel merito.
Considerato:
Si prescinde dall'esame dell'eccezione d'inammissibilità dell'intero ricorso poiché esso -
ferma restando l'inammissibilità di alcune delle sue censure (v. infra) - è infondato.
1. La circostanza che il solo presidente avrebbe dato lettura degli elaborati senza che
i componenti della commissione ne dessero una lettura personale mostra la collegialità e
uniformità della valutazione e non un vizio di legittimità. E la sola presenza di membri
supplenti alle operazioni di correzione non vizia di per sé le operazioni di valutazione
delle prove scritte, ma anzi dimostra il perseguimento- grazie alla consapevolezza da
parte dei supplenti del metro di giudizio nelle valutazioni alle quali hanno assistito - di
una maggiore uniformità.
2. I segni di riconoscimento indicati nel ricorso e che mostrerebbero nella correzione
degli elaborati la violazione del principio dell'anonimato (il ricorso riferisce: cancellature e
scarabocchi in un elaborato; scritti a colonna in due elaborati; elaborati in brutta copia
con richiamo in bella copia; dicitura in un elaborato: "N.B. NON COMPLETATA
COPIATURA IN BELLA. CONTINUA E RIPRENDE DA PAGINA 6 DELLA BRUTTA COPIA. MI
SCUSO. BUON LAVORO"; dicitura in altro elaborato: "SI RINGRAZIA PER
L'ATTENZIONE"; l'assenza in un elaborato di uno dei tre fogli protocollo vidimati e
consegnati al candidato) non mostrano invece - sia per le loro caratteristiche intrinseche,
sia in rapporto all'alto numero dei candidati nella prova scritta - caratteristiche tali da
dimostrare vizio dell'intera procedura di concorso.
Parimenti un simile vizio inficiante l'intera procedura non risulta nella circostanza, pure
riferita nel ricorso, che la chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i
dati anagrafici del candidato già chiusa da costui, sia stata effettuata dal personale
incaricato dalla commissione alla presa in consegna di quella busta: tale modalità non è
tale da inficiare la garanzia di anonimato degli elaborati. Né un simile vizio, in assenza di
adeguata prova in proposito, risulta dal poco ordine lamentato nel ricorso relativamente
alle operazioni di consegna degli elaborati; anche perché eventuali irregolarità in questa
fase avrebbero ben potuto essere stigmatizzate dagli stessi candidati in bonis, ancor più
qualificati a farlo dalla circostanza che nel concorso interno in esame tutti i candidati
appartenevano, con diverse qualifiche, alla Polizia di Stato e dunque erano ufficiali o
agenti di polizia giudiziaria.
Circa la mancata chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati
anagrafici, e la sua conservazione in cartoni prima di essere chiusa e firmata sui lembi,
trattasi di asserzione che contrasta con quanto verbalizzato e quindi con attestazione che
fa fede fino a querela di falso.
3. - Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché - nel contestare, per disparità di trattamento nei confronti dei ricorrenti, il giudizio positivo su elaborati che hanno
superato la prova e che invece i ricorrenti ritengono non meritevoli di sufficienza -
chiedono una comparazione che, già ammessa solo in specifiche ipotesi nei confronti di
un unico ricorrente (come da giurisprudenza citata nel ricorso), è impossibile in un
ricorso collettivo quale quello in esame.
4. - Lo stesso ricorso mostra consapevolezza che l'apposizione del voto numerico
effettuata dalla commissione è ritenuta legittima da un importante orientamento
giurisprudenziale, condiviso da questa Sezione, laddove, come nella fattispecie, siano
stati preventivamente predisposti adeguati criteri di valutazione.
5. - Quanto alla critica dei suddetti criteri di valutazione espressa nel successivo quinto
motivo di ricorso essa - nel limitarsi a citare giurisprudenza e a rilevare testualmente:
"tali criteri non risultano assolutamente formulati in maniera puntuale e rigorosa"; e:
"nel caso in esame, oltre a non essere apposti segni di correzione e glosse, sono
predeterminati criteri sovrapponibili, generici e per nulla rigorosi e puntuali. Infatti pur
essendo predeterminati generici criteri di massima, non risultano affatto predeterminati
PRECISI PARAMETRI DI RIFERIMENTO CUI RACCORDARE IL PUNTEGGIO ASSEGNATO [ i
caratteri maiuscoli sono nel testo del ricorso], con assiomatica illegittimità della
valutazione in forma numerica" - è in parte inammissibile per genericità e in parte
infondata, poiché la commissione esaminatrice ha evidenziato con adeguata precisione
quei parametri di riferimento di cui la presente censura lamenta la carenza, e che sono i
seguenti: l. rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato
sviluppo dei temi in essa indicate; 2. Concretezza della trattazione ed esattezza di
eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. Correttezza
grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. Coerenza logica nella
descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia.
6. - La correzione "di molti elaborati in poco più di due minuti" non concreta di per sé
vizio di legittimità; sia perché quella tempistica non riguarda tutti gli elaborati corretti (lo
stesso ricorso riferisce che nella seduta del 22 luglio 2015 la commissione esaminatrice
ha dedicato a ciascun compito il tempo complessivo di circa sette minuti); sia perché si
tratta di una media temporale di due minuti che di per sé non è palesemente illogica:
diverso sarebbe stato, ad esempio, se l'esito di questo calcolo medio avesse portato ad
entità temporali talmente insignificanti da risultare palesemente illogiche.
Lo stesso ricorso, del resto, mostra consapevolezza che gran parte della giurisprudenza,
condivisa da questa Sezione, attribuisce scarso rilievo al calcolo temporale medio della
correzione delle prove scritte.
7. - L'ultima censura, che lamenta la violazione degli articoli 17 -bis e 30 del regio
decreto 22 gennaio 1934 n. 3 7, è inammissibile poiché invoca la normativa concernente
gli esami per la professione di avvocato, inapplicabile al caso di specie.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

Da: Non idonei state sereni!28/01/2017 16:32:18
Concorso 1400 vice ispettori: respinto il ricorso proposto da alcuni concorrenti
Riportiamo la sentenza del Consiglio di Stato del 21 dicembre 2016 nr. 707
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai
signori âï¿�ï¿� omissis âï¿�ï¿� , contro la mancata ammissione alla prova orale del concorso interno
a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice
ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.
LA SEZIONE
Vista la relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di
Stato sul ricorso; esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.
Premesso:
con ricorso straordinario depositato direttamente presso questo Consiglio di Stato il 14
aprile 2016 e notificato al Ministero riferente, come da quest'ultimo riferito, in data 19
aprile 2016 e alla signora xxx , domiciliata presso l'ufficio xxx della questura di Napoli,
in data 11 aprile 2016 il signor xxx e altri 19 colleghi hanno impugnato una serie di atti,
indicati nell'epigrafe del ricorso in numero di 25 e concernenti l'esclusione -per mancato
superamento della prova scritta - dal concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a
1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di
viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto
ministeriale 24 settembre 2013.
I motivi di ricorso sono i seguenti:
1. Violazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994 n. 487 e dei princìpi dell'ordinamento giuridico in tema di collegio perfetto
delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici;
2. violazione del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, del giusto provvedimento di legge, del
bando, della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi, dei principi di trasparenza e
parità di condizioni tra i concorrenti di buon andamento ed imparzialità
dell'Amministrazione; eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di
contestualità, trasparenza e parità di condizioni, violazione e falsa applicazione degli
articoli 3, 33, 34 e 97 della Costituzione;
3. eccesso di potere per illogicità o perplessità valutative talmente evidenti e gravi da
far dubitare, in ultima analisi, dell'obiettività e competenza stessa della commissione
giudicatrice; eccesso di potere per illogicità manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza,
irrazionalità, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento; eccesso di potere
per disparità di trattamento accompagnata da prova documentale a dimostrazione che la
commissione aveva valutato negativamente gli elaborati dei ricorrenti e positivamente gli
elaborati di identico contenuto di altro candidato; vizio di eccesso di potere per errore di
fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
4. violazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli
articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione; vizio di eccesso di potere per errore di fatto e
di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti,
disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
5. eccesso di potere per mancata predeterminazione puntuale e rigorosa dei criteri di
giudizio, mancata attivazione di sistemi atti a garantire l'uniformità del giudizio nella
valutazione delle prove scritte, irragionevolezza e violazione dell'imparzialità; eccesso di
potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento
ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità
manifesta;
6. eccesso di potere per irragionevolezza della correzione degli elaborati in tempi molto ristretti; violazione della Costituzione, articolo 97; del trattato istitutivo dell'Unione
Europea, articoli 230-253 e 255; della Costituzione europea: articolo II-101; della legge
7 agosto 1990, n. 241, articolo 1, comma 1, e articolo 3; vizio di eccesso di potere per
errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità;
7. violazione degli articoli 1 7-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 19 34, n. 3 7.
Con nota del 24 maggio 2016 l'Amministrazione riferente, in esito a richiesta della
Sezione, ha riferito sull'istanza cautelare, rilevando la assorbente inammissibilità del
ricorso e la sua infondatezza nel merito.
Nell'adunanza del 6 luglio 2016 la Sezione ha espresso il parere che l'istanza cautelare
dovesse essere respinta.
Il Ministero riferente, nella finale relazione istruttoria, ha espresso l'avviso che il ricorso,
in via preliminare, debba essere dichiarato inammissibile e che, ferma restando la
pregiudiziale d'inammissibilità, debba comunque essere rigettato nel merito.
Considerato:
Si prescinde dall'esame dell'eccezione d'inammissibilità dell'intero ricorso poiché esso -
ferma restando l'inammissibilità di alcune delle sue censure (v. infra) - è infondato.
1. La circostanza che il solo presidente avrebbe dato lettura degli elaborati senza che
i componenti della commissione ne dessero una lettura personale mostra la collegialità e
uniformità della valutazione e non un vizio di legittimità. E la sola presenza di membri
supplenti alle operazioni di correzione non vizia di per sé le operazioni di valutazione
delle prove scritte, ma anzi dimostra il perseguimento- grazie alla consapevolezza da
parte dei supplenti del metro di giudizio nelle valutazioni alle quali hanno assistito - di
una maggiore uniformità.
2. I segni di riconoscimento indicati nel ricorso e che mostrerebbero nella correzione
degli elaborati la violazione del principio dell'anonimato (il ricorso riferisce: cancellature e
scarabocchi in un elaborato; scritti a colonna in due elaborati; elaborati in brutta copia
con richiamo in bella copia; dicitura in un elaborato: "N.B. NON COMPLETATA
COPIATURA IN BELLA. CONTINUA E RIPRENDE DA PAGINA 6 DELLA BRUTTA COPIA. MI
SCUSO. BUON LAVORO"; dicitura in altro elaborato: "SI RINGRAZIA PER
L'ATTENZIONE"; l'assenza in un elaborato di uno dei tre fogli protocollo vidimati e
consegnati al candidato) non mostrano invece - sia per le loro caratteristiche intrinseche,
sia in rapporto all'alto numero dei candidati nella prova scritta - caratteristiche tali da
dimostrare vizio dell'intera procedura di concorso.
Parimenti un simile vizio inficiante l'intera procedura non risulta nella circostanza, pure
riferita nel ricorso, che la chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i
dati anagrafici del candidato già chiusa da costui, sia stata effettuata dal personale
incaricato dalla commissione alla presa in consegna di quella busta: tale modalità non è
tale da inficiare la garanzia di anonimato degli elaborati. Né un simile vizio, in assenza di
adeguata prova in proposito, risulta dal poco ordine lamentato nel ricorso relativamente
alle operazioni di consegna degli elaborati; anche perché eventuali irregolarità in questa
fase avrebbero ben potuto essere stigmatizzate dagli stessi candidati in bonis, ancor più
qualificati a farlo dalla circostanza che nel concorso interno in esame tutti i candidati
appartenevano, con diverse qualifiche, alla Polizia di Stato e dunque erano ufficiali o
agenti di polizia giudiziaria.
Circa la mancata chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati
anagrafici, e la sua conservazione in cartoni prima di essere chiusa e firmata sui lembi,
trattasi di asserzione che contrasta con quanto verbalizzato e quindi con attestazione che
fa fede fino a querela di falso.
3. - Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché - nel contestare, per disparità di trattamento nei confronti dei ricorrenti, il giudizio positivo su elaborati che hanno
superato la prova e che invece i ricorrenti ritengono non meritevoli di sufficienza -
chiedono una comparazione che, già ammessa solo in specifiche ipotesi nei confronti di
un unico ricorrente (come da giurisprudenza citata nel ricorso), è impossibile in un
ricorso collettivo quale quello in esame.
4. - Lo stesso ricorso mostra consapevolezza che l'apposizione del voto numerico
effettuata dalla commissione è ritenuta legittima da un importante orientamento
giurisprudenziale, condiviso da questa Sezione, laddove, come nella fattispecie, siano
stati preventivamente predisposti adeguati criteri di valutazione.
5. - Quanto alla critica dei suddetti criteri di valutazione espressa nel successivo quinto
motivo di ricorso essa - nel limitarsi a citare giurisprudenza e a rilevare testualmente:
"tali criteri non risultano assolutamente formulati in maniera puntuale e rigorosa"; e:
"nel caso in esame, oltre a non essere apposti segni di correzione e glosse, sono
predeterminati criteri sovrapponibili, generici e per nulla rigorosi e puntuali. Infatti pur
essendo predeterminati generici criteri di massima, non risultano affatto predeterminati
PRECISI PARAMETRI DI RIFERIMENTO CUI RACCORDARE IL PUNTEGGIO ASSEGNATO [ i
caratteri maiuscoli sono nel testo del ricorso], con assiomatica illegittimità della
valutazione in forma numerica" - è in parte inammissibile per genericità e in parte
infondata, poiché la commissione esaminatrice ha evidenziato con adeguata precisione
quei parametri di riferimento di cui la presente censura lamenta la carenza, e che sono i
seguenti: l. rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato
sviluppo dei temi in essa indicate; 2. Concretezza della trattazione ed esattezza di
eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. Correttezza
grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. Coerenza logica nella
descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia.
6. - La correzione "di molti elaborati in poco più di due minuti" non concreta di per sé
vizio di legittimità; sia perché quella tempistica non riguarda tutti gli elaborati corretti (lo
stesso ricorso riferisce che nella seduta del 22 luglio 2015 la commissione esaminatrice
ha dedicato a ciascun compito il tempo complessivo di circa sette minuti); sia perché si
tratta di una media temporale di due minuti che di per sé non è palesemente illogica:
diverso sarebbe stato, ad esempio, se l'esito di questo calcolo medio avesse portato ad
entità temporali talmente insignificanti da risultare palesemente illogiche.
Lo stesso ricorso, del resto, mostra consapevolezza che gran parte della giurisprudenza,
condivisa da questa Sezione, attribuisce scarso rilievo al calcolo temporale medio della
correzione delle prove scritte.
7. - L'ultima censura, che lamenta la violazione degli articoli 17 -bis e 30 del regio
decreto 22 gennaio 1934 n. 3 7, è inammissibile poiché invoca la normativa concernente
gli esami per la professione di avvocato, inapplicabile al caso di specie.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

Da: Non idonei state sereni!28/01/2017 16:32:51
Concorso 1400 vice ispettori: respinto il ricorso proposto da alcuni concorrenti
Riportiamo la sentenza del Consiglio di Stato del 21 dicembre 2016 nr. 707
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai
signori âï¿�ï¿� omissis âï¿�ï¿� , contro la mancata ammissione alla prova orale del concorso interno
a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice
ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.
LA SEZIONE
Vista la relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di
Stato sul ricorso; esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.
Premesso:
con ricorso straordinario depositato direttamente presso questo Consiglio di Stato il 14
aprile 2016 e notificato al Ministero riferente, come da quest'ultimo riferito, in data 19
aprile 2016 e alla signora xxx , domiciliata presso l'ufficio xxx della questura di Napoli,
in data 11 aprile 2016 il signor xxx e altri 19 colleghi hanno impugnato una serie di atti,
indicati nell'epigrafe del ricorso in numero di 25 e concernenti l'esclusione -per mancato
superamento della prova scritta - dal concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a
1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di
viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto
ministeriale 24 settembre 2013.
I motivi di ricorso sono i seguenti:
1. Violazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994 n. 487 e dei princìpi dell'ordinamento giuridico in tema di collegio perfetto
delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici;
2. violazione del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, del giusto provvedimento di legge, del
bando, della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi, dei principi di trasparenza e
parità di condizioni tra i concorrenti di buon andamento ed imparzialità
dell'Amministrazione; eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di
contestualità, trasparenza e parità di condizioni, violazione e falsa applicazione degli
articoli 3, 33, 34 e 97 della Costituzione;
3. eccesso di potere per illogicità o perplessità valutative talmente evidenti e gravi da
far dubitare, in ultima analisi, dell'obiettività e competenza stessa della commissione
giudicatrice; eccesso di potere per illogicità manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza,
irrazionalità, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento; eccesso di potere
per disparità di trattamento accompagnata da prova documentale a dimostrazione che la
commissione aveva valutato negativamente gli elaborati dei ricorrenti e positivamente gli
elaborati di identico contenuto di altro candidato; vizio di eccesso di potere per errore di
fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
4. violazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli
articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione; vizio di eccesso di potere per errore di fatto e
di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti,
disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
5. eccesso di potere per mancata predeterminazione puntuale e rigorosa dei criteri di
giudizio, mancata attivazione di sistemi atti a garantire l'uniformità del giudizio nella
valutazione delle prove scritte, irragionevolezza e violazione dell'imparzialità; eccesso di
potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento
ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità
manifesta;
6. eccesso di potere per irragionevolezza della correzione degli elaborati in tempi molto ristretti; violazione della Costituzione, articolo 97; del trattato istitutivo dell'Unione
Europea, articoli 230-253 e 255; della Costituzione europea: articolo II-101; della legge
7 agosto 1990, n. 241, articolo 1, comma 1, e articolo 3; vizio di eccesso di potere per
errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità;
7. violazione degli articoli 1 7-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 19 34, n. 3 7.
Con nota del 24 maggio 2016 l'Amministrazione riferente, in esito a richiesta della
Sezione, ha riferito sull'istanza cautelare, rilevando la assorbente inammissibilità del
ricorso e la sua infondatezza nel merito.
Nell'adunanza del 6 luglio 2016 la Sezione ha espresso il parere che l'istanza cautelare
dovesse essere respinta.
Il Ministero riferente, nella finale relazione istruttoria, ha espresso l'avviso che il ricorso,
in via preliminare, debba essere dichiarato inammissibile e che, ferma restando la
pregiudiziale d'inammissibilità, debba comunque essere rigettato nel merito.
Considerato:
Si prescinde dall'esame dell'eccezione d'inammissibilità dell'intero ricorso poiché esso -
ferma restando l'inammissibilità di alcune delle sue censure (v. infra) - è infondato.
1. La circostanza che il solo presidente avrebbe dato lettura degli elaborati senza che
i componenti della commissione ne dessero una lettura personale mostra la collegialità e
uniformità della valutazione e non un vizio di legittimità. E la sola presenza di membri
supplenti alle operazioni di correzione non vizia di per sé le operazioni di valutazione
delle prove scritte, ma anzi dimostra il perseguimento- grazie alla consapevolezza da
parte dei supplenti del metro di giudizio nelle valutazioni alle quali hanno assistito - di
una maggiore uniformità.
2. I segni di riconoscimento indicati nel ricorso e che mostrerebbero nella correzione
degli elaborati la violazione del principio dell'anonimato (il ricorso riferisce: cancellature e
scarabocchi in un elaborato; scritti a colonna in due elaborati; elaborati in brutta copia
con richiamo in bella copia; dicitura in un elaborato: "N.B. NON COMPLETATA
COPIATURA IN BELLA. CONTINUA E RIPRENDE DA PAGINA 6 DELLA BRUTTA COPIA. MI
SCUSO. BUON LAVORO"; dicitura in altro elaborato: "SI RINGRAZIA PER
L'ATTENZIONE"; l'assenza in un elaborato di uno dei tre fogli protocollo vidimati e
consegnati al candidato) non mostrano invece - sia per le loro caratteristiche intrinseche,
sia in rapporto all'alto numero dei candidati nella prova scritta - caratteristiche tali da
dimostrare vizio dell'intera procedura di concorso.
Parimenti un simile vizio inficiante l'intera procedura non risulta nella circostanza, pure
riferita nel ricorso, che la chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i
dati anagrafici del candidato già chiusa da costui, sia stata effettuata dal personale
incaricato dalla commissione alla presa in consegna di quella busta: tale modalità non è
tale da inficiare la garanzia di anonimato degli elaborati. Né un simile vizio, in assenza di
adeguata prova in proposito, risulta dal poco ordine lamentato nel ricorso relativamente
alle operazioni di consegna degli elaborati; anche perché eventuali irregolarità in questa
fase avrebbero ben potuto essere stigmatizzate dagli stessi candidati in bonis, ancor più
qualificati a farlo dalla circostanza che nel concorso interno in esame tutti i candidati
appartenevano, con diverse qualifiche, alla Polizia di Stato e dunque erano ufficiali o
agenti di polizia giudiziaria.
Circa la mancata chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati
anagrafici, e la sua conservazione in cartoni prima di essere chiusa e firmata sui lembi,
trattasi di asserzione che contrasta con quanto verbalizzato e quindi con attestazione che
fa fede fino a querela di falso.
3. - Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché - nel contestare, per disparità di trattamento nei confronti dei ricorrenti, il giudizio positivo su elaborati che hanno
superato la prova e che invece i ricorrenti ritengono non meritevoli di sufficienza -
chiedono una comparazione che, già ammessa solo in specifiche ipotesi nei confronti di
un unico ricorrente (come da giurisprudenza citata nel ricorso), è impossibile in un
ricorso collettivo quale quello in esame.
4. - Lo stesso ricorso mostra consapevolezza che l'apposizione del voto numerico
effettuata dalla commissione è ritenuta legittima da un importante orientamento
giurisprudenziale, condiviso da questa Sezione, laddove, come nella fattispecie, siano
stati preventivamente predisposti adeguati criteri di valutazione.
5. - Quanto alla critica dei suddetti criteri di valutazione espressa nel successivo quinto
motivo di ricorso essa - nel limitarsi a citare giurisprudenza e a rilevare testualmente:
"tali criteri non risultano assolutamente formulati in maniera puntuale e rigorosa"; e:
"nel caso in esame, oltre a non essere apposti segni di correzione e glosse, sono
predeterminati criteri sovrapponibili, generici e per nulla rigorosi e puntuali. Infatti pur
essendo predeterminati generici criteri di massima, non risultano affatto predeterminati
PRECISI PARAMETRI DI RIFERIMENTO CUI RACCORDARE IL PUNTEGGIO ASSEGNATO [ i
caratteri maiuscoli sono nel testo del ricorso], con assiomatica illegittimità della
valutazione in forma numerica" - è in parte inammissibile per genericità e in parte
infondata, poiché la commissione esaminatrice ha evidenziato con adeguata precisione
quei parametri di riferimento di cui la presente censura lamenta la carenza, e che sono i
seguenti: l. rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato
sviluppo dei temi in essa indicate; 2. Concretezza della trattazione ed esattezza di
eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. Correttezza
grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. Coerenza logica nella
descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia.
6. - La correzione "di molti elaborati in poco più di due minuti" non concreta di per sé
vizio di legittimità; sia perché quella tempistica non riguarda tutti gli elaborati corretti (lo
stesso ricorso riferisce che nella seduta del 22 luglio 2015 la commissione esaminatrice
ha dedicato a ciascun compito il tempo complessivo di circa sette minuti); sia perché si
tratta di una media temporale di due minuti che di per sé non è palesemente illogica:
diverso sarebbe stato, ad esempio, se l'esito di questo calcolo medio avesse portato ad
entità temporali talmente insignificanti da risultare palesemente illogiche.
Lo stesso ricorso, del resto, mostra consapevolezza che gran parte della giurisprudenza,
condivisa da questa Sezione, attribuisce scarso rilievo al calcolo temporale medio della
correzione delle prove scritte.
7. - L'ultima censura, che lamenta la violazione degli articoli 17 -bis e 30 del regio
decreto 22 gennaio 1934 n. 3 7, è inammissibile poiché invoca la normativa concernente
gli esami per la professione di avvocato, inapplicabile al caso di specie.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

Da: Non idonei state sereni!28/01/2017 16:33:10
Concorso 1400 vice ispettori: respinto il ricorso proposto da alcuni concorrenti
Riportiamo la sentenza del Consiglio di Stato del 21 dicembre 2016 nr. 707
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai
signori âï¿�ï¿� omissis âï¿�ï¿� , contro la mancata ammissione alla prova orale del concorso interno
a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice
ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.
LA SEZIONE
Vista la relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di
Stato sul ricorso; esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.
Premesso:
con ricorso straordinario depositato direttamente presso questo Consiglio di Stato il 14
aprile 2016 e notificato al Ministero riferente, come da quest'ultimo riferito, in data 19
aprile 2016 e alla signora xxx , domiciliata presso l'ufficio xxx della questura di Napoli,
in data 11 aprile 2016 il signor xxx e altri 19 colleghi hanno impugnato una serie di atti,
indicati nell'epigrafe del ricorso in numero di 25 e concernenti l'esclusione -per mancato
superamento della prova scritta - dal concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a
1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di
viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto
ministeriale 24 settembre 2013.
I motivi di ricorso sono i seguenti:
1. Violazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994 n. 487 e dei princìpi dell'ordinamento giuridico in tema di collegio perfetto
delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici;
2. violazione del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, del giusto provvedimento di legge, del
bando, della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi, dei principi di trasparenza e
parità di condizioni tra i concorrenti di buon andamento ed imparzialità
dell'Amministrazione; eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di
contestualità, trasparenza e parità di condizioni, violazione e falsa applicazione degli
articoli 3, 33, 34 e 97 della Costituzione;
3. eccesso di potere per illogicità o perplessità valutative talmente evidenti e gravi da
far dubitare, in ultima analisi, dell'obiettività e competenza stessa della commissione
giudicatrice; eccesso di potere per illogicità manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza,
irrazionalità, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento; eccesso di potere
per disparità di trattamento accompagnata da prova documentale a dimostrazione che la
commissione aveva valutato negativamente gli elaborati dei ricorrenti e positivamente gli
elaborati di identico contenuto di altro candidato; vizio di eccesso di potere per errore di
fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
4. violazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli
articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione; vizio di eccesso di potere per errore di fatto e
di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti,
disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
5. eccesso di potere per mancata predeterminazione puntuale e rigorosa dei criteri di
giudizio, mancata attivazione di sistemi atti a garantire l'uniformità del giudizio nella
valutazione delle prove scritte, irragionevolezza e violazione dell'imparzialità; eccesso di
potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento
ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità
manifesta;
6. eccesso di potere per irragionevolezza della correzione degli elaborati in tempi molto ristretti; violazione della Costituzione, articolo 97; del trattato istitutivo dell'Unione
Europea, articoli 230-253 e 255; della Costituzione europea: articolo II-101; della legge
7 agosto 1990, n. 241, articolo 1, comma 1, e articolo 3; vizio di eccesso di potere per
errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità;
7. violazione degli articoli 1 7-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 19 34, n. 3 7.
Con nota del 24 maggio 2016 l'Amministrazione riferente, in esito a richiesta della
Sezione, ha riferito sull'istanza cautelare, rilevando la assorbente inammissibilità del
ricorso e la sua infondatezza nel merito.
Nell'adunanza del 6 luglio 2016 la Sezione ha espresso il parere che l'istanza cautelare
dovesse essere respinta.
Il Ministero riferente, nella finale relazione istruttoria, ha espresso l'avviso che il ricorso,
in via preliminare, debba essere dichiarato inammissibile e che, ferma restando la
pregiudiziale d'inammissibilità, debba comunque essere rigettato nel merito.
Considerato:
Si prescinde dall'esame dell'eccezione d'inammissibilità dell'intero ricorso poiché esso -
ferma restando l'inammissibilità di alcune delle sue censure (v. infra) - è infondato.
1. La circostanza che il solo presidente avrebbe dato lettura degli elaborati senza che
i componenti della commissione ne dessero una lettura personale mostra la collegialità e
uniformità della valutazione e non un vizio di legittimità. E la sola presenza di membri
supplenti alle operazioni di correzione non vizia di per sé le operazioni di valutazione
delle prove scritte, ma anzi dimostra il perseguimento- grazie alla consapevolezza da
parte dei supplenti del metro di giudizio nelle valutazioni alle quali hanno assistito - di
una maggiore uniformità.
2. I segni di riconoscimento indicati nel ricorso e che mostrerebbero nella correzione
degli elaborati la violazione del principio dell'anonimato (il ricorso riferisce: cancellature e
scarabocchi in un elaborato; scritti a colonna in due elaborati; elaborati in brutta copia
con richiamo in bella copia; dicitura in un elaborato: "N.B. NON COMPLETATA
COPIATURA IN BELLA. CONTINUA E RIPRENDE DA PAGINA 6 DELLA BRUTTA COPIA. MI
SCUSO. BUON LAVORO"; dicitura in altro elaborato: "SI RINGRAZIA PER
L'ATTENZIONE"; l'assenza in un elaborato di uno dei tre fogli protocollo vidimati e
consegnati al candidato) non mostrano invece - sia per le loro caratteristiche intrinseche,
sia in rapporto all'alto numero dei candidati nella prova scritta - caratteristiche tali da
dimostrare vizio dell'intera procedura di concorso.
Parimenti un simile vizio inficiante l'intera procedura non risulta nella circostanza, pure
riferita nel ricorso, che la chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i
dati anagrafici del candidato già chiusa da costui, sia stata effettuata dal personale
incaricato dalla commissione alla presa in consegna di quella busta: tale modalità non è
tale da inficiare la garanzia di anonimato degli elaborati. Né un simile vizio, in assenza di
adeguata prova in proposito, risulta dal poco ordine lamentato nel ricorso relativamente
alle operazioni di consegna degli elaborati; anche perché eventuali irregolarità in questa
fase avrebbero ben potuto essere stigmatizzate dagli stessi candidati in bonis, ancor più
qualificati a farlo dalla circostanza che nel concorso interno in esame tutti i candidati
appartenevano, con diverse qualifiche, alla Polizia di Stato e dunque erano ufficiali o
agenti di polizia giudiziaria.
Circa la mancata chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati
anagrafici, e la sua conservazione in cartoni prima di essere chiusa e firmata sui lembi,
trattasi di asserzione che contrasta con quanto verbalizzato e quindi con attestazione che
fa fede fino a querela di falso.
3. - Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché - nel contestare, per disparità di trattamento nei confronti dei ricorrenti, il giudizio positivo su elaborati che hanno
superato la prova e che invece i ricorrenti ritengono non meritevoli di sufficienza -
chiedono una comparazione che, già ammessa solo in specifiche ipotesi nei confronti di
un unico ricorrente (come da giurisprudenza citata nel ricorso), è impossibile in un
ricorso collettivo quale quello in esame.
4. - Lo stesso ricorso mostra consapevolezza che l'apposizione del voto numerico
effettuata dalla commissione è ritenuta legittima da un importante orientamento
giurisprudenziale, condiviso da questa Sezione, laddove, come nella fattispecie, siano
stati preventivamente predisposti adeguati criteri di valutazione.
5. - Quanto alla critica dei suddetti criteri di valutazione espressa nel successivo quinto
motivo di ricorso essa - nel limitarsi a citare giurisprudenza e a rilevare testualmente:
"tali criteri non risultano assolutamente formulati in maniera puntuale e rigorosa"; e:
"nel caso in esame, oltre a non essere apposti segni di correzione e glosse, sono
predeterminati criteri sovrapponibili, generici e per nulla rigorosi e puntuali. Infatti pur
essendo predeterminati generici criteri di massima, non risultano affatto predeterminati
PRECISI PARAMETRI DI RIFERIMENTO CUI RACCORDARE IL PUNTEGGIO ASSEGNATO [ i
caratteri maiuscoli sono nel testo del ricorso], con assiomatica illegittimità della
valutazione in forma numerica" - è in parte inammissibile per genericità e in parte
infondata, poiché la commissione esaminatrice ha evidenziato con adeguata precisione
quei parametri di riferimento di cui la presente censura lamenta la carenza, e che sono i
seguenti: l. rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato
sviluppo dei temi in essa indicate; 2. Concretezza della trattazione ed esattezza di
eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. Correttezza
grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. Coerenza logica nella
descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia.
6. - La correzione "di molti elaborati in poco più di due minuti" non concreta di per sé
vizio di legittimità; sia perché quella tempistica non riguarda tutti gli elaborati corretti (lo
stesso ricorso riferisce che nella seduta del 22 luglio 2015 la commissione esaminatrice
ha dedicato a ciascun compito il tempo complessivo di circa sette minuti); sia perché si
tratta di una media temporale di due minuti che di per sé non è palesemente illogica:
diverso sarebbe stato, ad esempio, se l'esito di questo calcolo medio avesse portato ad
entità temporali talmente insignificanti da risultare palesemente illogiche.
Lo stesso ricorso, del resto, mostra consapevolezza che gran parte della giurisprudenza,
condivisa da questa Sezione, attribuisce scarso rilievo al calcolo temporale medio della
correzione delle prove scritte.
7. - L'ultima censura, che lamenta la violazione degli articoli 17 -bis e 30 del regio
decreto 22 gennaio 1934 n. 3 7, è inammissibile poiché invoca la normativa concernente
gli esami per la professione di avvocato, inapplicabile al caso di specie.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

Da: Non idonei state sereni!28/01/2017 16:33:25
Concorso 1400 vice ispettori: respinto il ricorso proposto da alcuni concorrenti
Riportiamo la sentenza del Consiglio di Stato del 21 dicembre 2016 nr. 707
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai
signori âï¿�ï¿� omissis âï¿�ï¿� , contro la mancata ammissione alla prova orale del concorso interno
a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice
ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.
LA SEZIONE
Vista la relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di
Stato sul ricorso; esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.
Premesso:
con ricorso straordinario depositato direttamente presso questo Consiglio di Stato il 14
aprile 2016 e notificato al Ministero riferente, come da quest'ultimo riferito, in data 19
aprile 2016 e alla signora xxx , domiciliata presso l'ufficio xxx della questura di Napoli,
in data 11 aprile 2016 il signor xxx e altri 19 colleghi hanno impugnato una serie di atti,
indicati nell'epigrafe del ricorso in numero di 25 e concernenti l'esclusione -per mancato
superamento della prova scritta - dal concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a
1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di
viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto
ministeriale 24 settembre 2013.
I motivi di ricorso sono i seguenti:
1. Violazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994 n. 487 e dei princìpi dell'ordinamento giuridico in tema di collegio perfetto
delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici;
2. violazione del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, del giusto provvedimento di legge, del
bando, della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi, dei principi di trasparenza e
parità di condizioni tra i concorrenti di buon andamento ed imparzialità
dell'Amministrazione; eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di
contestualità, trasparenza e parità di condizioni, violazione e falsa applicazione degli
articoli 3, 33, 34 e 97 della Costituzione;
3. eccesso di potere per illogicità o perplessità valutative talmente evidenti e gravi da
far dubitare, in ultima analisi, dell'obiettività e competenza stessa della commissione
giudicatrice; eccesso di potere per illogicità manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza,
irrazionalità, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento; eccesso di potere
per disparità di trattamento accompagnata da prova documentale a dimostrazione che la
commissione aveva valutato negativamente gli elaborati dei ricorrenti e positivamente gli
elaborati di identico contenuto di altro candidato; vizio di eccesso di potere per errore di
fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
4. violazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli
articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione; vizio di eccesso di potere per errore di fatto e
di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti,
disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
5. eccesso di potere per mancata predeterminazione puntuale e rigorosa dei criteri di
giudizio, mancata attivazione di sistemi atti a garantire l'uniformità del giudizio nella
valutazione delle prove scritte, irragionevolezza e violazione dell'imparzialità; eccesso di
potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento
ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità
manifesta;
6. eccesso di potere per irragionevolezza della correzione degli elaborati in tempi molto ristretti; violazione della Costituzione, articolo 97; del trattato istitutivo dell'Unione
Europea, articoli 230-253 e 255; della Costituzione europea: articolo II-101; della legge
7 agosto 1990, n. 241, articolo 1, comma 1, e articolo 3; vizio di eccesso di potere per
errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità;
7. violazione degli articoli 1 7-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 19 34, n. 3 7.
Con nota del 24 maggio 2016 l'Amministrazione riferente, in esito a richiesta della
Sezione, ha riferito sull'istanza cautelare, rilevando la assorbente inammissibilità del
ricorso e la sua infondatezza nel merito.
Nell'adunanza del 6 luglio 2016 la Sezione ha espresso il parere che l'istanza cautelare
dovesse essere respinta.
Il Ministero riferente, nella finale relazione istruttoria, ha espresso l'avviso che il ricorso,
in via preliminare, debba essere dichiarato inammissibile e che, ferma restando la
pregiudiziale d'inammissibilità, debba comunque essere rigettato nel merito.
Considerato:
Si prescinde dall'esame dell'eccezione d'inammissibilità dell'intero ricorso poiché esso -
ferma restando l'inammissibilità di alcune delle sue censure (v. infra) - è infondato.
1. La circostanza che il solo presidente avrebbe dato lettura degli elaborati senza che
i componenti della commissione ne dessero una lettura personale mostra la collegialità e
uniformità della valutazione e non un vizio di legittimità. E la sola presenza di membri
supplenti alle operazioni di correzione non vizia di per sé le operazioni di valutazione
delle prove scritte, ma anzi dimostra il perseguimento- grazie alla consapevolezza da
parte dei supplenti del metro di giudizio nelle valutazioni alle quali hanno assistito - di
una maggiore uniformità.
2. I segni di riconoscimento indicati nel ricorso e che mostrerebbero nella correzione
degli elaborati la violazione del principio dell'anonimato (il ricorso riferisce: cancellature e
scarabocchi in un elaborato; scritti a colonna in due elaborati; elaborati in brutta copia
con richiamo in bella copia; dicitura in un elaborato: "N.B. NON COMPLETATA
COPIATURA IN BELLA. CONTINUA E RIPRENDE DA PAGINA 6 DELLA BRUTTA COPIA. MI
SCUSO. BUON LAVORO"; dicitura in altro elaborato: "SI RINGRAZIA PER
L'ATTENZIONE"; l'assenza in un elaborato di uno dei tre fogli protocollo vidimati e
consegnati al candidato) non mostrano invece - sia per le loro caratteristiche intrinseche,
sia in rapporto all'alto numero dei candidati nella prova scritta - caratteristiche tali da
dimostrare vizio dell'intera procedura di concorso.
Parimenti un simile vizio inficiante l'intera procedura non risulta nella circostanza, pure
riferita nel ricorso, che la chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i
dati anagrafici del candidato già chiusa da costui, sia stata effettuata dal personale
incaricato dalla commissione alla presa in consegna di quella busta: tale modalità non è
tale da inficiare la garanzia di anonimato degli elaborati. Né un simile vizio, in assenza di
adeguata prova in proposito, risulta dal poco ordine lamentato nel ricorso relativamente
alle operazioni di consegna degli elaborati; anche perché eventuali irregolarità in questa
fase avrebbero ben potuto essere stigmatizzate dagli stessi candidati in bonis, ancor più
qualificati a farlo dalla circostanza che nel concorso interno in esame tutti i candidati
appartenevano, con diverse qualifiche, alla Polizia di Stato e dunque erano ufficiali o
agenti di polizia giudiziaria.
Circa la mancata chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati
anagrafici, e la sua conservazione in cartoni prima di essere chiusa e firmata sui lembi,
trattasi di asserzione che contrasta con quanto verbalizzato e quindi con attestazione che
fa fede fino a querela di falso.
3. - Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché - nel contestare, per disparità di trattamento nei confronti dei ricorrenti, il giudizio positivo su elaborati che hanno
superato la prova e che invece i ricorrenti ritengono non meritevoli di sufficienza -
chiedono una comparazione che, già ammessa solo in specifiche ipotesi nei confronti di
un unico ricorrente (come da giurisprudenza citata nel ricorso), è impossibile in un
ricorso collettivo quale quello in esame.
4. - Lo stesso ricorso mostra consapevolezza che l'apposizione del voto numerico
effettuata dalla commissione è ritenuta legittima da un importante orientamento
giurisprudenziale, condiviso da questa Sezione, laddove, come nella fattispecie, siano
stati preventivamente predisposti adeguati criteri di valutazione.
5. - Quanto alla critica dei suddetti criteri di valutazione espressa nel successivo quinto
motivo di ricorso essa - nel limitarsi a citare giurisprudenza e a rilevare testualmente:
"tali criteri non risultano assolutamente formulati in maniera puntuale e rigorosa"; e:
"nel caso in esame, oltre a non essere apposti segni di correzione e glosse, sono
predeterminati criteri sovrapponibili, generici e per nulla rigorosi e puntuali. Infatti pur
essendo predeterminati generici criteri di massima, non risultano affatto predeterminati
PRECISI PARAMETRI DI RIFERIMENTO CUI RACCORDARE IL PUNTEGGIO ASSEGNATO [ i
caratteri maiuscoli sono nel testo del ricorso], con assiomatica illegittimità della
valutazione in forma numerica" - è in parte inammissibile per genericità e in parte
infondata, poiché la commissione esaminatrice ha evidenziato con adeguata precisione
quei parametri di riferimento di cui la presente censura lamenta la carenza, e che sono i
seguenti: l. rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato
sviluppo dei temi in essa indicate; 2. Concretezza della trattazione ed esattezza di
eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. Correttezza
grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. Coerenza logica nella
descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia.
6. - La correzione "di molti elaborati in poco più di due minuti" non concreta di per sé
vizio di legittimità; sia perché quella tempistica non riguarda tutti gli elaborati corretti (lo
stesso ricorso riferisce che nella seduta del 22 luglio 2015 la commissione esaminatrice
ha dedicato a ciascun compito il tempo complessivo di circa sette minuti); sia perché si
tratta di una media temporale di due minuti che di per sé non è palesemente illogica:
diverso sarebbe stato, ad esempio, se l'esito di questo calcolo medio avesse portato ad
entità temporali talmente insignificanti da risultare palesemente illogiche.
Lo stesso ricorso, del resto, mostra consapevolezza che gran parte della giurisprudenza,
condivisa da questa Sezione, attribuisce scarso rilievo al calcolo temporale medio della
correzione delle prove scritte.
7. - L'ultima censura, che lamenta la violazione degli articoli 17 -bis e 30 del regio
decreto 22 gennaio 1934 n. 3 7, è inammissibile poiché invoca la normativa concernente
gli esami per la professione di avvocato, inapplicabile al caso di specie.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

Da: Non idonei state sereni!28/01/2017 16:34:50
Concorso 1400 vice ispettori: respinto il ricorso proposto da alcuni concorrenti
Riportiamo la sentenza del Consiglio di Stato del 21 dicembre 2016 nr. 707
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai
signori âï¿�ï¿� omissis âï¿�ï¿� , contro la mancata ammissione alla prova orale del concorso interno
a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice
ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.
LA SEZIONE
Vista la relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di
Stato sul ricorso; esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.
Premesso:
con ricorso straordinario depositato direttamente presso questo Consiglio di Stato il 14
aprile 2016 e notificato al Ministero riferente, come da quest'ultimo riferito, in data 19
aprile 2016 e alla signora xxx , domiciliata presso l'ufficio xxx della questura di Napoli,
in data 11 aprile 2016 il signor xxx e altri 19 colleghi hanno impugnato una serie di atti,
indicati nell'epigrafe del ricorso in numero di 25 e concernenti l'esclusione -per mancato
superamento della prova scritta - dal concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a
1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di
viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto
ministeriale 24 settembre 2013.
I motivi di ricorso sono i seguenti:
1. Violazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994 n. 487 e dei princìpi dell'ordinamento giuridico in tema di collegio perfetto
delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici;
2. violazione del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, del giusto provvedimento di legge, del
bando, della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi, dei principi di trasparenza e
parità di condizioni tra i concorrenti di buon andamento ed imparzialità
dell'Amministrazione; eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di
contestualità, trasparenza e parità di condizioni, violazione e falsa applicazione degli
articoli 3, 33, 34 e 97 della Costituzione;
3. eccesso di potere per illogicità o perplessità valutative talmente evidenti e gravi da
far dubitare, in ultima analisi, dell'obiettività e competenza stessa della commissione
giudicatrice; eccesso di potere per illogicità manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza,
irrazionalità, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento; eccesso di potere
per disparità di trattamento accompagnata da prova documentale a dimostrazione che la
commissione aveva valutato negativamente gli elaborati dei ricorrenti e positivamente gli
elaborati di identico contenuto di altro candidato; vizio di eccesso di potere per errore di
fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
4. violazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli
articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione; vizio di eccesso di potere per errore di fatto e
di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti,
disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
5. eccesso di potere per mancata predeterminazione puntuale e rigorosa dei criteri di
giudizio, mancata attivazione di sistemi atti a garantire l'uniformità del giudizio nella
valutazione delle prove scritte, irragionevolezza e violazione dell'imparzialità; eccesso di
potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento
ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità
manifesta;
6. eccesso di potere per irragionevolezza della correzione degli elaborati in tempi molto ristretti; violazione della Costituzione, articolo 97; del trattato istitutivo dell'Unione
Europea, articoli 230-253 e 255; della Costituzione europea: articolo II-101; della legge
7 agosto 1990, n. 241, articolo 1, comma 1, e articolo 3; vizio di eccesso di potere per
errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità;
7. violazione degli articoli 1 7-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 19 34, n. 3 7.
Con nota del 24 maggio 2016 l'Amministrazione riferente, in esito a richiesta della
Sezione, ha riferito sull'istanza cautelare, rilevando la assorbente inammissibilità del
ricorso e la sua infondatezza nel merito.
Nell'adunanza del 6 luglio 2016 la Sezione ha espresso il parere che l'istanza cautelare
dovesse essere respinta.
Il Ministero riferente, nella finale relazione istruttoria, ha espresso l'avviso che il ricorso,
in via preliminare, debba essere dichiarato inammissibile e che, ferma restando la
pregiudiziale d'inammissibilità, debba comunque essere rigettato nel merito.
Considerato:
Si prescinde dall'esame dell'eccezione d'inammissibilità dell'intero ricorso poiché esso -
ferma restando l'inammissibilità di alcune delle sue censure (v. infra) - è infondato.
1. La circostanza che il solo presidente avrebbe dato lettura degli elaborati senza che
i componenti della commissione ne dessero una lettura personale mostra la collegialità e
uniformità della valutazione e non un vizio di legittimità. E la sola presenza di membri
supplenti alle operazioni di correzione non vizia di per sé le operazioni di valutazione
delle prove scritte, ma anzi dimostra il perseguimento- grazie alla consapevolezza da
parte dei supplenti del metro di giudizio nelle valutazioni alle quali hanno assistito - di
una maggiore uniformità.
2. I segni di riconoscimento indicati nel ricorso e che mostrerebbero nella correzione
degli elaborati la violazione del principio dell'anonimato (il ricorso riferisce: cancellature e
scarabocchi in un elaborato; scritti a colonna in due elaborati; elaborati in brutta copia
con richiamo in bella copia; dicitura in un elaborato: "N.B. NON COMPLETATA
COPIATURA IN BELLA. CONTINUA E RIPRENDE DA PAGINA 6 DELLA BRUTTA COPIA. MI
SCUSO. BUON LAVORO"; dicitura in altro elaborato: "SI RINGRAZIA PER
L'ATTENZIONE"; l'assenza in un elaborato di uno dei tre fogli protocollo vidimati e
consegnati al candidato) non mostrano invece - sia per le loro caratteristiche intrinseche,
sia in rapporto all'alto numero dei candidati nella prova scritta - caratteristiche tali da
dimostrare vizio dell'intera procedura di concorso.
Parimenti un simile vizio inficiante l'intera procedura non risulta nella circostanza, pure
riferita nel ricorso, che la chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i
dati anagrafici del candidato già chiusa da costui, sia stata effettuata dal personale
incaricato dalla commissione alla presa in consegna di quella busta: tale modalità non è
tale da inficiare la garanzia di anonimato degli elaborati. Né un simile vizio, in assenza di
adeguata prova in proposito, risulta dal poco ordine lamentato nel ricorso relativamente
alle operazioni di consegna degli elaborati; anche perché eventuali irregolarità in questa
fase avrebbero ben potuto essere stigmatizzate dagli stessi candidati in bonis, ancor più
qualificati a farlo dalla circostanza che nel concorso interno in esame tutti i candidati
appartenevano, con diverse qualifiche, alla Polizia di Stato e dunque erano ufficiali o
agenti di polizia giudiziaria.
Circa la mancata chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati
anagrafici, e la sua conservazione in cartoni prima di essere chiusa e firmata sui lembi,
trattasi di asserzione che contrasta con quanto verbalizzato e quindi con attestazione che
fa fede fino a querela di falso.
3. - Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché - nel contestare, per disparità di trattamento nei confronti dei ricorrenti, il giudizio positivo su elaborati che hanno
superato la prova e che invece i ricorrenti ritengono non meritevoli di sufficienza -
chiedono una comparazione che, già ammessa solo in specifiche ipotesi nei confronti di
un unico ricorrente (come da giurisprudenza citata nel ricorso), è impossibile in un
ricorso collettivo quale quello in esame.
4. - Lo stesso ricorso mostra consapevolezza che l'apposizione del voto numerico
effettuata dalla commissione è ritenuta legittima da un importante orientamento
giurisprudenziale, condiviso da questa Sezione, laddove, come nella fattispecie, siano
stati preventivamente predisposti adeguati criteri di valutazione.
5. - Quanto alla critica dei suddetti criteri di valutazione espressa nel successivo quinto
motivo di ricorso essa - nel limitarsi a citare giurisprudenza e a rilevare testualmente:
"tali criteri non risultano assolutamente formulati in maniera puntuale e rigorosa"; e:
"nel caso in esame, oltre a non essere apposti segni di correzione e glosse, sono
predeterminati criteri sovrapponibili, generici e per nulla rigorosi e puntuali. Infatti pur
essendo predeterminati generici criteri di massima, non risultano affatto predeterminati
PRECISI PARAMETRI DI RIFERIMENTO CUI RACCORDARE IL PUNTEGGIO ASSEGNATO [ i
caratteri maiuscoli sono nel testo del ricorso], con assiomatica illegittimità della
valutazione in forma numerica" - è in parte inammissibile per genericità e in parte
infondata, poiché la commissione esaminatrice ha evidenziato con adeguata precisione
quei parametri di riferimento di cui la presente censura lamenta la carenza, e che sono i
seguenti: l. rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato
sviluppo dei temi in essa indicate; 2. Concretezza della trattazione ed esattezza di
eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. Correttezza
grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. Coerenza logica nella
descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia.
6. - La correzione "di molti elaborati in poco più di due minuti" non concreta di per sé
vizio di legittimità; sia perché quella tempistica non riguarda tutti gli elaborati corretti (lo
stesso ricorso riferisce che nella seduta del 22 luglio 2015 la commissione esaminatrice
ha dedicato a ciascun compito il tempo complessivo di circa sette minuti); sia perché si
tratta di una media temporale di due minuti che di per sé non è palesemente illogica:
diverso sarebbe stato, ad esempio, se l'esito di questo calcolo medio avesse portato ad
entità temporali talmente insignificanti da risultare palesemente illogiche.
Lo stesso ricorso, del resto, mostra consapevolezza che gran parte della giurisprudenza,
condivisa da questa Sezione, attribuisce scarso rilievo al calcolo temporale medio della
correzione delle prove scritte.
7. - L'ultima censura, che lamenta la violazione degli articoli 17 -bis e 30 del regio
decreto 22 gennaio 1934 n. 3 7, è inammissibile poiché invoca la normativa concernente
gli esami per la professione di avvocato, inapplicabile al caso di specie.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

Da: Falco lo fui  28/01/2017 16:37:01
Ron. ...che eri un vigliacco lo hai dimostrato quando postavi solo comunicati sindacali😆ieri poi hai dato il meglio di te postando quello che ha stabilito una sentenza nell'anonimato😆, ti vergognavi a farlo con il tuo Nick Name, visto che dovevamo avere un po di rispetto per dei morti, il giorno che morirete voi o i vostri cari non aspettatevi nulla da nessuno 😆

Vedo che il sindacato a mo di minaccia dice bene 😆
Quando va a braccetto con il potere si scorda della truppa 😆

Da: X max allegro cantante 28/01/2017 16:39:34
Ricorda ai tuoi ascoltatori di 71 f.m. Che quella sentenza conta pochissimo... le risate e i saltelli di gioia finiranno presto.... poi per il comunicato che Ron nella sua tediosa petulanza digitale ha postato rappresentanchiaramente la faziosità di un sindacato che per settimane non ha dato la notizia dell istituzione di una commissione di controllo sul concorso, ( un malpensante potrebbe pensare che si era a fine ottobre ... periodo autunnale della caduta tessere ) mentre adesso sbandiera la sentenza... vuoi vedere che forse non è super partes ma è parte in causa?nel frattempo goditi questi momenti di spensieratezza ... sono ben altre le canzoni che dovrai mettere tra pochissimi giorni...

Da: Max Pezzali e c.28/01/2017 16:44:44
E ora un po' di amarcord....

Caterica Caselli... Nessuno mi può giudicare...

Radio Rosica... rosicate, rosicate....

Frequenza 18.75 in FM

Da: Ron 28/01/2017 16:48:48
Concorso interno 1400 V. Ispettori: lettere al Vice Capo
Sabato 26 Novembre 2016 18:35 E-mail Stampa PDF
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(0 voti, media 0 di 5)
Pubblichiamo il testo della lettera inviata dalla Segreteria Nazionale Siulp al Vice Capo della Polizia, Direttore Coordinamento e Pianificazione Forze Polizia, Prefetto Matteo Piantedosi
"Preg.mo Signor Vice Capo, Abbiamo preso atto con incredulità della recente iniziativa di costituire una commissione di verifica per la ricognizione delle procedure relative al concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice Ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto 24 settembre 2013, pubblicato nel bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno - supplemento straordinario n. 1/24 bis del 26 settembre 2013. L'iniziativa è motivata in decreto con "la necessità di disporre un intervento ricognitivo mirato a prevenire il rischio di una generalizzata soccombenza, con conseguente rilevante danno erariale", alla luce del rilevante numero di ricorsi (557 candidati ricorrenti), ritenuto "di gran lunga superiore alla fisiologica attività contenziosa", e con l'esigenza di "dover porre in essere ogni utile attività finalizzata ad assicurare l'autotutela dell'Amministrazione, nonché di ausilio all'attività difensiva della medesima".

Per quanto ci riguarda, non è la prima volta che il Dipartimento della P.S. ci sorprende con trovate che sembrano ispirate a logiche pre giuridiche, denegando diritti socialmente acquisiti e consolidati in giurisprudenza (vedasi il caso dell'articolo 42 bis del D.lgs. 26 marzo 2001, nr. 151) o semplicemente prestando il fianco, con timorosa accondiscendenza, a rivendicazioni discutibili, come quella concernente il mutamento, in corso di procedura, della opzione relativa alle aliquote riservate dal concorso in oggetto. Tuttavia, oggi non possiamo fare a meno di restare basiti rispetto ad una iniziativa che ha dell'incredibile, poiché affermare di avere la necessità, come si legge fra le righe del provvedimento del 27 ottobre decorso, di disporre un intervento ricognitivo sull'attività di un concorso, significa delegittimare la commissione giudicatrice del concorso stesso e porre una seria ipoteca sulla credibilità di una Amministrazione pubblica e su quanti, all'interno di essa coltivano ancora il senso dello Stato.

Ci sembra, in sostanza, che questa commissione, con tutto il massimo rispetto per il valore, la professionalità e lo spessore istituzionale dei singoli componenti, sia un'azione surrettizia con la quale l'Amministrazione vuole far passare una commissione di saggi che in realtà cela una sorta di commissario ad acta. Il tutto incurante del fatto che una pubblica amministrazione che vuole sostituirsi con una "prognosi ex ante" al giudice amministrativo, di fatto, mina il principio della divisione dei poteri che in un Paese civile e democratico è garanzia del diritto.

Se poi si fa tutto questo paventando il rischio di una generalizzata soccombenza in sede di contenzioso, allora si profila sempre più nettamente il sospetto che dietro questa ipocrita pavidità si nasconda la malcelata intenzione di compiacere qualcuno. Invero, occorre considerare come, rispetto a molti dei contenziosi attivati in relazione al concorso che ci occupa, gli stessi Tribunali amministrativi nella circostanza aditi si siano già pronunciati in sede cautelare rigettando le istanze perché carenti nel fumus boni iuris e del periculum in mora, elementi sintomatici, soprattutto il primo, della stessa fondatezza della domanda principale.

Nel massimo rispetto del diritto a ricorrere per tutti coloro che, per un motivo o per un altro possano nutrire dubbi sulla regolarità dell'operato della commissione concorsuale, la presenza di 557 ricorrenti su 7032 partecipanti alla prova scritta, non ci sembra un buon motivo per assumere una iniziativa che avrà un effetto dirompente anche sui concorsi che l'Amministrazione bandirà in futuro, poiché tale procedura, per auto ammissione del

Dipartimento, mina l'autorevolezza dell'azione amministrativa della Polizia di Sato.

Si, perché d'ora innanzi, alla luce di questo pericoloso precedente, tutti si sentiranno autorizzati ad invocare il commissariamento di una commissione concorsuale, legittimamente nominata, dopo aver incardinato contenziosi rispetto ai quali non possiamo fare a meno di ricordare che i precedenti giurisprudenziali sono, nella quasi totalità, decisamente sfavorevoli ai ricorrenti. Ciò anche in relazione al fatto che la giurisprudenza consolidata è basata sul vaglio degli errori procedurali o materiali e non sul merito. È naturale che in ogni concorso, oltre ai vincitori, vi sia una consistente platea di concorrenti che non riescono a raggiungere l'obiettivo di conseguire un piazzamento utile.

Tra questi la comprensibile insoddisfazione può dar luogo a delusione e recriminazioni assolutamente legittime se riguardate nella sfera delle passioni, dei sentimenti e dei moti d'animo umano. Sentimenti ancora più legittimi per la gravissima colpa dell'Amministrazione nel bandire i concorsi con ritardi atavici e ingiustificabili. Le procedure concorsuali, invece, in quanto manifestazioni del mondo giuridico, come tutti i procedimenti amministrativi, sono subordinate ad un sistema di regole, espressione dell'autorevolezza della Pubblica Amministrazione, a garanzia dell'imparzialità e della correttezza dell'azione dello Stato che non può essere esposta ai tentennamenti ed all'estemporaneità degli stati d'animo di gruppi o peggio di singoli, pena la perdita di credibilità e la delegittimazione dello stato di diritto.

Questo vale, a maggior ragione, quando per contestare i criteri con cui si è proceduto alla correzione degli elaborati della prova scritta di una procedura concorsuale, sia già stato adito il giudice amministrativo. Nel caso che ci occupa, infatti, proprio perché vi è litispendenza, appare decisamente fuori luogo la nomina di una commissione, nelle more di decisioni su questioni già devolute ai Tribunali Amministrativi.

Appare più giusto che sia il giudice, a questo punto, a stabilire, in relazione al contenuto delle domande ad esso rivolte, quali attività istruttorie ammettere, compresa l'istituzione di una commissione di verifica sull'operato della commissione d'esame, per pervenire alla determinazione delle sorti di un contenzioso già devoluto alla sua cognizione. Semplicemente sconcertante è, infine, il contenuto della nota a firma del direttore dell'Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S., il quale, interloquito in merito agli scopi dell'iniziativa, afferma candidamente che l'attività della commissione interna di verifica non pregiudicherà la posizione dei candidati che hanno già superato le prove concorsuali, ma servirà ad evitare discriminazioni nei confronti di coloro che ritengono di essere stati ingiustamente esclusi.

Al riguardo è lecito chiedersi quale sia, allora, l'utilità e la funzione della commissione di verifica, ma soprattutto in quale modo essa saprà e potrà evitare discriminazioni nei confronti di chi si ritenga ingiustamente escluso dal concorso senza pregiudicare la posizione dei vincitori del concorso stesso.

Parimenti, cosa ne sarà della graduatoria finale stilata dalla Commissione d'esame appositamente costituita con decreto originario all'atto in cui il concorso è stato bandito? Ecco perché, senza voler dimenticare l'assurda lungaggine della procedura concorsuale, che ad oggi ha superato già i 3 anni dalla pubblicazione del bando, e che è determinata da una schizofrenia di procedure amministrative che ha rallentato, gioco forza, l'attività della commissione d'esame del concorso in parola, oggi alla luce di questa ennesima scelta incomprensibile dell'amministrazione, se vogliamo escludere una palese volontà di autodenuncia di non terzietà e trasparenza dell'Amministrazione stessa, sorgono spontanee due domande.

La prima attiene ad una ormai sempre più evidente volontà dell'Amministrazione di non portare a compimento questo concorso facendo, altresì, balenare l'idea che nella Polizia di Stato i concorsi interni non sono graditi al vertice. La seconda, ancora più cogente, attiene alla aleatorietà dei criteri sui quali la Commissione dovrà riscontrare le discriminazioni di coloro che si "sentono" e non che dimostrano di essere stati ingiustamente esclusi.

In merito, ribadendo quanto sopra affermato, si chiede di voler conoscere quali sono i criteri di riferimento rispetto ai quali riscontrare le discriminazioni atteso che al Siulp è stato richiesto se tali discriminazioni si riferiscono alla razza, al sesso o alla religione professata.

Certi che la Sua sensibilità saprà evadere i quesiti posti che, in caso contrario saranno forieri di ulteriori contenzioni per assenza di trasparenza, certezza, equidistanza e attendibilità dell'azione amministrativa, siamo fiduciosi, altresì, che la Commissione da Lei presieduta possa invece valutare la possibilità di attribuire la decorrenza della nomina a vice ispettore dalla data del bando del concorso, attesa la colpa dell'Amministrazione sul grave ritardo della procedura. In attesa di un cortese urgente riscontro, cordiali saluti e sensi di rinnovata ed elevata stima. "

Da: Ron 28/01/2017 16:48:58
Concorso interno 1400 V. Ispettori: lettere al Vice Capo
Sabato 26 Novembre 2016 18:35 E-mail Stampa PDF
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Pubblichiamo il testo della lettera inviata dalla Segreteria Nazionale Siulp al Vice Capo della Polizia, Direttore Coordinamento e Pianificazione Forze Polizia, Prefetto Matteo Piantedosi
"Preg.mo Signor Vice Capo, Abbiamo preso atto con incredulità della recente iniziativa di costituire una commissione di verifica per la ricognizione delle procedure relative al concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice Ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto 24 settembre 2013, pubblicato nel bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno - supplemento straordinario n. 1/24 bis del 26 settembre 2013. L'iniziativa è motivata in decreto con "la necessità di disporre un intervento ricognitivo mirato a prevenire il rischio di una generalizzata soccombenza, con conseguente rilevante danno erariale", alla luce del rilevante numero di ricorsi (557 candidati ricorrenti), ritenuto "di gran lunga superiore alla fisiologica attività contenziosa", e con l'esigenza di "dover porre in essere ogni utile attività finalizzata ad assicurare l'autotutela dell'Amministrazione, nonché di ausilio all'attività difensiva della medesima".

Per quanto ci riguarda, non è la prima volta che il Dipartimento della P.S. ci sorprende con trovate che sembrano ispirate a logiche pre giuridiche, denegando diritti socialmente acquisiti e consolidati in giurisprudenza (vedasi il caso dell'articolo 42 bis del D.lgs. 26 marzo 2001, nr. 151) o semplicemente prestando il fianco, con timorosa accondiscendenza, a rivendicazioni discutibili, come quella concernente il mutamento, in corso di procedura, della opzione relativa alle aliquote riservate dal concorso in oggetto. Tuttavia, oggi non possiamo fare a meno di restare basiti rispetto ad una iniziativa che ha dell'incredibile, poiché affermare di avere la necessità, come si legge fra le righe del provvedimento del 27 ottobre decorso, di disporre un intervento ricognitivo sull'attività di un concorso, significa delegittimare la commissione giudicatrice del concorso stesso e porre una seria ipoteca sulla credibilità di una Amministrazione pubblica e su quanti, all'interno di essa coltivano ancora il senso dello Stato.

Ci sembra, in sostanza, che questa commissione, con tutto il massimo rispetto per il valore, la professionalità e lo spessore istituzionale dei singoli componenti, sia un'azione surrettizia con la quale l'Amministrazione vuole far passare una commissione di saggi che in realtà cela una sorta di commissario ad acta. Il tutto incurante del fatto che una pubblica amministrazione che vuole sostituirsi con una "prognosi ex ante" al giudice amministrativo, di fatto, mina il principio della divisione dei poteri che in un Paese civile e democratico è garanzia del diritto.

Se poi si fa tutto questo paventando il rischio di una generalizzata soccombenza in sede di contenzioso, allora si profila sempre più nettamente il sospetto che dietro questa ipocrita pavidità si nasconda la malcelata intenzione di compiacere qualcuno. Invero, occorre considerare come, rispetto a molti dei contenziosi attivati in relazione al concorso che ci occupa, gli stessi Tribunali amministrativi nella circostanza aditi si siano già pronunciati in sede cautelare rigettando le istanze perché carenti nel fumus boni iuris e del periculum in mora, elementi sintomatici, soprattutto il primo, della stessa fondatezza della domanda principale.

Nel massimo rispetto del diritto a ricorrere per tutti coloro che, per un motivo o per un altro possano nutrire dubbi sulla regolarità dell'operato della commissione concorsuale, la presenza di 557 ricorrenti su 7032 partecipanti alla prova scritta, non ci sembra un buon motivo per assumere una iniziativa che avrà un effetto dirompente anche sui concorsi che l'Amministrazione bandirà in futuro, poiché tale procedura, per auto ammissione del

Dipartimento, mina l'autorevolezza dell'azione amministrativa della Polizia di Sato.

Si, perché d'ora innanzi, alla luce di questo pericoloso precedente, tutti si sentiranno autorizzati ad invocare il commissariamento di una commissione concorsuale, legittimamente nominata, dopo aver incardinato contenziosi rispetto ai quali non possiamo fare a meno di ricordare che i precedenti giurisprudenziali sono, nella quasi totalità, decisamente sfavorevoli ai ricorrenti. Ciò anche in relazione al fatto che la giurisprudenza consolidata è basata sul vaglio degli errori procedurali o materiali e non sul merito. È naturale che in ogni concorso, oltre ai vincitori, vi sia una consistente platea di concorrenti che non riescono a raggiungere l'obiettivo di conseguire un piazzamento utile.

Tra questi la comprensibile insoddisfazione può dar luogo a delusione e recriminazioni assolutamente legittime se riguardate nella sfera delle passioni, dei sentimenti e dei moti d'animo umano. Sentimenti ancora più legittimi per la gravissima colpa dell'Amministrazione nel bandire i concorsi con ritardi atavici e ingiustificabili. Le procedure concorsuali, invece, in quanto manifestazioni del mondo giuridico, come tutti i procedimenti amministrativi, sono subordinate ad un sistema di regole, espressione dell'autorevolezza della Pubblica Amministrazione, a garanzia dell'imparzialità e della correttezza dell'azione dello Stato che non può essere esposta ai tentennamenti ed all'estemporaneità degli stati d'animo di gruppi o peggio di singoli, pena la perdita di credibilità e la delegittimazione dello stato di diritto.

Questo vale, a maggior ragione, quando per contestare i criteri con cui si è proceduto alla correzione degli elaborati della prova scritta di una procedura concorsuale, sia già stato adito il giudice amministrativo. Nel caso che ci occupa, infatti, proprio perché vi è litispendenza, appare decisamente fuori luogo la nomina di una commissione, nelle more di decisioni su questioni già devolute ai Tribunali Amministrativi.

Appare più giusto che sia il giudice, a questo punto, a stabilire, in relazione al contenuto delle domande ad esso rivolte, quali attività istruttorie ammettere, compresa l'istituzione di una commissione di verifica sull'operato della commissione d'esame, per pervenire alla determinazione delle sorti di un contenzioso già devoluto alla sua cognizione. Semplicemente sconcertante è, infine, il contenuto della nota a firma del direttore dell'Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S., il quale, interloquito in merito agli scopi dell'iniziativa, afferma candidamente che l'attività della commissione interna di verifica non pregiudicherà la posizione dei candidati che hanno già superato le prove concorsuali, ma servirà ad evitare discriminazioni nei confronti di coloro che ritengono di essere stati ingiustamente esclusi.

Al riguardo è lecito chiedersi quale sia, allora, l'utilità e la funzione della commissione di verifica, ma soprattutto in quale modo essa saprà e potrà evitare discriminazioni nei confronti di chi si ritenga ingiustamente escluso dal concorso senza pregiudicare la posizione dei vincitori del concorso stesso.

Parimenti, cosa ne sarà della graduatoria finale stilata dalla Commissione d'esame appositamente costituita con decreto originario all'atto in cui il concorso è stato bandito? Ecco perché, senza voler dimenticare l'assurda lungaggine della procedura concorsuale, che ad oggi ha superato già i 3 anni dalla pubblicazione del bando, e che è determinata da una schizofrenia di procedure amministrative che ha rallentato, gioco forza, l'attività della commissione d'esame del concorso in parola, oggi alla luce di questa ennesima scelta incomprensibile dell'amministrazione, se vogliamo escludere una palese volontà di autodenuncia di non terzietà e trasparenza dell'Amministrazione stessa, sorgono spontanee due domande.

La prima attiene ad una ormai sempre più evidente volontà dell'Amministrazione di non portare a compimento questo concorso facendo, altresì, balenare l'idea che nella Polizia di Stato i concorsi interni non sono graditi al vertice. La seconda, ancora più cogente, attiene alla aleatorietà dei criteri sui quali la Commissione dovrà riscontrare le discriminazioni di coloro che si "sentono" e non che dimostrano di essere stati ingiustamente esclusi.

In merito, ribadendo quanto sopra affermato, si chiede di voler conoscere quali sono i criteri di riferimento rispetto ai quali riscontrare le discriminazioni atteso che al Siulp è stato richiesto se tali discriminazioni si riferiscono alla razza, al sesso o alla religione professata.

Certi che la Sua sensibilità saprà evadere i quesiti posti che, in caso contrario saranno forieri di ulteriori contenzioni per assenza di trasparenza, certezza, equidistanza e attendibilità dell'azione amministrativa, siamo fiduciosi, altresì, che la Commissione da Lei presieduta possa invece valutare la possibilità di attribuire la decorrenza della nomina a vice ispettore dalla data del bando del concorso, attesa la colpa dell'Amministrazione sul grave ritardo della procedura. In attesa di un cortese urgente riscontro, cordiali saluti e sensi di rinnovata ed elevata stima. "

Da: Ron 28/01/2017 16:48:59
Concorso interno 1400 V. Ispettori: lettere al Vice Capo
Sabato 26 Novembre 2016 18:35 E-mail Stampa PDF
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Pubblichiamo il testo della lettera inviata dalla Segreteria Nazionale Siulp al Vice Capo della Polizia, Direttore Coordinamento e Pianificazione Forze Polizia, Prefetto Matteo Piantedosi
"Preg.mo Signor Vice Capo, Abbiamo preso atto con incredulità della recente iniziativa di costituire una commissione di verifica per la ricognizione delle procedure relative al concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice Ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto 24 settembre 2013, pubblicato nel bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno - supplemento straordinario n. 1/24 bis del 26 settembre 2013. L'iniziativa è motivata in decreto con "la necessità di disporre un intervento ricognitivo mirato a prevenire il rischio di una generalizzata soccombenza, con conseguente rilevante danno erariale", alla luce del rilevante numero di ricorsi (557 candidati ricorrenti), ritenuto "di gran lunga superiore alla fisiologica attività contenziosa", e con l'esigenza di "dover porre in essere ogni utile attività finalizzata ad assicurare l'autotutela dell'Amministrazione, nonché di ausilio all'attività difensiva della medesima".

Per quanto ci riguarda, non è la prima volta che il Dipartimento della P.S. ci sorprende con trovate che sembrano ispirate a logiche pre giuridiche, denegando diritti socialmente acquisiti e consolidati in giurisprudenza (vedasi il caso dell'articolo 42 bis del D.lgs. 26 marzo 2001, nr. 151) o semplicemente prestando il fianco, con timorosa accondiscendenza, a rivendicazioni discutibili, come quella concernente il mutamento, in corso di procedura, della opzione relativa alle aliquote riservate dal concorso in oggetto. Tuttavia, oggi non possiamo fare a meno di restare basiti rispetto ad una iniziativa che ha dell'incredibile, poiché affermare di avere la necessità, come si legge fra le righe del provvedimento del 27 ottobre decorso, di disporre un intervento ricognitivo sull'attività di un concorso, significa delegittimare la commissione giudicatrice del concorso stesso e porre una seria ipoteca sulla credibilità di una Amministrazione pubblica e su quanti, all'interno di essa coltivano ancora il senso dello Stato.

Ci sembra, in sostanza, che questa commissione, con tutto il massimo rispetto per il valore, la professionalità e lo spessore istituzionale dei singoli componenti, sia un'azione surrettizia con la quale l'Amministrazione vuole far passare una commissione di saggi che in realtà cela una sorta di commissario ad acta. Il tutto incurante del fatto che una pubblica amministrazione che vuole sostituirsi con una "prognosi ex ante" al giudice amministrativo, di fatto, mina il principio della divisione dei poteri che in un Paese civile e democratico è garanzia del diritto.

Se poi si fa tutto questo paventando il rischio di una generalizzata soccombenza in sede di contenzioso, allora si profila sempre più nettamente il sospetto che dietro questa ipocrita pavidità si nasconda la malcelata intenzione di compiacere qualcuno. Invero, occorre considerare come, rispetto a molti dei contenziosi attivati in relazione al concorso che ci occupa, gli stessi Tribunali amministrativi nella circostanza aditi si siano già pronunciati in sede cautelare rigettando le istanze perché carenti nel fumus boni iuris e del periculum in mora, elementi sintomatici, soprattutto il primo, della stessa fondatezza della domanda principale.

Nel massimo rispetto del diritto a ricorrere per tutti coloro che, per un motivo o per un altro possano nutrire dubbi sulla regolarità dell'operato della commissione concorsuale, la presenza di 557 ricorrenti su 7032 partecipanti alla prova scritta, non ci sembra un buon motivo per assumere una iniziativa che avrà un effetto dirompente anche sui concorsi che l'Amministrazione bandirà in futuro, poiché tale procedura, per auto ammissione del

Dipartimento, mina l'autorevolezza dell'azione amministrativa della Polizia di Sato.

Si, perché d'ora innanzi, alla luce di questo pericoloso precedente, tutti si sentiranno autorizzati ad invocare il commissariamento di una commissione concorsuale, legittimamente nominata, dopo aver incardinato contenziosi rispetto ai quali non possiamo fare a meno di ricordare che i precedenti giurisprudenziali sono, nella quasi totalità, decisamente sfavorevoli ai ricorrenti. Ciò anche in relazione al fatto che la giurisprudenza consolidata è basata sul vaglio degli errori procedurali o materiali e non sul merito. È naturale che in ogni concorso, oltre ai vincitori, vi sia una consistente platea di concorrenti che non riescono a raggiungere l'obiettivo di conseguire un piazzamento utile.

Tra questi la comprensibile insoddisfazione può dar luogo a delusione e recriminazioni assolutamente legittime se riguardate nella sfera delle passioni, dei sentimenti e dei moti d'animo umano. Sentimenti ancora più legittimi per la gravissima colpa dell'Amministrazione nel bandire i concorsi con ritardi atavici e ingiustificabili. Le procedure concorsuali, invece, in quanto manifestazioni del mondo giuridico, come tutti i procedimenti amministrativi, sono subordinate ad un sistema di regole, espressione dell'autorevolezza della Pubblica Amministrazione, a garanzia dell'imparzialità e della correttezza dell'azione dello Stato che non può essere esposta ai tentennamenti ed all'estemporaneità degli stati d'animo di gruppi o peggio di singoli, pena la perdita di credibilità e la delegittimazione dello stato di diritto.

Questo vale, a maggior ragione, quando per contestare i criteri con cui si è proceduto alla correzione degli elaborati della prova scritta di una procedura concorsuale, sia già stato adito il giudice amministrativo. Nel caso che ci occupa, infatti, proprio perché vi è litispendenza, appare decisamente fuori luogo la nomina di una commissione, nelle more di decisioni su questioni già devolute ai Tribunali Amministrativi.

Appare più giusto che sia il giudice, a questo punto, a stabilire, in relazione al contenuto delle domande ad esso rivolte, quali attività istruttorie ammettere, compresa l'istituzione di una commissione di verifica sull'operato della commissione d'esame, per pervenire alla determinazione delle sorti di un contenzioso già devoluto alla sua cognizione. Semplicemente sconcertante è, infine, il contenuto della nota a firma del direttore dell'Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S., il quale, interloquito in merito agli scopi dell'iniziativa, afferma candidamente che l'attività della commissione interna di verifica non pregiudicherà la posizione dei candidati che hanno già superato le prove concorsuali, ma servirà ad evitare discriminazioni nei confronti di coloro che ritengono di essere stati ingiustamente esclusi.

Al riguardo è lecito chiedersi quale sia, allora, l'utilità e la funzione della commissione di verifica, ma soprattutto in quale modo essa saprà e potrà evitare discriminazioni nei confronti di chi si ritenga ingiustamente escluso dal concorso senza pregiudicare la posizione dei vincitori del concorso stesso.

Parimenti, cosa ne sarà della graduatoria finale stilata dalla Commissione d'esame appositamente costituita con decreto originario all'atto in cui il concorso è stato bandito? Ecco perché, senza voler dimenticare l'assurda lungaggine della procedura concorsuale, che ad oggi ha superato già i 3 anni dalla pubblicazione del bando, e che è determinata da una schizofrenia di procedure amministrative che ha rallentato, gioco forza, l'attività della commissione d'esame del concorso in parola, oggi alla luce di questa ennesima scelta incomprensibile dell'amministrazione, se vogliamo escludere una palese volontà di autodenuncia di non terzietà e trasparenza dell'Amministrazione stessa, sorgono spontanee due domande.

La prima attiene ad una ormai sempre più evidente volontà dell'Amministrazione di non portare a compimento questo concorso facendo, altresì, balenare l'idea che nella Polizia di Stato i concorsi interni non sono graditi al vertice. La seconda, ancora più cogente, attiene alla aleatorietà dei criteri sui quali la Commissione dovrà riscontrare le discriminazioni di coloro che si "sentono" e non che dimostrano di essere stati ingiustamente esclusi.

In merito, ribadendo quanto sopra affermato, si chiede di voler conoscere quali sono i criteri di riferimento rispetto ai quali riscontrare le discriminazioni atteso che al Siulp è stato richiesto se tali discriminazioni si riferiscono alla razza, al sesso o alla religione professata.

Certi che la Sua sensibilità saprà evadere i quesiti posti che, in caso contrario saranno forieri di ulteriori contenzioni per assenza di trasparenza, certezza, equidistanza e attendibilità dell'azione amministrativa, siamo fiduciosi, altresì, che la Commissione da Lei presieduta possa invece valutare la possibilità di attribuire la decorrenza della nomina a vice ispettore dalla data del bando del concorso, attesa la colpa dell'Amministrazione sul grave ritardo della procedura. In attesa di un cortese urgente riscontro, cordiali saluti e sensi di rinnovata ed elevata stima. "

Da: Ron 28/01/2017 16:50:10
Concorso 1400 vice ispettori: respinto il ricorso proposto da alcuni concorrenti
Riportiamo la sentenza del Consiglio di Stato del 21 dicembre 2016 nr. 707
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai
signori âï¿�ï¿� omissis âï¿�ï¿� , contro la mancata ammissione alla prova orale del concorso interno
a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice
ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.
LA SEZIONE
Vista la relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di
Stato sul ricorso; esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.
Premesso:
con ricorso straordinario depositato direttamente presso questo Consiglio di Stato il 14
aprile 2016 e notificato al Ministero riferente, come da quest'ultimo riferito, in data 19
aprile 2016 e alla signora xxx , domiciliata presso l'ufficio xxx della questura di Napoli,
in data 11 aprile 2016 il signor xxx e altri 19 colleghi hanno impugnato una serie di atti,
indicati nell'epigrafe del ricorso in numero di 25 e concernenti l'esclusione -per mancato
superamento della prova scritta - dal concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a
1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di
viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto
ministeriale 24 settembre 2013.
I motivi di ricorso sono i seguenti:
1. Violazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994 n. 487 e dei princìpi dell'ordinamento giuridico in tema di collegio perfetto
delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici;
2. violazione del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, del giusto provvedimento di legge, del
bando, della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi, dei principi di trasparenza e
parità di condizioni tra i concorrenti di buon andamento ed imparzialità
dell'Amministrazione; eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di
contestualità, trasparenza e parità di condizioni, violazione e falsa applicazione degli
articoli 3, 33, 34 e 97 della Costituzione;
3. eccesso di potere per illogicità o perplessità valutative talmente evidenti e gravi da
far dubitare, in ultima analisi, dell'obiettività e competenza stessa della commissione
giudicatrice; eccesso di potere per illogicità manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza,
irrazionalità, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento; eccesso di potere
per disparità di trattamento accompagnata da prova documentale a dimostrazione che la
commissione aveva valutato negativamente gli elaborati dei ricorrenti e positivamente gli
elaborati di identico contenuto di altro candidato; vizio di eccesso di potere per errore di
fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
4. violazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli
articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione; vizio di eccesso di potere per errore di fatto e
di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti,
disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
5. eccesso di potere per mancata predeterminazione puntuale e rigorosa dei criteri di
giudizio, mancata attivazione di sistemi atti a garantire l'uniformità del giudizio nella
valutazione delle prove scritte, irragionevolezza e violazione dell'imparzialità; eccesso di
potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento
ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità
manifesta;
6. eccesso di potere per irragionevolezza della correzione degli elaborati in tempi molto ristretti; violazione della Costituzione, articolo 97; del trattato istitutivo dell'Unione
Europea, articoli 230-253 e 255; della Costituzione europea: articolo II-101; della legge
7 agosto 1990, n. 241, articolo 1, comma 1, e articolo 3; vizio di eccesso di potere per
errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità;
7. violazione degli articoli 1 7-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 19 34, n. 3 7.
Con nota del 24 maggio 2016 l'Amministrazione riferente, in esito a richiesta della
Sezione, ha riferito sull'istanza cautelare, rilevando la assorbente inammissibilità del
ricorso e la sua infondatezza nel merito.
Nell'adunanza del 6 luglio 2016 la Sezione ha espresso il parere che l'istanza cautelare
dovesse essere respinta.
Il Ministero riferente, nella finale relazione istruttoria, ha espresso l'avviso che il ricorso,
in via preliminare, debba essere dichiarato inammissibile e che, ferma restando la
pregiudiziale d'inammissibilità, debba comunque essere rigettato nel merito.
Considerato:
Si prescinde dall'esame dell'eccezione d'inammissibilità dell'intero ricorso poiché esso -
ferma restando l'inammissibilità di alcune delle sue censure (v. infra) - è infondato.
1. La circostanza che il solo presidente avrebbe dato lettura degli elaborati senza che
i componenti della commissione ne dessero una lettura personale mostra la collegialità e
uniformità della valutazione e non un vizio di legittimità. E la sola presenza di membri
supplenti alle operazioni di correzione non vizia di per sé le operazioni di valutazione
delle prove scritte, ma anzi dimostra il perseguimento- grazie alla consapevolezza da
parte dei supplenti del metro di giudizio nelle valutazioni alle quali hanno assistito - di
una maggiore uniformità.
2. I segni di riconoscimento indicati nel ricorso e che mostrerebbero nella correzione
degli elaborati la violazione del principio dell'anonimato (il ricorso riferisce: cancellature e
scarabocchi in un elaborato; scritti a colonna in due elaborati; elaborati in brutta copia
con richiamo in bella copia; dicitura in un elaborato: "N.B. NON COMPLETATA
COPIATURA IN BELLA. CONTINUA E RIPRENDE DA PAGINA 6 DELLA BRUTTA COPIA. MI
SCUSO. BUON LAVORO"; dicitura in altro elaborato: "SI RINGRAZIA PER
L'ATTENZIONE"; l'assenza in un elaborato di uno dei tre fogli protocollo vidimati e
consegnati al candidato) non mostrano invece - sia per le loro caratteristiche intrinseche,
sia in rapporto all'alto numero dei candidati nella prova scritta - caratteristiche tali da
dimostrare vizio dell'intera procedura di concorso.
Parimenti un simile vizio inficiante l'intera procedura non risulta nella circostanza, pure
riferita nel ricorso, che la chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i
dati anagrafici del candidato già chiusa da costui, sia stata effettuata dal personale
incaricato dalla commissione alla presa in consegna di quella busta: tale modalità non è
tale da inficiare la garanzia di anonimato degli elaborati. Né un simile vizio, in assenza di
adeguata prova in proposito, risulta dal poco ordine lamentato nel ricorso relativamente
alle operazioni di consegna degli elaborati; anche perché eventuali irregolarità in questa
fase avrebbero ben potuto essere stigmatizzate dagli stessi candidati in bonis, ancor più
qualificati a farlo dalla circostanza che nel concorso interno in esame tutti i candidati
appartenevano, con diverse qualifiche, alla Polizia di Stato e dunque erano ufficiali o
agenti di polizia giudiziaria.
Circa la mancata chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati
anagrafici, e la sua conservazione in cartoni prima di essere chiusa e firmata sui lembi,
trattasi di asserzione che contrasta con quanto verbalizzato e quindi con attestazione che
fa fede fino a querela di falso.
3. - Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché - nel contestare, per disparità di trattamento nei confronti dei ricorrenti, il giudizio positivo su elaborati che hanno
superato la prova e che invece i ricorrenti ritengono non meritevoli di sufficienza -
chiedono una comparazione che, già ammessa solo in specifiche ipotesi nei confronti di
un unico ricorrente (come da giurisprudenza citata nel ricorso), è impossibile in un
ricorso collettivo quale quello in esame.
4. - Lo stesso ricorso mostra consapevolezza che l'apposizione del voto numerico
effettuata dalla commissione è ritenuta legittima da un importante orientamento
giurisprudenziale, condiviso da questa Sezione, laddove, come nella fattispecie, siano
stati preventivamente predisposti adeguati criteri di valutazione.
5. - Quanto alla critica dei suddetti criteri di valutazione espressa nel successivo quinto
motivo di ricorso essa - nel limitarsi a citare giurisprudenza e a rilevare testualmente:
"tali criteri non risultano assolutamente formulati in maniera puntuale e rigorosa"; e:
"nel caso in esame, oltre a non essere apposti segni di correzione e glosse, sono
predeterminati criteri sovrapponibili, generici e per nulla rigorosi e puntuali. Infatti pur
essendo predeterminati generici criteri di massima, non risultano affatto predeterminati
PRECISI PARAMETRI DI RIFERIMENTO CUI RACCORDARE IL PUNTEGGIO ASSEGNATO [ i
caratteri maiuscoli sono nel testo del ricorso], con assiomatica illegittimità della
valutazione in forma numerica" - è in parte inammissibile per genericità e in parte
infondata, poiché la commissione esaminatrice ha evidenziato con adeguata precisione
quei parametri di riferimento di cui la presente censura lamenta la carenza, e che sono i
seguenti: l. rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato
sviluppo dei temi in essa indicate; 2. Concretezza della trattazione ed esattezza di
eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. Correttezza
grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. Coerenza logica nella
descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia.
6. - La correzione "di molti elaborati in poco più di due minuti" non concreta di per sé
vizio di legittimità; sia perché quella tempistica non riguarda tutti gli elaborati corretti (lo
stesso ricorso riferisce che nella seduta del 22 luglio 2015 la commissione esaminatrice
ha dedicato a ciascun compito il tempo complessivo di circa sette minuti); sia perché si
tratta di una media temporale di due minuti che di per sé non è palesemente illogica:
diverso sarebbe stato, ad esempio, se l'esito di questo calcolo medio avesse portato ad
entità temporali talmente insignificanti da risultare palesemente illogiche.
Lo stesso ricorso, del resto, mostra consapevolezza che gran parte della giurisprudenza,
condivisa da questa Sezione, attribuisce scarso rilievo al calcolo temporale medio della
correzione delle prove scritte.
7. - L'ultima censura, che lamenta la violazione degli articoli 17 -bis e 30 del regio
decreto 22 gennaio 1934 n. 3 7, è inammissibile poiché invoca la normativa concernente
gli esami per la professione di avvocato, inapplicabile al caso di specie.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

Da: I S T28/01/2017 16:55:17
RON... penso che ormai conoscano a memoria tutta la sentenza. Falla finita...
Sembra che la questione sia ormai terminata. Chi ha da far valere i suoi diritti in altro modo lo farà.
Ora bisogna augurare ai colleghi che non sono risultati idonei di lavorare serenamente e di raggiungere i propri obiettivi, senza sfottere o rompere la minchia di continuo. La situazione si è creata non certo per colpa nostra (ed intendo dei colleghi tutti).
Vediamo di ricomporre.
Io non considererò mai di serie B un non idoneo e non vorrei mai che partissero sorrisini nei miei confronti che stanno a dire: "il solito furbacchione" perché IO non lo sono stato.
Il mio obiettivo era ed è arrivare alla pensione sano di mente, con o senza pentagoni, rombi stellette o ranocchiette.

Da: Ron 28/01/2017 16:59:57
Concorso interno 1400 V. Ispettori: lettere al Vice Capo
Sabato 26 Novembre 2016 18:35 E-mail Stampa PDF
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Pubblichiamo il testo della lettera inviata dalla Segreteria Nazionale Siulp al Vice Capo della Polizia, Direttore Coordinamento e Pianificazione Forze Polizia, Prefetto Matteo Piantedosi
"Preg.mo Signor Vice Capo, Abbiamo preso atto con incredulità della recente iniziativa di costituire una commissione di verifica per la ricognizione delle procedure relative al concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice Ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto 24 settembre 2013, pubblicato nel bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno - supplemento straordinario n. 1/24 bis del 26 settembre 2013. L'iniziativa è motivata in decreto con "la necessità di disporre un intervento ricognitivo mirato a prevenire il rischio di una generalizzata soccombenza, con conseguente rilevante danno erariale", alla luce del rilevante numero di ricorsi (557 candidati ricorrenti), ritenuto "di gran lunga superiore alla fisiologica attività contenziosa", e con l'esigenza di "dover porre in essere ogni utile attività finalizzata ad assicurare l'autotutela dell'Amministrazione, nonché di ausilio all'attività difensiva della medesima".

Per quanto ci riguarda, non è la prima volta che il Dipartimento della P.S. ci sorprende con trovate che sembrano ispirate a logiche pre giuridiche, denegando diritti socialmente acquisiti e consolidati in giurisprudenza (vedasi il caso dell'articolo 42 bis del D.lgs. 26 marzo 2001, nr. 151) o semplicemente prestando il fianco, con timorosa accondiscendenza, a rivendicazioni discutibili, come quella concernente il mutamento, in corso di procedura, della opzione relativa alle aliquote riservate dal concorso in oggetto. Tuttavia, oggi non possiamo fare a meno di restare basiti rispetto ad una iniziativa che ha dell'incredibile, poiché affermare di avere la necessità, come si legge fra le righe del provvedimento del 27 ottobre decorso, di disporre un intervento ricognitivo sull'attività di un concorso, significa delegittimare la commissione giudicatrice del concorso stesso e porre una seria ipoteca sulla credibilità di una Amministrazione pubblica e su quanti, all'interno di essa coltivano ancora il senso dello Stato.

Ci sembra, in sostanza, che questa commissione, con tutto il massimo rispetto per il valore, la professionalità e lo spessore istituzionale dei singoli componenti, sia un'azione surrettizia con la quale l'Amministrazione vuole far passare una commissione di saggi che in realtà cela una sorta di commissario ad acta. Il tutto incurante del fatto che una pubblica amministrazione che vuole sostituirsi con una "prognosi ex ante" al giudice amministrativo, di fatto, mina il principio della divisione dei poteri che in un Paese civile e democratico è garanzia del diritto.

Se poi si fa tutto questo paventando il rischio di una generalizzata soccombenza in sede di contenzioso, allora si profila sempre più nettamente il sospetto che dietro questa ipocrita pavidità si nasconda la malcelata intenzione di compiacere qualcuno. Invero, occorre considerare come, rispetto a molti dei contenziosi attivati in relazione al concorso che ci occupa, gli stessi Tribunali amministrativi nella circostanza aditi si siano già pronunciati in sede cautelare rigettando le istanze perché carenti nel fumus boni iuris e del periculum in mora, elementi sintomatici, soprattutto il primo, della stessa fondatezza della domanda principale.

Nel massimo rispetto del diritto a ricorrere per tutti coloro che, per un motivo o per un altro possano nutrire dubbi sulla regolarità dell'operato della commissione concorsuale, la presenza di 557 ricorrenti su 7032 partecipanti alla prova scritta, non ci sembra un buon motivo per assumere una iniziativa che avrà un effetto dirompente anche sui concorsi che l'Amministrazione bandirà in futuro, poiché tale procedura, per auto ammissione del

Dipartimento, mina l'autorevolezza dell'azione amministrativa della Polizia di Sato.

Si, perché d'ora innanzi, alla luce di questo pericoloso precedente, tutti si sentiranno autorizzati ad invocare il commissariamento di una commissione concorsuale, legittimamente nominata, dopo aver incardinato contenziosi rispetto ai quali non possiamo fare a meno di ricordare che i precedenti giurisprudenziali sono, nella quasi totalità, decisamente sfavorevoli ai ricorrenti. Ciò anche in relazione al fatto che la giurisprudenza consolidata è basata sul vaglio degli errori procedurali o materiali e non sul merito. È naturale che in ogni concorso, oltre ai vincitori, vi sia una consistente platea di concorrenti che non riescono a raggiungere l'obiettivo di conseguire un piazzamento utile.

Tra questi la comprensibile insoddisfazione può dar luogo a delusione e recriminazioni assolutamente legittime se riguardate nella sfera delle passioni, dei sentimenti e dei moti d'animo umano. Sentimenti ancora più legittimi per la gravissima colpa dell'Amministrazione nel bandire i concorsi con ritardi atavici e ingiustificabili. Le procedure concorsuali, invece, in quanto manifestazioni del mondo giuridico, come tutti i procedimenti amministrativi, sono subordinate ad un sistema di regole, espressione dell'autorevolezza della Pubblica Amministrazione, a garanzia dell'imparzialità e della correttezza dell'azione dello Stato che non può essere esposta ai tentennamenti ed all'estemporaneità degli stati d'animo di gruppi o peggio di singoli, pena la perdita di credibilità e la delegittimazione dello stato di diritto.

Questo vale, a maggior ragione, quando per contestare i criteri con cui si è proceduto alla correzione degli elaborati della prova scritta di una procedura concorsuale, sia già stato adito il giudice amministrativo. Nel caso che ci occupa, infatti, proprio perché vi è litispendenza, appare decisamente fuori luogo la nomina di una commissione, nelle more di decisioni su questioni già devolute ai Tribunali Amministrativi.

Appare più giusto che sia il giudice, a questo punto, a stabilire, in relazione al contenuto delle domande ad esso rivolte, quali attività istruttorie ammettere, compresa l'istituzione di una commissione di verifica sull'operato della commissione d'esame, per pervenire alla determinazione delle sorti di un contenzioso già devoluto alla sua cognizione. Semplicemente sconcertante è, infine, il contenuto della nota a firma del direttore dell'Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S., il quale, interloquito in merito agli scopi dell'iniziativa, afferma candidamente che l'attività della commissione interna di verifica non pregiudicherà la posizione dei candidati che hanno già superato le prove concorsuali, ma servirà ad evitare discriminazioni nei confronti di coloro che ritengono di essere stati ingiustamente esclusi.

Al riguardo è lecito chiedersi quale sia, allora, l'utilità e la funzione della commissione di verifica, ma soprattutto in quale modo essa saprà e potrà evitare discriminazioni nei confronti di chi si ritenga ingiustamente escluso dal concorso senza pregiudicare la posizione dei vincitori del concorso stesso.

Parimenti, cosa ne sarà della graduatoria finale stilata dalla Commissione d'esame appositamente costituita con decreto originario all'atto in cui il concorso è stato bandito? Ecco perché, senza voler dimenticare l'assurda lungaggine della procedura concorsuale, che ad oggi ha superato già i 3 anni dalla pubblicazione del bando, e che è determinata da una schizofrenia di procedure amministrative che ha rallentato, gioco forza, l'attività della commissione d'esame del concorso in parola, oggi alla luce di questa ennesima scelta incomprensibile dell'amministrazione, se vogliamo escludere una palese volontà di autodenuncia di non terzietà e trasparenza dell'Amministrazione stessa, sorgono spontanee due domande.

La prima attiene ad una ormai sempre più evidente volontà dell'Amministrazione di non portare a compimento questo concorso facendo, altresì, balenare l'idea che nella Polizia di Stato i concorsi interni non sono graditi al vertice. La seconda, ancora più cogente, attiene alla aleatorietà dei criteri sui quali la Commissione dovrà riscontrare le discriminazioni di coloro che si "sentono" e non che dimostrano di essere stati ingiustamente esclusi.

In merito, ribadendo quanto sopra affermato, si chiede di voler conoscere quali sono i criteri di riferimento rispetto ai quali riscontrare le discriminazioni atteso che al Siulp è stato richiesto se tali discriminazioni si riferiscono alla razza, al sesso o alla religione professata.

Certi che la Sua sensibilità saprà evadere i quesiti posti che, in caso contrario saranno forieri di ulteriori contenzioni per assenza di trasparenza, certezza, equidistanza e attendibilità dell'azione amministrativa, siamo fiduciosi, altresì, che la Commissione da Lei presieduta possa invece valutare la possibilità di attribuire la decorrenza della nomina a vice ispettore dalla data del bando del concorso, attesa la colpa dell'Amministrazione sul grave ritardo della procedura. In attesa di un cortese urgente riscontro, cordiali saluti e sensi di rinnovata ed elevata stima. "

Da: Napalm al mattino 28/01/2017 17:06:00
Ron il tuo patetico tentativo di rendere inservibile il forum è inutile,  noi bricconcelli non idonei comunichiamo per altre strade... e le notizie corrono alla velocità della luce ...e ti assicuro che non le gradirai..... tic tac.... tic tac

Da: Provocazione 28/01/2017 17:06:07
Il cds ha messo la parola fine a questo concorso.
Se ci saranno ricorrezioni e alcuni inidonei passeranno sarà solo per giochi di potere.
E allora lì si che vedremo chi sono i veri raccomandati paraculi.

Da: Ron 28/01/2017 17:14:27
Concorso interno 1400 V. Ispettori: lettere al Vice Capo
Sabato 26 Novembre 2016 18:35 E-mail Stampa PDF
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(0 voti, media 0 di 5)
Pubblichiamo il testo della lettera inviata dalla Segreteria Nazionale Siulp al Vice Capo della Polizia, Direttore Coordinamento e Pianificazione Forze Polizia, Prefetto Matteo Piantedosi
"Preg.mo Signor Vice Capo, Abbiamo preso atto con incredulità della recente iniziativa di costituire una commissione di verifica per la ricognizione delle procedure relative al concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice Ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto 24 settembre 2013, pubblicato nel bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno - supplemento straordinario n. 1/24 bis del 26 settembre 2013. L'iniziativa è motivata in decreto con "la necessità di disporre un intervento ricognitivo mirato a prevenire il rischio di una generalizzata soccombenza, con conseguente rilevante danno erariale", alla luce del rilevante numero di ricorsi (557 candidati ricorrenti), ritenuto "di gran lunga superiore alla fisiologica attività contenziosa", e con l'esigenza di "dover porre in essere ogni utile attività finalizzata ad assicurare l'autotutela dell'Amministrazione, nonché di ausilio all'attività difensiva della medesima".

Per quanto ci riguarda, non è la prima volta che il Dipartimento della P.S. ci sorprende con trovate che sembrano ispirate a logiche pre giuridiche, denegando diritti socialmente acquisiti e consolidati in giurisprudenza (vedasi il caso dell'articolo 42 bis del D.lgs. 26 marzo 2001, nr. 151) o semplicemente prestando il fianco, con timorosa accondiscendenza, a rivendicazioni discutibili, come quella concernente il mutamento, in corso di procedura, della opzione relativa alle aliquote riservate dal concorso in oggetto. Tuttavia, oggi non possiamo fare a meno di restare basiti rispetto ad una iniziativa che ha dell'incredibile, poiché affermare di avere la necessità, come si legge fra le righe del provvedimento del 27 ottobre decorso, di disporre un intervento ricognitivo sull'attività di un concorso, significa delegittimare la commissione giudicatrice del concorso stesso e porre una seria ipoteca sulla credibilità di una Amministrazione pubblica e su quanti, all'interno di essa coltivano ancora il senso dello Stato.

Ci sembra, in sostanza, che questa commissione, con tutto il massimo rispetto per il valore, la professionalità e lo spessore istituzionale dei singoli componenti, sia un'azione surrettizia con la quale l'Amministrazione vuole far passare una commissione di saggi che in realtà cela una sorta di commissario ad acta. Il tutto incurante del fatto che una pubblica amministrazione che vuole sostituirsi con una "prognosi ex ante" al giudice amministrativo, di fatto, mina il principio della divisione dei poteri che in un Paese civile e democratico è garanzia del diritto.

Se poi si fa tutto questo paventando il rischio di una generalizzata soccombenza in sede di contenzioso, allora si profila sempre più nettamente il sospetto che dietro questa ipocrita pavidità si nasconda la malcelata intenzione di compiacere qualcuno. Invero, occorre considerare come, rispetto a molti dei contenziosi attivati in relazione al concorso che ci occupa, gli stessi Tribunali amministrativi nella circostanza aditi si siano già pronunciati in sede cautelare rigettando le istanze perché carenti nel fumus boni iuris e del periculum in mora, elementi sintomatici, soprattutto il primo, della stessa fondatezza della domanda principale.

Nel massimo rispetto del diritto a ricorrere per tutti coloro che, per un motivo o per un altro possano nutrire dubbi sulla regolarità dell'operato della commissione concorsuale, la presenza di 557 ricorrenti su 7032 partecipanti alla prova scritta, non ci sembra un buon motivo per assumere una iniziativa che avrà un effetto dirompente anche sui concorsi che l'Amministrazione bandirà in futuro, poiché tale procedura, per auto ammissione del

Dipartimento, mina l'autorevolezza dell'azione amministrativa della Polizia di Sato.

Si, perché d'ora innanzi, alla luce di questo pericoloso precedente, tutti si sentiranno autorizzati ad invocare il commissariamento di una commissione concorsuale, legittimamente nominata, dopo aver incardinato contenziosi rispetto ai quali non possiamo fare a meno di ricordare che i precedenti giurisprudenziali sono, nella quasi totalità, decisamente sfavorevoli ai ricorrenti. Ciò anche in relazione al fatto che la giurisprudenza consolidata è basata sul vaglio degli errori procedurali o materiali e non sul merito. È naturale che in ogni concorso, oltre ai vincitori, vi sia una consistente platea di concorrenti che non riescono a raggiungere l'obiettivo di conseguire un piazzamento utile.

Tra questi la comprensibile insoddisfazione può dar luogo a delusione e recriminazioni assolutamente legittime se riguardate nella sfera delle passioni, dei sentimenti e dei moti d'animo umano. Sentimenti ancora più legittimi per la gravissima colpa dell'Amministrazione nel bandire i concorsi con ritardi atavici e ingiustificabili. Le procedure concorsuali, invece, in quanto manifestazioni del mondo giuridico, come tutti i procedimenti amministrativi, sono subordinate ad un sistema di regole, espressione dell'autorevolezza della Pubblica Amministrazione, a garanzia dell'imparzialità e della correttezza dell'azione dello Stato che non può essere esposta ai tentennamenti ed all'estemporaneità degli stati d'animo di gruppi o peggio di singoli, pena la perdita di credibilità e la delegittimazione dello stato di diritto.

Questo vale, a maggior ragione, quando per contestare i criteri con cui si è proceduto alla correzione degli elaborati della prova scritta di una procedura concorsuale, sia già stato adito il giudice amministrativo. Nel caso che ci occupa, infatti, proprio perché vi è litispendenza, appare decisamente fuori luogo la nomina di una commissione, nelle more di decisioni su questioni già devolute ai Tribunali Amministrativi.

Appare più giusto che sia il giudice, a questo punto, a stabilire, in relazione al contenuto delle domande ad esso rivolte, quali attività istruttorie ammettere, compresa l'istituzione di una commissione di verifica sull'operato della commissione d'esame, per pervenire alla determinazione delle sorti di un contenzioso già devoluto alla sua cognizione. Semplicemente sconcertante è, infine, il contenuto della nota a firma del direttore dell'Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S., il quale, interloquito in merito agli scopi dell'iniziativa, afferma candidamente che l'attività della commissione interna di verifica non pregiudicherà la posizione dei candidati che hanno già superato le prove concorsuali, ma servirà ad evitare discriminazioni nei confronti di coloro che ritengono di essere stati ingiustamente esclusi.

Al riguardo è lecito chiedersi quale sia, allora, l'utilità e la funzione della commissione di verifica, ma soprattutto in quale modo essa saprà e potrà evitare discriminazioni nei confronti di chi si ritenga ingiustamente escluso dal concorso senza pregiudicare la posizione dei vincitori del concorso stesso.

Parimenti, cosa ne sarà della graduatoria finale stilata dalla Commissione d'esame appositamente costituita con decreto originario all'atto in cui il concorso è stato bandito? Ecco perché, senza voler dimenticare l'assurda lungaggine della procedura concorsuale, che ad oggi ha superato già i 3 anni dalla pubblicazione del bando, e che è determinata da una schizofrenia di procedure amministrative che ha rallentato, gioco forza, l'attività della commissione d'esame del concorso in parola, oggi alla luce di questa ennesima scelta incomprensibile dell'amministrazione, se vogliamo escludere una palese volontà di autodenuncia di non terzietà e trasparenza dell'Amministrazione stessa, sorgono spontanee due domande.

La prima attiene ad una ormai sempre più evidente volontà dell'Amministrazione di non portare a compimento questo concorso facendo, altresì, balenare l'idea che nella Polizia di Stato i concorsi interni non sono graditi al vertice. La seconda, ancora più cogente, attiene alla aleatorietà dei criteri sui quali la Commissione dovrà riscontrare le discriminazioni di coloro che si "sentono" e non che dimostrano di essere stati ingiustamente esclusi.

In merito, ribadendo quanto sopra affermato, si chiede di voler conoscere quali sono i criteri di riferimento rispetto ai quali riscontrare le discriminazioni atteso che al Siulp è stato richiesto se tali discriminazioni si riferiscono alla razza, al sesso o alla religione professata.

Certi che la Sua sensibilità saprà evadere i quesiti posti che, in caso contrario saranno forieri di ulteriori contenzioni per assenza di trasparenza, certezza, equidistanza e attendibilità dell'azione amministrativa, siamo fiduciosi, altresì, che la Commissione da Lei presieduta possa invece valutare la possibilità di attribuire la decorrenza della nomina a vice ispettore dalla data del bando del concorso, attesa la colpa dell'Amministrazione sul grave ritardo della procedura. In attesa di un cortese urgente riscontro, cordiali saluti e sensi di rinnovata ed elevata stima. "

Da: Torre 28/01/2017 17:15:09
Il siulp invece di far garantire trasparenza punta a insabbiare tutto...dicendo che tutto è corretto.
Che schifo....

Da: X ron 28/01/2017 17:22:01
I non idonei si sono fatti un gruppo di 4 gatti in cui libri alla mano si studiano topolino per pescare pareri o proposte a sostegno dell'annullamento 😂😂😂😂😂
Noi rispondiamo a botte di sentenza del tar del CdS e del PdR e veniamo accusati di fare chiacchiere a vuoto
Incredibile

Da: deragliatore 28/01/2017 17:23:29
É bastata una sentenza per  farvi sbrodolare.
Tutti convinti che sia stata detta l ultima parola, anzi no la penultima, giusto?
Non avete capito veramente nulla, il tempo pian piano vi farà comprendere tante cose.
Max, tu continua con le tue minchiate, e tu ron con i tuoi post, va bene tutto se può servirvi a stare più tranquilli.
Il deragliatore intanto guarda, sorride e aspetta la resa dei conti.

Da: Ron 28/01/2017 17:25:56
Concorso interno 1400 V. Ispettori: lettere al Vice Capo
Sabato 26 Novembre 2016 18:35 E-mail Stampa PDF
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Pubblichiamo il testo della lettera inviata dalla Segreteria Nazionale Siulp al Vice Capo della Polizia, Direttore Coordinamento e Pianificazione Forze Polizia, Prefetto Matteo Piantedosi
"Preg.mo Signor Vice Capo, Abbiamo preso atto con incredulità della recente iniziativa di costituire una commissione di verifica per la ricognizione delle procedure relative al concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice Ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto 24 settembre 2013, pubblicato nel bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno - supplemento straordinario n. 1/24 bis del 26 settembre 2013. L'iniziativa è motivata in decreto con "la necessità di disporre un intervento ricognitivo mirato a prevenire il rischio di una generalizzata soccombenza, con conseguente rilevante danno erariale", alla luce del rilevante numero di ricorsi (557 candidati ricorrenti), ritenuto "di gran lunga superiore alla fisiologica attività contenziosa", e con l'esigenza di "dover porre in essere ogni utile attività finalizzata ad assicurare l'autotutela dell'Amministrazione, nonché di ausilio all'attività difensiva della medesima".

Per quanto ci riguarda, non è la prima volta che il Dipartimento della P.S. ci sorprende con trovate che sembrano ispirate a logiche pre giuridiche, denegando diritti socialmente acquisiti e consolidati in giurisprudenza (vedasi il caso dell'articolo 42 bis del D.lgs. 26 marzo 2001, nr. 151) o semplicemente prestando il fianco, con timorosa accondiscendenza, a rivendicazioni discutibili, come quella concernente il mutamento, in corso di procedura, della opzione relativa alle aliquote riservate dal concorso in oggetto. Tuttavia, oggi non possiamo fare a meno di restare basiti rispetto ad una iniziativa che ha dell'incredibile, poiché affermare di avere la necessità, come si legge fra le righe del provvedimento del 27 ottobre decorso, di disporre un intervento ricognitivo sull'attività di un concorso, significa delegittimare la commissione giudicatrice del concorso stesso e porre una seria ipoteca sulla credibilità di una Amministrazione pubblica e su quanti, all'interno di essa coltivano ancora il senso dello Stato.

Ci sembra, in sostanza, che questa commissione, con tutto il massimo rispetto per il valore, la professionalità e lo spessore istituzionale dei singoli componenti, sia un'azione surrettizia con la quale l'Amministrazione vuole far passare una commissione di saggi che in realtà cela una sorta di commissario ad acta. Il tutto incurante del fatto che una pubblica amministrazione che vuole sostituirsi con una "prognosi ex ante" al giudice amministrativo, di fatto, mina il principio della divisione dei poteri che in un Paese civile e democratico è garanzia del diritto.

Se poi si fa tutto questo paventando il rischio di una generalizzata soccombenza in sede di contenzioso, allora si profila sempre più nettamente il sospetto che dietro questa ipocrita pavidità si nasconda la malcelata intenzione di compiacere qualcuno. Invero, occorre considerare come, rispetto a molti dei contenziosi attivati in relazione al concorso che ci occupa, gli stessi Tribunali amministrativi nella circostanza aditi si siano già pronunciati in sede cautelare rigettando le istanze perché carenti nel fumus boni iuris e del periculum in mora, elementi sintomatici, soprattutto il primo, della stessa fondatezza della domanda principale.

Nel massimo rispetto del diritto a ricorrere per tutti coloro che, per un motivo o per un altro possano nutrire dubbi sulla regolarità dell'operato della commissione concorsuale, la presenza di 557 ricorrenti su 7032 partecipanti alla prova scritta, non ci sembra un buon motivo per assumere una iniziativa che avrà un effetto dirompente anche sui concorsi che l'Amministrazione bandirà in futuro, poiché tale procedura, per auto ammissione del

Dipartimento, mina l'autorevolezza dell'azione amministrativa della Polizia di Sato.

Si, perché d'ora innanzi, alla luce di questo pericoloso precedente, tutti si sentiranno autorizzati ad invocare il commissariamento di una commissione concorsuale, legittimamente nominata, dopo aver incardinato contenziosi rispetto ai quali non possiamo fare a meno di ricordare che i precedenti giurisprudenziali sono, nella quasi totalità, decisamente sfavorevoli ai ricorrenti. Ciò anche in relazione al fatto che la giurisprudenza consolidata è basata sul vaglio degli errori procedurali o materiali e non sul merito. È naturale che in ogni concorso, oltre ai vincitori, vi sia una consistente platea di concorrenti che non riescono a raggiungere l'obiettivo di conseguire un piazzamento utile.

Tra questi la comprensibile insoddisfazione può dar luogo a delusione e recriminazioni assolutamente legittime se riguardate nella sfera delle passioni, dei sentimenti e dei moti d'animo umano. Sentimenti ancora più legittimi per la gravissima colpa dell'Amministrazione nel bandire i concorsi con ritardi atavici e ingiustificabili. Le procedure concorsuali, invece, in quanto manifestazioni del mondo giuridico, come tutti i procedimenti amministrativi, sono subordinate ad un sistema di regole, espressione dell'autorevolezza della Pubblica Amministrazione, a garanzia dell'imparzialità e della correttezza dell'azione dello Stato che non può essere esposta ai tentennamenti ed all'estemporaneità degli stati d'animo di gruppi o peggio di singoli, pena la perdita di credibilità e la delegittimazione dello stato di diritto.

Questo vale, a maggior ragione, quando per contestare i criteri con cui si è proceduto alla correzione degli elaborati della prova scritta di una procedura concorsuale, sia già stato adito il giudice amministrativo. Nel caso che ci occupa, infatti, proprio perché vi è litispendenza, appare decisamente fuori luogo la nomina di una commissione, nelle more di decisioni su questioni già devolute ai Tribunali Amministrativi.

Appare più giusto che sia il giudice, a questo punto, a stabilire, in relazione al contenuto delle domande ad esso rivolte, quali attività istruttorie ammettere, compresa l'istituzione di una commissione di verifica sull'operato della commissione d'esame, per pervenire alla determinazione delle sorti di un contenzioso già devoluto alla sua cognizione. Semplicemente sconcertante è, infine, il contenuto della nota a firma del direttore dell'Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S., il quale, interloquito in merito agli scopi dell'iniziativa, afferma candidamente che l'attività della commissione interna di verifica non pregiudicherà la posizione dei candidati che hanno già superato le prove concorsuali, ma servirà ad evitare discriminazioni nei confronti di coloro che ritengono di essere stati ingiustamente esclusi.

Al riguardo è lecito chiedersi quale sia, allora, l'utilità e la funzione della commissione di verifica, ma soprattutto in quale modo essa saprà e potrà evitare discriminazioni nei confronti di chi si ritenga ingiustamente escluso dal concorso senza pregiudicare la posizione dei vincitori del concorso stesso.

Parimenti, cosa ne sarà della graduatoria finale stilata dalla Commissione d'esame appositamente costituita con decreto originario all'atto in cui il concorso è stato bandito? Ecco perché, senza voler dimenticare l'assurda lungaggine della procedura concorsuale, che ad oggi ha superato già i 3 anni dalla pubblicazione del bando, e che è determinata da una schizofrenia di procedure amministrative che ha rallentato, gioco forza, l'attività della commissione d'esame del concorso in parola, oggi alla luce di questa ennesima scelta incomprensibile dell'amministrazione, se vogliamo escludere una palese volontà di autodenuncia di non terzietà e trasparenza dell'Amministrazione stessa, sorgono spontanee due domande.

La prima attiene ad una ormai sempre più evidente volontà dell'Amministrazione di non portare a compimento questo concorso facendo, altresì, balenare l'idea che nella Polizia di Stato i concorsi interni non sono graditi al vertice. La seconda, ancora più cogente, attiene alla aleatorietà dei criteri sui quali la Commissione dovrà riscontrare le discriminazioni di coloro che si "sentono" e non che dimostrano di essere stati ingiustamente esclusi.

In merito, ribadendo quanto sopra affermato, si chiede di voler conoscere quali sono i criteri di riferimento rispetto ai quali riscontrare le discriminazioni atteso che al Siulp è stato richiesto se tali discriminazioni si riferiscono alla razza, al sesso o alla religione professata.

Certi che la Sua sensibilità saprà evadere i quesiti posti che, in caso contrario saranno forieri di ulteriori contenzioni per assenza di trasparenza, certezza, equidistanza e attendibilità dell'azione amministrativa, siamo fiduciosi, altresì, che la Commissione da Lei presieduta possa invece valutare la possibilità di attribuire la decorrenza della nomina a vice ispettore dalla data del bando del concorso, attesa la colpa dell'Amministrazione sul grave ritardo della procedura. In attesa di un cortese urgente riscontro, cordiali saluti e sensi di rinnovata ed elevata stima. "

Da: Idoneo senza compromessi!!!!28/01/2017 17:27:08
Ho vinto!!!! Noi migliori 1875 abbiamo vinto!!!! Subalterni sul'attenti e voglio leggere i complimenti!!! 'Eravamo 4 amici al bar...' che quadretto edificante: falco spennato, deragliatore deragliato, capitan farlocco e napalm scoppiato ubriachi in una bettola del porto scattanti in piedi alla vista degli idonei.... siiiiiiðŸ˜ðŸ˜ðŸ˜ðŸ˜ðŸ˜

Da: X deragliatore 28/01/2017 17:27:53
Voi questo tipo di sentenza da quanto l'aspettativa???

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