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Polizia di Stato, 1400 VICE ISPETTORI (concorso interno)
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Da: Non idonei state sereni! 😬28/01/2017 09:39:02
Numero 00187/2017 e data 25/01/2017 Spedizione

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REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 21 dicembre 2016

NUMERO AFFARE 00707/2016

OGGETTO:

Ministero dell'interno - dipartimento della pubblica sicurezza.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai signori Antonio Belli, nato ad Ancona il 13 giugno 1969, Vincenzo Camerlingo, nato a Mugnano il 22 maggio 1985, Giuseppe Campiglio, nato a Varese l'8 novembre 1970, Mario Carfagna, nato a Napoli il 25 luglio 1964, Bruno Costanzo, nato a Caivano il 9 febbraio 1970, Stefano De Paolis, nato a Roma il 23 agosto 1982, Walter Di Matteo, nato a Roma il 26 giugno 1970, Gianni Forconesi, nato a Fermo il 14 giugno 1972, Antonio Garofalo, nato a Maddaloni il 3 agosto 1973, Bartolomeo Landolfo, nato a Napoli l'11 giugno 1977, Fabio Mangiola, nato a Milano il 3 luglio 1981, Gaetano Martorana, nato a Gela il 30 aprile 1972, Salvatore Messina, nato a Napoli l'1 febbraio 1977, Selina Rizzi, nata a Bellano il 15 maggio 1976, Antonio Silvano, nato a Sangiorgio a Cremano il 3 agosto 1967, Giovanni Smeraglia, nato a Napoli il 22 luglio 1968, Salvatore Tassone, nato a Catanzaro il 4 ottobre 1979, Giovanni Trotta, nato a Nocera Inferiore il 25 gennaio 1966, Gian Matteo Vesprini, nato a Fermo il 27 maggio 1980, e William Zarrilli, nato a Varese il 16 maggio 1975, contro la mancata ammissione alla prova orale del concorso interno a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.

LA SEZIONE

Vista la relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.


Premesso:

con ricorso straordinario depositato direttamente presso questo Consiglio di Stato il 14 aprile 2016 e notificato al Ministero riferente, come da quest'ultimo riferito, in data 19 aprile 2016 e alla signora Orlando Sabrina, domiciliata presso l'ufficio immigrazione della questura di Napoli, in data 11 aprile 2016 il signor Belli Antonio e altri 19 colleghi hanno impugnato una serie di atti, indicati nell'epigrafe del ricorso in numero di 25 e concernenti l'esclusione - per mancato superamento della prova scritta - dal concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013.

I motivi di ricorso sono i seguenti:

1) Violazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e dei princìpi dell'ordinamento giuridico in tema di collegio perfetto delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici;

2) violazione del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, del giusto provvedimento di legge, del bando, della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi, dei principi di trasparenza e parità di condizioni tra i concorrenti di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione; eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di contestualità, trasparenza e parità di condizioni, violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 33, 34 e 97 della Costituzione;

3) eccesso di potere per illogicità o perplessità valutative talmente evidenti e gravi da far dubitare, in ultima analisi, dell'obiettività e competenza stessa della commissione giudicatrice; eccesso di potere per illogicità manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento; eccesso di potere per disparità di trattamento accompagnata da prova documentale a dimostrazione che la commissione aveva valutato negativamente gli elaborati dei ricorrenti e positivamente gli elaborati di identico contenuto di altro candidato; vizio di eccesso di potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;

4) violazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione; vizio di eccesso di potere per errore di fatto e di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;

5) eccesso di potere per mancata predeterminazione puntuale e rigorosa dei criteri di giudizio, mancata attivazione di sistemi atti a garantire l'uniformità del giudizio nella valutazione delle prove scritte, irragionevolezza e violazione dell'imparzialità; eccesso di potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;

6) eccesso di potere per irragionevolezza della correzione degli elaborati in tempi molto ristretti; violazione della Costituzione, articolo 97; del trattato istitutivo dell'Unione Europea, articoli 230-253 e 255; della Costituzione europea: articolo II-101; della legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 1, comma 1, e articolo 3; vizio di eccesso di potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità;

7) violazione degli articoli 17-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Con nota del 24 maggio 2016 l'Amministrazione riferente, in esito a richiesta della Sezione, ha riferito sull'istanza cautelare, rilevando la assorbente inammissibilità del ricorso e la sua infondatezza nel merito.

Nell'adunanza del 6 luglio 2016 la Sezione ha espresso il parere che l'istanza cautelare dovesse essere respinta.

Il Ministero riferente, nella finale relazione istruttoria, ha espresso l'avviso che il ricorso, in via preliminare, debba essere dichiarato inammissibile e che, ferma restando la pregiudiziale d'inammissibilità, debba comunque essere rigettato nel merito.


Considerato:

Si prescinde dall'esame dell'eccezione d'inammissibilità dell'intero ricorso poiché esso - ferma restando l'inammissibilità di alcune delle sue censure (v. infra) - è infondato.

1.- La circostanza che il solo presidente avrebbe dato lettura degli elaborati senza che i componenti della commissione ne dessero una lettura personale mostra la collegialità e uniformità della valutazione e non un vizio di legittimità. E la sola presenza di membri supplenti alle operazioni di correzione non vizia di per sé le operazioni di valutazione delle prove scritte, ma anzi dimostra il perseguimento - grazie alla consapevolezza da parte dei supplenti del metro di giudizio nelle valutazioni alle quali hanno assistito - di una maggiore uniformità.

2. - I segni di riconoscimento indicati nel ricorso e che mostrerebbero nella correzione degli elaborati la violazione del principio dell'anonimato (il ricorso riferisce: cancellature e scarabocchi in un elaborato; scritti a colonna in due elaborati; elaborati in brutta copia con richiamo in bella copia; dicitura in un elaborato: "N.B. NON COMPLETATA COPIATURA IN BELLA. CONTINUA E RIPRENDE DA PAGINA 6 DELLA BRUTTA COPIA. MI SCUSO. BUON LAVORO"; dicitura in altro elaborato: "SI RINGRAZIA PER L'ATTENZIONE"; l'assenza in un elaborato di uno dei tre fogli protocollo vidimati e consegnati al candidato) non mostrano invece - sia per le loro caratteristiche intrinseche, sia in rapporto all'alto numero dei candidati nella prova scritta - caratteristiche tali da dimostrare vizio dell'intera procedura di concorso.

Parimenti un simile vizio inficiante l'intera procedura non risulta nella circostanza, pure riferita nel ricorso, che la chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati anagrafici del candidato già chiusa da costui, sia stata effettuata dal personale incaricato dalla commissione alla presa in consegna di quella busta: tale modalità non è tale da inficiare la garanzia di anonimato degli elaborati. Né un simile vizio, in assenza di adeguata prova in proposito, risulta dal poco ordine lamentato nel ricorso relativamente alle operazioni di consegna degli elaborati; anche perché eventuali irregolarità in questa fase avrebbero ben potuto essere stigmatizzate dagli stessi candidati in bonis, ancor più qualificati a farlo dalla circostanza che nel concorso interno in esame tutti i candidati appartenevano, con diverse qualifiche, alla Polizia di Stato e dunque erano ufficiali o agenti di polizia giudiziaria.

Circa la mancata chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati anagrafici, e la sua conservazione in cartoni prima di essere chiusa e firmata sui lembi, trattasi di asserzione che contrasta con quanto verbalizzato e quindi con attestazione che fa fede fino a querela di falso.

3. - Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché - nel contestare, per disparità di trattamento nei confronti dei ricorrenti, il giudizio positivo su elaborati che hanno superato la prova e che invece i ricorrenti ritengono non meritevoli di sufficienza - chiedono una comparazione che, già ammessa solo in specifiche ipotesi nei confronti di un unico ricorrente (come da giurisprudenza citata nel ricorso), è impossibile in un ricorso collettivo quale quello in esame.

4. - Lo stesso ricorso mostra consapevolezza che l'apposizione del voto numerico effettuata dalla commissione è ritenuta legittima da un importante orientamento giurisprudenziale, condiviso da questa Sezione, laddove, come nella fattispecie, siano stati preventivamente predisposti adeguati criteri di valutazione.

5. - Quanto alla critica dei suddetti criteri di valutazione espressa nel successivo quinto motivo di ricorso essa - nel limitarsi a citare giurisprudenza e a rilevare testualmente: "tali criteri non risultano assolutamente formulati in maniera puntuale e rigorosa"; e: "nel caso in esame, oltre a non essere apposti segni di correzione e glosse, sono predeterminati criteri sovrapponibili, generici e per nulla rigorosi e puntuali. Infatti pur essendo predeterminati generici criteri di massima, non risultano affatto predeterminati PRECISI PARAMETRI DI RIFERIMENTO CUI RACCORDARE IL PUNTEGGIO ASSEGNATO [ i caratteri maiuscoli sono nel testo del ricorso], con assiomatica illegittimità della valutazione in forma numerica" - è in parte inammissibile per genericità e in parte infondata, poiché la commissione esaminatrice ha evidenziato con adeguata precisione quei parametri di riferimento di cui la presente censura lamenta la carenza, e che sono i seguenti: l. rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato sviluppo dei temi in essa indicate; 2. Concretezza della trattazione ed esattezza di eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. Correttezza grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. Coerenza logica nella descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia.

6. - La correzione "di molti elaborati in poco più di due minuti" non concreta di per sé vizio di legittimità; sia perché quella tempistica non riguarda tutti gli elaborati corretti (lo stesso ricorso riferisce che nella seduta del 22 luglio 2015 la commissione esaminatrice ha dedicato a ciascun compito il tempo complessivo di circa sette minuti); sia perché si tratta di una media temporale di due minuti che di per sé non è palesemente illogica: diverso sarebbe stato, ad esempio, se l'esito di questo calcolo medio avesse portato ad entità temporali talmente insignificanti da risultare palesemente illogiche.

Lo stesso ricorso, del resto, mostra consapevolezza che gran parte della giurisprudenza, condivisa da questa Sezione, attribuisce scarso rilievo al calcolo temporale medio della correzione delle prove scritte.

7. - L'ultima censura, che lamenta la violazione degli articoli 17-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37, è inammissibile poiché invoca la normativa concernente gli esami per la professione di avvocato, inapplicabile al caso di specie.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.


       
       
L'ESTENSORE    IL PRESIDENTE
Giancarlo Luttazi    Raffaele Carboni
       
       
       
       

IL SEGRETARIO

Luisa Calderone

Da: Non idonei state sereni! 😬28/01/2017 09:39:27
Numero 00187/2017 e data 25/01/2017 Spedizione

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REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 21 dicembre 2016

NUMERO AFFARE 00707/2016

OGGETTO:

Ministero dell'interno - dipartimento della pubblica sicurezza.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai signori Antonio Belli, nato ad Ancona il 13 giugno 1969, Vincenzo Camerlingo, nato a Mugnano il 22 maggio 1985, Giuseppe Campiglio, nato a Varese l'8 novembre 1970, Mario Carfagna, nato a Napoli il 25 luglio 1964, Bruno Costanzo, nato a Caivano il 9 febbraio 1970, Stefano De Paolis, nato a Roma il 23 agosto 1982, Walter Di Matteo, nato a Roma il 26 giugno 1970, Gianni Forconesi, nato a Fermo il 14 giugno 1972, Antonio Garofalo, nato a Maddaloni il 3 agosto 1973, Bartolomeo Landolfo, nato a Napoli l'11 giugno 1977, Fabio Mangiola, nato a Milano il 3 luglio 1981, Gaetano Martorana, nato a Gela il 30 aprile 1972, Salvatore Messina, nato a Napoli l'1 febbraio 1977, Selina Rizzi, nata a Bellano il 15 maggio 1976, Antonio Silvano, nato a Sangiorgio a Cremano il 3 agosto 1967, Giovanni Smeraglia, nato a Napoli il 22 luglio 1968, Salvatore Tassone, nato a Catanzaro il 4 ottobre 1979, Giovanni Trotta, nato a Nocera Inferiore il 25 gennaio 1966, Gian Matteo Vesprini, nato a Fermo il 27 maggio 1980, e William Zarrilli, nato a Varese il 16 maggio 1975, contro la mancata ammissione alla prova orale del concorso interno a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.

LA SEZIONE

Vista la relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.


Premesso:

con ricorso straordinario depositato direttamente presso questo Consiglio di Stato il 14 aprile 2016 e notificato al Ministero riferente, come da quest'ultimo riferito, in data 19 aprile 2016 e alla signora Orlando Sabrina, domiciliata presso l'ufficio immigrazione della questura di Napoli, in data 11 aprile 2016 il signor Belli Antonio e altri 19 colleghi hanno impugnato una serie di atti, indicati nell'epigrafe del ricorso in numero di 25 e concernenti l'esclusione - per mancato superamento della prova scritta - dal concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013.

I motivi di ricorso sono i seguenti:

1) Violazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e dei princìpi dell'ordinamento giuridico in tema di collegio perfetto delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici;

2) violazione del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, del giusto provvedimento di legge, del bando, della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi, dei principi di trasparenza e parità di condizioni tra i concorrenti di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione; eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di contestualità, trasparenza e parità di condizioni, violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 33, 34 e 97 della Costituzione;

3) eccesso di potere per illogicità o perplessità valutative talmente evidenti e gravi da far dubitare, in ultima analisi, dell'obiettività e competenza stessa della commissione giudicatrice; eccesso di potere per illogicità manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento; eccesso di potere per disparità di trattamento accompagnata da prova documentale a dimostrazione che la commissione aveva valutato negativamente gli elaborati dei ricorrenti e positivamente gli elaborati di identico contenuto di altro candidato; vizio di eccesso di potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;

4) violazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione; vizio di eccesso di potere per errore di fatto e di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;

5) eccesso di potere per mancata predeterminazione puntuale e rigorosa dei criteri di giudizio, mancata attivazione di sistemi atti a garantire l'uniformità del giudizio nella valutazione delle prove scritte, irragionevolezza e violazione dell'imparzialità; eccesso di potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;

6) eccesso di potere per irragionevolezza della correzione degli elaborati in tempi molto ristretti; violazione della Costituzione, articolo 97; del trattato istitutivo dell'Unione Europea, articoli 230-253 e 255; della Costituzione europea: articolo II-101; della legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 1, comma 1, e articolo 3; vizio di eccesso di potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità;

7) violazione degli articoli 17-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Con nota del 24 maggio 2016 l'Amministrazione riferente, in esito a richiesta della Sezione, ha riferito sull'istanza cautelare, rilevando la assorbente inammissibilità del ricorso e la sua infondatezza nel merito.

Nell'adunanza del 6 luglio 2016 la Sezione ha espresso il parere che l'istanza cautelare dovesse essere respinta.

Il Ministero riferente, nella finale relazione istruttoria, ha espresso l'avviso che il ricorso, in via preliminare, debba essere dichiarato inammissibile e che, ferma restando la pregiudiziale d'inammissibilità, debba comunque essere rigettato nel merito.


Considerato:

Si prescinde dall'esame dell'eccezione d'inammissibilità dell'intero ricorso poiché esso - ferma restando l'inammissibilità di alcune delle sue censure (v. infra) - è infondato.

1.- La circostanza che il solo presidente avrebbe dato lettura degli elaborati senza che i componenti della commissione ne dessero una lettura personale mostra la collegialità e uniformità della valutazione e non un vizio di legittimità. E la sola presenza di membri supplenti alle operazioni di correzione non vizia di per sé le operazioni di valutazione delle prove scritte, ma anzi dimostra il perseguimento - grazie alla consapevolezza da parte dei supplenti del metro di giudizio nelle valutazioni alle quali hanno assistito - di una maggiore uniformità.

2. - I segni di riconoscimento indicati nel ricorso e che mostrerebbero nella correzione degli elaborati la violazione del principio dell'anonimato (il ricorso riferisce: cancellature e scarabocchi in un elaborato; scritti a colonna in due elaborati; elaborati in brutta copia con richiamo in bella copia; dicitura in un elaborato: "N.B. NON COMPLETATA COPIATURA IN BELLA. CONTINUA E RIPRENDE DA PAGINA 6 DELLA BRUTTA COPIA. MI SCUSO. BUON LAVORO"; dicitura in altro elaborato: "SI RINGRAZIA PER L'ATTENZIONE"; l'assenza in un elaborato di uno dei tre fogli protocollo vidimati e consegnati al candidato) non mostrano invece - sia per le loro caratteristiche intrinseche, sia in rapporto all'alto numero dei candidati nella prova scritta - caratteristiche tali da dimostrare vizio dell'intera procedura di concorso.

Parimenti un simile vizio inficiante l'intera procedura non risulta nella circostanza, pure riferita nel ricorso, che la chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati anagrafici del candidato già chiusa da costui, sia stata effettuata dal personale incaricato dalla commissione alla presa in consegna di quella busta: tale modalità non è tale da inficiare la garanzia di anonimato degli elaborati. Né un simile vizio, in assenza di adeguata prova in proposito, risulta dal poco ordine lamentato nel ricorso relativamente alle operazioni di consegna degli elaborati; anche perché eventuali irregolarità in questa fase avrebbero ben potuto essere stigmatizzate dagli stessi candidati in bonis, ancor più qualificati a farlo dalla circostanza che nel concorso interno in esame tutti i candidati appartenevano, con diverse qualifiche, alla Polizia di Stato e dunque erano ufficiali o agenti di polizia giudiziaria.

Circa la mancata chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati anagrafici, e la sua conservazione in cartoni prima di essere chiusa e firmata sui lembi, trattasi di asserzione che contrasta con quanto verbalizzato e quindi con attestazione che fa fede fino a querela di falso.

3. - Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché - nel contestare, per disparità di trattamento nei confronti dei ricorrenti, il giudizio positivo su elaborati che hanno superato la prova e che invece i ricorrenti ritengono non meritevoli di sufficienza - chiedono una comparazione che, già ammessa solo in specifiche ipotesi nei confronti di un unico ricorrente (come da giurisprudenza citata nel ricorso), è impossibile in un ricorso collettivo quale quello in esame.

4. - Lo stesso ricorso mostra consapevolezza che l'apposizione del voto numerico effettuata dalla commissione è ritenuta legittima da un importante orientamento giurisprudenziale, condiviso da questa Sezione, laddove, come nella fattispecie, siano stati preventivamente predisposti adeguati criteri di valutazione.

5. - Quanto alla critica dei suddetti criteri di valutazione espressa nel successivo quinto motivo di ricorso essa - nel limitarsi a citare giurisprudenza e a rilevare testualmente: "tali criteri non risultano assolutamente formulati in maniera puntuale e rigorosa"; e: "nel caso in esame, oltre a non essere apposti segni di correzione e glosse, sono predeterminati criteri sovrapponibili, generici e per nulla rigorosi e puntuali. Infatti pur essendo predeterminati generici criteri di massima, non risultano affatto predeterminati PRECISI PARAMETRI DI RIFERIMENTO CUI RACCORDARE IL PUNTEGGIO ASSEGNATO [ i caratteri maiuscoli sono nel testo del ricorso], con assiomatica illegittimità della valutazione in forma numerica" - è in parte inammissibile per genericità e in parte infondata, poiché la commissione esaminatrice ha evidenziato con adeguata precisione quei parametri di riferimento di cui la presente censura lamenta la carenza, e che sono i seguenti: l. rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato sviluppo dei temi in essa indicate; 2. Concretezza della trattazione ed esattezza di eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. Correttezza grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. Coerenza logica nella descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia.

6. - La correzione "di molti elaborati in poco più di due minuti" non concreta di per sé vizio di legittimità; sia perché quella tempistica non riguarda tutti gli elaborati corretti (lo stesso ricorso riferisce che nella seduta del 22 luglio 2015 la commissione esaminatrice ha dedicato a ciascun compito il tempo complessivo di circa sette minuti); sia perché si tratta di una media temporale di due minuti che di per sé non è palesemente illogica: diverso sarebbe stato, ad esempio, se l'esito di questo calcolo medio avesse portato ad entità temporali talmente insignificanti da risultare palesemente illogiche.

Lo stesso ricorso, del resto, mostra consapevolezza che gran parte della giurisprudenza, condivisa da questa Sezione, attribuisce scarso rilievo al calcolo temporale medio della correzione delle prove scritte.

7. - L'ultima censura, che lamenta la violazione degli articoli 17-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37, è inammissibile poiché invoca la normativa concernente gli esami per la professione di avvocato, inapplicabile al caso di specie.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.


       
       
L'ESTENSORE    IL PRESIDENTE
Giancarlo Luttazi    Raffaele Carboni
       
       
       
       

IL SEGRETARIO

Luisa Calderone

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Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 21 dicembre 2016

NUMERO AFFARE 00707/2016

OGGETTO:

Ministero dell'interno - dipartimento della pubblica sicurezza.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai signori Antonio Belli, nato ad Ancona il 13 giugno 1969, Vincenzo Camerlingo, nato a Mugnano il 22 maggio 1985, Giuseppe Campiglio, nato a Varese l'8 novembre 1970, Mario Carfagna, nato a Napoli il 25 luglio 1964, Bruno Costanzo, nato a Caivano il 9 febbraio 1970, Stefano De Paolis, nato a Roma il 23 agosto 1982, Walter Di Matteo, nato a Roma il 26 giugno 1970, Gianni Forconesi, nato a Fermo il 14 giugno 1972, Antonio Garofalo, nato a Maddaloni il 3 agosto 1973, Bartolomeo Landolfo, nato a Napoli l'11 giugno 1977, Fabio Mangiola, nato a Milano il 3 luglio 1981, Gaetano Martorana, nato a Gela il 30 aprile 1972, Salvatore Messina, nato a Napoli l'1 febbraio 1977, Selina Rizzi, nata a Bellano il 15 maggio 1976, Antonio Silvano, nato a Sangiorgio a Cremano il 3 agosto 1967, Giovanni Smeraglia, nato a Napoli il 22 luglio 1968, Salvatore Tassone, nato a Catanzaro il 4 ottobre 1979, Giovanni Trotta, nato a Nocera Inferiore il 25 gennaio 1966, Gian Matteo Vesprini, nato a Fermo il 27 maggio 1980, e William Zarrilli, nato a Varese il 16 maggio 1975, contro la mancata ammissione alla prova orale del concorso interno a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.

LA SEZIONE

Vista la relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.


Premesso:

con ricorso straordinario depositato direttamente presso questo Consiglio di Stato il 14 aprile 2016 e notificato al Ministero riferente, come da quest'ultimo riferito, in data 19 aprile 2016 e alla signora Orlando Sabrina, domiciliata presso l'ufficio immigrazione della questura di Napoli, in data 11 aprile 2016 il signor Belli Antonio e altri 19 colleghi hanno impugnato una serie di atti, indicati nell'epigrafe del ricorso in numero di 25 e concernenti l'esclusione - per mancato superamento della prova scritta - dal concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013.

I motivi di ricorso sono i seguenti:

1) Violazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e dei princìpi dell'ordinamento giuridico in tema di collegio perfetto delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici;

2) violazione del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, del giusto provvedimento di legge, del bando, della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi, dei principi di trasparenza e parità di condizioni tra i concorrenti di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione; eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di contestualità, trasparenza e parità di condizioni, violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 33, 34 e 97 della Costituzione;

3) eccesso di potere per illogicità o perplessità valutative talmente evidenti e gravi da far dubitare, in ultima analisi, dell'obiettività e competenza stessa della commissione giudicatrice; eccesso di potere per illogicità manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento; eccesso di potere per disparità di trattamento accompagnata da prova documentale a dimostrazione che la commissione aveva valutato negativamente gli elaborati dei ricorrenti e positivamente gli elaborati di identico contenuto di altro candidato; vizio di eccesso di potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;

4) violazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione; vizio di eccesso di potere per errore di fatto e di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;

5) eccesso di potere per mancata predeterminazione puntuale e rigorosa dei criteri di giudizio, mancata attivazione di sistemi atti a garantire l'uniformità del giudizio nella valutazione delle prove scritte, irragionevolezza e violazione dell'imparzialità; eccesso di potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;

6) eccesso di potere per irragionevolezza della correzione degli elaborati in tempi molto ristretti; violazione della Costituzione, articolo 97; del trattato istitutivo dell'Unione Europea, articoli 230-253 e 255; della Costituzione europea: articolo II-101; della legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 1, comma 1, e articolo 3; vizio di eccesso di potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità;

7) violazione degli articoli 17-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Con nota del 24 maggio 2016 l'Amministrazione riferente, in esito a richiesta della Sezione, ha riferito sull'istanza cautelare, rilevando la assorbente inammissibilità del ricorso e la sua infondatezza nel merito.

Nell'adunanza del 6 luglio 2016 la Sezione ha espresso il parere che l'istanza cautelare dovesse essere respinta.

Il Ministero riferente, nella finale relazione istruttoria, ha espresso l'avviso che il ricorso, in via preliminare, debba essere dichiarato inammissibile e che, ferma restando la pregiudiziale d'inammissibilità, debba comunque essere rigettato nel merito.


Considerato:

Si prescinde dall'esame dell'eccezione d'inammissibilità dell'intero ricorso poiché esso - ferma restando l'inammissibilità di alcune delle sue censure (v. infra) - è infondato.

1.- La circostanza che il solo presidente avrebbe dato lettura degli elaborati senza che i componenti della commissione ne dessero una lettura personale mostra la collegialità e uniformità della valutazione e non un vizio di legittimità. E la sola presenza di membri supplenti alle operazioni di correzione non vizia di per sé le operazioni di valutazione delle prove scritte, ma anzi dimostra il perseguimento - grazie alla consapevolezza da parte dei supplenti del metro di giudizio nelle valutazioni alle quali hanno assistito - di una maggiore uniformità.

2. - I segni di riconoscimento indicati nel ricorso e che mostrerebbero nella correzione degli elaborati la violazione del principio dell'anonimato (il ricorso riferisce: cancellature e scarabocchi in un elaborato; scritti a colonna in due elaborati; elaborati in brutta copia con richiamo in bella copia; dicitura in un elaborato: "N.B. NON COMPLETATA COPIATURA IN BELLA. CONTINUA E RIPRENDE DA PAGINA 6 DELLA BRUTTA COPIA. MI SCUSO. BUON LAVORO"; dicitura in altro elaborato: "SI RINGRAZIA PER L'ATTENZIONE"; l'assenza in un elaborato di uno dei tre fogli protocollo vidimati e consegnati al candidato) non mostrano invece - sia per le loro caratteristiche intrinseche, sia in rapporto all'alto numero dei candidati nella prova scritta - caratteristiche tali da dimostrare vizio dell'intera procedura di concorso.

Parimenti un simile vizio inficiante l'intera procedura non risulta nella circostanza, pure riferita nel ricorso, che la chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati anagrafici del candidato già chiusa da costui, sia stata effettuata dal personale incaricato dalla commissione alla presa in consegna di quella busta: tale modalità non è tale da inficiare la garanzia di anonimato degli elaborati. Né un simile vizio, in assenza di adeguata prova in proposito, risulta dal poco ordine lamentato nel ricorso relativamente alle operazioni di consegna degli elaborati; anche perché eventuali irregolarità in questa fase avrebbero ben potuto essere stigmatizzate dagli stessi candidati in bonis, ancor più qualificati a farlo dalla circostanza che nel concorso interno in esame tutti i candidati appartenevano, con diverse qualifiche, alla Polizia di Stato e dunque erano ufficiali o agenti di polizia giudiziaria.

Circa la mancata chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati anagrafici, e la sua conservazione in cartoni prima di essere chiusa e firmata sui lembi, trattasi di asserzione che contrasta con quanto verbalizzato e quindi con attestazione che fa fede fino a querela di falso.

3. - Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché - nel contestare, per disparità di trattamento nei confronti dei ricorrenti, il giudizio positivo su elaborati che hanno superato la prova e che invece i ricorrenti ritengono non meritevoli di sufficienza - chiedono una comparazione che, già ammessa solo in specifiche ipotesi nei confronti di un unico ricorrente (come da giurisprudenza citata nel ricorso), è impossibile in un ricorso collettivo quale quello in esame.

4. - Lo stesso ricorso mostra consapevolezza che l'apposizione del voto numerico effettuata dalla commissione è ritenuta legittima da un importante orientamento giurisprudenziale, condiviso da questa Sezione, laddove, come nella fattispecie, siano stati preventivamente predisposti adeguati criteri di valutazione.

5. - Quanto alla critica dei suddetti criteri di valutazione espressa nel successivo quinto motivo di ricorso essa - nel limitarsi a citare giurisprudenza e a rilevare testualmente: "tali criteri non risultano assolutamente formulati in maniera puntuale e rigorosa"; e: "nel caso in esame, oltre a non essere apposti segni di correzione e glosse, sono predeterminati criteri sovrapponibili, generici e per nulla rigorosi e puntuali. Infatti pur essendo predeterminati generici criteri di massima, non risultano affatto predeterminati PRECISI PARAMETRI DI RIFERIMENTO CUI RACCORDARE IL PUNTEGGIO ASSEGNATO [ i caratteri maiuscoli sono nel testo del ricorso], con assiomatica illegittimità della valutazione in forma numerica" - è in parte inammissibile per genericità e in parte infondata, poiché la commissione esaminatrice ha evidenziato con adeguata precisione quei parametri di riferimento di cui la presente censura lamenta la carenza, e che sono i seguenti: l. rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato sviluppo dei temi in essa indicate; 2. Concretezza della trattazione ed esattezza di eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. Correttezza grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. Coerenza logica nella descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia.

6. - La correzione "di molti elaborati in poco più di due minuti" non concreta di per sé vizio di legittimità; sia perché quella tempistica non riguarda tutti gli elaborati corretti (lo stesso ricorso riferisce che nella seduta del 22 luglio 2015 la commissione esaminatrice ha dedicato a ciascun compito il tempo complessivo di circa sette minuti); sia perché si tratta di una media temporale di due minuti che di per sé non è palesemente illogica: diverso sarebbe stato, ad esempio, se l'esito di questo calcolo medio avesse portato ad entità temporali talmente insignificanti da risultare palesemente illogiche.

Lo stesso ricorso, del resto, mostra consapevolezza che gran parte della giurisprudenza, condivisa da questa Sezione, attribuisce scarso rilievo al calcolo temporale medio della correzione delle prove scritte.

7. - L'ultima censura, che lamenta la violazione degli articoli 17-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37, è inammissibile poiché invoca la normativa concernente gli esami per la professione di avvocato, inapplicabile al caso di specie.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.


       
       
L'ESTENSORE    IL PRESIDENTE
Giancarlo Luttazi    Raffaele Carboni
       
       
       
       

IL SEGRETARIO

Luisa Calderone

Da: LA CANTAVA COCCIANTE28/01/2017 09:56:30
"..se siamo idonei ci sarà un percheee, perchè abbiamo studiato la seraaa... non vi crucciate se alla fine poi.. ci vedrete a Nettuno feliciiii...   se vi han segato ci sarà un percheeee, perchè i ciucci non sono scienziatiiiii, vi siete pure organizzati assaiiii... nel comitaato dei Tutti&Trombatiiiiiii....."  ..ad libitum

Da: Idoneo scoglionato28/01/2017 10:01:06
Chiedo venia non sapevo della giornata del silenzio per le vittime mi collego di rado e per penitenza non scrivo per un pò. X Attila io, e dico IO, sono Idoneo scoglionato e non il gemello di qualcuno ( io penso dunque esisto lo conosci?) e non stare di nuovo a raccontare minchiate perchè oltre che un rigetto nei motivi di legittimità proprio sulle argomentazioni da voi portate e motivi di censura da parte dei riccorrenti, e ne sono parecchi, risulta essere un parere chiesto dal ministero dell'interno sulla medesima questione che ha valore vincolante oppure da semplice parere ma se l'amministrazione se ne discosta deve motivarla. Per quanto riguarda il merito delle censure e del ricorso il Consiglio di Stato( Supremo Organo della Giustizia Amministrativa) affronta la questione anche nel merito hai letto bene? le censure o sono normali per le fasi del concorso essendo la correzione su 6500 elaborati oppure infondata, ma sicuramente APODITTICA su alcune motivazioni dove il Consiglio di Stato stesso afferma, cosa più importante, essendo pubblici ufficiali se avete notato delle irregolarità APODITTICHE perchè non evidenziate durante i Concorso? Quindi non stare a raccontare quella dell'uva attila.

Da: Oniromanzia 28/01/2017 10:01:26
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Da: Nakan al mattino28/01/2017 10:15:33
nel 2016, anche prima del 26 ottobre, sono stati emanati pareri dal contenuto piu' o meno sovrapponibile.
Quest'ultimo è del 21 dicembre antecedente di quindici giorni al 6 gennaio.
In bocca al lupo

Da: ...cmq sia28/01/2017 10:18:12
...@Nakan.. decisione del 21 dicembre 2016, pubblicata il 27 gennaio sui siti istituzionali...

Da: Idoneo scoglionato28/01/2017 10:18:38
è del 25.01.2017 ed è molto importante, cmq il Capo può sempre decidere diversamente . . .

Da: ...cmq sia28/01/2017 10:19:02
...@Nakan.. errata corrige - pubblicata il 25 gennaio 2017

Da: Max Pezzali e c.28/01/2017 10:19:26
Buongiorno amici....

Benvenuti su Radio Rosica....
Prima di passare all'ultimo successo di Cocciante, ascoltiamo un nostro radio ascoltatore.... vai Tizio, sei in onda.

"ciao sono Tizio"

Ciao Tizio, dai racconta ai nostri radioascoltatori cosa ti è successo...

"ma nulla di eccezionale, sai la pochezza umana... in definitiva, io ho partecipato ad un concorso interno.... interno per passare al ruolo superiore al mio... ecco, io non ho chiesto niente... però una volta dichiarato idoneo, al termine delle procedure previste dal bando, alcuni hanno urlato allo scandalo...."

Alcuni chi? Scusa se ti interrompo Tizio...

"Niente figurati, alcuni di quelli che non erano stati dichiarati idonei... il problema è che lo hanno fatto su un forum il cui accesso è consentito a prescindere dall'appartenenza all'Amministrazione della Pubblica Sicurezza.... è stato gettato discredito sul nostro operato e su quello di tutta la Commissione.
Insomma, è stato sollevato uno scandalo senza un minimo di ounto d'appoggio..."

vabbè Tizio, ora però è stato tutto chiarito...

"Sì... sembra di Sì... vorrei comunque ringraziare tutti coloro che hanno partecipato attivamente a questo forum e in particolare falco a cui vorrei dedicare un brano di Grignai, Falco a Metà..."

Va bene Tizio.... per voi Falco a metà di Gianluca Grignani..

Buon ascolto, da Radio Rosica... in digital radio....

Da: Idoneo scoglionato28/01/2017 10:19:44
ora se permettete rispetto io il silenzio.

Da: allora.......28/01/2017 10:20:33
X il mancato rispetto del silenzio qualifico la cosa come ignobile...ma non mi meraviglia più di tanto......Ciò che invece veramente mi sorprende è la deficienza mentale...poichè solo di questo si può trattare del o dei colleghi che hanno letto....ammesso che l'abbiano fatto ( secondo me hanno letto solo la fine) ..la sentenza del CDS più volte postata....Ma dico veramente pensate che un capo della Polizia stesse aspettando l'esito dei ricorsi collettivi al capo dello Stato cavalcati per di più da colleghi che o non potevano (volevano) mettere mano alla tasca per pagare un legale?.....Secondo Voi veramente il Capo della Polizia saputo l'esito domani se non ieri sera cambia idea sul firmare o meno la graduatoria ? ....Io non so se i post sono opera dello stesso collega o di colleghi diversi..ma in entrambi i casi dico loro: non solo di amm.vo non capisci una minchia, ma non sai nemmeno leggere le motivazioni del ricorso....Nessun ricorso amministrativo che contenga quei motivi poteva essere di natura collettiva, ciò è stato fatto come ripiego ( mi dispiace ) dai ricorrenti cd dell' ultima ora....riguardo poi ai motivi è formulata una mera lista della lavandaia , che non avrebbe sortito effetto neanche davanti ad un amministrativista laureato alla Pegaso...!!!!
......O forse c'è qualcuno chi Voi che avendo leggera contezza della sentenza stessa e di dir amm.vo, sapendo quali sono gli effetti di un singolo ricorso, strutturato con prove di tipo tecnico, da periti ......e ce ne sono circa 450....!!!! che pendono al TAR, sta pensando che il Capo della Polizia si riferisse a questi...!!!!!!
PENSATE IDONEI ALL'IMPAZZATA!!!!!!PENSATE!!!! 

Da: Nakan al mattino28/01/2017 10:20:53
per il pubblico si 27 gennaio.
Considera che i ricorsi sono al massimo di aprile 2016 quindi non potevano contenere gli elementi accertati successivamente, in primis dalla commissione di verifica, che per forza di cose non sono stati portati all'attenzione del CdS

Da: Nakan al mattino28/01/2017 10:23:35
allora... ti ripeto la conoscenza del Cds è limitata allo stato degli atti di Aprile 2016, l'istruttoria nel frattempo è avanzata.
Tra l'altro il ricorso lascia impregiudicata in sede di ricorso individuale la questione della comparazione.

Da: ...cmq sia28/01/2017 10:25:01
@Idoneo.. il Capo può decidere diversamente.. forse ma dovrebbe spiegare il perchè.. perchè se le verifiche del Consiglio di Stato, hanno smontato pezzo per pezzo tutta l'assurda teoria del complotto..  con un parere del genere tu lo faresti?  ...come lo giustificheresti?  ...qualsiasi TAR smonterebbe il provvedimento e per l'inevitabile contenzioso che ne conseguirebbe, a quanto ammonterebbe il danno erariale che subirebbe la P.A. per una scelta scellerata del genere?  ..direi quasi incommensurabile...

Da: napalm al mattino28/01/2017 10:25:06
visto che sei appassionato di musica, mister dj, ricordati quel che diceva pier capponi qualche anno fa....voi suonate le vostre trombe...che noi suoneremo le nostre campane...si tratta solo di attendere..col suono del metronomo che scandisce il fluire del tempo ...tic tac...tic tac...tic tac....

Da: ...cmq sia28/01/2017 10:26:24
..ma cos'è sta storia del SILENZIO.. me la spiegate per favore?

Da: allora.......28/01/2017 10:28:15
NON E' CAMBIATO NULLA DOPO QUESTA SENTENZA....!!!! tranne si capisce per coloro che hanno ricorso nella stessa per il resto è tutto identico...!!!!!!

Da: ...cmq sia28/01/2017 10:29:08
@Napalm - qui non siamo nel quadrilatero e le trombe  -fino ad oggi le avete sempre suonate solo Voi- ..per quel che riguarda le campane.. le sentirete presto.. un pò come quei pugili...sul viale del tramonto..

Da: Nakan al mattino28/01/2017 10:29:39
..cmq sia il Cds ha ritenuto che le anomalie( 3 o 4 casi segnalati) non possono portare all'annullamento del concorso.
Ora, non sappiamo se a seguito delle verifiche quei casi sono aumentati e/o sono stati riscontrate altre irregolarità procedurali.

Da: X  idoneo senza compromessi!!!!28/01/2017 10:29:59
noto con dispiacere una gioia globale della maggioranza degli idonei fieri di essere tutti nel calderone.... un VERO idoneo avrebbe gioito di una partenza previa epurazione ma capisco la gioia ovvia degli idonei ad alto rischio nonchè di quelli di una bassezza d'animo da infierire sugli sconfitti.... posso assicurare che ci sono anche molti idonei 'regolari' che sono sia preparati che equilibrati... ma mi imbarazzano, e chiedo scusa per loro, alcuni commenti di idonei o pseudo-tali che ho letto. Spero ancora fino alla fine che il Capo con un colpo di coda, oltre a recuperare gli idonei meritevoli, cacci quanto meno un gruppetto degli impresentabili, dei nulli e dei copiati, e penso lo fará per dare un esempio... e falco a quel punto, che si è dimostrato poco fa molto più uomo di molti altri cui ha risposto, anche se non dovesse essere ripescato avrebbe una sua piccola soddisfazione. In bocca al lupo a chi riuscirà ad arrivare all'orale... e penso anche che proprio il capo, qualora non riuscisse a rimediare al papocchio per troppa 'potenza' degli interessati, dará quanto meno un segnale stoppando tutto a 1400... insomma ritengo ci saranno ancora delle sorprese!

Da: Non idonei state sereni! ✌ï¸28/01/2017 10:30:09
Numero 00187/2017 e data 25/01/2017 Spedizione

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REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 21 dicembre 2016

NUMERO AFFARE 00707/2016

OGGETTO:

Ministero dell'interno - dipartimento della pubblica sicurezza.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai signori Antonio Belli, nato ad Ancona il 13 giugno 1969, Vincenzo Camerlingo, nato a Mugnano il 22 maggio 1985, Giuseppe Campiglio, nato a Varese l'8 novembre 1970, Mario Carfagna, nato a Napoli il 25 luglio 1964, Bruno Costanzo, nato a Caivano il 9 febbraio 1970, Stefano De Paolis, nato a Roma il 23 agosto 1982, Walter Di Matteo, nato a Roma il 26 giugno 1970, Gianni Forconesi, nato a Fermo il 14 giugno 1972, Antonio Garofalo, nato a Maddaloni il 3 agosto 1973, Bartolomeo Landolfo, nato a Napoli l'11 giugno 1977, Fabio Mangiola, nato a Milano il 3 luglio 1981, Gaetano Martorana, nato a Gela il 30 aprile 1972, Salvatore Messina, nato a Napoli l'1 febbraio 1977, Selina Rizzi, nata a Bellano il 15 maggio 1976, Antonio Silvano, nato a Sangiorgio a Cremano il 3 agosto 1967, Giovanni Smeraglia, nato a Napoli il 22 luglio 1968, Salvatore Tassone, nato a Catanzaro il 4 ottobre 1979, Giovanni Trotta, nato a Nocera Inferiore il 25 gennaio 1966, Gian Matteo Vesprini, nato a Fermo il 27 maggio 1980, e William Zarrilli, nato a Varese il 16 maggio 1975, contro la mancata ammissione alla prova orale del concorso interno a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.

LA SEZIONE

Vista la relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.


Premesso:

con ricorso straordinario depositato direttamente presso questo Consiglio di Stato il 14 aprile 2016 e notificato al Ministero riferente, come da quest'ultimo riferito, in data 19 aprile 2016 e alla signora Orlando Sabrina, domiciliata presso l'ufficio immigrazione della questura di Napoli, in data 11 aprile 2016 il signor Belli Antonio e altri 19 colleghi hanno impugnato una serie di atti, indicati nell'epigrafe del ricorso in numero di 25 e concernenti l'esclusione - per mancato superamento della prova scritta - dal concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013.

I motivi di ricorso sono i seguenti:

1) Violazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e dei princìpi dell'ordinamento giuridico in tema di collegio perfetto delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici;

2) violazione del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, del giusto provvedimento di legge, del bando, della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi, dei principi di trasparenza e parità di condizioni tra i concorrenti di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione; eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di contestualità, trasparenza e parità di condizioni, violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 33, 34 e 97 della Costituzione;

3) eccesso di potere per illogicità o perplessità valutative talmente evidenti e gravi da far dubitare, in ultima analisi, dell'obiettività e competenza stessa della commissione giudicatrice; eccesso di potere per illogicità manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento; eccesso di potere per disparità di trattamento accompagnata da prova documentale a dimostrazione che la commissione aveva valutato negativamente gli elaborati dei ricorrenti e positivamente gli elaborati di identico contenuto di altro candidato; vizio di eccesso di potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;

4) violazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione; vizio di eccesso di potere per errore di fatto e di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;

5) eccesso di potere per mancata predeterminazione puntuale e rigorosa dei criteri di giudizio, mancata attivazione di sistemi atti a garantire l'uniformità del giudizio nella valutazione delle prove scritte, irragionevolezza e violazione dell'imparzialità; eccesso di potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;

6) eccesso di potere per irragionevolezza della correzione degli elaborati in tempi molto ristretti; violazione della Costituzione, articolo 97; del trattato istitutivo dell'Unione Europea, articoli 230-253 e 255; della Costituzione europea: articolo II-101; della legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 1, comma 1, e articolo 3; vizio di eccesso di potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità;

7) violazione degli articoli 17-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Con nota del 24 maggio 2016 l'Amministrazione riferente, in esito a richiesta della Sezione, ha riferito sull'istanza cautelare, rilevando la assorbente inammissibilità del ricorso e la sua infondatezza nel merito.

Nell'adunanza del 6 luglio 2016 la Sezione ha espresso il parere che l'istanza cautelare dovesse essere respinta.

Il Ministero riferente, nella finale relazione istruttoria, ha espresso l'avviso che il ricorso, in via preliminare, debba essere dichiarato inammissibile e che, ferma restando la pregiudiziale d'inammissibilità, debba comunque essere rigettato nel merito.


Considerato:

Si prescinde dall'esame dell'eccezione d'inammissibilità dell'intero ricorso poiché esso - ferma restando l'inammissibilità di alcune delle sue censure (v. infra) - è infondato.

1.- La circostanza che il solo presidente avrebbe dato lettura degli elaborati senza che i componenti della commissione ne dessero una lettura personale mostra la collegialità e uniformità della valutazione e non un vizio di legittimità. E la sola presenza di membri supplenti alle operazioni di correzione non vizia di per sé le operazioni di valutazione delle prove scritte, ma anzi dimostra il perseguimento - grazie alla consapevolezza da parte dei supplenti del metro di giudizio nelle valutazioni alle quali hanno assistito - di una maggiore uniformità.

2. - I segni di riconoscimento indicati nel ricorso e che mostrerebbero nella correzione degli elaborati la violazione del principio dell'anonimato (il ricorso riferisce: cancellature e scarabocchi in un elaborato; scritti a colonna in due elaborati; elaborati in brutta copia con richiamo in bella copia; dicitura in un elaborato: "N.B. NON COMPLETATA COPIATURA IN BELLA. CONTINUA E RIPRENDE DA PAGINA 6 DELLA BRUTTA COPIA. MI SCUSO. BUON LAVORO"; dicitura in altro elaborato: "SI RINGRAZIA PER L'ATTENZIONE"; l'assenza in un elaborato di uno dei tre fogli protocollo vidimati e consegnati al candidato) non mostrano invece - sia per le loro caratteristiche intrinseche, sia in rapporto all'alto numero dei candidati nella prova scritta - caratteristiche tali da dimostrare vizio dell'intera procedura di concorso.

Parimenti un simile vizio inficiante l'intera procedura non risulta nella circostanza, pure riferita nel ricorso, che la chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati anagrafici del candidato già chiusa da costui, sia stata effettuata dal personale incaricato dalla commissione alla presa in consegna di quella busta: tale modalità non è tale da inficiare la garanzia di anonimato degli elaborati. Né un simile vizio, in assenza di adeguata prova in proposito, risulta dal poco ordine lamentato nel ricorso relativamente alle operazioni di consegna degli elaborati; anche perché eventuali irregolarità in questa fase avrebbero ben potuto essere stigmatizzate dagli stessi candidati in bonis, ancor più qualificati a farlo dalla circostanza che nel concorso interno in esame tutti i candidati appartenevano, con diverse qualifiche, alla Polizia di Stato e dunque erano ufficiali o agenti di polizia giudiziaria.

Circa la mancata chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati anagrafici, e la sua conservazione in cartoni prima di essere chiusa e firmata sui lembi, trattasi di asserzione che contrasta con quanto verbalizzato e quindi con attestazione che fa fede fino a querela di falso.

3. - Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché - nel contestare, per disparità di trattamento nei confronti dei ricorrenti, il giudizio positivo su elaborati che hanno superato la prova e che invece i ricorrenti ritengono non meritevoli di sufficienza - chiedono una comparazione che, già ammessa solo in specifiche ipotesi nei confronti di un unico ricorrente (come da giurisprudenza citata nel ricorso), è impossibile in un ricorso collettivo quale quello in esame.

4. - Lo stesso ricorso mostra consapevolezza che l'apposizione del voto numerico effettuata dalla commissione è ritenuta legittima da un importante orientamento giurisprudenziale, condiviso da questa Sezione, laddove, come nella fattispecie, siano stati preventivamente predisposti adeguati criteri di valutazione.

5. - Quanto alla critica dei suddetti criteri di valutazione espressa nel successivo quinto motivo di ricorso essa - nel limitarsi a citare giurisprudenza e a rilevare testualmente: "tali criteri non risultano assolutamente formulati in maniera puntuale e rigorosa"; e: "nel caso in esame, oltre a non essere apposti segni di correzione e glosse, sono predeterminati criteri sovrapponibili, generici e per nulla rigorosi e puntuali. Infatti pur essendo predeterminati generici criteri di massima, non risultano affatto predeterminati PRECISI PARAMETRI DI RIFERIMENTO CUI RACCORDARE IL PUNTEGGIO ASSEGNATO [ i caratteri maiuscoli sono nel testo del ricorso], con assiomatica illegittimità della valutazione in forma numerica" - è in parte inammissibile per genericità e in parte infondata, poiché la commissione esaminatrice ha evidenziato con adeguata precisione quei parametri di riferimento di cui la presente censura lamenta la carenza, e che sono i seguenti: l. rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato sviluppo dei temi in essa indicate; 2. Concretezza della trattazione ed esattezza di eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. Correttezza grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. Coerenza logica nella descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia.

6. - La correzione "di molti elaborati in poco più di due minuti" non concreta di per sé vizio di legittimità; sia perché quella tempistica non riguarda tutti gli elaborati corretti (lo stesso ricorso riferisce che nella seduta del 22 luglio 2015 la commissione esaminatrice ha dedicato a ciascun compito il tempo complessivo di circa sette minuti); sia perché si tratta di una media temporale di due minuti che di per sé non è palesemente illogica: diverso sarebbe stato, ad esempio, se l'esito di questo calcolo medio avesse portato ad entità temporali talmente insignificanti da risultare palesemente illogiche.

Lo stesso ricorso, del resto, mostra consapevolezza che gran parte della giurisprudenza, condivisa da questa Sezione, attribuisce scarso rilievo al calcolo temporale medio della correzione delle prove scritte.

7. - L'ultima censura, che lamenta la violazione degli articoli 17-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37, è inammissibile poiché invoca la normativa concernente gli esami per la professione di avvocato, inapplicabile al caso di specie.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.


       
       
L'ESTENSORE    IL PRESIDENTE
Giancarlo Luttazi    Raffaele Carboni
       
       
       
       

IL SEGRETARIO

Luisa Calderone

Da: Non idonei state sereni! ✌ï¸28/01/2017 10:30:18
Numero 00187/2017 e data 25/01/2017 Spedizione

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REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 21 dicembre 2016

NUMERO AFFARE 00707/2016

OGGETTO:

Ministero dell'interno - dipartimento della pubblica sicurezza.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai signori Antonio Belli, nato ad Ancona il 13 giugno 1969, Vincenzo Camerlingo, nato a Mugnano il 22 maggio 1985, Giuseppe Campiglio, nato a Varese l'8 novembre 1970, Mario Carfagna, nato a Napoli il 25 luglio 1964, Bruno Costanzo, nato a Caivano il 9 febbraio 1970, Stefano De Paolis, nato a Roma il 23 agosto 1982, Walter Di Matteo, nato a Roma il 26 giugno 1970, Gianni Forconesi, nato a Fermo il 14 giugno 1972, Antonio Garofalo, nato a Maddaloni il 3 agosto 1973, Bartolomeo Landolfo, nato a Napoli l'11 giugno 1977, Fabio Mangiola, nato a Milano il 3 luglio 1981, Gaetano Martorana, nato a Gela il 30 aprile 1972, Salvatore Messina, nato a Napoli l'1 febbraio 1977, Selina Rizzi, nata a Bellano il 15 maggio 1976, Antonio Silvano, nato a Sangiorgio a Cremano il 3 agosto 1967, Giovanni Smeraglia, nato a Napoli il 22 luglio 1968, Salvatore Tassone, nato a Catanzaro il 4 ottobre 1979, Giovanni Trotta, nato a Nocera Inferiore il 25 gennaio 1966, Gian Matteo Vesprini, nato a Fermo il 27 maggio 1980, e William Zarrilli, nato a Varese il 16 maggio 1975, contro la mancata ammissione alla prova orale del concorso interno a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.

LA SEZIONE

Vista la relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.


Premesso:

con ricorso straordinario depositato direttamente presso questo Consiglio di Stato il 14 aprile 2016 e notificato al Ministero riferente, come da quest'ultimo riferito, in data 19 aprile 2016 e alla signora Orlando Sabrina, domiciliata presso l'ufficio immigrazione della questura di Napoli, in data 11 aprile 2016 il signor Belli Antonio e altri 19 colleghi hanno impugnato una serie di atti, indicati nell'epigrafe del ricorso in numero di 25 e concernenti l'esclusione - per mancato superamento della prova scritta - dal concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013.

I motivi di ricorso sono i seguenti:

1) Violazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e dei princìpi dell'ordinamento giuridico in tema di collegio perfetto delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici;

2) violazione del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, del giusto provvedimento di legge, del bando, della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi, dei principi di trasparenza e parità di condizioni tra i concorrenti di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione; eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di contestualità, trasparenza e parità di condizioni, violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 33, 34 e 97 della Costituzione;

3) eccesso di potere per illogicità o perplessità valutative talmente evidenti e gravi da far dubitare, in ultima analisi, dell'obiettività e competenza stessa della commissione giudicatrice; eccesso di potere per illogicità manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento; eccesso di potere per disparità di trattamento accompagnata da prova documentale a dimostrazione che la commissione aveva valutato negativamente gli elaborati dei ricorrenti e positivamente gli elaborati di identico contenuto di altro candidato; vizio di eccesso di potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;

4) violazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione; vizio di eccesso di potere per errore di fatto e di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;

5) eccesso di potere per mancata predeterminazione puntuale e rigorosa dei criteri di giudizio, mancata attivazione di sistemi atti a garantire l'uniformità del giudizio nella valutazione delle prove scritte, irragionevolezza e violazione dell'imparzialità; eccesso di potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;

6) eccesso di potere per irragionevolezza della correzione degli elaborati in tempi molto ristretti; violazione della Costituzione, articolo 97; del trattato istitutivo dell'Unione Europea, articoli 230-253 e 255; della Costituzione europea: articolo II-101; della legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 1, comma 1, e articolo 3; vizio di eccesso di potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità;

7) violazione degli articoli 17-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Con nota del 24 maggio 2016 l'Amministrazione riferente, in esito a richiesta della Sezione, ha riferito sull'istanza cautelare, rilevando la assorbente inammissibilità del ricorso e la sua infondatezza nel merito.

Nell'adunanza del 6 luglio 2016 la Sezione ha espresso il parere che l'istanza cautelare dovesse essere respinta.

Il Ministero riferente, nella finale relazione istruttoria, ha espresso l'avviso che il ricorso, in via preliminare, debba essere dichiarato inammissibile e che, ferma restando la pregiudiziale d'inammissibilità, debba comunque essere rigettato nel merito.


Considerato:

Si prescinde dall'esame dell'eccezione d'inammissibilità dell'intero ricorso poiché esso - ferma restando l'inammissibilità di alcune delle sue censure (v. infra) - è infondato.

1.- La circostanza che il solo presidente avrebbe dato lettura degli elaborati senza che i componenti della commissione ne dessero una lettura personale mostra la collegialità e uniformità della valutazione e non un vizio di legittimità. E la sola presenza di membri supplenti alle operazioni di correzione non vizia di per sé le operazioni di valutazione delle prove scritte, ma anzi dimostra il perseguimento - grazie alla consapevolezza da parte dei supplenti del metro di giudizio nelle valutazioni alle quali hanno assistito - di una maggiore uniformità.

2. - I segni di riconoscimento indicati nel ricorso e che mostrerebbero nella correzione degli elaborati la violazione del principio dell'anonimato (il ricorso riferisce: cancellature e scarabocchi in un elaborato; scritti a colonna in due elaborati; elaborati in brutta copia con richiamo in bella copia; dicitura in un elaborato: "N.B. NON COMPLETATA COPIATURA IN BELLA. CONTINUA E RIPRENDE DA PAGINA 6 DELLA BRUTTA COPIA. MI SCUSO. BUON LAVORO"; dicitura in altro elaborato: "SI RINGRAZIA PER L'ATTENZIONE"; l'assenza in un elaborato di uno dei tre fogli protocollo vidimati e consegnati al candidato) non mostrano invece - sia per le loro caratteristiche intrinseche, sia in rapporto all'alto numero dei candidati nella prova scritta - caratteristiche tali da dimostrare vizio dell'intera procedura di concorso.

Parimenti un simile vizio inficiante l'intera procedura non risulta nella circostanza, pure riferita nel ricorso, che la chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati anagrafici del candidato già chiusa da costui, sia stata effettuata dal personale incaricato dalla commissione alla presa in consegna di quella busta: tale modalità non è tale da inficiare la garanzia di anonimato degli elaborati. Né un simile vizio, in assenza di adeguata prova in proposito, risulta dal poco ordine lamentato nel ricorso relativamente alle operazioni di consegna degli elaborati; anche perché eventuali irregolarità in questa fase avrebbero ben potuto essere stigmatizzate dagli stessi candidati in bonis, ancor più qualificati a farlo dalla circostanza che nel concorso interno in esame tutti i candidati appartenevano, con diverse qualifiche, alla Polizia di Stato e dunque erano ufficiali o agenti di polizia giudiziaria.

Circa la mancata chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati anagrafici, e la sua conservazione in cartoni prima di essere chiusa e firmata sui lembi, trattasi di asserzione che contrasta con quanto verbalizzato e quindi con attestazione che fa fede fino a querela di falso.

3. - Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché - nel contestare, per disparità di trattamento nei confronti dei ricorrenti, il giudizio positivo su elaborati che hanno superato la prova e che invece i ricorrenti ritengono non meritevoli di sufficienza - chiedono una comparazione che, già ammessa solo in specifiche ipotesi nei confronti di un unico ricorrente (come da giurisprudenza citata nel ricorso), è impossibile in un ricorso collettivo quale quello in esame.

4. - Lo stesso ricorso mostra consapevolezza che l'apposizione del voto numerico effettuata dalla commissione è ritenuta legittima da un importante orientamento giurisprudenziale, condiviso da questa Sezione, laddove, come nella fattispecie, siano stati preventivamente predisposti adeguati criteri di valutazione.

5. - Quanto alla critica dei suddetti criteri di valutazione espressa nel successivo quinto motivo di ricorso essa - nel limitarsi a citare giurisprudenza e a rilevare testualmente: "tali criteri non risultano assolutamente formulati in maniera puntuale e rigorosa"; e: "nel caso in esame, oltre a non essere apposti segni di correzione e glosse, sono predeterminati criteri sovrapponibili, generici e per nulla rigorosi e puntuali. Infatti pur essendo predeterminati generici criteri di massima, non risultano affatto predeterminati PRECISI PARAMETRI DI RIFERIMENTO CUI RACCORDARE IL PUNTEGGIO ASSEGNATO [ i caratteri maiuscoli sono nel testo del ricorso], con assiomatica illegittimità della valutazione in forma numerica" - è in parte inammissibile per genericità e in parte infondata, poiché la commissione esaminatrice ha evidenziato con adeguata precisione quei parametri di riferimento di cui la presente censura lamenta la carenza, e che sono i seguenti: l. rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato sviluppo dei temi in essa indicate; 2. Concretezza della trattazione ed esattezza di eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. Correttezza grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. Coerenza logica nella descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia.

6. - La correzione "di molti elaborati in poco più di due minuti" non concreta di per sé vizio di legittimità; sia perché quella tempistica non riguarda tutti gli elaborati corretti (lo stesso ricorso riferisce che nella seduta del 22 luglio 2015 la commissione esaminatrice ha dedicato a ciascun compito il tempo complessivo di circa sette minuti); sia perché si tratta di una media temporale di due minuti che di per sé non è palesemente illogica: diverso sarebbe stato, ad esempio, se l'esito di questo calcolo medio avesse portato ad entità temporali talmente insignificanti da risultare palesemente illogiche.

Lo stesso ricorso, del resto, mostra consapevolezza che gran parte della giurisprudenza, condivisa da questa Sezione, attribuisce scarso rilievo al calcolo temporale medio della correzione delle prove scritte.

7. - L'ultima censura, che lamenta la violazione degli articoli 17-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37, è inammissibile poiché invoca la normativa concernente gli esami per la professione di avvocato, inapplicabile al caso di specie.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.


       
       
L'ESTENSORE    IL PRESIDENTE
Giancarlo Luttazi    Raffaele Carboni
       
       
       
       

IL SEGRETARIO

Luisa Calderone

Da: Nakan al mattino28/01/2017 10:31:44
idoneo senza compromessi le tue osservazioni ti fanno onore.

Da: Max Pezzali e c.28/01/2017 10:38:05
Ed è del 1991 un grande successo di Raffaele Riefoli, in arte Raf...

Sogni... e tutto quello che c'è....

Da: Non idonei state sereni! ✌ï¸28/01/2017 10:38:06
Numero 00187/2017 e data 25/01/2017 Spedizione

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Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 21 dicembre 2016

NUMERO AFFARE 00707/2016

OGGETTO:

Ministero dell'interno - dipartimento della pubblica sicurezza.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai signori Antonio Belli, nato ad Ancona il 13 giugno 1969, Vincenzo Camerlingo, nato a Mugnano il 22 maggio 1985, Giuseppe Campiglio, nato a Varese l'8 novembre 1970, Mario Carfagna, nato a Napoli il 25 luglio 1964, Bruno Costanzo, nato a Caivano il 9 febbraio 1970, Stefano De Paolis, nato a Roma il 23 agosto 1982, Walter Di Matteo, nato a Roma il 26 giugno 1970, Gianni Forconesi, nato a Fermo il 14 giugno 1972, Antonio Garofalo, nato a Maddaloni il 3 agosto 1973, Bartolomeo Landolfo, nato a Napoli l'11 giugno 1977, Fabio Mangiola, nato a Milano il 3 luglio 1981, Gaetano Martorana, nato a Gela il 30 aprile 1972, Salvatore Messina, nato a Napoli l'1 febbraio 1977, Selina Rizzi, nata a Bellano il 15 maggio 1976, Antonio Silvano, nato a Sangiorgio a Cremano il 3 agosto 1967, Giovanni Smeraglia, nato a Napoli il 22 luglio 1968, Salvatore Tassone, nato a Catanzaro il 4 ottobre 1979, Giovanni Trotta, nato a Nocera Inferiore il 25 gennaio 1966, Gian Matteo Vesprini, nato a Fermo il 27 maggio 1980, e William Zarrilli, nato a Varese il 16 maggio 1975, contro la mancata ammissione alla prova orale del concorso interno a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.

LA SEZIONE

Vista la relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.


Premesso:

con ricorso straordinario depositato direttamente presso questo Consiglio di Stato il 14 aprile 2016 e notificato al Ministero riferente, come da quest'ultimo riferito, in data 19 aprile 2016 e alla signora Orlando Sabrina, domiciliata presso l'ufficio immigrazione della questura di Napoli, in data 11 aprile 2016 il signor Belli Antonio e altri 19 colleghi hanno impugnato una serie di atti, indicati nell'epigrafe del ricorso in numero di 25 e concernenti l'esclusione - per mancato superamento della prova scritta - dal concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013.

I motivi di ricorso sono i seguenti:

1) Violazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e dei princìpi dell'ordinamento giuridico in tema di collegio perfetto delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici;

2) violazione del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, del giusto provvedimento di legge, del bando, della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi, dei principi di trasparenza e parità di condizioni tra i concorrenti di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione; eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di contestualità, trasparenza e parità di condizioni, violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 33, 34 e 97 della Costituzione;

3) eccesso di potere per illogicità o perplessità valutative talmente evidenti e gravi da far dubitare, in ultima analisi, dell'obiettività e competenza stessa della commissione giudicatrice; eccesso di potere per illogicità manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento; eccesso di potere per disparità di trattamento accompagnata da prova documentale a dimostrazione che la commissione aveva valutato negativamente gli elaborati dei ricorrenti e positivamente gli elaborati di identico contenuto di altro candidato; vizio di eccesso di potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;

4) violazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione; vizio di eccesso di potere per errore di fatto e di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;

5) eccesso di potere per mancata predeterminazione puntuale e rigorosa dei criteri di giudizio, mancata attivazione di sistemi atti a garantire l'uniformità del giudizio nella valutazione delle prove scritte, irragionevolezza e violazione dell'imparzialità; eccesso di potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;

6) eccesso di potere per irragionevolezza della correzione degli elaborati in tempi molto ristretti; violazione della Costituzione, articolo 97; del trattato istitutivo dell'Unione Europea, articoli 230-253 e 255; della Costituzione europea: articolo II-101; della legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 1, comma 1, e articolo 3; vizio di eccesso di potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità;

7) violazione degli articoli 17-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Con nota del 24 maggio 2016 l'Amministrazione riferente, in esito a richiesta della Sezione, ha riferito sull'istanza cautelare, rilevando la assorbente inammissibilità del ricorso e la sua infondatezza nel merito.

Nell'adunanza del 6 luglio 2016 la Sezione ha espresso il parere che l'istanza cautelare dovesse essere respinta.

Il Ministero riferente, nella finale relazione istruttoria, ha espresso l'avviso che il ricorso, in via preliminare, debba essere dichiarato inammissibile e che, ferma restando la pregiudiziale d'inammissibilità, debba comunque essere rigettato nel merito.


Considerato:

Si prescinde dall'esame dell'eccezione d'inammissibilità dell'intero ricorso poiché esso - ferma restando l'inammissibilità di alcune delle sue censure (v. infra) - è infondato.

1.- La circostanza che il solo presidente avrebbe dato lettura degli elaborati senza che i componenti della commissione ne dessero una lettura personale mostra la collegialità e uniformità della valutazione e non un vizio di legittimità. E la sola presenza di membri supplenti alle operazioni di correzione non vizia di per sé le operazioni di valutazione delle prove scritte, ma anzi dimostra il perseguimento - grazie alla consapevolezza da parte dei supplenti del metro di giudizio nelle valutazioni alle quali hanno assistito - di una maggiore uniformità.

2. - I segni di riconoscimento indicati nel ricorso e che mostrerebbero nella correzione degli elaborati la violazione del principio dell'anonimato (il ricorso riferisce: cancellature e scarabocchi in un elaborato; scritti a colonna in due elaborati; elaborati in brutta copia con richiamo in bella copia; dicitura in un elaborato: "N.B. NON COMPLETATA COPIATURA IN BELLA. CONTINUA E RIPRENDE DA PAGINA 6 DELLA BRUTTA COPIA. MI SCUSO. BUON LAVORO"; dicitura in altro elaborato: "SI RINGRAZIA PER L'ATTENZIONE"; l'assenza in un elaborato di uno dei tre fogli protocollo vidimati e consegnati al candidato) non mostrano invece - sia per le loro caratteristiche intrinseche, sia in rapporto all'alto numero dei candidati nella prova scritta - caratteristiche tali da dimostrare vizio dell'intera procedura di concorso.

Parimenti un simile vizio inficiante l'intera procedura non risulta nella circostanza, pure riferita nel ricorso, che la chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati anagrafici del candidato già chiusa da costui, sia stata effettuata dal personale incaricato dalla commissione alla presa in consegna di quella busta: tale modalità non è tale da inficiare la garanzia di anonimato degli elaborati. Né un simile vizio, in assenza di adeguata prova in proposito, risulta dal poco ordine lamentato nel ricorso relativamente alle operazioni di consegna degli elaborati; anche perché eventuali irregolarità in questa fase avrebbero ben potuto essere stigmatizzate dagli stessi candidati in bonis, ancor più qualificati a farlo dalla circostanza che nel concorso interno in esame tutti i candidati appartenevano, con diverse qualifiche, alla Polizia di Stato e dunque erano ufficiali o agenti di polizia giudiziaria.

Circa la mancata chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati anagrafici, e la sua conservazione in cartoni prima di essere chiusa e firmata sui lembi, trattasi di asserzione che contrasta con quanto verbalizzato e quindi con attestazione che fa fede fino a querela di falso.

3. - Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché - nel contestare, per disparità di trattamento nei confronti dei ricorrenti, il giudizio positivo su elaborati che hanno superato la prova e che invece i ricorrenti ritengono non meritevoli di sufficienza - chiedono una comparazione che, già ammessa solo in specifiche ipotesi nei confronti di un unico ricorrente (come da giurisprudenza citata nel ricorso), è impossibile in un ricorso collettivo quale quello in esame.

4. - Lo stesso ricorso mostra consapevolezza che l'apposizione del voto numerico effettuata dalla commissione è ritenuta legittima da un importante orientamento giurisprudenziale, condiviso da questa Sezione, laddove, come nella fattispecie, siano stati preventivamente predisposti adeguati criteri di valutazione.

5. - Quanto alla critica dei suddetti criteri di valutazione espressa nel successivo quinto motivo di ricorso essa - nel limitarsi a citare giurisprudenza e a rilevare testualmente: "tali criteri non risultano assolutamente formulati in maniera puntuale e rigorosa"; e: "nel caso in esame, oltre a non essere apposti segni di correzione e glosse, sono predeterminati criteri sovrapponibili, generici e per nulla rigorosi e puntuali. Infatti pur essendo predeterminati generici criteri di massima, non risultano affatto predeterminati PRECISI PARAMETRI DI RIFERIMENTO CUI RACCORDARE IL PUNTEGGIO ASSEGNATO [ i caratteri maiuscoli sono nel testo del ricorso], con assiomatica illegittimità della valutazione in forma numerica" - è in parte inammissibile per genericità e in parte infondata, poiché la commissione esaminatrice ha evidenziato con adeguata precisione quei parametri di riferimento di cui la presente censura lamenta la carenza, e che sono i seguenti: l. rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato sviluppo dei temi in essa indicate; 2. Concretezza della trattazione ed esattezza di eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. Correttezza grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. Coerenza logica nella descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia.

6. - La correzione "di molti elaborati in poco più di due minuti" non concreta di per sé vizio di legittimità; sia perché quella tempistica non riguarda tutti gli elaborati corretti (lo stesso ricorso riferisce che nella seduta del 22 luglio 2015 la commissione esaminatrice ha dedicato a ciascun compito il tempo complessivo di circa sette minuti); sia perché si tratta di una media temporale di due minuti che di per sé non è palesemente illogica: diverso sarebbe stato, ad esempio, se l'esito di questo calcolo medio avesse portato ad entità temporali talmente insignificanti da risultare palesemente illogiche.

Lo stesso ricorso, del resto, mostra consapevolezza che gran parte della giurisprudenza, condivisa da questa Sezione, attribuisce scarso rilievo al calcolo temporale medio della correzione delle prove scritte.

7. - L'ultima censura, che lamenta la violazione degli articoli 17-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37, è inammissibile poiché invoca la normativa concernente gli esami per la professione di avvocato, inapplicabile al caso di specie.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.


       
       
L'ESTENSORE    IL PRESIDENTE
Giancarlo Luttazi    Raffaele Carboni
       
       
       
       

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Luisa Calderone

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Adunanza di Sezione del 21 dicembre 2016

NUMERO AFFARE 00707/2016

OGGETTO:

Ministero dell'interno - dipartimento della pubblica sicurezza.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai signori Antonio Belli, nato ad Ancona il 13 giugno 1969, Vincenzo Camerlingo, nato a Mugnano il 22 maggio 1985, Giuseppe Campiglio, nato a Varese l'8 novembre 1970, Mario Carfagna, nato a Napoli il 25 luglio 1964, Bruno Costanzo, nato a Caivano il 9 febbraio 1970, Stefano De Paolis, nato a Roma il 23 agosto 1982, Walter Di Matteo, nato a Roma il 26 giugno 1970, Gianni Forconesi, nato a Fermo il 14 giugno 1972, Antonio Garofalo, nato a Maddaloni il 3 agosto 1973, Bartolomeo Landolfo, nato a Napoli l'11 giugno 1977, Fabio Mangiola, nato a Milano il 3 luglio 1981, Gaetano Martorana, nato a Gela il 30 aprile 1972, Salvatore Messina, nato a Napoli l'1 febbraio 1977, Selina Rizzi, nata a Bellano il 15 maggio 1976, Antonio Silvano, nato a Sangiorgio a Cremano il 3 agosto 1967, Giovanni Smeraglia, nato a Napoli il 22 luglio 1968, Salvatore Tassone, nato a Catanzaro il 4 ottobre 1979, Giovanni Trotta, nato a Nocera Inferiore il 25 gennaio 1966, Gian Matteo Vesprini, nato a Fermo il 27 maggio 1980, e William Zarrilli, nato a Varese il 16 maggio 1975, contro la mancata ammissione alla prova orale del concorso interno a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.

LA SEZIONE

Vista la relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.


Premesso:

con ricorso straordinario depositato direttamente presso questo Consiglio di Stato il 14 aprile 2016 e notificato al Ministero riferente, come da quest'ultimo riferito, in data 19 aprile 2016 e alla signora Orlando Sabrina, domiciliata presso l'ufficio immigrazione della questura di Napoli, in data 11 aprile 2016 il signor Belli Antonio e altri 19 colleghi hanno impugnato una serie di atti, indicati nell'epigrafe del ricorso in numero di 25 e concernenti l'esclusione - per mancato superamento della prova scritta - dal concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013.

I motivi di ricorso sono i seguenti:

1) Violazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e dei princìpi dell'ordinamento giuridico in tema di collegio perfetto delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici;

2) violazione del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, del giusto provvedimento di legge, del bando, della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi, dei principi di trasparenza e parità di condizioni tra i concorrenti di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione; eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di contestualità, trasparenza e parità di condizioni, violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 33, 34 e 97 della Costituzione;

3) eccesso di potere per illogicità o perplessità valutative talmente evidenti e gravi da far dubitare, in ultima analisi, dell'obiettività e competenza stessa della commissione giudicatrice; eccesso di potere per illogicità manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento; eccesso di potere per disparità di trattamento accompagnata da prova documentale a dimostrazione che la commissione aveva valutato negativamente gli elaborati dei ricorrenti e positivamente gli elaborati di identico contenuto di altro candidato; vizio di eccesso di potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;

4) violazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione; vizio di eccesso di potere per errore di fatto e di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;

5) eccesso di potere per mancata predeterminazione puntuale e rigorosa dei criteri di giudizio, mancata attivazione di sistemi atti a garantire l'uniformità del giudizio nella valutazione delle prove scritte, irragionevolezza e violazione dell'imparzialità; eccesso di potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;

6) eccesso di potere per irragionevolezza della correzione degli elaborati in tempi molto ristretti; violazione della Costituzione, articolo 97; del trattato istitutivo dell'Unione Europea, articoli 230-253 e 255; della Costituzione europea: articolo II-101; della legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 1, comma 1, e articolo 3; vizio di eccesso di potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità;

7) violazione degli articoli 17-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Con nota del 24 maggio 2016 l'Amministrazione riferente, in esito a richiesta della Sezione, ha riferito sull'istanza cautelare, rilevando la assorbente inammissibilità del ricorso e la sua infondatezza nel merito.

Nell'adunanza del 6 luglio 2016 la Sezione ha espresso il parere che l'istanza cautelare dovesse essere respinta.

Il Ministero riferente, nella finale relazione istruttoria, ha espresso l'avviso che il ricorso, in via preliminare, debba essere dichiarato inammissibile e che, ferma restando la pregiudiziale d'inammissibilità, debba comunque essere rigettato nel merito.


Considerato:

Si prescinde dall'esame dell'eccezione d'inammissibilità dell'intero ricorso poiché esso - ferma restando l'inammissibilità di alcune delle sue censure (v. infra) - è infondato.

1.- La circostanza che il solo presidente avrebbe dato lettura degli elaborati senza che i componenti della commissione ne dessero una lettura personale mostra la collegialità e uniformità della valutazione e non un vizio di legittimità. E la sola presenza di membri supplenti alle operazioni di correzione non vizia di per sé le operazioni di valutazione delle prove scritte, ma anzi dimostra il perseguimento - grazie alla consapevolezza da parte dei supplenti del metro di giudizio nelle valutazioni alle quali hanno assistito - di una maggiore uniformità.

2. - I segni di riconoscimento indicati nel ricorso e che mostrerebbero nella correzione degli elaborati la violazione del principio dell'anonimato (il ricorso riferisce: cancellature e scarabocchi in un elaborato; scritti a colonna in due elaborati; elaborati in brutta copia con richiamo in bella copia; dicitura in un elaborato: "N.B. NON COMPLETATA COPIATURA IN BELLA. CONTINUA E RIPRENDE DA PAGINA 6 DELLA BRUTTA COPIA. MI SCUSO. BUON LAVORO"; dicitura in altro elaborato: "SI RINGRAZIA PER L'ATTENZIONE"; l'assenza in un elaborato di uno dei tre fogli protocollo vidimati e consegnati al candidato) non mostrano invece - sia per le loro caratteristiche intrinseche, sia in rapporto all'alto numero dei candidati nella prova scritta - caratteristiche tali da dimostrare vizio dell'intera procedura di concorso.

Parimenti un simile vizio inficiante l'intera procedura non risulta nella circostanza, pure riferita nel ricorso, che la chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati anagrafici del candidato già chiusa da costui, sia stata effettuata dal personale incaricato dalla commissione alla presa in consegna di quella busta: tale modalità non è tale da inficiare la garanzia di anonimato degli elaborati. Né un simile vizio, in assenza di adeguata prova in proposito, risulta dal poco ordine lamentato nel ricorso relativamente alle operazioni di consegna degli elaborati; anche perché eventuali irregolarità in questa fase avrebbero ben potuto essere stigmatizzate dagli stessi candidati in bonis, ancor più qualificati a farlo dalla circostanza che nel concorso interno in esame tutti i candidati appartenevano, con diverse qualifiche, alla Polizia di Stato e dunque erano ufficiali o agenti di polizia giudiziaria.

Circa la mancata chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati anagrafici, e la sua conservazione in cartoni prima di essere chiusa e firmata sui lembi, trattasi di asserzione che contrasta con quanto verbalizzato e quindi con attestazione che fa fede fino a querela di falso.

3. - Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché - nel contestare, per disparità di trattamento nei confronti dei ricorrenti, il giudizio positivo su elaborati che hanno superato la prova e che invece i ricorrenti ritengono non meritevoli di sufficienza - chiedono una comparazione che, già ammessa solo in specifiche ipotesi nei confronti di un unico ricorrente (come da giurisprudenza citata nel ricorso), è impossibile in un ricorso collettivo quale quello in esame.

4. - Lo stesso ricorso mostra consapevolezza che l'apposizione del voto numerico effettuata dalla commissione è ritenuta legittima da un importante orientamento giurisprudenziale, condiviso da questa Sezione, laddove, come nella fattispecie, siano stati preventivamente predisposti adeguati criteri di valutazione.

5. - Quanto alla critica dei suddetti criteri di valutazione espressa nel successivo quinto motivo di ricorso essa - nel limitarsi a citare giurisprudenza e a rilevare testualmente: "tali criteri non risultano assolutamente formulati in maniera puntuale e rigorosa"; e: "nel caso in esame, oltre a non essere apposti segni di correzione e glosse, sono predeterminati criteri sovrapponibili, generici e per nulla rigorosi e puntuali. Infatti pur essendo predeterminati generici criteri di massima, non risultano affatto predeterminati PRECISI PARAMETRI DI RIFERIMENTO CUI RACCORDARE IL PUNTEGGIO ASSEGNATO [ i caratteri maiuscoli sono nel testo del ricorso], con assiomatica illegittimità della valutazione in forma numerica" - è in parte inammissibile per genericità e in parte infondata, poiché la commissione esaminatrice ha evidenziato con adeguata precisione quei parametri di riferimento di cui la presente censura lamenta la carenza, e che sono i seguenti: l. rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato sviluppo dei temi in essa indicate; 2. Concretezza della trattazione ed esattezza di eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. Correttezza grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. Coerenza logica nella descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia.

6. - La correzione "di molti elaborati in poco più di due minuti" non concreta di per sé vizio di legittimità; sia perché quella tempistica non riguarda tutti gli elaborati corretti (lo stesso ricorso riferisce che nella seduta del 22 luglio 2015 la commissione esaminatrice ha dedicato a ciascun compito il tempo complessivo di circa sette minuti); sia perché si tratta di una media temporale di due minuti che di per sé non è palesemente illogica: diverso sarebbe stato, ad esempio, se l'esito di questo calcolo medio avesse portato ad entità temporali talmente insignificanti da risultare palesemente illogiche.

Lo stesso ricorso, del resto, mostra consapevolezza che gran parte della giurisprudenza, condivisa da questa Sezione, attribuisce scarso rilievo al calcolo temporale medio della correzione delle prove scritte.

7. - L'ultima censura, che lamenta la violazione degli articoli 17-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37, è inammissibile poiché invoca la normativa concernente gli esami per la professione di avvocato, inapplicabile al caso di specie.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.


       
       
L'ESTENSORE    IL PRESIDENTE
Giancarlo Luttazi    Raffaele Carboni
       
       
       
       

IL SEGRETARIO

Luisa Calderone

Da: Non idonei state sereni! ✌ï¸28/01/2017 10:38:45
Numero 00187/2017 e data 25/01/2017 Spedizione

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REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 21 dicembre 2016

NUMERO AFFARE 00707/2016

OGGETTO:

Ministero dell'interno - dipartimento della pubblica sicurezza.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai signori Antonio Belli, nato ad Ancona il 13 giugno 1969, Vincenzo Camerlingo, nato a Mugnano il 22 maggio 1985, Giuseppe Campiglio, nato a Varese l'8 novembre 1970, Mario Carfagna, nato a Napoli il 25 luglio 1964, Bruno Costanzo, nato a Caivano il 9 febbraio 1970, Stefano De Paolis, nato a Roma il 23 agosto 1982, Walter Di Matteo, nato a Roma il 26 giugno 1970, Gianni Forconesi, nato a Fermo il 14 giugno 1972, Antonio Garofalo, nato a Maddaloni il 3 agosto 1973, Bartolomeo Landolfo, nato a Napoli l'11 giugno 1977, Fabio Mangiola, nato a Milano il 3 luglio 1981, Gaetano Martorana, nato a Gela il 30 aprile 1972, Salvatore Messina, nato a Napoli l'1 febbraio 1977, Selina Rizzi, nata a Bellano il 15 maggio 1976, Antonio Silvano, nato a Sangiorgio a Cremano il 3 agosto 1967, Giovanni Smeraglia, nato a Napoli il 22 luglio 1968, Salvatore Tassone, nato a Catanzaro il 4 ottobre 1979, Giovanni Trotta, nato a Nocera Inferiore il 25 gennaio 1966, Gian Matteo Vesprini, nato a Fermo il 27 maggio 1980, e William Zarrilli, nato a Varese il 16 maggio 1975, contro la mancata ammissione alla prova orale del concorso interno a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.

LA SEZIONE

Vista la relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.


Premesso:

con ricorso straordinario depositato direttamente presso questo Consiglio di Stato il 14 aprile 2016 e notificato al Ministero riferente, come da quest'ultimo riferito, in data 19 aprile 2016 e alla signora Orlando Sabrina, domiciliata presso l'ufficio immigrazione della questura di Napoli, in data 11 aprile 2016 il signor Belli Antonio e altri 19 colleghi hanno impugnato una serie di atti, indicati nell'epigrafe del ricorso in numero di 25 e concernenti l'esclusione - per mancato superamento della prova scritta - dal concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013.

I motivi di ricorso sono i seguenti:

1) Violazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e dei princìpi dell'ordinamento giuridico in tema di collegio perfetto delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici;

2) violazione del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, del giusto provvedimento di legge, del bando, della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi, dei principi di trasparenza e parità di condizioni tra i concorrenti di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione; eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di contestualità, trasparenza e parità di condizioni, violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 33, 34 e 97 della Costituzione;

3) eccesso di potere per illogicità o perplessità valutative talmente evidenti e gravi da far dubitare, in ultima analisi, dell'obiettività e competenza stessa della commissione giudicatrice; eccesso di potere per illogicità manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento; eccesso di potere per disparità di trattamento accompagnata da prova documentale a dimostrazione che la commissione aveva valutato negativamente gli elaborati dei ricorrenti e positivamente gli elaborati di identico contenuto di altro candidato; vizio di eccesso di potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;

4) violazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione; vizio di eccesso di potere per errore di fatto e di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;

5) eccesso di potere per mancata predeterminazione puntuale e rigorosa dei criteri di giudizio, mancata attivazione di sistemi atti a garantire l'uniformità del giudizio nella valutazione delle prove scritte, irragionevolezza e violazione dell'imparzialità; eccesso di potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;

6) eccesso di potere per irragionevolezza della correzione degli elaborati in tempi molto ristretti; violazione della Costituzione, articolo 97; del trattato istitutivo dell'Unione Europea, articoli 230-253 e 255; della Costituzione europea: articolo II-101; della legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 1, comma 1, e articolo 3; vizio di eccesso di potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità;

7) violazione degli articoli 17-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Con nota del 24 maggio 2016 l'Amministrazione riferente, in esito a richiesta della Sezione, ha riferito sull'istanza cautelare, rilevando la assorbente inammissibilità del ricorso e la sua infondatezza nel merito.

Nell'adunanza del 6 luglio 2016 la Sezione ha espresso il parere che l'istanza cautelare dovesse essere respinta.

Il Ministero riferente, nella finale relazione istruttoria, ha espresso l'avviso che il ricorso, in via preliminare, debba essere dichiarato inammissibile e che, ferma restando la pregiudiziale d'inammissibilità, debba comunque essere rigettato nel merito.


Considerato:

Si prescinde dall'esame dell'eccezione d'inammissibilità dell'intero ricorso poiché esso - ferma restando l'inammissibilità di alcune delle sue censure (v. infra) - è infondato.

1.- La circostanza che il solo presidente avrebbe dato lettura degli elaborati senza che i componenti della commissione ne dessero una lettura personale mostra la collegialità e uniformità della valutazione e non un vizio di legittimità. E la sola presenza di membri supplenti alle operazioni di correzione non vizia di per sé le operazioni di valutazione delle prove scritte, ma anzi dimostra il perseguimento - grazie alla consapevolezza da parte dei supplenti del metro di giudizio nelle valutazioni alle quali hanno assistito - di una maggiore uniformità.

2. - I segni di riconoscimento indicati nel ricorso e che mostrerebbero nella correzione degli elaborati la violazione del principio dell'anonimato (il ricorso riferisce: cancellature e scarabocchi in un elaborato; scritti a colonna in due elaborati; elaborati in brutta copia con richiamo in bella copia; dicitura in un elaborato: "N.B. NON COMPLETATA COPIATURA IN BELLA. CONTINUA E RIPRENDE DA PAGINA 6 DELLA BRUTTA COPIA. MI SCUSO. BUON LAVORO"; dicitura in altro elaborato: "SI RINGRAZIA PER L'ATTENZIONE"; l'assenza in un elaborato di uno dei tre fogli protocollo vidimati e consegnati al candidato) non mostrano invece - sia per le loro caratteristiche intrinseche, sia in rapporto all'alto numero dei candidati nella prova scritta - caratteristiche tali da dimostrare vizio dell'intera procedura di concorso.

Parimenti un simile vizio inficiante l'intera procedura non risulta nella circostanza, pure riferita nel ricorso, che la chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati anagrafici del candidato già chiusa da costui, sia stata effettuata dal personale incaricato dalla commissione alla presa in consegna di quella busta: tale modalità non è tale da inficiare la garanzia di anonimato degli elaborati. Né un simile vizio, in assenza di adeguata prova in proposito, risulta dal poco ordine lamentato nel ricorso relativamente alle operazioni di consegna degli elaborati; anche perché eventuali irregolarità in questa fase avrebbero ben potuto essere stigmatizzate dagli stessi candidati in bonis, ancor più qualificati a farlo dalla circostanza che nel concorso interno in esame tutti i candidati appartenevano, con diverse qualifiche, alla Polizia di Stato e dunque erano ufficiali o agenti di polizia giudiziaria.

Circa la mancata chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati anagrafici, e la sua conservazione in cartoni prima di essere chiusa e firmata sui lembi, trattasi di asserzione che contrasta con quanto verbalizzato e quindi con attestazione che fa fede fino a querela di falso.

3. - Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché - nel contestare, per disparità di trattamento nei confronti dei ricorrenti, il giudizio positivo su elaborati che hanno superato la prova e che invece i ricorrenti ritengono non meritevoli di sufficienza - chiedono una comparazione che, già ammessa solo in specifiche ipotesi nei confronti di un unico ricorrente (come da giurisprudenza citata nel ricorso), è impossibile in un ricorso collettivo quale quello in esame.

4. - Lo stesso ricorso mostra consapevolezza che l'apposizione del voto numerico effettuata dalla commissione è ritenuta legittima da un importante orientamento giurisprudenziale, condiviso da questa Sezione, laddove, come nella fattispecie, siano stati preventivamente predisposti adeguati criteri di valutazione.

5. - Quanto alla critica dei suddetti criteri di valutazione espressa nel successivo quinto motivo di ricorso essa - nel limitarsi a citare giurisprudenza e a rilevare testualmente: "tali criteri non risultano assolutamente formulati in maniera puntuale e rigorosa"; e: "nel caso in esame, oltre a non essere apposti segni di correzione e glosse, sono predeterminati criteri sovrapponibili, generici e per nulla rigorosi e puntuali. Infatti pur essendo predeterminati generici criteri di massima, non risultano affatto predeterminati PRECISI PARAMETRI DI RIFERIMENTO CUI RACCORDARE IL PUNTEGGIO ASSEGNATO [ i caratteri maiuscoli sono nel testo del ricorso], con assiomatica illegittimità della valutazione in forma numerica" - è in parte inammissibile per genericità e in parte infondata, poiché la commissione esaminatrice ha evidenziato con adeguata precisione quei parametri di riferimento di cui la presente censura lamenta la carenza, e che sono i seguenti: l. rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato sviluppo dei temi in essa indicate; 2. Concretezza della trattazione ed esattezza di eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. Correttezza grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. Coerenza logica nella descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia.

6. - La correzione "di molti elaborati in poco più di due minuti" non concreta di per sé vizio di legittimità; sia perché quella tempistica non riguarda tutti gli elaborati corretti (lo stesso ricorso riferisce che nella seduta del 22 luglio 2015 la commissione esaminatrice ha dedicato a ciascun compito il tempo complessivo di circa sette minuti); sia perché si tratta di una media temporale di due minuti che di per sé non è palesemente illogica: diverso sarebbe stato, ad esempio, se l'esito di questo calcolo medio avesse portato ad entità temporali talmente insignificanti da risultare palesemente illogiche.

Lo stesso ricorso, del resto, mostra consapevolezza che gran parte della giurisprudenza, condivisa da questa Sezione, attribuisce scarso rilievo al calcolo temporale medio della correzione delle prove scritte.

7. - L'ultima censura, che lamenta la violazione degli articoli 17-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37, è inammissibile poiché invoca la normativa concernente gli esami per la professione di avvocato, inapplicabile al caso di specie.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.


       
       
L'ESTENSORE    IL PRESIDENTE
Giancarlo Luttazi    Raffaele Carboni
       
       
       
       

IL SEGRETARIO

Luisa Calderone

Da: Ragioniamo 28/01/2017 10:40:14
Idonei e non idonei.. annullare il concorso sarebbe dannoso per tutti.
Penso di poter dire che il 99,9% degli idonei sarebbe ben felice se la soluzione fosse consentire di accedere alle fasi successive del concorso altri colleghi che hanno fatto un buon compito.
Bisogna però ammettere che tra i colleghi non idonei, e anche tra i colleghi che non hanno superato neanche la prova preliminare ci sia un certo entusiasmo quando si parla di annullamento. Ciò vuol dire solo una cosa: invidia.
Noi (idonei/non idonei) non siamo rivali, ma colleghi.
Pertanto, finiamola con queste storielle e speriamo tutti che il Capo adotterà una soluzione che possa rendere giustizia ai meritevoli. Annullare tutto vorrebbe dire mortificare chi ha studiato sacrificando la famiglia. Noi idonei siamo sempre stati con i non idonei eventualmente ritenuti meritevoli (dico eventualmente perché stabilire l'eventuale idoneità non spetta sicuramente a noi).

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