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Polizia di Stato, 1400 VICE ISPETTORI (concorso interno)
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Da: idoneo scogionato27/01/2017 21:23:09
https://www.giustizia-amministrativa.it/…/Docum…/index.html…

Da: idoneo scogionato27/01/2017 21:24:29
Numero 00187/2017 e data 25/01/2017 Spedizione

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REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 21 dicembre 2016

NUMERO AFFARE 00707/2016

OGGETTO:

Ministero dell'interno - dipartimento della pubblica sicurezza.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai signori Antonio Belli, nato ad Ancona il 13 giugno 1969, Vincenzo Camerlingo, nato a Mugnano il 22 maggio 1985, Giuseppe Campiglio, nato a Varese l'8 novembre 1970, Mario Carfagna, nato a Napoli il 25 luglio 1964, Bruno Costanzo, nato a Caivano il 9 febbraio 1970, Stefano De Paolis, nato a Roma il 23 agosto 1982, Walter Di Matteo, nato a Roma il 26 giugno 1970, Gianni Forconesi, nato a Fermo il 14 giugno 1972, Antonio Garofalo, nato a Maddaloni il 3 agosto 1973, Bartolomeo Landolfo, nato a Napoli l'11 giugno 1977, Fabio Mangiola, nato a Milano il 3 luglio 1981, Gaetano Martorana, nato a Gela il 30 aprile 1972, Salvatore Messina, nato a Napoli l'1 febbraio 1977, Selina Rizzi, nata a Bellano il 15 maggio 1976, Antonio Silvano, nato a Sangiorgio a Cremano il 3 agosto 1967, Giovanni Smeraglia, nato a Napoli il 22 luglio 1968, Salvatore Tassone, nato a Catanzaro il 4 ottobre 1979, Giovanni Trotta, nato a Nocera Inferiore il 25 gennaio 1966, Gian Matteo Vesprini, nato a Fermo il 27 maggio 1980, e William Zarrilli, nato a Varese il 16 maggio 1975, contro la mancata ammissione alla prova orale del concorso interno a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.

LA SEZIONE

Vista la relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.


Premesso:

con ricorso straordinario depositato direttamente presso questo Consiglio di Stato il 14 aprile 2016 e notificato al Ministero riferente, come da quest'ultimo riferito, in data 19 aprile 2016 e alla signora Orlando Sabrina, domiciliata presso l'ufficio immigrazione della questura di Napoli, in data 11 aprile 2016 il signor Belli Antonio e altri 19 colleghi hanno impugnato una serie di atti, indicati nell'epigrafe del ricorso in numero di 25 e concernenti l'esclusione - per mancato superamento della prova scritta - dal concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013.

I motivi di ricorso sono i seguenti:

1) Violazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e dei princìpi dell'ordinamento giuridico in tema di collegio perfetto delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici;

2) violazione del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, del giusto provvedimento di legge, del bando, della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi, dei principi di trasparenza e parità di condizioni tra i concorrenti di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione; eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di contestualità, trasparenza e parità di condizioni, violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 33, 34 e 97 della Costituzione;

3) eccesso di potere per illogicità o perplessità valutative talmente evidenti e gravi da far dubitare, in ultima analisi, dell'obiettività e competenza stessa della commissione giudicatrice; eccesso di potere per illogicità manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento; eccesso di potere per disparità di trattamento accompagnata da prova documentale a dimostrazione che la commissione aveva valutato negativamente gli elaborati dei ricorrenti e positivamente gli elaborati di identico contenuto di altro candidato; vizio di eccesso di potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;

4) violazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione; vizio di eccesso di potere per errore di fatto e di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;

5) eccesso di potere per mancata predeterminazione puntuale e rigorosa dei criteri di giudizio, mancata attivazione di sistemi atti a garantire l'uniformità del giudizio nella valutazione delle prove scritte, irragionevolezza e violazione dell'imparzialità; eccesso di potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;

6) eccesso di potere per irragionevolezza della correzione degli elaborati in tempi molto ristretti; violazione della Costituzione, articolo 97; del trattato istitutivo dell'Unione Europea, articoli 230-253 e 255; della Costituzione europea: articolo II-101; della legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 1, comma 1, e articolo 3; vizio di eccesso di potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità;

7) violazione degli articoli 17-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Con nota del 24 maggio 2016 l'Amministrazione riferente, in esito a richiesta della Sezione, ha riferito sull'istanza cautelare, rilevando la assorbente inammissibilità del ricorso e la sua infondatezza nel merito.

Nell'adunanza del 6 luglio 2016 la Sezione ha espresso il parere che l'istanza cautelare dovesse essere respinta.

Il Ministero riferente, nella finale relazione istruttoria, ha espresso l'avviso che il ricorso, in via preliminare, debba essere dichiarato inammissibile e che, ferma restando la pregiudiziale d'inammissibilità, debba comunque essere rigettato nel merito.


Considerato:

Si prescinde dall'esame dell'eccezione d'inammissibilità dell'intero ricorso poiché esso - ferma restando l'inammissibilità di alcune delle sue censure (v. infra) - è infondato.

1.- La circostanza che il solo presidente avrebbe dato lettura degli elaborati senza che i componenti della commissione ne dessero una lettura personale mostra la collegialità e uniformità della valutazione e non un vizio di legittimità. E la sola presenza di membri supplenti alle operazioni di correzione non vizia di per sé le operazioni di valutazione delle prove scritte, ma anzi dimostra il perseguimento - grazie alla consapevolezza da parte dei supplenti del metro di giudizio nelle valutazioni alle quali hanno assistito - di una maggiore uniformità.

2. - I segni di riconoscimento indicati nel ricorso e che mostrerebbero nella correzione degli elaborati la violazione del principio dell'anonimato (il ricorso riferisce: cancellature e scarabocchi in un elaborato; scritti a colonna in due elaborati; elaborati in brutta copia con richiamo in bella copia; dicitura in un elaborato: "N.B. NON COMPLETATA COPIATURA IN BELLA. CONTINUA E RIPRENDE DA PAGINA 6 DELLA BRUTTA COPIA. MI SCUSO. BUON LAVORO"; dicitura in altro elaborato: "SI RINGRAZIA PER L'ATTENZIONE"; l'assenza in un elaborato di uno dei tre fogli protocollo vidimati e consegnati al candidato) non mostrano invece - sia per le loro caratteristiche intrinseche, sia in rapporto all'alto numero dei candidati nella prova scritta - caratteristiche tali da dimostrare vizio dell'intera procedura di concorso.

Parimenti un simile vizio inficiante l'intera procedura non risulta nella circostanza, pure riferita nel ricorso, che la chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati anagrafici del candidato già chiusa da costui, sia stata effettuata dal personale incaricato dalla commissione alla presa in consegna di quella busta: tale modalità non è tale da inficiare la garanzia di anonimato degli elaborati. Né un simile vizio, in assenza di adeguata prova in proposito, risulta dal poco ordine lamentato nel ricorso relativamente alle operazioni di consegna degli elaborati; anche perché eventuali irregolarità in questa fase avrebbero ben potuto essere stigmatizzate dagli stessi candidati in bonis, ancor più qualificati a farlo dalla circostanza che nel concorso interno in esame tutti i candidati appartenevano, con diverse qualifiche, alla Polizia di Stato e dunque erano ufficiali o agenti di polizia giudiziaria.

Circa la mancata chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati anagrafici, e la sua conservazione in cartoni prima di essere chiusa e firmata sui lembi, trattasi di asserzione che contrasta con quanto verbalizzato e quindi con attestazione che fa fede fino a querela di falso.

3. - Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché - nel contestare, per disparità di trattamento nei confronti dei ricorrenti, il giudizio positivo su elaborati che hanno superato la prova e che invece i ricorrenti ritengono non meritevoli di sufficienza - chiedono una comparazione che, già ammessa solo in specifiche ipotesi nei confronti di un unico ricorrente (come da giurisprudenza citata nel ricorso), è impossibile in un ricorso collettivo quale quello in esame.

4. - Lo stesso ricorso mostra consapevolezza che l'apposizione del voto numerico effettuata dalla commissione è ritenuta legittima da un importante orientamento giurisprudenziale, condiviso da questa Sezione, laddove, come nella fattispecie, siano stati preventivamente predisposti adeguati criteri di valutazione.

5. - Quanto alla critica dei suddetti criteri di valutazione espressa nel successivo quinto motivo di ricorso essa - nel limitarsi a citare giurisprudenza e a rilevare testualmente: "tali criteri non risultano assolutamente formulati in maniera puntuale e rigorosa"; e: "nel caso in esame, oltre a non essere apposti segni di correzione e glosse, sono predeterminati criteri sovrapponibili, generici e per nulla rigorosi e puntuali. Infatti pur essendo predeterminati generici criteri di massima, non risultano affatto predeterminati PRECISI PARAMETRI DI RIFERIMENTO CUI RACCORDARE IL PUNTEGGIO ASSEGNATO [ i caratteri maiuscoli sono nel testo del ricorso], con assiomatica illegittimità della valutazione in forma numerica" - è in parte inammissibile per genericità e in parte infondata, poiché la commissione esaminatrice ha evidenziato con adeguata precisione quei parametri di riferimento di cui la presente censura lamenta la carenza, e che sono i seguenti: l. rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato sviluppo dei temi in essa indicate; 2. Concretezza della trattazione ed esattezza di eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. Correttezza grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. Coerenza logica nella descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia.

6. - La correzione "di molti elaborati in poco più di due minuti" non concreta di per sé vizio di legittimità; sia perché quella tempistica non riguarda tutti gli elaborati corretti (lo stesso ricorso riferisce che nella seduta del 22 luglio 2015 la commissione esaminatrice ha dedicato a ciascun compito il tempo complessivo di circa sette minuti); sia perché si tratta di una media temporale di due minuti che di per sé non è palesemente illogica: diverso sarebbe stato, ad esempio, se l'esito di questo calcolo medio avesse portato ad entità temporali talmente insignificanti da risultare palesemente illogiche.

Lo stesso ricorso, del resto, mostra consapevolezza che gran parte della giurisprudenza, condivisa da questa Sezione, attribuisce scarso rilievo al calcolo temporale medio della correzione delle prove scritte.

7. - L'ultima censura, che lamenta la violazione degli articoli 17-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37, è inammissibile poiché invoca la normativa concernente gli esami per la professione di avvocato, inapplicabile al caso di specie.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.


       
       
L'ESTENSORE    IL PRESIDENTE
Giancarlo Luttazi    Raffaele Carboni
       
       
       
       

IL SEGRETARIO

Luisa Calderone

Da: idoneo scogionato27/01/2017 21:25:17
Numero 00187/2017 e data 25/01/2017 Spedizione

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REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 21 dicembre 2016

NUMERO AFFARE 00707/2016

OGGETTO:

Ministero dell'interno - dipartimento della pubblica sicurezza.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai signori Antonio Belli, nato ad Ancona il 13 giugno 1969, Vincenzo Camerlingo, nato a Mugnano il 22 maggio 1985, Giuseppe Campiglio, nato a Varese l'8 novembre 1970, Mario Carfagna, nato a Napoli il 25 luglio 1964, Bruno Costanzo, nato a Caivano il 9 febbraio 1970, Stefano De Paolis, nato a Roma il 23 agosto 1982, Walter Di Matteo, nato a Roma il 26 giugno 1970, Gianni Forconesi, nato a Fermo il 14 giugno 1972, Antonio Garofalo, nato a Maddaloni il 3 agosto 1973, Bartolomeo Landolfo, nato a Napoli l'11 giugno 1977, Fabio Mangiola, nato a Milano il 3 luglio 1981, Gaetano Martorana, nato a Gela il 30 aprile 1972, Salvatore Messina, nato a Napoli l'1 febbraio 1977, Selina Rizzi, nata a Bellano il 15 maggio 1976, Antonio Silvano, nato a Sangiorgio a Cremano il 3 agosto 1967, Giovanni Smeraglia, nato a Napoli il 22 luglio 1968, Salvatore Tassone, nato a Catanzaro il 4 ottobre 1979, Giovanni Trotta, nato a Nocera Inferiore il 25 gennaio 1966, Gian Matteo Vesprini, nato a Fermo il 27 maggio 1980, e William Zarrilli, nato a Varese il 16 maggio 1975, contro la mancata ammissione alla prova orale del concorso interno a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.

LA SEZIONE

Vista la relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.


Premesso:

con ricorso straordinario depositato direttamente presso questo Consiglio di Stato il 14 aprile 2016 e notificato al Ministero riferente, come da quest'ultimo riferito, in data 19 aprile 2016 e alla signora Orlando Sabrina, domiciliata presso l'ufficio immigrazione della questura di Napoli, in data 11 aprile 2016 il signor Belli Antonio e altri 19 colleghi hanno impugnato una serie di atti, indicati nell'epigrafe del ricorso in numero di 25 e concernenti l'esclusione - per mancato superamento della prova scritta - dal concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013.

I motivi di ricorso sono i seguenti:

1) Violazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e dei princìpi dell'ordinamento giuridico in tema di collegio perfetto delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici;

2) violazione del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, del giusto provvedimento di legge, del bando, della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi, dei principi di trasparenza e parità di condizioni tra i concorrenti di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione; eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di contestualità, trasparenza e parità di condizioni, violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 33, 34 e 97 della Costituzione;

3) eccesso di potere per illogicità o perplessità valutative talmente evidenti e gravi da far dubitare, in ultima analisi, dell'obiettività e competenza stessa della commissione giudicatrice; eccesso di potere per illogicità manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento; eccesso di potere per disparità di trattamento accompagnata da prova documentale a dimostrazione che la commissione aveva valutato negativamente gli elaborati dei ricorrenti e positivamente gli elaborati di identico contenuto di altro candidato; vizio di eccesso di potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;

4) violazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione; vizio di eccesso di potere per errore di fatto e di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;

5) eccesso di potere per mancata predeterminazione puntuale e rigorosa dei criteri di giudizio, mancata attivazione di sistemi atti a garantire l'uniformità del giudizio nella valutazione delle prove scritte, irragionevolezza e violazione dell'imparzialità; eccesso di potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;

6) eccesso di potere per irragionevolezza della correzione degli elaborati in tempi molto ristretti; violazione della Costituzione, articolo 97; del trattato istitutivo dell'Unione Europea, articoli 230-253 e 255; della Costituzione europea: articolo II-101; della legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 1, comma 1, e articolo 3; vizio di eccesso di potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità;

7) violazione degli articoli 17-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Con nota del 24 maggio 2016 l'Amministrazione riferente, in esito a richiesta della Sezione, ha riferito sull'istanza cautelare, rilevando la assorbente inammissibilità del ricorso e la sua infondatezza nel merito.

Nell'adunanza del 6 luglio 2016 la Sezione ha espresso il parere che l'istanza cautelare dovesse essere respinta.

Il Ministero riferente, nella finale relazione istruttoria, ha espresso l'avviso che il ricorso, in via preliminare, debba essere dichiarato inammissibile e che, ferma restando la pregiudiziale d'inammissibilità, debba comunque essere rigettato nel merito.


Considerato:

Si prescinde dall'esame dell'eccezione d'inammissibilità dell'intero ricorso poiché esso - ferma restando l'inammissibilità di alcune delle sue censure (v. infra) - è infondato.

1.- La circostanza che il solo presidente avrebbe dato lettura degli elaborati senza che i componenti della commissione ne dessero una lettura personale mostra la collegialità e uniformità della valutazione e non un vizio di legittimità. E la sola presenza di membri supplenti alle operazioni di correzione non vizia di per sé le operazioni di valutazione delle prove scritte, ma anzi dimostra il perseguimento - grazie alla consapevolezza da parte dei supplenti del metro di giudizio nelle valutazioni alle quali hanno assistito - di una maggiore uniformità.

2. - I segni di riconoscimento indicati nel ricorso e che mostrerebbero nella correzione degli elaborati la violazione del principio dell'anonimato (il ricorso riferisce: cancellature e scarabocchi in un elaborato; scritti a colonna in due elaborati; elaborati in brutta copia con richiamo in bella copia; dicitura in un elaborato: "N.B. NON COMPLETATA COPIATURA IN BELLA. CONTINUA E RIPRENDE DA PAGINA 6 DELLA BRUTTA COPIA. MI SCUSO. BUON LAVORO"; dicitura in altro elaborato: "SI RINGRAZIA PER L'ATTENZIONE"; l'assenza in un elaborato di uno dei tre fogli protocollo vidimati e consegnati al candidato) non mostrano invece - sia per le loro caratteristiche intrinseche, sia in rapporto all'alto numero dei candidati nella prova scritta - caratteristiche tali da dimostrare vizio dell'intera procedura di concorso.

Parimenti un simile vizio inficiante l'intera procedura non risulta nella circostanza, pure riferita nel ricorso, che la chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati anagrafici del candidato già chiusa da costui, sia stata effettuata dal personale incaricato dalla commissione alla presa in consegna di quella busta: tale modalità non è tale da inficiare la garanzia di anonimato degli elaborati. Né un simile vizio, in assenza di adeguata prova in proposito, risulta dal poco ordine lamentato nel ricorso relativamente alle operazioni di consegna degli elaborati; anche perché eventuali irregolarità in questa fase avrebbero ben potuto essere stigmatizzate dagli stessi candidati in bonis, ancor più qualificati a farlo dalla circostanza che nel concorso interno in esame tutti i candidati appartenevano, con diverse qualifiche, alla Polizia di Stato e dunque erano ufficiali o agenti di polizia giudiziaria.

Circa la mancata chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati anagrafici, e la sua conservazione in cartoni prima di essere chiusa e firmata sui lembi, trattasi di asserzione che contrasta con quanto verbalizzato e quindi con attestazione che fa fede fino a querela di falso.

3. - Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché - nel contestare, per disparità di trattamento nei confronti dei ricorrenti, il giudizio positivo su elaborati che hanno superato la prova e che invece i ricorrenti ritengono non meritevoli di sufficienza - chiedono una comparazione che, già ammessa solo in specifiche ipotesi nei confronti di un unico ricorrente (come da giurisprudenza citata nel ricorso), è impossibile in un ricorso collettivo quale quello in esame.

4. - Lo stesso ricorso mostra consapevolezza che l'apposizione del voto numerico effettuata dalla commissione è ritenuta legittima da un importante orientamento giurisprudenziale, condiviso da questa Sezione, laddove, come nella fattispecie, siano stati preventivamente predisposti adeguati criteri di valutazione.

5. - Quanto alla critica dei suddetti criteri di valutazione espressa nel successivo quinto motivo di ricorso essa - nel limitarsi a citare giurisprudenza e a rilevare testualmente: "tali criteri non risultano assolutamente formulati in maniera puntuale e rigorosa"; e: "nel caso in esame, oltre a non essere apposti segni di correzione e glosse, sono predeterminati criteri sovrapponibili, generici e per nulla rigorosi e puntuali. Infatti pur essendo predeterminati generici criteri di massima, non risultano affatto predeterminati PRECISI PARAMETRI DI RIFERIMENTO CUI RACCORDARE IL PUNTEGGIO ASSEGNATO [ i caratteri maiuscoli sono nel testo del ricorso], con assiomatica illegittimità della valutazione in forma numerica" - è in parte inammissibile per genericità e in parte infondata, poiché la commissione esaminatrice ha evidenziato con adeguata precisione quei parametri di riferimento di cui la presente censura lamenta la carenza, e che sono i seguenti: l. rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato sviluppo dei temi in essa indicate; 2. Concretezza della trattazione ed esattezza di eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. Correttezza grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. Coerenza logica nella descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia.

6. - La correzione "di molti elaborati in poco più di due minuti" non concreta di per sé vizio di legittimità; sia perché quella tempistica non riguarda tutti gli elaborati corretti (lo stesso ricorso riferisce che nella seduta del 22 luglio 2015 la commissione esaminatrice ha dedicato a ciascun compito il tempo complessivo di circa sette minuti); sia perché si tratta di una media temporale di due minuti che di per sé non è palesemente illogica: diverso sarebbe stato, ad esempio, se l'esito di questo calcolo medio avesse portato ad entità temporali talmente insignificanti da risultare palesemente illogiche.

Lo stesso ricorso, del resto, mostra consapevolezza che gran parte della giurisprudenza, condivisa da questa Sezione, attribuisce scarso rilievo al calcolo temporale medio della correzione delle prove scritte.

7. - L'ultima censura, che lamenta la violazione degli articoli 17-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37, è inammissibile poiché invoca la normativa concernente gli esami per la professione di avvocato, inapplicabile al caso di specie.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.


       
       
L'ESTENSORE    IL PRESIDENTE
Giancarlo Luttazi    Raffaele Carboni
       
       
       
       

IL SEGRETARIO

Luisa Calderone

Da: idoneo scogionato27/01/2017 21:25:52
Numero 00187/2017 e data 25/01/2017 Spedizione

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Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 21 dicembre 2016

NUMERO AFFARE 00707/2016

OGGETTO:

Ministero dell'interno - dipartimento della pubblica sicurezza.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai signori Antonio Belli, nato ad Ancona il 13 giugno 1969, Vincenzo Camerlingo, nato a Mugnano il 22 maggio 1985, Giuseppe Campiglio, nato a Varese l'8 novembre 1970, Mario Carfagna, nato a Napoli il 25 luglio 1964, Bruno Costanzo, nato a Caivano il 9 febbraio 1970, Stefano De Paolis, nato a Roma il 23 agosto 1982, Walter Di Matteo, nato a Roma il 26 giugno 1970, Gianni Forconesi, nato a Fermo il 14 giugno 1972, Antonio Garofalo, nato a Maddaloni il 3 agosto 1973, Bartolomeo Landolfo, nato a Napoli l'11 giugno 1977, Fabio Mangiola, nato a Milano il 3 luglio 1981, Gaetano Martorana, nato a Gela il 30 aprile 1972, Salvatore Messina, nato a Napoli l'1 febbraio 1977, Selina Rizzi, nata a Bellano il 15 maggio 1976, Antonio Silvano, nato a Sangiorgio a Cremano il 3 agosto 1967, Giovanni Smeraglia, nato a Napoli il 22 luglio 1968, Salvatore Tassone, nato a Catanzaro il 4 ottobre 1979, Giovanni Trotta, nato a Nocera Inferiore il 25 gennaio 1966, Gian Matteo Vesprini, nato a Fermo il 27 maggio 1980, e William Zarrilli, nato a Varese il 16 maggio 1975, contro la mancata ammissione alla prova orale del concorso interno a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.

LA SEZIONE

Vista la relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.


Premesso:

con ricorso straordinario depositato direttamente presso questo Consiglio di Stato il 14 aprile 2016 e notificato al Ministero riferente, come da quest'ultimo riferito, in data 19 aprile 2016 e alla signora Orlando Sabrina, domiciliata presso l'ufficio immigrazione della questura di Napoli, in data 11 aprile 2016 il signor Belli Antonio e altri 19 colleghi hanno impugnato una serie di atti, indicati nell'epigrafe del ricorso in numero di 25 e concernenti l'esclusione - per mancato superamento della prova scritta - dal concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013.

I motivi di ricorso sono i seguenti:

1) Violazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e dei princìpi dell'ordinamento giuridico in tema di collegio perfetto delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici;

2) violazione del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, del giusto provvedimento di legge, del bando, della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi, dei principi di trasparenza e parità di condizioni tra i concorrenti di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione; eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di contestualità, trasparenza e parità di condizioni, violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 33, 34 e 97 della Costituzione;

3) eccesso di potere per illogicità o perplessità valutative talmente evidenti e gravi da far dubitare, in ultima analisi, dell'obiettività e competenza stessa della commissione giudicatrice; eccesso di potere per illogicità manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento; eccesso di potere per disparità di trattamento accompagnata da prova documentale a dimostrazione che la commissione aveva valutato negativamente gli elaborati dei ricorrenti e positivamente gli elaborati di identico contenuto di altro candidato; vizio di eccesso di potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;

4) violazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione; vizio di eccesso di potere per errore di fatto e di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;

5) eccesso di potere per mancata predeterminazione puntuale e rigorosa dei criteri di giudizio, mancata attivazione di sistemi atti a garantire l'uniformità del giudizio nella valutazione delle prove scritte, irragionevolezza e violazione dell'imparzialità; eccesso di potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;

6) eccesso di potere per irragionevolezza della correzione degli elaborati in tempi molto ristretti; violazione della Costituzione, articolo 97; del trattato istitutivo dell'Unione Europea, articoli 230-253 e 255; della Costituzione europea: articolo II-101; della legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 1, comma 1, e articolo 3; vizio di eccesso di potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità;

7) violazione degli articoli 17-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Con nota del 24 maggio 2016 l'Amministrazione riferente, in esito a richiesta della Sezione, ha riferito sull'istanza cautelare, rilevando la assorbente inammissibilità del ricorso e la sua infondatezza nel merito.

Nell'adunanza del 6 luglio 2016 la Sezione ha espresso il parere che l'istanza cautelare dovesse essere respinta.

Il Ministero riferente, nella finale relazione istruttoria, ha espresso l'avviso che il ricorso, in via preliminare, debba essere dichiarato inammissibile e che, ferma restando la pregiudiziale d'inammissibilità, debba comunque essere rigettato nel merito.


Considerato:

Si prescinde dall'esame dell'eccezione d'inammissibilità dell'intero ricorso poiché esso - ferma restando l'inammissibilità di alcune delle sue censure (v. infra) - è infondato.

1.- La circostanza che il solo presidente avrebbe dato lettura degli elaborati senza che i componenti della commissione ne dessero una lettura personale mostra la collegialità e uniformità della valutazione e non un vizio di legittimità. E la sola presenza di membri supplenti alle operazioni di correzione non vizia di per sé le operazioni di valutazione delle prove scritte, ma anzi dimostra il perseguimento - grazie alla consapevolezza da parte dei supplenti del metro di giudizio nelle valutazioni alle quali hanno assistito - di una maggiore uniformità.

2. - I segni di riconoscimento indicati nel ricorso e che mostrerebbero nella correzione degli elaborati la violazione del principio dell'anonimato (il ricorso riferisce: cancellature e scarabocchi in un elaborato; scritti a colonna in due elaborati; elaborati in brutta copia con richiamo in bella copia; dicitura in un elaborato: "N.B. NON COMPLETATA COPIATURA IN BELLA. CONTINUA E RIPRENDE DA PAGINA 6 DELLA BRUTTA COPIA. MI SCUSO. BUON LAVORO"; dicitura in altro elaborato: "SI RINGRAZIA PER L'ATTENZIONE"; l'assenza in un elaborato di uno dei tre fogli protocollo vidimati e consegnati al candidato) non mostrano invece - sia per le loro caratteristiche intrinseche, sia in rapporto all'alto numero dei candidati nella prova scritta - caratteristiche tali da dimostrare vizio dell'intera procedura di concorso.

Parimenti un simile vizio inficiante l'intera procedura non risulta nella circostanza, pure riferita nel ricorso, che la chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati anagrafici del candidato già chiusa da costui, sia stata effettuata dal personale incaricato dalla commissione alla presa in consegna di quella busta: tale modalità non è tale da inficiare la garanzia di anonimato degli elaborati. Né un simile vizio, in assenza di adeguata prova in proposito, risulta dal poco ordine lamentato nel ricorso relativamente alle operazioni di consegna degli elaborati; anche perché eventuali irregolarità in questa fase avrebbero ben potuto essere stigmatizzate dagli stessi candidati in bonis, ancor più qualificati a farlo dalla circostanza che nel concorso interno in esame tutti i candidati appartenevano, con diverse qualifiche, alla Polizia di Stato e dunque erano ufficiali o agenti di polizia giudiziaria.

Circa la mancata chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati anagrafici, e la sua conservazione in cartoni prima di essere chiusa e firmata sui lembi, trattasi di asserzione che contrasta con quanto verbalizzato e quindi con attestazione che fa fede fino a querela di falso.

3. - Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché - nel contestare, per disparità di trattamento nei confronti dei ricorrenti, il giudizio positivo su elaborati che hanno superato la prova e che invece i ricorrenti ritengono non meritevoli di sufficienza - chiedono una comparazione che, già ammessa solo in specifiche ipotesi nei confronti di un unico ricorrente (come da giurisprudenza citata nel ricorso), è impossibile in un ricorso collettivo quale quello in esame.

4. - Lo stesso ricorso mostra consapevolezza che l'apposizione del voto numerico effettuata dalla commissione è ritenuta legittima da un importante orientamento giurisprudenziale, condiviso da questa Sezione, laddove, come nella fattispecie, siano stati preventivamente predisposti adeguati criteri di valutazione.

5. - Quanto alla critica dei suddetti criteri di valutazione espressa nel successivo quinto motivo di ricorso essa - nel limitarsi a citare giurisprudenza e a rilevare testualmente: "tali criteri non risultano assolutamente formulati in maniera puntuale e rigorosa"; e: "nel caso in esame, oltre a non essere apposti segni di correzione e glosse, sono predeterminati criteri sovrapponibili, generici e per nulla rigorosi e puntuali. Infatti pur essendo predeterminati generici criteri di massima, non risultano affatto predeterminati PRECISI PARAMETRI DI RIFERIMENTO CUI RACCORDARE IL PUNTEGGIO ASSEGNATO [ i caratteri maiuscoli sono nel testo del ricorso], con assiomatica illegittimità della valutazione in forma numerica" - è in parte inammissibile per genericità e in parte infondata, poiché la commissione esaminatrice ha evidenziato con adeguata precisione quei parametri di riferimento di cui la presente censura lamenta la carenza, e che sono i seguenti: l. rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato sviluppo dei temi in essa indicate; 2. Concretezza della trattazione ed esattezza di eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. Correttezza grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. Coerenza logica nella descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia.

6. - La correzione "di molti elaborati in poco più di due minuti" non concreta di per sé vizio di legittimità; sia perché quella tempistica non riguarda tutti gli elaborati corretti (lo stesso ricorso riferisce che nella seduta del 22 luglio 2015 la commissione esaminatrice ha dedicato a ciascun compito il tempo complessivo di circa sette minuti); sia perché si tratta di una media temporale di due minuti che di per sé non è palesemente illogica: diverso sarebbe stato, ad esempio, se l'esito di questo calcolo medio avesse portato ad entità temporali talmente insignificanti da risultare palesemente illogiche.

Lo stesso ricorso, del resto, mostra consapevolezza che gran parte della giurisprudenza, condivisa da questa Sezione, attribuisce scarso rilievo al calcolo temporale medio della correzione delle prove scritte.

7. - L'ultima censura, che lamenta la violazione degli articoli 17-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37, è inammissibile poiché invoca la normativa concernente gli esami per la professione di avvocato, inapplicabile al caso di specie.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.


       
       
L'ESTENSORE    IL PRESIDENTE
Giancarlo Luttazi    Raffaele Carboni
       
       
       
       

IL SEGRETARIO

Luisa Calderone

Da: STATE A ROSICA''27/01/2017 21:30:53
Idoneo Scagionato...

INUTILE parlare oltre. Non c'è peggior CAMMELLO SORDO del CAMMELLO che non vuol sentire.
Il Consiglio di Stato esprime pareri VINCOLANTI.
Ma cosa vuoi che ne sappiano FALCO & C... Quelli si son fermati al tema di penale. NOI per l'orale l'abbiamo studiato il diritto Amministrativo e sono MESI che lo dico qua dentro...

FORZA! AVANTI CON LE CAMMELLATE DIREZIONE NETTUNO!!!!!!!!!!

Da: idoneo scogionato27/01/2017 21:42:00
Numero 00187/2017 e data 25/01/2017 Spedizione

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REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 21 dicembre 2016

NUMERO AFFARE 00707/2016

OGGETTO:

Ministero dell'interno - dipartimento della pubblica sicurezza.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai signori Antonio Belli, nato ad Ancona il 13 giugno 1969, Vincenzo Camerlingo, nato a Mugnano il 22 maggio 1985, Giuseppe Campiglio, nato a Varese l'8 novembre 1970, Mario Carfagna, nato a Napoli il 25 luglio 1964, Bruno Costanzo, nato a Caivano il 9 febbraio 1970, Stefano De Paolis, nato a Roma il 23 agosto 1982, Walter Di Matteo, nato a Roma il 26 giugno 1970, Gianni Forconesi, nato a Fermo il 14 giugno 1972, Antonio Garofalo, nato a Maddaloni il 3 agosto 1973, Bartolomeo Landolfo, nato a Napoli l'11 giugno 1977, Fabio Mangiola, nato a Milano il 3 luglio 1981, Gaetano Martorana, nato a Gela il 30 aprile 1972, Salvatore Messina, nato a Napoli l'1 febbraio 1977, Selina Rizzi, nata a Bellano il 15 maggio 1976, Antonio Silvano, nato a Sangiorgio a Cremano il 3 agosto 1967, Giovanni Smeraglia, nato a Napoli il 22 luglio 1968, Salvatore Tassone, nato a Catanzaro il 4 ottobre 1979, Giovanni Trotta, nato a Nocera Inferiore il 25 gennaio 1966, Gian Matteo Vesprini, nato a Fermo il 27 maggio 1980, e William Zarrilli, nato a Varese il 16 maggio 1975, contro la mancata ammissione alla prova orale del concorso interno a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.

LA SEZIONE

Vista la relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.


Premesso:

con ricorso straordinario depositato direttamente presso questo Consiglio di Stato il 14 aprile 2016 e notificato al Ministero riferente, come da quest'ultimo riferito, in data 19 aprile 2016 e alla signora Orlando Sabrina, domiciliata presso l'ufficio immigrazione della questura di Napoli, in data 11 aprile 2016 il signor Belli Antonio e altri 19 colleghi hanno impugnato una serie di atti, indicati nell'epigrafe del ricorso in numero di 25 e concernenti l'esclusione - per mancato superamento della prova scritta - dal concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013.

I motivi di ricorso sono i seguenti:

1) Violazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e dei princìpi dell'ordinamento giuridico in tema di collegio perfetto delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici;

2) violazione del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, del giusto provvedimento di legge, del bando, della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi, dei principi di trasparenza e parità di condizioni tra i concorrenti di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione; eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di contestualità, trasparenza e parità di condizioni, violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 33, 34 e 97 della Costituzione;

3) eccesso di potere per illogicità o perplessità valutative talmente evidenti e gravi da far dubitare, in ultima analisi, dell'obiettività e competenza stessa della commissione giudicatrice; eccesso di potere per illogicità manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento; eccesso di potere per disparità di trattamento accompagnata da prova documentale a dimostrazione che la commissione aveva valutato negativamente gli elaborati dei ricorrenti e positivamente gli elaborati di identico contenuto di altro candidato; vizio di eccesso di potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;

4) violazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione; vizio di eccesso di potere per errore di fatto e di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;

5) eccesso di potere per mancata predeterminazione puntuale e rigorosa dei criteri di giudizio, mancata attivazione di sistemi atti a garantire l'uniformità del giudizio nella valutazione delle prove scritte, irragionevolezza e violazione dell'imparzialità; eccesso di potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;

6) eccesso di potere per irragionevolezza della correzione degli elaborati in tempi molto ristretti; violazione della Costituzione, articolo 97; del trattato istitutivo dell'Unione Europea, articoli 230-253 e 255; della Costituzione europea: articolo II-101; della legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 1, comma 1, e articolo 3; vizio di eccesso di potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità;

7) violazione degli articoli 17-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Con nota del 24 maggio 2016 l'Amministrazione riferente, in esito a richiesta della Sezione, ha riferito sull'istanza cautelare, rilevando la assorbente inammissibilità del ricorso e la sua infondatezza nel merito.

Nell'adunanza del 6 luglio 2016 la Sezione ha espresso il parere che l'istanza cautelare dovesse essere respinta.

Il Ministero riferente, nella finale relazione istruttoria, ha espresso l'avviso che il ricorso, in via preliminare, debba essere dichiarato inammissibile e che, ferma restando la pregiudiziale d'inammissibilità, debba comunque essere rigettato nel merito.


Considerato:

Si prescinde dall'esame dell'eccezione d'inammissibilità dell'intero ricorso poiché esso - ferma restando l'inammissibilità di alcune delle sue censure (v. infra) - è infondato.

1.- La circostanza che il solo presidente avrebbe dato lettura degli elaborati senza che i componenti della commissione ne dessero una lettura personale mostra la collegialità e uniformità della valutazione e non un vizio di legittimità. E la sola presenza di membri supplenti alle operazioni di correzione non vizia di per sé le operazioni di valutazione delle prove scritte, ma anzi dimostra il perseguimento - grazie alla consapevolezza da parte dei supplenti del metro di giudizio nelle valutazioni alle quali hanno assistito - di una maggiore uniformità.

2. - I segni di riconoscimento indicati nel ricorso e che mostrerebbero nella correzione degli elaborati la violazione del principio dell'anonimato (il ricorso riferisce: cancellature e scarabocchi in un elaborato; scritti a colonna in due elaborati; elaborati in brutta copia con richiamo in bella copia; dicitura in un elaborato: "N.B. NON COMPLETATA COPIATURA IN BELLA. CONTINUA E RIPRENDE DA PAGINA 6 DELLA BRUTTA COPIA. MI SCUSO. BUON LAVORO"; dicitura in altro elaborato: "SI RINGRAZIA PER L'ATTENZIONE"; l'assenza in un elaborato di uno dei tre fogli protocollo vidimati e consegnati al candidato) non mostrano invece - sia per le loro caratteristiche intrinseche, sia in rapporto all'alto numero dei candidati nella prova scritta - caratteristiche tali da dimostrare vizio dell'intera procedura di concorso.

Parimenti un simile vizio inficiante l'intera procedura non risulta nella circostanza, pure riferita nel ricorso, che la chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati anagrafici del candidato già chiusa da costui, sia stata effettuata dal personale incaricato dalla commissione alla presa in consegna di quella busta: tale modalità non è tale da inficiare la garanzia di anonimato degli elaborati. Né un simile vizio, in assenza di adeguata prova in proposito, risulta dal poco ordine lamentato nel ricorso relativamente alle operazioni di consegna degli elaborati; anche perché eventuali irregolarità in questa fase avrebbero ben potuto essere stigmatizzate dagli stessi candidati in bonis, ancor più qualificati a farlo dalla circostanza che nel concorso interno in esame tutti i candidati appartenevano, con diverse qualifiche, alla Polizia di Stato e dunque erano ufficiali o agenti di polizia giudiziaria.

Circa la mancata chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati anagrafici, e la sua conservazione in cartoni prima di essere chiusa e firmata sui lembi, trattasi di asserzione che contrasta con quanto verbalizzato e quindi con attestazione che fa fede fino a querela di falso.

3. - Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché - nel contestare, per disparità di trattamento nei confronti dei ricorrenti, il giudizio positivo su elaborati che hanno superato la prova e che invece i ricorrenti ritengono non meritevoli di sufficienza - chiedono una comparazione che, già ammessa solo in specifiche ipotesi nei confronti di un unico ricorrente (come da giurisprudenza citata nel ricorso), è impossibile in un ricorso collettivo quale quello in esame.

4. - Lo stesso ricorso mostra consapevolezza che l'apposizione del voto numerico effettuata dalla commissione è ritenuta legittima da un importante orientamento giurisprudenziale, condiviso da questa Sezione, laddove, come nella fattispecie, siano stati preventivamente predisposti adeguati criteri di valutazione.

5. - Quanto alla critica dei suddetti criteri di valutazione espressa nel successivo quinto motivo di ricorso essa - nel limitarsi a citare giurisprudenza e a rilevare testualmente: "tali criteri non risultano assolutamente formulati in maniera puntuale e rigorosa"; e: "nel caso in esame, oltre a non essere apposti segni di correzione e glosse, sono predeterminati criteri sovrapponibili, generici e per nulla rigorosi e puntuali. Infatti pur essendo predeterminati generici criteri di massima, non risultano affatto predeterminati PRECISI PARAMETRI DI RIFERIMENTO CUI RACCORDARE IL PUNTEGGIO ASSEGNATO [ i caratteri maiuscoli sono nel testo del ricorso], con assiomatica illegittimità della valutazione in forma numerica" - è in parte inammissibile per genericità e in parte infondata, poiché la commissione esaminatrice ha evidenziato con adeguata precisione quei parametri di riferimento di cui la presente censura lamenta la carenza, e che sono i seguenti: l. rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato sviluppo dei temi in essa indicate; 2. Concretezza della trattazione ed esattezza di eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. Correttezza grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. Coerenza logica nella descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia.

6. - La correzione "di molti elaborati in poco più di due minuti" non concreta di per sé vizio di legittimità; sia perché quella tempistica non riguarda tutti gli elaborati corretti (lo stesso ricorso riferisce che nella seduta del 22 luglio 2015 la commissione esaminatrice ha dedicato a ciascun compito il tempo complessivo di circa sette minuti); sia perché si tratta di una media temporale di due minuti che di per sé non è palesemente illogica: diverso sarebbe stato, ad esempio, se l'esito di questo calcolo medio avesse portato ad entità temporali talmente insignificanti da risultare palesemente illogiche.

Lo stesso ricorso, del resto, mostra consapevolezza che gran parte della giurisprudenza, condivisa da questa Sezione, attribuisce scarso rilievo al calcolo temporale medio della correzione delle prove scritte.

7. - L'ultima censura, che lamenta la violazione degli articoli 17-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37, è inammissibile poiché invoca la normativa concernente gli esami per la professione di avvocato, inapplicabile al caso di specie.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.


       
       
L'ESTENSORE    IL PRESIDENTE
Giancarlo Luttazi    Raffaele Carboni
       
       
       
       

IL SEGRETARIO

Luisa Calderone

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Da: idoneo scogionato27/01/2017 21:42:33
Numero 00187/2017 e data 25/01/2017 Spedizione

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REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 21 dicembre 2016

NUMERO AFFARE 00707/2016

OGGETTO:

Ministero dell'interno - dipartimento della pubblica sicurezza.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai signori Antonio Belli, nato ad Ancona il 13 giugno 1969, Vincenzo Camerlingo, nato a Mugnano il 22 maggio 1985, Giuseppe Campiglio, nato a Varese l'8 novembre 1970, Mario Carfagna, nato a Napoli il 25 luglio 1964, Bruno Costanzo, nato a Caivano il 9 febbraio 1970, Stefano De Paolis, nato a Roma il 23 agosto 1982, Walter Di Matteo, nato a Roma il 26 giugno 1970, Gianni Forconesi, nato a Fermo il 14 giugno 1972, Antonio Garofalo, nato a Maddaloni il 3 agosto 1973, Bartolomeo Landolfo, nato a Napoli l'11 giugno 1977, Fabio Mangiola, nato a Milano il 3 luglio 1981, Gaetano Martorana, nato a Gela il 30 aprile 1972, Salvatore Messina, nato a Napoli l'1 febbraio 1977, Selina Rizzi, nata a Bellano il 15 maggio 1976, Antonio Silvano, nato a Sangiorgio a Cremano il 3 agosto 1967, Giovanni Smeraglia, nato a Napoli il 22 luglio 1968, Salvatore Tassone, nato a Catanzaro il 4 ottobre 1979, Giovanni Trotta, nato a Nocera Inferiore il 25 gennaio 1966, Gian Matteo Vesprini, nato a Fermo il 27 maggio 1980, e William Zarrilli, nato a Varese il 16 maggio 1975, contro la mancata ammissione alla prova orale del concorso interno a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.

LA SEZIONE

Vista la relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.


Premesso:

con ricorso straordinario depositato direttamente presso questo Consiglio di Stato il 14 aprile 2016 e notificato al Ministero riferente, come da quest'ultimo riferito, in data 19 aprile 2016 e alla signora Orlando Sabrina, domiciliata presso l'ufficio immigrazione della questura di Napoli, in data 11 aprile 2016 il signor Belli Antonio e altri 19 colleghi hanno impugnato una serie di atti, indicati nell'epigrafe del ricorso in numero di 25 e concernenti l'esclusione - per mancato superamento della prova scritta - dal concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013.

I motivi di ricorso sono i seguenti:

1) Violazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e dei princìpi dell'ordinamento giuridico in tema di collegio perfetto delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici;

2) violazione del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, del giusto provvedimento di legge, del bando, della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi, dei principi di trasparenza e parità di condizioni tra i concorrenti di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione; eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di contestualità, trasparenza e parità di condizioni, violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 33, 34 e 97 della Costituzione;

3) eccesso di potere per illogicità o perplessità valutative talmente evidenti e gravi da far dubitare, in ultima analisi, dell'obiettività e competenza stessa della commissione giudicatrice; eccesso di potere per illogicità manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento; eccesso di potere per disparità di trattamento accompagnata da prova documentale a dimostrazione che la commissione aveva valutato negativamente gli elaborati dei ricorrenti e positivamente gli elaborati di identico contenuto di altro candidato; vizio di eccesso di potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;

4) violazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione; vizio di eccesso di potere per errore di fatto e di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;

5) eccesso di potere per mancata predeterminazione puntuale e rigorosa dei criteri di giudizio, mancata attivazione di sistemi atti a garantire l'uniformità del giudizio nella valutazione delle prove scritte, irragionevolezza e violazione dell'imparzialità; eccesso di potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;

6) eccesso di potere per irragionevolezza della correzione degli elaborati in tempi molto ristretti; violazione della Costituzione, articolo 97; del trattato istitutivo dell'Unione Europea, articoli 230-253 e 255; della Costituzione europea: articolo II-101; della legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 1, comma 1, e articolo 3; vizio di eccesso di potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità;

7) violazione degli articoli 17-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Con nota del 24 maggio 2016 l'Amministrazione riferente, in esito a richiesta della Sezione, ha riferito sull'istanza cautelare, rilevando la assorbente inammissibilità del ricorso e la sua infondatezza nel merito.

Nell'adunanza del 6 luglio 2016 la Sezione ha espresso il parere che l'istanza cautelare dovesse essere respinta.

Il Ministero riferente, nella finale relazione istruttoria, ha espresso l'avviso che il ricorso, in via preliminare, debba essere dichiarato inammissibile e che, ferma restando la pregiudiziale d'inammissibilità, debba comunque essere rigettato nel merito.


Considerato:

Si prescinde dall'esame dell'eccezione d'inammissibilità dell'intero ricorso poiché esso - ferma restando l'inammissibilità di alcune delle sue censure (v. infra) - è infondato.

1.- La circostanza che il solo presidente avrebbe dato lettura degli elaborati senza che i componenti della commissione ne dessero una lettura personale mostra la collegialità e uniformità della valutazione e non un vizio di legittimità. E la sola presenza di membri supplenti alle operazioni di correzione non vizia di per sé le operazioni di valutazione delle prove scritte, ma anzi dimostra il perseguimento - grazie alla consapevolezza da parte dei supplenti del metro di giudizio nelle valutazioni alle quali hanno assistito - di una maggiore uniformità.

2. - I segni di riconoscimento indicati nel ricorso e che mostrerebbero nella correzione degli elaborati la violazione del principio dell'anonimato (il ricorso riferisce: cancellature e scarabocchi in un elaborato; scritti a colonna in due elaborati; elaborati in brutta copia con richiamo in bella copia; dicitura in un elaborato: "N.B. NON COMPLETATA COPIATURA IN BELLA. CONTINUA E RIPRENDE DA PAGINA 6 DELLA BRUTTA COPIA. MI SCUSO. BUON LAVORO"; dicitura in altro elaborato: "SI RINGRAZIA PER L'ATTENZIONE"; l'assenza in un elaborato di uno dei tre fogli protocollo vidimati e consegnati al candidato) non mostrano invece - sia per le loro caratteristiche intrinseche, sia in rapporto all'alto numero dei candidati nella prova scritta - caratteristiche tali da dimostrare vizio dell'intera procedura di concorso.

Parimenti un simile vizio inficiante l'intera procedura non risulta nella circostanza, pure riferita nel ricorso, che la chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati anagrafici del candidato già chiusa da costui, sia stata effettuata dal personale incaricato dalla commissione alla presa in consegna di quella busta: tale modalità non è tale da inficiare la garanzia di anonimato degli elaborati. Né un simile vizio, in assenza di adeguata prova in proposito, risulta dal poco ordine lamentato nel ricorso relativamente alle operazioni di consegna degli elaborati; anche perché eventuali irregolarità in questa fase avrebbero ben potuto essere stigmatizzate dagli stessi candidati in bonis, ancor più qualificati a farlo dalla circostanza che nel concorso interno in esame tutti i candidati appartenevano, con diverse qualifiche, alla Polizia di Stato e dunque erano ufficiali o agenti di polizia giudiziaria.

Circa la mancata chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati anagrafici, e la sua conservazione in cartoni prima di essere chiusa e firmata sui lembi, trattasi di asserzione che contrasta con quanto verbalizzato e quindi con attestazione che fa fede fino a querela di falso.

3. - Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché - nel contestare, per disparità di trattamento nei confronti dei ricorrenti, il giudizio positivo su elaborati che hanno superato la prova e che invece i ricorrenti ritengono non meritevoli di sufficienza - chiedono una comparazione che, già ammessa solo in specifiche ipotesi nei confronti di un unico ricorrente (come da giurisprudenza citata nel ricorso), è impossibile in un ricorso collettivo quale quello in esame.

4. - Lo stesso ricorso mostra consapevolezza che l'apposizione del voto numerico effettuata dalla commissione è ritenuta legittima da un importante orientamento giurisprudenziale, condiviso da questa Sezione, laddove, come nella fattispecie, siano stati preventivamente predisposti adeguati criteri di valutazione.

5. - Quanto alla critica dei suddetti criteri di valutazione espressa nel successivo quinto motivo di ricorso essa - nel limitarsi a citare giurisprudenza e a rilevare testualmente: "tali criteri non risultano assolutamente formulati in maniera puntuale e rigorosa"; e: "nel caso in esame, oltre a non essere apposti segni di correzione e glosse, sono predeterminati criteri sovrapponibili, generici e per nulla rigorosi e puntuali. Infatti pur essendo predeterminati generici criteri di massima, non risultano affatto predeterminati PRECISI PARAMETRI DI RIFERIMENTO CUI RACCORDARE IL PUNTEGGIO ASSEGNATO [ i caratteri maiuscoli sono nel testo del ricorso], con assiomatica illegittimità della valutazione in forma numerica" - è in parte inammissibile per genericità e in parte infondata, poiché la commissione esaminatrice ha evidenziato con adeguata precisione quei parametri di riferimento di cui la presente censura lamenta la carenza, e che sono i seguenti: l. rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato sviluppo dei temi in essa indicate; 2. Concretezza della trattazione ed esattezza di eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. Correttezza grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. Coerenza logica nella descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia.

6. - La correzione "di molti elaborati in poco più di due minuti" non concreta di per sé vizio di legittimità; sia perché quella tempistica non riguarda tutti gli elaborati corretti (lo stesso ricorso riferisce che nella seduta del 22 luglio 2015 la commissione esaminatrice ha dedicato a ciascun compito il tempo complessivo di circa sette minuti); sia perché si tratta di una media temporale di due minuti che di per sé non è palesemente illogica: diverso sarebbe stato, ad esempio, se l'esito di questo calcolo medio avesse portato ad entità temporali talmente insignificanti da risultare palesemente illogiche.

Lo stesso ricorso, del resto, mostra consapevolezza che gran parte della giurisprudenza, condivisa da questa Sezione, attribuisce scarso rilievo al calcolo temporale medio della correzione delle prove scritte.

7. - L'ultima censura, che lamenta la violazione degli articoli 17-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37, è inammissibile poiché invoca la normativa concernente gli esami per la professione di avvocato, inapplicabile al caso di specie.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.


       
       
L'ESTENSORE    IL PRESIDENTE
Giancarlo Luttazi    Raffaele Carboni
       
       
       
       

IL SEGRETARIO

Luisa Calderone

Da: idoneo scogionato27/01/2017 21:43:05
Numero 00187/2017 e data 25/01/2017 Spedizione

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REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 21 dicembre 2016

NUMERO AFFARE 00707/2016

OGGETTO:

Ministero dell'interno - dipartimento della pubblica sicurezza.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai signori Antonio Belli, nato ad Ancona il 13 giugno 1969, Vincenzo Camerlingo, nato a Mugnano il 22 maggio 1985, Giuseppe Campiglio, nato a Varese l'8 novembre 1970, Mario Carfagna, nato a Napoli il 25 luglio 1964, Bruno Costanzo, nato a Caivano il 9 febbraio 1970, Stefano De Paolis, nato a Roma il 23 agosto 1982, Walter Di Matteo, nato a Roma il 26 giugno 1970, Gianni Forconesi, nato a Fermo il 14 giugno 1972, Antonio Garofalo, nato a Maddaloni il 3 agosto 1973, Bartolomeo Landolfo, nato a Napoli l'11 giugno 1977, Fabio Mangiola, nato a Milano il 3 luglio 1981, Gaetano Martorana, nato a Gela il 30 aprile 1972, Salvatore Messina, nato a Napoli l'1 febbraio 1977, Selina Rizzi, nata a Bellano il 15 maggio 1976, Antonio Silvano, nato a Sangiorgio a Cremano il 3 agosto 1967, Giovanni Smeraglia, nato a Napoli il 22 luglio 1968, Salvatore Tassone, nato a Catanzaro il 4 ottobre 1979, Giovanni Trotta, nato a Nocera Inferiore il 25 gennaio 1966, Gian Matteo Vesprini, nato a Fermo il 27 maggio 1980, e William Zarrilli, nato a Varese il 16 maggio 1975, contro la mancata ammissione alla prova orale del concorso interno a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.

LA SEZIONE

Vista la relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.


Premesso:

con ricorso straordinario depositato direttamente presso questo Consiglio di Stato il 14 aprile 2016 e notificato al Ministero riferente, come da quest'ultimo riferito, in data 19 aprile 2016 e alla signora Orlando Sabrina, domiciliata presso l'ufficio immigrazione della questura di Napoli, in data 11 aprile 2016 il signor Belli Antonio e altri 19 colleghi hanno impugnato una serie di atti, indicati nell'epigrafe del ricorso in numero di 25 e concernenti l'esclusione - per mancato superamento della prova scritta - dal concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013.

I motivi di ricorso sono i seguenti:

1) Violazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e dei princìpi dell'ordinamento giuridico in tema di collegio perfetto delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici;

2) violazione del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, del giusto provvedimento di legge, del bando, della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi, dei principi di trasparenza e parità di condizioni tra i concorrenti di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione; eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di contestualità, trasparenza e parità di condizioni, violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 33, 34 e 97 della Costituzione;

3) eccesso di potere per illogicità o perplessità valutative talmente evidenti e gravi da far dubitare, in ultima analisi, dell'obiettività e competenza stessa della commissione giudicatrice; eccesso di potere per illogicità manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento; eccesso di potere per disparità di trattamento accompagnata da prova documentale a dimostrazione che la commissione aveva valutato negativamente gli elaborati dei ricorrenti e positivamente gli elaborati di identico contenuto di altro candidato; vizio di eccesso di potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;

4) violazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione; vizio di eccesso di potere per errore di fatto e di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;

5) eccesso di potere per mancata predeterminazione puntuale e rigorosa dei criteri di giudizio, mancata attivazione di sistemi atti a garantire l'uniformità del giudizio nella valutazione delle prove scritte, irragionevolezza e violazione dell'imparzialità; eccesso di potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;

6) eccesso di potere per irragionevolezza della correzione degli elaborati in tempi molto ristretti; violazione della Costituzione, articolo 97; del trattato istitutivo dell'Unione Europea, articoli 230-253 e 255; della Costituzione europea: articolo II-101; della legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 1, comma 1, e articolo 3; vizio di eccesso di potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità;

7) violazione degli articoli 17-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Con nota del 24 maggio 2016 l'Amministrazione riferente, in esito a richiesta della Sezione, ha riferito sull'istanza cautelare, rilevando la assorbente inammissibilità del ricorso e la sua infondatezza nel merito.

Nell'adunanza del 6 luglio 2016 la Sezione ha espresso il parere che l'istanza cautelare dovesse essere respinta.

Il Ministero riferente, nella finale relazione istruttoria, ha espresso l'avviso che il ricorso, in via preliminare, debba essere dichiarato inammissibile e che, ferma restando la pregiudiziale d'inammissibilità, debba comunque essere rigettato nel merito.


Considerato:

Si prescinde dall'esame dell'eccezione d'inammissibilità dell'intero ricorso poiché esso - ferma restando l'inammissibilità di alcune delle sue censure (v. infra) - è infondato.

1.- La circostanza che il solo presidente avrebbe dato lettura degli elaborati senza che i componenti della commissione ne dessero una lettura personale mostra la collegialità e uniformità della valutazione e non un vizio di legittimità. E la sola presenza di membri supplenti alle operazioni di correzione non vizia di per sé le operazioni di valutazione delle prove scritte, ma anzi dimostra il perseguimento - grazie alla consapevolezza da parte dei supplenti del metro di giudizio nelle valutazioni alle quali hanno assistito - di una maggiore uniformità.

2. - I segni di riconoscimento indicati nel ricorso e che mostrerebbero nella correzione degli elaborati la violazione del principio dell'anonimato (il ricorso riferisce: cancellature e scarabocchi in un elaborato; scritti a colonna in due elaborati; elaborati in brutta copia con richiamo in bella copia; dicitura in un elaborato: "N.B. NON COMPLETATA COPIATURA IN BELLA. CONTINUA E RIPRENDE DA PAGINA 6 DELLA BRUTTA COPIA. MI SCUSO. BUON LAVORO"; dicitura in altro elaborato: "SI RINGRAZIA PER L'ATTENZIONE"; l'assenza in un elaborato di uno dei tre fogli protocollo vidimati e consegnati al candidato) non mostrano invece - sia per le loro caratteristiche intrinseche, sia in rapporto all'alto numero dei candidati nella prova scritta - caratteristiche tali da dimostrare vizio dell'intera procedura di concorso.

Parimenti un simile vizio inficiante l'intera procedura non risulta nella circostanza, pure riferita nel ricorso, che la chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati anagrafici del candidato già chiusa da costui, sia stata effettuata dal personale incaricato dalla commissione alla presa in consegna di quella busta: tale modalità non è tale da inficiare la garanzia di anonimato degli elaborati. Né un simile vizio, in assenza di adeguata prova in proposito, risulta dal poco ordine lamentato nel ricorso relativamente alle operazioni di consegna degli elaborati; anche perché eventuali irregolarità in questa fase avrebbero ben potuto essere stigmatizzate dagli stessi candidati in bonis, ancor più qualificati a farlo dalla circostanza che nel concorso interno in esame tutti i candidati appartenevano, con diverse qualifiche, alla Polizia di Stato e dunque erano ufficiali o agenti di polizia giudiziaria.

Circa la mancata chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati anagrafici, e la sua conservazione in cartoni prima di essere chiusa e firmata sui lembi, trattasi di asserzione che contrasta con quanto verbalizzato e quindi con attestazione che fa fede fino a querela di falso.

3. - Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché - nel contestare, per disparità di trattamento nei confronti dei ricorrenti, il giudizio positivo su elaborati che hanno superato la prova e che invece i ricorrenti ritengono non meritevoli di sufficienza - chiedono una comparazione che, già ammessa solo in specifiche ipotesi nei confronti di un unico ricorrente (come da giurisprudenza citata nel ricorso), è impossibile in un ricorso collettivo quale quello in esame.

4. - Lo stesso ricorso mostra consapevolezza che l'apposizione del voto numerico effettuata dalla commissione è ritenuta legittima da un importante orientamento giurisprudenziale, condiviso da questa Sezione, laddove, come nella fattispecie, siano stati preventivamente predisposti adeguati criteri di valutazione.

5. - Quanto alla critica dei suddetti criteri di valutazione espressa nel successivo quinto motivo di ricorso essa - nel limitarsi a citare giurisprudenza e a rilevare testualmente: "tali criteri non risultano assolutamente formulati in maniera puntuale e rigorosa"; e: "nel caso in esame, oltre a non essere apposti segni di correzione e glosse, sono predeterminati criteri sovrapponibili, generici e per nulla rigorosi e puntuali. Infatti pur essendo predeterminati generici criteri di massima, non risultano affatto predeterminati PRECISI PARAMETRI DI RIFERIMENTO CUI RACCORDARE IL PUNTEGGIO ASSEGNATO [ i caratteri maiuscoli sono nel testo del ricorso], con assiomatica illegittimità della valutazione in forma numerica" - è in parte inammissibile per genericità e in parte infondata, poiché la commissione esaminatrice ha evidenziato con adeguata precisione quei parametri di riferimento di cui la presente censura lamenta la carenza, e che sono i seguenti: l. rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato sviluppo dei temi in essa indicate; 2. Concretezza della trattazione ed esattezza di eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. Correttezza grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. Coerenza logica nella descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia.

6. - La correzione "di molti elaborati in poco più di due minuti" non concreta di per sé vizio di legittimità; sia perché quella tempistica non riguarda tutti gli elaborati corretti (lo stesso ricorso riferisce che nella seduta del 22 luglio 2015 la commissione esaminatrice ha dedicato a ciascun compito il tempo complessivo di circa sette minuti); sia perché si tratta di una media temporale di due minuti che di per sé non è palesemente illogica: diverso sarebbe stato, ad esempio, se l'esito di questo calcolo medio avesse portato ad entità temporali talmente insignificanti da risultare palesemente illogiche.

Lo stesso ricorso, del resto, mostra consapevolezza che gran parte della giurisprudenza, condivisa da questa Sezione, attribuisce scarso rilievo al calcolo temporale medio della correzione delle prove scritte.

7. - L'ultima censura, che lamenta la violazione degli articoli 17-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37, è inammissibile poiché invoca la normativa concernente gli esami per la professione di avvocato, inapplicabile al caso di specie.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.


       
       
L'ESTENSORE    IL PRESIDENTE
Giancarlo Luttazi    Raffaele Carboni
       
       
       
       

IL SEGRETARIO

Luisa Calderone

Da: LE CAMMELLATE ABBIANO INIZIO27/01/2017 21:58:15
...CON DIREZIONE DI MARCIA VERSO """"NETTUNO""""

Da: x idoneo scoglionato27/01/2017 22:00:11
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Da: Poste italiane27/01/2017 23:02:50
Scusate

Sapete se Per spedire le 400 cartoline e' possibile l' affrancatura a carico del destinatario !?

Grazie

Da: post it28/01/2017 00:14:13
penso si si

Da: franca76  28/01/2017 00:19:25
Complimenti avete rispettato il giorno del silenzio che era stato richiesto...ma nn avevo dubbi su questo
Ron ti si riconosce anche con un aktro nick
@mnl
Mi fa piacere che hai capito che nn ce l' ho con le forze dell' ordine a loro un grazie e' poco.... Loro sono da premiare come ho detto.... E spero che qualcuno paghi a 20 min si trovava la bobbina eppure nn e' mai arrivata.... Eccoli li guardo a tv7 sono eroi hanno la gioia negli occhi per ogni persona viva salvata e le lacrime per ogni corpo senza vita e purtroppo questa esperienza li cambiera' nn potranno mai dimenticare... Grazie a tutti i soccoritori....come sempre sono eroi....

Da: X franca 28/01/2017 00:27:32
Non l'hai fatta neanche scattare la mezzanotte paperella???

Da: Attilailfolle 28/01/2017 04:01:33
Minchia non vi facevo mica così imbecilli: il gemello di ron a postare un ricorso che non c'entra una mazza con quelli che devono ancora essere valutati nel merito: fatto da cani e che si soffermava su molti punti dove si erano gia espressi in passato. Poi due parole su max pezzali: premesso che da quando tinsei separato da mauro repetto non hai piu motivo di esistere lascia perdere le puttanate sui colleghi rosiconi che gioiscono delle tue disgrazie. Pensa a 1700 su 1870 che darebbero via pure il culo e mangerebbero la merda pur di arrivare dove non gli compete.

Da: Doyle  28/01/2017 06:33:04
Buon giorno
Vorrei ringraziare chi ha rispettato la giornata di silenzio
Colleghi e non
Idonei e non
Avete dimostrato di essere delle persone intelligenti, sensibili e con grande pietà umana
Di nuovo grazie e buona giornata

Da: X attilafolle 28/01/2017 06:33:36
Rassegnati. Non ci sarà annullamento. Dopo questo parere le posizioni degli idonei non saranno intaccare.  Se ci sono stati esclsi ingiustamente il Capo li rientrerà in autotutela,  ma ricordati che il tema oggetto in argomento deve essere valutato alla luce dei criteri stabiliti dalla commissione e non in assoluto. Puoi dare un tema meraviglioso, però se e fuori dai criteri di correzione,  che nella sentenza sono ben delineati, sei fuori.fatevi ricorreggere i temi dai professori ai quali vi siete rivolti fornendo gli non solo la traccia, ma anche i criteri di correzione. Io non sono un genio, non ti consente però di offendere la mia dignità di poliziotto e persona seria. Il mio tema rispecchia, nella sua semplicità di svolgimento tutti e quattro i punti. Io li ho letti molti dei temi dei non idonei. Non sono tutti meravigliosi come dite.o forse ti "rode" perché abituato ad essere raccomandato non sei riuscito a salire sul carro? Basta se meriti avrai giustizia. Altrimenti accetta la sconfitta come tante volte ho fatto io in quello da funzionario. Buongiorno a tutti.

Da: Natnev28/01/2017 08:11:53
L'iniziativa di Doyle ha avuto un buon riscontro, non siamo caduti nelle provocazioni di pseudo colleghi amministrativisti.Solidarietà a falco che ha subito in silenzio, dimostrando maturità e coerenza. Potremmo continuare ad ignorare i provocatori e cercare di mantenere in piedi un confronto civile tra colleghi corretti

Da: Natnev28/01/2017 08:21:23
T e T aveva programmato un incontro per il 26, qualcuno ne conosce gli esiti? Stranamente non hanno diramato alcun comunicato.

Da: Max Pezzali e c.28/01/2017 08:32:30
Buona giornata a te doyle, l'unico signore di questo forum capace,  senza offesa,  di provare l'orgasmo in silenzio.

Da: Falco lo fui 28/01/2017 08:47:16
Ho fatto un sogno 😆c'era una   piazza gremita di cammelli, all'interno di un palazzo in un grande salone 1400 o forse un po di più  1800 individui un po loschi, contenti esultavano ballavano e brindavano alla vittoria di qualcosa che non si capiva bene cosa fosse,   perché era tutto un po finto, tutti guardavano tutti e tutti sapevano di tutti 😆. Tutti sapevano che avevano vinto non perché avevano gareggiato onestamente, si alcuni di loro si erano anche allenati bene, avevano fatto dei sacrifici, ma poi si erano anche DOPATI per poter vincere, nel volto di parecchi di loro  la disonestà era evidente,  era così evidente che non potevano godere della vittoria, dovevano solo fingere di aver vinto, anzi dentro,  la loro coscienza a poco a poco aveva iniziato a farsi viva , e una vocina insistente sussurrava :"siete delle merdacce "😆.
Poi mi sono svegliato e si trattava solo di un sogno 😆figuriamoci se delle merdacce hanno un po di coscienza 😆si è visto ieri che non hanno avuto alcun rispetto per i morti, e poi pretendono rispetto,  forse nei loro libri non c'è scritto che il rispetto è una cosa reciproca 😆CIAO MERDACCE

Da: ... 28/01/2017 08:57:06
  È ufficiale: stanno a rosica'.

Da: deragliatore 28/01/2017 09:03:11
Buongiorno a tutti, noto con piacere che ieri i meritevoli futuri ispettori, hanno tenuto una festicciola sul forum, nel farvi i miei migliori auguri per il viaggio a Nettuno, vorrei ricordarvi di foraggiare i cammelli lungo il percorso. Mi raccomando non dimenticate le cartoline perché ci tengo molto.

Da: ... 28/01/2017 09:03:15
Partita giocata tra l'irricevibile e l'infondato.

Da: Doyle  28/01/2017 09:18:11
@natnev
Grazie per le tue paroleðŸ‘ðŸ»ðŸ‘ðŸ»

Da: I S T28/01/2017 09:18:35
Ora, parlando seriamente, tralasciando le cazzate, FALCO LO FUI, ti racconto la mia storiella:
mi cimentai nel concorso del '99 per V.I., passai i quiz che trattavano di Costituzionale, Penale e Procedura Penale e che non erano pubblici come quelli odierni, con 8.67 su 10; feci un tema che era una cazzata cosmica (sai, ero fresco di Laurea in Giurisprudenza), presi 6.9 su un minimo di 7 per andare agli orali; mi incazzai decisamente, credimi.

poi provai a fare questo concorso, scoglionato a more e vista l'esperienza precedente, senza alcuna speranza. Passato tutto, senza raccomandazioni e ti ripeto senza speranza precedente.

Ora, non è bello generalizzare. Non ho dubbio alcuno che un numero di colleghi abbia richiesto la cortesia a qualche santino o santone in paradiso né che altri siano stati miracolati ma

con quale diritto puoi DEFINIRE ME e solo ME come raccomandato e inadatto e tutto ciò che ne consegue?

FALCO se hai delle prove tirale fuori oppure consegnale alla Magistratura, sei uno sbirro no?

FALCO se non ne hai però, mi spiace, ma le tue sono parole al vento, come la maggior parte delle cavolate espresse su questa piattaforma.

Da: creten28/01/2017 09:25:52
...comunque tutta st' eco mediatica tra i sind....i non l'avverto...mah

Da: creten28/01/2017 09:26:27
...comunque tutta st' eco mediatica tra i sind....i non l'avverto...mah

Da: Falco lo fui 28/01/2017 09:33:17
IST. .....quando sarai al corso, sempre ammesso che si farà un corso,  guardandoti attorno vedrai le prove, visto che i temi che hanno superato lo scritto non ti bastano come prova delle porcate fatte , li capirai di essere l'eccezione che conferma la regola 😆che detta regola è quella che ti ha visto trombato nel 99 😆
Auguri ai vincitori 😆

Da: Non idonei state sereni! 😬28/01/2017 09:37:51
Numero 00187/2017 e data 25/01/2017 Spedizione

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REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 21 dicembre 2016

NUMERO AFFARE 00707/2016

OGGETTO:

Ministero dell'interno - dipartimento della pubblica sicurezza.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai signori Antonio Belli, nato ad Ancona il 13 giugno 1969, Vincenzo Camerlingo, nato a Mugnano il 22 maggio 1985, Giuseppe Campiglio, nato a Varese l'8 novembre 1970, Mario Carfagna, nato a Napoli il 25 luglio 1964, Bruno Costanzo, nato a Caivano il 9 febbraio 1970, Stefano De Paolis, nato a Roma il 23 agosto 1982, Walter Di Matteo, nato a Roma il 26 giugno 1970, Gianni Forconesi, nato a Fermo il 14 giugno 1972, Antonio Garofalo, nato a Maddaloni il 3 agosto 1973, Bartolomeo Landolfo, nato a Napoli l'11 giugno 1977, Fabio Mangiola, nato a Milano il 3 luglio 1981, Gaetano Martorana, nato a Gela il 30 aprile 1972, Salvatore Messina, nato a Napoli l'1 febbraio 1977, Selina Rizzi, nata a Bellano il 15 maggio 1976, Antonio Silvano, nato a Sangiorgio a Cremano il 3 agosto 1967, Giovanni Smeraglia, nato a Napoli il 22 luglio 1968, Salvatore Tassone, nato a Catanzaro il 4 ottobre 1979, Giovanni Trotta, nato a Nocera Inferiore il 25 gennaio 1966, Gian Matteo Vesprini, nato a Fermo il 27 maggio 1980, e William Zarrilli, nato a Varese il 16 maggio 1975, contro la mancata ammissione alla prova orale del concorso interno a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.

LA SEZIONE

Vista la relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.


Premesso:

con ricorso straordinario depositato direttamente presso questo Consiglio di Stato il 14 aprile 2016 e notificato al Ministero riferente, come da quest'ultimo riferito, in data 19 aprile 2016 e alla signora Orlando Sabrina, domiciliata presso l'ufficio immigrazione della questura di Napoli, in data 11 aprile 2016 il signor Belli Antonio e altri 19 colleghi hanno impugnato una serie di atti, indicati nell'epigrafe del ricorso in numero di 25 e concernenti l'esclusione - per mancato superamento della prova scritta - dal concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013.

I motivi di ricorso sono i seguenti:

1) Violazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e dei princìpi dell'ordinamento giuridico in tema di collegio perfetto delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici;

2) violazione del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, del giusto provvedimento di legge, del bando, della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi, dei principi di trasparenza e parità di condizioni tra i concorrenti di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione; eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di contestualità, trasparenza e parità di condizioni, violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 33, 34 e 97 della Costituzione;

3) eccesso di potere per illogicità o perplessità valutative talmente evidenti e gravi da far dubitare, in ultima analisi, dell'obiettività e competenza stessa della commissione giudicatrice; eccesso di potere per illogicità manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento; eccesso di potere per disparità di trattamento accompagnata da prova documentale a dimostrazione che la commissione aveva valutato negativamente gli elaborati dei ricorrenti e positivamente gli elaborati di identico contenuto di altro candidato; vizio di eccesso di potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;

4) violazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione; vizio di eccesso di potere per errore di fatto e di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;

5) eccesso di potere per mancata predeterminazione puntuale e rigorosa dei criteri di giudizio, mancata attivazione di sistemi atti a garantire l'uniformità del giudizio nella valutazione delle prove scritte, irragionevolezza e violazione dell'imparzialità; eccesso di potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;

6) eccesso di potere per irragionevolezza della correzione degli elaborati in tempi molto ristretti; violazione della Costituzione, articolo 97; del trattato istitutivo dell'Unione Europea, articoli 230-253 e 255; della Costituzione europea: articolo II-101; della legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 1, comma 1, e articolo 3; vizio di eccesso di potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità;

7) violazione degli articoli 17-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Con nota del 24 maggio 2016 l'Amministrazione riferente, in esito a richiesta della Sezione, ha riferito sull'istanza cautelare, rilevando la assorbente inammissibilità del ricorso e la sua infondatezza nel merito.

Nell'adunanza del 6 luglio 2016 la Sezione ha espresso il parere che l'istanza cautelare dovesse essere respinta.

Il Ministero riferente, nella finale relazione istruttoria, ha espresso l'avviso che il ricorso, in via preliminare, debba essere dichiarato inammissibile e che, ferma restando la pregiudiziale d'inammissibilità, debba comunque essere rigettato nel merito.


Considerato:

Si prescinde dall'esame dell'eccezione d'inammissibilità dell'intero ricorso poiché esso - ferma restando l'inammissibilità di alcune delle sue censure (v. infra) - è infondato.

1.- La circostanza che il solo presidente avrebbe dato lettura degli elaborati senza che i componenti della commissione ne dessero una lettura personale mostra la collegialità e uniformità della valutazione e non un vizio di legittimità. E la sola presenza di membri supplenti alle operazioni di correzione non vizia di per sé le operazioni di valutazione delle prove scritte, ma anzi dimostra il perseguimento - grazie alla consapevolezza da parte dei supplenti del metro di giudizio nelle valutazioni alle quali hanno assistito - di una maggiore uniformità.

2. - I segni di riconoscimento indicati nel ricorso e che mostrerebbero nella correzione degli elaborati la violazione del principio dell'anonimato (il ricorso riferisce: cancellature e scarabocchi in un elaborato; scritti a colonna in due elaborati; elaborati in brutta copia con richiamo in bella copia; dicitura in un elaborato: "N.B. NON COMPLETATA COPIATURA IN BELLA. CONTINUA E RIPRENDE DA PAGINA 6 DELLA BRUTTA COPIA. MI SCUSO. BUON LAVORO"; dicitura in altro elaborato: "SI RINGRAZIA PER L'ATTENZIONE"; l'assenza in un elaborato di uno dei tre fogli protocollo vidimati e consegnati al candidato) non mostrano invece - sia per le loro caratteristiche intrinseche, sia in rapporto all'alto numero dei candidati nella prova scritta - caratteristiche tali da dimostrare vizio dell'intera procedura di concorso.

Parimenti un simile vizio inficiante l'intera procedura non risulta nella circostanza, pure riferita nel ricorso, che la chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati anagrafici del candidato già chiusa da costui, sia stata effettuata dal personale incaricato dalla commissione alla presa in consegna di quella busta: tale modalità non è tale da inficiare la garanzia di anonimato degli elaborati. Né un simile vizio, in assenza di adeguata prova in proposito, risulta dal poco ordine lamentato nel ricorso relativamente alle operazioni di consegna degli elaborati; anche perché eventuali irregolarità in questa fase avrebbero ben potuto essere stigmatizzate dagli stessi candidati in bonis, ancor più qualificati a farlo dalla circostanza che nel concorso interno in esame tutti i candidati appartenevano, con diverse qualifiche, alla Polizia di Stato e dunque erano ufficiali o agenti di polizia giudiziaria.

Circa la mancata chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati anagrafici, e la sua conservazione in cartoni prima di essere chiusa e firmata sui lembi, trattasi di asserzione che contrasta con quanto verbalizzato e quindi con attestazione che fa fede fino a querela di falso.

3. - Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché - nel contestare, per disparità di trattamento nei confronti dei ricorrenti, il giudizio positivo su elaborati che hanno superato la prova e che invece i ricorrenti ritengono non meritevoli di sufficienza - chiedono una comparazione che, già ammessa solo in specifiche ipotesi nei confronti di un unico ricorrente (come da giurisprudenza citata nel ricorso), è impossibile in un ricorso collettivo quale quello in esame.

4. - Lo stesso ricorso mostra consapevolezza che l'apposizione del voto numerico effettuata dalla commissione è ritenuta legittima da un importante orientamento giurisprudenziale, condiviso da questa Sezione, laddove, come nella fattispecie, siano stati preventivamente predisposti adeguati criteri di valutazione.

5. - Quanto alla critica dei suddetti criteri di valutazione espressa nel successivo quinto motivo di ricorso essa - nel limitarsi a citare giurisprudenza e a rilevare testualmente: "tali criteri non risultano assolutamente formulati in maniera puntuale e rigorosa"; e: "nel caso in esame, oltre a non essere apposti segni di correzione e glosse, sono predeterminati criteri sovrapponibili, generici e per nulla rigorosi e puntuali. Infatti pur essendo predeterminati generici criteri di massima, non risultano affatto predeterminati PRECISI PARAMETRI DI RIFERIMENTO CUI RACCORDARE IL PUNTEGGIO ASSEGNATO [ i caratteri maiuscoli sono nel testo del ricorso], con assiomatica illegittimità della valutazione in forma numerica" - è in parte inammissibile per genericità e in parte infondata, poiché la commissione esaminatrice ha evidenziato con adeguata precisione quei parametri di riferimento di cui la presente censura lamenta la carenza, e che sono i seguenti: l. rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato sviluppo dei temi in essa indicate; 2. Concretezza della trattazione ed esattezza di eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. Correttezza grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. Coerenza logica nella descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia.

6. - La correzione "di molti elaborati in poco più di due minuti" non concreta di per sé vizio di legittimità; sia perché quella tempistica non riguarda tutti gli elaborati corretti (lo stesso ricorso riferisce che nella seduta del 22 luglio 2015 la commissione esaminatrice ha dedicato a ciascun compito il tempo complessivo di circa sette minuti); sia perché si tratta di una media temporale di due minuti che di per sé non è palesemente illogica: diverso sarebbe stato, ad esempio, se l'esito di questo calcolo medio avesse portato ad entità temporali talmente insignificanti da risultare palesemente illogiche.

Lo stesso ricorso, del resto, mostra consapevolezza che gran parte della giurisprudenza, condivisa da questa Sezione, attribuisce scarso rilievo al calcolo temporale medio della correzione delle prove scritte.

7. - L'ultima censura, che lamenta la violazione degli articoli 17-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37, è inammissibile poiché invoca la normativa concernente gli esami per la professione di avvocato, inapplicabile al caso di specie.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.


       
       
L'ESTENSORE    IL PRESIDENTE
Giancarlo Luttazi    Raffaele Carboni
       
       
       
       

IL SEGRETARIO

Luisa Calderone

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