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Polizia di Stato, 1400 VICE ISPETTORI (concorso interno)
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Da: Max Pezzali e c. | 27/01/2017 17:07:37 |
Le pappabili erano e sono rimaste Nettuno, Vibo, Piacenza (dove ho sentito il collega dell'Amm.vo contabile il quale mi ha detto che anche lì ci stanno aspettando), Brescia e Spoleto. Forse l'ultima è in dubbio (non so per cosa) e quindi forse Alessandria. E' proprio finita, rosiconi, ma per voi. | |
Da: STATE A ROSICA'' | 27/01/2017 17:08:48 |
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da Giuseppe omissis contro Ministero dell'Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, e nei confronti di omissis , l'annullamento del giudizio di inidoneità alle prove scritte del concorso interno, per titoli ed esami, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto 24.9.2013 del Ministero dell'interno; LA SEZIONE Vista la nota di trasmissione della relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto; Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Bellomo; Premesso: Con atto notificato in data 20.4.2016, omissis tutti partecipanti giudicati inidonei alle prove scritte del concorso interno, per titoli ed esami, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto 24.9.2013, del Ministero dell'interno, hanno proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, domandando l'annullamento: a) dell'elenco dei candidati risultati idonei alla prova scritta; b) delle valutazioni negative relative ai ricorrenti e dei relativi verbali; c) dei decreti di costituzione della Commissione esaminatrice nonché dei successivi provvedimenti di nomina dei membri supplenti; d) dei verbali e provvedimenti di approvazione degli atti di concorso; e) del bando di concorso, nella parte in cui dovesse consentire la nomina di un prefetto a riposto a presidente della commissione esaminatrice o dei membri di commissione scelti tra il personale a riposo; f) del d.m. 129/2005, art. 16, comma 4. g) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente e comunque lesivo degli interessi e dei diritti dei ricorrenti. Di seguito la descrizione del procedimento concorsuale. Con D.M. in data 24.9.2013, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno - Supplemento Straordinario n. 1/24 bis del 26.9.2013 (v. all. 2 bis), è stato indetto un concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, di cui: a) 754 posti riservati al personale vincitore dei concorsi per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti indetti dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197; b) 323 posti riservati agli altri appartenenti al ruolo dei sovrintendenti anche se privi del titolo di studio; c) 323 posti riservati al personale che espleta funzioni di polizia in possesso, alla data di scadenza del termine utile di presentazione delle domande d partecipazione al concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni e del titolo di studio prescritto. Con formali istanze inoltrate per via telematica, ai sensi dell'art. 3 del bando, i ricorrenti hanno chiesto di partecipare al concorso in argomento. Con apposito decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della PubblicaSicurezza - datato 18.11.2013, successivamente integrato e modificato dai DD.MM. 29.1.2014, successivamente integrato e modificato dai DD.MM. 29.1.2014, 21.2.2014, 9.7.2014, 3.3.2015, 20.3.2015 e 1.9.2015 è stata costituita la Commissione Esaminatrice. Considerato l'ingente numero di domande di partecipazione pervenute (ben 20.862), l'Amministrazione ha predisposto, ai sensi dell'art. 5 del bando in questione, la "prova preselettiva" al fine di ammettere alla successiva prova scritta settemila candidati. I ricorrenti, dopo aver superato la prova preselettiva, sono stati ammessi alla successiva fase concorsuale, consistente nella stesura di un elaborato vertente, ai sensi dell'art. 6 del bando in questione, su elementi di diritto penale ovvero di diritto processuale penale, con riferimenti di diritto costituzionale. Con verbale n. 37 in data 17.12.2014, la citata Commissione ha fissato i criteri di massima e le modalità di votazione degli elaborati. In data 29.1.2015, gli stessi hanno svolto la prova scritta. La Commissione esaminatrice ha proceduto alla valutazione degli elaborati in base ai criteri stabiliti nel citato verbale n. 37 redigendo al riguardo i relativi verbali. Successivamente, la predetta Commissione ha abbinato le buste piccole con la numerazione contenenti i dati anagrafici dei candidati con gli elaborati contraddistinti con gli stessi numeri. Al termine dell'abbinamento è stato stilato un prospetto riassuntivo indicante accanto a ciascun numero di busta, il voto conseguito e i corrispondenti dati anagrafici di tutti i candidati partecipanti alla prova scritta (verbale n. 213. A conclusione delle operazioni di valutazione di tutti gli elaborati da parte della Commissione esaminatrice, in data 18.12.2015, sono stati pubblicati sul sito web della Polizia di Stato "Doppiavela" gli esiti della correzione della prova scritta, nonché l'elenco dei candidati ammessi alla successiva fase concorsuale (prova orale). Orbene, in ossequio a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6 del bando di concorso in esame, il quale recita testualmente: "La prova scritta si intende superata dai candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a trentacinque cinquantesimi", non avendo conseguito alla suddetta prova scritta la valutazione minima di 35/50, tutti gli odierni ricorrenti non sono stati ammessi a sostenere la prova orale. Con circolare ministeriale in data 28.1.2016, pubblicata sul sito intranet "Doppiavela", l'Amministrazione ha comunicato a tutti i dipendenti di aver istituito un apposito portale informatico al fine di evadere le numerose richiesta di accesso atti pervenute. Avverso l'esclusione dalla selezione in argomento, i ricorrenti hanno dedotto le seguenti censure. 1) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 241/90 PER CARENZA DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO, ARBITRARIETA', ILLOGICITA', IRRAGIONEVOLEZZA, DISPARITA'DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE. ERRATA ED ILLEGITTIMA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI SCRITTI. I ricorrenti sostengono di aver redatto i propri elaborato in modo corretto, esaustivo e rispondente alla traccia, confrontandoli, poi con altre prove scritte, ritenute sufficienti dalla commissione, ma a loro parere non meritevoli del voto minimo necessario per l'ammissione alle prove orali. Di conseguenza lamentano la mancata applicazione, da parte della Commissione, dei criteri di valutazione precedentemente fissati. A sostegno dell'asserito mancato assolvimento dei propri compiti da parte della Commissione esaminatrice, riferiscono di un errore commesso dalla Commissione, che avrebbe invertito le votazioni a due candidati. Riferiscono poi, che non sarebbe stata garantita la segretezza e la par condicio tra candidati, atteso che alcuni elaborati sarebbero stati copiati, ipotizzando l'utilizzo di dispositivi collegati ad internet. 2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DEL BANDO DI CONCORSO (LEX SPECIALIS). ECCESSO DI POTERE PER ERRATA INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DI NORME CONCORSUALI. ILLEGITTIMITà COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. Gli interessati lamentano l'illegittima composizione della Commissione esaminatrice, in quanto l'art. 4 del bando di concorso non prevederebbe la possibilità di nominare, quale Presidente, un prefetto a riposo. Inoltre, il comma 4 dell'art. 16 del D.M. 129/05 prevede la possibilità di nominare, quale presidente di commissione, anche un prefetto collocato in quiescenza da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il bando di concorso, ma il comma 4 dell'art. 9 del d.P.R. 487/1994, prevede che il limite di collocamento a riposto rispetto alla data del bando sia di soli tre anni. A dire dei ricorrenti, poi, detta previsione normativa è applicabile anche ai componenti della Commissione, che devono essere nominati tra il personale di ruolo, mentre, nel caso di specie, alcuni di essi sarebbero a riposo. 3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DEL BANDO DI CONCORSO (LEX SPECIALIS). ECCESSO DI POTERE PER ERRATA INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DI NORME CONCORSUALI. ILLEGITTIMO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE. Gli stessi lamentano che da molti verbali risulterebbe la partecipazione di membri supplenti non in sostituzione ma in aggiunta ai membri effettivi della Commissione, senza che per questi ultimi vi sia la documentazione attestante il grave impedimento. 4) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 D.P.R. 487/1994, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAIZONE DELL'ART. 3 DELLA L. 241/90. ECCESSO DI POTERE PER ERRATA INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DI NORME CONCORSUALI. ILLEGITTIMO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. OMESSA PREDETERMINAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI VOTO. Gli interessati lamento che non sarebbero state stabilite le modalità d applicazione dei criteri di valutazione, ritenendo l'attribuzione del vot accompagnato dal giudizio non sufficiente far comprendere l'iter logico seguit dalla Commissione per la valutazione degli elaborati. Lamentano anche la circostanza che sulle prove scritte non sarebbe stast apposto alcun segno grafico che avrebbe consentito di individuare le par inficiate da errori. 5) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 D.P.R. 487/1994. Illegittimità della procedura concorsuale per violazione del principio di segretezza della prova e della regola dell'anonimato. Sostengono che la prova scritta si sarebbe svolta in violazione del principio dell'anonimato, tenuto conto che il codice alfanumerico apposto sui compiti poteva essere facilmente comunicato sia prima che dopo lo svolgimento della prova scritta. Peraltro, tale codice, a dire dei ricorrenti, era facilmente visibile dalla busta e, comunque, presente sull'elaborato. Il Ministero riferente ha concluso perché il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in subordine, respinto. Considerato: Sono fondate le eccezioni pregiudiziali sollevate dal Ministero, il quale assume che, stante le posizioni diverse e non omogenee dei ricorrenti, il ricorso collettivo sia in parte inammissibile, richiamando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, nella giustizia amministrativa, è ammissibile un ricorso collettivo avverso gli atti di un concorso, solo ove non sussista un conflitto di interessi, anche potenziale, tra i ricorrenti medesimi, nel senso che l'interesse sostanziale fatto valere non presenti punti di contrasto o conflitto, di modo che l'eventuale accoglimento del gravame da parte del Giudice Amministrativo possa tornare a vantaggio di tutti (Cons. Stato sez. V, 21.6.2013, n. 3418). Si aggiunge che è onere di parte ricorrente specificare le condizioni legittimanti e l'interesse di ciascuno dei ricorrenti, in quanto il ricorso proposto in formacollettiva impedisce di controllare il concreto e personale interesse dei singoli, l'omogeneità e la non confliggenza degli interessi di ciascuno dei ricorrenti (C. di S., sez. III, 15.5.2013, n. 2649; T.A.R. Lazio, sez. III bis, 5.9.2014, n. 9459). Tali osservazioni colgono nel segno con riguardo ai motivi n. 1 e 4, che censurano la valutazione delle prove scritte effettuata dalla Commissione, la quale riguarda autonomamente i ricorrenti, non potendosi certo ravvisare omogeneità di posizioni quando in discussione è l'attendibilità di un giudizio che riguarda il singolo candidato, quand'anche sia veicolata attraverso profili attinenti ai criteri generali di valutazione o al modus operandi seguito dalla Commissione. Il ricorso, in parte qua, è inammissibile. Fondata è, inoltre, l'eccezione di irricevibilità del ricorso con riferimento all'impugnazione del D.M. del 24.9.2013 (nella parte in cui dovesse consentire la nomina di un prefetto a riposo a presidente della commissione esaminatrice o dei membri di commissione scelti tra il personale a riposo) nonché dell'art. 16, comma 4, del D.M. 129/2005, per tardività . Le residue censure sono infondate. Per quanto riguarda la censura di cui al motivo n. 2, inerente l'illegittima costituzione della Commissione esaminatrice in quanto presieduta dal Prefetto Dr. Luciano Rosini collocato a riposo, si evidenzia che l'art. 9 del D.P.R. 487/1994, recepito dall'art.16 del D.M. 129/2005, stabilisce i requisiti generali da applicare per la nomina dei componenti delle Commissioni esaminatrici. In particolare, il comma 4 del citato articolo precisa che "per l'incarico di presidente delle commissioni esaminatrici possono essere nominati anche funzionari dell'Amministrazione dell'Interno collocati in quiescenza da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il concorso ". Nel caso in trattazione, il Prefetto Rosini è collocato a riposo dal 1�° ottobre 2009 e la data di pubblicazione del bando è avvenuta in data 26.9.2013. Dunque la sua nomina a Presidente della Commissione esaminatrice è conforme alla normativa sopra richiamata. In ordine alla circostanza dei due membri in congedo, l'art. 10 del citato D.P.R. 487/1994 prevede che "I componenti delle commissioni, il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione, cessano dall'incarico, salvo conferma dell'amministrazione". Orbene, in esecuzione di tale disposizione, l'Amministrazione, con decreti del Capo della Polizia datati 20 marzo e 1 settembre 2015, ha provveduto alla conferma dell'incarico per i componenti rispettivamente D.ssa Marini e Prof. Rapisarda. Per quel che concerne, invece, il prof. Taiti, effettivamente, in due verbali (n. 176 del 10.10.2015 e 178 del 15.10.2015) lo stesso è stato indicato come "a riposo"; tuttavia si è trattato di un mero errore materiale e, come si evince dai successivi verbali 184 del 27.10.2015 e 187 del 31.10.2015, detto refuso è stato corretto. Con riguardo alla censura di cui al motivo 3, con cui si lamenta la presenza dimembri supplenti alle operazioni di correzione, non in sostituzione ma in aggiunta ai componenti effettivi, occorre evidenziare che in alcuni verbali viene dato solo atto solo della presenza di membri supplenti, in ossequio ai principi di massima trasparenza dell'agire della Commissione, ma non viene dato atto in alcun modo che gli stessi abbiano proceduto alla correzione degli elaborati. Inoltre, la normativa vigente non vieta espressamente che i membri supplenti possano assistere alle operazioni di correzione degli elaborati. La censura di cui al motivo n. 5, che lamenta la violazione del principio dell'anonimato, è apodittica. La possibilità che taluno dei candidati si renda riconoscibile, tenendo comportamenti illeciti, peraltro assecondati da componenti della Commissione, oltre ad essere una mera congettura, non inficia la legittimità della procedura, le cui garanzie di segretezza appaiono sufficientemente rispettate. P.Q.M. esprime il parere che il ricorso debba essere in parte dichiarato inammissibile, in parte respinto. Sospensiva assorbita APODITTICA= CIOÈ DA DIMOSTRARE. CON QUESTA, SONO CURIOSO A COSA SI ATTACCHERÀ IL CAPO PER DECIDERE SU UN ANNULLAMENTO. A VOI I ROSICAMENTI DEL CASO. SE ANNULLANO, MI SPETTANO 100.000euro DI DANNI. E CON QUESTO, TORNO IN QUESTO FORUM QUANDO MI NOTIFICHERANNO IL GIORNO IN CUI DOVRÃ' PARTIRE PER IL CORSO. VOI...CONTINUATE A ROSICA'... | |
Da: ...cmq sia | 27/01/2017 17:19:31 |
@idoneo: dici anche la mia vecchia PolGai di BS.. non lo sapevo.. | |
Da: per max | 27/01/2017 17:22:22 |
mi hanno detto che anche in Campania c'era una scuola disponibile per questo concorso..non ricordo bene Santa Maria Capua Vetere mi pare? ah no scusa, è Caserta città dove c'è la scuola | |
Da: Ufficiale. | 27/01/2017 17:22:35 |
Situazione sbloccata, si parte. Molta euforia negli ambienti | |
Da: oohpppsss scusate | 27/01/2017 17:23:05 |
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/faces/elencoProvvedimentiCollegiali.jsp?_adf.ctrl-state=3mvi3pr12_89 oohpsss scusate mi è scivolato questo link del sito giustizia amministrativa dove c'è il parere DEFINITIVO del Consiglio di Stato NUMERO AFFARE 00707/2016 OGGETTO: Ministero dell'interno - dipartimento della pubblica sicurezza. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai signori XXXXX, contro la mancata ammissione alla prova orale del concorso interno a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato. LA SEZIONE Vista la relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso; esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi. Premesso: con ricorso straordinario depositato direttamente presso questo Consiglio di Stato il 14 aprile 2016 e notificato al Ministero riferente, come da quest'ultimo riferito, in data 19 aprile 2016 e alla signora Orlando Sabrina, domiciliata presso l'ufficio immigrazione della questura di Napoli, in data 11 aprile 2016 il signor Belli Antonio e altri 19 colleghi hanno impugnato una serie di atti, indicati nell'epigrafe del ricorso in numero di 25 e concernenti l'esclusione - per mancato superamento della prova scritta - dal concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013. I motivi di ricorso sono i seguenti: 1) Violazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e dei princìpi dell'ordinamento giuridico in tema di collegio perfetto delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici; 2) violazione del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, del giusto provvedimento di legge, del bando, della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi, dei principi di trasparenza e parità di condizioni tra i concorrenti di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione; eccesso di potere per arbitrarietà , illogicità , carenza di contestualità , trasparenza e parità di condizioni, violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 33, 34 e 97 della Costituzione; 3) eccesso di potere per illogicità o perplessità valutative talmente evidenti e gravi da far dubitare, in ultima analisi, dell'obiettività e competenza stessa della commissione giudicatrice; eccesso di potere per illogicità manifesta, arbitrarietà , irragionevolezza, irrazionalità , travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento; eccesso di potere per disparità di trattamento accompagnata da prova documentale a dimostrazione che la commissione aveva valutato negativamente gli elaborati dei ricorrenti e positivamente gli elaborati di identico contenuto di altro candidato; vizio di eccesso di potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà , irrazionalità , travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta; 4) violazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione; vizio di eccesso di potere per errore di fatto e di presupposti, arbitrarietà , irrazionalità , travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta; 5) eccesso di potere per mancata predeterminazione puntuale e rigorosa dei criteri di giudizio, mancata attivazione di sistemi atti a garantire l'uniformità del giudizio nella valutazione delle prove scritte, irragionevolezza e violazione dell'imparzialità ; eccesso di potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà , irrazionalità , travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta; 6) eccesso di potere per irragionevolezza della correzione degli elaborati in tempi molto ristretti; violazione della Costituzione, articolo 97; del trattato istitutivo dell'Unione Europea, articoli 230-253 e 255; della Costituzione europea: articolo II-101; della legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 1, comma 1, e articolo 3; vizio di eccesso di potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà , irrazionalità , travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità ; 7) violazione degli articoli 17-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37. Con nota del 24 maggio 2016 l'Amministrazione riferente, in esito a richiesta della Sezione, ha riferito sull'istanza cautelare, rilevando la assorbente inammissibilità del ricorso e la sua infondatezza nel merito. Nell'adunanza del 6 luglio 2016 la Sezione ha espresso il parere che l'istanza cautelare dovesse essere respinta. Il Ministero riferente, nella finale relazione istruttoria, ha espresso l'avviso che il ricorso, in via preliminare, debba essere dichiarato inammissibile e che, ferma restando la pregiudiziale d'inammissibilità , debba comunque essere rigettato nel merito. Considerato: Si prescinde dall'esame dell'eccezione d'inammissibilità dell'intero ricorso poiché esso - ferma restando l'inammissibilità di alcune delle sue censure (v. infra) - è infondato. 1.- La circostanza che il solo presidente avrebbe dato lettura degli elaborati senza che i componenti della commissione ne dessero una lettura personale mostra la collegialità e uniformità della valutazione e non un vizio di legittimità . E la sola presenza di membri supplenti alle operazioni di correzione non vizia di per sé le operazioni di valutazione delle prove scritte, ma anzi dimostra il perseguimento - grazie alla consapevolezza da parte dei supplenti del metro di giudizio nelle valutazioni alle quali hanno assistito - di una maggiore uniformità . 2. - I segni di riconoscimento indicati nel ricorso e che mostrerebbero nella correzione degli elaborati la violazione del principio dell'anonimato (il ricorso riferisce: cancellature e scarabocchi in un elaborato; scritti a colonna in due elaborati; elaborati in brutta copia con richiamo in bella copia; dicitura in un elaborato: "N.B. NON COMPLETATA COPIATURA IN BELLA. CONTINUA E RIPRENDE DA PAGINA 6 DELLA BRUTTA COPIA. MI SCUSO. BUON LAVORO"; dicitura in altro elaborato: "SI RINGRAZIA PER L'ATTENZIONE"; l'assenza in un elaborato di uno dei tre fogli protocollo vidimati e consegnati al candidato) non mostrano invece - sia per le loro caratteristiche intrinseche, sia in rapporto all'alto numero dei candidati nella prova scritta - caratteristiche tali da dimostrare vizio dell'intera procedura di concorso. Parimenti un simile vizio inficiante l'intera procedura non risulta nella circostanza, pure riferita nel ricorso, che la chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati anagrafici del candidato già chiusa da costui, sia stata effettuata dal personale incaricato dalla commissione alla presa in consegna di quella busta: tale modalità non è tale da inficiare la garanzia di anonimato degli elaborati. Né un simile vizio, in assenza di adeguata prova in proposito, risulta dal poco ordine lamentato nel ricorso relativamente alle operazioni di consegna degli elaborati; anche perché eventuali irregolarità in questa fase avrebbero ben potuto essere stigmatizzate dagli stessi candidati in bonis, ancor più qualificati a farlo dalla circostanza che nel concorso interno in esame tutti i candidati appartenevano, con diverse qualifiche, alla Polizia di Stato e dunque erano ufficiali o agenti di polizia giudiziaria. Circa la mancata chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati anagrafici, e la sua conservazione in cartoni prima di essere chiusa e firmata sui lembi, trattasi di asserzione che contrasta con quanto verbalizzato e quindi con attestazione che fa fede fino a querela di falso. 3. - Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché - nel contestare, per disparità di trattamento nei confronti dei ricorrenti, il giudizio positivo su elaborati che hanno superato la prova e che invece i ricorrenti ritengono non meritevoli di sufficienza - chiedono una comparazione che, già ammessa solo in specifiche ipotesi nei confronti di un unico ricorrente (come da giurisprudenza citata nel ricorso), è impossibile in un ricorso collettivo quale quello in esame. 4. - Lo stesso ricorso mostra consapevolezza che l'apposizione del voto numerico effettuata dalla commissione è ritenuta legittima da un importante orientamento giurisprudenziale, condiviso da questa Sezione, laddove, come nella fattispecie, siano stati preventivamente predisposti adeguati criteri di valutazione. 5. - Quanto alla critica dei suddetti criteri di valutazione espressa nel successivo quinto motivo di ricorso essa - nel limitarsi a citare giurisprudenza e a rilevare testualmente: "tali criteri non risultano assolutamente formulati in maniera puntuale e rigorosa"; e: "nel caso in esame, oltre a non essere apposti segni di correzione e glosse, sono predeterminati criteri sovrapponibili, generici e per nulla rigorosi e puntuali. Infatti pur essendo predeterminati generici criteri di massima, non risultano affatto predeterminati PRECISI PARAMETRI DI RIFERIMENTO CUI RACCORDARE IL PUNTEGGIO ASSEGNATO [ i caratteri maiuscoli sono nel testo del ricorso], con assiomatica illegittimità della valutazione in forma numerica" - è in parte inammissibile per genericità e in parte infondata, poiché la commissione esaminatrice ha evidenziato con adeguata precisione quei parametri di riferimento di cui la presente censura lamenta la carenza, e che sono i seguenti: l. rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato sviluppo dei temi in essa indicate; 2. Concretezza della trattazione ed esattezza di eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. Correttezza grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. Coerenza logica nella descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia. 6. - La correzione "di molti elaborati in poco più di due minuti" non concreta di per sé vizio di legittimità ; sia perché quella tempistica non riguarda tutti gli elaborati corretti (lo stesso ricorso riferisce che nella seduta del 22 luglio 2015 la commissione esaminatrice ha dedicato a ciascun compito il tempo complessivo di circa sette minuti); sia perché si tratta di una media temporale di due minuti che di per sé non è palesemente illogica: diverso sarebbe stato, ad esempio, se l'esito di questo calcolo medio avesse portato ad entità temporali talmente insignificanti da risultare palesemente illogiche. Lo stesso ricorso, del resto, mostra consapevolezza che gran parte della giurisprudenza, condivisa da questa Sezione, attribuisce scarso rilievo al calcolo temporale medio della correzione delle prove scritte. 7. - L'ultima censura, che lamenta la violazione degli articoli 17-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37, è inammissibile poiché invoca la normativa concernente gli esami per la professione di avvocato, inapplicabile al caso di specie. P.Q.M. esprime il parere che il ricorso debba essere respinto. L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Giancarlo Luttazi Raffaele Carboni IL SEGRETARIO Luisa Calderone | |
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Da: ...cmq sia | 27/01/2017 17:23:14 |
x ROSICONI ONLY: dal sito istituzionale del Consiglio di Stato. https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=ETIVNZI6IUDVJLY2USK3XRZ3WM&q DIGITATE E LEGGETE... | |
Da: oohpppsss scusate | 27/01/2017 17:25:45 |
datato 25 gennaio 2017.... | |
Da: STATE A ROSICA'' | 27/01/2017 17:29:20 |
Vabbè, io vado a prendere il mio CAMMELLO e mi incammino verso Nettuno... | |
Da: ...cmq sia | 27/01/2017 17:41:32 |
...mi mancherà il raglio di chi de-raglia, ma anche il volo del nibbio.. no, forse era poiana.. mmh no.. gufo.. sì forse era gufo.. però starnazzava come un oca.. | |
Da: STATE A ROSICA'' | 27/01/2017 17:45:19 |
Effettivamente... FALCO, dopo che hai letto per bene queste DUE sentenze, RESPIRA PROFONDO e facci gli auguri di "Buon Corso"!!!!!! Ahahahah | |
Da: game over | 27/01/2017 17:46:25 |
e mo che vi volete inventare? GAME OVER | |
Da: Max Pezzali e c. | 27/01/2017 17:50:48 |
Vorrei dedicarvi un brano del mio amico Marco: https://www.youtube.com/watch?v=oya7h1R8a88 | |
Da: a tutta vita | 27/01/2017 17:51:08 |
Stasera si briiiiiiindaaaaaaa........... E vaiiiii!!!!!! | |
Da: ...cmq sia | 27/01/2017 17:52:50 |
...colleghi, qualcuno sa se a Nettuno la piscina è in funzione? | |
Da: OFFERTA SPECIALE X ROSICONI | 27/01/2017 17:58:59 |
CAMMELLI.. CAMMELLI COME NUOVI.. MAI USATI A KM. ZERO.. .. " A Rosicò.. che fai.. nun ne approfitti.. dai che è il momento bbono.. sò cammelli nuovi, mai usati.. daje ..te li barattiamo con i manuali usati da vice ispettore.. tanto Voi aspettate el riordino no? Allora... E CCHIAMA NOO? il numero di telefono è in sovraimpressione 6 1 0 :-) ;-) :-D | |
Da: Mah.... | 27/01/2017 18:01:23 |
A.A.A. cercasi falco lo fui. & Company.....oggi stranamente non pervenuti??? | |
Da: Max Pezzali e c. | 27/01/2017 18:06:04 |
Io sarò a Piacenza o a Brescia... Nettuno è bellissima, un ottimo lungomare per correre e ottime trattorie. Pazienza. A Piacenza c'è viale del Passeggio che consente delle belle passeggiate, e in un lampo si è a Milano. Ad ogni modo sono solo sei mesi. E se va tutto bene si uscirà già ispettori. Peccato non essere in 7000.... ma così è la vita (Doyle saprà darvi le indicazioni sul film del famoso trio). E allora vi dedico un brano dei famosi "Elio e le Storie tese": Tapparella. E' la storia di un ragazzo, che nessuno vuole, ma che cerca di imbucarsi a tutte le feste degli altri. E qui però di ragazzi ne abbiamo più di uno. E allora ecco un altro brano per voi "Un mondo d'amore" del sempre giovane Morandi: https://www.youtube.com/watch?v=XMF_rNKWpO4 Ascoltate con attenzione l'incipit delle prime tre/quattro strofe. | |
Da: Mah.... | 27/01/2017 18:07:15 |
Ragazzi, per la miseria che sventola! Pure troppo forte... Massacrati. Azzittiti ab aeterno. | |
Da: STATE A ROSICA'' | 27/01/2017 18:09:53 |
Falco & Company stanno nel deserto. Un deserto fatto di solitudine, tristezza, amarezza, delusione e segatura di legno ROSICATO!!! Ora, però, non disturbate più. Devo andare a preparare la roba per il corso... SI DIA IL VIA ALLE CAMMELLATE!!!! | |
Da: Mah.... | 27/01/2017 18:09:55 |
...e poi dare dell'incompetente alla Commissione... Su, non si fa. | |
Da: ...cmq sia | 27/01/2017 18:15:34 |
...dai colleghi, è indubbiamente vero... li abbiamo sopportati per mesi con il loro linguaggio becero, le loro offese gratuite, la loro teoria del complotto.. finalmente oggi il sito del Consiglio di Stato ci ha confermato tutto ciò che da mesi sosteniamo in punta di diritto (se siamo idonei un perchè ci sarà ..) ...PERO' "... non dire gatto se non l'hai nel sacco.." ..aspettiamo -un pò più sollevati- l'ufficialità della decisione... dai.. sì, è vero.. qualcuno ha detto "GUAI AI VINTI" .. ma non esageriamo.. | |
Da: LO CANTAVA COCCIANTE.. | 27/01/2017 18:19:52 |
"..se siamo idonei ci sarà un percheee..perchè abbiamo studiaatoo la seraa.." ecc.. | |
Da: Torre | 27/01/2017 18:21:05 |
Infatti non siete idonei...Non c'è nessuna graduatoria... | |
Da: Max Pezzali e c. | 27/01/2017 18:24:46 |
Eccolo, lo abbiamo invocato ed è arrivato l'idiota. Siamo idonei, ma ancora non siamo stati dichiarati vincitori. Vedi (vedete) che non capisce un cazzo. Siamo ancora negli interessi legittimi e non nelle posizioni soggettive (sai la differenza?). Ma di che cazzo parli? Non capisci una mazza. Sparisci... Tapparella! | |
Da: Max Pezzali e c. | 27/01/2017 18:29:22 |
Torre, e tu volevi passare un tema di penale? Non sai la differenza tra essere idonei e vincitori e magari hai fatto anche ricorso. Ma che era il tuo avvocato? L'Azzeccagarbugli di manzoniana memoria? Ciao Renzo, torna da Lucia e passa dal tuo sindacalista Don Abbondio. | |
Da: ...cmq sia | 27/01/2017 18:30:32 |
MAAAAXXXXX... | |
Da: ...cmq sia | 27/01/2017 18:30:36 |
MAAAAXXXXX... | |
Da: Mah.... | 27/01/2017 18:31:01 |
Che doveva fare il Consiglio di Stato tra un paio d'anni? | |
Da: Max Pezzali e c. | 27/01/2017 18:32:47 |
Scrutinarci......... | |
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