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Da: Azzex 21/09/2013 17:30:36
Ragazzi avrei bisogno di un chiarimento: nel procedimento d'ingiunzione di pagamento europeo (reg.1896/2006) si stabilisce che il ricorrente potrebbe anche dichiarare, contestualmente alla richiesta d'ingiunzione, di essere contrario al passaggio al rito ordinario nell'eventualità di opposizione dell'ingiunto. Se questo accade il mio testo afferma che il procedimento si estingue, ma che fine fa il credito? scusate ma con le materie civilistiche ho pochissima dimestichezza, senza contare che per gli orali ho solo materie penali!

Da: Ra84 21/09/2013 18:49:11
può essere azionato in via ordinaria oppure essere abbandonato.

Da: Azzex 21/09/2013 19:24:48
Quindi se ho capito bene nel caso di opposizione del debitore l'ingiunzione non è più esecutiva e il credito va perduto?

Da: speranza_rm 22/09/2013 11:47:55
Ho provato a collegarmi al sito Simone con il QR-code sulla copertina del compendio, registrata, mi da 2 link da cui scaricare qualcosa di simile a "schemi e schede", ma poi il download fallisce... Qualcuno c'è riuscito? Sapete di che si tratta?  Sono gli stessi schemi riepilogativi riportati nel libro, o sono fatti meglio?
Grazie

Da: ThunderRoad 22/09/2013 12:01:15
Vado a memoria...

Mi sembra che il decreto ingiuntivo europeo non sia mai provvisoriamente esecutivo.

Il debitore può fare opposizione entero 30 gg.; se fa opposizione, si instaura un rito ordinario.

Il creditore può dichiarare nella domanda di decreto ingiuntivo europeo di non volere questo passaggio al rito ordinario quindi:

a) senza opposizione nei trenta giorni il d.i. diventa esecutivo;

b) promossa opposizione, si apre un giudizio ordinario nel quale il creditore dovrà dimostrare la fondatezza del suo credito;

c) se nella domanda di d.i. il creditore si dichiara contrario all'instaurazione del giudizio ordinario, nel momento in cui viene proposta opposizione il procedimento si estingue.

Da: Tetris 22/09/2013 16:59:30
Se il creditore dichiara di non voler procedere in caso di opposizione, il decreto non potrà essere azionato e pertanto non potrà essere richiesta la formula esecutiva.

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Da: Tetris 22/09/2013 17:34:23
Dubbio...in caso di rinvio oltre, es la norma italiana rinvia a quella dello stato A che poi rinvia allo stato B, cosa accade? Quale norma applico? L'art. 13 mi dice che il rinvio oltre opera se lo stato richiamato accetta il rinvio, dunque se lo stato richiamato a sua volta rinvia ad altro stato, che legge applico????? Dato che mi sembra di aver capito che non ci sia una soluzione.
anche se, a logica, dovrebbe applicarsi il diritto italiano, dato che il rinvio allo stato A, del mio esempio, non è stato accettato.

ditemi tutto....,sto impazzendo, anche quello che mi era chiaro adesso non li é più!

Da: liquirizia85 22/09/2013 18:05:19
@tetris Nel mio testo si sostiene che, se il "secondo stato" richiamato dovesse operare anch'esso un rinvio, si applicherà non la lex fori ma la legge del "primo stato" richiamato. Infatti, ragionandoci su, la l. 218 ci dice che se il rinvio oltre non è definitivo non opera e, pertanto, non sarà possibile procedere ad ulteriori rinvii rispetto al primo (ossia  al richiamo effettuato sulla base dei nostri criteri di collegamento).

Da: Tetris 22/09/2013 18:46:18
Liquirizia85, grazie....

Da: Azzex 22/09/2013 19:00:19
@Teris: si concordo con liquirizia85: se A rinvia a B e a sua volta B rinvia a C, quest'ultimo richiamo sarà valido solo se definitivo (cioè se lo stato C accetta). Dal momento che la legge 218 non dice nulla in caso di eventuale rifiuto o nel caso in cui anche lo stato C rinvii ad ulteriore stato, li applicherà la legge dello stato B, cioè il primo richiamato. Spero di non aver fatto troppi intrecci!

Da: Tetris 22/09/2013 19:46:31
Grazie mille.

Da: Grimo 23/09/2013 15:56:21
Il compendio Simone basta per questa materia?

Da: speranza_rm 23/09/2013 16:12:16
Per le domande che ho visto in giro, sì.  Non conosco gli altri compendi, ma ho l'impressione che le domande partano proprio dall'indice e dalla sistematica del Simone. Se già lo hai, registrati sul sito e con il QRcode in fondo al libro scarichi pure una selezione dal libro "schemi e schede", utile per memorizzare cose principali e parte speciale.

Da: Azzex 23/09/2013 16:13:32
Io direi di si, con alcune eccezioni: il Titolo esecutivo europeo è incompleto (quello che riporta il libro non è sufficiente) e ti consiglio di vedere nei post precedenti dove abbiamo sviscerato un tantino l'argomento, e le obbligazioni risultano un tantino incasinate nel modo in cui sono esposte quindi ti consiglio di guardare direttamente il regolamento. Per il resto vai tranquillo

Da: Grimo 23/09/2013 16:39:22
Grazie!

Da: Candidata84 23/09/2013 17:41:07
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/l33190_it.htm
qui c'è uno schema per il titolo esecutivo europeo

Da: Paniko 23/09/2013 20:01:40
Ragazzi qualcuno Sa spiegarmi qual'e' la maledetta differenza tra ordine pubblico interno rispetto a quello internazionale? Grazie mille

Da: Candidata84  1  - 23/09/2013 20:22:38
Da quanto ho capito io:
ordine pubblico interno, è un limite solo per l'autonomia contrattuale, nel momento in cui, il contratto deve essere considerato nullo quando la causa è illecita. La causa è illecita se contraria all'ordine pubblico, e quindi a valori essenziali dell'ordinamento.
L'ordine pubblico internazionale si differenzia in quanto ha una portata più ampia, in quanto pone dei limiti all'applicazione di una legge straniera i cui effetti siano contrari ai valori essenziali e ai principi dell'ordinamento. La Corte Costituzionale li differenzia in virtù della portata. Questo è quanto emerge dal compendio "nel diritto". Se ci sono altre posizioni ben vengano.

Da: Paniko 23/09/2013 20:40:53
Io sinceramente avevo capito che quello interno avesse portata più ampia...che disastro

Da: ThunderRoad 23/09/2013 21:05:28
Io ho capito che quello interno ha portata più ampia.

La ragione è che non si può pretendere dalle norme straniere lo stesso rigoroso rispetto dei valori fondamentali del nostro ordinamento di quelle di diritto interno (vedi art. 1343 e 1418 c.c.).

Da: Candidata84 23/09/2013 21:21:36
Riporto testualmente quanto scritto nel compendio: "la nozione di ordine pubblico interno, operando nell'ambito del diritto nazionale deve interpretarsi in senso molto più ristretto e rigoroso. In tale ottica, norme straniere in contrasto con l'ordine pubblico interno ben potrebbero essere in grado di operare nel nostro ordinamento, perché non in contrasto con le più ampie maglie del concetto di ordine pubblico internazionale".
La diversità è quindi nella funzione (o.p.internazionale limita l'operatività della legge straniera, quello interno l'autonomia negoziale) e nella portata. Di logica ragazzi, l'interno ha portata meno ampia, si riferisce solo all'autonomia delle parti, quello internazionale a leggi di altri ordinamenti.

Da: Candidata84 23/09/2013 21:27:23
Piuttosto qualcuno sa dirmi qualcosa sulla vendita internazionale (Convenzione di Vienna)? sul mio libro c'è solo un misero accenno.

Da: Azzex 24/09/2013 08:18:34
Ragazzi avrei bisogno di aiuto su una questione. Nel regime di separazione e divorzio ovviamente si applica l'art.31. Nel caso della giurisdizione i criteri sono fissati dall'art.32 e fin qui tutto ok. Ma il mio testo mi riporta che al livello comunitario la giurisdizione si determina con il Reg.2201/2003 e poi mi parla del Reg 1259/2010 che apparentemente sembrano simili ma non del tutto. Quale dei 2 si applicherà? diamine che confusione!

Da: Candidata84 24/09/2013 08:34:51
Azzex il mio libro menziona solo quello del 2010 O.o comunque è posteriore quindi direi quest'ultimo.

Da: Azzex 24/09/2013 08:41:25
Vabbè facciamo che io li menziono tutti e 2 e nel caso dovessero chiedermi quale si applica direi giustamente quello che hai detto tu. Speriamo che gli vada bene!

Da: apozz 24/09/2013 12:52:08
Ho un dubbio cavilloso riguardo all'esecuzione e riconoscimento del lodo straniero.
Allora il riferimento normativo dovrebbero essere gli artt. 839( riconoscimento) e 840(opposizione) cpc. Dalla lettura del 839 si capisce che prima del decreto che accorda o nega l'efficacia al lodo, è necessario procedere ad una fase "monitoria" per verificare il fatto che tale lodo non sia contrario all'ordine pubb.int. ecc...A tale fase provvede il Presidente della Corte App., mentre nella successiva fase (eventuale ) di opposizione è competente la Corte d'Appello. Fin qui tutto bene....però il mio manuale (compendio Nel Diritto) dice che la fase di riconoscimento deve avvenire "...previa verifica da parte del Trib. in composizione monocratica dei requisiti ex art. 839 cpc". Quindi la norma parla di Pr. della Corte Appello e il libro di TRib.in composizione monocr.
Magari sono una capra io ma nn capisco (Se il Pr. della corte App. decide da solo, in modo distaccato dal Collegio, può essere considerato come Trib. monocratico???). Grazie a chi vorrà darmi una mano.

Da: Candidata84 24/09/2013 12:58:06
Apozz, il compendio parla della Convenzione di New York, la quale impone il riconoscimento da parte del Tribunale monocratico, il rinvio all'art.839 cpc è solo per i requisiti.
Il ricorso al Presidente della CdA, in teoria va effettuato per il riconoscimento di lodi stranieri di stati non contraenti la Convenzione di new York...di logica dovrebbe essere così!
P.s. che casino questa materia comunque per chi la studia per la prima volta, tipo me O.o

Da: apozz 24/09/2013 13:03:15
Ah...ok...quindi parliamo di due procedimenti differenti (fonti differenti) e dunque...per i lodi stranieri in italia il procedimento è quello del cpc.
Invece per gli stati firmatari della Conv. di NY il procedimento è quello del Trib. monocratico, giusto?
Grazie mille cmq.

Da: Candidata84 24/09/2013 13:25:19
Così almeno ho capito io :)

Da: Tetris 24/09/2013 19:42:44
@Azzex.

In ambito UE il reg 1259/2010 é un regolamento di cooperazione rafforzata che é in vigore tra i soli stati firmatari e consente ai coniugi di stipite un accordo al fine di individuare la legge che regolerà la separazione e il divorzio. I coniugi potranno scegliere la legge del luogo ove al momento dell'accordo: si è svolta la vita matrimoniale; quella del luogo dell'ultima residenza come ove uno dei due vi risieda; quella della nazionalità di uno dei coniugi ed in fine la legge del foro. Tale accordo potrà essere modificato in ogni momento.

il reg 2201/2003 é valevole tra tutti gli stati dell'ue e individua in base al disposto dell'art. 3 la competenza giurisdizionale in ordine alla separazione e al divorzio. Anche qui viene fatto uno specifico elenco in ordine agli stati che hanno competenza a decidere. Le autorità competenti sono quelle ,del territorio dove si trova: la residenza abituale, l'ultima residenza abituale se uno dei due vi risiede, residenza del convenuto, se la domanda è. congiunta, il luogo di residenza di uno dei due, residenza dell'attore se vi risiedeva da 1anno prima della domanda, residenza dell'attore se vi risiedeva da 6 mesi prima della domanda ed è cittadino dello stato o domiciliato in caso di Irlanda e regno unito, in ultimo la legge nazionale

ricorda il primo reg. individua la legge applicabile su accordo dei coniugi e vale solo tra gli stati firmatari, la seconda individua la competenza e vale tra tutti gli stati ue.

spero di essermi spiegata bene.....

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