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DOMANDE DIP
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Da: lloyd 07/09/2013 14:11:46
Io ho capito così:
L'ordine pubblico interno è un concetto molto più ampio dell'ordine pubblico internazionale, che è il solo effettivamente rilevante ai fini dell'applicazione della legge straniera. In effetti, norme contrarie all'ordine pubblico italiano (pensa ad esempio alla legge che non richiede per il divorzio la previa separazione, o ancora alle disposizioni che fissano la maggiore età al compimento di una data diversa dai 18 anni) non sempre e non necessariamente implicano la contrarietà all'ordine pubblico internazionale, il cui nucleo essenziale è costituito da principi per così dire intangibili e supremi dell'ordinamento (parità fra uomo e donna, non discriminazione, etc). Considera anche che il concetto assume un significato diverso a seconda che l'ordine pubblico venga invocato quale limite alla legge applicabile o al riconoscimento di un provvedimento straniero. In questo caso, il rapporto già perfetto e produttivo di effetti all'estero, potrebbe essere riconosciuto in Italia, a determinati fini, anche se contrario a una nozione più ristretta di ordine pubblico. Ad esempio, un matrimonio omosessuale, che secondo alcuni è ancora contrario in Italia all'ordine pubblico, sebbene non trascrivibile, potrebbe essere riconosciuto ad esempio ai fini del riconoscimento del diritto agli alimenti di uno dei due coniugi.

Da: The Witch King 07/09/2013 15:38:40
Ragazzi, temo che le domande siano molto meno teoriche e molto più pratiche...tipo: "si presenta in studio da lei una signora tedesca che ha  ..."

Da: supermox 07/09/2013 15:53:01
Mi sa anche a me. Da quel che mi hanno detto spesso partono dall esempio per giungere alla norma. Il che è per me, penalista che nn Conosce nulla di civile(e neanche di penale), un incubo...

Da: ThunderRoad 07/09/2013 15:54:12
Ragazzi,

a meno che non abbiate il prof di internazionale privato le domande sono: "sa qual'è la legge applicabile alle donazioni?e alle obbligazioni contrattuali?e sa cos'è il Regolamento 44/2001?"

Fine

Fonte: tutti quelli che conosco e che hanno dato l'esame.

Da: cavo 07/09/2013 16:05:23
non mi rincuora...avere il prof . di dip in commissione!

Da: supermox 07/09/2013 16:47:11
Anche io prof in commissione

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Da: The Witch King 07/09/2013 17:40:10
Oddio, la parte generale viene comunque chiesta...non dico di no. Su un esame di 190 pagine non si può tralasciare praticamente nulla. Una volta ricordo la domanda "Cos'è la Lex Mercatoria" e poi "faccia degli esempi" (risp: Incoterms)

Da: The Witch King 07/09/2013 17:42:45
In ogni caso qualcuno ha centrato in pieno l'argomento: DIP è una materia che trovano più difficile i penalisti che i civilisti per gli ovvi riferimenti al diritto sostanziale civile e alla procedura.

Da: Azzex 09/09/2013 21:46:30
Da quello che ho potuto notare, il fatto che si tratti di persone non proprio competenti in materia può essere un vantaggio oppure una stramaledetta condanna! Lo scorso anno un membro della commissione (ovviamento non ferratissimo sulla materia) si ostinava a fare domande che di cui poi non ricordava nemmeno la risposta (le andava a controllare in quel momento foglio alla mano!) e ho scoperto a posteriori che formulava domande in maniera sbagliata con la conseguenza che le persone rispondevano (giustamente) A mentre lui voleva sapere B con conseguenze più che immaginabili! come se non bastasse tutto il resto!

Da: Grimo 09/09/2013 22:05:13
Dip sta per diritto internazionale privato..
Se fosse diritto internazionale penale forse sarebbe più ferrato per i penalisti..

Da: fero11 09/09/2013 22:05:30
ehehehe ma magari incoterms ... gli parlo per 600 ore ...
comunque avete ragione, spesso avere innanzi gente che ne sa di meno ma che pretende di saperne perché ha un compendio davanti può essere cosa non piacevole!

Da: cavo 09/09/2013 22:19:26
Sulla camera arbitrale di Parigi qualcuno sa darmi qualche info?

Da: mimosa12 11/09/2013 10:39:10
Qualcuno può suggerirmi un metodo alternativo per memorizzare questa materia?Ripeto ripeto ma non ricordo mai nulla...uffa non mi piace!

Da: Ra84 11/09/2013 11:11:27
@mimosa: io ho guardato un po' di video su youtube di un Avv che faceva delle lezioni sulle varie parti di programma http://www.youtube.com/results?search_query=diritto+internazionale+privato&oq=diritto+internazionale+privato&gs_l=youtube.3...69.7432.0.7681.30.29.0.0.0.0.207.2344.23j5j1.29.0...0.0...1ac.1.11.youtube.3fLBoJE2H_c
oppure...cambia libro! io dopo aver fatto il giuffrè (letto 3 volte, schematizzato e memorizzato pochissimo), aver fatto il compendio Dike (estremamente frammentario e con degli errori macroscopici) mi son data al quaderno dell'aspirante avvocato Simone ed ora mi sento decisamente entrata nella materia..

Da: joker1980 11/09/2013 12:15:39
ottime queste lezioni!!quando uno è stanco di leggere...ascolta. youtube è un aiuto enorme sempre!

Da: mimosa12 11/09/2013 12:28:38
Grazie ragazzi!Vedrò di integrare lo studio con queste lezioni!Speriamo bene!

Da: Azzex 21/09/2013 10:00:47
Ragazzi riguardo ai requisiti minimi per il titolo esecutivo europeo il mio libro ne riporta solo 3:
- credito non contestato
- decisione escutiva , anche non definitiva
- il procedimento abbia rispettato determinati requisiti minimi per la regolare costituzione delle parti e il rispetto degli spazi difensivi del debitore.
Voi vi limitate a dire questo o entrate nei particolari? ho come la senzazione che non sia sufficiente o  mi sbaglio?

Da: Coffeeeee 21/09/2013 10:44:31
Puoi dire che i requisiti verranno valutati dal giudice del paese in cui è stato adottato l'atto da eseguire. Per il resto io non ho altri requisiti, ma direi anche che:
- si applica a tutti gli atti attraverso i quali si può pervenire all'accertamento o al riconoscimento di un credito;
- una volta che la decisione viene certificata come tee nello stato di origine, il creditore può portarla direttamente in esecuzione negli altri stati membri SENZA CHE SIA NECESSARIA UNA ULTERIORE DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ  e senza che ci si possa opporre al suo riconoscimento.
Che altro dire? ( va be lo scopo che è agevolare la circolazione delle decisioni in materia di rapp civili e commerciali...) altro?

Da: Azzex 21/09/2013 10:53:50
anch'io direi le stesse cose,ma il punto è che questa domanda mi è stata fatta lo scorso anno e dopo aver detto quello che hai appena menzionato il membro della commissione mi disse . "si ok, ma che altro"?. in quel caso come dire che il mio testo non riportava altro?????? è stata una delle domande che mi ha "castrato"! Quindi il quesito è: che diamine era quel "che altro"???

Da: Coffeeeee 21/09/2013 11:04:15
Forse si riferisce al procedimento di ingiunzione di pagamento europeo... Che è stato introdotto da un regolamento del 2006... Il mio libro lo tratta insieme al tee, ce l'hai? Se no te lo scrivo

Da: Azzex 21/09/2013 11:16:43
si si,quello è presente sul mio testo ma non credi che siano 2 cose distinte?  Il membro della commissione mi parlava di requisiti ma io non ne conoscevo altri, anche perchè se la domanda si riferiva all'ingiunzione di pagamento europeo ma il tizio si è espresso male potrei anche incazzarmi come una bestia!

Da: Azzex 21/09/2013 11:22:41
Dimmi una cosa Coffeeee, tu arbitrato inter. e riconoscimento degli arbitrati stranieri lo fai?dici che è il caso di starsi ad ammattire anche li?

Da: Coffeeeee 21/09/2013 11:29:25
Guarda io ho trovato questo...
Io ancora non lo ho ripetuto bene quindi ho dei buchi... Magari tu riesci a trovare qualcosa di utile qui dentro:
REQUISITI NECESSARI PER LA CERTIFICAZIONE
Il capo II del Regolamento (artt. 6-11) disciplina la procedura di certificazione del titolo esecutivo europeo ed in particolare quattro risultano essere i requisiti che il giudice di origine dovrà verificare che siano soddisfatti, affinchè una decisione giudiziaria relativa ad un credito non contestato pronunciata in uno Stato membro, sia certificata:

1) la decisione dev'essere esecutiva nello Stato membro in cui la decisione giudiziaria è stata resa (7);

2) la decisione non dovrà essere in conflitto con le disposizioni in materia di competenza giurisdizionale esclusiva o in materia assicurativa soggetta a regole di competenza speciale previste dal reg. n. 44/2001;

3) la decisione dev'essere stata resa nell'ambito di un procedimento giudiziario svoltosi conformemente alle norme previste dagli artt. 12-19, in materia di notificazione e diritto di difesa, disposizioni volte a tutelare un contradditorio informato;

4) in ordine ai contratti conclusi con i consumatori, la decisione giudiziaria deve essere pronunciata nello Stato membro del domicilio del debitore-consumatore.

Il certificato di titolo esecutivo europeo, in base al disposto dell'art. 11 del Regolamento in esame, ha effetto soltanto nei limiti dell'esecutività della decisione giudiziaria. Qualora poi, sia stata proposta impugnazione contro la decisione già certificata come Tee e la fase si sia conclusa con la pronuncia di una sentenza anch'essa esecutiva, l'art. 6, parag. 3, prevede il rilascio di un certificato sostitutivo. A proporre l'impugnazione possono essere sia il debitore che il creditore.

La prima osservazione che è lecito fare in proposito, concerne la facoltà del creditore di decidere, dietro oculate valutazioni, di procurasi il titolo esecutivo in un Paese membro piuttosto che in un altro, e cioè di alimentare fenomeni di forum shopping.

In assenza di specifica contestazione, va osservato anche come, la certificazione quale titolo esecutivo di una decisione, avrà valore anche per quanto concerne le spese giudiziali, inclusi i tassi si interesse (art. 7 del Reg. n. 805/2004). E' inoltre prevista la possibilità di una certificazione parziale (art. 8), ovvero limitata alle parti della decisione aventi efficacia esecutiva e suscettibili di essere ammesse quindi alla libera circolazione.

Il certificato di titolo esecutivo europeo, compilato nella lingua della decisione giudiziaria, viene redatto utilizzando il modello contenuto nell'allegato I al Regolamento istitutivo.

In relazione poi alle modifiche che possono riguardare il titolo dichiarato esecutivo in un tempo successivo alla sua certificazione, l'art. 6, parag. 2, statuisce che nel caso in cui una decisione giudiziaria certificata come Tee non sia più tale o la sua capacità sia stata sospesa o limitata, su istanza presentata al giudice d'origine, viene rilasciato un certificato comprovante la non esecutività o la limitazione dell'esecutività.

Altresì il Tee può essere rettificato o revocato, come prevede l'art. 10, ed in particolare, sempre a seguito di un'istanza presentata al giudice di origine, può essere effettuata la rettifica qualora, a causa di un errore materiale, vi sia divergenza tra la decisione giudiziaria e il certificato; così come il Tee può essere revocato se risulta manifestamente concesso per errore, sulla base del raffronto con i requisiti statuiti dal Regolamento. Ed infine, il paragrafo 4 dell'art. 10 statuisce che il rilascio di un certificato di Tee non è soggetto ad alcun mezzo di impugnazione.

Da: Coffeeeee 21/09/2013 11:37:04
Sull'arbitrato devo essere sincera.... L'ho letto una volta un mese fa... Non ricordo assolutamente niente e credo che mi limiterò a rileggerlo...e poi prego che non me lo chiedano ;-) tu lo fai?

Da: Azzex 21/09/2013 11:38:03
Ti ringrazio Coffee cercherò di trarne qualcosa di buono anche se il cervello ormai non mi accompagna più. il TEE non mi è piaciuto lo scorso anno e non mi piace neanche ora!

Da: Azzex 21/09/2013 11:40:30
onestamente vorrei saltarlo di sana pianta perchè cmq è regolato dalle norme del cpc (che tra l'altro non porto e non ricordo assolutamente nulla!), non saprei.....al max mi limito a dire le ragioni per cui viene utilizzato e gli art. che lo regolano. Punto!

Da: Coffeeeee 21/09/2013 12:35:56
Beh ma allora se non  porti cpc... Io non mi farei tanti problemi...sono io che dovrei farmeli...:-!

Da: Azzex 21/09/2013 15:17:07
Tu dici? Oddio spero tanto che tu abbia ragione!non me ne va per niente di "sciropparmi"anche quella roba!

Da: Grimo 21/09/2013 15:35:08
Bene ho deciso:
Ok le politiche sulla concorrenza e gli aiuti dello stato.
Ok lo spazio di libertà..
Ok la competenza esterna dell'unione (conclusione di accordi internazionali).
Punto.cioè zero altre politiche (Pesc e compagnia..)
Che dite?

Da: Grimo 21/09/2013 15:35:43
Scusate ho sbagliato materia:-)
Comunque...che dite?

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