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deontologia
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Da: Azzex | 27/09/2013 23:12:34 |
ragazzi chiedo urgente aiuto! ho l'esame tra 2gg e oltre tutto il resto ancora da studiare, non riesco a venire a capo di questa diamine di riforma in merito alle nuove tariffe e le azioni per il conseguimento del compenso. Ho dei testi orrendi e anche non aggiornati (visto che gli avevo acquistati lo scorso anno.Qualcuno di buona volontà potrebbe darmi qualche indicazione? | |
Da: Lauretta84help | 28/09/2013 01:26:30 |
Eh..il discorso sarebbe un po' lungo ma cercherò di sintetizzare ..allora: il compenso viene pattuito con il cliente al conferimento del mandato. In caso di mancata pattuizione si fa riferimento all'attuale decreto ministeriale 140 del 2012 poiché a causa del mancato tempestivo rinnovo delle tariffe,le medesime sono stare abolite: ora si fa riferimento a questo decreto. Inoltre occorre ricordare che mentre inizialmente era lo stesso codice civile a vietare il patto di quota lite (patto tra il cliente e l'avvocato ragguagliato al risultato finale ) nel 2006 e' stato reso di nuovo lecito con la liberalizzazione delle professioni..la nuova legge professionale all'arr13.7 lo vieta nuovamente, ma consente di stabilire il compenso su una percentuale sull'affare. (Difficile da distinguere con il patto di quota lite in concreto, importante e' che non sia ragguagliato al risultato!). In caso di mancato pagamento degli onorari,a parte il decreto ingiuntivo,l'avv può instaurare uno speciale procedimento innanzi al capo dell'ufficio del tribunale che ha emesso la sentenza da cui derivano gli onorari. Si applica a norma del decreto legislativo sulla semplificazione dei riti civili il rito sommario di cognizione. | |
Da: Grimo | 28/09/2013 06:00:58 |
Il divieto del patto di quota lite non è cosi ben definito: il patto è certamente escluso quando fa riferimento alla res litigiosa o una parte di essa; non anche quando viene a determinarsi in percentuale sul risultato conseguito.. Ad esempio, se recupero 10milaeuro posso aver pattuito il 10%... Se ottengo un immobile in rivendica non posso aver pattuito 1/5 del bene o del suo valore.. Ora, la ratio di questa distinzione mi sfugge, ma a me sembra di aver capito cosi.. | |
Da: speranza_rm | 28/09/2013 06:45:26 |
Anch'io ho capito come Grimo, il "risultato parametrato" è una percentuale, una quota astratta, pertanto ammessa, mentre è vietata la determinazione concreta di una parte della res litigiosa (es:quell'immobile) perché renderebbe l'avv troppo coinvolto negli interessi di causa, non indipendente, come se si trattasse già di roba sua.. (ditemi se ho capito bene!) Certo che come dici tu, Grimo, nel caso di somme di denaro, bene fungibile, diventadifficile distinguere tra il "10% di 1000" e "100 euro"..l'unica differenza è che, se non ottieni i 1000 sperati, cambia il tuo onorario. | |
Da: Grimo | 28/09/2013 07:27:26 |
Secondo me l'esposizione in questo termini va più che bene: dare notizia dell'esistenza del divieto, ripercorrere la sua evoluzione facendo riferimento al decreto Bersani per la liberalizzazione delle professioni e al ripristino nell'odierna legge professionale...considera che parte della dottrina distingue addirittura i due tipi di patto di quota lite considerandoli separatamente (anche se da il documento illustrativo del cnf alla legge professionale sembra chiaro sul punto: patto di quota lite vietato). | |
Da: speranza_rm | 28/09/2013 08:00:12 |
@azzex: azioni per il pagamento del compenso. 3 vie praticabili: 1) Giudizio ordinario (tutti i compensi) 2) Procedimento SPECIALE (quello dei famosi art.28-30 L.794/42, che con la semplif.riti è confluito nel rito sommario di cogniz.702bis cpc) purché -si tratti di prestaz. giudiziali civili -non ci siano contestazioni sull'esistenza del diritto al compenso 3) Decreto ingiuntivo (ipotesi espressam prevista dal 633 cpc al n.2) con la particolarità che, se c'è opposizione (e si tratti di prestazioni giudiz.civili!), non si passa all'ordinario ma al proc.speciale di cui sopra (negli altri casi di opposizione, si passa all'ordinario) | |
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Da: speranza_rm | 28/09/2013 08:19:44 |
Per completare il quadro: Vige ancora il Divieto di cessione dei diritti litigiosi (nullità assoluta e da luogo a risarcimento danni) dell'art.1261 cc. La ratio è la stessa del divieto patti q.l.: si vuole impedire che gli avvocati diventino "sostanzialmente" parti della controversia, con offesa del decoro/imparzialità/indipendenza. | |
Da: Ra84 | 28/09/2013 10:28:56 |
solo un appunto:il 702bis dei crediti professionali è di competenza collegiale (e non monocratica come il 702bis ordinario) ed il provvedimento conclusivo non è appellabile! | |
Da: speranza_rm | 28/09/2013 10:34:00 |
Ciao Ra84! E' sempre un piacere leggerti.. prendo appunti, grazie! | |
Da: cavilloso | 28/09/2013 11:53:35 |
ciao, voi che definizione dareste di ricorso in prevenzione avanti il consiglio dell'ordine? grazie | |
Da: lexie4 | 28/09/2013 11:58:04 |
eh?! | |
Da: Grimo | 28/09/2013 12:17:38 |
Il ricorso in prevenzione non c'è da nessuna parte..in nessun libro penso.. Succede cosi: viene da Te un una persona che ha ricevuto una lettera di intimazione al pagamento delle parcelle da un altro legale.. In via cautelare, puoi chiedere all'ordine di Appartenenza dell'avvocato (asserito) creditore di essere informato al momento in cui viene chiesto un parere sulla congruità della parcella (in vista del successivo recupero del credito).. | |
Da: Azzex | 28/09/2013 14:05:28 |
Grazie per il sostegno ragazzi ma credo che su deontologia getterò la spugna! continuo a non capirci nulla. Grazie al mio ex dominus della parte finanziari di questa professione non ho mai imparato nulla e capito ancora meno. Vi chiedo solo l'ennesimo favore. potreste indicarmi qualche sito che riporti in maniera sufficientemente comprensibile il sistema di questa diamine di riforma almeno sulla questione del patto di quota lite e recupero retribuzione. Da come che ho capito quello che ho studiato ieri sera già non vale più. Figo! | |
Da: speranza_rm | 28/09/2013 14:30:22 |
Guarda che negli interventi sopra c'è tutto! La riforma è intervenuta solo per dire che -il patto di quota lite è di nuovo vietato (il "risultato parametrato al valore o all'utilità della lite" introdotto dal decreto Bersani rimane valido perché, praticam, non è un patto di quota lite, il riferimento a "valore/utilità" scongiura l'appropriazione della res litigiosa vera e propria da parte dell'avvocato) -il procedim. speciale (art 28-30 L.794/42) c'è ancora ma è confluito con la semplificaz. dei riti nel proc.somm.di cogniz. 702bis, salvo "adattamenti" scritti sopra. Non conosco un sito che lo.illustri..io l'ho fatto con libri e legge. | |
Da: Lauretta84help | 28/09/2013 16:27:17 |
Prova a leggere la relazione del CNF alla nuova legge professionale! | |
Da: Tetris | 28/09/2013 22:01:39 |
@Azzex ti mando la mail se vuoi ci sentiamo in privato e rivediamo deontologia. Ti do una mano volentieri. Come te ho l'esame lunedì! Non farti problemi. triade007@gmail.com | |
Da: cavilloso | 01/10/2013 10:32:50 |
Grimo, io ho trovato tracce di ricorso in prevenzione solo sul sito dell'Ordine di Bologna, ma differiscono in parte da quello che mi dici. Praticamente, si propone un ricorso in prevenzione, con il quale si chiede al COA di essere sentiti in via preventiva e personalmente dallo stesso COA qualora un avvocato con cui si ha disquisizione in ordine al compenso presenti una richiesta di liquidazione | |
Da: mimosa12 | 01/10/2013 21:47:46 |
Sulla formazione continua: parto dal regolamento del 13/07/2007, poi il verbale del 2011 e analisi dei vari articoli; infine art. 11 l.247/2012. C'è dell'altro? | |
Da: mimosa12 | 07/10/2013 22:19:23 |
Ragazzi qualcuno mi da delle dritte sulla deontologia per piacere? Posso farla solo la sera e vorrei focalizzare l'attenzione sulle cose principali. Sto utilizzando il compendio della Simone ma purtroppo anzichè chiarirmi le idee me le sta confondendo. Sul procedimento disciplinare qualcuno mi potrebbe illuminare tra vecchia e nuova disciplina?Grazie a chi collaborerà!;) | |
Da: Grimo | 08/10/2013 08:12:13 |
@cavilloso: si quanto scrivi ti è detto meglio..pero la disquisizione sul compenso opera tra il precedente avvocato del tuo cliente e il tuo cliente.. @mimosa12:dipende dalla commissione...in linea di massima se ti studi il Codice deontologico e la legge professionale, oltre a vederti il recupero del credito professionale dovresti esserci.. | |
Da: mimosa12 | 08/10/2013 11:20:41 |
Grazie Grimo!Purtroppo ho dato priorità ad altre materie e ora mi ritrovo a dover studiare deontologia in pochi giorni! | |
Da: Grimo | 08/10/2013 13:24:42 |
Io l'ho studiata a luglio e la rivedo il giorno pratica Dell'esame...fai te... | |
Da: Grimo | 08/10/2013 13:33:16 |
Il giorno prima intendevo | |
Da: mimosa12 | 08/10/2013 14:00:37 |
Grimo quindi tu hai studiato il codice deontologico e poi direttamente la legge professionale? | |
Da: elly85 | 08/10/2013 17:37:39 |
Ciao a tutti! sono nella fusione più totale e avrei bisogno di un chiarimento. Sulla producibilità in giudizio della corrispondenza trai colleghi, l'art. 28 del codice deontologico dice che non si possono produrre in giudizio le lettere "qualificate riservate" o comunque quelle contenenti le proposte transattive tra colleghi (a meno che l'accordo non si sia già perfezionato). Quindi perchè non possano essere prodotte in giudizio le lettere devono recare la dicitura "riservata, non producibile" a meno che non si tratti di proposte transattive, in tal caso la dicitura si può anche omettere. Ho capito giusto? Perchè questa è una domanda gettonatissima nella mia commissione e sinceramente non capisco cosa vogliano sentirsi rispondere e soprattutto se l'ho capita nel modo giusto, dato che il mio cervello ormai è fuso. Grazie a chi vorà rispondermi :) | |
Da: Grimo | 08/10/2013 20:02:49 |
La corrispondenza tra colleghi anche senza la dicitura Riservata non può essere prodotta in giudizio se contiene trattative per la definizione amichevole della lite (o meglio, se le produci non subisci sanzioni giudiziarie, anzi il giudice potrebbe anche trarne spunti presuntivi...pero ti becchi la segnalazione e il segue te provvedimento disciplinare)..quindi alla forma si privilegia la sostanza. Ricorda che le lettera di diffida interruttive dei termini prescrizionali vanno si spedite personalmente alla parte..ma in copia anche al loro legale.. | |
Da: cavilloso | 08/10/2013 20:07:42 |
@ Grimo ho letto ora la tua precisazione, corretto, mi è rimasto nella tastiera il concetto fatto sta che se mi avessero posto la domanda secca mi sarei arrampicato sugli specchi | |
Da: Grimo | 08/10/2013 20:18:19 |
Si ma non la sapeva nessuno..la ragazza scena muta..voto 198! | |
Da: cavilloso | 08/10/2013 20:20:36 |
oh, mi consoli! c'è speranza in fondo al tunnel! | |
Da: elly85 | 08/10/2013 21:20:11 |
Grazie mille per il chiarimento! Buono studio a tutti! | |
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