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deontologia
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Da: Ra84 | 27/08/2013 16:15:12 |
@roma8 anche io optavo per questa..speravo in un costituzionalista con certezze ;-) | |
Da: Roma8 | 27/08/2013 16:19:42 |
😊 Attendiamo conferme! | |
Da: Piccolapaoletta | 29/08/2013 00:37:06 |
Devo comprare il libro di deontologia. Mi consigliate il danovi-giuffre (240 pag)oppure nel diritto ( mi pare siano 180)?grazie in anticipo | |
Da: elena.forn | 29/08/2013 01:53:17 |
Danovi + Riforma esplicata (la trovi in rete in pdf, si tratta dei chiarimenti del Cnf). Io sono stata interrogata dal Presidente della commissione e posso dire che il Danovi è il top | |
Da: Piccolapaoletta | 29/08/2013 11:15:06 |
Ti ringrazio. Il problema e' che sono 336 pagine e non, come erroneamente credevo, 226:(( | |
Da: ThunderRoad | 29/08/2013 11:42:24 |
Provo a fornirti un metodo alternativo. Procurati il codice deontologico e leggilo una volta al giorno (1 h circa di lettura), focalizzando i concetti. Stampa la relazione del CNF e leggitela almeno 3 volte. Studia il procedimento disciplinare (http://www.personaedanno.it/professionista/il-procedimento-disciplinare-forense-alessio-anceschi ......grazie Ra84!!) Io sto facendo così perché ho poco tempo e il Simone è illeggibile. Ciao! | |
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Da: Ra84 | 29/08/2013 12:06:44 |
il danovi è un po lungo ma molto molto chiaro..ha molti schemi! non vale sempre e solo il numero delle pagg..in più l ultimo capitolo puoi grandemente saltarlo! | |
Da: Piccolapaoletta | 29/08/2013 12:20:44 |
Grazie a tutti!!! | |
Da: Ra84 | 29/08/2013 13:16:36 |
per esser super precisi è utile fino a pagg 220, a fine capitolo ci son sempre degli schemi di riepilogo-ripasso, per cui di fatto le pagg di studio son molte meno, poi ci son da pagg239 a 270 di domande e risposte (e quindi un ripasso delle precedenti!). Le pagg ulteriori sono il codice deontologico e la nuova legge professionale! | |
Da: ThunderRoad | 30/08/2013 13:10:36 |
Scusate, forse sono stanco e poco lucido. Domanda: un avvocato che divide il locale con me - no socio, né associato, dividiamo solo l'immobile - ha svolto l'incarico di arbitro in una controversia tra Tizio e Caio. Terminato l'incarico, il divieto di intrattenere rapporti professionali con Tizio e Caio per almeno due anni, e comunque per questioni diverse da quelle risolte nell'arbitrato dal mio collega - ripeto, non socio né associato - si estende anche a me? Grazie | |
Da: joker1980 | 30/08/2013 13:28:56 |
non sò se se ne è discusso...è scaduta la delega al governo per la disciplina delle società di avvocati senza che nulla sia stato emanato.Ora si applica dunque il d.lgs 96/2001 o la legge sulle generiche società tra professionisti 183/2011 della quale da poco è uscito il decreto di attuazione 34/2013? ho trovato un articolo su internet che sembra propenso a tale seconda soluzione | |
Da: soonforget83 | 30/08/2013 14:11:24 |
Thunder assolutamente no. Nn esiste alcun vincolo con il tuo collega, uno studio associato è registrato presso l'ordine e per questo è soggetto alle regole sulla incompatibilità. Ancor di più una società tra avvocati. Ma tu e l'altro avv siete solo colleghi con il domicilio professionale presso lo stesso studio. | |
Da: Ra84 | 30/08/2013 15:02:18 |
@soonforget83 ATTENZIONE: art. 55 del codice deontologico, terzo canone ultimo periodo sancisce che il divieto di intrattenere rapporti professionali si estende a soci, associati e professionisti che esercitino negli stessi locali! per cui è vietato! per cui è suff il domicilio comune per incorrere nel divieto! Quanto alla società tra avvocati: c'è chi sostiene che si possa applicare la norma del 2011, ma molti altri propendono per l'impossibilità di detta applicazione atteso che quel testo normativo prevede la presenza di soci di capitale, situazione incompatibile coi principi deontologici degli avv.ti.. | |
Da: violante1 | 30/08/2013 15:19:34 |
Posso chiedervi una cosa? Ma le differenze in soldoni con il proc disciplinare vecchio...quali sono?!? A parte la competenza... | |
Da: ThunderRoad | 30/08/2013 15:21:13 |
Concordo con RA84. Sembra assurdo, ma l'art 55 dice che il divieto si estende anche ai professionisti che esercitino nei medesimi locali... Vale non solo per l'arbitrato ma anche per la mediazione (mi sembra che sia il successivo art. 56) | |
Da: Ra84 | 30/08/2013 15:27:09 |
thunderRoad vero, ma l'art è il 55-bis! | |
Da: lukekiss | 30/08/2013 17:11:51 |
Vi riporto una domanda frequente dello scorso anno in deontologia: Adempimenti per l'esercizio/inizio della professione Per chi usa il danovi dove lo trovo il relativo discorso? | |
Da: joker1980 | 30/08/2013 18:35:35 |
Il giuffrè dice che "per l'attività in giudizio la parte deve rilasciare uno specifico mandato nella forma della procura alle liti". Secondo me la procura alle liti non è un tipo di mandato ma bensì conferisce al mandato sottostante(già esistente) il potere di rappresentanza (qindi si ha così un mandato con rappresentanza necessario per stare in giudizio) . CONVENITE? thanks! | |
Da: Pancarmen | 30/08/2013 18:40:16 |
Per me sono proprio due cose differenti... Una cosa è il mandato cliente-avvocato, che è un negozio bilaterale... Un'altra la procura ad litem che è una dichiarazione unilaterale della perte che conferisce rappresentanza processuale.... | |
Da: The Witch King | 30/08/2013 19:08:30 |
Danovi lì sbaglia alla grande...la procura è un negozio unilaterale recettizio che conferisce il potere di rappresentanza da un soggetto Tizio ad un soggetto Caio. Caio non è obbligato verso Tizio. Perché ciò avvenga è necessario che venga posto in essere un negozio giuridico bilaterale a prestazioni corrispettive. In sostanza un contratto. Questo contratto può essere un mandato. Troppo spesso si dice: "conferire un mandato". Se lo si dice in senso atecnico, ok. Se lo si dice in senso tecnico è un errore. Il mandato non si conferisce, si stipula. E' un contratto. | |
Da: joker1980 | 30/08/2013 19:14:12 |
infatti, son d'accordo con entrambi, mi date ragione. grazie per il chiarimento. | |
Da: vezio | 30/08/2013 21:08:51 |
Domanda: quindi nel mandato senza rappresentanza una procura (tecnicamente intesa) solitamente non c'è? Essendo la procura, l'atto unilaterale che conferisce il potere di agire in nome e per conto di chi la rilascia? Giusto? | |
Da: The Witch King | 31/08/2013 01:03:28 |
Mandato senza rappresentanza= mandato senza procura | |
Da: Grimo | 31/08/2013 06:37:17 |
Una parte di giurisprudenza dice che anche in sede stragiudiziale dovresti porre la procura per iscritto su determinati atti che devono essere resi per iscritto (cd simmetria delle forme) come per il caso di diffide ad adempiere redatte per conto del cliente. Per questo alcuni avv.ti in calce fanno firmare "per ratifica ed accettazione"...ma senza la pappardella della procura ad litem... Piuttosto studiando pro civ mi sono accorto di quante procure speciali deve disporre l'avv.to se non vuole portarsi appresso il cliente nel giudizio civile: querela, conciliazione, rinuncia, acquiescenza... | |
Da: Tetris | 31/08/2013 09:37:32 |
È che la procura speciale é riservata ai soli atti che la legge prescrive debbano essere posti in essere per sola volontà del soggetto e permette dunque di distinguere la rappresentanza processuale da quella per singoli atti. | |
Da: Ra84 | 31/08/2013 09:44:37 |
@lukekiss: la risposta è diffusa nel sistema..non c'è una pagina che lo riporti.. si può cominciare con pag 69 del Danovi (della giuffrè) ossia l'art. 17 della legge professionale, a ciò aggiungi l'iscrizione obbligatoria alla Cassa Forense. | |
Da: Ra84 | 31/08/2013 10:45:37 |
inutile panico del sabato mattina su una cosa che non capisco (ed il giuffè non spiega, nella misura in cui ignora il precedente procedimento disciplinare..): nel nuovo procedimento disciplinare rimane sempre la competenza concorrente tra il distretto in cui ll'incolpato è iscritto e quello dove il fatto contestato è commesso? o vale solo la prima? (nel caso ci siano ancora entrambe c'è l'attrazione da parte del primo procedimento aperto? se, sì da quando si considera aperto: dalla fase delle "indagini" o solo dal rinvio a giudizio?) | |
Da: Roma8 | 31/08/2013 11:05:28 |
Ra84 In prima istanza è competente il ccd del distretto in cui è iscritto l'avvocato. In via alternativa il ccd del distretto nel cui territorio è stato connesso l'illecito disciplinare Nei casi dubbi si applica il criterio della iscrizione della notizia nell'apposito registro (onere del cdd non appena riceve dal cdo la notizia di illecito) | |
Da: Ra84 | 31/08/2013 11:10:06 |
@Roma: anche nel procedimento nuovo? | |
Da: Roma8 | 31/08/2013 11:26:12 |
Si! | |
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