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deontologia
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Da: Grimo | 22/08/2013 14:07:40 |
Sul patto di quota lite ci avevam ragionato in passato.. Credo papabili le incompatibilità tra l'iscrizione all'albo e le altre professioni.. L'astensione dalle udienze ex codice di regolamentazione.. | |
Da: Tetris | 22/08/2013 14:24:38 |
Io ho nel diritto e mi sembra fatto bene. Ti segna tutte le differenze tra la vecchia e la nuova normativa per ogni singolo argomento. io in deontologia ho sentito queste domande: se si può assumere l'incarico per difendere due debitori consolidali se in caso di decesso dell'assistito permane il segreto professionale. | |
Da: soonforget83 | 22/08/2013 14:34:38 |
Io risponderei ad entrambe si in quanto bel primo caso nn credo si realizzi conflitto di interessi e nel secondo caso il segreto professionale permane, nn trovo motivi per pensarla differentemente. Tra l'altro il processo continua con i successori universali e dunque mi viene da pensare che il segreto professionale è dovuto nel loro interesse | |
Da: elthe84 | 22/08/2013 16:03:36 |
Grazie Tetris, allora quasi quasi ci faccio un pensierino! | |
Da: speranza_rm | 22/08/2013 16:31:24 |
Al preappello a roma hanno chiesto anche i rapporti con il cliente (con differenza tra cliente e parte assistita), rinuncia al mandato, sospensione cautelare dell'avvocato. | |
Da: Tetris | 22/08/2013 18:46:40 |
Soongorget83. Con riguardo al cado di difensore di obbligati in solido direi di no, perché terminata la causa l'uno si potrebbe rivalere nei confronti dell'altro per la restituzione di quanto ha eventualmente pagato. per la risposta del segreto professionale, non saprei.... Di istinto direi che permane ma la tua spiegazione mi convince gli altri come la pensano????!!!! | |
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Da: Grimo | 22/08/2013 19:12:29 |
Il segreto professionale è un dovere deontologico previsto dal codice, la cui violazione integra un illecito penale, e la cui osservanza è ben regolamentata dall'art. 6 della l. 247/2012: direi che ha un'importanza centrale. Neppure io vedo il motivo di una sua violazione dopo la morte del cliente che paragonerei (non me ne vogliano) alla posizione degli ex clienti. | |
Da: Disperatissimo | 22/08/2013 19:23:05 |
Risposta flash sui condebit | |
Da: Disperatissimo | 22/08/2013 19:30:20 |
Scusate, piccolo problema col telefono. Dicevo, risposta flash sui condebitori: nel corso della mia pratica con i tanto vituperati sinistri stradali avrò visto circa un centinaio di cause nelle quali vi era un solo legale per responsabile civile e assicurazione, e talora anche conducente (che sono tutti condebitori solidali per l'appunto). Io credo che sia semplicemente una questione di posizione processuale, se è la medesima - a mio sommesso avviso - non vedo alcun profilo di illiceità deontologica. | |
Da: Tetris | 22/08/2013 19:42:38 |
Dovere di riservatezza art. 9 canone 6 indica i casi in cui il segreto può non essere mantenuto. | |
Da: speranza_rm | 22/08/2013 20:20:24 |
Concordo con quanto detto sopra: il defunto è equiparabile all'ex cliente, inoltre l'applicazione del I canone art.9 non è esclusa da nessuna delle (tassative) eccezioni del IV canone (a meno che la domanda prosegua dicendo che ci si trova in uno dei casi previsti..) | |
Da: Grimo | 22/08/2013 20:34:04 |
Art. 51 - Assunzione di incarichi contro ex-clienti. L'assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l'oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza. In ogni caso è fatto divieto all'avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto professionale già esaurito. | |
Da: Ra84 | 23/08/2013 06:19:49 |
secondo me il segreto nei confronti degli eredi è "attenuato", nel senso che l'avv può rivelare il necessario ed indispensabile per la difesa, nelle cause pendenti, ma nulla di più! (non l'intenzione di proporre cause particolari, non le confidenze del cliente, nè i procedimenti penali pendenti -atteso che si estinguono per morte dell'imputato-, solo ciò che è indispensabile per tutelare i diritti del de cuius!) | |
Da: Ra84 | 23/08/2013 06:22:38 |
anche perchè il "cliente" è cambiato, la "parte assistita" sul piano sostanziale rimane la medesima: la posizione degli eredi è coincidente con quella del de cuius, tanto più che potrebbe non essere neppure dichiarata la morte in giudizio e quindi proseguire come se nulla fosse nei confronti del defunto.. | |
Da: Clairetta | 23/08/2013 10:49:20 |
Per quanto riguarda la situazione dei condebitori, mi è capitato di seguire un sinistro in cui (in estrema sintesi) il mio assistito, che nn aveva fatto il passaggio di proprietà dell'auto, ha provocato l'incidente. Il difensore della proprietaria dell'auto (obbligati in solido) mi ha chiesto di sostituirlo in udienza. Il giudice si è arrabbiato xche a suo avviso io non potevo sostituirlo!!! Quindi direi NO alla prima domanda e assolutamente si alla seconda | |
Da: speranza_rm | 26/08/2013 13:30:51 |
Per chi sta facendo il compendio Simone: la parte di deontologia è fatta malissimo!Si limita a ripetere le parole del codice (troppo poco per imbastire un discorso, la risposta secca può dar luogo ad ulteriori domande..) e soprattutto OMETTE spesso alcuni canoni dell'articolo in questione! Secondo lui forse meno importanti, ma molti a mio avviso degni di essere ricordati. Occhio quindi più all'appendice normativa in fondo al libro! Ho avuto modo di procurarmi il Danovi-Giuffré che, nonostante nel mio caso sia una vecchia edizione (2008!) è di gran lunga più sistematica chiara e discorsiva. Utile per integrare almeno quei doveri richiesti più frequentemente all'esame.. | |
Da: Grimo | 26/08/2013 14:14:38 |
Concordo.. Il codice deontologico meglio farlo dall'appendice..ma non è necessario il danovi..il discorso si può imbastire con riferimento agli articoli..c'è la disp e gli esempi (=canoni).. | |
Da: fero11 | 26/08/2013 17:20:35 |
non è fatta male è semplicemente sintetica | |
Da: speranza_rm | 26/08/2013 17:42:48 |
Scusa Fero11, non è per contraddirti, ma riesce a dire meno di quanto dica l'articolo stesso usando molte più parole, senza nemmeno riuscire nell'intento di essere più chiaro...me la chiami sintesi? | |
Da: Tetris | 26/08/2013 18:51:59 |
Mi sento arresa....e chi si ricorda tutti i casi di astensione!!!! | |
Da: Grimo | 26/08/2013 19:32:27 |
Sono 3... | |
Da: Grimo | 26/08/2013 19:35:12 |
Il caso in cui si svolga in modo professionale e continuativo un'attività di lavoro autonomo (con le eccezioni del caso: comm, consulente lavoro, pubblicista, revisore); il caso in cui si svolga l'attività imprenditoriale per conto proprio o altrui (con le precisazioni dovute per le società di persone e capitali); il caso si svolga attivita di lavoro subordinato. Punto. | |
Da: Grimo | 26/08/2013 19:36:02 |
Sorry ho letto incompatibilita.. | |
Da: Tetris | 26/08/2013 20:05:11 |
@grimo scusa tu, sono talmente fusa che ho scritto sul forum sbagliato,mi riferivo a procedura penale. | |
Da: ThunderRoad | 27/08/2013 10:53:24 |
Buongiorno a tutti. Confermo l'utilità del dossier del dell'Ufficio studi del CNF, ringraziando Amsterdam per la preziosa dritta...se avessi dovuto contare sul Simone non avrei capito niente! Riporto il link: http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/pubblicazioni/dossier-ufficio-studi/articolo7858.html Buono studio! | |
Da: vezio | 27/08/2013 10:58:33 |
Ottimo | |
Da: Ra84 | 27/08/2013 14:15:59 |
domanda stupida (o tonta, decidete voi..) Il governo aveva la delega per disciplinare le società tra professionisti (art. 5 della nuova legge professionale) fino al 2 agosto 2013. La delega non è stata esercitata. Quindi ora come ora per la disciplina in oggetto sarà necessario un nuovo testo legislativo ovvero una nuova delega al governo, giusto? Se il governo emanasse il Dlgs ora sarebbe viziato da eccesso di delega? | |
Da: ThunderRoad | 27/08/2013 15:46:51 |
Bella domanda...propenderei per un nuovo testo legislativo contenente una nuova delega...ma vado molto a naso... | |
Da: Roma8 | 27/08/2013 15:52:47 |
In virtù del fatto che la legge delega impone contenuto principi e termine entro cui il governo deve deliberare il d.lgs io credo che sia necessaria una nuova legge delega. Ragionamento personale..cosa ne pensate? | |
Da: speranza_rm | 27/08/2013 16:03:27 |
A logica, sì, sarebbe altrimenti un eccesso di delega. Però non sono ferrata in costituzionale...magari ci sono sentenze che hanno confermato la legittimità dei d.lgs. "tardivi" quando il termine non era da considerarsi essenziale, o non sono mutate di fatto e diritto le circostanze che hanno determinato la delega...o magari basta fare in 5minuti una leggina che proroga i termini al governo e si richiama in tutto e per tutto alla legge di delega già emanata.. (Chiedo venia in anticipo per le eventuali castronerie dette..) | |
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