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Tessera Avvocato Europeo.
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Da: Willy Wonka 14/07/2013 00:55:18
Sono iscritto come abogado a Madrid, in cuenta propia.
Dato che vorrei iniziare da subito ad esercitare in tutta Europa, in particolare in Italia, chiedo se la tessera di Avvocato Europeo (che si otterrebbe in modo semplice da quanto ho capito) possa consentirmi di patrocinare nei Tribunali italiani. Qualcuno può illuminarmi? Cosa posso fare con la tessera? È riconosciuta ai fini dell'esercizio della professione negli Stati membri? Es. Un cittadino italiano mi conferisce mandato per una causa da incardinarsi avanti il Tribunale di Roma. Essendo abogado a Madrid, nonchè Avvocato Europeo, posso patrocinare?
Grazie per le risposte.

Da: Willy Wonka 14/07/2013 01:11:28
Da quanto appreso, può trattarsi di una prestazione di servizi temporanea. Se così è, potrei fare a meno di stabilirmi in Italia e prestare servizi legali temporanei (stragiudiziale e giudiziale).

Da: Willy Wonka 14/07/2013 01:17:19
Sperando di fare cosa gradita, riporto quanto indicato sul sito del CnF.

La direttiva sulla libera prestazione dei servizi (Direttiva 249/1977/CE recepita in Italia con la L. 9 febbraio 1982, n.31) consente la libera prestazione dei servizi professionali in ogni Stato europeo, senza alcuna preclusione dipendente dalla cittadinanza o dalla residenza.
Ogni avvocato è ammesso a prestare liberamente i propri servizi professionali in altro Stato europeo (c.d. Stato ospitante) con il titolo dello Stato di origine, senza alcun diritto di utilizzare il titolo di avvocato del Paese ospitante, e soltanto in via occasionale e saltuaria, non essendo previsto da questa direttiva il diritto di stabilirsi definitivamente nel paese ospitante.
Inoltre, deve svolgere le attività di tipo giudiziale di concerto con un avvocato del Paese ospitante, rispettando le relative norme legislative, professionali e deontologiche.
La legge italiana 9 febbraio 1982, n. 31 di attuazione della direttiva ha stabilito che:
prima di cominciare a svolgere la propria attività professionale nel territorio dello Stato, l'avvocato proveniente da altro Paese comunitario è tenuto a trasmettere un'apposita comunicazione al Presidente del Consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione si svolgerà tale attività;
nell'esercizio delle loro attività gli avvocati comunitari sono soggetti al potere disciplinare del Consiglio dell'ordine competente per territorio.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Direttiva 249/1977/ CE
Legge 9 febbraio 1982, n. 31

Da: pioggiadestate86 18/07/2013 09:32:52
io la risposta la so, basta studiare deontologia.
ah già è vero! voi abogados deontologia non l'avete studiata.
dispiace.

Da: Guy Fawkes 18/07/2013 10:21:24
Credo che la nota del CNF parli dell'avvocato comunitario inteso come il professionista abilitato presso gli altri ordini europei, mentre "l'avvocato UE" dovrebbe essere un ulteriore titolo che ti consente, per esempio, di agire dinanzi agli organi giurisdizionali europei.


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