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ESAME AVVOCATO 2013
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Da: niko1974 | 16/12/2013 12:22:24 |
sono un abogado, dall'anno 2011, al quale è stata rigettata la richiesta di stabilimento dal foro do Bologna, per abuso di diritto, esistono fori certi in cui è possibile fare domanda di stabilimento?? se si come posso fare a trovare una avvocato che collabori con me? ho urgenza di iscrivermi qualsiasi contatto o aiuto sarà accolto con molta "riconoscenza" non solo di natura umana per intenderci. contattatemi privatamente a forzainter_ng@libero.it | |
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Da: flebo41 | 16/12/2013 13:14:02 |
Solitamente gli abbinamenti sono effettuati il primo giorno di esame ?? | |
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Da: .Ra84 | 16/12/2013 13:19:28 |
nel 2011 erano pubblicati in Gu qualche gg prima dell'inizio dell'esame, l'hanno scorso ce lo han comunicato in aula (mi pare il terzo giorno) Non c'è una regola consuetudinaria sul punto ;-) | |
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Da: piko | 16/12/2013 13:24:02 |
la prescrizione del diritto del promissario acquirente all'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre, ex art. 2932 cod. civ., inizia a decorrere non dalla conclusione del contratto preliminare, ma dalla data di scadenza del termine fissato per la stipula del contratto definitivo stesso (Cass. sent. N. 19871 del 2009). questa sentenza poteva essere tranquillamente posta come motivazione per la mancata prescrizione. Poi, ovvio, l'atto poteva essere interpretato in diversi modi, penso che qualunque soluzione, se motivata, possa ritenersi accettabile, quindi è inutile litigare. | |
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Da: Bu | 16/12/2013 13:38:19 |
Ma che litigare... Io spero nessuno l'abbia presa sul personale è una mera disquisizione sul fatto... Penso e spero che chiunque si sia fatto 5 anni di giurisprudenza e 2 di pratica sia un minimo interessato alle varie questioni che risultino dalla traccia... Altresì le mie affermazioni sono dirette esclusivamente a giustificare la mia teoria senza l'arroganza di dare dell'ignorante a chi non la pensi come me, ma solo a cercare un confronto costruttivo, che secondo me è quello che dovrebbe fare un buon studioso del diritto... | |
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Da: piko | 16/12/2013 13:53:37 |
ma poi nel caso di specie la traccia nulla diceva sull'interesse del convenuto che poteva essere di diverso tipo : a) riavere la casa (e restituire i soldi già avuti) b) arrivare comunque alla vendita (e avere il prezzo residuo, cosa non di poco conto). ma, appunto, la traccia nulla diceva su quale fosse il suo obiettivo, quindi ognuno poteva interpretarlo a suo modo penso. L'unica cosa che mi sento di dire è che la comparsa senza riconvenzionale (di qualunque tipo) poteva andare anche bene, ma ai fini pratici è di scarsa utilità, perchè non persegue alcun interesse del convenuto. | |
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Da: Praticante romagnolo | 16/12/2013 14:12:19 |
Come dicono le soluzioni di jus&law e altalex le ulteriori pretese di tizio potevano essere fatte valere in separato giudizio. La traccia non diceva nulla sui reali interessi del cliente.. Quindi, se è vero che, deontologicamente parlando, l'avvocato non può fare come gli pare, allora era preferibile fermarsi a chiedere il rigetto. Ripeto: è un compito, non un atto vero | |
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Da: x piko | 16/12/2013 14:16:56 |
la sentenza che hai citato fa riferimento ad un termine fissato dalle parti per la stipula del definitivo. Nella traccia invece le parti non avevano previsto alcun termine... | |
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Da: Capoccione | 16/12/2013 14:30:43 |
ragazzi però dovete leggere dietro altrimenti iniziamo sempre da capo.......... il termine non c'è ....... i 30 giorni non rappresentano il termine poichè questo non è individuabile ma è in ogni caso rimesso alla discrezionalità delle parti .... In mancanza di un termine di adempimento fissato dalle parti, e nessuna si attivi nei confronti dell'altra, né in via giudiziale né in via stragiudiziale si applicano gli ordinari termini di prescrizione (10), ritenendo peraltro che essi decorrano dal giorno della stipulazione del contratto preliminare, contrariamente alla regola della inesigibilità immediata delle prestazioni da esso scaturenti. Qualora, invece le parti abbiano convenuto un termine di adempimento, occorrerà attenderne il decorso, affinché possano dirsi inadempienti all'obbligo di prestare il consenso alla stipulazione del contratto definitivo. Qualora, invece, tale termine dovesse mancare nel testo contrattuale, è da escludere l'applicazione del principio quod sine die debetur, statim debetur, per l'incompatibilità dell'immediata esigibilità delle prestazioni con la natura e la funzione del contratto preliminare. Con questo voglio solo dire che il preliminare è già risolto DI DIRITTO per il sopraggiungere del termine prescrizionale....... Io Tizio, non sono più obbligato a stipulare tanto meno a vendere ....... perchè dovrei rinunciare a tale vantaggio !!??? il mio interesse alla stipula è venuto meno !!!!!!!! | |
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Da: Capoccione | 16/12/2013 14:33:21 |
Capoccione 14/12/2013 15.15.39 per Romagnolo riporto testo pag 77. " Connessione (40 c.p.c.), per i fenomeni del rito speciale - studiate IPOTESI A quindi ....... mi difendo disconoscendo il possesso qualificato: I grado, perdo - appello, perdo - cassazione cassa con rinvio - - riassumo, vinco - = anni da 10 a 20 - risultato sentenza che statuisce sul possesso (assenza dei requisiti per usucapire) - intanto il Caio ha detenuto l'immobile per altri 20 anni dalla proposizione della domanda e non avendo manifestato l'interesse alla restituzione non vi dico cosa potrebbe accadere, dopo il primo grado !!!! Oh però, non avevamo considerato che potrei proporre domanda autonoma per la restituzione o altro ...... che idiota che sono!!!! quindi........ propongo domanda autonoma: Caio sì costituisce, non eccepisce la pregiudizialità nè richiede la connessione, io giustamente forte del mio diritto reale mi faccio i fatti i miei il giudice non sa nulla, nel frattempo interviene la sentenza di I primo grado che dichiara l'usucapione, in attesa del II grado che succede alla domanda autonomamente proposta: 1. se ancora pendente - cessata materia del contendere 2. se rimessa in decisione - appella - ne bis in idem ecc... (l'appello più fondato del mondo) 3. se portata in esecuzione - incidente d'esecuzione 4. se interviene prima della statuizione sul possesso..... a. Tizio porta in esecuzione il titolo: sub 1) nelle more viene dichiarato l 'usucapione - incidente d'esecuzione. sub 2) in attesa della statuizione sull'usucapione - opposizione all'esecuzione - sospensione - prendo tempo.... - 700 sul possesso - respinto 669 terdecies- prendo tempo - - accolto - incidente d'esec... oh però potrei vincere in primo grado... che idiota che sono !!! I grado, vinco....... domanda autonoma proposta nella more non riunita: Caio, appella richiede sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo: concessa - Tizio ottiene il rilascio e/o la restituzione (quello che volete) - Caio opposizione all'esecuzione - paralizza tutto non concessa - Tizio porta in esecuzione il titolo - quale che ne ha due che statuiscono sullo stesso diritto - in ogni caso opposizione all'esecuzione guadagnamo tempo sino in cassazione con le svariate richieste di sospensione - aberrazione processuale. oh!! che idiota che sono, potrei attendere la pronuncia sull'usucapione e pio proporre successiva domanda............ I grado, perdo....... sono fottuto devo attendere una pronuncia favorevole e quindi ritorna tutto come sopra.... I grado, vinco.. adesso posso, cazzo Caio ha appellato, ritorna tutto come sopra....... IPOTESI B mi costituisco, disconosco il possesso qualificato e propongo domanda autonoma e chiedo la riunione ok......... Caio si costituisce si oppone e mi viene a rompere i coglioni con una valanga di eccezioni, sottoponendo la mia domanda ad interpretazione discrezionale del giudice........quando avrei potuto evitare il tutto semplicemente con l'ipotesi C. IPOTESI C mi costituisco in riconvenzionale tutelando al meglio e in maniera completa gli interessi del mio assistito..... ps: però l'avvocato potrebbe avere interesse a fare il casino di cui all'ipotesi a dato che viene pagato in ogni caso...... sono convinto che anche l'anno prossimo, come l'anno scorso, uscirà per l'atto di civile una semplice comparsa di costituzione. che fantasia ripropongono sempre lo stesso atto eh !!!!!! questa è l'italia !!!!!! " | |
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Da: Bu | 16/12/2013 14:37:42 |
Perché dicendo così fai il gioco di caio, dici che non ti sei interessato del tuo diritto di proprietà per inerzia, e quindi giustifichi la sua azione di usucapione... | |
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Da: Bu | 16/12/2013 14:39:50 |
Come si può risolvere di diritto a causa della prescrizione che NON opera di diritto? | |
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Da: fiorel | 16/12/2013 14:40:52 |
gli elaborati di lecce da quale commissione verranno corretti? non trovo gli abbinamenti | |
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Da: LECCE | 16/12/2013 14:49:35 |
Torino | |
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Da: bubu | 16/12/2013 15:05:29 |
Bu hai davvero un modo tutto tuo di intendere il diritto comunque. Io appoggio in toto capoccione e non mi dilungo perché ha già abbondantemente spiegato come stanno le cose. Poi credo sia sufficiente aver ragionato bene più che aver trovato la "soluzione" per carità. Però la risoluzione non era proponibile ed era controproducente per il cliente. Era infondata in quanto non c'è traccia di inadempimento. Era controproducente perché tizio rientrava dell'immobile (come esperendo l'azione di restituzione per inefficacia del ctr preliminare) e va bene, ma avrebbe dovuto restituire le somme già percepite (cosa che non potrebbe accadere nel caso di azione di restituzione + inefficacia + prescrizione, salvo che siano state pagate meno di dieci anni prima. Questo la traccia non lo dice. Ma è una questione scissa in toto dalla prescrizione del diritto/obbligo di concludere il definitivo, sicuramente operante nel caso di specie, in quanto la prescrizione decorre dalla conclusione del preliminare). Piko invece mi sa che non ha letto la traccia, la massima richiamata è inconferente. Non c'erano termini quindi poteva chiedere subito la conclusione tizio e farsi pagare le rate oltre alla restante somma. | |
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Da: piko | 16/12/2013 15:10:43 |
Cass. 14463\2011 : la consegna dell'immobile, l'incasso del prezzo ad opera del venditore costituiscono atti idonei a interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 cc., avendo valenza di riconoscimento dell'altrui diritto. A ciò si aggiunge il fatto che Tizio non abbia fatto nulla per riprendersi la casa, riconoscendo così, implicitamente, il diritto di Caio e interrompendo la prescrizione. A ciò si aggiunge il pagamento delle rate, che riconoscono a loro volta i diritti di Tizio. Ripeto, la traccia era troppo vaga ed era soggetta a diverse interpretazioni. | |
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Da: bubu | 16/12/2013 15:12:30 |
C'è da dire anche che la traccia forniva anche un notevole spunto per la prescrizione. Viene infatti esplicitata l'inerzia delle parti: caio non ha provveduto a chiedere a tizio di pervenire al definitivo (magari una letterina dopo un 7-8 anni si poteva anche scrivere) e non ha chiesto la fissazione di un termine al giudice (ben poteva farlo, in mancanza di accordo e inerzia di tizio, ex 2932 cc). Tizio dall'altra - e viene esplicitamente affermato nella traccia - non ha mai chiesto il pagamento e nemmeno di pervenire al definitivo. Tradotto: inerzia; inerzia= prescrizione. | |
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Da: leone 1958 | 16/12/2013 15:13:46 |
ABBINAMENTI SEDI DI CORTI D'APPELLO PER GLI ESAMI DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE FORENSE Luogo delle prove scritte Luogo della correzione Gruppo A Trento Caltanissetta Caltanissetta Trieste Perugia Campobasso Potenza Perugia Campobasso Potenza Trieste Trento Gruppo B Salerno Messina Reggio Calabria Ancona Messina Brescia Ancona Reggio Calabria Brescia Genova Genova Salerno Gruppo C Catania L'Aquila Cagliari Lecce Palermo Catania L'Aquila Cagliari Lecce Torino Torino Palermo Gruppo D Bari Venezia Venezia Bari Firenze Catanzaro Catanzaro Firenze Gruppo E Bologna Roma Milano Napoli Napoli Milano Roma Bologna PUO' ESSERE VERO? | |
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Da: diu | 16/12/2013 15:21:13 |
sono del 2004! | |
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Da: flebo41 | 16/12/2013 15:47:18 |
Dove hai trovato questa serie di abbinamenti, sembrano vecchi anche a me. | |
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Da: boromir | 16/12/2013 16:01:27 |
Ancona, quest'anno, con sole due commissioni esaminatrici è nel gruppo A | |
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Da: esameavv2013 | 16/12/2013 17:29:25 |
ma quando escono sti cacchio di abbinamenti???? | |
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Da: Prat. Romagn x CAPOCCIONE | 16/12/2013 17:45:12 |
Mi sembra che il tuo ragionamento non sia stato accolto dalla Suprema Corte "la prescrizione per stipulare un atto notarile a seguito di un contratto preliminare è decennale e decorre non dalla conclusione del contratto preliminare, ma dalla data di scadenza del termine fissato per la stipula del definitivo" (Cass. 19871/2009). La fissazione del termine, per contratto preliminare, era piena discrezione di Tizio. Quindi nulla si è prescritto. | |
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Da: mah | 16/12/2013 17:58:33 |
X prat romagn: eccolo. Nei casi in cui non è fissato il termine la prestazione può essere immediatamente pretesa. Tizio poteva subito chiedere di andare al definitivo, non scherziamo. Sono le basi. Altrimenti secondo te potrebbero passare 50 anni prima di andare al definitivo? In barba alla certezza proprio | |
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Da: praticante romignulo | 16/12/2013 18:08:22 |
a naso mi sento che praticante che rimarrà praticante ha toppato ; ) miaooooo | |
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Da: piko | 16/12/2013 18:15:33 |
cmq un noto corso online porta la soluzione dell'atto proprio citando quella cassazione, quindi non direi che è tutto così netto come dite voi. vi ricordo che l'atto non è pro veritate, ma serve a portare acqua al proprio mulino, non è un parere. | |
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Da: Capoccione | 16/12/2013 18:26:38 |
La cassazione nn ha effetto vincolante se non per il caso specifico !!!! La funzione di nomofilachia della medesima è di mera influenza con la conseguenza che in ogni caso il giudice del merito può preferire per il caso specifico altri eventuali orientamenti ovvero una propria interpretazione sul diritto controverso !!!!! Con questi consiglio sempre di non riportare massime senza approfondire o meglio leggere il testo integrale della sentenza !! Questo perché un ottimo avvocato potrebbe utilizzare le medesime pronunce richiamate contro di voi e mettervi in imbarazzo anche al momento della discussione !!! Se dalla sentenza la ratio che ha condotto alla pronuncia è la stessa che afferma la tesi avversa, anche se il principio espresso e la massima vi sembrano favorevoli, nn è utile riportarne l'orientamento poiché il caso specifico sarà sicuramente diverso !!! | |
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Da: praticante romignulo | 16/12/2013 18:29:26 |
ehm su questo punto dissento basta stare attenti.... per il resto le soluzioni proposte dai corsi on line spesso sono errate quindi sconsiglio di prenderle a modello ..... | |
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Da: piko | 16/12/2013 18:37:11 |
io comunque penso che potremmo continuare a parlare all'infinito senza uscirne! Voi dite che un termine non c'è, secondo me dalla pattuizione un termine c'è. se un termine non ci fosse la conseguenza sarebbe che tizio avrebbe potuto chiedere l'adempimento in qualsiasi momento, anche immediatamente dopo la stipula del definitivo. Ma forse dimenticate che, nel mezzo, era stato stabilito il pagamento di tre rate. Prima del pagamento di quelle rate la stipula del definitivo era possibile??? Semplicemente è una traccia scritta con i piedi. | |
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Da: piko | 16/12/2013 18:46:28 |
e, lo ribadisco, voi parlate di prescrizione senza considerare minimamente che la prescrizione si interrompe con atti che riconoscono l'altrui diritto, e qui questi atti, anche se non viene specificata la data, ci sono (il pagamento della due rate). E, comunque, se parlate di prescrizione, a rigor di logica anche il diritto a ottenere la restituzione dovrebbe essere prescritto...... Comunque non voglio dire che avete sbagliato a dire che il diritto si è prescritto, ma semplicemente voglio dire che la traccia può avere diverse letture. D'altronde il senso dell'esame è questo e il bello del diritto è che ogni cosa può avere diverse interpretazioni. | |
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