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ESAME AVVOCATO 2013
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Da: per catullolex | 10/12/2013 17:01:24 |
infatti nel mio tema inzialmente non consideravo l'argomento, sbagliando. occore considerarlo, quanto meno per analizzare l'alternativa. di cosa cioè succede se il credito è funzionale (inoppopnibilità) e se invece non lo è (ipoteca ed estrema ratio della revocatoria, per i crediti non assistiti da ipoteca anteriore). Il non considerare il carattere funzionale del credito è una lacuna che può costare la bocciatura, sì da relegare - in caso di elaborazione perfetta del resto - ad una valutazione al massimo attestata sul 30: non di più | |
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Da: catullolex | 10/12/2013 17:02:04 |
che c'è neocazzone ho ci ho preso e ti rode il culo che qualcuno ci rifletta ora? cmq non sarei così convito che molti candidati copiano i pareri da qui, anzi sarà veramente una percentuale bassissima di disperati. nessuno che abbia svolto pratica non sa affrontare la redaione di un parere secondo me. | |
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Da: catullolex | 10/12/2013 17:04:16 |
si ma scrivere un parere analizzando l'istituto e la giurisprudenza aromentando e spaziando i diversi profili è una cosa, io non mi sono permesso di postare il tema ma ho solo battagliato chi coscientemente cercava di sviare tutti prospettando soluzioni incentrate sulla revocatoria, la prescrizione addirittura(cose da folli), e altre cazzate. rileggete i post e ve ne accorgete | |
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Da: Luxor | 10/12/2013 17:05:10 |
avevo postato questo alle 13,28 sul forum parere civile...ma dato il degrado della discussione ho abbandonato... una bozza della I^ traccia io la farei così. Ai fini della trattazione del caso in esame, vanno evidenziati, separatamente, il fenomeno estintivo conseguente alla cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese, dai profili di una eventuale responsabilità in capo al liquidatore resosi responsabile di violazioni nella procedura di liquidazione. Quanto al primo dei punti citati, va rilevato che, alla luce del nuovo regime introdotto dal D.Lgs. n.6 del 2003, l'art. 2495 c.c. disciplina la cancellazione delle società di capitali dal registro delle imprese e la loro estinzione, prevedendo, in particolare, che, approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese (art. 2495, comma 1, c.c.). Pertanto, come l'iscrizione della società nel registro delle imprese ha efficacia costitutiva, di converso la cancellazione della società dal registro delle imprese ne segna la sua estinzione. La previsione espressa dell'estinzione della società configura una novità, rispetto al periodo precedente la riforma del diritto societario entrata in vigore nel2004. Prima, difatti, non vi era nel testo della legge l'inciso che affermava l'estinzione della società a seguito della cancellazione dal registro delle imprese. Con la conseguenza che, sulla base della giurisprudenza di legittimità precedente alla riforma, l'atto formale di cancellazione di una società dal registro delle imprese aveva funzione di pubblicità, e non ne determinava l'estinzione, ove non fossero esauriti tutti i rapporti giuridici facenti capo alla società medesima e, fino a tale momento, permaneva la legittimazione processuale attiva e passiva in capo alla società. Il legislatore del 2003, invece, ha ritenuto questa situazione insoddisfacente, soprattutto in considerazione del fatto che non assicurava un buon livello di certezza del diritto e vi ha posto riparo statuendo l'irreversibilità della cancellazione. Alla luce del diritto vigente, dunque, si verifica dunque l'estinzione della società, la quale ha effetti anche processuali, nel senso che non sono più legittime azioni intentate dalla società (o verso la società) dopo la sua cancellazione dal registro delle imprese. Quanto ai creditori insoddisfatti, poi, Ai sensi della citata disposizione e ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione, i creditori sociali possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. Infatti, Il momento in cui può dirsi cessato il procedimento di liquidazione è l'approvazione del bilancio finale. Ma tale ultimo atto conclusivo, presuppone, però la liquidazione ed è proprio in tale fase che I liquidatori possono rendersi responsabili in connessione con gli adempimenti richiesti in base alle diverse norme di disciplina come di seguito esplicate. L'art. 2495,comma 2,c.c. prevede, pertanto, un secondo potenziale convenuto dell'azione dei creditori sociali:si tratta del liquidatore, se il mancato pagamento è dipeso da sua colpa. Pertanto, la norma citata assume una duplice funzione, da un lato, è quella d'innalzare la tutela dei creditori, aumentando il numero di soggetti chiamati a rispondere. Dall'altro, l'obiettivo della norma è quello di responsabilizzare i liquidatori, i quali devono svolgere diligentemente la loro attività, essendo altrimenti esposti ad addebito di colpa e all'obbligo di risarcire il danno. Mentre i soci rispondono come successori della società estinta (nel senso che sono diventati, pro quo-ta, titolari del patrimonio che prima della cancellazione era della società), i liquidatori rispondono a titolo proprio per gli eventuali comportamenti scorretti posti in essere durante la liquidazione. La responsabilità dei liquidatori nei confronti dei creditori deve considerarsi di natura extracontrattuale: non sussiste difatti alcuna relazione contrattuale fra i terzi e i liquidatori, che vengono semplicemente chiamati a liquidare la società. Prima di occuparci dell'art. 2495, com-ma 2, c.c., è però opportuno evidenziare che la responsabilità dei liquidatori ha diverse basi normative. La disposizione generale è costituita dall'art.2489, comma 2, c.c., secondo cui i liquidatori rispondono per i danni derivanti dall'inosservanza dei loro doveri secondo le norme in materia di responsabilità degli amministratori. A tale norma si aggiunge il disposto dell'art. 2491, comma 3, c.c. secondo cui i liquidatori sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni cagionati ai creditori sociali con la ripartizione fra i soci di acconti sul risultato della liquidazione, quando non vi è stata integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori. Rispetto a tali disposizioni, l'art. 2495, comma 2,c.c. fonda un'ulteriore ipotesi di responsabilità professionale dei liquidatori. Questi, infatti, hanno il compito di gestire la liquidazione della società, assicurando il soddisfacimento dei creditori (nei limiti delle risorse disponibili) e ripartendo il residuo fra i soci. Al fine di comprendere questa disposizione speciale sulla responsabilità dei liquidatori è bene prendere le mosse dalla norma che regola i loro poteri (art.2489,comma 1,c.c.), secondo cui i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società. il fine dunque dell'azione dei liquidatori è la liquidazione della società. Nello svolgere la loro attività i liquidatori sono tenuti all'osservanza di una precisa diligenza professionale: i liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico (art. 2489, comma 2, c.c.). Laddove tali professionalità e diligenza non fossero osservate, i liquidatori possono essere chiamati a rispondere nei confronti dei creditori sociali. Il creditore insoddisfatto che vuole agire nei confronti dei liquidatori deve pertanto identificare delle inosservanze di doveri poste in essere dai liquidatori. Tali violazioni si lasciano ricondurre essenzialmente a due categorie: inadeguata massimizzazione dell'attivo societario oppure errata distribuzione delle risorse sociali. Sotto il secondo profilo che è quello che interessa ai fini del caso in esame, ovvero, la errata distribuzione delle risorse sociali, va evidenziato che i liquidatori possono essere ritenuti responsabili quando hanno trascurato crediti di terzi che erano invece facilmente riconoscibili: si pensi al caso di un credito debitamente comunicato dal terzo alla società, ma di cui i liquidatori, per colpa, non ne tengono conto. Si tratta dell'ipotesi in cui il bilancio finale di liquidazione non registra un credito, con l'effetto che le risorse disponibili vengono distribuite agli altri creditori a danno del creditore escluso. Rispetto al caso esaminato (che è proprio quello in esame) altre ipotesi consimili si hanno quando, ad esempio, sono stati pagati ai soci anticipi sui risultati della liquidazione in misura talmente eccessiva da produrre l'effetto che non rimangono mezzi sufficienti per poter soddisfare i creditori sociali. Il liquidatore che paghi incautamente acconti in violazione dell'art. 2491, comma 2, c.c. si rende responsabile nei confronti dei creditori, in quanto privilegia i soci a danno dei creditori. Alla luce di quanto esposto, dunque, nel caso in esame la società alfa potrà agire nei confronti dei soci limitatamente a quanto da essi incassato, ed eventualmente ottenere un titolo per accertata responsabilità del liquidatore. | |
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Da: Giovane Avvocato 1983 | 10/12/2013 17:05:10 |
Ad esclusione di poche indicazioni corrette, ho letto soltanto un mucchio di stronzate! Alcuni avrebbero la necessità di tornare all'asilo, altri dovrebbero semplicemente (ri)leggersi i principi fondamentali in tema di obbligazioni e garanzie del credito! Se, infatti, l'ipoteca volontaria - regolarmente concessa e trascritta - può essere travolta dalla successiva costituzione di un fondo patrimoniale vuol dire che Moana Pozzi è vergine! Rispondete a queste tre semplici domande: 1) quale banca concederebbe un mutuo ipotecario se il cliente può successivamente far venir meno l'efficacia dell'ipoteca con un semplice fondo patrimoniale? 2) A cosa cavolo servirebbe l'ipoteca (che si prescrive in vent'anni...) se poi il creditore, per ottenere soddisfazione del suo credito, deve esperire una difficile azione revocatoria (che si prescrive viceversa dopo cinque anni dal compimento dell'atto pregiudizievole)????? 3) Perché vi ostinate ad abilitarvi per una professione che non fa per voi???? Se questo è il livello medio dei nuovi aspiranti colleghi allora non c'è da meravigliarsi del declino di questa professione! Auguri... | |
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Da: osservatorio | 10/12/2013 17:05:57 |
Certo che siete davvero bravi: non è facile in sole 7 ore redigere un parere d'esame e chattare con degli sconosciuti su questo forum! | |
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Da: Neoavvocato | 10/12/2013 17:07:01 |
Grazie gib. Sono considerazioni che condivido. L'unico timore è rimettermi in gioco per un anno, due anni, tre anni in attesa di trovare uno studio giusto. E' questo che mi spaventa. La via della specializzazione in un settore di nicchia è l'unica percorribile. Bravo. | |
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Da: catullolex | 10/12/2013 17:08:09 |
SANTO GIOVANE AVVOCATO 1983 | |
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Da: silpa | 10/12/2013 17:08:50 |
LOTARIO....ti dico solo una cosa....a me mi han bocciato l'anno scorso e ad animali come li hanno promossi...a gente alla quale ho passato il parere li han promossi ed a me l'han bocciati. LOTARIO ....solo una cosa .....SEI PROPRIO UN COGLIONE....sei stato 8 ore a spaccare i marroni alla gente che cercava di fare e superare quest'esame burla...burla perchè inutile..e perchè rischiano di promuovere coglioni come te.. per chiudere ....W IL NORD ... e SOPRATTUTTO W IL SUD...razzista di merda | |
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Da: gib | 10/12/2013 17:09:15 |
timori che condividevo! ma la domanda che mi sono posto è stata.....per quale motivo dovrei mollare???? a cosa sono serviti 6 anni di studi???? a cosa sono serviti 3 anni di pratica a pulire i cessi e fare caffè????!!!! a te l'ardua sentenza!!! | |
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Da: per giovane avvocato1983 tardivo | 10/12/2013 17:10:34 |
Da: per lotario: impara 10/12/2013 16.46.35 questo è il tema completo 10/12/2013 16.41.24 Da: soluzione che accendiamo 10/12/2013 16.38.57 la banca ha azione esecutiva per tre buone ragioni: 1. il credito è funzionale ai bisogni della famiglia, onde che il problema dell'opponibilità del fondo non si pone: trattandosi di creditore funzionale la banca può aggredire sempre i beni del fondo, quale che sia la natura e la data in cui il credito è sorto e quale che sia la garanzia annessa al credito; 2. Anche ammettendo per avventura che il credito non è funzionale, ad ogni modo esiste ipoteca che attribuisce al creditore la possibilità di aggredire il bene ovunque si trovi: nei riguardi del creditore ipotecario sono infatti ipso iurie inopponibili gli atti di disposizione; 3. Anche laddove il credito fosse stato extra funzionale (non collegato ai bisogni) e sprovvisto di garanzia reale, la banca non sarebbe rimasta sprovvista di strumenti di tutela, stante l'esistenza di tutti i presupposti per esperire l'azione revocatoria. | |
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Da: ciao 1 | 10/12/2013 17:10:35 |
soluzioniiiiiiiiiiiiiii aiutooooooooooo | |
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Da: x Silpa | 10/12/2013 17:11:02 |
- Messaggio eliminato - | |
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Da: avv | 10/12/2013 17:11:39 |
solo cessi | |
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Da: catullolex | 10/12/2013 17:11:51 |
stare per qualche ora con voi è stato un dispiacere. convinto che il 90% di voi non ha neanche mai visto un'aula di giurisprudenza. arrivedeci. | |
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Da: prrrrrrrrrrrrrrrrr | 10/12/2013 17:12:58 |
se hai scritto anche nel parere in ostrogoto.....è normale che ti abbiano bocciato...ps io l'ho passato due anni fa...e nn ero raccomandata!!!! | |
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Da: Neoavvocato brillante | 10/12/2013 17:12:59 |
Cari colleghi, presenti e futuri, ho letto delle baggianate clamorose su questo topic e non mi soprende che la fama degli avvocati sia in netto calo. Sono perfettamente d'accordo con Lotario, anche se lui è troppo aggressivo. Al Sud oramai gli avvocati ed i praticanti si occupano solo di incidentistica stradale. Dovrebbero creare una categoria ''ad hoc'' per loro. I burocrati del parafango | |
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Da: per giovane avvocato1983 | 10/12/2013 17:13:22 |
anche tu saresti stato bocciato. ti sei completamente infinocchiato il problema, dirimente e preliminare, della natura funzionale o extrafunzionale del credito, passando troppo sbrigativamente ad affrontare il tema della ipoteca anteriore all'annotazione del fondo. | |
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Da: concordo | 10/12/2013 17:13:22 |
1. il credito è funzionale ai bisogni della famiglia, onde che il problema dell'opponibilità del fondo non si pone: trattandosi di creditore funzionale la banca può aggredire sempre i beni del fondo, quale che sia la natura e la data in cui il credito è sorto e quale che sia la garanzia annessa al credito; 2. Anche ammettendo per avventura che il credito non è funzionale, ad ogni modo esiste ipoteca che attribuisce al creditore la possibilità di aggredire il bene ovunque si trovi: nei riguardi del creditore ipotecario sono infatti ipso iurie inopponibili gli atti di disposizione; 3. Anche laddove il credito fosse stato extra funzionale (non collegato ai bisogni) e sprovvisto di garanzia reale, la banca non sarebbe rimasta sprovvista di strumenti di tutela, stante l'esistenza di tutti i presupposti per esperire l'azione revocatoria. | |
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Da: basta cazzate | 10/12/2013 17:14:31 |
Smettete di dire cazzate e lasciate i ragazzi per i cazzi loro | |
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Da: x prrr | 10/12/2013 17:15:59 |
- Messaggio eliminato - | |
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Da: W la Spagna | 10/12/2013 17:16:56 |
ANCHE A PADOVA ACCADE IL MIRACOLO : l'università francisco de vitoria sta esaminando i primi candidati che potranno giurare già venerdì al termine della 3 giorni come avvocati stabiliti | |
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Da: Raccomandato di turno | 10/12/2013 17:17:21 |
L'azione revocatoria è da escludere anche a prescindere dalla sentenza 933\12. Il creditore ipotecario ha diritto di sequela. Il discorso sulla funzionalità della casa credo possa essere inserita per articolare ampiamente il discorso. Insomma così appare che si conosce bene l'istituto. Personalmente sono convinto che l'avvocato debba agire direttamente in riferimento all'ipoteca ed in via gradata in riferimento alla funzionalizzazione dei beni. Infatti in caso di processo il giudice esaminerà prima la questione ipotecaria e poi l'eventuale eccezione di non funzionalità avanzata dai resistenti. | |
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Da: cascione.avv | 10/12/2013 17:19:47 |
vorrei solo fare un ringraziamento sincero Luxor e dark per il lavoro svolto e per le tracce postate. grazie | |
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Da: zzzzzzzzzzzzzzzz | 10/12/2013 17:21:25 |
NO AZIONE REVOCATORIA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! La sentenza parla di artt. 2808 c.c. e 2913 c.c. STOP!!!!!! Andate a lavorare.....fate solo confusione e non aiutate chi è ancora in aula.... | |
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Da: silpa | 10/12/2013 17:21:33 |
non è più un forum.....è l SAGA DEL CAZZONE...lotario...avvocato 83...prrrrrr...MA MI CHIEDO UNA COSA SOLA ? ma visto che siete tutti così bravi ed affermati...mentre io sbatto le mie corna su nun cazzo di parere Voi non dovreste fare qualcosa di diverso che stare in un forum del cazzo?????????????? Per chiudere ...emerito cretino....e chiedo scusa a tutti i cretini....invece di sparare minkiate sull'infortunistica o pseudo sinistri del cavolo : 1: al nord ci sono gli avvocati + truffaldini...forse non lo sai 2. ti rendi conto che è unanimamente riconosciuto che a livello giuridico le grandi teste sono del SUD..... 3. sei proprio un coglione... vorrei ringraziare solo chi ha postato il link DI CONTROCAMPUS.....un grande | |
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Da: per tutti | 10/12/2013 17:23:30 |
Secondo me, seguendo il percorso seguente si imbocca la strada maestra per risolvere in moto ottimale il quesito. Si dimostra di avere bene in mente la natura del fondo patrimoniale. In fin dei conti la traccia chiede di affrontare in via preliminare proprio la natura del fondo: la distinzione tra creditori funzionali ed extrafunzionali è indispensabile per capire il reale modo di essere del patrimonio destinato. Per questo la traccia era assolutamente da sconsigliare: la sola indicazione della sentenza sulla ipoteca anteriore all'annotazione conduce alla bocciatura, se non assistita da argomentazioni pertinenti sul resto 1. il credito è funzionale ai bisogni della famiglia, onde che il problema dell'opponibilità del fondo non si pone: trattandosi di creditore funzionale la banca può aggredire sempre i beni del fondo, quale che sia la natura e la data in cui il credito è sorto e quale che sia la garanzia annessa al credito; 2. Anche ammettendo per avventura che il credito non è funzionale, ad ogni modo esiste ipoteca che attribuisce al creditore la possibilità di aggredire il bene ovunque si trovi: nei riguardi del creditore ipotecario sono infatti ipso iurie inopponibili gli atti di disposizione; 3. Anche laddove il credito fosse stato extra funzionale (non collegato ai bisogni) e sprovvisto di garanzia reale, la banca non sarebbe rimasta sprovvista di strumenti di tutela, stante l'esistenza di tutti i presupposti per esperire l'azione revocatoria. | |
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Da: VIVIROMAN | 10/12/2013 17:24:47 |
purtroppo la colpa è del sisitema marcio che tipizza il nostro paese...ovviamente ci si adegua un po' tutti nello scopiazzare qua e là e nell' attivarsi come meglio si può..questo è un ' esame dove il merito è assolutamente fuori gioco, è la logica della fortuna a farla da padrona purtroppo.. gli avvocati preparati hanno modo di dimostrare la loro stoffa nelle aule dei tribunali e non in sede di esame... | |
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Da: ciao 1 | 10/12/2013 17:25:00 |
soluzioniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii | |
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Da: x Silpa | 10/12/2013 17:25:30 |
- Messaggio eliminato - | |
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