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ESAME AVVOCATO 2013
3538 messaggi, letto 535411 volte

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Da: tema errato10/12/2013 15:30:20
l'ukltimo tema è ben fatto per 3/4.
toppa clamorosamente sulla revocatoria che è palesemente ultronea per il creditore extrafunzionale.
basta l'anteriorità dell'ipoteca per giustificare l'inefficacia dell'atto dispositivo , senza che occorra la revocatoria.
capito^?
Rispondi

Da: aiutinodacasa10/12/2013 15:34:04
x tema errato: assolutamente no!!!! l'anteriorità dell'ipoteca da sola non basta!!!leggiti le sentenze!!!
Rispondi

Da: Studiopi 10/12/2013 15:35:15
Qualcuno ha notizie di Napoli??? Come sta andando?
Rispondi

Da: x polizia postale10/12/2013 15:36:13
Sei un povero demente... La gente come te è inutile... dovrebbe essere soppressa alla nascita...
Rispondi

Da: tema errato10/12/2013 15:37:19
Ai fini dell'applicazione dell'art. 170 c.c., i debiti vanno ripartiti in tre categorie: quelli contratti per soddisfare i bisogni della famiglia; quelli che il creditore ignorava essere estranei ai bisogni della famiglia, ed infine quelli per scopi estranei alla vita familiare che il creditore sapeva essere tali. Solo per questi ultimi si esclude la espropriazione dei beni, mentre per gli altri la responsabilità è piena, gravando sul debitore l'onere di provare la consapevolezza dell'estraneità del credito allo scopo familiare in capo al creditore
Rispondi

Da: Aiuto!10/12/2013 15:38:45
Chi mi può dire la soluzione corretta/ parere della prima e seconda traccia??
Rispondi

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Da: ciccio 210/12/2013 15:39:19
qualcuno mi può aiutare soluzioniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii????????????????
Rispondi

Da: tema errato10/12/2013 15:39:27
ho detto che pr 3/4 è corretto il tema.
è sbagliato l'ultimo punto.
non c'è necessità di revocatoria, se si scopre che il debito è extrafuinzionale e la banca ne fosse consapevole,
perché l'ipoteca anteriore taglia la testa al toro: pure nel caso di credito non collegato ai bisogni della famiglia il fondo è inopponibile al creditore ipotecario, se l'ipoteca è antecedente.
Dunque la revocatoria è ultronea, perché gli atti sarebbero comunque già inefficaci.
non occorre farli dichiarare inefficaci due volte.
hai capito?
Rispondi

Da: Neoavvocato10/12/2013 15:41:05
Invece di tentare quest'esame farsa dovremmo unirci tutti in una nuova marcia su roma. I presupposti ci sono già, basta vedere quanto è successo ieri.

Rispondi

Da: napoli consegna alle 18.3010/12/2013 15:41:59
notizia confermata dall'interno. ma è relativo, quando l'ho passato io, si consegnava alle 18.30 e io lasciai l'edificio alle 20 passate!
Rispondi

Da: tema errato per aiutino da casa10/12/2013 15:42:17
occorre fare un collage tra il tuo tema e quello di sempre p, che sulla revocatoria e ipoteca è più chiaro ed individua la soluzione più corretta.
il tuo tema, invece, è molto ben fatto in punto di inopponibilità del fondo ai creditori funzionali, cioè ai creditori di crediti contratti per soddisfare bisogni della famiglia.
Rispondi

Da: Sil 10/12/2013 15:43:15
A che punto sono a Napoli? Quando finiranno?!
Rispondi

Da: Jean Valjean_ 10/12/2013 15:47:57
gli abbinamenti delle CdA sono stati fatti?
Rispondi

Da: marieila 10/12/2013 15:48:14
potresti fare copia incolla di ciò che dici per favore?
Rispondi

Da: Fondo Patrimoniale10/12/2013 15:49:41
Attenzione

ho letto i vari pareri postati fin qui sul fondo patrimoniale e sono tutti incompleti se non addirittura errati. Il richiamo alla giurisprudenza non è nemmeno pregnante visto che si riferisce a fattispecie non assimilabili a quelle della traccia.
Stiamo preparando una soluzione CORRETTA che posteremo intorno alle 17 in modo che tutti possano copiarla. Non fate circolare le soluzioni precedenti che sono errate e sono state postate dai soliti imbecilli che vogliono disturbare e sabotare chi aiuta i nostri amici che sono sotto esame
Rispondi

Da: tema errato per aiutino da casa10/12/2013 15:50:43
la traccia sul fondo patrimoniale è talmente difficile che ho i,piegato 6 ore per capire la strada giusta.
nessuino dei temi qui postati passerebbe
Rispondi

Da: tema errato10/12/2013 15:52:05
qui, e parlo per me, si lavorava solo per gioco e non certo per far copiar qualcuno.
spero che la polizia postale venga allertata.
se c'è qualcuno che bara è giusto venga smerdato.
lo stronzo che ha parlato per ultimo se ne stia calmino
Rispondi

Da: Bia 10/12/2013 15:52:19
Ma parere svolto??
Rispondi

Da: fra10/12/2013 15:52:31
ma come il liquidatore non c'entra?
sussiste la sua responsabilità se vi era una massa attiva nel patrimonio e lui ha omesso di considerare la richiesta di pagamento di alfa
Rispondi

Da: Pippobaudino 10/12/2013 15:53:26
Ai fini della formulazione del parere richiesto dal legale rappresentante della società Alfa in merito all'eventuale possibilità di poter agire per la riscossione dei crediti vantati nei confronti dei soci della Beta s.r.l., a seguito della cancellazione dal Registro delle imprese della stessa,  occorre preliminarmente soffermarsi sulla natura della cancellazione e la successiva estinzione della società e sulla sorte delle sopravvenienze attive e passive della stessa.

La cancellazione di una società rappresenta l'atto finale del procedimento di liquidazione, vale a dire di quell'insieme di operazioni finalizzate a reperire le risorse necessarie a soddisfare i creditori sociali ed a ripartire tra i soci il residuo attivo.

Nel codice civile la cancellazione di società è disciplinata dall'art. 2495 c.c.

Tale norma, applicabile alle società di capitali e, secondo alcuni anche alle società di persone( cass 25192/2008 e 19347/2007) che , statuisce, nel primo comma, che al termine del procedimento di liquidazione, una volta approvato il bilancio finale, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società; nel secondo comma, invece, è disciplinata la sorte delle sole sopravvenienze passive.

Prima della riforma, la materia era regolata dall'art. 2456 c.c, in materia di spa ma applicabile anche alle altre società di capitali, e dall'art. 2312 c.c. per le società di persone.

Tali norme avevano suscitato un vasto interesse ed un conflittuale dibattito sia in dottrina ed in giurisprudenza, determinando una posizione della dottrina maggioritaria in favore dell'efficacia estintiva della cancellazione, mentre la giurisprudenza di legittimità, con un'interpretazione quasi analitica delle norme, affermava che la cancellazione dal registro delle imprese dell'iscrizione di una società fosse una formalità necessaria ma non sufficiente a determinarne l'estinzione (cass 2676/98, 4774/1999,11021/1999,7972/200,10314/2004).

Tale consolidato orientamento giurisprudenziale trovava origine nell'esigenza di tutelare i creditori che potevano vedersi pregiudicati da liquidazioni fraudolente.

Successivamente è intervenuta la corte costituzionale (319/2000) che con riferimento all'art.10 della legge fallimentare, ha ritenuto che il termine annuale richiesto per procedere alla dichiarazione di fallimento dovesse necessariamente decorrere dalla cancellazione e non dalla effettiva liquidazione della stessa.

Con la riforma societaria del 2003 il dibattito sopraesposto ha avuto una risoluzione in quanto il legislatore, prevedendo una disciplina unitaria per tutte le società di capitali, ha sancito, nel primo comma, l'efficacia costitutiva della cancellazione; mentre nel secondo ha stabilito come debbano essere ripartiti tra i soci le eventuali sopravvenienze passive.

Tuttavia anche a seguito dell'entrata in vigore della riforma del diritto societario, la giurisprudenza di legittimità è rimasta divisa sulla natura della cancellazione dal registro delle societa.

Infatti secondo alcune pronunce della corte di cassazione  (646/2007,12114/2006,19372/2005), tanto l'atto formale della cancellazione quanto la preventiva delibera di scioglimento e liquidazione non determinano l'estinzione di una società nell'ipotesi in cui non siano esauriti tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi,  ad essa facenti capo in pendenza dello stato di liquidazione, o non siano definite le controversie giudiziarie in corso con terzi.

In altre la società, in virtù di tale orientamento, si estinguerebbe al momento del venir meno dell'ultimo rapporto giuridico sostanziale o processuale ad essa imputabile.

Secondo un diverso indirizzo della giurisprudenza di legittimità, invece, in ogni caso, a seguito dell'intervento del legislatore nel 2003, l'effetto della cancellazione sarebbe di natura estintiva e sarebbe altresì irreversibile.

Pertanto, a seguito del provvedimento del registro delle imprese, la società perderebbe ogni tipo di capacità e tutti i rapporti pendenti dovrebbero essere addebitati ai soci.

Le sezioni unite della suprema corte hanno cercato di fare chiarezza nel 2010, con tre sentenze ( 4060/2010,4061/2010,4062/2010)

Con tali pronunce i giudici di legittimità hanno affermato che l'art.2495 c.c. ha carattere innovativo, prevedendo che l'estinzione della società si produce contestualmente con la cancellazione dal registro delle imprese.

La corte di cassazione, mutando il precedente orientamento, al fine di giustificare l'estensione ai soci della società cancellata della responsabilità per i debiti sociali non estinti alla data di cancellazione, ha evocato il concetto di successione universale ed ha quasi equiparato la responsabilità prevista dall'art. 2495 secondo comma c.c., come nascente da una successione del debito passato dalla società ai soci

Le sezioni unite, tuttavia, con due ulteriori e sopravvenute pronucnce del 2010(8426 e 8427), hanno cambiato nuovamente orientamento.

In basi a tali pronunce la cancellazione della società avrebbe efficacia dichiarativa e, pertanto, in presenza di rapporti giuridici pendenti, sarebbe possibile richiedere la cancellazione della cancellazione della società.

L'iscrizione  della cancellazione della cancellazione, secondo i giudici, configurerebbe "una forma di pubblicità dichiarativa del mancato esaurimento di tutti i rapporti giuridici pendenti facenti capo alla società".

Infine Nel 2013 le sezioni unite della corte di cassazione si sono nuovamente pronunciate (6071/2013) affermando che l'efficacia dell'estinzione della società avrebbe natura costitutiva e l'art.2495 c.c. si applicherebbe sia alle società di capitale che alle società di persone.

Pertanto, in qualsiasi contesto societario (società di capitali o società di persone) con l'art. 2495, secondo comma c.c., si impedirebbe che la società debitrice possa, "con un proprio comportamento unilaterale, che sfugge al controllo del creditore, espropriare quest'ultimo del suo diritto.

Sulla base di quanto detto, ritornando al caso di specie, in virtù del recentissimo orientamento della cassazione che sancisce l'efficacia costitutiva dell'estinzione della società, la società alfa potrà agire nei confronti dei soci delle società cancellata Beta, al fine del soddisfacimento del proprio credito, nei limiti di quanto ripartito tra i soci e fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione. Nei confronti del liquidatore potrà, eventualmente, agire, qualora il mancato pagamento della spettanza alla società Alfa sia dipeso da colpa del liquidatore stesso.
Rispondi

Da: raidolo10/12/2013 15:53:51
Salve,

scusate sapete l'orario di consegna a Roma?

Rispondi

Da: fondo patrimoniale.10/12/2013 15:54:58
io attendo qualche delucidazione.
secondo me andava valutata anche la compatibilità del fondo con il regime di separazione personale. Altrimenti che senso avrebbe avuto richiedere di trattare della natura del fondo se non per definirne la compatibilità con il regime di separazione?
attendo considerazione, intanto mi rilancio nella traccia.
Rispondi

Da: x pippobaudino10/12/2013 15:55:38
ma che dici???? smettila di postare cose errate!
Rispondi

Da: Pippobaudino 10/12/2013 15:56:41
Secondo tema!!

Ai fini della formulazione del parere richiesto dal legale rappresentante della società Alfa in merito all'eventuale possibilità di poter agire per la riscossione dei crediti vantati nei confronti dei soci della Beta s.r.l., a seguito della cancellazione dal Registro delle imprese della stessa,  occorre preliminarmente soffermarsi sulla natura della cancellazione e la successiva estinzione della società e sulla sorte delle sopravvenienze attive e passive della stessa.

La cancellazione di una società rappresenta l'atto finale del procedimento di liquidazione, vale a dire di quell'insieme di operazioni finalizzate a reperire le risorse necessarie a soddisfare i creditori sociali ed a ripartire tra i soci il residuo attivo.

Nel codice civile la cancellazione di società è disciplinata dall'art. 2495 c.c.

Tale norma, applicabile alle società di capitali e, secondo alcuni anche alle società di persone( cass 25192/2008 e 19347/2007) che , statuisce, nel primo comma, che al termine del procedimento di liquidazione, una volta approvato il bilancio finale, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società; nel secondo comma, invece, è disciplinata la sorte delle sole sopravvenienze passive.

Prima della riforma, la materia era regolata dall'art. 2456 c.c, in materia di spa ma applicabile anche alle altre società di capitali, e dall'art. 2312 c.c. per le società di persone.

Tali norme avevano suscitato un vasto interesse ed un conflittuale dibattito sia in dottrina ed in giurisprudenza, determinando una posizione della dottrina maggioritaria in favore dell'efficacia estintiva della cancellazione, mentre la giurisprudenza di legittimità, con un'interpretazione quasi analitica delle norme, affermava che la cancellazione dal registro delle imprese dell'iscrizione di una società fosse una formalità necessaria ma non sufficiente a determinarne l'estinzione (cass 2676/98, 4774/1999,11021/1999,7972/200,10314/2004).

Tale consolidato orientamento giurisprudenziale trovava origine nell'esigenza di tutelare i creditori che potevano vedersi pregiudicati da liquidazioni fraudolente.

Successivamente è intervenuta la corte costituzionale (319/2000) che con riferimento all'art.10 della legge fallimentare, ha ritenuto che il termine annuale richiesto per procedere alla dichiarazione di fallimento dovesse necessariamente decorrere dalla cancellazione e non dalla effettiva liquidazione della stessa.

Con la riforma societaria del 2003 il dibattito sopraesposto ha avuto una risoluzione in quanto il legislatore, prevedendo una disciplina unitaria per tutte le società di capitali, ha sancito, nel primo comma, l'efficacia costitutiva della cancellazione; mentre nel secondo ha stabilito come debbano essere ripartiti tra i soci le eventuali sopravvenienze passive.

Tuttavia anche a seguito dell'entrata in vigore della riforma del diritto societario, la giurisprudenza di legittimità è rimasta divisa sulla natura della cancellazione dal registro delle societa.

Infatti secondo alcune pronunce della corte di cassazione  (646/2007,12114/2006,19372/2005), tanto l'atto formale della cancellazione quanto la preventiva delibera di scioglimento e liquidazione non determinano l'estinzione di una società nell'ipotesi in cui non siano esauriti tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi,  ad essa facenti capo in pendenza dello stato di liquidazione, o non siano definite le controversie giudiziarie in corso con terzi.

In altre la società, in virtù di tale orientamento, si estinguerebbe al momento del venir meno dell'ultimo rapporto giuridico sostanziale o processuale ad essa imputabile.

Secondo un diverso indirizzo della giurisprudenza di legittimità, invece, in ogni caso, a seguito dell'intervento del legislatore nel 2003, l'effetto della cancellazione sarebbe di natura estintiva e sarebbe altresì irreversibile.

Pertanto, a seguito del provvedimento del registro delle imprese, la società perderebbe ogni tipo di capacità e tutti i rapporti pendenti dovrebbero essere addebitati ai soci.

Le sezioni unite della suprema corte hanno cercato di fare chiarezza nel 2010, con tre sentenze ( 4060/2010,4061/2010,4062/2010)

Con tali pronunce i giudici di legittimità hanno affermato che l'art.2495 c.c. ha carattere innovativo, prevedendo che l'estinzione della società si produce contestualmente con la cancellazione dal registro delle imprese.

La corte di cassazione, mutando il precedente orientamento, al fine di giustificare l'estensione ai soci della società cancellata della responsabilità per i debiti sociali non estinti alla data di cancellazione, ha evocato il concetto di successione universale ed ha quasi equiparato la responsabilità prevista dall'art. 2495 secondo comma c.c., come nascente da una successione del debito passato dalla società ai soci

Le sezioni unite, tuttavia, con due ulteriori e sopravvenute pronucnce del 2010(8426 e 8427), hanno cambiato nuovamente orientamento.

In basi a tali pronunce la cancellazione della società avrebbe efficacia dichiarativa e, pertanto, in presenza di rapporti giuridici pendenti, sarebbe possibile richiedere la cancellazione della cancellazione della società.

L'iscrizione  della cancellazione della cancellazione, secondo i giudici, configurerebbe "una forma di pubblicità dichiarativa del mancato esaurimento di tutti i rapporti giuridici pendenti facenti capo alla società".

Infine Nel 2013 le sezioni unite della corte di cassazione si sono nuovamente pronunciate (6071/2013) affermando che l'efficacia dell'estinzione della società avrebbe natura costitutiva e l'art.2495 c.c. si applicherebbe sia alle società di capitale che alle società di persone.

Pertanto, in qualsiasi contesto societario (società di capitali o società di persone) con l'art. 2495, secondo comma c.c., si impedirebbe che la società debitrice possa, "con un proprio comportamento unilaterale, che sfugge al controllo del creditore, espropriare quest'ultimo del suo diritto.

Sulla base di quanto detto, ritornando al caso di specie, in virtù del recentissimo orientamento della cassazione che sancisce l'efficacia costitutiva dell'estinzione della società, la società alfa potrà agire nei confronti dei soci delle società cancellata Beta, al fine del soddisfacimento del proprio credito, nei limiti di quanto ripartito tra i soci e fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione. Nei confronti del liquidatore potrà, eventualmente, agire, qualora il mancato pagamento della spettanza alla società Alfa sia dipeso da colpa del liquidatore stesso.
Rispondi

Da: attenti a Pippobaudino10/12/2013 15:58:06
i suoi temi sono sbagliati, non mandateli ai candidati se non siete in condizione di capirli. attenzione è un disturbatore
Rispondi

Da: birbantino 10/12/2013 15:59:15
Grazie a chi mi ha risposto e forza a tutti quelli che sanno lavorare in team
Rispondi

Da: Per favore10/12/2013 15:59:51
Qualcuno sa quando hanno dettato le tracce a Roma oggi?
Rispondi

Da: NO ALLA REVOCATORIA!!!10/12/2013 16:00:05
Ragazzi l'azione revocatoria non ci vuole!!! Lo stanno dicendo avvocati e notai. La banca ha inscritto apposita ipoteca a garanzia del mutuo. L'ipoteca costituisce una garanzia di tipo reale che attribuisce al creditore il potere di aggredire il bene anche se il debitore ha posto in essere atti dispositivi. C'è quindi la possibilità per il creditore ipotecario di aggredire il bene anche presso i soggetti terzi titolari del bene stesso. Nel caso in esame la banca può aggredire il bene anche se confluito nell'ambito di un patrimonio c.d. separato. Poi, se la banca non è soddisfatta può agire nei riguardi di entrambi i coniugi, entrambi responsabili solidalmente verso la stessa banca, trattandosi di credito collegato ad un atto di straordinaria amministrazione.
Rispondi

Da: Pippobaudino 10/12/2013 16:00:32
Attenti a pippobaudino scusa perché sarebbe sbagliato???
Rispondi

Da: La Polizia Postale10/12/2013 16:02:25

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