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ESAME AVVOCATO 2013
3538 messaggi, letto 535383 volte

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Da: ciao...10/12/2013 14:47:33
Orario consegna padova....
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Da: uto10/12/2013 14:51:32
LUXORR DOVE SEI
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Da: sempre p10/12/2013 14:55:12
insomma, come abbiamo capito la traccia sul fondo richiede diversi passaggi.

Per consentire l'aggressione è sufficiente che l'obbligo si riferisca al soddisfacimento dei bisogni della famiglia

Solo per i creditori extrafunzionali vale infatti l'opponibilità del fondo,

Anche ammettendo che la banca sia creditore extrafunzionale, valgono anteriorità dell'ipoteca e revocatoria, in astratto.

Dalla traccia non emerge che il mutuo sia finalizzato a soddisfare bisogni della famiglia, ma una disamina sul bisogno indubbiamente completa il tema.
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Da: zanello10/12/2013 14:55:51
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Da: krapa10/12/2013 14:57:51
hanno costituito un fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia conferendo allo stesso,
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Da: sempre p10/12/2013 15:00:03
Secondo me, inserendo qualche riflessione sui bisogni della famiglia il tema risulta più completo.
Ecco qua



Il fondo patrimoniale rientra nel novero dei patrimoni c.d. destinati.
E' vero infatti che il fondo può essere costituito ad iniziativa dei coniugi o dai terzi allo scopo di soddisfare, mediante l'impiego dei relativi frutti, i bisogni della famiglia.
Tramite la costituzione del fondo si imprime perciò ai beni un determinato vincolo di destinazione, opponibile ai terzi ove il fondo sia costituito nei modi di legge.
E' vero infatti che il fondo determina l'istituzione di un regime di separazione patrimoniale, atteso che solo i creditori funzionali possono aggredire i beni ivi compresi, in deroga al principio della responsabilità patrimoniale sancito nell'art. 2740 c.c.
Affinché il vincolo possa validamente sorgere occorre, però, che l'atto di costituzione del fondo venga annotato nell'atto di matrimonio: l'eventuale trascrizione assolve infatti soltanto una funzione di pubblicità notizia.
Ne consegue che il vincolo di destinazione non possa essere opposto al creditore pignorante che agisca a soddisfacimento di un credito non funzionale quante volte l'atto di costituzione non sia stato annotato.
In presenza di una valida annotazione, la possibilità per il creditore extrafunzionale di aggredire i beni ricompresi nel fondo è strettamente correlata al tempo in cui abbia provveduto a trascrivere l'atto di pignoramento.
Solo in presenza di un pignoramento trascritto in data antecedente alla annotazione del fondo, sarà consentito al creditore extrafunzionale di aggrredire il bene ricompreso nel fondo.
Il creditore che abbia provveduto tuttavia a trascivere l'atto di pignoramento in epoca successiva non rimane però privo di tutela.
Soccorre infatti - secondo una soluzioine accolta in giurisprudenza ma fortemente contestata in dottrina - la possibilità del rimedio revocatorio, quante volte la costituzioine del fondo sia stata animata dall'intento di frodare i creditori.
Nel caso prospettato emergono diversi profili problematici.
In primo luogo, laddove il credito fosse sorto per soddisfare bisogni della famiglia, il vincolo generato dal fondo sarebbe comunque inopponibile alla banca che intendesse procedere esecutivamente.
Tuttavia, pur laddove dovesse emergere che la Banca non risulta titolare di un credito funzionale al soddisfacimento dei bisogni della famiglia non mancano gli strumenti di tutela.
In primo luogo, la tempistica in concreto riscontrabile nel caso in esame induce a ritenere sussistenti elementi sintomatici dell'intenzione di frodare i creditori, stante l'imminenza dell'insolvenza.
Tuttavia ad una migliore disamina della fattispecie emerge che il ricorso al'azione revocatoria risulti non necessaria.
Risulta infatti che la banca creditrice avessi iscritto apposita ipoteca a garanzia del mutuo.
Come noto, l'ipoteca costituisce una garanzia di tipo reale che attribuisce al creditore il potere di aggredire il bene, pur laddove il debitore abbia posto in essere atti dispositivi.
Ne consegue in ogni caso la possibilità per il creditore ipotecario di aggredire il bene anche presso i soggetti terzi titolari del bene stesso.
Ne consegue nel caso in esame la possibilità per la banca di aggredire il bene, pur se confluito nell'ambito di un patrimonio c.d. separato.
Si pone in ultimo il problema del regime patrimoniale adottato dai coniugi, per l'ipotesi che il procedimento esecutivo sull'immobile non soddisfi completamente le ragioni della banca.
E' da ritenersi che la banca possa agire nei riguardi di entrambi i coniugi, entrambi responsabli solidalmnente del verso la banca, trattandosi di credito collegato ad un atto di straordinaria amministrazione.
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Da: sempre p10/12/2013 15:01:41
in conclusione.
la traccia era complessa.
spero si siano buttati tutti sulla seconda, che presentava problematiche più alla portata
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Da: fox10/12/2013 15:01:45
"l'abbiamo scritta"?.....da chi l'hai copiata??
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Da: attore10/12/2013 15:03:29
Orario consegna cagliari???
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Da: ciccio 210/12/2013 15:04:33
per favore soluzioniiiiiiiiiiiiiiiiiiii????????????????????
Rispondi

Da: VIVIROMAN10/12/2013 15:04:43
QUESTA E' L'ITALIA....UN PAESE DI PAGLIACCI E FURBONI CHE PERMETTONO CHE CI SIANO ANCORA ESAMI FARSA DI QUESTO TIPO...BUFFONI.....ANDARE A FOTTERE CON I TELEFONINI....SE VOLESSERO POTREBBERO SEGNALARVI TUTTI QUANTI..E POI VI ATTEGGIATE AD AVVOCATONI QUANDO SUPERATE LA FARSA DELLA PARTE ORALE DI QUESTA MESSA IN SCENA....VERGOGNATEVI E BASTA..
Rispondi

Da: sempre p10/12/2013 15:04:48
sono un avvocato.
l'ho elaborata da me, di getto sul sito.
Rispondi

Da: MARGò10/12/2013 15:05:15
orario consegna napoli? chi lo sa per davvero per favore?
Rispondi

Da: W la Spagna10/12/2013 15:06:58
ragazzi io penso sia meglio intraprendere la via spagnola
Rispondi

Da: !!!!10/12/2013 15:11:07
soluzioni seconda traccia??
Rispondi

Da: fox10/12/2013 15:11:41
aaahhhhh plurale maiestatis!!! mi ero un po' persa.
Rispondi

Da: re56yu10/12/2013 15:14:28
Napoli consegnano alle 18,30
Rispondi

Da: vvvvvvvvv10/12/2013 15:15:32
ricapitoliamo sulla prima traccia come bisogna impostarla
Rispondi

Da: sempre p10/12/2013 15:16:07
il tema è completamente sbagliato.
chi lo ha divulgato in altro sito, ha toppato.
ti consiglio di toglierlo
Rispondi

Da: aiutooooo10/12/2013 15:17:16
nessuno ha lo svolgimento della traccia sulla società alfa?
Rispondi

Da: ciccio 210/12/2013 15:19:03
AIUTOOOOOOOOOOO SOLUZIONIIIIIIIIIIIIIIIIII??????????????????
Rispondi

Da: CREDO10/12/2013 15:21:21
Mi intrometto per rispondere a tutti i coglioni (voi ragazzi continuate tranquillamente il vostro esame) Ma se ovunque si copia perchè dovete parlare solo di Napoli o del Sud!?!?!?! Siete degli stronzi senza rispett, cafoni patentati che magari nelle vene hanno anche questo sangue. Siete più ridicoli di questo esame ridicolo e senza senso! Uno si è fatto un culo così per cinque anni, due anni a sgobbare a prendere presenze per 200 euro al mese e voi vi permettete di sindacare!? Ma su cosa?!!?!?!? Ma chi siete?? Sapete che la maggior parte di questi compiti sarà cestinato senza nemmeno essere aperto?! Lo sapete, si!? Allora di quale serietà dovremmo parlare?!!?!? Ma fatemi il piacere....
Rispondi

Da: mimema 10/12/2013 15:21:24
di quale tema parli?
Rispondi

Da: penalista di  napoli10/12/2013 15:21:44
ragazzi io dato una mano ai miei amici dentro  a napoli , e mi son orientata sulla prima traccia , molto più abbordabile , per chi fosse in difficoltà , fate la prima e vi osto un pò le conclusioni  La società si estingue a seguito della cancellazione ed i debiti si trasferiscono ai soci, che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso; il liquidatore, invece, non c'entra in quanto tale, ma eventualmente solo se fosse socio ed avesse incamerato un dividendo nel riparto finale.
Rispondi

Da: tema errato10/12/2013 15:22:51
tutti i temi apparsi sul fondo patrimoniale sono sbagliati.
fidatevi
Rispondi

Da: Aiuto!10/12/2013 15:23:22
Chi mi può dire la soluzione corretta della prima e seconda traccia??
Rispondi

Da: tema errato10/12/2013 15:24:02
ma per gli amici dentro, intendi quelli in gabbia?
vero?
Rispondi

Da: aiutinodacasa10/12/2013 15:25:46
La risoluzione del caso in esame merita brevi cenni sulla natura e sulla efficacia del cosiddetto "fondo patrimoniale".
Il fondo patrimoniale, disciplinato dagli art. 167 e ss. c.c., è un patrimonio di destinazione, ossia un complesso di beni (immobili, mobili registrati o titoli di credito) che vengono destinati, mediante un atto posto in essere dai coniugi o da un terzo, prima o durante il matrimonio, al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
Per effetto del vincolo, i beni che formano oggetto del fondo vengono sottoposti ad una speciale disciplina che detta precisi limiti, al fine di garantire il perseguimento della destinazione e riguardanti l'amministrazione, la disposizione e l'assoggettabilità dei beni medesimi all'azione esecutiva dei creditori dei coniugi. Secondo la prevalente opinione, il fondo patrimoniale è costitutivo di un "regime patrimoniale" in senso tecnico che, tuttavia, riguardando beni determinati, non si pone in alternativa agli altri regimi patrimoniali tipici, ma a questi si affianca (Cass. 27 novembre 1987, n. 8824).
Per questa ragione, la costituzione del fondo patrimoniale è compatibile con la perdurante vigenza, tra i coniugi, di un regime di separazione dei beni oppure di comunione legale o convenzionale. La circostanza che Tizio e sua moglie abbiano optato per il regime della separazione dei beni non costituisce pertanto ostacolo alcuno alla piena validità ed efficacia dell'atto costitutivo del fondo.
La formazione del fondo patrimoniale rappresenta una vera e propria "convenzione" tra i coniugi. Si può quindi ritenere che il fondo sia stato, almeno sotto questo profilo, validamente costituito.  Prima di entrare nel merito del caso in esame, occorre ulteriormente verificare se il vincolo derivante dal fondo, pur validamente costituito, sia opponibile ai terzi e, in particolare, alla banca Alfa creditrice.
Precisamente, ai sensi dell'art. 170 c.c., l'esecuzione sui beni vincolati in fondo patrimoniale "non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia". Dunque sono due sono i presupposti richiamati nella norma: il primo, di natura oggettiva, consiste nell'estraneità del debito ai bisogni della famiglia; il secondo, di natura soggettiva, è rappresentato dalla conoscenza, da parte del creditore, della predetta estraneità.
Riguardo al primo requisito - l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia - sembra ragionevole ritenere che nel caso in esame non sussista, in quanto l'acquisto di un immobile fatto da entrambi i coniugi ben potrebbe rientrare tra il novero dei beni che rappresentano i bisogni della famiglia anche alla luce della giurisprudenza dominante. 
Al tal riguardo infatti, la giurisprudenza di legittimità, identifica i "bisogni della famiglia" ai fini dell'art. 170 c.c. nella "inerenza diretta ed immediata" degli scopi per cui i debiti sono stati contratti ai bisogni della famiglia. Si è precisato che il concetto di "bisogni della famiglia" non deve essere inteso in senso restrittivo, non deve cioè essere riferito solo alla soddisfazione delle necessità indispensabili del nucleo familiare bensì deve essere letto come formula atta a ricomprendere tutte le esigenze volte al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da intenti meramente speculativi (sempre Cass., 7 gennaio 1984 n. 134).
Riguardo al secondo requisito - conoscenza da parte del creditore dell'estraneità del debito ai bisogni della famiglia- anche questo, può ragionevolmente ritenersi escluso. La banca Alfa, infatti, era a conoscenza che il mutuo era stato fatto per l'acquisto di un immobile da parte di entrambi i coniugi e tale singola ragione già di per sè basterebbe a considerare detto acquisto ricollegabile ai bisogni della famiglia di Tizio e Caia.
Gli Ermellini, fugando ogni dubbio di sorta, in una recentissima sentenza hanno sancito che: "L'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 c.c., grava sulla parte che intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale (ovvero Tizio e Caia), la quale deve provare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità nei confronti del creditore pignorante, ma anche che il debito per cui si procede venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, essendo questi ultimi sia quelli essenziali del nucleo familiare, sia altre esigenze, purchè il loro soddisfacimento sia funzionale alla vita della famiglia"(Cassazione Civile, Sez. III, 19 febbraio 2013 n. 4011).
Per dette ragioni la Banca Alfa ben potrebbe pignorare l'immobile di Tizio e Caia stante che, dovranno essere questi ultimi a provare che il fondo sia stato regolarmente costituito e che l'acquisto dell'immobile facente parte del fondo sia rimasto estraneo ai bisogni familiari.
Si ritiene comunque che, nel caso in cui Tizio e Caia riescano a dimostrare l'estraneità dell'acquisto dell'immobile ai cd. "bisogni familiari", la Banca Alfa potrà comunque far valere i propri diritti attraverso la revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c..
Infatti, a  norma dell'art. 2901 c.c., sono soggetti alla revocatoria i soli "atti di disposizione del patrimonio" e i presupposti di tale azione sono: il periculum damni, cioè il pregiudizio delle ragioni del creditore e il consilium fraudis, cioè la consapevolezza di ledere le ragioni del creditore.
Nel caso in esame vi è sicuramente il periculum damni, rappresentato dall'immissione nel fondo patrimoniale dell'immobile sottoposto ad ipoteca volontaria dalla Banca Alfa a garanzia del mutuo concesso a Tizio e Caia anteriormente alla costituzione del fondo; e vi è altrettanto sicuramente anche consilium fraudis, ovvero la consapevolezza (dolo generico) da parte di Tizio e Caia di ledere le ragioni della Banca Alfa immettendo nel particolare regime del fondo patrimoniale un immobile gravato da ipoteca.  
In conclusione, alla luce delle considerazioni sopraesposte la Banca Alfa potrà agire sia ex art. 170 c.c. e attivare la procedura esecutiva per l'immobile vincolato nel fondo patrimoniale e sia ex art. 2901 c.c. facendo dichiarare inefficace la costituzione del fondo patrimoniale in quanto arreca pregiudizio alle ragioni della Banca Alfa.
Rispondi

Da: Roberto Do.10/12/2013 15:27:29
sono daccordo con penalista di napoli, solo che secondo me la responsabilita' del liquidatore si deve inserire, ovvia la mala fede
Rispondi

Da: Temi10/12/2013 15:27:54
tutti i temi postati sono sbagliati fidatevi

copiate cosi' poi vi bocciano tutti
Rispondi

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