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ESAME AVVOCATO 2013
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Da: catullolex10/12/2013 13:53:43
attenzione non si parla di ipoteca a iscrivere, ma di ipoteca già iscritta.
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Da: aiuto201310/12/2013 13:54:10
azione revocatoria si o no?????????????????
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Da: sempre p10/12/2013 13:55:04
la bocciatura deriva da questo.
non dal fatto che non è stata individuata la soluzione.
perché questa è ormai evidente a tutti, essendoci un clamoroso intento frodatorio che giustifica la revocatoria.

il problema è che la traccia impone di analizzare il fondo e dunque impone di parlare della responsabilità patrimoniale e dei suoi limiti.

e su questo la capra rimane tale, anche se ravvisa la soluzione esatta (ma eludendo la prima parte della traccia): bocciatura assicurata
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Da: catullolex10/12/2013 13:56:23
solo le capre non hanno capito che la revocatoria non è necessaria e seguono questi 4 coglioni, indi per cui è meglio se vi bocciano
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Da: sempre p10/12/2013 13:56:29
la revocatoria è sicura posto che la traccia dipinge un caso di scuola di atto dispositivo compiuto in maniera preordinata a frodare i creditori: sintomatica è la tempistica. il fondo precede di poco l'insolvenza
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Da: sempre p10/12/2013 13:58:09
il resto sono cavolate.
mi dite cove la capra riesce a discettare del fondo, della sua natura di patrimonio destinato, del carattere derogatorio rispetto al regime della responsabilità?
non può
bocciatura assicurata, per chiara elusione della prima parte della traccia
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Da: catullolex10/12/2013 14:00:25
sempre p è magnifico il fatto che tu sei cosciente che scrivi puttanate per sviare gente che, pur copiando, non passerà mai l'esame in quanto capra.
Rispondi

Da: Ally8110/12/2013 14:00:28
anche io, la revocatoria in questo caso non c'entra nulla. Non è un rimedio esperibile dalla Banca, la quale deve solo agire esecutivamente
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Da: gasito7510/12/2013 14:01:20
ragazzi scusate...ma la traccia uno è la società oppure i coniugi?
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Da: AAA10/12/2013 14:02:04
Cass. sentenza del 24 gennaio 2012 n. 933
"Allo stesso risultato si perviene quando il pignoramento sia successivo all'annotazione, ma l'ipoteca sia stata iscritta in precedenza, in quanto con l'iscrizione sorge immediatamente per il creditore il potere di espropriare il bene, ex articolo 2808 del Codice civile, con prevalenza rispetto ai vincoli successivi".
Questo esclude la necessità dell'azione revocatoria
Rispondi

Da: sempre p10/12/2013 14:03:14
vabbè
sono le 14:00.
sbilanciamoci, senza più inquinare
se c'è ipoteca anteriore, la revocatoria nn serve: la prima determina l'inefficacia verso il cred. ip. dell'atto dispositivo.
ma questo è un altro paio di maniche.
arrivederci al prossimo parere
Rispondi

Da: catullolex10/12/2013 14:04:23
AAA solo le capre non hanno capito la soluzione, ma questo non basta a redigere il parere. se siete convinti che scrivere cagate bestiali sulla necessità di esperire azione revocatoria o no sia sufficiente...continuate pure.
cmq arrivi in ritardo di 2 ore.
Rispondi

Da: catullolex10/12/2013 14:04:49
AAA solo le capre non hanno capito la soluzione, ma questo non basta a redigere il parere. se siete convinti che scrivere cagate bestiali sulla necessità di esperire azione revocatoria o no sia sufficiente...continuate pure.
cmq arrivi in ritardo di 2 ore.
Rispondi

Da: aiuto201310/12/2013 14:07:18
sempre p hai intenzione di giocare ancora???? la revocatoria non c'è punto!!!!
Rispondi

Da: Bastaaa10/12/2013 14:09:51
Nel caso invece in cui l'ipoteca sia sorta prima che il bene venga inserito nel fondo patrimoniale, l'ipoteca sopravvive e, pertanto, su di essa il fondo non avrà alcun effetto. Il che vuol dire che il creditore potrà ugualmente espropriare l'immobile, senza bisogno di agire con l'azione revocatoria.
Rispondi

Da: sempre p10/12/2013 14:10:26
vi pare giusto che gente senza arte né parte riceva via iphone soluzioni e quant'altro.
sicenramente no!
e non è morale allora sviare i nostri candidati sleali fin dove è possibile?
la traccia reca doppi tranelli.
Quando uno è arrivato a capire che il conflitto non si risolve in base alla priorità della trascrizione tra pignoramento e fondo, perché ciò che importa è l'annotazione sull'atto di matrimonio, si deve porre il problema della revocatoria.
Dopo un po', trovando a fatica il precedente, capisce che la revocatoria, astrattamente possibile, non è necessaria.
Era il trappolone.
Come trappolone è farsi sviare dalla separazione che ha rilievo solo se il valore dell'immobile non basta, per svalutazione del mercato delle case, a coprire tutto il credito.
Se uno ficca anche nel ragionamento elementi di rilevanza della separazione dei beni prende il massimo.
io modestamente lo avrebbi preso
Rispondi

Da: catullolex10/12/2013 14:12:56
sempre p stai sicuro che chi non ha ne arte ne parte viene cmq bocciato se non ha santi in paradiso.
Rispondi

Da: Il ministro10/12/2013 14:13:37

- Messaggio eliminato -

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Da: sesese10/12/2013 14:13:46
dai ragazzi vi prego qualcosa sul fondo
Rispondi

Da: non sviate10/12/2013 14:14:09
vi pare giusto che passino non i più bravi ma quelli con altri tipi di bravure??
Quindi sempre P non sviare e vai a lavorare se sei cosi bravo! se ci vuoi aiutare ben venga.
Rispondi

Da: Aiutooooooooooooo10/12/2013 14:15:49
PARERE FATTO DA ME
La risoluzione del caso in esame merita brevi cenni sulla natura e sulla efficacia del cosiddetto "fondo patrimoniale".
Il fondo patrimoniale, disciplinato dagli art. 167 e ss. c.c., è un patrimonio di destinazione, ossia un complesso di beni (immobili, mobili registrati o titoli di credito) che vengono destinati, mediante un atto posto in essere dai coniugi o da un terzo, prima o durante il matrimonio, al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
Per effetto del vincolo, i beni che formano oggetto del fondo vengono sottoposti ad una speciale disciplina che detta precisi limiti, al fine di garantire il perseguimento della destinazione e riguardanti l'amministrazione, la disposizione e l'assoggettabilità dei beni medesimi all'azione esecutiva dei creditori dei coniugi. Secondo la prevalente opinione, il fondo patrimoniale è costitutivo di un "regime patrimoniale" in senso tecnico che, tuttavia, riguardando beni determinati, non si pone in alternativa agli altri regimi patrimoniali tipici, ma a questi si affianca (Cass. 27 novembre 1987, n. 8824).
Per questa ragione, la costituzione del fondo patrimoniale è compatibile con la perdurante vigenza, tra i coniugi, di un regime di separazione dei beni oppure di comunione legale o convenzionale. La circostanza che Tizio e sua moglie abbiano optato per il regime della separazione dei beni non costituisce pertanto ostacolo alcuno alla piena validità ed efficacia dell'atto costitutivo del fondo.
La formazione del fondo patrimoniale rappresenta una vera e propria "convenzione" tra i coniugi. Si può quindi ritenere che il fondo sia stato, almeno sotto questo profilo, validamente costituito. Prima di entrare nel merito del caso in esame, occorre ulteriormente verificare se il vincolo derivante dal fondo, pur validamente costituito, sia opponibile ai terzi e, in particolare, alla banca Alfa creditrice.
Precisamente, ai sensi dell'art. 170 c.c., l'esecuzione sui beni vincolati in fondo patrimoniale "non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia". Dunque sono due sono i presupposti richiamati nella norma: il primo, di natura oggettiva, consiste nell'estraneità del debito ai bisogni della famiglia; il secondo, di natura soggettiva, è rappresentato dalla conoscenza, da parte del creditore, della predetta estraneità.
Riguardo al primo requisito - l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia - sembra ragionevole ritenere che nel caso in esame non sussista, in quanto l'acquisto di un immobile fatto da entrambi i coniugi ben potrebbe rientrare tra il novero dei beni che rappresentano i bisogni della famiglia anche alla luce della giurisprudenza dominante.
Al tal riguardo infatti, la giurisprudenza di legittimità, identifica i "bisogni della famiglia" ai fini dell'art. 170 c.c. nella "inerenza diretta ed immediata" degli scopi per cui i debiti sono stati contratti ai bisogni della famiglia. Si è precisato che il concetto di "bisogni della famiglia" non deve essere inteso in senso restrittivo, non deve cioè essere riferito solo alla soddisfazione delle necessità indispensabili del nucleo familiare bensì deve essere letto come formula atta a ricomprendere tutte le esigenze volte al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da intenti meramente speculativi (sempre Cass., 7 gennaio 1984 n. 134).
Riguardo al secondo requisito - conoscenza da parte del creditore dell'estraneità del debito ai bisogni della famiglia- anche questo, può ragionevolmente ritenersi escluso. La banca Alfa, infatti, era a conoscenza che il mutuo era stato fatto per l'acquisto di un immobile da parte di entrambi i coniugi e tale singola ragione già di per sè basterebbe a considerare detto acquisto ricollegabile ai bisogni della famiglia di Tizio e Caia.
Gli Ermellini, fugando ogni dubbio di sorta, in una recentissima sentenza hanno sancito che: "L'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 c.c., grava sulla parte che intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale (ovvero Tizio e Caia), la quale deve provare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità nei confronti del creditore pignorante, ma anche che il debito per cui si procede venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, essendo questi ultimi sia quelli essenziali del nucleo familiare, sia altre esigenze, purchè il loro soddisfacimento sia funzionale alla vita della famiglia"(Cassazione Civile, Sez. III, 19 febbraio 2013 n. 4011).
Per dette ragioni la Banca Alfa ben potrebbe pignorare l'immobile di Tizio e Caia stante che, dovranno essere questi ultimi a provare che il fondo sia stato regolarmente costituito e che l'acquisto dell'immobile facente parte del fondo sia rimasto estraneo ai bisogni familiari.
Si ritiene comunque che, nel caso in cui Tizio e Caia riescano a dimostrare l'estraneità dell'acquisto dell'immobile ai cd. "bisogni familiari", la Banca Alfa potrà comunque far valere i propri diritti attraverso la revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c..
Infatti, a norma dell'art. 2901 c.c., sono soggetti alla revocatoria i soli "atti di disposizione del patrimonio" e i presupposti di tale azione sono: il periculum damni, cioè il pregiudizio delle ragioni del creditore e il consilium fraudis, cioè la consapevolezza di ledere le ragioni del creditore.
Nel caso in esame vi è sicuramente il periculum damni, rappresentato dall'immissione nel fondo patrimoniale dell'immobile sottoposto ad ipoteca volontaria dalla Banca Alfa a garanzia del mutuo concesso a Tizio e Caia anteriormente alla costituzione del fondo; e vi è altrettanto sicuramente anche consilium fraudis, ovvero la consapevolezza (dolo generico) da parte di Tizio e Caia di ledere le ragioni della Banca Alfa immettendo nel particolare regime del fondo patrimoniale un immobile gravato da ipoteca.
In conclusione, alla luce delle considerazioni sopraesposte la Banca Alfa potrà agire sia ex art. 170 c.c. e attivare la procedura esecutiva per l'immobile vincolato nel fondo patrimoniale e sia ex art. 2901 c.c. facendo dichiarare inefficace la costituzione del fondo patrimoniale in quanto arreca pregiudizio alle ragioni della Banca Alfa.
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Da: Sbagliato10/12/2013 14:17:44

- Messaggio eliminato -

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Da: ciccio 210/12/2013 14:18:50
aiuto parere svolto me lo postate???
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Da: ciao...10/12/2013 14:19:11
A che ora si consegna a venezia?????????
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Da: Il ministro10/12/2013 14:19:19

- Messaggio eliminato -

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Da: sempre p10/12/2013 14:19:27
bocciato.
carente nella parte generale.
completamente errato nell'individuazione della soluzione del caso concreto
Rispondi

Da: catullolex10/12/2013 14:19:43
la soluzione del parere 2 anzi postata è completamente errata, a mio modesto avviso. sentenza 933 del 2012, è questo il caso di riferimento in quanto analogo, uguale, identico, a quello prospettato dalla traccia.
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Da: sempre p10/12/2013 14:20:02
però non deprimerti.
perché sicuramente scrivi bene.
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Da: sempre p sei una testa di cazzo10/12/2013 14:21:12
come da nick...
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Da: catullolex10/12/2013 14:21:39
cmq comincio ad essere dell'opinione dei cazzoni che sviano. siete troppo capre, nonostante vi siano dati i giusti riferimenti giurisprudenziali, non riuscite a fare le cose in maniera esatta. se non è arte vostra non scrivete perchè ci sono capre più ignoranti di voi che copieranno queste cagate.
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