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ESAME AVVOCATO 2013
3538 messaggi, letto 535411 volte

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Da: ordine10/12/2013 13:20:11
allora
ricapitolando.
i coniiugi in questione sono due emeriti criminali.
primo perché nell'imminenza della insolvenza volevano scippare il bene allla banca ricorrendo al classico schemino del fondo patrimoniale.
secondo perché avevano anche optato per il regime di separazione, cosìcché la banca sarebbe stata costretta ad agire separatamente sul patrimonio personale dei due coniugi, col rischio di perdere la metàè del credito gravante sul patrimonio del coniuge insolvente.
Rispondi

Da: schifato10/12/2013 13:20:38
come sono belli questi avvocatucci da strapazzo che fanno i saccenti e scrivono solo ca**ate per confondere, nascondendosi dietro un nick senza autenticazioni. siete patetici come bimbiminkia sui forum dei videogames.
Rispondi

Da: ordine10/12/2013 13:21:03
ce ne è abbastanza allora per chiedere la revocatoria e pignoramento direi.
basta la chiudiamo qui. su
Rispondi

Da: ordine10/12/2013 13:22:22
perdonatemi.
è vero.
io sono qui solo per sviare.
per fare in modo che quelli col cellulare in mano non abbiano indicazioni univoche, facendo un torto ai meritevoli.
c'è giù un congruo numero di avvocati insipienti in giro.
non ce ne è bisogno di altri.
Rispondi

Da: babababbaba10/12/2013 13:22:25
l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla stipulazione dell'atto...l'atto è del 2006
punto due all'azione revocatoria non ci arrivano...hanno il titolo non serve!!!! vi ricordo che l'ipoteca è del 2006, quindi anteriore al fondo patrimoniale
Rispondi

Da: uffa89810/12/2013 13:23:21
la soluzione della seconda traccia????
Rispondi

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Da: sempre p10/12/2013 13:23:34
la prescrizione dell'azione revocatoria decorre dalla costituzione del fondo, grandissimo genio
Rispondi

Da: confermate.10/12/2013 13:23:47
L'art. 2495 c.c. così come riformato, ha introdotto la regola secondo cui: la società si estingue con la cancellazione dal registro delle imprese, senza che la stessa possa considerarsi più, in alcun modo, ancora vivente, e nonostante la presenza di eventuali rapporti ancora pendenti e non liquidati.

Pertanto, poiché con la cancellazione la società si estingue, i creditori insoddisfatti possono rivolgersi esclusivamente contro i soci fino a concorrenza delle somme da questi riscosse, risultanti dal bilancio finale di liquidazione e dal piano di riparto, e contro i liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da loro dolo o colpa.

A tale traguardo sono giunte le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con le sentenze n. 4060, 4061 e 4062 del 22 febbraio 2010.

Tali pronunce hanno infatti chiarito che: "Con la cancellazione dal Registro delle imprese, per le  società, anche quelle di persone, si determina l'estinzione della stesse con effetto retroattivo e con conseguente nullità di eventuali atti di accertamento emessi nei confronti delle stesse.

Secondo i Giudici della Suprema Corte: "pur avendo in tal caso l'iscrizione nel registro delle imprese natura meramente dichiarativa, con la pubblicizzata cancellazione si realizza il venir meno della loro capacità e della loro legittimazione negli stessi limiti temporali sopra indicati, anche se perdurino rapporti o azioni di cui le stesse società sono parti, in attuazione di una lettura costituzionalmente orientata delle norme relative a tale tipo di società da leggere in parallelo ai nuovi effetti costitutivi della cancellazione delle società di capitali.(C.Css. SS. UU., n. 4062/2010)

La cancellazione-estinzione della società ha come effetto il venir meno della legittimazione attiva e passiva della società nonché la preclusione per l'Ufficio di emanare o notificare atti impositivi, o, anche solo istruttori (inviti a comparire; P.V.C., ecc.), nei confronti di un soggetto estinto e che più non esiste, con la conseguenza che gli atti comunque così emanati e notificati sono giuridicamente inesistenti e privi di ogni giuridico effetto.
Rispondi

Da: sempre p10/12/2013 13:24:07
ma quante cavolate si leggono in questo sito.
Rispondi

Da: Caiaa notizie 10/12/2013 13:25:34
La revocatoria si prescrive in 5 anni...
Rispondi

Da: sempre p10/12/2013 13:25:50
il termine di prescrizione decorre dall'atto in frode ai creditori, chiaramente e non dalla data di insorgenza del credito.
sennò avremmo che l'azione per revocare un atto si prescrive ancor prima che venga ad esistenza l'atto da revocare.

grandissimi geni scrivono su questo forum

puntate tutto sui bisogni della famiglia assenti e sull'azione revocatoria per frode ai creditrori
Rispondi

Da: jam10/12/2013 13:26:31
per chi dovesse servire
trovata una prima soluzione schematica della traccia sulla SOCIETA'.
ma non ho avuto modo di legerla con calma.

se avete qualcosa sul fondo patrimoniale...postate. Grazie.

soluzione traccia n. 2

Schema
- effetti cancellazione della società dal registro imprese: estinzione della società. analisi art.
2495 c.c.
- successione dei soci nei debiti della società nei limiti delle quote di partecipazione (posto
che si tratta di una società di capitali e quindi a responsabilità limitata)
- colpa del liquidatore per aver trascurato le domande di pagamento della società alfa
- Cass. SS UU n. 6070 del 12.032013
-conclusioni: legittimazione ad agire nei confronti dei soci nei limiti della quota loro
liquidata ed azione di risarcimento danni nei confronti del liquidatore
Qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese,non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta,
ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato. Ancora: la cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società medesima,
impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio. Se l'estinzione della società cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dagli articoli 299 e segg. cod. proc. civ., con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci. Ove invece l'evento estintivo non sia stato fatto constare nei modi
previsti dagli articoli appena citati o si sia verificato quando il farlo constare in quei modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta.
La Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza n. 6070/2013, viene chiamata a pronunciarsi in tema di estinzione di società, cancellazione dal registro delle imprese, rapporti debitori e rapporti processuali. In particolare, la Corte d'Appello di Napoli, riformando una pronuncia resa in primo grado, aveva condannato il Comune "A" a pagare ad una società in accomandita semplice ("R. s.a.s. in liquidazione"), una cospicua somma, determinata in 402.649,22euro, oltre a interessi, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione di lavori pubblici eseguiti dalla
società su incarico dell'ente locale.
La sentenza viene impugnata con ricorso, a sua volta contestato sul presupposto che il predetto credito era stato ceduto dalla R. s.a.s. in liquidazione e, sul presupposto che la società in commento «è da considerare estinta dal momento della cancellazione della stessa dal registro delle imprese, onde l'impugnazione non avrebbe potuto essere ad essa indirizzata». Altresì il procedimento viene arricchito a seguito della notifica al comune "A" ed alla società R. s.a.s. in liquidazione, della richiesta del pagamento delle spese processuali da parte dell'avvocato della società.
Le Sezioni Unite della Cassazione vengono così chiamate a fare il punto sulla «sorte dei rapporti processuali pendenti nel momento in cui una società (nella specie, una società di persone) venga cancellata dal registro delle imprese». Viene così nuovamente affrontata la questione relativa agli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese, disciplina novellata a seguito della riforma del diritto societario, di cui al D.Lgs. n. 6/2003, s.m.i.; la questione degli effetti della
cancellazione della società, peraltro era già stata recentemente affrontata dalla giurisprudenza. In particolare, le sentenze di Cassazione richiamate nella pronuncia (Cass. 4060, 4061 e4062/2010), avevano sottolineato la valenza innovativa dell'art. 2495 cod.civ., che è del seguente tenore:
«Cancellazione della società - Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società».
Viene così ravvisato che la cancellazione produce senz'altro l'effetto estintivo della società (contrariamente a quanto accadeva ante riforma del diritto societario). Il provvedimento precisa che la natura della cancellazione presso il registro delle imprese è differente per le società di persone e per quelle di capitali: nelle prime, infatti, si tratta di pubblicità meramente dichiarativa, superabile con prova contraria. Viene affermato che per superare la presunzione di estinzione della società, «occorre la prova di un fatto dinamico: cioè che la società abbia continuato in realtà ad operare - e dunque ad esistere - pur dopo l'avvenuta cancellazione dal registro», ammettendo così la Cassazione, con un'altra pronuncia, la cancellazione della cancellazione (Cass. n. 8426/2010).
Ciò detto, le Sezioni Unite concentrano l'attenzione sulle conseguenze che possono derivare in ordine ai rapporti già in capo alla società estinta, ma tuttora pendenti in quanto trascurati o sopravvenuti, analizzando il profilo dei rapporti attivi e di quelli passivi. Relativamente a questi ultimi, il comma 2 dell'art. 2495 cod. civ., sopracitato, afferma espressamente che i creditori sociali tuttora non soddisfatti al momento della cancellazione della società, «possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al
bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi». Viene stabilito un termine di decadenza al fine dell'esercizio del diritto, determinato in un anno dalla cancellazione. Dal tessuto normativo regolante la materia, non emerge la volontà del legislatore di dichiarare estinti i rapporti con la formalità di cancellazione della società: una simile situazione, infatti, pregiudicherebbe ingiustificatamente i creditori sociali insoddisfatti al momento della formalità di cancellazione.
Secondo la pronuncia, naturale conseguenza della mancata estinzione delle posizioni creditorie è il passaggio dei debiti insoddisfatti, alla data di cancellazione della società, in capo ai successori dell'ente, configurandosi così un'ipotesi di successione inter vivos.
Secondo i giudici, «la ratio della norma (…) risiede nell'intento d'impedire che la società debitrice possa, con un proprio comportamento unilaterale, che sfugge al controllo del creditore, espropriare quest'ultimo del sui diritto. Ma questo risultato si realizza appieno solo se si riconosce che i debiti non liquidati della società estinta si trasferiscono in capo ai soci, salvo i limiti di responsabilità nella medesima norma indicati».
Viene affermato che è da considerare quale naturale conseguenza della cancellazione della società la ripercussione dei rapporti ancora in itinere nella sfera giuridica dei soci, configurandosi così il fenomeno alla stregua di un rapporto successorio: in particolare si tratterebbe di successione inter vivos (qualificazione attribuita dalla dottrina anche all'operazione straordinaria di fusione, anteriormente alla riforma del diritto societario).
La tesi del fenomeno successorio è avvalorata dalla circostanza che i soci sono chiamati a rispondere del medesimo rapporto già in capo all'ente estinto, e non ad una situazione giuridica sorta ex novo e ad essi stessi imputabile ab origine.
I giudici, nella motivazione a sentenza, affrontano poi la questione della responsabilità dei soci nelle società di capitali, ove, essi stessi, il più delle volte (salvo il caso dell'accomandatario di s.a.p.a.), rispondono intra vires: viene affermato che tale circostanza, tuttavia, non sia sufficiente a far venir meno il fenomeno successorio tipico del rapporto in commento.
Relativamente poi il termine di un anno, entro il quale poter far valere il diritto, viene sottolineato il collegamento che l'art. 2495 cod. civ. in commento ha con l'art. 303 cod. proc. civ., sulla continuazione del processo: detta ultima norma consente che, entro l'anno dalla morte della parte, possa essere notificato l'atto di riassunzione agli eredi nell'ultimo domicilio del defunto. Entro detto termine, conseguentemente, «i soci possono esser chiamati a rispondere dei debiti insoddisfatti della società estinta».
Invece, relativamente alle situazione attive (attivi non liquidati e sopravvenienze attive), tuttora in essere al momento della cancellazione della società dal registro delle imprese, secondo alcuni, tale formalità andrebbe interpretata come «tacita manifestazione di volontà di rinunciare alla relativa pretesa»: la cancellazione della società potrebbe essere interpretata come «univoca manifestazione di volontà di rinunciare a quel credito (...) privilegiando una più rapida conclusione del procedimento estintivo».
Secondo altri, opererebbe ugualmente il fenomeno successorio innanzi delineato per la successione dei rapporti passivi; per altri ancora, si verrebbe a configurare una situazione assimilabile a quella dell'eredità giacente, cui conseguirebbe la necessità di nominare un curatore speciale.
Viene affermato che è ragionevole ipotizzare che la titolarità dei beni e dei diritti residui o sopravvenuti torni ad essere direttamente imputabile a coloro che della società costituiscono il sostrato personale: «il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta che, sparita la società, s'instauri tra i soci medesimi, (...) un regime di contitolarità o di comunione indivisa, onde anche la relativa gestione seguirà il regime proprio della contitolarità o della comunione».
In conclusione, le Sezioni Unite affermano che, una volta cancellata la società, «le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta,
ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato».
Infine, in merito al profilo processuale, è evidente che, una volta cancellata, non esiste più l'ente società e, conseguentemente, lo stesso non può essere "parte processuale": non potrà quindi instaurare un nuovo procedimento, o essere chiamata quale parte convenuta, ovvero, impugnare provvedimenti giudiziari. Qualora la cancellazione della società dal registro delle imprese intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dagli articoli 299 e seguenti cod. proc. civ., con facoltà di proseguire o riassumere il procedimento nei confronti o da parte dei soci.
Secondo i giudici, quindi, il principio enunciato del fenomeno successorio per i debiti sociali, consente di applicare il disposto di cui all'art. 110 cod. proc. civ. "Dell'esercizio dell'azione", avente il seguente tenore: «Quando la parte viene meno per morte o per altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto», anche ai rapporti processuali. Qualora poi la società sia stata cancellata - secondo le Sezioni Unite - appare inammissibile che la società non più esistente possa impugnare un provvedimento: sarà quindi necessario che la prosecuzione del processo venga esperita da una "giusta parte".
Rispondi

Da: sempre p10/12/2013 13:27:04
non è importante che l'azione si prescrive in 5 anni.
ma da quando decorrono i 5 anni,
ed è chiaro che la prescrizione decorre dalla costituizione del fondo, cioè dall'atto da revocare.
ci mancherebbe pure che il termine di prescrizioe dell'azione nata per revocare sia prescritta prima che l'atto da revocare sia compiuto.

qui siamo matti
Rispondi

Da: costi quel che costi10/12/2013 13:29:03
traccia n.2
La costituzione di un fondo patrimoniale è un atto a titolo gratuito, non soltanto nell'ipotesi in cui provenga da un terzo o da uno solo dei coniugi, ma anche quando provenga da entrambi i coniugi, non sussistendo mai alcuna contropartita in favore del costituente o dei costituenti. Tale atto è, dunque, assoggettabile all'azione revocatoria, atteso che siffatta azione è finalizzata a conservare la garanzia patrimoniale e non vi è dubbio che la costituzione del predetto fondo, rendendo i beni conferiti non aggredibili dai creditori, se non a certe condizioni, incida riduttivamente sulla garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei (del) costituenti (e). Ciò non viola la tutela delle esigenze della famiglia, aventi fondamento costituzionale, dal momento che la sua costituzione è rimessa alla libera scelta dei coniugi o del terzo in nome dell'autonomia privata che è sottoposta alla possibilità di verificare, proprio con l'azione revocatoria, che non si traduca in lesione della garanzia spettante alla generalità dei creditori, quale componente dell'esplicarsi della libertà dell'iniziativa economica, pure presidiata da valori costituzionali.
secondo me anche questa è mportante
Cass. civ., Sez. III, 22/03/2013, n. 7250
Rispondi

Da: KRAUSE 10/12/2013 13:30:18
traccia n. 1

si deve per forza aire prima nei confronti del liquidatore??
Rispondi

Da: sempre p10/12/2013 13:32:10
per costi quel che costi   


la sentenza di costi quel che costi è risolutiva
o risolutoria

basta
il parere può dirsi concluso
il resto è noia
sì, non ho detto gioia
Rispondi

Da: persona seria10/12/2013 13:32:28
secondo voi è corretta questa impostazione?
la banca può agire certamente chiedendo la revocatoria del fondo patrimoniale la cui azione non è certamente prescritta poiché i termini decorrono dal 15/12/2010 data in cui è sato trascritto il fondo e annotato nel registro stato civile.
sussistendo tuttavia la separazione dei beni tra i coniugi in concreto quali beni potranno soddisfare il credito vantato dalla banca se non esiste un fondo comune?
grazie
Rispondi

Da: ciccio 210/12/2013 13:34:48
possibili soluzioni grazie
Rispondi

Da: bigshotcarl110/12/2013 13:36:05
Per la traccia sul fondo patrimoniale consultare cassazione 5385/2013 punti 4 e 5
Rispondi

Da: sempre p10/12/2013 13:36:56
per persona seria

a mio giudizio, è la soluzione esatta che valorizza i diversi particolari disseminati nella traccia (le date, la specificazione che si tratta di regime di separazione).

ottimo.

vai convinto su quella strada. mi hai convinto   
Rispondi

Da: lellos10/12/2013 13:38:21
sapientone del cazzo tu nella vita di cosa ti occupi, oltre a rompere le palle nei forum
Rispondi

Da: costi quel che costi10/12/2013 13:39:06
Per sempre P secondo me la sentenza è quella
Rispondi

Da: sempre p10/12/2013 13:42:43
allora ora dovremmo esserci con la soluzione definitiva.

puntare in primo luogo sui bisgoni familiari assenti nel caso di specie, onde assicurare la inopponibilità del fondo.
però effettivamente la questione è controverssa trattandosi di immobile, si presume - ma questo non viene precisato - per abitazione familiare.

detto questo, è importante che i coniugi abbiano costituito il fondo nell'imminenza dell'insolvenza, sì da lasciare il dubbio ragionevole che cio sia stato fatto per frodare la banga.

laddove però neppure emergessero univocamente indizi di frode, non resterebbe alla banca che agire esecutivamene sui patrimoni personali, che - ed è qui che entra in gioco la questione del regime di separazione  - sono separati: manca una ciomunione.

e qui entra in questione la problematica sulla possibiltià di soddisfacimento dell'intero credito, pur in presenza di patrimoni perrsonali incapienti.
Rispondi

Da: sempre p10/12/2013 13:43:26
anche secondo me la sentenza è quella del 2013, punti 4 e 5.
assolutamente pertinente,
Rispondi

Da: sempre p10/12/2013 13:44:04
bravo, hai azzeccato la sentenza risolutiva.
bravissimo.



bigshotcarl1    10/12/2013 13.36.05
Per la traccia sul fondo patrimoniale consultare cassazione 5385/2013 punti 4 e 5
Rispondi

Da: traccia 210/12/2013 13:44:05
http://www.controcampus.it/2013/12/esame-di-avvocato-2013-parere-civile-esame-di-avvocato-traccia-e-svolgimento/
Rispondi

Da: KRAUSE 10/12/2013 13:46:08
le azioni che potrà esercitare la società creditrice quali sono ??
DECRETO INGIUNTIVO NEI CONFRONTI DEI SOCI??
Rispondi

Da: sarainfo10/12/2013 13:49:46
notizie da firenze? Si sa a che ora hanno dettato??
Rispondi

Da: ila10/12/2013 13:50:52
sec me la revocatoria non è necessaria: quale sarebbe l'utilità di chiedere l'inefficacia del fondo nei confronti della banca quando la stessa è già garantita dall'ipoteca ,sorta anteriormente, e può agire direttamente???
Rispondi

Da: avv10/12/2013 13:53:34
sono d'accordo!
Rispondi

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