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ESAME AVVOCATO 2013
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Da: kikocik10/12/2013 13:01:13
Il fondo patrimoniale non tutela i beni in esso inclusi con efficacia retroattiva. Ad esempio, nel caso di acquisto di un immobile con mutuo ipotecario, l'inserimento dell'immobile in quelli compresi nel fondo patrimoniale non potrà impedire al creditore garantito da ipoteca di procedere nel pignoramento e nell'espropriazione coattiva dell'immobile, qualora il debitore si rendesse inadempiente nel pagamento delle rate del mutuo.

Ciò in base all'articolo 2808 del codice civile
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Da: ciao...10/12/2013 13:01:19
Hanno già dettato a Venezia????
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Da: ordine10/12/2013 13:01:26

L'esecuzione sui beni e sui frutti del fondo patrimoniale è consentita, a norma dell'art. 170 c.c., soltanto per debiti contratti per fare fronte ad esigenze familiari, sicché, in sede di opposizione al pignoramento, spetta al debitore provare che il creditore conosceva l'estraneità del credito ai bisogni della famiglia, sia perché i fatti negativi (nella specie l'ignoranza) non possono formare oggetto di prova, sia perché esiste una presunzione di inerenza dei debiti ai detti bisogni.
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Da: re56yu10/12/2013 13:01:55
ma non vai a mangiare werty?
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Da: ordine10/12/2013 13:02:14
infatti concordo.
si deve agire con revocatoria, perche il fondo ha natura elusiva fatto apposta per frodare il creditore,impossibilitato ad aggredire il bene
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Da: cacacacacacacacaacacac10/12/2013 13:02:51
steamato non ti seguo. siamo d'accordo entrambi che la banca può espropriare l'immobile gravato da ipoteca perchè ,essendo questa precedente all'annotazione, il fondo non è opponibile al creditore procedente. mi perdo quando leggo la 4011 che parla di bisogni di famiglia, che a mio avviso, non centrano nulla nel caso specifico.
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Da: schema risolutivo traccia 210/12/2013 13:03:45
garanzia patrimoniale -deroga con fondo patrimoniale - conflitto tra fondo e creditore - risoluzione in base a priorità della trascrizione se immobile - frode del creditore pignorante - azione revocatoria
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Da: per ca ca ca ca ca10/12/2013 13:04:25
stai parlando troppo, sviando tutti, smettila.
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Da: schema risulotivo traccia 210/12/2013 13:05:15

seconda opzione

responsabilità patrimoniale -deroga - opponibilità - inopponibilità per obbligazione estranea ai bisogni - onere della prova a carico coniugi
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Da: ordine10/12/2013 13:05:56
concorso su entrambi gli schemi.

occhio a non farvi sviare da gente alla ca ca cacac
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Da: Eleonora76 10/12/2013 13:06:00
soluzione schematica traccia n. 2
- analisi dei seguenti istituti: fondo patrimoniale art. 167 c.c.; pubblicità dell'atto pubblico di costituzione in quanto ha ad oggetto un bene immobile ed inoltre perchè rappresenta una convenzione matrimoniale ex art. 167 comma 1ì; in quanto tale va annotata a margine dell'atto di matrimonio ai fini della relativa opponibilità ai terzi ex art. 167 ultimo comma
- preesistenza all'atto di costituzione del fondo patrimoniale di un'ipoteca sull'immobile. conseguente analisi dell'art. 2808 e 2821 c.c., in particolare la ipoteca rende indisponibile a chi la concessa il bene da essa gravato; degli artt. 2900,2901,2902 e 2913 c.c, che legittimano il creditore (la banca) ad esperire l'azione revocatoria per far dichiarare l'inefficacia dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale e così giustificare l'azione esecutiva sul bene gravato da ipoteca
- Cass. civ. sez. III, sent n.933 del 24.01.2012
- conclusioni: azione revocatoria e procedura di esecuzione forzata

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Da: cacacacacacacacaacacac10/12/2013 13:06:37
ordine quello che scrivi sarebbe esatto solo nel caso in cui si può opporre all'esecuzione il fondo patrimoniale, cosa che nel caso in esame non può farsi perchè (ripeto per la 100esima volta), il fondo non è opponibile se l'annotazione è successiva all'iscrizione ipotecaria.
per quello che chiedeva se deve farsi istanza di vendita o di pignoramento.... bah, cazzo centra?? illuminami.
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Da: ordine10/12/2013 13:07:18
brava eleoonora.

pensavi di atteggiarti a esperto del diritto e invece sei consequenziale come un tornante alpino
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Da: ordine10/12/2013 13:08:30
ca ca ca ca
stai sviando tutti basta
li vuoi proprio fregare questi candidati di nappule pronti coi cellulari.

segui l'esempio di eleonora, con le sue conclusioni conseguenziali e logiche.

ti prego
Rispondi

Da: SteAmato10/12/2013 13:08:51
per cacacacacacacca .
c'entra nel momento in cui la 4011/2013 allarga l'azione espropriativa anche se il debitore prova a dimostrare, infatti l'onere della prova spetta a lui, che il bene acquistato con il mutuo non serva a soddisfare i bisogni di famiglia.
La cassazione addirittura dice che se anche è un mutuo contratto per lavoro rientra nei beni di famiglia...pertanto l'azione espropriativa ne esce rafforzata. Infatti le sentenzi precedenti dicevano che se i beni soggetti a fondo patrimoniali servivano epr i bisogni della fmiglia non potevano essere toccati. La 4011 allarga la visione restrittivi del bisogno di famiglia..capisci perchè secondo me serve? Le sentenze sono quelle la 933/12 e la 4011/13...ma quest'ultima da la soluzione. lòa banca viene nel mio studio e io gli dico che possiamo procedere perchè il debitore non ha alcuna speranza di vincere...infatti i eni che servono al bisogno familiare sono tutti e quindi non si puo' opporre in nessun modo
Rispondi

Da: ordine10/12/2013 13:09:52
eleonora, stavo scherzando sul tornante alpino.

condivido appieno la soluzione della revocatoria, per la quale infatti decisivo appare la circostanza che il fondo è stato costituito nell'imminenza dell'insolvenza
il che dimostra la reordinata volontà di fo  ttere la banca

Rispondi

Da: cacacacacacacacaacacac10/12/2013 13:10:28
orine è lo stesso che scriveva nel post delle 13.02 "infatti concordo.
si deve agire con revocatoria, perche il fondo ha natura elusiva fatto apposta per frodare il creditore,impossibilitato ad aggredire il bene"
il fondo ha natura elusiva? bah, fate voi che forse sbaglio io, spero di sbagliarmi. buon lavoro
Rispondi

Da: ordine10/12/2013 13:10:47
in conclusione.

sono due i passaggi dirimenti.

il bisogno della famiglia
l'intento frodatoriio dei coniougi

soluzione
revocatoria e pignoramento
Rispondi

Da: ordine10/12/2013 13:12:00
non fatevi fregare da caca, che è da tempo che non gioca e tocca palla,

ritirati, che casso sei ritornato a fare al milan
Rispondi

Da: ViolaTes 10/12/2013 13:12:25
Ragazzi vedere blog. avv. Forleo
Rispondi

Da: Avv caio Napoli 10/12/2013 13:12:31
Ragazzi, siete sicuri dell'intento frodatorio?
Rispondi

Da: Il commissario 10/12/2013 13:12:58

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: persona seria10/12/2013 13:13:43
Rispondete. La traccia sul fondo patrimoniale è di facile soluzione. Troppo facile. Deve avere importanza la precisazione sul regime adottato dai coniugie. Ditemi cosa ne pensate.
Rispondi

Da: ordine10/12/2013 13:13:58
comunque è vero che la consequenzialità manca a tanti.
non basta copiare ed incollare una sentenza per fare il goal, se poi non si capisce un emerito casso del diritto.

attenti allla consequenzialità
la banca, come sempre, è in una fottutissima botte di ferro.
attenti allora alla consequenzialità, perché qua girano schemini logici che farebbero rabbrividire anche un pazzo,
Rispondi

Da: cacacacacacacacaacacac10/12/2013 13:15:04
sono sicuro che chi è veramente competente appena concluso il lavoro posterà i pareri fatti in maniera corretta. quindi qui nessuno svia nessuno, si discute solo. la presunzione è una brutta bestia.
sicuramente posso aver male inquadrato l'istituto ed il caso concreto, ma dal fatto che non scriverò più potete capire che ero in buona fede. se invece sei tu caro ordine a sviare, renditi conto che tra qualche ora verranno postate le soluzioni corrette e le tue parole servono a poco.
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Da: mah10/12/2013 13:15:18
iO SINCERAMENTE LA NATURA ELUSIVA NON LA VEDO...
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Da: ordine10/12/2013 13:16:50
è vero.
infatti, poiché la banca - come oramai pacificamente accertato - noin può aggedire in alcun modo il bene trascinato dentro il fondo - non può che aggredire la comunione, cioè i beni esranei al fondo.

Ma poiché questi due criminali hanno optato per il regime di separazione, non c'è neppure una comunione da aggredire.

e qui tutto si complica.

occorre aggredire allora il patrimonio personale e separato dei coniugi.

ma se non c'è vincolo di solidarietà, rischia la banca di soddisfarsi solo sul coniuge sovente e perdere la metà del credito caricato sul copniuge insolvente ed incapiente sotto il profilo patrimoniale.


Attenzione ai naviganti
spostate l'attenzione sul regime.

un acuto passante ha finalmente colto nel segno.
speriamo che non sia troppo tardi per correggere la rotta.
Rispondi

Da: avv 10/12/2013 13:17:48
si spera non siano ammessi cell, cavolo siamo legali
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Da: persona seria10/12/2013 13:18:55
Rispondete. La traccia sul fondo patrimoniale è di facile soluzione. Troppo facile. Deve avere importanza la precisazione sul regime adottato dai coniugie. Ditemi cosa ne pensate.
Rispondi

Da: gio10/12/2013 13:20:02
anche se si potesse esperire la revocatoria, e non si può, è prescritta sono passati più di 5 anni
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