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ESAME AVVOCATO 2013
3538 messaggi, letto 535383 volte

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Da: cacacacacacacacaacacac10/12/2013 12:49:07
steamato io continuo a credere che la 4011 non centra nulla in quanto il caso è completamente diverso. il fondo patrimoniale non è opponibile all'esecuzione se l'annotazione è successiva all'iscrizione ipotecaria. quindi alla valutazione dei "bisogni di famiglia" non ci si arriva proprio.
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Da: A Venezia10/12/2013 12:49:50

- Messaggio eliminato -

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Da: già10/12/2013 12:49:53
spero che con tutte queste str.te dette, abbiamo confuso i nostri candidati di Nappule che aspettano (bontà loro) coi cellulari la soluzione.
Ma io gli sguinzaglierei il cane rex. montalbano e tutta la polizia, possibilmente anche quella vera postale.

non in avvocatura, ma in galera.
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Da: Totò 10/12/2013 12:50:25
Napoli consegna alle 18 30 cellulari ok
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Da: SteAmato10/12/2013 12:50:26
La 4011 è pertinente e fondamentale...perchè dispone che la Banca può pignorare anche sul fondo patrimoniale senza revocatoria se l'ipoteca è iscritta prima del fondo patrimoniale...addirittura non deve neanche provare che serva alla famiglia in quanto " L'obbligazione assunta per motivi lavorativi, infatti,  può ugualmente consentire alla banca di aggredire i beni costituiti in fondo patrimoniale ciò in quanto il debito dell'imprenditore nei confronti della banca può intendersi come contratto nell'interesse della famiglia, sicché l'istituto di credito, in caso di inadempimento, può rivalersi sull'immobile costituito in fondo patrimoniale"
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Da: Da Roma 81 10/12/2013 12:50:48
Ragazzi, avete notizie da Roma? So che sono entrati alle 9
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Da: aiutooo10/12/2013 12:51:11
cmq il diritto è proprio brutto, è la materia più brutta che si possa studiare all'università ;(
p.s. io non ho mai fatto neppure la pratica
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Da: aiuto201310/12/2013 12:51:18
cacacacacacaca pensi che si debba fare istanza di vendita o pignoramento?
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Da: SteAmato10/12/2013 12:51:21
cacacacacacacacaacacac...ma hai letto la traccia? E' specificato che l'ipoteca è iscritta 4 anni prima del fondo patrimoniale...SVEGLIA
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Da: A.s.a10/12/2013 12:51:26
Ahahah simpatico....sapete a che ora hanno dettato a Venezia???
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Da: Fondo patrimoniale10/12/2013 12:51:28
anchio concordo con cacacacacaca secondo me la sentenza più attinente al caso è questa Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 24-01-2012, n. 933...ma nessuno concorda con me?
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Da: la 401110/12/2013 12:51:28

- Messaggio eliminato -

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Da: gi10/12/2013 12:51:38
insomma occorre partire dalla responsabilità patrimoniale dalla natura del bisogno dall'opponibilità del fondo.

soprattutto bisogno della famiglia e revocatoria
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Da: gi10/12/2013 12:52:28
la soluzione è palmare: la revocatoria
il resto sono pippe.

non fatevi distogliere dalla strada retta e giusta che è solo la revocxatoria
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Da: anna_1984lu@yahoo.it10/12/2013 12:52:36
soluzioni
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Da: SteAmato10/12/2013 12:52:57
cacacacacacacacaacacac...inoltre la 4011 ti dice che addirittura un'ipoteca fatta per motivi lavorativi serve alla famiglia...quindi non deve provare nulla la banca. Fossi il liegale della Banca mi farei dare l'acconto...e procederei subito con il classico recupero crediti
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Da: fondo10/12/2013 12:54:24
La costituzione del fondo patrimoniale non ha effetto nei confronto dell' ipoteca perché è iscritta precedentemente
La banca potrà quindi procedere esecutivamente sul bene, essendo giuridicamente possibile includere lo stesso nel fondo, ma ciò non vale a rendere opponibile la costituzione del fondo al creditore ipotecario con ipoteca iscritta precedentemente.
Veramente non interessa per la soluzione la questione sui bisogni della famiglia che si possono menzionare per la descrizione dell' istituto solamente
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Da: ila10/12/2013 12:55:05
anche io ritengo che la 933 sia la più attinente..anzi secondo me il tranello è proprio questo: tutti pensano alla revocatoria ma in realtà non è così!!!!
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Da: che coglioni10/12/2013 12:55:18

- Messaggio eliminato -

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Da: stepss10/12/2013 12:55:56
e vai luxor.
che col forum che hai piantato su, riusciremo a farne bocciare almeno il 99%.
poi va bene
qualcuno che ha studiato e che non si fa deviare c'è.
ma come sempre è una minoranza
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Da: PER ILA10/12/2013 12:57:00
FINALMENTE UNA CHE LA PENSA COME ME
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Da: SteAmato10/12/2013 12:57:38
ila ma la 4011/2013 dice la stessa cosa..non serve la revocatoria
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Da: cacacacacacacacaacacac10/12/2013 12:57:40
diciamo la stessa cosa. solo che io ritengo centrata la 933 più che la 4011.la soluzione che prospettiamo è la medesima.
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Da: artipof10/12/2013 12:58:30
per già...peccato che tu sia un pezzente montanaro...da dove vieni specie di zotico?
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Da: SteAmato10/12/2013 12:58:32
per cacacacacacacca ..si ma leggi questi due passaggi della 4011/2013...
In primo luogo, va ribadito il principio affermato da questa Corte, e correttamente applicato dal giudice di merito, per il quale l'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 c.c., grava sulla parte che intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale. Nel caso dell'opposizione proposta dal debitore avverso l'esecuzione avente ad oggetto tali beni, al fine di contestare il diritto del creditore di agire esecutivamente ex art. 615 c.p.c., l'onere della prova grava sul debitore opponente; questi non deve provare soltanto, come sostenuto dalla ricorrente, la regolare costituzione del fondo patrimoniale e la sua opponibilità nei confronti del creditore pignorante, ma anche che il debito per cui si procede venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia (cfr. Cass. n. 5684/06, n. 12730/07; V. anche Cass. n. 12998/06, con particolare riguardo all'ulteriore presupposto della conoscenza di tale estraneità in capo al creditore, di cui non è necessario occuparsi in questa sede). Trattasi di prova che, alla stregua dei principi generali, ben può essere fornita anche avvalendosi di presunzioni ai sensi dell'art. 2729 c.c., gravando comunque sull'opponente l'onere di allegare e dimostrare i fatti noti, da cui desumere, in via presuntiva, ì fatti oggetto di prova.

2.2.- Quanto al criterio identificativo dei crediti che, essendo stati contratti per fare fronte ai bisogni della famiglia, possono essere soddisfatti anche per via esecutiva, sono pertinenti i richiami che la ricorrente ha svolto ai precedenti di questa Corte.

In particolare, va ribadito il principio di diritto per il quale "in tema di esecuzione sui beni del fondo patrimoniale e sui frutti di essi, il disposto dell'art. 170 c.c., nel testo di cui alla L. 19 maggio 1975, n. 151 - per il quale detta esecuzione non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, va inteso non in senso restrittivo, come riferentesi cioè alla necessità di soddisfare l'indispensabile per l'esistenza della famiglia, bensì - analogamente a quanto, prima della riforma di cui alla richiamata L. n. 151 del 1975, avveniva per i frutti dei beni dotali - nel senso di ricomprendere in detti bisogni anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia, nonchè al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi" (cosi già Cass. n. 134/84, seguita da Cass. n. 11683/01, citata nella sentenza impugnata; nonchè, di recente, da Cass. n. 15862/09).
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Da: ordine10/12/2013 12:58:37
è dirimente il bisogno perché se il credito estraneo al bisogno il fondo è inopponibile, in qualunque circostanza,
puntate su quello.

inoltre il bene oggetto di contesa è un immobile, sicché occorre risolvere il conflitto in base a prirorità tra data di pignoramento e data di annotazione del fondo.
chi ha annotato o trascritto prima vince.
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Da: aiutooo10/12/2013 12:58:38
per me non è revocatoria, cioè il rimedio revocatorio servirebbe se l'ipoteca non fosse stata iscritta prima dell'annotazione del fondo patrimoniale e se non fosse comunque possibile rapportare ai bisogni della famiglia un credito assunto per incrementare il valore dello stesso fondo patrimoniale da destinare al sostegno della famiglia.

x già: ma l'avvocatura è già una galeraaa!!! è la professione peggiore che esista...
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Da: ordine10/12/2013 13:00:10
Va sospesa l'esecuzione intrapresa su beni del fondo patrimoniale annotato e trascritto prima della trascrizione del pignoramento eseguito per obbligazioni estranee ai bisogni familiari, nella fattispecie costituite dal debito fiscale dell'attività di uno solo dei coniugi. Nel successivo giudizio di merito iscritto a ruolo a seguito del ricorso in opposizione, in cui entrambe le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere sull'opposizione per cui è causa, in considerazione dell'intervenuta rinuncia del creditore procedente, va comunque disposta la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese di lite, secondo il criterio della soccombenza virtuale, tenuto conto che la rinuncia dell'Amministrazione al richiesto pignoramento è stata posta in essere soltanto a seguito dell'emissione di ordinanza di sospensione dell'esecuzione e, quindi, dopo la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio di merito.
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Da: llulululu10/12/2013 13:00:35
ragazzi per favore postate soluzioni schematiche
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Da: KRAUSE 10/12/2013 13:00:48
PARERE N. 1

Dunque, dopo la cancellazione dal registro delle imprese della società BETA, la società ALFA potrà far valere il suo credito nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione; in particolare, la ripartizione dell'attivo è pari a 20.000 euro per ciascuno dei quattro soci. Tuttavia, sarà possibile agire anche nei confronti del liquidatore, illimitatamente responsabile,  in quanto il mancato pagamento è dipeso da colpa di quest'ultimo, avendo la società creditrice inviato diverse lettere di sollecito, mai contestate e regolarmente ricevute dallo stesso. 

e' CORRETTO?
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