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ESAME AVVOCATO 2013
3538 messaggi, letto 535383 volte

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Da: AvvFidanzatoafarel''esame 10/12/2013 12:32:53
Sapete a che ora hanno dettato a Roma?
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Da: frizzi10/12/2013 12:34:51
a che ora consegna Napoli?
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Da: Pier_1210/12/2013 12:34:54
sulla traccia 2 (fondo patrimoniale) si può eccepire l'azione revocatoria?
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Da: babababbaba10/12/2013 12:35:01
seconda traccia.
ma dell'eventuale aioe revocatoria della banca cosa ne pensate????
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Da: Roberto Do.10/12/2013 12:35:03
no no
le quote di partecipazione, non c'entrano nulla, sono le quote ridistribuite dalla liquidazione, che sono illegittime perchè il liquidatore era a conoscenza del debito e non poteva ignorarlo

legittimo da parte del liquidatore cancellare la srl, anche perchè il giudizio su gravi irregolarità viene sempre accolto.
il patrimonio personale del socio, se deriva dalla massa patrimoniale della srl e' ok ne risponde , in caso contrario no
Rispondi

Da: PAOLO678961274610/12/2013 12:36:20
per avvocato vero: sei un coglione. suicidati.
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Da: bah10/12/2013 12:36:25
azione revocatoria non credo
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Da: cacacacacacacacaacacac10/12/2013 12:36:48
perchè ritieni la 4011 essenziale?
Rispondi

Da: bah10/12/2013 12:37:43
la 4011 non mi sembra essenziale concordo
Rispondi

Da: aiuto!!!10/12/2013 12:38:17
a napoli alli 18.30
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Da: Esterno_rimini 10/12/2013 12:38:42
Lotario  hai rotto i coglioni. Se ti avessi davanti  ti farei passare la voglia di scrivere minghiate. Che poi tu sarai un altro fallito e frustato del cazzo che sarà passato solo per raccomandazione. Ammesso che tu lo abbia passato. Taci coglione.
Rispondi

Da: In italia troppi avvocati10/12/2013 12:40:17

- Messaggio eliminato -

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Da: revocatoria10/12/2013 12:40:20
posto che l'obbligazione è estranea ai bisogni della famiglia  occorre la revocatoria perché l'intento di frodare c'è tutto
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Da: giulio1232110/12/2013 12:40:36
avvocato vero... coglione! se si potesse mettere un MI PIACE sfonderebbero il tasto!
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Da: già10/12/2013 12:41:07
anche io sinceramente proporrei l'azione revocatoria, perché c'è intento frodatorio
Rispondi

Da: Il Commissario Rex10/12/2013 12:41:13
Quanto rido, "sono il commissario", "vi stiamo monitorando"
Io son qua col mio osso

che teste di cazzo poveretti!!!!!
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Da: già10/12/2013 12:41:42
a che ora hanno cominciato a rimini?
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Da: SteAmato10/12/2013 12:42:48
La Suprema Corte di Cassazione, Sezione Tributaria Civile, con la sentenza n. 4011 del 19 febbraio 2013, affrontando il caso di un contribuente che aveva proposto opposizione all'esecuzione immobiliare per degli immobili trasferiti in un fondo patrimoniale, ha affermato che in caso di debito contratto nei confronti di un istituto di credito per motivi che possono essere di tipo imprenditoriale o lavorativi lo stesso debito può essere inteso anche come assunto  nell'interesse della famiglia. Pertanto, in caso di inadempimento, la banca ben può procedere al pignoramento dell'immobile costituito nel fondo patrimoniale.

La pronuncia, che trova conferma anche in alcuni precedenti (Cassazione 18 settembre 2001 n. 11683 e 7 luglio 2009 n. 15862), si basa su un'interpretazione estensiva della nozione di «bisogni della famiglia» contenuta all'art. 170 cc. Detto articolo dispone che "La esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia".

Secondo la Cassazione, la dicitura "bisogni della famiglia" non dovrebbe essere relazionata alle sole necessità essenziali del nucleo familiare, ma anche a ogni più ampia esigenza sottesa al pieno mantenimento delle occorrenze quotidiane nonché a un equilibrato sviluppo della famiglia, escludendo, quindi, solo quelle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da intenti speculativi. Opererebbe, inoltre, la presunzione per cui anche i debiti derivanti dall'attività professionale o d'impresa di uno dei coniugi, benché finalizzati al potenziamento della sua capacità lavorativa, avrebbero come scopo indiretto quello di accrescere il reddito disponibile da destinare al mantenimento dei bisogni della famiglia. Si è attribuita rilevanza, inoltre, non solo ai bisogni oggettivi, ma anche a quelli soggettivamente ritenuti tali dai coniugi.

Alla luce dell'interpretazione fornita dalla Cassazione, graverà quindi sul debitore, in sede di opposizione al pignoramento, l'onere di provare che i debiti derivanti dall'attività professionale o d'impresa sono stati assunti per scopi estranei ai «bisogni della famiglia». L'obbligazione assunta per motivi lavorativi, infatti,  può ugualmente consentire alla banca di aggredire i beni costituiti in fondo patrimoniale ciò in quanto il debito dell'imprenditore nei confronti della banca può intendersi come contratto nell'interesse della famiglia, sicché l'istituto di credito, in caso di inadempimento, può rivalersi sull'immobile costituito in fondo patrimoniale.

La Sezione Tributaria giunge, quindi, alla conclusione che "occorre che l'indagine del giudice si riferisca al fatto che ha generato l'obbligazione, a prescindere dalla natura di questa: i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell'obbligarsi fosse quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso meramente oggettivo, ma nel senso ampio di cui sopra, nel quale sono ricompresi anche i bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari".

Pertanto, per impedire che vengano pignorati detti beni non sarà sufficiente provare solo la regolare costituzione del fondo patrimoniale e la sua opponibilità nei confronti del creditore pignorante, ma occorrerà anche dimostrare che i medesimi debiti, provenienti dall'attività professionale o d'impresa, siano stati assunti per scopi che nulla hanno a che fare con i bisogni della famiglia.
Rispondi

Da: ciò10/12/2013 12:43:11
rex già sai l'osso dove te lo devi mettere!!!
Rispondi

Da: Cassazione 1515 del 201410/12/2013 12:43:58

- Messaggio eliminato -

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Da: Correzioni10/12/2013 12:44:18
scusate ma a Napoli hanno dettato? Per che ora devono consegnare?
Rispondi

Da: avv in soccorso10/12/2013 12:44:19
Sapete se a Napoli hanno problemi con i cellulari?
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Da: Jack610/12/2013 12:45:55
raga serve una sintesi... ragguagliamo il tutto ! !
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Da: Igi&greg10/12/2013 12:46:13
Lotario grandissima testa di cazzo vai coi forconi e togliti davanti ai coglioni
Rispondi

Da: s.o.s.10/12/2013 12:47:02
Secondo la Cassazione, la dicitura "bisogni della famiglia" non dovrebbe essere relazionata alle sole necessità essenziali del nucleo familiare, ma anche a ogni più ampia esigenza sottesa al pieno mantenimento delle occorrenze quotidiane nonché a un equilibrato sviluppo della famiglia, escludendo, quindi, solo quelle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da intenti speculativi. Opererebbe, inoltre, la presunzione per cui anche i debiti derivanti dall'attività professionale o d'impresa di uno dei coniugi, benché finalizzati al potenziamento della sua capacità lavorativa, avrebbero come scopo indiretto quello di accrescere il reddito disponibile da destinare al mantenimento dei bisogni della famiglia. Si è attribuita rilevanza, inoltre, non solo ai bisogni oggettivi, ma anche a quelli soggettivamente ritenuti tali dai coniugi.
Alla luce dell'interpretazione fornita dalla Cassazione, graverà quindi sul debitore, in sede di opposizione al pignoramento, l'onere di provare che i debiti derivanti dall'attività professionale o d'impresa sono stati assunti per scopi estranei ai «bisogni della famiglia». L'obbligazione assunta per motivi lavorativi, infatti,  può ugualmente consentire alla banca di aggredire i beni costituiti in fondo patrimoniale ciò in quanto il debito dell'imprenditore nei confronti della banca può intendersi come contratto nell'interesse della famiglia, sicché l'istituto di credito, in caso di inadempimento, può rivalersi sull'immobile costituito in fondo patrimoniale.
Pertanto, per impedire che vengano pignorati detti beni non sarà sufficiente provare solo la regolare costituzione del fondo patrimoniale e la sua opponibilità nei confronti del creditore pignorante, ma occorrerà anche dimostrare che i medesimi debiti, provenienti dall'attività professionale o d'impresa, siano stati assunti per scopi che nulla hanno a che fare con i bisogni della famiglia.
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Da: w la fregna10/12/2013 12:47:24

- Messaggio eliminato -

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Da: max10/12/2013 12:47:50
cmq nn si augura la bocciatura o la morte a nessuno. sono d'accordo che ognuno debba farcela cn mezzi propri...ma a volte un "avvocato vero" nn è un uomo vero a giudicare dal tenore di certi discorsi. Nn mi riferisco ad un utente in particolare, ma al clima che che si respira
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Da: kikocik10/12/2013 12:48:16
la 4011 si occupa proprio di un debito con un istituto bancario: " L'obbligazione assunta per motivi lavorativi, infatti,  può ugualmente consentire alla banca di aggredire i beni costituiti in fondo patrimoniale ciò in quanto il debito dell'imprenditore nei confronti della banca può intendersi come contratto nell'interesse della famiglia, sicché l'istituto di credito, in caso di inadempimento, può rivalersi sull'immobile costituito in fondo patrimoniale"
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Da: vinz12934 10/12/2013 12:48:34
Premetto che non sono avvocato, non studio legge e non ci capisco una minkia di giurisprudenza, ma ho trovato questo come soluzione e svolgimento:
http://www.controcampus.it/wp-content/uploads/2013/12/Prima-Traccia-Parere-Civile-Esame-di-Avvocato-2013.pdf?638e49
qualcuno potrebbe confermare e dire di quale traccia si tratta?
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Da: A.s.a10/12/2013 12:48:38
Ma a venezia???
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