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ESAME AVVOCATO 2013
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Da: err10/12/2013 12:06:19
anche io avanzerei istanza di fallimento, con revocatoria degli atti adottati dal curatore, perché lesivi dei diritti dei creditori
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Da: Totò10/12/2013 12:06:58
Ragazzii lasciate perdere questi stronzi che interferiscono infastidendovi.... Pensate a lavorare con tutti i mezzi leciti e non ed in bocca a lupo per questa farsa d'esame!!!
Rispondi

Da: x AVVOCATO VERO10/12/2013 12:07:00
un avv. vero non teme nessuna concorrenza.....
avrai anche superato l'esame ma sei solo un poveraccio che invece di fare la professione è a casa a curiosare su un forum.....
avv vero significa lavorare, sudare, amdare in tribunale e ricevere clienti!!!!
e tu dormi dormi.....
Rispondi

Da: err10/12/2013 12:07:02
per il fondo patrimoniale, occorre invece vedere se effettivamente l'obbligazione è pertinente rispetto ai bisogni della famiglia.
Rispondi

Da: oh oh oh10/12/2013 12:07:10
Sentenza 933/2012

Fondo patrimoniale - Opponibilità.
La costituzione del fondo patrimoniale è opponibile ai terzi esclusivamente a partire dalla data di annotazione a margine dell'atto di matrimonio negli appositi registri dello stato civile, non potendosi far retrodatare la produzione degli effetti alla data di proposizione della domanda di annotazione od anticiparli alla data della trascrizione effettuata ex art. 2647 c.c. ed avente la precipua funzione di pubblicità notizia. Ne discende che se il procedimento immobiliare è eseguito nelle forme di cui all'art. 555 c.p.c., prima della predetta annotazione, la costituzione del fondo de quo è inefficace nei confronti del creditore pignorante e di quelli che intervengono nell'esecuzione, stante quanto disposto dall'art. 2913 c.c.. Ciò accade anche nell'ipotesi in cui il pignoramento sia successivo all'annotazione, ma l'ipoteca sia stata iscritta precedentemente, atteso che con l'iscrizione sorge immediatamente per il creditore, ex art. 2808 c.c., il potere di espropriare il bene con prevalenza rispetto ai vincoli successivi.
Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 24-01-2012, n. 933

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Svolgimento del processo

N.M., Ab.Or., M.M. e A.G.B., garanti della CAMAR NORD s.r.l., propongono ricorso per cassazione, affidato a sei motivi ed illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza del Tribunale di Roma che ha rigettato l'opposizione all'esecuzione da essi proposta, con ricorso depositato il 15/2/07, nei confronti di un nutrito gruppo di creditori.
Resistono con controricorsi Aspra Finance S.p.A., succeduta nel processo ad Unicredit Corporate Banking S.p.A., rappresentata da Unicredit Credit Management Bank S.p.A., e Trevi Finance 2 S.p.A., succeduta nel processo a Capitalia S.p.A., pure rappresentata da Unicredit Credit Manaaement Bank S.d.A. che ha anche depositato una memoria.
Motivi della decisione

1. Sotto i profili della violazione e falsa applicazione degli artt. 324 e 131 c.p.c., e art. 2909 c.c., e del vizio di motivazione i ricorrenti, premesso che la sospensione dell'esecuzione, dapprima negata con ordinanza del 15/5/07, era stata poi concessa con ordinanze del 17/1/08 (quanto a B.C. e F. I., estranei al giudizio di merito), del 29/5/08 (quanto a N.M.), del 16/9/08 (quanto a M. ed A.), sulla base del fatto che il creditore procedente Mediocredito non poteva vantare un titolo esecutivo, assumono la formazione di un giudicato su tale punto.
1.1. Il primo motivo è infondato, atteso che è pacifica, nella giurisprudenza di questa Corte, la natura cautelare e provvisoria dell'ordinanza di sospensione dell'esecuzione e dunque la mancanza del carattere di decisorietà, tale da impedire la formazione del giudicato (ex multis Cass. 23 maggio 2011 n. 11306, Cass. 23 luglio 2009 n. 17266).
2. Subordinatamente i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 474 e 112 c.p.c., e art. 1813 c.c., ed il vizio di motivazione, in sostanza assumendo che il contratto azionato sarebbe privo del carattere di titolo esecutivo proprio del contratto di mutuo e che inoltre il giudice di merito non avrebbe chiarito perchè lo ha qualificato come "un contratto di mutuo che si è perfezionata con la stipula e nel quale l'erogazione ha costituito solo l'esecuzione dell'obbligazione principale". 2.1.- Il secondo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo riportato il tenore letterale del contratto di finanziamento su cui esso si fonda, ma solo di una parte di esso, largamente incompleta.
3. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono violazione della L. n. 108 del 1996, e dell'art. 112 c.p.c., assumendo che - a fronte della loro domanda di quantificazione del credito alla luce della L. n. 108 - il Tribunale si sarebbe limitato a negare l'efficacia retroattiva della legge stessa, senza tener conto della applicabilità della legge per il futuro.
3.1. Il terzo motivo è inammissibile. Il giudice di merito non si è infatti limitato a rilevare la mancanza di efficacia retroattiva della L. n. 108 del 1996, ma ha statuito - in conformità a Cass. 5 maggio 2009 n. 10297 - che, in base al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 161, comma 6, si applica nella specie il principio secondo cui "il divieto di anatocismo non si applica (...) agli interessi moratori conseguenti al mancato pagamento delle rate di ammortamento dei contratti di mutuo fondiario stipulati come quello in esame prima della entrata in vigore del T.U. sulla legge bancaria" (D.Lgs. n. 385 del 1993). Il quesito di diritto, con il quale sì chiede se "il Tribunale era obbligato a determinare l'esatto ammontare del credito azionato contro gli opponenti ai sensi della c.d. legge antiusura 108/1996", risulta pertanto inconferente, non essendo esplicitamente censurata la tesi del giudice di merito secondo cui l'inapplicabilità del divieto di anatocismo riguarderebbe anche le rate scadute successivamente all'entrata in vigore del T.U. sulla legge bancaria.
4. Con il quarto motivo i ricorrenti deducono violazioni di legge e vizio di omessa motivazione quanto alla natura del contratto posto a base della procedura che - a loro avviso - non dovrebbe qualificarsi quale contratto di mutuo fondiario "bensì di finanziamento".
4.1. Il quarto motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, per le medesime ragioni esposte sub 2.1.
5. Con il quinto motivo i ricorrenti - premesso di avere depositato il 21/4/08 "atto di rinuncia alle domande proposte nei confronti della Banca Popolare di Aprilia nonchè copia della rinuncia all'esecuzione e agli atti di intervento depositata dalla predetta Banca nella procedura esecutiva" - si dolgono, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di omessa motivazione, che il Tribunale non abbia tenuto in alcun conto detta produzione, condannando essi ricorrenti al pagamento delle spese anche nei confronti della Banca Popolare di Aprilia.
5.1. Il quinto motivo è infondato. Ai sensi dell'art. 306 c.p.c., la rinuncia agli atti del giudizio richiede l'accettazione delle parti costituite (di cui non è fatta menzione nel quesito) e comunque (ultimo comma) comporta l'obbligo del rinunciante di rimborsare le spese alle altre parti. Il mezzo è in ogni caso inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo testualmente trascritta la rinuncia.
6.- Con il sesto motivo, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, i ricorrenti si dolgono dell'accoglimento dell'"eccezione", formulata da Unicredit in comparsa conclusionale, relativa alla mancata prova da parte dei debitore che il credito fosse estraneo ai bisogni della famiglia, deducendo la tardività dell'eccezione e comunque l'erroneità della decisione.
6.1. La questione, proposta sotto tre distinti profili, cui corrispondono altrettanti quesiti di diritto (ma non indicazione di fatti controversi), è in parte inammissibile - anche a non considerare l'astrattezza dei quesiti - ed in parte infondata.
In primo luogo va affermato che quella proposta da Unicredit non è una eccezione ma una mera difesa, cosicchè non ha senso parlare del mancato rispetto del termine di cui all'art. 183 c.p.c..
In secondo luogo vi è da considerare che l'accertamento relativo alla riconducibilità dei debiti alle esigenze della famiglia costituisce accertamento di fatto, istituzionalmente rimesso al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione (Cass. 30 maggio 2007 n. 12730), che non può evidentemente consistere nella critica dei criteri adottati dal giudice di merito per ritenere un debito riconducibile ai bisogni della famiglia.
In terzo luogo appare assorbente il rilievo secondo cui la costituzione del fondo patrimoniale prevista dall'art. 167 c.c., così come stabilito dall'art. 162 cod. civ. per tutte le convenzioni matrimoniali, è opponibile ai terzi esclusivamente a partire dalla data dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, non potendosi retrodatare la produzione degli effetti alla data di proposizione della domanda di annotazione od anticiparli alla data della trascrizione effettuata ex art. 2647 c.c., ed avente l'esclusiva funzione di pubblicità notizia.
Pertanto, se il pignoramento immobiliare è eseguito, nelle forme dell'art. 555 c.p.c., prima dell'annotazione, la costituzione del fondo patrimoniale non ha effetto nei confronti del creditore pignorante e di quelli che intervengono nell'esecuzione, sussistendo l'inefficacia degli atti di disposizione dei bene pignorato, prevista dall'art. 2913 cod. civ., che comprende non solo gli atti di alienazione in senso stretto, ma anche tutti gli atti di disposizione dei patrimonio del debitore dai quali possa comunque derivare una sostanziale diminuzione della possibilità per il creditore pignorante o per i creditori intervenuti di soddisfarsi sui beni in questione. Allo stesso risultato si perviene quando il pignoramento sia successivo all'annotazione, ma l'ipoteca (come nella specie) sia stata iscritta precedentemente, in quanto con l'iscrizione sorge immediatamente per il creditore il potere di espropriare il bene, ex art. 2808 c.c., con prevalenza rispetto ai vincoli successivi (Cass. 30 settembre 2008 n. 24332). Sotto tale profilo il mezzo si rivela dunque inammissibile, essendo pacìfico che l'iscrizione ipotecaria del creditore procedente èi anteriore alla costituzione del fondo familiare.
7. Il ricorso va quindi rigettato, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese, liquidate, per ciascuno dei controricorrenti, in Euro 10.200, di cui Euro 10.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese, liquidate, per ciascuno dei controricorrenti, in Euro 10.200, di cui Euro 10.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
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Da: werty  -banned!-10/12/2013 12:08:34

- Messaggio eliminato -

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Da: Ele10/12/2013 12:08:54
Sul fondo patrimoniale, relativamente all'iscrizione dell'ipoteca e quindi del mutuo, chiedo ai colleghi che ne pensano di questa sent:
sentenza 7 luglio 2009, n. 15862
la Suprema Corte con sentenza 7 luglio 2009, n. 15862  ci ha fornito il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo, nella relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti ed i bisogni della famiglia, e non già nella natura delle obbligazioni legale o contrattuale, con la conseguenza che l'esecuzione sui beni del fondo o sui frutti di esso può avere luogo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con i bisogni della famiglia.
La citereste?
Rispondi

Da: SteAmato10/12/2013 12:10:10
RAGAZZI SUL FONDO PATRIMONIALE QUELLE SENTENZE SONO VECCHIE. GUARDATE la 4011/2013
Rispondi

Da: Francy vera 10/12/2013 12:11:46
Allora mi auguro che prima dei candidati faccia tu la stessa fine.vai a lavorare se sei capace avvocato vero invece di stare qui a gufare contro chi un giorno potrebbe farti il culo!!
Rispondi

Da: sarainfo10/12/2013 12:12:14
Qualcuno ha qualche notizia su firenze??!
Rispondi

Da: bah10/12/2013 12:14:09
avvocato vero,....gli Avvocati veri a quest'ora sono in Tribunale. tu cosa ci fai a kazzeggio su internet?
Rispondi

Da: Luxor_DGX10/12/2013 12:14:19
Svolgimento prima traccia: goo.gl/7JahUp
Svolgimento seconda traccia: http://goo.gl/yq9UvA

Copiate l'indirizzo che vi interessa,nella barra indirizzo del vostro browser.
Rispondi

Da: SteAmato10/12/2013 12:15:24
La Suprema Corte di Cassazione, Sezione Tributaria Civile, con la sentenza n. 4011 del 19 febbraio 2013, affrontando il caso di un contribuente che aveva proposto opposizione all'esecuzione immobiliare per degli immobili trasferiti in un fondo patrimoniale, ha affermato che in caso di debito contratto nei confronti di un istituto di credito per motivi che possono essere di tipo imprenditoriale o lavorativi lo stesso debito può essere inteso anche come assunto  nell'interesse della famiglia. Pertanto, in caso di inadempimento, la banca ben può procedere al pignoramento dell'immobile costituito nel fondo patrimoniale.

La pronuncia, che trova conferma anche in alcuni precedenti (Cassazione 18 settembre 2001 n. 11683 e 7 luglio 2009 n. 15862), si basa su un'interpretazione estensiva della nozione di «bisogni della famiglia» contenuta all'art. 170 cc. Detto articolo dispone che "La esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia".

Secondo la Cassazione, la dicitura "bisogni della famiglia" non dovrebbe essere relazionata alle sole necessità essenziali del nucleo familiare, ma anche a ogni più ampia esigenza sottesa al pieno mantenimento delle occorrenze quotidiane nonché a un equilibrato sviluppo della famiglia, escludendo, quindi, solo quelle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da intenti speculativi. Opererebbe, inoltre, la presunzione per cui anche i debiti derivanti dall'attività professionale o d'impresa di uno dei coniugi, benché finalizzati al potenziamento della sua capacità lavorativa, avrebbero come scopo indiretto quello di accrescere il reddito disponibile da destinare al mantenimento dei bisogni della famiglia. Si è attribuita rilevanza, inoltre, non solo ai bisogni oggettivi, ma anche a quelli soggettivamente ritenuti tali dai coniugi.

Alla luce dell'interpretazione fornita dalla Cassazione, graverà quindi sul debitore, in sede di opposizione al pignoramento, l'onere di provare che i debiti derivanti dall'attività professionale o d'impresa sono stati assunti per scopi estranei ai «bisogni della famiglia». L'obbligazione assunta per motivi lavorativi, infatti,  può ugualmente consentire alla banca di aggredire i beni costituiti in fondo patrimoniale ciò in quanto il debito dell'imprenditore nei confronti della banca può intendersi come contratto nell'interesse della famiglia, sicché l'istituto di credito, in caso di inadempimento, può rivalersi sull'immobile costituito in fondo patrimoniale.

La Sezione Tributaria giunge, quindi, alla conclusione che "occorre che l'indagine del giudice si riferisca al fatto che ha generato l'obbligazione, a prescindere dalla natura di questa: i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell'obbligarsi fosse quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso meramente oggettivo, ma nel senso ampio di cui sopra, nel quale sono ricompresi anche i bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari".

Pertanto, per impedire che vengano pignorati detti beni non sarà sufficiente provare solo la regolare costituzione del fondo patrimoniale e la sua opponibilità nei confronti del creditore pignorante, ma occorrerà anche dimostrare che i medesimi debiti, provenienti dall'attività professionale o d'impresa, siano stati assunti per scopi che nulla hanno a che fare con i bisogni della famiglia.
Rispondi

Da: lilly8110/12/2013 12:18:30
La pronuncia delle sezioni unite offre una interpretazione del 2945 sancendo che con l' estinzione non vi è più possibilità di soddisfare il credito nei confronti della società.
Residua solo la possibilità di agire neiconfronti dei soci ove venga in sede di bilancio finale prevista la distribuzione I soci.
Nel caso di specie la alfa potrà agire nei confronti dei soci, riuscendo a recuperare 80000 euro.
Per il residuo credito potrà, non essendo decorso un anno dalla cancellazione, termine previsto dalla legge, chiedere che la società venga dichiarata fallita.
Questa in sintesi a mio parere la conclusione
Rispondi

Da: lilly8110/12/2013 12:18:39
La pronuncia delle sezioni unite offre una interpretazione del 2945 sancendo che con l' estinzione non vi è più possibilità di soddisfare il credito nei confronti della società.
Residua solo la possibilità di agire neiconfronti dei soci ove venga in sede di bilancio finale prevista la distribuzione I soci.
Nel caso di specie la alfa potrà agire nei confronti dei soci, riuscendo a recuperare 80000 euro.
Per il residuo credito potrà, non essendo decorso un anno dalla cancellazione, termine previsto dalla legge, chiedere che la società venga dichiarata fallita.
Questa in sintesi a mio parere la conclusione
Rispondi

Da: per ele10/12/2013 12:19:43
sicuramenbte la sentenza è pertinente.
in effetti, occorre partire da una disamina della natura della obbligazione onde verificare se sia o meno funzionale ai bisogni della famiglia.
mi pare dirimente nella economia del parere.
Rispondi

Da: cacacacacacacacaacacac10/12/2013 12:22:25
la 4011 non è pertinente, l'attenzione non va sullo scopo del debito ma sull'anteriorità dell'ipoteca all'annotazione. non scrivete cagate.In primo luogo va affermato che quella proposta da Unicredit non è una eccezione ma una mera difesa, cosicchè non ha senso parlare del mancato rispetto del termine di cui all'art. 183 c.p.c..
In secondo luogo vi è da considerare che l'accertamento relativo alla riconducibilità dei debiti alle esigenze della famiglia costituisce accertamento di fatto, istituzionalmente rimesso al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione (Cass. 30 maggio 2007 n. 12730), che non può evidentemente consistere nella critica dei criteri adottati dal giudice di merito per ritenere un debito riconducibile ai bisogni della famiglia.
In terzo luogo appare assorbente il rilievo secondo cui la costituzione del fondo patrimoniale prevista dall'art. 167 c.c., così come stabilito dall'art. 162 cod. civ. per tutte le convenzioni matrimoniali, è opponibile ai terzi esclusivamente a partire dalla data dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, non potendosi retrodatare la produzione degli effetti alla data di proposizione della domanda di annotazione od anticiparli alla data della trascrizione effettuata ex art. 2647 c.c., ed avente l'esclusiva funzione di pubblicità notizia.
Pertanto, se il pignoramento immobiliare è eseguito, nelle forme dell'art. 555 c.p.c., prima dell'annotazione, la costituzione del fondo patrimoniale non ha effetto nei confronti del creditore pignorante e di quelli che intervengono nell'esecuzione, sussistendo l'inefficacia degli atti di disposizione dei bene pignorato, prevista dall'art. 2913 cod. civ., che comprende non solo gli atti di alienazione in senso stretto, ma anche tutti gli atti di disposizione dei patrimonio del debitore dai quali possa comunque derivare una sostanziale diminuzione della possibilità per il creditore pignorante o per i creditori intervenuti di soddisfarsi sui beni in questione. Allo stesso risultato si perviene quando il pignoramento sia successivo all'annotazione, ma l'ipoteca (come nella specie) sia stata iscritta precedentemente, in quanto con l'iscrizione sorge immediatamente per il creditore il potere di espropriare il bene, ex art. 2808 c.c., con prevalenza rispetto ai vincoli successivi (Cass. 30 settembre 2008 n. 24332). Sotto tale profilo il mezzo si rivela dunque inammissibile, essendo pacìfico che l'iscrizione ipotecaria del creditore procedente èi anteriore alla costituzione del fondo familiare.
Rispondi

Da: Fran avv 10/12/2013 12:23:46
ma vaffanculo....
Rispondi

Da: Roberto Do.10/12/2013 12:24:27
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE - SENTENZA 12 marzo 2013, n.6071 - Pres. Preden - est. Rordorf
cancellazione srl
Rispondi

Da: looooool10/12/2013 12:25:03
soluzione schematica traccia n. 1.
- effetti cancellazione della società dal registro imprese: estinzione della società. analisi art. 2495 c.c.
- successione dei soci nei debiti della società nei limiti delle quote di partecipazione (posto che si tratta di una società di capitali e quindi a responsabilità limitata)
- colpa del liquidatore per aver trascurato le domande di pagamento della società alfa
- Cass. SS UU n. 6070 del 12.032013
-conclusioni: legittimazione ad agire nei confronti dei soci nei limiti della quota loro liquidata ed azione di risarcimento danni nei confronti del liquidatore
Rispondi

Da: Fondo patrimoniale10/12/2013 12:25:59
Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 24-01-2012, n. 933

che ne pensate?

Rispondi

Da: werty  -banned!-10/12/2013 12:26:58

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: Fondo patrimoniale10/12/2013 12:27:51
ma leggete la traccia...il problema non è solo l'azione esecutiva! vi è altra azione che il creditore può e deve esperire
Rispondi

Da: SteAmato10/12/2013 12:28:36
io continuo a credere che la 4011 /2013 sia essenziale nella traccia 2...naturalmente la 933/2012 serve ma la 4011/13 è pertinente al massimo
Rispondi

Da: pai mai10/12/2013 12:29:00
revocatoria
Rispondi

Da: cicciobombo10/12/2013 12:29:14
avvocato vero, se sei anche tu su questo forum significa che stai senza far niente quindi...secondo me sei solo geloso delle opportunità date agli odierni concorrenti, sai benissimo che è un esame farsa, pertanto piuttosto di gufare, non dimenticare di essere stato un praticante. Ecco perchè l'avvocatura va a rotoli,,, perchè passato lì'esame ognuno pensa ai fatti suoi. Sei anche tu a rischio e spera che non ti venga qualcosa perchè neppure la tu Cassa potra aiutarti quando andrà in defaault
Rispondi

Da: tizio qualunque10/12/2013 12:31:22
Scusate...
La traccia 1 sarebbe quella sul Fondo Patrimoniale?
Rispondi

Da: cacacacacacacacaacacac10/12/2013 12:31:38
non centra un cazzo l'azione revocatoria, la banca può agire normalmente perchè l'ipoteca è anteriore all'annotazioneeeeeeee sentenza n 933 del 2012, è lo stesso identico caso prospettato dal nel parere da svolgere.
Rispondi

Da: mi10/12/2013 12:31:39

- Messaggio eliminato -

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Da: sono il commissario10/12/2013 12:32:40

- Messaggio eliminato -

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