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Idonei non vincitori: scorrimento graduatorie nelle PA e nelle Forze armate e di Polizia (GdF-CC-PdS-EI ecc..)
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Da: x antoniokal01/03/2014 14:50:33
ti faccio un in bocca a lupo sincero.

Da: per x pinko01/03/2014 15:07:47

Da: per x pinko01/03/2014 15:09:33
La mia domanda non era rivolta a te x tutti. Quando vorrò il tuo parere allora sarai il primo a saperlo.

Da: per antoniokal01/03/2014 15:13:02
A me non preoccupa il tar del lazio, ma il CdS che ieri ha detto che la triennale non vale per certi comparti. Nella motivazione che ho letto da parte di A.A.85 fa proprio riferimento alle leggi speciali delle FFAA FFOO. È quello a preoccuparmi

Da: x tutti01/03/2014 15:15:03
guarda non ci tengo ad esprimerti il mio parere.

Da: per antoniokal01/03/2014 15:16:16
Certo che è soggettiva ma ora capisco quegli utenti che postavano i comnenti dei loro avvocati sulla 66/2010. Se è così l'andazzo che cavolo ricorro a fare? Per assistere ad una sconfitta già annunciata? Sono io che mi tiro fuori e non dovete vederla come una mossa per non farvi ricorrere. Fate quello che ritenete giusto.

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Da: per x pinko01/03/2014 15:17:22
Allora evita di rispondere quando non ti si pone un quesito.

Da: x tutti01/03/2014 15:18:12
chi ha deciso di ricorrere lo sta gia' facendo e quindi avra' i suoi buoni motivi.

Da: x tutti01/03/2014 15:18:50
Da: per x pinko    01/03/2014 15.17.22
Allora evita di rispondere quando non ti si pone un quesito.

io non ti ho mai risposto.

Da: per x pinko01/03/2014 15:19:48
Detto questo il tuo parere da me non sarà mai chiesto. Stanne certo.

Da: per x pinko01/03/2014 15:20:49
Da: x tutti01/03/2014 14.34.15Da: per x pinko    01/03/2014 14.30.45
Come spendi i soldi sono fatti tuoi e non ci metto il becco di come potresti usarli, ma una domanda voglio fartela. Come ricorri se sai già che verrà respinto? Puoi anche non rispondermi se vuoi.

Sai mi piace perdere tempo!




Ora dimmi... non mi hai risposto tu?

Da: boxer1201/03/2014 15:31:29
Ragazzi sto cercando di buttare giù una mail da mandare al Presidente Renzi, al Ministro Madia e al Ministro Boschi. Quando lo posterò se vorrete e se vi piacerà nel contenuto potrete copiarlo ed inviarlo sulla sua mail istituzionale o social network. Datemi giusto il tempo di scriverla e rivederla. Se volete aggiungere qualcosa fate pure.

Da: x antoniokal01/03/2014 15:53:15
ciao, saresti così gentile da postare il link o il numero di sentenza a cui facevi riferimento nel post:

A me non preoccupa il tar del lazio, ma il CdS che ieri ha detto che la triennale non vale per certi comparti. Nella motivazione che ho letto da parte di A.A.85 fa proprio riferimento alle leggi speciali delle FFAA FFOO. È quello a preoccuparmi

grazie infinite,
samoa

Da: polizia monn01/03/2014 15:58:22





CONCORSI A PUBBLICI IMPIEGHI
Cons. Stato Sez. III, Sent., 14-01-2014, n. 100
CONCORSI A PUBBLICI IMPIEGHI
Graduatoria


Fatto - Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6943 del 2013, proposto da:
Ministero dell'Interno e Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
P.A. e altri rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Pesce, con domicilio eletto presso Giovanni Pesce in Roma, via Bocca di Leone 78;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I TER n. 07482/2013, resa tra le parti, concernente graduatoria del concorso per il reclutamento di 964 allievi agenti della polizia di stato riservato ai vfp delle Forze Armate;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di D.B. e altri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2013 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parti l'avvocato Pesce e l'avvocato dello Stato Varrone;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Considerato che:
- il Ministero dell'interno ha impugnato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 07482/2013 che ha accolto il ricorso dei signori indicati in epigrafe come appellati per l'annullamento del bando di concorso per il reclutamento di 964 allievi agenti della polizia di stato, riservato ai volontari delle forze armate in ferma prefissata di un anno o quadriennale, indetto con decreto del Ministero dell'Interno - Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza del 19.3.2013, pubblicato sulla G.U. - 4^ serie speciale - del 26.3.2013; nei limiti di interesse e per quanto possa occorrere, del D.P.C.M. 21 gennaio 2013, pubblicato sulla G.U.R.I. dell'11.4.2013, nella parte in cui il Ministero dell'Interno - Polizia di Stato viene autorizzato ad assumere 419 unità (ruolo agenti) per l'anno 2012 senza che sia previsto per tale scopo lo scorrimento della graduatoria approvata con decreto del Ministero dell'Interno - D.G.P.S. del 5.11.2012 (G.U.R.I. - 4^ serie speciale - n. 87/2012).
Rilevato che :
- i ricorrenti, in numero di 86, sono risultati idonei, insieme ad altri, per un numero complessivo di 939 (essendo risultati in graduatoria in posizione successiva a quella dei vincitori, questi ultimi tutti assunti), al concorso per il reclutamento di 2800 allievi agenti, riservato ai volontari delle Forze Armate in ferma prefissata di un anno o quadriennale, indetto con D.M. 24 novembre 2011;
- con decreto in data 19.3.2013, pubblicato sulla G.U. - 4^ serie speciale - del 26.3.2013, è stato indetto un nuovo concorso per il reclutamento di 964 allievi agenti, sempre riservato ai volontari delle Forze Armate in ferma prefissata di un anno o quadriennale;
- la sentenza del TAR ha accolto il ricorso ritenendo violato, sulla base della sentenza n. 14 della Adunanza plenaria, l'art. 35, comma 5 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, il quale stabilisce che "le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione";
- la sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 2011, come riporta il giudice di primo grado,"rappresenta ormai la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico", salvi i casi in cui "in cui speciali disposizioni legislative impongano una precisa cadenza periodica del concorso, collegata a peculiari meccanismi di progressione nelle carriere, tipiche di determinati settori del personale pubblico" (punto 51 della decisione), e, ancora, con ipotesi di fatto "in cui si manifesta l'opportunità, se non la necessità, di procedere all'indizione di un nuovo concorso, pur in presenza di graduatorie ancora efficaci", come nei casi di esigenza di stabilizzazione, attraverso le nuove procedure concorsuali, del personale precario, di "intervenuta modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale, rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora efficace", di "rilevanti differenze di contenuto sostanziale tra i posti messi a concorso e quelli indicati nelle precedenti procedure" e, ancora, di effettuazione di "una attenta e complessiva attività di ricognizione delle vacanze in organico e di programmazione pluriennale delle assunzioni".
Ritenuto che:
- la soluzione adottata dal TAR sia contraddittoria e illogica anche all'interno della stessa logica che la sentenza ha ritenuto di adottare, dal momento che comporta l'improprio scavalcamento - come ha giustamente rilevato la difesa erariale - da parte degli appellanti rispetto ad altri candidati meglio collocati nella stessa graduatoria, i quali avrebbero dovuto beneficiare prioritariamente della preferenza accordata dal TAR allo scorrimento della precedente graduatoria rispetto all'indizione di un nuovo concorso;
- la sentenza del TAR non ha adeguatamente considerato la rilevanza della disciplina prevista per i concorsi di polizia ed in particolare la previsione della ordinaria cadenza annuale del concorso stesso di cui all'art. 2199 del D.Lgs. n. 66 del 2010 che statuisce al comma 1: "..i posti messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno (o quadriennale)) ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere; e al comma 2: "Nello stesso anno puo' essere presentata domanda di partecipazione al concorso per una sola delle amministrazioni di cui al comma 1";
- entrambe le disposizioni disegnano un sistema di programmazione quinquennale nel quale i posti sono messi "annualmente a concorso" e i candidati possono fare "in ciascun anno" una sola domanda;
- ricorrono esattamente i presupposti richiesti dalla stessa sentenza dell'Adunanza plenaria n. 14/2011, richiamata dalla sentenza impugnata, secondo quanto statuito dalla detta sentenza al punto n. 51 che prevede come specifico caso di esenzione dall'obbligo di scorrimento e dunque anche dall'obbligo di motivazione del mancato ricorso allo scorrimento, la previsione del concorso e quindi anche della sua cadenza temporale ad opera di una norma di legge;
- tale cadenza rientra in un sistema di programmazione quinquennale che determina l'assorbimento di determinate quote di volontari in ferma per ciascun anno anche realizzando una forma di equilibrio nella distribuzione dei posti disponibili tra i contingenti annuali di militari che presentano domande ai diversi concorsi;
- pertanto, in base ai sopra esposti argomenti, ed in particolare su quelli fondati sulle disposizioni di legge e sulla ratio del sistema che esse realizzano, il Collegio, sentite le parti, ritiene che sussistano i presupposti richiesti dall'art. 60 del c.p.a. per una decisione nel merito nel senso di accogliere l'appello dell'Amministrazione e di riformare la sentenza impugnata, respingendo il ricorso in primo grado;
- dato l'alterno andamento del giudizio nei due gradi le spese di entrambe le fasi possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, respinge il ricorso in primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Romeo, Presidente
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Vittorio Stelo, Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere
Alessandro Palanza, Consigliere, Estensore

Da: x polizia monn01/03/2014 16:10:58
grazie, pensavo ci fosse qualcuna più recente.
samoa

Da: Cercasi riflessione01/03/2014 16:14:13
Questa sentenza è il DE Profundis del sapiente riflessione,l'unico vero conoscitore della Legge!Un consiglio riflessione:la prossima volta impara a sapere leggere le leggi e le circolari!!

Da: hungry01/03/2014 16:30:35
Non si applica a causa della 66/2010 con o senza 125. Alla fine vincere al tar non conterà un bel nulla se il CdS sentenzia che non valgono 3 anni

Da: x hungry01/03/2014 16:48:10
dipende anche da come articola l'avvocato penso

Da: x tutti01/03/2014 17:25:24
le cose stanno cosi non esiste avvocato che riesca a fare applicare la legge.chi ci prova al 99% lo fa perchè obbligato per l'età oppure in casi dove non si risente particolarmente la crisi..i genitori fanno un gesto di altruismo verso i figli per non togliergli almeno loro la speranza,dubito credono realmente in un esito positivo.il ricorso allo stato dei fatti è perso.

Da: per x hungry01/03/2014 17:33:01
L'avvocato deve trovare una strategia per vincere, ma il CdS ha già detto come andranno le cose.

Da: per x tutti01/03/2014 17:33:36
ma tu sei quello che fa ricorso e stai usando lo stesso nick?

Da: per x hungry01/03/2014 17:36:20
X tutti il ricorso è perso. Dopodomani dirò questo all'avvocato e gli porto pure la copia della sentenza. Così metto subito le cose in chiaro

Da: per x tutti01/03/2014 17:37:50
mi meraviglia che oggi 1 marzo si parli di una sentenza di due mesi fa che è stata già discussa se non sbaglio su questo forum o su quello degli inv PdS forse vi dovreste aggiornare.

Da: vale???01/03/2014 17:39:16
Parente e carta dicono che vale? Ecco la prova di come vale!!! E io pirla che quasi stavo per fare ricorso

Da: per x tutti01/03/2014 17:41:49
per vale.. dimentichi che questo ricorso non cita la legge D'Alia

Da: x vale???01/03/2014 17:43:36
Due mesi fa o due secondi fa non ha importanza. Quel che conta è la sentenza e le motivazioni.
Quanto ha chiesto carta a quei ragazzi 400 come acconto??? Ma in gruppo non si spende di meno??? Non eravate un bel numero???

Da: per x tutti01/03/2014 17:45:17
ancora non mi hai risposto x tutti

Da: vale???01/03/2014 17:45:19
Non dimentico, ma per me il CdS ha già tutto chiaro e sa come procedere. La 66/2010 ecco la loro arma per vincere.

Da: per x vale???01/03/2014 17:48:52
ma cosa cazzo ve ne frega quanto spende uno che vuol fare ricorso?

Da: Mahhhhhhhh01/03/2014 18:01:09
Sembra quasi che lo stesso tizio con nick diversi inviti a non fare ricorso!La gente se la canta e se la suona da sola!

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