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Idonei non vincitori: scorrimento graduatorie nelle PA e nelle Forze armate e di Polizia (GdF-CC-PdS-EI ecc..)
101846 messaggi, letto 2522956 volte
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Da: Pp forza 29/12/2016 01:07:57
A detta di osapp e sappe !
Basta telefonare

Da: X TUTTI29/12/2016 11:53:33
Articolo 52, commi 1-2 e 4-5
(Fondo per il pubblico impiego)
L'articolo 52, commi 1-2 e 4-5 reca un duplice ordine di previsioni.
Un primo ordine di disposizioni concerne l'istituzione di un Fondo per
finanziare in particolare (comma 2): la contrattazione collettiva entro la
pubblica amministrazione; nuove assunzioni presso le amministrazioni
dello Stato; l'attribuzione di risorse al personale dei Corpi di polizia, del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate.
Un secondo ordine di disposizioni (comma 3) concerne l'istituzione di un
Fondo destinato all'incremento dell'organico dell'autonomia (su cui si veda
infra la scheda riferita agli articoli 52, comma 3, e 53).
Per tale duplice finalità, è complessivamente stanziata la somma di 1,92
miliardi di euro per il 2017 e 2,63 miliardi di euro a decorrere dal 2018. In
tale ambito, la dotazione del Fondo per le finalità di cui al citato comma 2 è
pari a 1,48 miliardi per il 2017 e a 1,93 miliardi a decorrere dal 2018, da
ripartire con D.P.C.M..
Il comma 1 dispone lo stanziamento complessivo destinato alle finalità
indicate ai commi 2, 3, 4 e 5, di 1,92 miliardi di euro per il 2017 e di 2,63
miliardi di euro a decorrere dal 2018.
Il comma 2 prevede l'istituzione di un Fondo (presso lo stato di
previsione del Ministero dell'economia e finanze, nel quale non sono
incluse le risorse destinate all'incremento dell'organico dell'autonomia di
cui al comma 3) per finanziare vicende contrattuali e nuove assunzioni
presso talune amministrazioni pubbliche.
La dotazione del Fondo è pari a:
 1,48 miliardi per il 2017;
 1,93 miliardi a decorrere dal 2018.
Il Fondo è ripartito con uno (o più) decreti del Presidente del Consiglio
(su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze).
Il Fondo è istituito con una triplice finalità (ai sensi del comma 2, lettere
a), b) e c)):
ARTICOLO 52, COMMI 1-2 E 4-5
219
 la copertura (ma la disposizione recita: "la determinazione") degli "oneri
aggiuntivi" (rispetto ai 300 milioni di euro già stanziati dall'ultima legge
di stabilità96) per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-
2018 nonché per "i miglioramenti economici" del personale dipendente
dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico.
Il 'blocco' della contrattazione collettiva, nonché il 'congelamento' dei
trattamenti retributivi), disposti dal decreto-legge n. 78 del 2010 ed in seguito
prorogati, sono stati caducati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 178
del 2015, per illegittimità sopravvenuta, con effetto dalla pubblicazione della
sentenza (dunque non retroattivo, rimanendo così salvi gli effetti economici
fino a quel momento della normativa travolta.
Oggetto della censura della Corte costituzionale è stata non la misura in sé di
contenimento della spesa pubblica bensì il suo protrarsi "così prolungato nel
tempo da rendere evidente la violazione della libertà sindacale" sancita
dall'articolo 39, primo comma della Costituzione.
Secondo la Corte "la contrattazione deve potersi esprimere nella sua pienezza
su ogni aspetto riguardante la determinazione delle condizioni di lavoro, che
attengono immancabilmente anche alla parte qualificante dei profili
economici". Ebbene, "in ragione di una vocazione [per effetto del concatenarsi
di proroghe] che mira a rendere strutturale il regime del 'blocco', si fa sempre
più evidente che lo stesso si pone di per sé in contrasto con il principio di
libertà sindacale sancito dall'art. 39, primo comma, Cost.". "Il reiterato
protrarsi della sospensione delle procedure di contrattazione economica altera
la dinamica negoziale in un settore che al contratto collettivo assegna un ruolo
centrale", coinvolgente "una complessa trama di valori costituzionali (artt. 2, 3,
36, 39 e 97 Cost.)". Non la sospensione in sé ma il suo tramutarsi in misura
strutturale ha segnato lo sconfinamento "in un bilanciamento irragionevole tra
libertà sindacale (art. 39, primo comma, Cost.), indissolubilmente connessa con
altri valori di rilievo costituzionale e già vincolata da limiti normativi e da
controlli contabili penetranti (artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 165 del 2001), ed
esigenze di razionale distribuzione delle risorse e controllo della spesa,
all'interno di una coerente programmazione finanziaria (art. 81, primo comma,
Cost.)".
La sentenza della Corte costituzionale ha dato impulso allo 'sblocco' della
contrattazione collettiva. La legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ha
indi previsto per il triennio 2016-2018 che gli oneri a valere sul bilancio statale
per la contrattazione collettiva ammontassero a 300 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2016. Così l'articolo 1, comma 466 della citata legge n. 208/2015.
La disposizione in esame del disegno di legge fa menzione di "oneri
aggiuntivi", appunto rispetto a quelli così quantificati dalla legge di
96 Articolo 1, comma 466, legge n.208/2015.
ARTICOLO 52, COMMI 1-2 E 4-5
220
stabilità 2016. In breve, si amplia la capienza delle risorse disponibili per
la contrattazione collettiva.
E tali maggiori risorse si prevede (mediante apposita novella alla citata
disposizione della legge di stabilità 2016) siano altresì destinate ai
miglioramenti economici del personale dipendente delle amministrazioni
statali in regime di diritto pubblico.
Com'è noto, la c.d. privatizzazione del pubblico impiego (disposta dal decreto
legislativo n. 29 del 1993, indi da quello oggi vigente n. 165 del 2001, secondo
cui la disciplina del rapporto di lavoro ed impiego presso le pubbliche
amministrazioni è ormai 'attratto' all'ambito privatistico, con un contratto di
lavoro disciplinato dalle norme del codice civile) non ha investito alcune
categorie di pubblici dipendenti. Sono (ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo n. 165 del 2001): "magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli
avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia
di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia"
nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività in materia di
risparmio, funzione creditizia e valutaria, tutela del risparmio, valore
immobiliare e tutela della concorrenza e del mercato. Sono inoltre disciplinati
dai rispettivi ordinamenti il personale del Corpo dei Vigili del fuoco (con
esclusione del personale volontario), il personale della carriera dirigenziale
penitenziaria, i professori e i ricercatori universitari (nelle more della specifica
disciplina organica ed in conformità ai principi della autonomia universitaria).
Queste le amministrazioni statali in regime di diritto pubblico.
 "definizione" del finanziamento - per il 2017 e dal 2018 - di assunzioni a
tempo indeterminato presso le amministrazioni dello Stato (inclusi i
Corpi di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, anche
fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui
all'articolo 70, comma 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001)97. Per
siffatte assunzioni sono tenute in conto le specifiche richieste volte a
fronteggiare "indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed
urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni". Le assunzioni sono
autorizzate (dal Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia) entro le
vacanze di organico, al netto della copertura di posti vacanti in organico
mediante passaggio diretto di personale appartenente ad altra
97 Gli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono: ente EUR;
enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare
e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo
generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).
ARTICOLO 52, COMMI 1-2 E 4-5
221
amministrazione, e nel rispetto delle previsioni poste dal decreto-legge n.
101 del 2013 ("Disposizioni urgenti per il perseguimento degli obiettivi
di razionalizzazione nelle amministrazioni pubbliche) all'articolo 4.
Tra le previsioni poste dall'articolo 4 del decreto-legge n. 101 del 2013, può
valere ricordare quella secondo cui per tali amministrazioni l'autorizzazione
all'avvio di nuove procedure concorsuali è subordinata: all'avvenuta
immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori
collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a
tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee
necessità organizzative adeguatamente motivate; all'assenza, nella stessa
amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e
approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie
anche secondo un criterio di equivalenza; al previo svolgimento di una
ricognizione circa situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di
personale.
 "definizione" dell'incremento - dal 2017 - del finanziamento previsto a
legislazione vigente, per dare attuazione alle previsioni della leggedelega
n. 124 del 2015 di revisione della disciplina in materia di
reclutamento, stato giuridico e progressione in carriera del personale
delle forze di polizia e di ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché della legge n. 244 del 2012
per il riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze
armate. Ovvero - alternativamente - finanziamento della proroga (per il
solo anno 2017) del contributo straordinario previsto dalla legge n.
208 del 2015 all'articolo 1, comma 972. I destinatari sono le Forze di
polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le Forze armate.
Per intendere il contenuto della previsione normativa, si rende necessario
sciogliere i riferimenti normativi in essa contenuti. La disposizione prevede
infatti che una parte del neo istituito Fondo sia destinata a dare attuazione
all'articolo 8, comma 1, lettera a), punti 1) e 4) della legge n. 124 del 2015
nonché all'articolo 1, comma 5 della legge n. 244 del 2012; oppure a finanziare
la proroga (per il 2017) del contributo straordinario previsto dall'articolo di cui
all'articolo 1, comma 972 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016).
Quest'ultima disposizione, cui quella in esame rinvia, prevede che "nelle more
dell'attuazione della delega sulla revisione dei ruoli delle Forze di polizia, del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate e per il
riconoscimento dell'impegno profuso al fine di fronteggiare le eccezionali
esigenze di sicurezza nazionale, per l'anno 2016 al personale appartenente ai
corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle forze armate non
destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale è riconosciuto un
contributo straordinario pari a 960 euro su base annua, da corrispondere in
quote di pari importo a partire dalla prima retribuzione utile e in relazione al
ARTICOLO 52, COMMI 1-2 E 4-5
222
periodo di servizio prestato nel corso dell'anno 2016. Il contributo non ha
natura retributiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle
attività produttive e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e
assistenziale [...]. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa
di 510,5 milioni di euro per l'anno 2016".
In base alla disposizione in commento, tale contributo straordinario di
960 euro annui per il personale testè richiamato potrà essere dunque
prorogato al 2017, in alternativa (la ripartizione dei contributi del Fondo è,
come previsto al comma 2, operata con uno o più D.P.C.M.) all'attuazione
degli interventi prevista dalla legge di riorganizzazione della p.a. n. 124 del
2015 (delega al Governo per la riorganizzazione degli ordinamenti delle
Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) e dalla legge n.
244 del 2012 (riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle
Forze armate).
Si ricorda, a tal fine, che il termine per l'attuazione della delega di cui
all'articolo 8 della legge n. 124 del 2015, originariamente fissato al 28
agosto 2016, è stato prorogato al 28 febbraio 2017 dall'art. 1 del D.L. n.
67/2016 (conv. L. 131/2016).
In particolare, è richiamato, della legge n. 124 del 2015, l'articolo 8, comma 1,
lettera a), nei suoi punti 1 e 4.
Tale previsione delega il Governo alla riorganizzazione complessiva degli
ordinamenti del personale di tutte le Forze di polizia (ossia Polizia di Stato,
Polizia penitenziaria e Corpo forestale, a ordinamento civile, e Carabinieri e
Guardia di finanza, a ordinamento militare), secondo i criteri indicati. Ed è
investito anche il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Il punto n. 1 della legge delega - richiamato espressamente dalla norma in
commento - indica (quale criterio) la revisione generale della disciplina in materia
di reclutamento, di stato giuridico e di progressione di carriera, prevedendo
l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e
qualifiche di ruoli così come la rideterminazione delle relative dotazioni
organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione
delle esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data di entrata in
vigore della presente legge, ferme restando le facoltà assunzionali previste alla
medesima data, nonché assicurando il mantenimento della sostanziale
equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti
economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie, fermi
restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza
di polizia.
Il punto n. 4, oltre a prevedere che il personale tecnico del Corpo forestale
dello Stato svolga altresì le funzioni di ispettore fitosanitario (di cui all'articolo 34
del decreto legislativo n. 214 del 2005), pone come criteri il riordino dei corpi di
polizia provinciale, in linea con la legge n. 56 del 2014 (escludendo in ogni caso
ARTICOLO 52, COMMI 1-2 E 4-5
223
la confluenza nelle Forze di polizia); l'ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo
n. 139 del 2006 (recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai
compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della
legge n. 229 del 2003), in relazione alle funzioni e ai compiti del personale
permanente e volontario del medesimo Corpo (e conseguente revisione del
decreto legislativo n. 217 del 2005, recante ordinamento del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge n. 252 del 2004), anche con
soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale
istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche, con conseguente rideterminazione
delle relative dotazioni organiche e utilizzo (previa verifica da parte del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e
delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non
superiore al 50 per cento, derivanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco
dall'attuazione della delega).
Si ricorda che della delega di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) è stata
finora data parziale attuazione con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177,
recante Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e
assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1,
lettera a) della legge 124/2015.
Unitamente a queste disposizioni della legge n. 124 del 2015, è richiamata la
legge n. 244 del 2012 (di delega al Governo per la revisione dello strumento
militare nazionale), all'articolo 1, comma 5.
Tale richiamata disposizione - nella parte inserita dalla legge di conversione n.
9 del 2016 del DL 185/2015 recante Misure urgenti per interventi nel territorio -
prevede che una quota parte (non superiore al 50 per cento) dei risparmi di spesa
di parte corrente di natura permanente, conseguenti alla revisione dello strumento
militare nazionale, sia utilizzata per adottare, entro il 1º luglio 2017, ulteriori
disposizioni integrative al fine di assicurare la sostanziale equiordinazione di
Forze di polizia e Forze armate quanto a carriere, attribuzioni e trattamenti
economici (con esclusione dei dirigenti civili e militari e del personale di leva),
secondo quanto previsto dalla legge n. 216 del 1992 (articolo 2, comma 1 ed
articolo 3, comma 3) e nel rispetto dei criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma
1, lettera a), numero 1), della legge n. 124 del 2014, già sopra ricordato.
Il comma 4 demanda al decreto del Presidente del Consiglio sopra
richiamato (comma 2) l'aggiornamento dei criteri di determinazione degli
oneri per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2016-2018
del personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici
diversi dall'amministrazione statale da porre a carico dei rispettivi
bilanci - criteri già posti dal D.P.C.M.18 aprile 2016.
Il D.P.C.M. 18 aprile 2016 era tenuto (ai sensi dall'articolo 1, comma 469 della
legge n. 208 del 2015) a muovere in coerenza con quanto stabilito, per il personale
ARTICOLO 52, COMMI 1-2 E 4-5
224
delle amministrazione dello Stato, dal comma 466 della medesima legge, che ha
previsto, per il triennio 2016-2018, un onere a carico del bilancio statale pari a
300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, a fronte di un 'monte salari' al
netto dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure vigenti a decorrere dal
2010 (nell'importo a regime dal 1° luglio 2010) di circa 75 miliardi di euro
complessivi, per tutto il personale delle amministrazioni interessate).
Pertanto il D.P.C.M. 18 aprile 2016 ha determinato gli oneri, a decorrere dal
2016, per l'intero triennio 2016-2018, per ciascuna delle amministrazioni,
istituzioni ed enti pubblici interessati, nella misura dello 0,4 per cento del 'monte
salari' utile ai fini contrattuali e costituito dalle voci retributive a titolo di
trattamento economico principale e accessorio rilevate dai più recenti dati inviati
in sede di conto annuale al ministero dell'economia e delle finanze, al netto della
spesa per l'indennità di vacanza contrattuale nei valori vigenti a decorrere
dall'anno 2010. Gli importi come sopra quantificati maggiorati degli oneri
contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive
(IRAP), si aggiungono, a decorrere dall'anno 2016, a quelli già determinati per il
pagamento della predetta indennità di vacanza contrattuale.
Per il personale 'non contrattualizzato' ossia in regime di diritto pubblico, resta
fermo (mediante rinvio all'articolo 24, commi 1 e 4 della legge n. 448 del 1998)
che gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi
sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati
dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti
contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa
speciale, e che siffatta previsione si applica anche al personale di magistratura ed
agli avvocati e procuratori dello Stato ai fini del calcolo dell'adeguamento
triennale, tenendo conto degli incrementi medi pro capite del trattamento
economico complessivo, comprensivo di quello accessorio e variabile, delle altre
categorie del pubblico impiego.
Il comma 5 infine novella la disposizione vigente della legge di stabilità
2016 (il citato articolo 1, comma 466 della legge n. 208 del 2015) relativa al
finanziamento della contrattazione collettiva nazionale per il triennio
2016-2018 a carico del bilancio dello Stato.
La novella è duplice.
Inserisce tra gli oneri oggetto della copertura finanziaria "i miglioramenti
economici del personale dipendente delle amministrazioni statali in regime
di diritto pubblico".
Sopprime la quantificazione (entro i 300 milioni previsti da quell'altra
disposizione) circoscritta a 74 milioni di euro per il personale delle Forze
armate e dei Corpi di polizia e 7 milioni di euro per il restante personale
statale in regime di diritto pubblico

Da: Dodicesima stella  29/12/2016 12:06:04
Questo è il milleproroghe?

Da: P4interforze 29/12/2016 12:12:22
Appena approvato il milleproroghe , l'ho appena sentito al TG ...il consiglio dei ministri approva il milleproroghe!!

Da: P4interforze 29/12/2016 12:12:30
Appena approvato il milleproroghe , l'ho appena sentito al TG ...il consiglio dei ministri approva il milleproroghe!!

Da: Dodicesima stella  29/12/2016 12:15:00
Cosa hanno deciso per noi della penitenziaria

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Da: bene bene bene29/12/2016 12:22:21
dov'è la norma che permette lo scorrimento?io non la vedo...

Da: Inv 29/12/2016 12:29:12
Neanche io non la vedo!

Da: Dodicesima stella  29/12/2016 12:36:02
Postate norma...Finché non vedo....

Da: bene bene bene29/12/2016 12:37:27
la norma NON ESISTE!

Da: Idoneononvincitore37580 29/12/2016 12:41:00
Non è questo quello che è stato approvato. Tra un po' vedremo l'emendamento!

Da: bene bene bene29/12/2016 12:42:20
va bene, crediamoci

Da: Basta illusioni  29/12/2016 12:44:05
A poco l emendamento raga aspettiamo

Da: bene bene bene29/12/2016 12:47:54
e dove dovrebbe essere scritto scusa? fammi capire!

Da: Inv29/12/2016 13:00:52
Nessun emendamento. Ma cosa state aspettando? La befana? Mah. illusi voi ed illudete anche gli altri.
Anche su quel dpcm ma informatevi.

Da: Inv29/12/2016 13:01:00
Nessun emendamento. Ma cosa state aspettando? La befana? Mah. illusi voi ed illudete anche gli altri.
Anche su quel dpcm ma informatevi.

Da: padre speranzoso  29/12/2016 13:18:23
Buon giorno a tutti, io non sono aggiornato come voi, leggo che hanno approvato le milleproroghe, ma leggendo quello che scrive Ppforza sembra che per la polpen  sia fatta,sententendo altri no.Io ho la figlia inv polpen  spero tanto che Ppforza abbia ragione. Come al solito chiedo se qualcuno e' aggiornato in merito grazie

Da: X basta illusioni 29/12/2016 13:18:49
Basta illusioni scusami,a che ememendamento aspetti se è appena stata approvata?
Cioè ragazzi emendamento = proposta di modifica

Non è per fare il sapientino (figurati siamo sulla stessa barca) però facciamola anche semplice

Da: bene bene bene29/12/2016 13:20:05
guardi,come previsto l'emendamento NON C'è! questi sono gli ultimi minuti di presa per il culo..qualcuno Le dirà che l'emendamento "c'è ma non si vede".Ma cosa si aspettava da questi truffatori?

Da: Tid 29/12/2016 13:34:06
Ma questo lungo posto di X TUTTI sembra molto simile a quello della stabilità

Da: Pp forza 29/12/2016 13:38:09
Ma se il testo non è stato ancora reso pubblico come fate a dire bla bla bla ? Ridicoli

Da: X TUTTI29/12/2016 13:38:47
X TID E' LA LEGGE DI STABILITA' APPROVATA BRAVISSIMO....

Da: P4interforze 29/12/2016 13:40:55
Secondo me dobbiamo solo aspettare poco ancora e tutto andrà a buon fine a breve , male che vada mi faccio altri due anni da interforze ahahahah ahahahah

Da: X TUTTI29/12/2016 13:42:37
LEGGE DI BILANCIO 2017
novembre 2016
Schede di lettura
A.C. 4127-bis
SEZIONE I - NORMATIVA      ..................................



https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00993525.pdf




E' il link andate e leggete a pagina 218 è quello che ho postato sopra....

Da:  29/12/2016 13:52:27
Non mi si apre

Da: penitenziaria 37529/12/2016 13:54:48
A noi interessa il milleproroghe di questa mattina se ce dentro il nostro emendamento dello scorrimento per la polizia penitenziaria

Da: Idoneononvincitore37580 29/12/2016 13:55:47
Ah ecco! Attendiamo la pubblicazione del milleproroghe

Da: ISPETTORI GDF INV 201629/12/2016 13:59:57
BUON GIORNO, SONO IDONEA NON IN GRADUATORIA DELL'ULTIMO CONCORSO ISPETTORI GDF, SECONDO VOI COSA CI DOBBIAMO ASPETTARE? GRAZIE A CHI RISPONDERA'

Da: desponderespemmunusnostrum 29/12/2016 14:16:31
Le graduatorie possono anke essere prorogate fino alla fine dei tempi , se nn viene fatta una norma per assumere gli inv ( come successe con gli altri corpi dove fu fatta la norma per le assunzioni straordinarie in vista del giubileo) la situazione nn cambia... il fatto della proroga nn vuol dire assunzione

Da: X Sopra29/12/2016 14:18:11
ISPETTORI GDF INV 2016    29/12/2016 13.59.57
BUON GIORNO, SONO IDONEA NON IN GRADUATORIA DELL'ULTIMO CONCORSO ISPETTORI GDF, SECONDO VOI COSA CI DOBBIAMO ASPETTARE? GRAZIE A CHI RISPONDERA'



SICURAMENTE SE DECIDONO DI SCORRERE LE VARIE GRADUATORIE
INCOMINCERANNO DALLE PIU' VECCHIE NON DA QUELLA DEL 2016....CI SONO GRADUATORIE MANTENUTE IN VITA DA QUASI 10 ANNI IN GDF

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