Faccio questo concorso, ma vi voglio dare un aiuto. Non so da dove salta fuori quell'art. 11 che leggo, (forse dal vostro bando) ma non ho mai letto una cretinata di questa gravità . Cmq la giurisprudenza è ben chiara, in quanto la stessa afferma che NON è necessaria la fine del concorso, perchè questa procedura andava bene prima del 2005, ma con la modifica della legge 241/90 proprio dal 2005 in poi, si può richiedere l'accesso agli atti senza aspettare la fine del concorso e della graduatoria finale.
Vi consiglio di far presente all'ufficio, la seguente giurispudenza e se anche con questa escluderanno il vostro accesso, di far presente che stanno sia violando la Legge facendovi un danno, che tradotto vuol dire abuso di ufficio a livello penale e che vi rivolgerete alla competente autorità penale. In genere i dirigenti hanno più paura del codice penale, così che si muovono a compiere i loro doveri che della giurispudenza in sè.
1) Il candidato di un concorso pubblico può liberamente avere accesso agli elaborati degli altri partecipanti, senza la necessità che questi ultimi siano preventivamente informati o possano in qualche modo opporsi. E' quanto ha affermato il TAR del Lazio, sezione terza, nella sentenza 8 luglio 2008, n. 6450. Il caso ha riguardato un candidato, il quale avendo partecipato con esito negativo ad un pubblico concorso, ha chiesto di prendere visione ed astrarre copia di una serie di documenti, tra cui, gli elaborati degli altri concorrenti. In merito a quest'ultimo punto, la sua istanza non è stata accolta dall'amministrazione in quanto non era stata fatta opportuna comunicazione ai diretti interessati, consentendo, quindi, agli stessi di potersi opporre motivatamente a tale richiesta. Il TAR chiamato in causa ha censurato la determinazione dell'amministrazione, ordinando alla stessa di esibire e consentire all'interessato di estrarre copia degli atti richiesti.
2) Nella direttiva il ministro della Funzione Pubblica ricorda che, per quanto riguarda l'accesso agli elaborati concorsuali, le giurisprudenza amministrativa propende per la tesi favorevole all'accesso in considerazione del fatto che, essendo gli elaborati destinati ad una valutazione e ad una comparazione, la riservatezza delle prove non può essere ritenuta prevalente rispetto all'esigenza di difesa di interessi giuridici. Pertanto, come hanno stabilito due sentenze del Consiglio di Stato, il diritto all'accesso può essere fatto valere prima che si verifichi una lesione concreta e si esplica fino al diritto di avere copia degli elaborati e dei titoli degli altri candidati.
3) TAR Lazio-Roma, sez. II quater, sentenza 03.09.2010 n° 32103 In base ai principi generali in materia, l'accesso agli atti amministrativi è la regola, mentre il diniego è l'eccezione: l'accesso può infatti essere escluso solo ed esclusivamente nei casi espressamente previsti dall'art. 24, L. n. 241/1990, tra i quali non rientra il caso di richiesta di accesso ai documenti prodotti dai candidati (ivi compresi i verbali, le schede di valutazione e gli elaborati). il diritto di accesso alla documentazione amministrativa prevale sul diritto alla riservatezza dei terzi (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 12 novembre 2009, n. 11094); deve essere esclusa in radice, rispetto a tali documenti, l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, sia perché i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione nella quale la comparazione dei valori costituisce l'essenza; e sia perché tali atti, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 09 febbraio 2010, n. 726); non vi è alcuna necessità di attendere la conclusione della medesima, in quanto non v'è necessità che la lesione si faccia concreta e quindi con essa l'interesse all'impugnazione diventi attuale, in quanto il candidato è comunque titolare di un interesse autonomo alla conoscenza dei predetti atti specie laddove l'interessato abbia chiesto copia di atti, quali curriculum, titoli, ecc. in relazione ai quali non vi è alcuna contrapposta esigenza di riservatezza (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 21 maggio 2009, n. 3147; T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 25 novembre 2009, n. 3460);
Questo vuol dire che potete fare l'accesso agli atti di tutto e leggere anche i compiti degli altri. Questa modalità giustamente amplificata dal legislatore mette in primo piano la capacità della trasparenza della PA di far leggere tutto quanto serve al soggetto interessato per capire se contro di lui è stata fatta un'ingiustizia e quindi di poter far ricorso ed essere ammesso con riserva agli orali, oppure di dire si ho sbagliato io e la colpa è solo mia. Detto questo avete tutto il diritto di fare l'accesso agli atti e leggere tutto quello che volete, ma se il ministero ve lo impedisce potete segnalare con un esposto alla procura della repubblica il comportamento di quel dirigente che sta facendo abuso di ufficio. Ovvio prima di arrivare a questo punto, consiglio di inviare una lettera o email al dirigente che si occupa di questa questione (presumo l'ufficio concorsi) elencando la giurisprudenza in questione, segnalando che qualora il vostro accesso sia impedito e in caso di sua inattività , successivo esposto alla competente procura per violazione dell'art 323 del C.P. in quanto se ve lo leggete scaturisce come il comportamento del dirigente sta violando la Legge e la normativa arrecandovi un danno ingiusto. |