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complimenti ai geni che hanno scritto la nuova legge forense!
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Da: attento ai particolari | 21/03/2013 14:50:25 |
Stando alla nuova legge forense, chi ha superato l'esame di Stato dopo l'entrata in vigore (15 gennaio 2013) della nuova legge, perchè ad esempio ha sostenuto le prove orali a febbraio o a marzo, non potrebbe iscriversi all'albo. Art. 2. (Disciplina della professione di avvocato) 1. L'avvocato è un libero professionista che, in libertà, autonomia e indipendenza, svolge le attività di cui ai commi 5 e 6. 2. L'avvocato ha la funzione di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti. 3. L'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato. Possono essere iscritti coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo 46, ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge. | |