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comodato
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Da: msobo | 25/02/2013 10:35:25 |
da inesperto di diritto vorrei porre una domanda. un bene concesso in comodato d'uso (terreno agricolo) ad un figlio, rientra nell'asse ereditario in previsione di una futura suddivisione dei beni tra tutti gli altri figli?spero di essere stato abbastanza chiaro, grazie | |
Da: X msobo | 25/02/2013 10:45:50 |
Si!! | |
Da: msobo | 25/02/2013 11:29:59 |
grazie. io fratello del figlio al quale e stato concesso il bene in comodato,posso rinunciare alla mia futura quota ? | |
Da: X msobo | 25/02/2013 11:34:32 |
Certo, ma solo in futuro. Quando si aprirà effettivamente la successione ereditaria. | |
Da: kokko | 13/03/2013 20:13:38 |
Caro msobo la domanda che poni e' di facile soluzione. Un bene come nel caso di specie un terreno puo' essere concesso in comodato d'uso se non e' specificato un termine per la restituzione e, la stessa non puo' essere tempestiva, deve relazionarsi alla natura e funzione del bene oggetto del comodato. Si deve stare molto attenti perche' se la disponibilita' della cosa a titolo di comodato non risulta da documentazione scritta debitamente registrata si puo' perdere la cosa stessa per avvenuta usucapione , che di solito ha un termine ventennale di altrui possesso(precisando come se si e' proprietari oppure titolari di altro diritto reale(es.uso usufrutto ecc..)sulla cosa) per la piccola proprieta' contadina il termine utile si riduce a quindici anni quindi si deve stare particolarmente attenti, invece non ci si deve preoccupare se la detenzione a titolo di comodato e' riconosciuta ad esempio con uno scritto confessorio oppure con una testimonianza di un terzo oppure una richiesta scritta per eseguire delle piccole opere e, via discorrendo. Alla morte del tuo genitore (con l'augurio che superi i cento anni!!!) si apre la successione dove il coniuge superstite(ossia l'altro tuo genitore vivente) e i tuoi fratelli e te siete tutti legittimari ossia la legge vi attribuisce una quota del patrimonio ereditario chw tecnicamente si chiama ASSE, se questa quota viene lesa si ha il diritto di agire con apposita azione detta di riduzione. Per il secondo quesito che poni se puoi rinunciare alla quota ereditaria certo che lo puoi fare o davanti al notaio oppure come fanno molti davanti al cancelliere del tribunale dove si e' aperta la successione. In questa ipotesi di rinuncia ricorda che la stessa puo' essere contestata da eventuali tuoi creditori se pregiudica i loro diritti e, comunque rinunciando il diritto passa ai tuoi discendenti legittimi (I TUOI FIGLI) I quali subentrano nei tuoi stessi diritti verso i loro zii mediante l'istituto della rappresentazione ereditaria ai sensi dell' art.467codice civile, a questo punto conviene accettare l'eredita' se hai paura che ci possano essere debiti superiori a quanto di tua spettanza ti consiglio di accettare davanti ad un notaio con l' effetto separativo del beneficio dell'inventario in modo che il tuo personale patrimonio non si confonda con quello del tuo genitore dante causa e, rimanga immune di fronte all'eventuale appetito dei creditori ereditari. spero sinceramente di essere stato d'aiuto cercando nello stesso tempo di essere stato di facile comprensione poiche' il tuo quesito sottendeva istituti giuridici di una certa importanza e, non facilmente spiegabili in una piccola cornice del presentw forum ciao e buona fortuna .. | |