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Risultati esame avvocato Napoli
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Da: Daniele 8031/08/2011 19:12:09
Nel frattempo ciciriniello è stato visto aggirarsi nella Piazza Coperta in cerca di ispirazione......

Da: x Daniele 8031/08/2011 19:13:12
Daniele... presenti istanza al PM e come ti ho postato sopra, SOLO in caso di parere negativo, la palla passa al G.i.P. Se quest'ultimo accoglie, sei a cavallo... Se no, A QUEL PUNTO, fai appello! Guarda che non e' la fine del mondo ammettere di aver sbagliato... Io sbaglio spesso... come chiunque lavora. Ciao e' stato un piacere...

Da: x Daniele 8031/08/2011 19:14:37
Non ho nemmeno considerato i motivi dell'istanza, perche' l'immobile potrebbe essere in zona vincolata e quindi il gip se ne frega di concedere il dissequestro...

Da: Daniele 8031/08/2011 19:26:29
Allora: ti ribadisco che nel caso di sequestro preventivo 321 cpp provvede nella fase delle indagini preliminari il GIP su richiesta del pm e non il pm.
Nel merito fuori da area vincolata la richiesta di revoca è stata motivata con il difetto delle esigenze di natuar cautelare stante l'avvenuto completamento dell'opera, il difetto del presunto aggravio del carico urbanistico solo genericamente indicato dal GIP nella motivazione ma non adeguatamente illustrato nella motivazione della ordinanza.
In particolare la richiesta di revoca è stata fonadata sulla carente individuazione delle esigenze cautelari (da ultimo Cass. 21734/2009 Sez. VI).

Da: Esame-farsa31/08/2011 19:28:52
Caro Avv65, i tempi sono cambiati e quest'esame è divenuto una vera farsa con percentuali già stabilite e promozioni a caso. Quando tu l'hai fatto, come tu hai detto, circa 20 anni fa (tra l'altro era ancora l'esame di procuratore), passava almeno il 70 e più: ora è il contrario....

Da: Daniele 8031/08/2011 19:31:16
nel caso dell'area vincolata è più difficile ottenere il dissequestro sul presupposto che esiste il danno ambientale. Ma la Cassazione ha detto in merito che la mera circostanza del danno ambientale non è sufficiente per negare il dissequestro: in effti una volta che il manufatto è stato realizzato il danno ambientale si è consumato e la sua permanenza non cessa per il solo fatto che sia mantenuto il sequestro del manufatto. L'esigenza cautelare alla base del sequestro non può essere motivata soltanto con l'esistenza del danno ambientale m occorre che il Giudice si sforzi un poco di più per trovare qualcosa altro che impedisca il dissequestro.

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Da: Avvocato 6531/08/2011 19:36:15
A esame farsa: caro amico è vero che i tempi sono cambiati ma devi dare atto che oggi la preparazione tra i candidati è scarsa.
Ho letto atti di giovani colleghi divenuti avvocati in temi recenti e ti posso dire che c'è da mettersi le mani nei capelli se uno li ha ancora.
La difficoltà dell'esame evidenzia unicamente la scarsa preparazione dei candidati che arrivano all'abilitazione con una scarsa preparazione universitaria.
Meglio sarebbe istituire una scuola obbligatoria di formazione forense da frequentare prima dell'esame con verifiche intermedie.
Allora si che si avrebbe gente preparata.

Da: x Daniele 8031/08/2011 19:37:08
Daniele, noto con piacere che hai approfittato di questo tempo per approfondire la questione e citare anche la cassazione, questo ti fa onore perche', anche se hai avuto palesemente torto, perlomeno sei andato ad informarti... E non sto scherzando! Ti fa davvero onore.
Lasciano perdere la questione del vincolo ambientale, ti incollo il comma 3 dell'art. 321 c.p.p.:  "Il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell`interessato quando risultano mancanti anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato, che è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell`interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria". Questo significa che l'istanza va presentata al PM... Ora, i casi sono due... O ho ragione... oppure, in questi anni il mio ex dominus non ha capito una mazza... :) Trai tu le conclusioni! Ah... tieni presente che l'atto penale dispiega i suoi effetti aldila' dell'autorita' che adisci... questo in linea generale. La vogliamo finire adesso? Non mi devi dimostrare nulla... ne', tantomeno, io a te...

Da: Daniele 8031/08/2011 20:03:25
x anonimo :
Cassazione penale, sez. III 12/10/2004 n. 45791 (data dep. 26 novembre 2004)


                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                  
                         SEZIONE TERZA PENALE                       
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                           
    Dott.  UMBERTO    PAPADIA       Presidente                      
1.  Dott.  AMEDEO     POSTIGLIONE   Consigliere                     
2.    "    ALDO       GRASSI        Consigliere                     
3.    "    FRANCO     MANCINI       Consigliere                     
4.    "    MARIO      GENTILE       Consigliere                     
ha pronunciato la seguente                                          
                               SENTENZA                             
sul ricorso proposto dal                                            
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI                              
avverso l'Ordinanza del Tribunale di Napoli del 10.5.2004           
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Amedeo Postiglione   
udito  il  Pubblico  Ministero  nella  persona  del dr. Passacantando
Guglielmo                                                           
che ha concluso per l'annullamento senza rinvio.                    





 
Fatto e diritto
In data 16 agosto 2003 il G.I.P. presso il Tribunale di Napoli emetteva decreto di sequestro preventivo di un immobile appartenente a V. L..
In data 19.3.2004 la V. rivolgeva una istanza al Pubblico Ministero, chiedendo di concedere la possibilità di poter effettuare un intervento di bonifica (posa di intonaco e opere di manutenzione).
Il Pubblico Ministero rigettava la richiesta, ritenendo che l'esecuzione degli interventi richiesti avrebbe determinato il completamento strutturale e funzionale del manufatto abusivo (costituente corpo del reato), in contrasto con le esigenze cautelari.
L'indagata proponeva appello al Tribunale di Napoli, che, con Ordinanza del 10.5.04, annullava il provvedimento del P.M. ed ordinava trasmettersi gli atti al G.I.P. ex art. 321, comma 3 c.p.p..
Riteneva il Tribunale che il P.M. non era l'organo funzionalmente competente a decidere sull'istanza di dissequestro (o richiesta di revoca), ma il G.I.P. ex art. 321, 3° comma c.p.p..
Il Procuratore della Repubblica di Napoli ha ora proposto ricorso per Cassazione, chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento del Tribunale di Napoli, per violazione di legge e carenza di corretta motivazione.
Sostiene il ricorrente che la domanda di parte non conteneva una istanza di revoca del sequestro preventivo, ma solo una richiesta di lavori, che erano incompatibili con le esigenze cautelari e di conseguenza rientrava nella competenza del P.M. negarne la realizzazione.
Il ricorso non può essere accolto.
Il provvedimento del Tribunale di Napoli è conforme a legge.
Occorre premettere che la funzione giuridica del sequestro preventivo, quale misura cautelare reale, è quella di evitare "la libera disponibilità della cosa pertinente al reato", attraverso una sorta di immobilizzazione della situazione di fatto, e che la competenza a provvedere - per la rilevanza della misura che incide notevolmente sulle posizioni private - appartiene sempre al giudice competente per il merito o al G.I.P., su richiesta del P.M. (art. 321, 1°' comma c.p.p.).
La coerenza logica del sistema esige che anche la revoca (totale o parziale) o qualsiasi altro provvedimento che tocca la "indisponibilità" del bene, siano di competenza del giudice ed in questo senso dispone l'art. 321, 3° comma c.p.p., correttamente richiamato nella ordinanza impugnata. Nel caso in esame - al di là delle parole utilizzate [cioè dissequestro temporaneo, revoca parziale, modifica della modalità conservativa del bene], l'interessata chiedeva di poter realizzare sul manufatto abusivo sequestrato urgenti lavori, che comunque implicavano di fatto il venir meno - sia pure a termine - della indisponibilità del bene.
Perciò, l'istanza di modifica delle modalità di conservazione del bene sotto sequestro andava rivolta al Giudice ed il P.M. investito della questione doveva limitarsi ad esprimere un suo parere da trasmettere al giudice stesso per la decisione.
Nel caso in esame il ricorrente P.M. deduce la violazione dell'art. 92 Disp. Att. C.P.P., che confermerebbe al Pubblico Ministero un autonomo potere di amministrazione esecutiva del sequestro.
Tale interpretazione non può essere condivisa, perché la legge processuale affida al P.M. la responsabilità della "esecuzione" dell'ordinanza del giudice che dispone la misura cautelare nel suo preciso contenuto.
Il P.M. di sua iniziativa o su richiesta dell'interessato può chiedere al giudice la revoca del provvedimento di sequestro, quando ne siano venute meno le condizioni.
Allo stesso modo, di sua iniziativa o su richiesta dell'interessato, può domandare al giudice una revoca parziale o una diversa modalità di conservazione della misura, fornendo gli elementi su cui si fondano le sue valutazioni, rimanendo inteso che il concetto di esecuzione del vincolo non va confuso con quello di gestore autonomo del vincolo.


 
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso
Così deciso in Roma il 12/10/04
Depositata in cancelleria il 26 novembre 2004.

Da: Daniele 8031/08/2011 20:06:09
Caro anonimo nella sentenza in oggetto si dice : La coerenza logica del sistema esige che anche la revoca (totale o parziale) o qualsiasi altro provvedimento che tocca la "indisponibilità" del bene, siano di competenza del giudice ed in questo senso dispone l'art. 321, 3° comma c.p.p., correttamente richiamato nella ordinanza impugnata. Nel caso in esame - al di là delle parole utilizzate [cioè dissequestro temporaneo, revoca parziale, modifica della modalità conservativa del bene], l'interessata chiedeva di poter realizzare sul manufatto abusivo sequestrato urgenti lavori, che comunque implicavano di fatto il venir meno - sia pure a termine - della indisponibilità del bene.
Perciò, l'istanza di modifica delle modalità di conservazione del bene sotto sequestro andava rivolta al Giudice ed il P.M. investito della questione doveva limitarsi ad esprimere un suo parere da trasmettere al giudice stesso per la decisione.
Parlane con il tuo dominus

Da: Anna 7931/08/2011 21:31:29
Qualcuno ha notizie dell'esito dell'esame?

Da: x Anna31/08/2011 21:32:32
Ancora niente forse lunedi

Da: X Anna7931/08/2011 21:34:59
No. ti consiglio solo di non credere a ciò che dice molta gente qui.

Da: x x31/08/2011 21:37:57
risultati il 15 settembre

Da: Esame-farsa31/08/2011 21:38:11
Beh, qualcuno che ha dato notizie serie c'è; ad esempio Artù....

Da: X Anna7931/08/2011 21:39:48
Già, qualcuno serio c'è. Anche ciciriniello mi sembra serio. Anche un certo o'neill...mi ha fatto morire con una battuta che ha fatto!!

Da: X Anna7931/08/2011 21:42:03
Comunque c'è da impazzire...in questo momento vorrei avere tra le mani una mazza con la quale massacrare chi gioca con le nostre ansie..

Da: El Salmone31/08/2011 21:51:53
Bene, divertitevi pure a prendervi gioco di noi. Arriverà il giorno del giudizio.

Da: x Daniele 8031/08/2011 21:58:02
E' una sentenza del 2004 che tocca un caso particolarissimo, che tu stesso riconosci come tale. L'istanza ai sensi del co. 3 dell'art. 321c.p.p., parla di competenza del PM nella fase delle indagini preliminari ed addirittura prevede che egli "provveda con decreto" se intende accogliere l'istanza. La ratio della norma è chiara... l'intervento del g.i.p., a seguito del parere negativo del PM (anche parziale) è a garanzia del titolare del bene sequestrato che, non sempre, corrisponde all'indagato. Ora, nella fase delle indagini preliminari, è il PM a decidere se un bene debba essere posto sotto sequestro preventivo... non il G.I.P., che deve però convalidare la misura! RIPETO... è il PM che decide se il bene deve essere posto sotto sequestro...! Quindi, è ovvio che se il PM opti per il dissequestro, non deve di certo essere autorizzato dal G.I.P.!!!!
Daniele, per favore, finiamola con questa storia... Sei convinto che l'istanzasi presenti al G.i.P.? Ok... Ti accompagno e fammi vedere se hai il coraggio di mostrarmene una, mentre la depositi...

Da: El Salmone31/08/2011 22:19:49
Mah...io vado, oggi mi sento un po' stanco. Chissà perchè...Bravo x daniele, anche se non mi occupo di penale mi sei piaciuto. Secondo me sei una donna.

Da: x Daniele 8031/08/2011 22:30:57
Fra l'altro caro Daniele, la stessa sentenza che hai riportato tu... alla fine recita "Allo stesso modo, di sua iniziativa o su richiesta dell'interessato, (IL PM) può domandare al giudice una revoca parziale o una diversa modalità di conservazione della misura, fornendo gli elementi su cui si fondano le sue valutazioni, rimanendo inteso che il concetto di esecuzione del vincolo non va confuso con quello di gestore autonomo del vincolo.". La Cassazione, nel 2004, in pratica ha detto che l'ultima parola spetta al G.I.P. anche in caso di revoca, ma non ha detto che l'istanza la si presenta direttamente a lui...! Ora, è una sentenza del 2004 e non a sezioni unite ed in ogni caso non smentisce di certo il contenuto del co.3 dell'art. 321 c.p.p. La Corte si è occupata "incidentalmente" della questione... Ora ti faccio una domanda, seria: in caso di sequestro di immobile costruito abusivamente,se io faccio istanza al PM e quest'ultimo ordina con decreto il dissequestro, applicando il contenuto dell'art. 321 c.p.p. al co. 3, secondo te emetterà in ogni caso un provvedimento illegittimo? E chi dovrebbe intervenire secondo te per fargli notare che non ha chiesto "il permesso" al G.i.P.? La verità è che il P.M. fa il bello ed il cattivo tempo ed il G.i.P. interviene (come garante) solo in caso di parere negativo. La sentenza che hai prodotto, ripeto, non "riscrive" l'art. 321 c.p.p. e tratta di un caso particolare!

Da: x El Salmone31/08/2011 22:42:41
Mi chiamo Marco (si legge anche in alcune risposte che ho dato a Daniele 80)

Da: Daniele 8031/08/2011 23:05:56
X Marco, l'istanza l'ho presentata io personalmente a Napoli, il GIP l'ha esaminata e rigettata nel merito ed io ho fatto appello al Riesame

Da: Daniele 8031/08/2011 23:07:26
Sono in attesa della fisaszione della Camerale non avendo chiesto la fissazione in feriale

Da: Daniele 8031/08/2011 23:12:14
Sempre per Marco la Sentenza chiarisce che qualora il PM intervenga sul merito della misura cautelare il provvedimento può essere impugnato innanzi al Riesame.
Un invito: non vi fermate alla norma il diritto è nella giurisprudenza che purtroppo raramente insegnano all'Università.

Da: Daniele 8031/08/2011 23:16:00
Vi racconto un anedotto: un giovane studente doveva fare come ultimo esame procedura civile e si era attizzato con la materia.
Studiando la giurisprudenza e le note di Mandrioli riesce a trovare un errore nel testo che aveva completamente sovvertito la previsione normativa. Lo studente conserva ancora la copia del testo da lui corretta con la conferma del Professore. Lo stesso studente riusci a discutere con il suo Professore di una questione presente nel libro che lui stesso aveva scritto costringendolo a chiudersi alcuni minuti in camera di consiglio.

Da: Marco x Daniele 8031/08/2011 23:16:11
Daniele... non fai appello al riesame... fai appello al tribunale del distretto di cda...cioè al Tribunale di Napoli. Il Riesame lo invochi solo avverso l'applicazione della misura cautelare... e contro il rigetto del riesame puoi soltanto proporre ricorso per Cassazione.
Se presenti un'istanza di revoca o modifica della misura cautelare e il g.i.p la rigetta, ripeto, fai appello e poi ricorso per Cassazione... Il riesame (che puoi anche non motivare) lo chiedi entro il termine perentorio al Tribunale del Riesame avverso l'applicazione della misura!

Da: El Salmone31/08/2011 23:18:18
Bene, ho scelto penale anch'io. Se mi promuovono verrò a rileggere i vostri post. Sperando di capirci qualcosa..

Da: Marco x Daniele 8031/08/2011 23:21:01
Daniele, a sentirti quella sentenza del 2004 avrebbe dovuto riscrivere per intero la parte del c.p.p. dedicato alle misure cautelari e non credo proprio di essermi perso una tale rivoluzione procedurale...
Aldilà di tutto, noto che il nostro confronto giuridico ti ha fatto diventare più cortese nei modi...

Da: .........31/08/2011 23:44:23
ciciriniello rimane il migliore! Uff, stanchezza!

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