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Da: no..... | 02/04/2013 21:44:32 |
beh nel tuo caso (vista la scadenza imminente del patrocinio) più che l'iscrizione previdenziale valuta la partita IVA perchè se non superi l'esame (a patrocinio scaduto) non puoi più avere nemmeno una partita IVA...perciò il resto credo sia un problema che passa in secondo ordine : ) di nulla figurati siamo qua per confrontarci.... | |
Da: no..... | 02/04/2013 21:45:45 |
p.s. sono praticante abilitato pure io ma il mio scade nel 2016 prciò spero di passare questo maledetto esame prima : ) | |
Da: io81 | 02/04/2013 22:23:11 |
il commercialista mi ha detto che anche se scade il patrocinio posso comunque fatturare per le attività che non riguardano lo ius postulandi. tipo se faccio attività di ricerca per lo studio, posso comunque fatturare.. oppure se per un cliente faccio attività tipo presentare per suo conto delle istanze a firma del cliente medesimo dinanzi a un ente pubblico (esempio domanda di pensione), posso fatturare direttamente al cliente.. non posso più fare attività d'udienza o sottoscrivere atti.. | |
Da: NO... | 02/04/2013 22:56:59 |
io non condivido perchè senza patrocinio non è più giustificata la tua attività intellettuale (anche quella stragiudiziale è ora riservata agli avvocati/patrocinatori mentre per le attività a afirma dei clienti come li giustifichi agli occhi dello Stato cioè quale attività d'impresa stai mettendo in atto su quali basi???) ...poi però ci mancherebbe fai pure come dice il tuo commercialista : ) | |
Da: NO... | 02/04/2013 22:59:35 |
questo è anche il motivo per cui i neolaureati in giuri non hanno la partita Iva...non potrebbero giustificare la loro pseudo attività ...infatti quando apri la partita iva da patrocinatore se ci fai caso il commercialista ti avrà messo come codice "altre attività studi legali" ora cosa ti metterebbe? Poi ripeto magari mi sbaglio eh fammi sapere | |
Da: NO... | 02/04/2013 23:05:02 |
se fai l'attività di ricerca nello studio e non hai alle spalle una giustificazione da attività intellettuale (vedi titolo o patrocinio) dall'annoscorso (vedi decreto Fornero) verrai considerato un collaboratore e pertanto dovrai assoggettarti a un contratto di lavoro subordinato o similia... altrimenti puoi emettere ricevute per prestazione occasionale con tutte le limitazioni del caso e per un tempo determinato...insomma i problemi ci sono non credere.... | |
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Da: io81 | 03/04/2013 10:45:35 |
lo so, infatti avevo espresso questi dubbi al commercialista, perchè io la penso come te.. gli avevo eventualmente chiesto di aprire la p.iva come consulenza alle imprese e ai privati, anche se si può incorrere nel rischio delle false partite iva se non si consegue un minimo reddituale (il cui importo è tra l'altro non indifferente).. L'attività continua in studio non è una prestazione occasionale. So che molti la fanno, addirittura pur essendo iscritti nel registro dei praticanti abilitati, ma non si è comunque in regola a livello fiscale. che caos!!! | |
Da: no.... | 03/04/2013 11:30:28 |
beh se non hai il patrocinio è lecito fare la prestazione occasionale...il problema è che ora con il decreto Fornero(dacci un occhiata) è stata istituita una presunzione ad hoc (per le partite IVA che fanno prestazioni occasionali tutte verso lo stesso committente per più di 2 anni o 18 mesi mi pare) di collaborazione che prevede un'automatica commutazione di qualsiasi rapporto in essere in un contratto di subordinazione e collaborazione col tuo "unico datore di lavoro" per presunzione appunto. L'unico modo per sottrarsi a questa presunzione (esiste la riserva per le professioni che svolgono un'attività riservata) è svolgere un'attività considerata intellettuale inerente PERO' a competenze riservate a quella professione (mi spiego meglio: per esserne esentato devi dimostrare ad esempio di essere un patrocinatore o un avvocato e che la tua professionalità verte su questioni che per loro natura sono di competenza esclusiva della tua professione come ad esempio assistenza legale, giudiziale stragiudiziale etc.). Ovvio però che se non risulti più iscritto ad albi o registri questa prova ti è sostanzialmente preclusa lo capisci da solo il perchè : ) Per questa ragione ti dico che è possibile (nel tuo caso) ma limitata nel tempo come soluzione.... | |
Da: no.... | 03/04/2013 11:33:13 |
CHIEDO VENIA PER I REFUSI DETTATI DALLA FRETTA AD ESEMPIO UN OCCHIATA CHE OVVIAMENTE è UN'OCCHIATA ; ) | |
Da: x io81 e x tutti gli altri Colleghi: | 03/04/2013 13:02:01 |
andate al seguente link: http://www.mininterno.net/fmess.asp?idt=15783 | |
Da: x no... | 04/04/2013 10:03:48 |
ho letto la riforma Fornero sulle c.d. "false partite iva" perchè avevo anche pensato di aprire la p.iva come consulente alle imprese iscrivendomi alla gestione separata e eventualmente facendo la variazione in caso di conseguimento (spero un giorno) del titolo. Però, come precisi tu, ci sono tutte le limitazione (oscene a mio avviso)del caso previste dalla Riforma. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscle ai fini IVA sono considerate, salvo prova contraria del committente, rapporti di co.co.co qualora ricorrano almeno due di tre presupposti: 1) collaborazione con durata complessiva superiore a 8 mesi in un anno solare; 2)corrispettivo da collaborazione che costituisce più dell'80% dei corrispettivi complessivimante percepiti dal collaboratore nell'anno solare; 3)collaboratore che disponga di una postazione fissa presso una delle sedi del committente. la presunzione opera salvo prova contraria fornita dal committente. La presunzione non opera qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti (esclusioni 1): 1)sia connottata da competenze teoriche di grado elevato ovvero da capacità tecnico pratiche acquisite attraverso significativi percorsi formativi nell'esercizio concreto di attività; 2)sia svolta da soggetto titolare di reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 18.663 per il 2012. La presenzione non opera, inoltre, (esclusione 2)con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali subordinate all'iscrizioni in ordini ovvero in registri, albi ,ruoli o elenchi professionali (un decreto del ministero del lavoro fornirà l'elenco di tali attività). Quindi se guardiamo ai requisiti di cui al punto 1) nei casi in cui può non operare la presunzione ben può rientrare l'attività del laureato in giurisprudenza che ha svolto il biennio di pratica forense, con patrocinio cessato, il quale presta attività di ricerca giurisprudenziale per conto di uno studio legale e che redige atti sui quali poi pone la firma l'avvocato. Le capacità e le competenze cui si riferisce il punto 1) non posso che essere state acquisite grazie alla pratica. Inoltre l'abilitato al patrocinio, una volta cessato il periodo di sei anni, resta comunque un "praticante semplice" iscritto al relativo registro sicchè anche in tal caso si potrebbe rientrare nell'esclusione 2 della presunzione. Questa riforma è un attentato alla possibilità di lavorare mettendosi in regola. Io potrei avere un solo committente al quale presto la mia attività lavorativa in maniera da non poterla definire occasionale ma nemmeno equiparabile a quella di un lavoratore dipendente. Perchè il rapporto dovrebbe trasformarsi in co.co.pro con partita iva in presenza di un progetto o in un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (in assenza di progetto)???!!!! potrei lavorare tre giorni in un mese e 15 in un altro e poi niente quello successivo e farmi un mese di ferie in estate e in inverno, dov'è il progetto o il rapporto di lavoro a tempo indeterminato??? perdona se mi sono fatto trasportare ma veramente per noi giovani non ci danno la possibilità di avere futuro! | |
Da: no... | 04/04/2013 10:16:50 |
non so se essere d'accordo con i tuoi rilievi collega ; ) io ritengo che purtroppo il criterio di professionalità cessi o comunque diventi assai contestabile però....come si dice....vedere per credere....teniamoci aggiornati volentieri.....(lo dico anche nel mio interesse ovvio spero sia corretta la tua interpretazione eh) | |
Da: la vostra ignoranza è disarmante | 04/04/2013 10:17:24 |
esiste l'attività stragiudiziale non connessa al giudizio che non è affatto riservata agli avvocati, per la quale non occorre il titolo di avvocato/patrocinatore. Ma voi che ne volete sapere... | |
Da: la vostra ignoranza disarmante | 04/04/2013 10:19:42 |
Aveva ragione il commercialista. Lui ha studiato più diritto di voi... | |
Da: io81 per la vostra ignoranza è disarmante | 04/04/2013 10:28:07 |
è infatti l'attività cui facevo riferimento in un mio precedente post... l'attività stragiudiziale è molto vasta e non può una riforma forense riservarla solo agli avvocati sarebbe assurdo. ecco perchè io ritengo che anche il semplice laureato in giurisprudenza possa dedicarsi alla consulenza e aprire la p.iva.. è solo quella strettamente correllata all'attività di un avvocato che può ritenersi riservata ma non certo tutto il resto. | |
Da: LA TUA IGNORANZA è DISARMANTE | 04/04/2013 11:28:45 |
FORSE....CAPRONE LEGGITI LA RIFORMA FORENSE E PARTECIPA AI CONVEGNI INVECE DI FARTI LE SEGHE E SCOPRIRARI LA VERITA'....ANCHE LA STRAGIUDIZIALE è ORA RISERVATA AGLI AVVOCATI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | |
Da: CERTO IL FAMOSO LAUREATO IN GIURISPRUDENZA | 04/04/2013 11:30:18 |
CHE FORNISCE CONSULENZA STRAGIUDIZIALE IN MATERIE FISCALI E COMMERCIALI AHAHAHA MA PER FAVORE VAH | |
Da: x no.... | 04/04/2013 11:31:44 |
hai ragione anche il mio commercialista mi ha detto le tue stesse cose! | |
Da: la vostra ignoranza è disarmante | 04/04/2013 11:34:28 |
Cazzo hai ragione scusa ho controllato ora! Sarà meglio che studio invece di schiacciarmi i brufoli allo specchio mi sa che di diritto ne capisco ben poco! Ammazza che figura di merda eh eh eh | |
Da: no.... | 04/04/2013 11:37:20 |
e te pareva se non si scatenavano i perditempo... comunque IO81 ...tu fai pure come dice il tuo commercialista provaci se va tutto bene sarò il primo ad esserne contento : ) In bocca al lupo fratello!!!! | |
Da: noemi75 | 04/04/2013 11:45:14 |
concordo lo hanno detto anche recentemente ai convegni giuridici sostanzialmente c'è ormai ben poco spazio per i non iscritti. | |
Da: la vostra ignoranza è disarmante (QUELLO VERO) | 04/04/2013 11:50:55 |
Innanzitutto Caprone con la C Maiuscola ci sarai tu! Se ti leggessi la riforma (o forse bisognerebbe definirla "controriforma") forense capiresti che è riservata agli avvocati la consulenza legale stragiudiziale "ove connessa all'attività giurisdizionale". Non l'avevi letto il passaggio fondamentale? Mi dispiace. Inoltre sul punto c'è copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità. La riforma forense sul punto in questione non ha introdotto nulla di nuovo. Gli avvocati in Parlamento hanno dovuto accettare il testo con la modifica per far passare questa riforma, altrimenti non sarebbe passata. Ai convegni gli avvovati organizzatori possono dire ciò che vogliono. La legge parla chiaro. Ci hanno provato in parlamento ad introdurre la riserva assoluta, ma hanno dovuto modificare il testo. Ma perché non studiate invece di perdere tempo??? | |
Da: ahhhhh ho capito | 04/04/2013 12:11:12 |
sei il solito attivista della controriforma....ahahahaha....non dico più nulla non sei un avversario degno....ripeto studia studia studia che altrimenti ti troverai in gran difficoltà....la legge non dice quello e questa copiosa giurisprudenza (ante rifiorma quindi lascia il tempo che trova) non sostiene affatto una non limitazione....quelli che tu chiami avvocati dei convegni sono gli esponenti del CNF penso ne sappiano più di te e eme messi assieme anzi solo me perchè tu non fai testo...ciao brufolino pazzo | |
Da: ahhhhh ho capito | 04/04/2013 12:12:50 |
p.s. il fatto che mi dai dell'ignorante mi autorizza eccome a darti del caprone! ciao bello figheiro del diritto | |
Da: ahhhhh ho capito | 04/04/2013 12:16:37 |
p.p.s. attività giurisdizionale è tutta quella connessa al diritto esercitato nei tribunali (ossia praticamente tutta!!!!!!!!!!!!!!!)...ma forse per te il concetto è ostico lo capisco.... | |
Da: davide davide | 04/04/2013 12:23:12 |
E' assurdo ed esilarante che un aspirante avvocato faccia leva, per definire una legge attuale, a sentenze precedenti la sua entrata in vigore, che ovviamente non statuivano su testi non ancora esistenti. Più che aspirante avvocato forse è meglio dire aspirapolvere avvocato. | |
Da: sandra CDA | 04/04/2013 12:26:22 |
Onestamente anche a me l'hanno spiegata così come dice "no..". Però sono aperta a delucidazioni contrarie!!! | |
Da: no.... | 04/04/2013 12:43:42 |
In ogni caso IO81 (parlo solo con te degli altri non mi frega) spero di esserti stato d'aiuto e averti dato nuovi spunti!!! Un abbraccio.... | |
Da: x ahhhhh ho capito | 04/04/2013 13:07:55 |
Studia studia, soprattutto i congiuntivi | |
Da: peccato che sia tu che non li usi ...fossi in | 04/04/2013 13:13:50 |
te rileggerei bene i tuoi posts......LA CACCA CHE INSEGNA ALLA PEPITA D'ORO NON SI è MAI VISTO.... | |
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