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Concorso VIGILI DEL FUOCO, 814 POSTI - Nuova discussione
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Da: Robi84 22/11/2016 19:11:12
mannagia a me!
scusate...non scrivo più un tubo o un commento su cose che non riguardino numeri reali di scorrimento,decreti,provvedimenti,assunzioni,proroghe o cose varie serie....
qua ogni cosa detta per fare un semplice ragionamento dà alibi per far sì che gente entri e spari qualsiasi stronzata gli passi per la mente solo per rompere le balle!
sorry...a domani per le visite...

@mai una gioia....io non entrerei forse....ma come dar torto al tuo ragionamento! :)

Da: lucianolucky 22/11/2016 19:25:39
@Andrew3336      22/11/2016 18.03.35
Ma tu il concorso 814 c'eri o l hai fatto per posta?

L'apostrofo, questo sconosciuto !!!

Ti è già stato detto ( ma a questo punto dubito leggi ) , che del nuovo concorso DEVI parlare nel forum creato appositamente.

Non ci scassare con le tue previsioni !!!!

Ti e' chiaro o dobbiamo avvisare tua madre a casa di spiegartelo tirandoti un orecchio ?

Da: Andrew3336  22/11/2016 19:46:22
Ok la smetto solo 814..lunge da me una tirata d'orecchie da parte di mia mamma! ;) 

Da: dasal  22/11/2016 20:39:46
Mi pare ovvio che c'è una diffusa mancanza di intelligenza. I ragazzi da 3000 in su fanno il ricorso, su quali basi ? Perché già sanno che la graduatoria al massimo scade il 2017 e dai 3000 in su non rientrano. Quindi questo fantomatico avvocato si presenta al tar con la palla di cristallo a sostenere la tesi. Ma per favore, per ora c'è una  eventuale proroga il giudice potrebbe anche rispondere  che cazzo pretendete prendetevi la proroga e non é detto che il 2017 la graduatoria scadrà. Allora l'altra ipotesi sarebbe impugnare il bando? Ci dobbiamo ritenere fortunati perché la legge D'Alia dice che non possono essere banditi concorsi con graduatorie valide, quindi se ce lo volevano mettere a c...o facevano scadere la graduatoria e a gennaio 2017 bandivano il 250 posti. Quindi respirate, ossigenate bene il cervello prima di buttare soldi tanto il bando non verrà bloccato. Usate i soldi per qualcosa di più costruttivo.
Che gente.
In ogni caso non penso che un eventuale ricorso blocchi l'814.

Da: Natos85 22/11/2016 20:45:37
@dasal a che posizione stai?

Da: dasal  22/11/2016 20:49:56
Tra 1270-1280 vd

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Da: Natos85 22/11/2016 21:04:21
@dasal complimenti sei molto preparato su molti argomenti, magari ci becchiamo sul gruppo 814 di facebook

Da: dasal  22/11/2016 21:16:16
Ne sarei felice , purtroppo non ho fb, ho resistito un mese tempo fa , mi stava troppo sulle palle e ho eliminato l' account . Comunque grazie e anche a te ti vedo preparato , peccato tu tra un po' parti io devo aspettare , se mi va bene , ci saremmo potuti incontrare ad un eventuale corso. Inteso, peccato non é riferito al fatto che parti.

Da: mai una gioia 22/11/2016 21:27:40
dasal il tuo discorso non fa una piega, bastava che aspettavano un mese e mezzo e la legge D'alia andava a farsi fottere... sei nei vvd tra 1270-1280...allora faremo il corso insieme!!! : D

Da: Natos85 22/11/2016 21:32:50
@dasal grazie, tranquillo non avevo frainteso. Si io sono abbastanza vicino però sonon uno di quelli che si impegna per tutta la graduatoria 814, lo spirito di squadra dovrebbe servire anche a questo

Da: dasal  22/11/2016 22:04:29
mai una gioia
Se cosi sarà faremo in modo di incontrarci.
Natos85
É da poco poco che scrivo sul forum(2014). Ho sempre sperato nella chiamata per tutti, ma bisogna essere realisti, nei vvf i pubblici non sono mai stati portati a termine a differenza di altre procedure. Comunque sono stato convinto fin dall'inizio nella proroga al 2017. Altro discorso é la mia fonte che oltre a prevedere tempo fa la proroga mi disse anche di un potenziamento a inizio anno. Oltretutto secondo lui anche il 2018 sarà per l'814. Va be queste cose già le ho scritte in un post precedente.

Da: Robi84 22/11/2016 22:19:19
io misà con voi....se entro....ci vedremo quando sarete caposquadra! ahahahahah

Da: dasal  22/11/2016 22:26:24
Non ti preoccupare tu fatti conoscere che poi noi ti trattiamo bene.....

Da: Fabrifibra  23/11/2016 01:23:22


Leggete e vedete voi se è il caso di fare ricorso.....e anticipare la morte dell'814.....la storia insegna......173 e 184......

Sentenza di un ricorso del 2013 perso al tar e al consiglio di stato.

Poi non dite che non vi era stato detto........



N. 07180/2015 REG.PROV.COLL.

N. 10480/2013 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10480 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Omissis

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Interno-Dipartimento Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico - Difesa Civile, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Omissis

per l'annullamento

1) quanto al ricorso:

- del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 85 dell'11 aprile 2013, nella parte in cui, seppur in mancanza di un'espressa prescrizione in parte dispositiva, possa avere autorizzato, per le finalità di cui all'art. 4 ter del D.L. 20 giugno 2012, n. 79, convertito dalla L. 7 ago sto 2012, n. 131, l'utilizzazione della graduatoria relativa alla procedura selettiva, per titoli ed accertamento della idoneità motoria, indetta con DM n. 3747 del 27 agosto 2007, per un numero di posti pari al 50% di quelli resi disponibili con il medesimo decreto presidenziale impugnato;

- del decreto d'assunzione n. 1464, del 30.04.2013;

- dei provvedimenti, in corso di acquisizione, adottati dal Ministero dell'Interno o da qualsivoglia altra amministrazione, per l'assunzione di n. 136 unità da utilizzare presso il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, mediante ricorso, per il 50% dei posti disponibili, alla graduatoria approvata con D.M. n. 3474/2007, citato, con espressa riserva di ricorso per motivi aggiunti

e per il risarcimento

dell'eventuale danno ingiusto che dovesse derivare ai ricorrenti nel caso di mancata assunzione nella misura della somma complessiva degli stipendi che avrebbero percepito da oggi e fino al pensionamento.

2) quanto ai motivi aggiunti:

- dei medesimi provvedimenti impugnati con il ricorso nonchè

- del decreto d'assunzione n. 454 del 17.09.2013;

- del D.P.C.M del 23.09.2013, registrato presso la Corte dei Conti in data 18.10.2013

e per il risarcimento

dell'eventuale danno ingiusto che dovesse derivare ai ricorrenti nel caso di mancata assunzione nella misura della somma complessiva degli stipendi che avrebbero percepito da oggi e fino al pensionamento.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Interno-Dipartimento Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico - Difesa Civile, con la relativa documentazione;

Vista l'ordinanza collegiale della Sezione I bis di questo Tribunale n. 299/14 dell'8.1.2014;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2015 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Nel novembre 2008, il Ministero dell'Interno dava luogo a due diverse procedure per la copertura di posti nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Con d.m. n. 5140 del 6.11.2008 era indetto un bando concorsuale, per titoli ed esami, a 814 posti per la qualifica di Vigile del fuoco, ove era prevista una riserva di posti del 45% ai volontari in ferma breve prefissata delle tre Forze Armate, una riserva di posti del 25% per il personale volontario del Corpo iscritto alla data di indizione negli appositi elenchi da almeno tre anni con 120 giorni di servizio effettivo, una riserva del 20% a coloro che avevano prestato nel Corpo servizio civile per non meno di un anno, il restante 10% per l'accesso agli "esterni".

Quasi contestualmente, in data 18.11.2008, era pubblicato il d.m. n. 3747 del 27.8.2007 recante il bando relativo ad una procedura selettiva, per titoli ed accertamento dell'idoneità motoria, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art, 1, comma 519, l. n. 296/2006 (Finanziaria 2007), nella qualifica di Vigile del fuoco, riservato al personale volontario del Corpo stesso che, alla data del 1.1.07 era iscritto negli appositi elenchi di cui all'art. 6 d.lgs. n. 139/06 da almeno tre anni e con almeno 120 giorni di effettivo servizio. Tale seconda procedura (d'ora in avanti definita di "stabilizzazione") doveva operare nei limiti della apposita programmazione triennale del fabbisogno rispetto all'organico, per il 2007, 2008 e 2009.

All'esito di tale procedura era pubblicato un elenco da cui risultavano "stabilizzati" e assunti 1944 vigili del fuoco.

Per quello che riguardava la prima procedura, risultavano invece chiamati a visita medica 1554 unità e vincitori 814 unità, fermi restando coloro che erano collocati in posizione di "idoneità", ai fini di una futura assunzione.

Successivamente, nel dicembre 2011, erano assunte altre 740 unità al fine di reintegrare il personale in pensionamento tra il 2009 e il 2010, risultando così esaurite le prime due riserve di posti sopra indicate e residuando ancora idonei per le ulteriori quote.

Con l'art. 4 ter del d.l. n. 78/2012, conv. in l. n. 102/2012, era poi disposta la proroga fino al 31.12.2014 del termine di validità di entrambe le graduatorie (termine già prorogato dall'art. 1 d.l. n. 216/11, come convertito).

Con d.p.c.m.del 21.1.2013, al fine di procedere all'assunzione di ulteriori 136 Vigili del fuoco, era disposto di attingere al 50% dalla graduatoria "concorsuale" e al 50% dall'elenco derivante dalla procedura di "stabilizzazione", indipendentemente dalle quote di riserva già previste nella procedura concorsuale per gli stessi volontari già oggetto della selezione sopra richiamata.

Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, i ricorrenti in epigrafe, che avevano tutti partecipato alla procedura "concorsuale" trovando collocazione tra gli idonei chiedevano l'annullamento, previa sospensione, del suddetto d.p.c.m. e degli altri provvedimenti indicati, deducendo, in sintesi, quanto segue.

"I - Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 ter del d.l. 20 giugno 2012, n. 79. Violazione e falsa applicazione dell'art. 17, commi 35 sexies e seguenti del d.l. n. 78/2009, convertito con l. 3 agosto 2009, n. 102. Violazione e falsa applicazione dei principi di ragionevolezza, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione".

La norma di cui all'art. 4 ter d.l. n. 79/12 non conteneva alcuna previsione in merito alle modalità di utilizzo delle due graduatorie prorogate e non corrispondeva al vero il richiamo, di cui al d.p.c.m. impugnato, al principio della necessità di rispettare l'aliquota di riserva minima del 50% per i candidati "esterni", in quanto la giurisprudenza della Corte costituzionale aveva sempre comunque privilegiato la provvista "concorsuale" rispetto a quella, eccezionale e recessiva, che prevedeva forme diverse di accesso al pubblico impiego.

Nel caso di specie, proprio per l'assenza di disposizioni nella norma di riferimento, doveva considerarsi applicabile il principio generale che privilegia in prima istanza l'accesso per "concorso" e solo in via residuale quello per altre forme, cui ricondurre la procedura selettiva di cui al d.m. n. 3747/2007.

Ciò era confermato anche dalla normativa di cui all'art. 17, commi 15 e ss., d.l. n. 78/09 cit., che appunto privilegiava la graduatoria concorsuale senza accennare a forme di equiparazione.

Inoltre, i ricorrenti osservavano che in tal guisa i partecipanti "idonei" a tale ultima selezione ricevevano un trattamento migliore rispetto ai partecipanti "idonei" alla procedura concorsuale di cui al d.m. n. 5140/2008, in quanto alla riserva del 25% loro riconosciuta in tale ultima procedura si aggiungeva la rispettiva quota individuabile nel 50% sopra ricordata.

"II. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 519 e 526 della l. 26 dicembre 2006, n. 296. Violazione e falsa applicazione dell'art. 66, commi 3, 4, 5 del d.l. n. 112/2008, convertito con l. 25 giugno 2008, n. 112. Violazione e falsa applicazione dell'art. 17, comma 10, del d.l. n. 78/2009, convertito con l. 3 agosto 2009, n. 102".

La procedura di "stabilizzazione" di cui all'art. 1, comma 526, l. n. 296/2006 prevedeva per gli anni 2008 e 2009 (poi estesi al 2010 dalla l.n. 244/2007) una percentuale massima del 40% sui posti per cessazione dal servizio da "coprire" con tale modalità, percentuale poi ridotta al 10% per il 2009 con esclusione totale per l'anno 2010, dall'art. 66, commi 3,4 e 5, d.l.n. 11/08, conv. in l.n. 233/08.

Lo stesso art. 17, comma 10, d.l. n. 78/12 cit. come convertito, prevedeva, poi, che le assunzioni a tempo indeterminato delle pp.aa. di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/01 potevano solo avvenire mediante pubblico concorso, con parziale riserva di posti in favore del personale precario non stabilizzato, per cui l'art. 4 ter cit. non poteva che essere coordinato con tale disposizione generale, escludendo l'equiparazione invece disposta con il d.p.c.m. impugnato.

"III. Violazione e falsa applicazione, sotto diverso profilo, dell'art. 1, commi 519 e 526 della l. 26 dicembre 2006, n. 296. Violazione e falsa applicazione dell'art. 66, commi 3, 4, 5 del d.l. n. 112/2008, convertito con l. 25 giugno 2008, n. 112."

In subordine alla ritenuta equiordinazione delle due graduatorie, i ricorrenti evidenziavano che comunque la percentuale per attingere dalla graduatoria di cui al d.m. n. 3747/2007 non poteva che essere l'ultima presa in considerazione dal legislatore, vale a dire quella del 10% di cui al richiamato art. 66, comma 5, d.l. n. 112/08 come convertito. Nel caso di specie, invece, ricorrendo ad una percentuale del 50%, l'Amministrazione aveva superato di gran lunga tale valore nonchè anche quello del 40% originariamente previsto dallo stesso art. 1, comma 526, l.n. 296/06 per il 2008.

"In subordine: incostituzionalità dell'art. 4 ter del d.l. n. 79/2012 e dell'art. 1 del d.l. n. 216/2011, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione".

I ricorrenti ribadivano che la riserva di posti per il 50% alle due graduatorie, qualora desumibile dall'art. 4 ter cit., che in sostanza perpetuava quanto previsto in merito dall'art. 1 d.l. n. 216/11, si poneva in contrasto con le norme costituzionali in rubrica per evidente illogicità rispetto al contenuto dell'altra normativa vigente sulle percentuali riservabili, di cui al precedente motivo di ricorso, e per violazione del principio di uguaglianza e buon andamento, considerando anche che, comunque, l'efficacia (triennale) della graduatoria di cui alla procedura ex d.m. n. 3747/2007 era venuta meno il 29.4.2011.

In virtù dell'opposizione ex art. 10 d.p.r. n. 1199/1971 da parte di uno dei controinteressati, i ricorrenti proponevano rituale trasposizione del gravame avanti a questo Tribunale, ai sensi dell'art. 48 c.p.a.

Si costituivano in questa fase le Amministrazioni in epigrafe, depositando note e documentazione tendenti a rilevare l'infondatezza del ricorso.

Con successivo atto di motivi aggiunti, ritualmente notificato e depositato, i ricorrenti chiedevano anche l'annullamento degli ulteriori provvedimenti in epigrafe, nel frattempo adottati dall'Amministrazione in relazione alla necessità di assumere ulteriori unità (in numero di 399, ex d.p.c.m. 23.9.2013 e di 1.000, ex art. 8 ter l. n. 125/2013), deducendo quanto segue.

"Incostituzionalità dell'art. 8 ter della legge n. 125 del 30.10.2013 in relazione agli articoli 3 e 97 della Costituzione".

I ricorrenti riprendevano le medesime sostanziali doglianze già illustrate sulla ritenuta incostituzionalità dell'art. 4 ter d.l. n. 79/12 come convertito, rilevando anche in relazione a tale ultima norma in rubrica - la quale aveva esplicitamente indicato che, per la copertura dei posti portati in aumento, si sarebbe dovuto fare ricorso "in parti uguali" alle due graduatorie in questione - la violazione dei principi di uguaglianza e di buon andamento, di cui agli artt. 3 e 97 Cost., perché si sarebbero illogicamente privilegiati i soggetti collocati nella graduatoria di cui al d.m. n. 3747/2007, graduatoria comunque priva di efficacia dal 29.4.2011, senza alcuna motivazione che giustificasse tale ulteriore ricorso a forme di reclutamento "straordinario".

Con l'ordinanza collegiale in epigrafe, la Sezione I bis di questo Tribunale, originariamente assegnataria della questione, rinviava a questa Sezione la trattazione della causa secondo le ripartizione delle competenze "interne" di questo Tribunale.

Alla camera di consiglio del 29.1.2014 la domanda cautelare era rinviata al merito.

In prossimità della pubblica udienza dell'8.4.2015, proveniente da rinvii di quelle del 22.10.2014 e del 28.1.2015 per consentire trattazione congiunta con causa avente analogo contenuto, i ricorrenti depositavano una ulteriore memoria a sostegno delle proprie tesi difensive.

Alla data suddetta la causa era trattenuta per la decisione di merito.

DIRITTO

Il Collegio, preliminarmente, in relazione alla circostanza, posta in evidenza dalla difesa erariale, secondo cui il Consiglio di Stato in sede consultiva si sarebbe pronunciato ugualmente sull'affare originato dal ricorso straordinario introduttivo del contenzioso, evidentemente per errore nella omessa comunicazione dell'avvenuta trasposizione, ritiene che la stessa non sia decisiva, in quanto ai fini processuali che in questa sede rilevano la trasposizione ex art. 48 c.p.a. risulta ritualmente avvenuta, con la conseguenza che il parere espresso dall'organo consultivo può considerarsi "tamquam non esset" e non se ne terrà conto, continuando ritualmente l'originario giudizio solo avanti al Tribunale amministrativo regionale adito in sede di trasposizione, ai sensi dell'art. 10 d.p.r. n. 1199/1971.

Chiarito ciò e passando ad esaminare il merito del gravame, il Collegio ne rileva l'infondatezza.

In relazione a quanto dedotto con il primo motivo, il Collegio osserva che lo stesso legislatore aveva, nella sua discrezionalità, ritenuto di provvedere alla proroga di entrambe le graduatorie per gli anni successivi, in virtù - evidentemente - della situazione di eccezionalità e di adeguamento all'interesse pubblico prevalente alla rapida copertura dei posti vacanti di Vigile del Fuoco, sia pure nei limite delle quote del c.d. "turn-over" per gli anni successivi al 2008.

In particolare, si evidenzia che la c.d. procedura di "stabilizzazione" era stata prevista per tale Corpo Nazionale dall'art. 1, commi 519 e 526, l. n. 269/2006 (Finanziaria 2007), cui seguiva l'art. 1, comma 346, l. n. 244/2007 che incrementava le risorse per provvedere, in via eccezionale, all'incremento dell'organico. La necessità di provvedere a impinguare la provvista necessaria mediante le forme di reclutamento attraverso il ricorso agli idonei di entrambe le graduatorie era poi confermato dalle successive proroghe, come in prosieguo sarà precisato.

Il Collegio, allora, ritiene condivisibile la tesi dell'Amministrazione, secondo la quale tali norme speciali rispondevano all'esigenza di trasformare in rapporto di servizio la posizione precaria dei volontari, riconosciuti comunque dall'ordinamento quali necessari per far fronte alla dotazione organica delle struttura del Corpo, ai sensi degli artt. 8 e 9 d.lgs. n. 139/2006.

Si trattava, quindi, di una situazione di eccezionalità considerata esplicitamente dal legislatore, non confrontabile con il sistema usato per la stabilizzazione generale dei precari della pp.aa., secondo le specifiche norme evocate dai ricorrenti.

Ne consegue che la disposta proroga delle rispettive graduatorie poteva operare, in assenza di indicazione specifica del legislatore, proprio nel rispetto dei principi giurisprudenziali che comunque riservano al 50% massimo l'aliquota per il personale c.d. "interno". Ciò è confermato proprio dall'art. 4 ter d.l. n. 79/12, come convertito che ha previsto genericamente "al fine delle assunzioni nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco" la proroga fino al 31.12.2014 di entrambe le graduatorie, senza alcuna specificazione sulle percentuali da riconoscere in base al raffronto tra le stesse.

I provvedimenti impugnati, quindi, recependo una norma di legge - salvo quanto sarà in prosieguo illustrato sulla ritenuta incostituzionalità delle stesse - non possono essere viziati dall'illegittimità di cui alla prima censura dei ricorrenti, in quanto anche coloro che hanno partecipato alla procedura di "stabilizzazione" avevano comunque dovuto superare una selezione (su titoli e capacità motoria) e vantavano, a differenza dei "concorsuali", comunque un'esperienza specifica già maturata in un particolare settore "tecnico" come quello in esame, che consentiva all'Amministrazione, per le ragioni di necessità e urgenza proprie del reclutamento del Corpo nazionale sopra richiamate, la sua valorizzazione, anche nell'ambito delle aliquote già fissate per la partecipazione al concorso pubblico.

Il Collegio osserva altresì che quindi la volontà del legislatore era orientata, per il periodo di riferimento di cui all'art. 4 ter cit., a ricorrere, per le specifiche assunzioni nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli idonei delle due graduatorie, senza specifica individuazione di aliquote.

Ne consegue che la scelta di prevedere il rapporto 50%-50% non si configura come illogica o irrazionale, anche secondo le conclusioni di cui all'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14/2011, tendente a privilegiare lo scorrimento di precedenti graduatorie di idonei rispetto all'indizione di nuovo concorso e secondo il principio ormai adeguato a Costituzione secondo il quale la P.A. deve sempre garantire un adeguato accesso dall'esterno, in misura non inferiore al 50% delle assunzioni relative alla qualifica interessata. Tale misura, quindi risulta rispettata e non si palesa alcuna illogicità come dedotta dai ricorrenti.

Per quel che riguarda il richiamo all'art. 17, commi 35 sexies e ss., d.l. n. 78/12, come convertito, il Collegio ribadisce che tale disposizione era evidentemente di carattere eccezionale, riguardando solo la modalità di assunzione per l'immediata necessità derivata dal terremoto in Abruzzo e in quello specifico arco temporale, senza per questo dettare un principio di ordine generale sul rapporto tra le due graduatorie.

Sulla base della struttura proprio della norma richiamata (art. 4 ter cit.), che ha prorogato la validità di entrambe le "graduatorie" (tali definendole ai fini dell'assunzione e quindi ritenendole parificate) senza indicare percentuali di posti da riservare all'una o all'altra, appare non illogica la conclusione discrezionale dell'Amministrazione secondo cui il legislatore aveva voluto individuare un doppio binario di approvvigionamento per le assunzione nel Corpo nazionale in questione. Corollario altrettanto logico di tale conclusione è quello che ha visto l'applicazione della percentuale massima del 50% per gli accessi dall'interno, come d'altronde già accaduto in passato ai sensi delle ll. nn. 350/2003 e 311/2004.

Né può sostenersi, come già anticipato, l'esistenza di una discriminazione a favore degli "stabilizzandi" che avevano anche un'ulteriore aliquota nel concorso pubblico a 814 posti, in quanto comunque, nel parteciparvi, costoro si erano sottoposti alle medesime prove degli "esterni" ed erano collocati nella graduatoria di merito relativa in base al punteggio attribuito in maniera omogenea.

Neppure è individuabile una discriminazione sotto altro profilo, essendo state le due procedure equiparate dallo stesso legislatore ai fini delle specifica assunzione ed essendosi comunque sottoposti gli "stabilizzandi", peraltro dotati già di esperienza come volontari, a prove selettive oggettive per titoli e idoneità motoria.

In ordine a quanto dedotto con il secondo e terzo motivo di ricorso, il Collegio richiama quanto sopra illustrato in relazione alla ritenuta assenza di prove di selezione per gli "stabilizzandi", in quanto era per questi comunque prevista una selezione per titoli e idoneità motoria e perché vantavano comunque già un'esperienza di servizio nel Corpo almeno di 120 giorni. Per quel che riguarda il mancato rispetto sostanziale dell'aliquota del 25% loro riservata nella procedura concorsuale deve evidenziarsi la differenza di situazioni di partenza e il difetto di interesse dei ricorrenti che non avendo partecipato alla procedura di "stabilizzazione", con il 50% "tuou court" della graduatoria concorsuale hanno beneficiato di una quota superiore al 10% loro riservato.

Il Collegio osserva poi che secondo i ricorrenti il processo "straordinario" di stabilizzazione si sarebbe concluso nel 2009, consentendo dal 2010 solo concorsi pubblici con mere quote di riserva, ai sensi dell'art. 17, comma 10, d.l. n. 78/09 e che comunque si sarebbe dovuto rispettare il limite del 10% di cui all'art. 66, comma 5, d.l. n. 112/08 cit.

In merito, come si è già anticipato, deve considerarsi che sono entrate in vigore norme speciali relative proprio al reclutamento dei vigili del fuoco, che hanno consentito anche dal 2010 il ricorso alla graduatoria di cui agli "elenchi" conclusivi della procedura di "stabilizzazione", risultando altrimenti illogica una reiterata proroga della relativa efficacia come in prosieguo sarà evidenziato.

A ciò si aggiunga che l'Amministrazione ha attestato, richiamando dati non smentiti oggettivamente dai ricorrenti, che comunque l'assunzione di 68 unità provenienti dal 50% degli "stabilizzandi" rispettava ugualmente l'aliquota del 10% di cui all'art. 66, comma 5, cit.

Per quel che riguarda la ritenuta inefficacia della graduatoria dal 29.4.2011, il Collegio non concorda con quanto lamentato dai ricorrenti.

Risulta infatti, in relazione al periodo di validità triennale di cui all'art. 35, comma 5 ter, d.lgs. n. 165/01 richiamato dai ricorrenti, che l'art. 17, comma 19, d.l. n. 78/09 cit. aveva prorogato l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, fino al 31.12.2010. Il medesimo termine era poi oggetto delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 2 sexies, d.l. n. 225/2010, conv. in l. n. 10/2011, secondo i quali: "1. È fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011. 2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011 del termine del 31 marzo 2011 di cui al comma 1 ovvero la proroga fino al 31 dicembre 2011 degli ulteriori termini e regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata…2 sexies. Il termine di proroga, riferito all'articolo 17, comma 19, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di cui alla tabella 1, si intende riferito anche agli idonei nei concorsi pubblici di cui alle medesime disposizioni"

In base a quanto dedotto dal riportato comma 2, era adottato il d.p.c.m. 28.3.2011, il cui art. 1, comma 1, prevedeva che "I termini di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, di cui forma parte integrante, sono prorogati, per le motivazioni in essa riportate, al 31 dicembre 2011." Nella relativa Tabella 1, tra altri, era richiamato proprio il termine di cui all'art. 17, comma 19, d.l. n. 78/09 cit. con la seguente sintetica motivazione: "A fronte delle limitazioni delle assunzioni si propone l'ulteriore proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle PA.". Già da questa successione normativa, si rileva quindi che non vi è stata alcuna scopertura del termine di efficacia delle graduatorie fino a tutto il 31.12.2011.

Dopo tali norme si inserivano quelle speciali relative alla graduatoria degli "stabilizzandi", di cui all'art. 15, comma 2 bis, d.l. n. 216/11, conv. in l.n. 14/12, secondo cui: "È prorogato al 31 dicembre 2013 il termine della validità della graduatoria adottata in attuazione dell'articolo 1, comma 526, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296", e all'art. 4 ter d.l. n. 79/12 cit, per il quale: "Ai fini delle assunzioni nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco è prorogato al 31 dicembre 2014 sia il termine della validità della graduatoria relativa alla procedura selettiva, per titoli ed accertamento della idoneità motoria, indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, sia il termine della validità della graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008".

Tale ultima norma, dunque, ha prorogato un termine di efficacia nient'affatto interrotto ma continuo, senza alcun profilo di illegittimità come rilevato dai ricorrenti.

Il Collegio non ritiene di rilevare neanche alcuna questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 ter cit., in quanto - come sopra riportato - non risulta prorogato un termine già scaduto (o interrotto) ma un termine ancora in corso di validità, con conseguente assenza di violazione dell'art. 97 Cost. richiamato come parametro.

Il ricorso in parti uguali alle due graduatorie, applicato dal d.p.c.m. impugnato con il ricorso e esplicitamente previsto dall'art. 8 ter l. n. 125/13, non appare contrario ai principi di cui agli artt. 3 e 97 Cost. secondo la prospettazione dei ricorrenti, in quanto in entrambe le selezioni si era proceduto con criteri oggettivi senza privilegio di chiamata diretta, prevedendo comunque la procedura di "stabilizzazione" titoli e prove di idoneità motoria.

L'infondatezza del ricorso nel merito esclude illegittimità degli atti impugnati e, di conseguenza, non può trovare accoglimento la correlata domanda di risarcimento del danno di cui al gravame.

Le spese di lite possono però eccezionalmente compensarsi per la complessità della normativa di riferimento e la peculiarità della fattispecie.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:

Omissis

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/05/2015

Da: 1814  23/11/2016 11:09:23
Scusatemi ma nessuno ne sa niente di questo  ulteriore  potenziamento  che potrebbe  esserci x fine anno?  se ne sente parlare da più fronti

Da: tony85 23/11/2016 14:23:32
Buongiorno ragazzi,

qualcuno potrebbe riscrivere il numero dell' ufficio concorsi. Devo far cambiare i miei recapiti (anche se sto dopo la pos. 2400)

Ciaooo

Da: Robi84 23/11/2016 15:42:33
ahahahah grazie dasal :)

Per cambiare i recapiti trovi il tutto anche tra i file dell'814,basta che vai nel sito e leggi un pò....comunque i numeri sono molteplici...visto che è una guerra anche per parlarci io te ne scrivo un pò...prova...
06 46529073
06 46529069
06 46529312
06 46529174
ti consiglio di chiamare la mattina....io mi pare che quando ho chiamato per qualche info ho usato sempre il 1° numero...però sò che ce ne sono diversi...

@1814
io sò che se ne discuterà e dovrebbe uscire qualcosa per metà dicembre....io aspetto quel periodo....se qualcuno ne sappia più non lo sò....ma comunque sarebbero previsioni,finchè non si firma nulla niente è ufficiale,e per metà dicembre qualcosa sarà firmato...speriamo un qualcosa di buono:)

Da: dlx801  23/11/2016 19:59:18
@robi84
Eventualmente riguarderebbero 2017 e no quest'anno..
credo che questo sia scontato!

Da: Rambo 4  -banned!- 23/11/2016 20:08:48
Notiziona ragazzi. Tra pochi giorni mi direte che ho ragione.  Ci sarà un potenziamento di 350 unita. Fonte verissima al 100%

Da: chesterben 23/11/2016 20:30:33
Ma vai a farti fottere!!!!!!

Da: osva 23/11/2016 21:13:10
Ciao raga, grazie dei consigli (pg 607). Avete idea di quando saranno le chiamate al prossimo corso per chi va a visita in questi giorni? Quanto preavviso danno mediamente per la chiamata al corso? Grazie

Da: Rambo 4  -banned!-23/11/2016 22:54:15
Aspetta fino a sabato..... e poi ti mando io a fatti fottere

Da: Sognatorevvf  23/11/2016 23:02:06
Ragazzi oggi ci risultano 10 assenti?

Da: tony85 24/11/2016 00:32:10
Grazie Roby84

Da: 1814  24/11/2016 09:32:16
@Rambo 4 quello che dici ha del fantascientifico cmq se si dovesse avverare ti faremo i complimenti in molti!

Da: estintore 24/11/2016 10:53:48
@rambo4 che ci sia un potenziamento lo penso anche io , dipende quanto di quel 1,9 miliardo sarà destinato ai vvf.

che ci sia entro sabato non lo so perchè non conosco questi meccanismi del governo

Da: Andrew3336  24/11/2016 10:59:01
@rambo4 la notizia potrebbe anche essere vera..ma capisci che ormai la gente prende con le molle quello che dici per non dire di peggio. 
Passi dal dire "ragazzi per noi è finita" a "wow notiziona..ci sarà un potenziamento entro sabato"! Roba da bipolarismo. Detto questo speriamo venga confermato il potenziamento come la proroga 2017 che non c'è ancora stata.

Da: ispanico 24/11/2016 12:17:20
Ma insomma è possibile che ancora nn possono pubblicare la proroga della graduatoria .
Ancora nn si può capire che fine faremo.
Che palle.
Sempre aspettare sempre aspettare

Da: dasal  24/11/2016 13:41:14
http://www.repubblica.it/economia/2016/11/24/news/manovra_salta_lo_sconto_per_gli_abbonamenti_ai_bus-152674240/?rss

Penso che la proroga sia imminente

Da: ispanico 24/11/2016 13:46:10
Chi mi da contatto whatsapp così ci sentiamo e scambiamo informazioni

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