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L'anomalo iter parlamentare della (contro)riforma forense
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Da: Non votate avvocati del Pd o PdL-Lega Nord | 17/01/2013 14:28:10 |
Non date più voto ad avvocati inseriti nelle liste dei partiti. Ecco la verità su quanto accaduto dal 31 ottobre 2012, data di approvazione del disegno di legge alla Camera dei deputati, ad oggi: AL SENATO La lobby trasversale degli avvocati (tutti d'accordo, nessuno escluso,da sinistra a destra: Pd, Udc, PdL e Lega) ha consentito l'approvazione della controriforma lo scorso 21 dicembre 2012, addirittura senza che vi fosse il numero legale in aula, grazie ai pianisti (in particolare del PdL che hanno inserito le schede di senatori assenti, come s'è sentito denunciare e urlare nella diretta televisiva dal Senato). Gli unici ad essersi opposti in aula, con due pregiudiziali di incostituzionalità (all'approvazione del disegno di legge), sono stati i Senatori Radicali Poretti e Perduca. L'approvazione è stata tutta una forzatura, leggete il resoconto sul sito della Senatrice Poretti (12 fantasmi fanno approvare la controriforma forense): www.donatellaporetti.it o sul blog del Senatore Perduca Per cui votate Radicali o Movimento 5 Stelle, al limite, e che non siano avvocati o docenti universitari, mi raccomando, passateparola... (oppure, suggerisco l'astensionismo di massa di tutti i praticanti avvocati, come forma di protesta)!!! ALLA CAMERA DEI DEPUTATI Come si evince dall'iter e dai lavori preparatori consultabili su parlamento.it, vi è stata un'approvazione del disegno di legge con la nomenclatura: - "conclusione anomala per stralcio" e ciò in quanto era passato l'emendamento dell'On.le Beltrandi (Radicale), relativo all'art 46 del precedente testo, ove si prevedeva l'esame di stato con cadenza semestrale, anzichè annuale (poi artatamente stralciato a fine seduta su richiesta del PdL). Se fate attenzione, infatti, nell'attuale testo, non viene più indicato quante volte e in quale periodo dell'anno debba svolgersi l'esame, e ciò perchè la versione precedente dell'art. 46 è misteriosamente scomparsa dal testo del provvedimento (confrontate il testo approvato dal Senato il 23 novembre 2010 con quello della Camera del 31 ottobre 2012). I vizi di incostituzionalità della legge (e del processo di formazione della medesima in parlamento), sono evidenti a tutti... Peraltro, la Commissione Lavoro del Senato, aveva espressamente invitato a modificare la formulazione dell'articolo 41 del disegno di legge (relativo al tirocinio), in quanto, non prevedendosi la corresponsione di un compenso per i praticanti avvocati durante il primo semestre di pratica, si introduce un'ingiusta sperequazione tra coloro che svolgono il tirocinio presso l'Avvocatura dello stato o altro ente pubblico, e coloro che invece lo svolgono in uno studio privato. Per la fretta di approvare entro la legislatura il disegno di legge, invece, non si è ritenuto di modificarne l'articolato, (approvato a ottobre scorso dalla Camera dei deputati), né di discutere i 150 emendamenti proposti dai Radicali. Risultato: come evidenziato dalla stessa Commissione Lavoro del Senato, l'attuale articolo 41 della controriforma viola palesemente l'articolo 35 della Costituzione (v. seduta della medesima Commiss. n. 366 del 27 novembre 2012, sul sito senato.it), oltre che l'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza), e ciò è sufficiente per fare invalidare tutta la legge dalla Corte Costituzionale, anche in caso di promulgazione del Presidente della Repubblica. Si parla di controriforma forense (la legge approvata lo scorso 21 dicembre 2012) in quanto la RIFORMA DELLE PROFESSIONI, invero, è stata GIA' FATTA attraverso un regolamento governativo in delegificazione (ovvero il DPR PROFESSIONI 137/12), ove si parla di accesso libero per tutte le professioni, e non più di esame di stato, come invece ripristinato con la nuova legge forense in corso di promulgazione. La volontà del Governo Monti, infatti, è sempre stata quella di liberalizzare le professioni, tutte indifferentemente, e di consentire l'accesso ad esse con laurea del vecchio ordinamento (o specialistica/magistrale) e tirocinio/praticantato, senza esame di stato. Proprio per tale motivo, con l'art. 3 comma 5 dl 138/11, è stata prevista la DELEGIFICAZIONE DI TUTTI GLI ORDINAMENTI PROFESSIONALI VIGENTI ALLA DATA DEL 13 AGOSTO E, QUINDI, con riferimento alla nostra professione, IL R.D.L. 1578/1933 E IL R.D. 37/1934, NON SONO PIU' IN VIGORE. Ecco perché la necessità della lobby di fare approvare subito la nuova legge professionale, per evitare che, in attuazione del DPR PROFESSIONI 137/2012, LA PROFESSIONE FOSSE LIBERALIZZATA E L'ACCESSO FOSSE LIBERO X TUTTI. | |