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ecclesiastico
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Da: Tetris | 30/08/2013 12:15:33 |
Ricorda poi che il fondo di culto che erogava il beneficio di congrua è stato soppresso con la costituzione del fondo edifici per il culto nel 1985. Il fondo di culto venne istituito nel 1866 con la legge che stabilì che li organizzazioni e associazioni con carattere ecclesiastico non potevano avere proprietà e pertanto lo stato prese tutto il patrimonio ecclesiastico. Qst fu una delle leggi emanate nel periodo cd eversivo. diciamo che puoi spaziare negli argomenti. | |
Da: mimosa12 | 01/09/2013 16:27:38 |
Per quanto riguarda la parte relativa alle persone fisiche, a parte la distinzione tra ecclesiastico, religioso e ministro di culto e relative nomine nonchè il trattamento previdenziale e stipendiale, potrebbero chiedere il segreto degli ecclesiastici e relativa normativa? | |
Da: Grimo | 01/09/2013 17:24:13 |
Se sai tutte quelle cose di che ti preoccupi!!! | |
Da: vezio | 01/09/2013 17:34:41 |
Secondo me ci potrebbe stare, cmq se sei già avanti una occhiata non guasta | |
Da: Ra84 | 01/09/2013 18:28:47 |
il segreto lo chiedono spesso (e per lo più a chi porta proc pen) | |
Da: mimosa12 | 01/09/2013 23:20:45 |
Grazie Grimo e vezio:le ho fatte perchè sono nozioni abbastanza discorsive rispetto ad altri argomenti. Ran84 io non porto procedura penale ma proc. civile; cmq a sto punto farò anche quello. | |
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Da: cavo | 06/09/2013 09:17:48 |
Buondì.. qualcuno mi spiega la differenza tra trascrizione tardiva e ritardata? Grazie | |
Da: Ragnuzzo | 06/09/2013 11:08:50 |
la "trascrizione ritardata" si configura quando l'Ufficiale dello Stato Civile provvede alla trascrizione oltre le ventiquattro ore dalla data del ricevimento dell'atto. E' comunque considerata tempestiva. la trascrizione tardiva che avviene dopo i cinque giorni dalla pubblicazione è richiesta esclusivamente per istanza dei due contraenti il matrimonio, o anche di uno di essi con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro. Questo è quello che ho capito.. spero che sia giusto! | |
Da: cavo | 06/09/2013 11:13:32 |
Ok grazie.. | |
Da: Azzex | 06/09/2013 12:02:18 |
ragazzi chiedo delucidazioni su una domanda posta lo scorso anno nella mia corte di appello: EFFETTICI CIVILI DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO (con particolare riferimento alla validità del matrimonio in caso di mancata trascrizione e mancata lettura degli art. di legge durante la celebrazione del matrimonio) secondo voi quali sono le conseguenze? | |
Da: Ragnuzzo | 06/09/2013 12:14:59 |
direi che è valido per la Chiesa, ma non per lo Stato italiano, perchè gli effetti civili sortiscono dalla lettura degli art. 143, 144, 147 c.c. | |
Da: cavo | 06/09/2013 12:21:43 |
concordo con ragnuzzo...non ha effetti civili ma resta matrimonio puramente canonico | |
Da: Azzex | 06/09/2013 12:40:35 |
anch'io ero giunta alla stessa conclusione ma ricordo che l'avvocato che aveva formulato la domanda disse che la mancata lettura degli artt. non rendeva invalido il matrimonio. Purtroppo non riesco a trovare da nessuna parte la normativa a riguardo. :( | |
Da: Ragnuzzo | 06/09/2013 12:44:10 |
ma infatti il matrimonio non è invalido.. è valido, ma non esplica effetti civili. | |
Da: Azzex | 06/09/2013 12:49:00 |
no anche dal punto di vista civile non era pregiudicata la validità ma non ricordo quali fossero le condizioni. | |
Da: Ragnuzzo | 06/09/2013 12:57:50 |
ho trovato forse.. ti posto il link della dispensa e la parte che parla della mancata lettura: http://it.scribd.com/doc/7175362/Dispense-Diritto-Ecclesiastico-in-Tema-Di-MATRIMONIO Riteniamo che la mancata menzione della lettura dei predetti articoli del codice civile non possa rendere inefficace il documento ai fini della trascrizione, e ciò per due ordini di ragioni. In primo luogo, perché non vi sono argomenti deducibili .dalla legge per ritenere che l'esecuzione di tale lettura abbia, relativamente alla celebrazione del matrimonio canonico da trascrivere{un'importanza maggiore di quella che essa ha nella celebrazione civile, dove è considerata, una formalità non essenziale; in secondo luogo, perché la lettura degli articoli del codice civile nella celebrazione del matrimonio concordatario è meno rilevante rispetto al matrimonio civile in quanto deve seguire (e non precedere) la celebrazione che, dunque, è già avvenuta per lo Stato italiano. Pertanto, si considera "già contratto" il matrimonio nel momento in cui il ministro di culto legge gli articoli del codice civile: l'omessa lettura può, allora, solo causare una sanzione di carattere pecuniario a carico del ministro di culto, così come avviene per l'ufficiale dello stato civile (cfr. l'art. 138 c.c.). Altra parte della dottrina (Magni), considera l'omessa lettura degli articoli del codice civile non un momento formale, in quanto presuppone da parte del ministro di culto l'accertamento della volontà delle parti affinché il loro matrimonio venga trascritto. Con la lettura si avrebbe, cioè, una attestazione in pubblico fatta dal parroco, in un momento particolarmente solenne, della manifestazione della volontà di trascrizione degli sposi. Questa tesi, indubbiamente in armonia con il dato testuale desumibile dall' art. 10 della L.M., che prescriveva all'ufficiale dello stato civile di sospendere la trascrizione e di rinviare l'atto al parroco per la sua regolarizzazione nel caso in cui l'atto non contenesse la menzione dell' eseguita lettura degli articoli del codice civile, oggi non lo è più in presenza del nuovo regime concordatario che attribuisce all'adempimento della lettura quello di solenne attestazione e conferma della volontà degli sposi diretta ad ottenere il riconoscimento civile del matrimonio. Dunque, il suddetto adempimento non può essere considerato indispensabile per il conseguimento degli effetti civili, allorquando sia possibile rilevare in altro modo l'esistenza di tale volontà. Ed infatti, la lettura degli articoli del codice civile non costituisce l'unico momento, nel corso del procedimento 15 previsto dalla legislazione concordataria per la trascrizione, in cui la volontà delle parti abbia modo di assumere una sua precisa e formale espressione. | |
Da: Azzex | 06/09/2013 13:02:25 |
Si è proprio lui!! fantastico! grazie ragnuzzo! | |
Da: Ragnuzzo | 06/09/2013 13:08:47 |
quindi? la mancata lettura non rende invalido il matrimonio ma costituisce un'irregolarità che non va ad incidere sulla manifestazione di volontà dei contraenti? e la trascrizione è comunque ammessa? mi pare di aver capito così.. ho il cervello in tilt ormai | |
Da: b.lu | 06/09/2013 14:03:44 |
@RAgnuzzo e @Cavo, leggevo i commenti sulla trascrizione tardiva e ritardata. A dire il vero la trascrizione ritardata è quella che si ha quando, ad esempio, la celebrazione del matrimonio canonico non è stata preceduta dalle pubblicazioni... Tardiva, è quella che può essere richiesta dai coniugi quando non è stata effettuata nei tempi previsti. | |
Da: vezio | 06/09/2013 14:28:35 |
Azzex di che CDA sei? Allora b.lu ha ragione: Le ipotesi di trascrizione ritardata, contemplano il caso in cui la richiesta di trascrizione sia stata tempestivamente inviata, ma la stessa non possa essere eseguita per vizi formali, e, tuttavia, superabili. La trascrizione tardiva, invece, cristallizza l'ipotesi in cui la richiesta di trascrizione da parte del parroco non sia stata tempestivamente inviata. Ne consegue che soltanto i due sposi, entrambi consapevoli della mancata trascrizione, possono richiedere che essa sia eseguita, seppure tradivamente. La richiesta può essere proposta anche soltanto da uno di essi, ma l'altro non deve fare opposizione (e grava sull'ufficiale dello stato civile, in quel caso, verificare che non ci sia opposizione da parte del nubendo che non partecipi alla richiesta di trascrizione). Nel caso in cui non siano letti gli art. 143 e ss. Da parte del parroco la dottrina (gazzoni, edizione 2009, p. 355) esemplifica l'ipotesi proprio nei casi di trascrizione ritardata: in altre parole, se l'ufficiale dello stato civile ravvisa che nell'atto di matrimonio non sia data menzione della lettura degli artt stessi, deve invitare il celebrante a integrare la dichiarazione, e curare la trascrzione, appunto, tradivamente. In ogni caso la validità dell'atto non è compromessa. È chiaro, tuttavia, che sino a quando non intervenga la trascrizione, l'atto non produrra effetti civili. In merito alla possibilità di estendere al ministro di culto la disposizione che prevede l'ammenda (per altro dal 1981 diventata sanzione amministrativa) dell'ufficiale dello stato civile, mi pare, anche se non ho consultato fonti di dottrina, che la identità di ratio ci sia tutta, atteso che l'ufficiale dello stato civile è tenuto al medesimo adempimento (art. 107 c.c.), che, se omesso, ne importa la sanzione. Vi torna? | |
Da: Azzex | 06/09/2013 15:10:51 |
X vezio: la mia CDA è Ancona. Cmq le tue conclusioni mi sembrano esatte con la speranza che la mia commissione quest'anno non tiri fuori qualche altro coniglio dal cappello! | |
Da: elthe84 | 06/09/2013 15:44:33 |
Se avete il manuale simone la risposta è 197 :) | |
Da: elthe84 | 06/09/2013 15:45:00 |
Intendevo pagina 197 | |
Da: Ragnuzzo | 06/09/2013 15:53:26 |
grazie :) ora è tutto più chiaro! | |
Da: vezio | 06/09/2013 15:54:12 |
Nn ho il manuale simone. Cosa dice? | |
Da: liquirizia85 | 06/09/2013 17:04:37 |
Ciao a tutti, volevo chiedervi una delucidazione.. Io sto studiando sul Giuffrè e non mi è chiaro se esista ancora oppure no il parere obbligatorio del Consiglio di Stato rispetto a determinate procedure.. Mi spiego meglio: rispetto al riconoscimento degli enti ecclesiastici cattolici non mi sembra che ci siano dubbi (sulla non obbligatorietà), quando però si parla di legge sui culti ammessi e sul loro riconoscimento al fine di stipulare poi le intese, sembrerebbe che il parere sussista ancora... Per carità, mi rendo conto che non è un argomento fondamentale però mi incuriosiva la questione perchè il mio libro si contraddice plurime volte! Grazie a chi vorrà rispondere :) | |
Da: Ragnuzzo | 06/09/2013 18:43:30 |
per Vezio. il simone dice: a parere della dottrina non sembra possano considerasi casi di trascrizione tardiva: 1) la trascrizione effettuata quando la celebrazione del matrimonio non è stata preceduta dalle pubblicazioni (art. 13 L.m.); 2) la trascrizione effettuata in ritardo per necessità di regolarizzazione dell'atto di matrimonio (art. 10 L.m.); 3) la trascrizione ritardata per colpa dell'ufficiale di stato civile (art. 20 L.m.); tali ipotesi delineano quella che si definisce trascrizione RITARDATA. | |
Da: palermoesame2012 | 06/09/2013 18:57:44 |
@liquirizia85 Enti ecclesiastici delle confessioni acattoliche che hanno stipulato intese con lo Stato quanto al riconoscimento della personalità giuridica la normativa è contenuta nelle rispettive leggi di attuazione (cambia da religione a religione). Per gli enti delle confessioni che non hanno stipulato intese: Decreto Pres. Repubblica, su proposta Ministro dell'interno, udito il Consiglio dei Ministri. Non parla di parere del Cons. di Stato. | |
Da: Coffeeeee | 06/09/2013 19:12:06 |
Mi preoccupa la vostra estrema precisione nel trattare questa materia... Sono solo io che la sto studiando più superficialmente???? | |
Da: liquirizia85 | 06/09/2013 19:38:09 |
Grazie palermo! Penso che alla fine molte di queste cose le ignorerò! Rispetto alla trascrizione posso dirvi che sul giuffrè (e su altri testi trovati su internet) la trascrizione RITARDATA è quella in cui le pubblicazioni NON sono avvenute prima della celebrazione (tanto che, nel matrimonio concordatario il nulla osta dell'U.S.C. è alla trascrizione e non alla celebrazione, ergo è sufficiente che le pubblicazioni avvengano prima della trascrizione a prescindere dal fatto che precedano o seguano la celebrazione) Invece la TARDIVA si ha quando la trasmissione dell'atto da parte del parroco non avviene entro i 5 giorni dalla celebrazione (termine perentorio, al contrario di quello di 24 ore entro il quale l'usc deve trascrivere). La trascrizione tardiva non è prevista nel caso di matrimonio acattolico | |
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