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Concorso dirigenti scolastici - Il ricorso
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Da: uomini o caporali | 02/03/2015 07:13:32 |
(EN) « This is the end Beautiful friend This is the end My only friend, the end » (IT) « Questa è la fine Amica bellissima Questa è la fine Mia unica amica, la fine » (Jim Morrison, The End, 1967) | |
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Da: vox | 09/03/2015 16:03:15 |
La fine sarà quando giustizia ci sarà !!!! | |
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Da: nnnicola | 10/03/2015 12:10:34 |
presidi nominano vicepresidi un pochino più tonti di loro: la storia si ripete. Risultato: non esistono più docenti cui affidare l'incarico. | |
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Da: @nnnicola | 10/03/2015 19:14:06 |
Non perdere tempo con le stupidaggini: riprendi il tuo pallottoliere e ricomincia a fare i conticini delle pensioni altrui. | |
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Da: coeghuhr | 12/03/2015 08:16:51 |
http://www.leggilo.net/131770/la-fine-del-mondo-e-vicina-ecco-quando-arrivera-larmageddon.html | |
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Da: Sput-nick | 12/03/2015 15:13:17 |
Ave Mariacarmeluzza, pecunia plena, Lingua magistra tecum, benedicta tu in muli...eribus (io io io) et benedictus fructus cerebri tui, ventunus ventunus. Sancta Mariacarmeluzza, commater Toti ed Vincenti, ora pro nobis morphosintactis peccatoribus et, possibilmente, vade e fac inculum....ehm...miraculum... pro vobis! L' odi l' odi l'odi https://www.youtube.com/watch?v=iGdUCxAl2Xc l' hai udita? :-) | |
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Da: x sopra | 13/03/2015 18:17:14 |
che pena infinita | |
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Da: ........................... | 14/03/2015 18:00:27 |
L' odi è sublime :) | |
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Da: ... | 17/03/2015 20:12:03 |
Esclusivo: i temi dei presidi bocciati e poi promossi in Lombardia. "Conoscienza, efficenza, prima inte prare"… "Lo zoccolo dei saperi" del preside "che scandesce i tempi"…! di ENZO MICHELANGELI Non passa giorno in cui, sprezzanti del ridicolo, quasi tutti i tromboni mediatici del paese non tessano le lodi del nostro magnifico premier e del suo magnifico governo. Assistiamo ad una vera gara nel magnificare l'operato di Renzi e dei suoi ministri. Per i miei evidenti limiti, che non intendo oltrepassare, non voglio occuparmi né tantomeno giudicare le "riforme" che il governo sta attuando. Ma, lavorando nella scuola pubblica come insegnante, vorrei riflettere sui cambiamenti che si vorrebbero introdurre nella progressione di carriera dei docenti. In un recente servizio, Il sole 24 ore proponeva questo articolo sull' introduzione del merito come parametro per la progressione della loro carriera. http://www.ilsole24ore.com/psu/notizie/2015-02-24/scuola-indennizzo-i-precari-081644.shtml?uuid=ABj8BjzC&fromSearch Ora, è già abbastanza insopportabile lo stucchevole "paraculismo" della quasi totalità dei media italioti, pronti ad celebrare il premier/messia di turno. Ma che lo faccia l'organo di Confindustria che, come non vederlo, ha dettato sin dal suo insediamento l'agenda di questo governo, oltre ad essere insopportabile è, francamente, irritante. La progressione dei docenti Dunque, nel decreto scuola dovrebbe essere inserito il tema della progressione dei docenti, non più interamente legata all'anzianità di servizio. Tutt'altro, l'anzianità peserà soltanto per il 30%, mentre il rimanente 70% sarà determinato dal merito. A parte il fatto che decidere gli stipendi di una categoria di lavoratori e il loro status giuridico con un decreto legge è una follia, non si capisce quale necessità e/o urgenza spinga in questo senso. Per fortuna lo ha capito pure Renzi che, dopo il CdM del 3 marzo pare voglia presentare un ddl sulla questione. Il blocco illegittimo A parte il fatto che sul quotidiano si dimenticano di scrivere che il contratto della scuola è scaduto da 6 anni e che la progressione di carriera di moltissimi insegnanti è stata interrotta con il blocco, illegittimo perché contrattualmente stabilito, delle annualità 2010-2011-2012-2013 (in parte, successivamente, ripristinate)… A parte quanto detto, gli entusiasti non affrontano, così come non lo affrontano il ministro e i suoi sottosegretari, il nodo centrale della questione. Chi deciderà e sulla base di quali criteri stabilirà se un docente merita o no?E' sacrosanto premiare i più meritevoli, ma è altrettanto onesto stabilire subito chi e come giudicherà il merito. E allora, spontaneamente viene da pensare al dirigente scolastico. Ma, mi domando e vi domando, esistono oggi in Italia le condizioni che permettano ad un dirigente scolastico di svolgere questo gravoso compito? Siamo sicuri che i dirigenti scolastici posseggano quella solida competenza che consenta loro un così delicato compito? Vediamo un po' il concorso dei "meritevoli"… A giudicare dalla lettura degli elaborati di parecchi candidati, prima bocciati e, successivamente, resuscitati, dell'ultimo concorso per dirigenti scolastici svoltosi in Lombardia sembrerebbe di no. I presidi promossi: sucessivi, somersa, necesità .. A prima vista le prove seguenti non appaiono terribili. Ma, francamente, come è possibile che la seconda commissione del Concorso per dirigenti scolastici DDG 13 luglio 2011, nominata a seguito della sentenza n. 3747/2013 del Consiglio di Stato abbia sorvolato su un'infinità di errori ortografici e non solo ribaltando il giudizio della prima. Prendiamo ad esempio il candidato 1: ha sbagliato quasi tutte le doppie: "sucessivi, somersa, necesità ", la chiarezza espositiva è da terza media e scrive "prima inte prare" invece di "primus inter pares". A fianco, alcuni errori tratti dalla scheda redatta dai docenti promossi e poi bocciati alla seconda correzione dei testi. Ebbene, il suo voto da 5/21 è schizzato a 21/21 e, oggi, è dirigente scolastico in Lombardia. Ed ecco altri errori che sono stati schedati e catalogati nello stesso componimento del candidato promosso a preside lombardo. Il candidato 2, da parte sua, scrive "conoscienza, efficenza" e vaneggia di "zoccolo dei saperi". Il suo voto da 10/21 è passato a 21/21. Il candidato è collocato nella graduatoria di merito è, probabilmente, a settembre, sarà dirigente scolastico. Ma allora, hanno un senso tutti questi vaneggiamenti sulla meritocrazia? Tutti questi soloni che sproloquiano per professione hanno contezza del fatto che nel bel paese assistiamo quotidianamente all'abolizione della meritocrazia, che la selezione per meriti è stata definitivamente sostituita da quella per cooptazione collusiva, dal nepotismo e dal familismo lasciando strada aperta a sudditi, cortigiani e giullari e che a tutti gli altri tutto è precluso? Lascio a voi la risposta. di STEFANIA PIAZZO Prima li bocciano allo scritto del concorso per dirigenti scolastici nel 2011 e poi, dopo ricorsi e controricorsi, facendo appello contro una presunta trasparenza delle buste, si insedia una nuova commissione. E nel 2013, ben 96 dei promossi vengono bocciati, al loro posto entrano nuovi promossi… Abbiamo la posssibilità , grazie allo scrupoloso lavoro di ricerca e ricorrezione degli esclusi, di mostrare i passaggi esilaranti di due tra le tante prove finite nei dossier degli esclusi. Questi due candidati stati promossi, 21/21. Uno è già preside, l'altro lo sarà a breve. Commettono errori per i quali in terza media non si supererebbe la prova d'esame. E allora, come mai sono stati promossi? Forse le prove dei 96 esclusi erano peggiori? Questi due nuovi presidi, secondo la riforma Renzi, dovranno valutare il lavoro degli insegnanti. Ma vi immaginate che razza di rapporti scriveranno per spiegare che è stata raggiunta la "conoscienza" in "matera d'istruzione", visto che il dirigente scolastico "scandesce" i tempi della scuola? Nessuno si indigna? Magari il governatore lombardo? O il ministro Giannini? O lo stesso Renzi che invoca la meritocrazia? O, magari, il provveditore regionale lombardo? La commissione esaminatrice indicata con DDG 13 luglio 2011, nominata a seguito della sentenza n. 3747/2013 del Consiglio di Stato ha nulla da dire? Ce li spiega questi errori passati in cavalleria? Ed ecco alcuni stralci dall'originale del candidato 1…. Compito "in bella", si noti bene! In materia di… si scrive: "in matera di": La Comunità europea per il preside bocciato e poi promosso è la "Comunità Europera": Ad un certo punto del componimento promosso, appare (lo si vede cerchiato, come gli altri errori che seguono) tra le prime righe un "per cui" buttalo lì… A seguire c'è un bel "improvisamente", più già ancora un bel "che l'Europa venisse somersa"… e, più giù ancora, uno strepitoso "la necesità "… Infine…. learnig! Seguito da un posiamo e succesivi…: E poi l'esame diventa il gergale "R'esame di"…: Ci sorprende anche con "dellinate le conoscenze": E anche con la "difusione delle lingue": Ma si legge anche di "programi per lealizzare"… anziché programmi per realizzare…: Ma forse l'apoteosi c'è nel leggere…. "burocaticamente", "il cui il preside" e "prima inte prare", anziché primus inter pares. Stupefacente! Un trittico: Seguito da "excursus storiche": Non mancano le funzioni "dellegate" e "l'offerta normativa"…: Poi ci sono "in maniera di" anziché in materia di.. e anche "istituzioni scolastice": Dal "punto di vista finaziario": "Modalità di programazione": "Sopratutto…" e degli inspiegabili "cittadini nazionali": "I programi ministeriali": "Cuturale" e… "sigole istituzioni"…: "dei quadi di riferimento": L'istituto scolastico con "indirizo amministrativo…": Da "riusito" a … "stakehoder": Poi… "risuta fondamentale": … "agli altri istituto": E questa volta da sopratutto si passa a "soprattuto": Passiamo al candidato numero 2 preso in esame…. Subito, la prima riga dello scritto promosso all'esame, ci stupisce con effetti speciali: "le conoscienze"! Ecco qua, come esordio non è male: Ma poi c'è straordinaria intuizione dello…."zoccolo dei saperi": Ma la recidività su alcuni dittonghi fa di nuovo capolino nel tema vincente: e così si legge che… "L'obiettivo più significativo e (verbo essere non accentato) condurre gli alunni ad acquisire (manca l'articolo "un") metodo di studio autonomo e flessibile che conduca alla conoscienza". Ecco il corsivo stralciato dallo scritto bocciato al primo giro e promosso con 21/21 al secondo giro dalla nuova commissione. Complimenti: Ma non mancano le sorprese, le connessioni singolare-plurale sono un optional: "All'interno delle conoscenze disciplinari si dovrà delineare le competenze attese ….": Nuovi colpi di scena, qui manca la "i" di efficienza, però il dirigente "socializza… lo schema"!: "Il Dirigente scolastico nel rispetto di criteri di efficacia, efficenza, trasparenza ed economicità prepara, propone, condivide e socializza il seguente schema di progettazione del POF…": Ma si va oltre: "Il dirigente scandesce tempi e …modalità di attuazione del POF attraverso sia l'organigramma che il calendario specifico delle attività didattiche": E che dire dei "documenti contabili obligatori"? | |
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Da: mmmmmmmmmmm | 18/03/2015 10:20:05 |
Accà nisciuno è fesso | |
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Da: vox | 18/03/2015 16:09:42 |
Denunciate la commissione!!!! | |
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Da: siiii | 22/03/2015 18:27:59 |
denunciate ....perchè non lo fai tu? | |
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Da: @ in Calabria | 04/04/2015 13:14:03 |
http://www.lamezialive.it/concorso-a-preside-il-sito-cittadinanza-nuova-grida-allo-scandalo/ | |
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Da: Viva Napule | 04/04/2015 14:30:19 |
Viva le sorprese! | |
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Da: In Campania | 04/04/2015 21:01:29 |
REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato Sezione Seconda Adunanza di Sezione del 5 novembre 2014 NUMERO AFFARE 02998/2013 Numero 00715/2015 e data 11/03/2015 OGGETTO: Ministero dell'istruzione, dell'universit� ' e della ricerca. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da........., per l'annullamento, previa sospensiva, del verbale n. 10 del 29 febbraio 2012 della prima Sottocommissione della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e per gli istituti educativi per la regione Campania di cui all'avviso pubblicato sulla G.U. del 15 luglio 2011. L'annullamento è stato, altresì, chiesto per la griglia di valutazione delle prove scritte, per il verbale n. 12 del 20 gennaio 2012 della predetta Commissione giudicatrice, per i decreti adottati dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico per la Campania del 6 ottobre 2011, 3 gennaio 2012 e 309 ottobre 2012 con cui viene costituita la Commissione giudicatrice del concorso, per il decreto dello stesso direttore del 3 gennaio 2012, nonché per tutti i verbali della Commissione giudicatrice medesima. LA SEZIONE Vista la relazione del 17 luglio 2013 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'universit� e della ricerca, Ufficio scolastico regionale per la Campania, ha chiesto al Consiglio di Stato il previsto parere sul ricorso straordinario sopraindicato; visto il ricorso straordinario proposto con atto notificato il 25 febbraio 2013; Visto il parere espresso nelle Adunanze del 20 novembre e del 18 dicembre 2013 e la conseguente nota di adempimento dell'Amministrazione n. prot. A00DRCA/3770 del 22.5.2014; Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Sabato Malinconico; Premesso: Con l'odierno ricorso straordinario i docenti....... chiedono l'annullamento, previa sospensiva, del verbale n. 10 del 29 febbraio 2012 della prima Sottocommissione della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e per gli istituti educativi per la regione Campania di cui all'avviso pubblicato sulla G.U. del 15 luglio 2011; chiedono altresì l'annullamento della griglia di valutazione delle prove scritte, del verbale n. 12 del 20 gennaio 2012 della predetta Commissione giudicatrice, dei decreti adottati dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico per la Campania del 6 ottobre 2011, 3 gennaio 2012 e 309 ottobre 2012 con cui viene costituita la Commissione giudicatrice del concorso, del decreto dello stesso direttore del 3 gennaio 2012, nonché di tutti i verbali della Commissione giudicatrice medesima. I ricorrenti, avendo partecipato al citato concorso relativamente ai 224 posti per la regione Campania ed essendo stati ammessi, a seguito della prova selettiva, alle prove scritte svoltesi il 14 e il 15 dicembre 2011, ma non alla prova orale, si dolgono di tale esito e deducono plurime doglianze; con le prime due censure lamentano, con riguardo alle prove scritte, la violazione dell'articolo 12 del D.P.R. n. 487/1994 e dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 241/90, nonché l'eccesso di potere sotto i profili dell'arbitrariet� , dell'irragionevolezza, dell'irrazionalit� e della contraddittoriet� e, infine, la violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione. Ciò in quanto ritengono di meritare un punteggio ampiamente favorevole sulla base peraltro del parere del prof. Vauro, presidente dell'associazione nazionale preside della provincia di Caserta, secondo cui la Commissione giudicatrice ha contraddetto il proprio operato dal punto di vista valutativo e ha espresso un giudizio globale stridente con la realt� contenutistica. Con un'ulteriore censura, i ricorrenti ribadiscono le doglianze gi� esposte relativamente all'assenza di corrispondenza tra le tracce e i criteri predisposti per la correzione degli elaborati, risultando le tracce vaghe e generiche, tali da consentire soluzioni opinabili e differenti operazioni interpretative. Con riguardo alle griglie di valutazione i ricorrenti eccepiscono, con la quarta censura, la violazione dei più volte citati articoli 12 della legge n. 487/94 e 3, comma 1, della legge n. 241/90, per erronea formulazione delle griglie di valutazione, poiché solo il raggiungimento della soglia dei 21/30 consente l'ammissione alla prova orale. Con riguardo poi al giudizio analitico - descrittivo conclusivo, i ricorrenti, con la quinta censura, lamentano l'eccesso di potere per difetto di motivazione, avendo la Commissione contravvenuto all'obbligo di esprimere una valutazione analitica effettivamente descrittiva del giudizio espresso. Con riguardo ancora al verbale n. 12 del 20 gennaio 2012, i ricorrente deducono la violazione del bando, l'illogicit� , la disparit� di trattamento, l'istruttoria carente e il difetto di motivazione, nonché la violazione del giusto procedimento. Ciò per la mancata indicazione, in ogni pagina del verbale, della firma di tutti e tredici i commissari con conseguente illegittimit� e nullit� del verbale medesimo. Con riguardo, poi, ai tempi di correzione degli elaborati, contestano l'insufficienza del tempo destinato alla correzione di ogni singolo elaborato pari a 13 minuti di cui solo 6 o 7 destinati alla lettura e valutazione. I ricorrenti hanno infine, in via gradata, eccepito sulla composizione della Commissione esaminatrice relativamente alla violazione dell'articolo 35, comma 3, lett. e) del decreto legislativo n. 165/2001 e alla violazione del D.P.R. n. 487/94 e degli articoli 3 e 97 della Costituzione. Ciò in quanto la dott.ssa Giuseppina Bonaiuto, per la sua posizione di esponente sindacale, non poteva far parte della Commissione giudicatrice e integrarla in base a quanto previsto dal citato articolo 35, visto che non si trovava in posizione di imparzialit� . Simili impedimenti vengono evidenziati altresì per la violazione dell'articolo 11 del D.P.R. n. 487/94 relativamente alla dott.ssa Antonietta Tartaglia e alla dott.ssa Alessandra Monda, entrambe docenti di un corso e di master di preparazione al concorso in questione, i cui frequentatori, in numero di nove, sono stati ammessi alla prova orale. Con altra censura in modo analogo, sono stati eccepiti i rapporti di colleganza e/o stretta collaborazione tra alcuni componenti della Commissione e i candidati, senza che i primi si siano doverosamente astenuti. In particolare, il riferimento è alla menzionata dott.ssa Buonaiuto, dirigente scolastico di un istituto professionale di Nola dove insegnano 4 impiegati ammessi agli orali, nonché alla citata dott.ssa Sellitto, dirigente scolastico della scuola media statale "Verga" di Napoli di cui sono risultati ammessi agli orali cinque dipendenti. Con la penultima censura, I ricorrenti rilevano poi la presenza tra i commissari del dott. Angelo Francesco Marcucci, dirigente tecnico presso l'U.S.R. Campania, la cui moglie è risultata essere tra i candidati ammessi alle prove scritte e che il medesimo, nonostante l'obbligo di astensione, si è dimesso dalla Commissione, solo dopo che si erano gi� svolte le prove scritte del concorso. Con l'ultima censura, infine, viene dedotta la violazione del D.P.R. n. 140/2008 sul reclutamento dei dirigenti scolastici e lamentata la violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione. Ciò in quanto l'Amministrazione non ha mai dato conto, nella motivazione della delibera di nomina della Commissione giudicatrice, delle competenze richieste ai dirigenti tecnici, amministrativi e scolastici componenti della Commissione medesima, così come richiesto dall'art. 1, comma 618 del D.P.R. n. 140/2008; al contrario dal curriculum dei membri della Commissione medesima, mancavano, secondo le ricorrenti, tali specifiche competenze da ritenersi aggiuntive rispetto all'ulteriore requisito dei 5 anni di servizio come dirigente. L'Amministrazione, nella sua relazione istruttoria, ha respinto ogni censura, ritenendo il gravame infondato. Allo scopo di pervenire, nel più breve tempo possibile, alla formulazione del parere, nelle Adunanze del 20 novembre e 18 dicembre 2013 richiamate in epigrafe la Sezione ha invitato l'Amministrazione a trasmettere in copia autentica: ï�� la circolare n. 11/2010 del Dipartimento della funzione pubblica, richiamata nella relazione ministeriale; ï�� l'atto con il quale è stato preso atto delle dimissioni del dott. Angelo Francesco Marcucci da componente supplente della Commissione giudicatrice; ï�� con riferimento alla candidata dott.ssa Rosalia Manasseri, il Collegio ha chiesto di acquisire documentati chiarimenti sulla sua attuale posizione concorsuale (allo stato degli atti la stessa risulta ammessa con riserva alla prova orale). Considerato: Con la nota del 22.5.2014, pure richiamata in epigrafe, il Ministero dell'istruzione, dell'universit� e della ricerca, in adempimento degli incombenti disposti dalla Sezione, ha trasmesso la documentazione richiesta dalla quale risultano confermate le situazioni di incompatibilit� rispettivamente rilevate nel gravame per la dott.ssa Buonaiuto e per il dott. Marcucci. Quanto alla dott.ssa Buonaiuto risulta infatti acclarato in relazione alle disposizioni della circolare n. 11/2010 del Dipartimento della funzione pubblica il ruolo di rappresentante sindacale della medesima rivestito all'atto della designazione a far parte della Commissione giudicatrice del concorso. Per quanto concerne la posizione del dott. Angelo Francesco Marcucci, l'Amministrazione riferente ha trasmesso alla Sezione copia conforme della lettera di dimissioni dall'incarico di commissario supplente nella Commissione per il concorso a dirigenti scolastici in argomento che reca la data del 20.12.2011. Da tutto quanto sopra esposto il Collegio rileva che risultano confermate le incompatibilit� a far parte della Commissione giudicatrice del concorso in contestazione riferite alla dott.ssa Buonaiuto e al dott. Marcucci e la illegittimit� della composizione di detta Commissione come eccepite dai ricorrenti con il sesto e nono motivo di impugnativa, i quali (anche a voler tacere delle ulteriori, dubbie situazioni e correlazioni denunciate dalle ricorrenti con il settimo e ottavo motivo di gravame) appaiono meritevoli di accoglimento in relazione alla evidente mancanza di imparzialit� di giudizio connessa alla illegittima posizione rivestita da detti membri nell'ambito dell'organo di valutazione dei candidati. P.Q.M. esprime il parere che il ricorso straordinario indicato in oggetto debba essere accolto in parte nei sensi di cui in motivazione con assorbimento dell'istanza cautelare di sospensiva. Restano assorbite le residue censure. L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F Sabato Malinconico Paolo De Ioanna IL SEGRETARIO Marisa Allega | |
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Da: grazie mille | 04/04/2015 21:27:15 |
di aver postato la sentenza.... ora mi è chiaro di tutte le doglianze solo due sono state ritenute valide: la mancanza di firme su tutte le pagine e i due commissari non legittimi. Su tutto il resto avevano torto,erano pretesti compreso quello del tempo di correzione(se i genitori facessero ricorso annullerebbero tutti gli esami di stato) grazie ora mi è tutto chiaro. | |
Rispondi |
Da: grazie mille | 04/04/2015 21:28:22 |
di aver postato la sentenza.... ora mi è chiaro, di tutte le doglianze solo due sono state ritenute valide: la mancanza di firme su tutte le pagine e i due commissari non legittimi. Su tutto il resto avevano torto,erano pretest,i compreso quello del tempo di correzione(se i genitori facessero ricorso annullerebbero tutti gli esami di stato) grazie ora mi è tutto chiaro. | |
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Da: Antonio Oliprandi | 08/04/2015 07:45:26 |
Che brutto quando ragliano gli asini!!! I bocciati si illudono perche' resteranno comunque asini. | |
Rispondi |
Da: no comment | 12/04/2015 15:16:21 |
http://www.raglio.com/ | |
Rispondi |
Da: agendina | 17/04/2015 21:36:45 |
@ sput sn ancora calma ... ma se m'inc@@@@ sul serio vedrai fuochi d'artificio!!!!!!!!!!!!! ... e poco me ne frego delle denunce, pubblico TUTTO!!!! E poi, chi denunciare?!?!?!? Chi dice la verità ?????? Chi dimostra lo schifo che c'è stato???? Il mio spirito di sopportazione si sta esaurendo... notizie a breve ... altrimenti ... informo la stampa e la TV nazionale!!!!! | |
Rispondi |
Da: veggente | 17/04/2015 21:38:07 |
prevedo uno tzunami! | |
Rispondi |
Da: tante | 18/04/2015 12:29:32 |
pagliette, altrimenti dette, chiacchiere! | |
Rispondi |
Da: @tante | 19/04/2015 09:56:51 |
mi chiedo, un dirigente, con tante cose da fare, come mai si preoccupa di leggere questo forum? | |
Rispondi |
Da: quante | 19/04/2015 10:22:18 |
Anna , Maddalena . Pina e Maria ci sono a scuola che non fanno nulla eppure fanno le >DS | |
Rispondi |
Da: tante | 19/04/2015 12:08:30 |
perchè, leggendo questo forum, mi faccio un'idea su chi e cosa dovrò valutare, a breve ! | |
Rispondi |
Da: Nessuno può ... | 19/04/2015 23:04:32 |
cambiare questo: "L'art. 1 della legge n. 475/1925 del Codice Penale evidenzia che "chiunque in esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorità o pubbliche amministrazioni per il conferimento di lauree o di ogni altro grado o titolo scolastico o accademico, per l'abilitazione all'insegnamento ed all'esercizio di una professione, per il rilascio di diplomi o patenti, presenta, come propri, dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori che siano opera di altri, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno. La pena della reclusione non può essere inferiore a sei mesi qualora l'intento sia conseguito". Anche la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32368\2010, ha affermato che la "pedissequa copiatura" costituisce reato anche in presenza dell'indicazione della fonte, ove non si abbia "il prodotto di uno sforzo mnemonico e di autonoma elaborazione logica". | |
Rispondi |
Da: @tante | 19/04/2015 23:05:12 |
leggendo te mi chiedo come farai a garantire il risultato nei tre anni... ahahahahahahahahahahahahahahahahahahah tornerai a fare la docente ... ma ... sarai per caso una di quelle che ... boh!!!!!!!!!!!!! vedremo .... ...tornerai comunque a fare la docente!!!!!!!!!!!!!!! | |
Rispondi |
Da: Chimmu ... | 20/04/2015 09:02:28 |
li scascianu u culu a chiri pezz' emmerda!!!!! | |
Rispondi |
Da: @ sput | 20/04/2015 19:18:13 |
a breve potrai sfoderare la penna ! | |
Rispondi |
Da: veggente | 23/04/2015 23:29:00 |
@ sput 58 ti bastano?!?!?!?!? | |
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