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Concorso dirigenti scolastici - Il ricorso
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Da: Prrrrrrrrrrrr !13/01/2013 17:39:12
Già , peccato che spesso leggevo degli sparacazzate che affermavano con sicurezza che il 15 avrebbero vinto i tromboidonei .

L'importante è comunque che continua il mio divertimento , e i movimenti scomposti , da scarafaggi in un barattolo , dei tromboidonei assetati di potere .

Tromboidonei assetati di potere , vogliosi di fare la voce grossa con gli ex - colleghi , usi a viscidità , sotterfugi , azioni vili e finta simpatia , non mi siete mai piaciuti e ho sempre diffidato di voi .

E adesso mi diverto e vi spernacchiooooooooooooooooo , ahahahahahahhahahahah : ppppppppppprrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr !!!!!!!!
Rispondi

Da: sput-acchia sput-tanato13/01/2013 17:41:42
per PRRRRRRRRRRRRR

il riferimento che ho fatto all'art. 36, c.3, lett.e è da ricondurre al DLgs 165/01  che tu richiamavi . Purtroppo avevo omesso l'indicazione del Decreto, quindi puoi evidenziare tu stesso che non ci sono incompatibilità
Rispondi

Da: emiliano zapata13/01/2013 17:42:11
Guarda come dondolo,
guarda come dondolo con il twist,
con le gambe ad angolo,
con le gambe ad angolo ballo il twist....

...in un barattolo...

Ps non sono messicano, sono Edoardo Vianello in incognito.
Rispondi

Da: Prrrrrrrrrrrr !13/01/2013 17:43:02
Almeno fino al 15 ......... non si sa mai , magari gli sparacazzate sono massoni o agenti della CIA .

Beh , un prof che dice di essere un agente segreto esiste veramente , ma non credo abbia fatto il concorso a DS (magari lo vinceva , ahahahahahahhahahaahah , ppppppppprrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr !!!!!!!) .
Rispondi

Da: Prrrrrrrrrrrr !13/01/2013 17:49:18
Bene sput-acchia sput-tanato , magari hai ragione tu , in fondo non è un mio problema , a me interessa la Lombardia . Un augurio comunque a Sput - nick : fateli soffrire , questi assetati di potere !!!!!!!!

Mettiamo dunque su la danza dei tromboidonei :

http://www.youtube.com/watch?v=QJl5qF8Shsc
Rispondi

Da: Sput-nick13/01/2013 17:49:59

Cara Sput-acchia sput-tanato,
anche se le mie vedute sono diverse dalle tue sull'oggetto dei ricorsi, leggo sempre volentieri i tuoi post, che sono evidentemente frutto di un personale ragionamento logico, e che quindi sono protesi al confronto pacato.


Caro Vendetta,
mi sa che tu ancora, dopo un anno di forum,  non hai capito che Vendetta e VforVendetta non sono la stessa persona( prima mi stato rivolgendo a VForVendetta), nè chi io sia, nè hai capito che sono anch'io una ricorsista. Lo attribuisco al fatto che sul forum ti affacci in modo discontinuo. In fondo, fai bene!
Io sono da sempre assolutamento convinta dell'esistenza dell'incompatibilità del ruolo del presidente calabrese. Certo non sono un' esperta di leggi, ma ho letto molto in proposito e mi sono fatta una mia personale idea.

Per la serie, "scoviamo sul web e pubblichiamo", ecco a voi come affronta la problematica dell'incompatibilità diritto.it. Vorrei far notare come, in questa disamina, il giurista parla di "irrilevanza della buona fede"
Buona lettura!

Sulla questione giuridica dell'incompatibilità vorrei condividere con i colleghi una disamina di Mario Fiorentino, pubblicata da Diritto.it, sulle possibili situazioni di conflitto che possono scaturire dai rapporti tra commissario e candidato, e sui possibili risvolti di natura penale.

"2. La normativa applicabile in materia di incompatibilità. I principi espressi dal Consiglio di Stato con riguardo ai rapporti tra candidato e commissario (il criterio sintomatico).

Sebbene la vigente legislazione ordinaria non contempli una specifica disciplina sulle cause di incompatibilità nei pubblici concorsi, per pacifica giurisprudenza, sono applicabili (per lo più analogicamente) tutte le norme previste a tutela dei fondamentali precetti di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.; art. 51 c.p.c.; art. 36 c.p.p.; art.19 R.D. 12 del 1941, etc.), precetti in relazione alla cui essenziale importanza la stessa Consulta è intervenuta più volte, evidenziandone la stretta connessione funzionale con i valori di eguaglianza (art. 3 Cost.), di pari condizioni di tutti i cittadini nell'accesso ai pubblici uffici (art. 51 Cost.), di efficienza ed indipendenza dell'azione amministrativa (art. 97 e 98 Cost.)[4].

Segnatamente, per quanto concerne i « rapporti » tra i componenti delle commissioni di concorso e i candidati, principio ormai consolidato è che deve farsi applicazione dell'art. 51 del Codice di procedura civile, sicché la ricorrenza di una causa di incompatibilità, ivi prevista, comporta l'obbligo di astensione del componente (o dei componenti) della commissione e, in caso di violazione di detto obbligo, l'illegittimità degli atti concorsuali[5].

Come prima si accennava, in ordine all'effettivo ambito di operatività di detta disciplina (ad onta di soluzioni ermeneutiche formalistiche e restrittive, che bene potrebbero essere favorite dal carattere «tassativo» dell'elenco di cui all'art. 51 c.p.c.), un particolare ruolo è stato svolto dal massimo organo della giustizia amministrativa attraverso la formulazione del criterio sintomatico di incompatibilità.

In base ad esso sussiste l'incompatibilità quando « i rapporti personali » fra esaminatore ed esaminando siano tali da far sorgere il « sospetto » che il candidato sia stato giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali ovvero quando sia accertata la sussistenza di rapporti personali diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro e allievo[6].

Si comprende appieno l'importanza di detto criterio.

In base ad esso, infatti, anche quando il legame che corre tra commissario e candidato non sia tale da essere icto oculi riconducibile entro i casi tassativi di astensione obbligatoria ex art. 51 c.p.c., sussisterà, comunque, l'incompatibilità se tale rapporto sarà idoneo a generare (anche solo) il sospetto di parzialità, cioè (per volere mutuare un linguaggio più consono al diritto penale) se esso esporrà a pericolo (lesione potenziale e non effettiva) il bene giuridico protetto dall'ordinamento (appunto, l'imparzialità e il buon andamento della P.A.)[7].

Il massimo organo della giustizia amministrativa ha in tal senso specificato che in presenza dei legami testé accennati, idonei a radicare il sospetto di parzialità, non è necessario comprovare che questi si possano concretizzare in un effettivo favore verso il candidato, essendo sufficiente a radicare l'incompatibilità anche « il solo pericolo » di una compromissione dell'imparzialità di giudizio[8].

In tal caso, l'effetto invalidante della procedura si verifica sulla base del mero giudizio in astratto ed ex ante circa gli effetti potenzialmente distorsivi del sospetto del difetto di imparzialità, ricollegato alla situazione specificata dal Legislatore e dai principi generali cristallizzati dall'art. 97 della Carta fondamentale, senza che assuma rilievo alcuno il profilo fattuale ex post dell'esito inquinante in concreto sortito[9]. Anzi, è stato ulteriormente precisato che viene a porsi in posizione di incompatibilità il soggetto, chiamato a provvedere sia come autorità monocratica sia quale membro di un organo collegiale, che risulti portatore di un proprio interesse, e ciò anche quando la determinazione adottata non avrebbe potuto conseguire altro apprezzabile esito o perfino quando la scelta sia, in concreto, la più utile ed opportuna per l'interesse pubblico[10].

3. Applicazioni concrete del c.d. criterio sintomatico.

Non facile risulta comprendere la reale incidenza del criterio sintomatico di incompatibilità teorizzato dalla giurisprudenza, probabilmente a causa dell'evidente (ed inevitabile) genericità della formula con cui esso viene sovente richiamato (la si ripropone per comodità di lettura): « sussiste l'incompatibilità (oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge) quando i rapporti personali fra esaminatore ed esaminando siano tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia stato giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali (prima ipotesi) ovvero quando sia accertata la sussistenza di rapporti personali diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro e allievo (seconda ipotesi)»[11].

Tale formula, infatti, nonostante preveda due distinte ipotesi, alternative tra loro, non indica dei parametri certi, capaci di chiarire - in concreto - quali rapporti, tra commissario e candidato, siano «tali» da generare il «sospetto» radicante l'incompatibilità[12].

Quando i rapporti possono dirsi «più saldi» di quelli che di regola intercorrono tra maestro e allievo? Quando «i rapporti personali» fra esaminatore ed esaminando sono «tali» da far sorgere il sospetto che il candidato sia stato giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali? Ai fini dell'incompatibilità, ad esempio, si richiede l'esistenza di «rapporti formali» di colleganza? Occorre, inoltre, che tali rapporti rivestano sempre natura «patrimoniale»?

A tali quesiti si cercherà di rispondere scandagliando i principali casi esaminati dalla giurisprudenza.

3.1. Si prescinde dal carattere « formale » dei legami.

Un primo dato che si evince dall'analisi della casistica giurisprudenziale è quello secondo il quale, ai fini dell'applicazione del criterio sintomatico, non è indispensabile l'esistenza di rapporti di «formale colleganza».

Ciò in quanto la natura del giudizio che il Giudice amministrativo è chiamato a compiere, al fine di verificare la sussistenza dell'incompatibilità dell'organo, è quella propria di una prognosi di pericolo concreto e non può, perciò, reputarsi (sempre) sufficiente il vaglio dei soli legami formali che involgono i soggetti interessati alla vicenda concorsuale.

Sulla base dei principi generali espressi, invero, la giurisprudenza ha ritenuto operante l'obbligo di astensione non solo nei casi in cui candidato e commissario fossero legati da rapporti professionali stabili e formalmente instaurati (v., ad es., la congiunta partecipazione ad associazione professionale medica)[13], ma anche quando il sospetto del difetto di imparzialità fosse generato da un complesso di elementi diversi, ciascuno dei quali, di per sé, non autonomamente considerabile come (sufficiente) causa di incompatibilità (in quanto non integrante legame «formale» di collaborazione)[14].

Tale impostazione, volta, da un canto, a svincolare l'indagine del giudice da parametri formali e, dall'altro, a valorizzare le circostanze concretamente evidenziabili, è stata seguita dal Consiglio di Stato in una nota ed esemplare decisione (Cons. Stato, sez. IV, 22 febbraio 1994, n. 162), relativa ad una procedura concorsuale per «Dirigente ricercatore» presso il Consiglio Nazionale Ricerche, dove, nonostante tra candidata e commissario non fosse scorgibile un «formale» rapporto di collaborazione professionale (alla stregua di quello sopra menzionato), né altri rapporti diretti e patrimonialmente rilevanti, era stata comunque accertata l'esistenza di un vero e proprio «sodalizio professionale», desumendola, appunto, dall'interdipendenza di un variegato complesso di elementi (ciascuno dei quali, di per sé, non costituente causa di incompatibilità): pubblicazioni compiute in collaborazione e sotto l'influenza scientifica del commissario, presenza della candidata a due commissioni di studio presiedute dal commissario presso il C.N.R. e un ministero, attività didattica compiuta dalla candidata presso il Corso tenuto da Docenti già allievi del Commissario ed operanti presso il dipartimento da lui diretto, etc..

Tutti elementi - a detta del Giudice - «che non è possibile, come preteso dagli appellanti principali, isolare ed esaminare separatamente, ma che, se considerati unitariamente, investendo le sfere di modificazione del servizio, della riconversione dell'attività di ricerca, dell'attività didattica, dell'attività scientifica organizzata anche in gruppo, delle commissioni di studio presso la pubblica amministrazione, delle interazioni e sinergie nell'approccio monografico, sono indicativi per l'appunto non del mero rapporto che di regola intercorre tra maestro e allievo, ma di un autentico sodalizio professionale che, se trasposto in una sede concorsuale in forma di rapporto esaminatore esaminanda, là dove più si impone l'esigenza di un vaglio neutrale, è tale da esporre a rischio, in sé ed agli occhi dei consociati, l'interesse pubblico all'imparzialità delle valutazioni»[15]…

…3.3. Quando il rapporto non genera un «sufficiente» sospetto: i rapporti di collaborazione saltuaria od occasionale, la collaborazione ad attività meramente intellettuali.

Un ulteriore dato che emerge dall'analisi giurisprudenziale è quello dell'irrilevanza, ai fini dell'incompatibilità, dei rapporti di collaborazione «saltuaria» od «occasionale», sempre se considerati nella loro individualità.

Così, sono stati esclusi dal novero dei casi di incompatibilità di cui si tratta i rapporti relativi a pregressa, e comunque episodica, non qualificata e assolutamente marginale, collaborazione presso sedi universitarie[18]: è questo il caso esaminato da Cons. Stato, VI, 5 maggio 1998 n. 631, secondo cui la mera circostanza che il candidato sia stato designato dal commissario a componente di un comitato organizzatore di un congresso scientifico o che il commissario avesse all'uopo redatto una lettera «credenziale» di presentazione, non prova l'esistenza di rapporti idonei a generare un legame professionale o di vita stabile o comunque tali da attestare un sufficiente sospetto di parzialità.

Parimenti, si è escluso che costituisca fonte di incompatibilità la realizzazione in collaborazione di lavori scritti pubblicati[19]: è il caso esaminato da Cons. Stato, VI, 24 ottobre 2002, n. 5879, secondo cui, stante l'estrema diffusione dei lavori pubblicati svolti in collaborazione fra più autori (con la presenza sistematica di un componente «eminente»), il fatto che il commissario e uno dei candidati abbiano pubblicato insieme una o più opere è irrilevante, non ritenendosi idonea a radicare l'obbligo di astensione la sussistenza di rapporti di collaborazione meramente intellettuale (cui siano estranei interessi patrimoniali)[20].

Ancora sono state ritenute irrilevanti ulteriori forme di collaborazione professionale di carattere occasionale o saltuario[21]: si consideri, al riguardo, la fattispecie esaminata da Cons. Stato, VI, 8 maggio 2001, n. 2589, che ha escluso che la collaborazione non continuativa, ma occasionale, in équipe possa generare rapporti tali da radicare lo stato di incompatibilità del commissario.

Si è escluso, infine, che possa determinare l'obbligo di astensione il mero rapporto tra maestro e allievo, nei limiti innanzi specificati (concorsi per soli titoli)[22].

3.4. In conclusione: la « stabilità » del legame come presupposto (necessario e sufficiente) del criterio sintomatico; l'irrilevanza della natura (patrimoniale o non patrimoniale) del rapporto.

Alla luce dei casi in concreto esaminati dalla giurisprudenza, appare ora più facile stabilire quando una relazione, intercorrente tra candidato e commissario, possa generare il «sospetto» che lo stesso concorrente sia stato favorito nell'espletamento delle prove concorsuali e, pertanto (in applicazione del criterio sintomatico utilizzato dal Consiglio di Stato), quando essa sia idonea a radicare l'incompatibilità dell'organo giudicante.

Se deve escludersi che rilevino rapporti professionali occasionali, non caratterizzati dal requisito della stabilità (ad es., e come già visto, episodiche esperienze di lavoro in équipe o di collaborazioni non qualificate e pregresse presso strutture universitarie; realizzazione di lavori scritti o di pubblicazioni in collaborazione, etc.), sembrano, invece, integrare l'obbligo di astensione innanzitutto i legami (rectius: i sodalizi) professionali o di vita stabili, sia che essi risulti0no da atti formalmente perfezionati (è il caso della fattispecie dell'associazione professionale sopra richiamata) sia che essi siano desumibili da elementi o rapporti (che, sia pure non suscettivi di radicare incompatibilità se considerati «atomisticamente», siano reputati) idonei a configurare la fattispecie del iudexsuspectus se valutati nella loro unitarietà ed interdipendenza (è il caso della fattispecie, sopra ricordata, del concorso per Dirigente per ricercatore, esaminata da Cons. Stato, IV, 22 febbraio 1994, n. 162).

La stabilità (e/o la sistematicità) del legame, dunque, si pone come requisito necessario (e, come vedremo, anche sufficiente) affinché possa operare il criterio sintomatico di incompatibilità[23].

Alle stesse conclusioni non si perviene, invece, per quanto riguarda la «natura patrimoniale» del rapporto.

Invero, appare possibile sostenere che la «patrimonialità» dell'attività esercitata in comune tra candidato e commissario non costituisca un requisito alla cui presenza ancorare indefettibilmente l'operatività dell'obbligo di astensione.

Questo non solo perché la stessa giurisprudenza, sovente, nel tentativo di specificare i casi entro cui opera il criterio sintomatico in esame, allude al carattere patrimoniale del rapporto in modo meramente esemplificativo[24], ma anche perché, si ritiene, il giudizio di incompatibilità deve essere incentrato (non sulla natura del vincolo, patrimoniale o non patrimoniale, quanto) sulla concreta idoneità perturbatrice che lo stesso legame esplica rispetto alla terzietà e neutralità dell'organo giudicante. D'altronde, è causa di incompatibilità ogni rapporto tale da «... esporre a rischio, agli occhi dei consociati, l'interesse pubblico all'imparzialità delle valutazioni...» (Cons. Stato, IV, 22 febbraio 1994, n. 162), come, ad esempio, i legami di carattere affettivo: si pensi alla convivenza more uxorio che rileva ex art. 51 n 2 c.p.c. o allo stesso rapporto di «commensalità abituale» ivi citato.

Tale soluzione, inoltre, sembra rivelarsi del tutto conforme con gli orientamenti della Suprema Corte, la quale intende per « interesse personale » (in presenza del quale il Pubblico agente ha l'obbligo di astenersi, anche ai sensi dell'art. 323 c.p.) ogni interesse, anche non economico e del tutto affettivo, così come l'interesse di favorire taluno per ottenere una situazione di vantaggio nella sfera delle proprie relazioni sociali ed amicali[25], o comunque ogni altro vantaggio anche solamente di ordine morale[26].

Ai fini del criterio sintomatico, rileveranno, dunque, sia i «sodalizi professionali» (formali o di fatto) sia ogni altro rapporto non patrimoniale «di vita» stabile tra commissario e candidato.

3.5. L'irrilevanza della «buona fede» del commissario e della «prova della resistenza».

Stanti i rapporti che generano l'incompatibilità del commissario, l'obbligo di astensione opererà oggettivamente. La giurisprudenza, infatti, ha chiarito come in tal caso a nulla rilevi la «buona fede» del soggetto incompatibile[27] e sia, comunque, parimenti irrilevante ogni qualsivoglia «prova della resistenza».

Si è invero aderito alla tesi secondo cui la mera presenza del soggetto incompatibile deve essere presuntivamente considerata quale fonte di perturbazione del processo logico valutativo che è alla base del giudizio a cui è chiamato l'organo (monocratico o, nel caso della prova della resistenza, collegiale)[28].

Tali affermazioni, del resto, sembrano in linea con i principi sopra richiamati, secondo cui è sufficiente a radicare l'incompatibilità anche il solo «pericolo» di una compromissione dell'imparzialità di giudizio.

4. Risvolti di natura penale: i recenti chiarimenti della Suprema Corte in ordine all'obbligo generale di astensione ex art. 323 c.p. .

La presenza di un interesse personale nella procedura concorsuale, oltre a rilevare sotto il profilo della validità della stessa, può invero assumere importanza anche nell'ambito del diritto penale, ai sensi dell'art. 323 del Codice.

Recentemente, al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta al fine di chiarire i rapporti tra l'obbligo di astensione sancito dall'art. 323 c.p. e le altre norme extrapenali vigenti in materia[29].

In tale occasione, i giudici di legittimità hanno precisato che l'art. 323 cod. pen., nel sancire l'obbligo di astensione «...in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto...», ha creato un dovere generale di astensione riguardante ogni pubblico agente che si trovi in conflitto d'interessi (fermo restando che l'elemento oggettivo del reato è integrato anche dalla mancata astensione non determinata da un interesse proprio o di un prossimo congiunto, ma da un diverso interesse che sia -  altrove - normativamente indicato).

La Corte ha cioè chiarito che l'espressione «...omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti...» deve essere letta nel senso che l'art. 323 c.p. ricollega l'obbligo di astensione a due ipotesi distinte e alternative:

1) quella dell'obbligo di carattere generale, derivante dall'esistenza, appunto, di un interesse proprio o di un prossimo congiunto;

2) quella della verificazione dei singoli casi in cui l'obbligo sia prescritto da altre disposizioni di legge che vengono richiamate secondo il noto meccanismo dell'«incorporazione».

Tale richiamo - esteso, secondo lo schema della norma penale in bianco, anche alle norme speciali di futura emanazione - delinea, perciò, un sistema in cui l'ipotesi di carattere generale e quelle particolari risultano armonizzate grazie a un effetto parzialmente «abrogante» che esclude ogni possibile contrasto. Ciò nel senso che - secondo la Cassazione - in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, la «facoltà» di astensione eventualmente prevista da una norma speciale viene «abrogata» e sostituita dall'«obbligo» di astensione derivante, appunto, dalla presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto (ipotesi che si verifica, ad es., con riferimento all'articolo 52 del C.p.p., che prevede la «facoltà» di astensione del pubblico ministero quando esistono gravi ragioni di convenienza, giacché, in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, detta facoltà di astensione, ai fini che interessano, è abrogata e sostituita dall'obbligo di astensione; analogamente, v. art. 51, secondo comma, c.p.c.).

Al fine di verificare la sussistenza dell'obbligo di astensione ai sensi dell'art. 323 c.p., non è dunque necessario che un siffatto obbligo sia previsto dalle specifiche norme di settore che disciplinano l'attività svolta dal pubblico agente, potendo ravvisarsene la fonte, direttamente, nel precetto generale contemplato dall'art. 323 c.p., ogni qualvolta questi sia portatore di un interesse personale[30].

Tale interpretazione rileva sommamente nei pubblici concorsi laddove, a rigore (ferma restando la possibilità che il reato venga integrato attraverso altre violazioni di legge o di regolamento che non siano quelle previste in materia di incompatibilità), mancando una disciplina specifica, l'obbligo di astensione ex art. 51 c.p.c. non potrebbe rilevare sotto il profilo penale, stante il divieto di analogia in malam partem (ex art. 25, secondo comma Cost., 14 Disp. prel.) vigente, appunto, nella materia delle incriminazioni".



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Da: Sput-nick13/01/2013 17:54:16

Da: VENDETTA 13/01/2013 13.43.16
LA COSA PIU' GRAVE AMICO MIO E' CHE SOSTEGONO ANCORA CHE NON ESISTE L'INCOMPTIBILITA'

"Nel marzo 2011, l'Università Magna Graecia di Catanzaro, in collaborazione con l'USR Calabria, ha organizzato un corso di perfezionamento, a pagamento, di cui responsabile scientifico è stato il prof. Antonio Viscomi.  Il corso era formalmente intitolato "Per dirigenti scolastici"  ma, in realtà, è stato esteso a docenti con funzioni vicarie. Ebbene, circa quattordici di questi docenti vicari sono stati successivamente ritrovati nell'elenco degli ammessi agli orali del concorso, presieduto dal medesimo Viscomi. Questi, insomma, accettò a suo tempo l'incarico di presidente del concorso, benché tra i partecipanti ci fossero diversi corsisti, nonché docenti con funzioni vicarie, del corso organizzato dallo stesso Viscomi pochi mesi prima".

Ciò che tu hai postato è lo stralcio di un articolo pubblicato dalla sottoscritta su Tecnica della scuola. ;-)



Rispondi

Da: sput-acchia sput-tanato13/01/2013 17:56:15
Sput, proprio in virtù della diversità di vedute, leggendo la disamina che hai postato, personalmente ( e forse sbagliando) mi convinco ancor di più che non c'è incompatibilità.
Ripeto, forse sbagliando.
Rispondi

Da: Prrrrrrrrrrrr !13/01/2013 18:00:20
Beh , non credo che qualcuno avrà la voglia di leggere tutto il lunghissimo post della cara Sput - nick .

Da quel poco che ho letto di diritto , penso di aver capito però che le norme giuridiche vanno sempre interpretate nel contesto del diritto in generale , e non alla lettera .

Ne abbiamo visto un esempio anche qui : c'era uno che diceva che le buste trasparenti non erano citate in nessuna norma (vero e ovvio) , peccato che al CdS di buste si parli anche adesso (e chissà ancora per quanto , ehehehehheheheheheh .......) .

Il divertimento continua , game over insert coin e ........ super pppppppprrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ai tromboidoneiiiiiiiiiiiiiiii , ahahahhahahahahahahahahaahh !!!!!!!!!
Rispondi

Da: sput-acchia sput-tanato13/01/2013 18:00:39
Sput che dici : ci facciamo dare qualche ripetizione (tutte e due) da Vendetta?   ;-)

Scherzi a parte.... questo è uno dei motivi per cui ho sempre pensato che la storia dei ricorsi ha generato dei "mostri". Mentre per alcuni è davvero un'occasione per far valere i propri diritti, alla luce della propria storia personale e professionale, per altri è solo un modo per cavalcare l'onda ed arrivare ad un risultato che difficilmente si sarebbe raggiunto con le proprie forze.
Rispondi

Da: emiliano zapata13/01/2013 18:02:23
Vi consiglio anche prrrrrrrrrr come docente per le ripetizioni.
Rispondi

Da: Sput-nick13/01/2013 18:04:16
Cara Sput-acchia Sput-tanato,
Vendetta non ha nemmeno capito ancora che io sto dalla sua parte. Forse è lui a non essere dalla mia, anche se si diverte a postare i miei articoli come prova delle sue affermazioni. Stamo alla frutta ;-)
Comunque vada, noi annamo a cena.... ;-)
Rispondi

Da: evakant...13/01/2013 18:06:11
...sì ma, se non avete già avuto la mononucleosi, non sedetevi al primo banco.
Rispondi

Da: libretto13/01/2013 18:14:36
emiliano, d'accordo con te. Parlo con cognizione di causa.
Rispondi

Da: evakant...13/01/2013 18:16:55
I'm waiting for...

www.youtube.com/watch?v=jvLLQPkijyc
Rispondi

Da: sput-acchia sput-tanato13/01/2013 18:18:36
ad emiliano zapata

credo che Vendetta sia il non plus ultra ... il suo acume è formidabile. Mi spiace ma PRRRRRRRRRRRR non è alla sua altezza ;-)

a Sput : a cena c'annamo, prima o poi, ce se deve annà!
Rispondi

Da: evakant...13/01/2013 18:20:52
@sputacchia etc.
Vendetta perde lucidità perchè annebbiato dalla rabbia. L'acume di prrrrrrr è ineguagliabile...fidati!
Rispondi

Da: adso da melk13/01/2013 18:23:59
@ eva: anche questo può andare bene:
www.youtube.com/watch?v=co6WMzDOh1o eva

Rispondi

Da: sput-acchia sput-tanato13/01/2013 18:24:25
eva, è mai possibile che la nebbia non si dipana mai?
Anche la sintassi mi pare aggrovigliata!
I giudizi sulle altrui affermazioni, poi, sono davvero di spessore!
Non oso pensare alle sue potenzialità ( chiamiamole così)  come DS!

Rispondi

Da: sput-acchia sput-tanato13/01/2013 18:25:23
errata: non si dipani
Rispondi

Da: Sput-nick13/01/2013 18:25:29
Caro prrrrrr,
la tua ricerca di coerenza e di rigore logico e dimostrativo, tipica del bravo matematico, non credo che potrà trovare soddisfazione in questo concorso, che si è rivelato finora il parto più irrazionale e illogico della P.A.
Noi matematici di irrazionale apprezziamo soltanto il numero di Nepero, il p greco, la proporzione aurea, tutti concetti ricchi di mistero e di un fascino irresistibile, che non forse non è possibile riscontrere in nessuna trattazione giuridica, dove a trionfare, il più delle volte, non è la logica!
Speriamo che i giudici del Tar Calabria esaminino la problematica dell'incompatibilità con serenità e rigore giuridico, tenendo soprattutto conto del fatto che una sentenza del tribunale amministrativo fa giurisprudenza!
Rispondi

Da: sput-acchia sput-tanato13/01/2013 18:26:47
Sput, sebbene da prospettive diverse, faccio mio il tuo ultimo periodo del post indirizzato a PRRRRRRRR
Rispondi

Da: Sput-nick13/01/2013 18:30:01
@ Sput-acchia Sput-tanato

Ok, te la presto ma....a buon rendere ;-)
Rispondi

Da: evakant...13/01/2013 18:30:23
X il francescano...
: )
Rispondi

Da: Troveranno il modo13/01/2013 18:34:38
Per chiudere la questione buste che sicuramente sarà stato un pretesto, ma che probabilmente  sono realmente non propriamente opache.....
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Da: Dlettanti ...13/01/2013 18:39:06
http://www.tecnicadellascuola.it/index.php?id=42727&action=view
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Da: Perchè13/01/2013 18:39:28
secondo voi il Prof. Viscomi, relatore  di un corso di
" aggiornamento, perfezionamento o definitelo come volete- presso più scuole secondarie,   rivolto ai DS proprio alla vigilia degli orali del concorso ha letteralmente cacciato fuori decine di vicari o delegati DS  (concorrenti)?
Forse che le questioni di cui avrebbe parlato  potevano favorire queste persone rispetto ad altri e compromettere ed  esporre a rischio, valutazioni future?
Lui, cultore della giurisprudenza queste cose le sapeva e poi dubitiamo che il direttore di un corso non ha rispetto ai suoi corsisti rapporti professionale formali e non occasionali?
Ma smettiamola!

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Da: VENDETTA13/01/2013 18:43:36
scusa sput ma iovolevo riferiermi a Sput-acchia sput-tanato,
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Da: sput-acchia sput-tanato13/01/2013 18:44:58
salvato in corner
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Da: evakant...13/01/2013 18:45:31
...grande Vendetta...solo io te capisco qua dentro...
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