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Concorso Dirigenti scolastici 2011
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Da: Motivazioni24/11/2018 18:15:27
@radius
Tale emendamento esclude una parte dei ricorrenti 2011, contemplati invece dal CdS e dalla CC. Dobbiamo restare uniti per raggiungere l'obiettivo.
Rispondi

Da: Per tutti e definitivamente 1  - 24/11/2018 18:44:14
Fintamente qualcosa cominciate a comprendere, ma è ancora poco, molto poco. Pensate ancora di emendare una legge che vi tutela e che vogliono farvi credere che vi escluda. Non è la legge ad escludervi, ma l'interpretazione che ad essa è stata data. State facendo pure voi il gioco della parte opposta e se vi accontenteranno, non sarà per grazia ricevuta, ma per la vostra cecità e sarà a vostro danno. Dovreste sperare che non passi alcun emendamento e la cosa venga chiarita da chi sa che nell'interpretare la legge si DEVONO ESCLUDERE quelle che creerebbero conflitti costituzionali. Quel che conta è non rifugiare quello che è previsto a discapito di cose che non siano previste dalla norma giuridica.
Si possono fare altri passi oltre a quelli necessari, ma sono quelli necessari che vi affrancheranno definitivamente.
Ci sono problematiche di costituzionalità, ma non riguardano i ricorrenti 2011. (questo lo avete compreso-finalmente-).
Rispondi

Da: cavallo selvaggio  1  - 24/11/2018 20:22:16
@ per tutti e definitivamente
"Si possono fare altri passi oltre a quelli necessari, ma sono quelli necessari che vi affrancheranno definitivamente"

Dicci palesemente questi passi....spiegati meglio, ci sono tanti avvocati in campo, che dal 2011 stanno seguendo gruppi di ricorrenti, se loro non hanno colto gli aspetti che tu dici ce li suggeriamo noi , ma spiegati meglio. Cosa debbo suggerire  al mio avv.??????
Rispondi

Da: ricorrente.. 24/11/2018 20:30:17
io credo che non abbia nulla di concreto da suggerire. Altrimenti, essendo ricorrente anche lui, avrebbe agito e risolto. Secondo me ha letto qualche manuale e si sente costituzionalista. Lui sostiene che siamo inclusi nella legge r che basterebbe un atto (decreto a questo punto) che si ponesse come autentica interpretazione della legge.
Rispondi

Da: ricorrente..  1  - 24/11/2018 20:31:52
il resto, le parole sibilline, ecc., nascondono il nulla.
Rispondi

Da: Realista24/11/2018 21:06:03

- Messaggio eliminato -

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Da: ricorrente.. 24/11/2018 21:06:57
ma il collega evita di rispondere chiaramente. Il vedo.e.non vedo crea interesse e affascina...
Rispondi

Da: Bocciata agli orali24/11/2018 21:22:23
Ma com'è possibile che state ancora discutendo sulla motivazione della perdita di interesse non vi siete accorti che se leggete attentamente la perdita di interesse si riferisce a quelli che vincono il concorso 2017 è ovvio che non hanno più nessun interesse al ricorso del 2011
Rispondi

Da: Bocciata agli orali24/11/2018 21:22:35
Ma com'è possibile che state ancora discutendo sulla motivazione della perdita di interesse non vi siete accorti che se leggete attentamente la perdita di interesse si riferisce a quelli che vincono il concorso 2017 è ovvio che non hanno più nessun interesse al ricorso del 2011
Rispondi

Da: Realista24/11/2018 21:30:04

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: Bocciata agli orali24/11/2018 21:31:28
Per quanto riguarda" per tutti e definitivamente" è meglio che chiudi la bocca possono seguirti solo gli stupidi è chiaro che non sai un c...
Rispondi

Da: XRealisti24/11/2018 21:36:17
Grazie a loro noi diverremo ricorrenti definitivamente stagionati, loro quelli freschi, come diceva un certo tar imbarazzante...
Rispondi

Da: Pendenze e sentenze24/11/2018 21:40:10
@Ma veramente
In verità, alla data di entrata in vigore della legge 107/2015, c'erano, stando all'interrogazione dell'on. Di Lello, che indica anche i riferimenti precisi con i numeri di registro generale dei procedimenti richiamati, anche sentenze definitive del CdS con le quali si respingeva l'appello avverso alle rispettive sentenze negative del TAR. Quelle citate appaiono essere solo una parte. Pare che ce ne fossero anche altre che non sarebbe neppure difficile individuare facendo una ricerca sul sito della giustizia amministrativa partendo dagli elenchi regionali conseguenti alla'applicazione del DM 499/2015, con particolare riferimento ad alcune regioni, richiamate anche nella stessa interrogazione. Come sia potuto avvenire che, nonostante tali sentenze definitive negative, si sia potuto partecipare ai corsi intensivi e assumere il ruolo di DS, resta un mistero irrisolto. Però, se si è verificato allora, non è detto che non si possa verificare la stessa situazione anche per quelle pendenze del concorso del 2011 che, tra la data di entrata in vigore della legge 107/2015 e quella di un eventuale provvedimento di sanatoria, siano divenute definitive. Occorre però prepararsi a una tale evenienza indagando e facendo chiarezza su quanto accadde all'indomani della pubblicazione del DM 499/2015. Riporto l'interrogazione dell'on. Di Lello nel prossimo post.
Rispondi

Da: Pendenze e sentenze24/11/2018 21:41:33
Interrogazione a risposta scritta
presentata da
On. Marco DI LELLO


DI LELLO - Alla Ministra dell'Istruzione, Università e Ricerca   -  per sapere - 

     premesso  che:

l'attuazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", ha evidenziato in alcuni sue parti evidenti criticità e in altre ha introdotto disparità che occorrerà sanare. In questa sede ci si limita a segnalarne due;

prima questione: con il Decreto Ministeriale prot. n. 499 del 20 luglio 2015 recante "Modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero della sessione speciale di esame di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 13 luglio 2015, n. 107 si dava attuazione alle disposizioni legislative riguardanti i dirigenti scolastici che, avendo un ricorso pendente a seguito della partecipazione ai corsi - concorsi banditi nel 2004 e nel 2006, potevano partecipare alla nuova tornata concorsuale;

a tal fine Il Direttore Generale per l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo con nota n. AOODRAB 6274 decreta la pubblicazione degli elenchi degli ammessi, individuati con nota prot. N. 8742 del 24.08.2015 dell'USR Campania per l'accesso ai ruoli di dirigente scolastico rispettivamente per la regione Abruzzo e per la regione Campania, sul sito web dell'Ufficio scolastico specificando che: i docenti di cui ai suddetti elenchi sosterranno la prova sotto stretta riserva di accertamento dei requisiti previsti dall'art. 1 comma 88 della legge 107/2015;

sembra però che l'accertamento di cui sopra in tal caso non sia stato effettuato a differenza di altre regioni dove si è proceduto all'esclusione dei candidati in quanto il ricorso non era più pendente. E' il caso della Regione Sicilia dove si è proceduto ad escludere i candidati che non avevano un ricorso pendente;

così, scorrendo l'elenco dei candidati pubblicati sul sito web dell'Ufficio scolastico regionale dell'Abruzzo e confrontandolo con i nominativi che compaiono in alcune sentenze definitive della giustizia amministrativa, la coincidenza è alquanto strana;

in particolare, se prendiamo in considerazione le sentenze del  Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, sui ricorsi: numero di registro generale 5458 del 2012 con sentenza depositata il 3 febbraio 2015), numero di registro generale 439 del 2012 (con sentenza depositata il 23 maggio 2012), numero di registro generale 430 del 2009 (con sentenza depositata il 23 maggio 2012), numero di registro generale 630 del 2009 (sentenza depositata il 23 maggio 2012), numero di registro generale 1518 del 2009 (con sentenza depositata il 23 maggio 2012), numero di registro generale 627 del 2009 (con sentenza depositata il 23 maggio 2012) i nomi  e i dati anagrafici dei ricorrenti coincidono con quelli dei candidati ammessi al corso di cui sopra. Come anticipato, il Consiglio di Stato si pronuncia in via definitiva sull'appello respingendo e confermando per l'effetto la sentenza impugnata. Inoltre, condanna gli appellanti alla rifusione delle spese di lite ed ordina che le sentenze siano eseguite dall'autorità amministrativa. Le sentenze portano tutte date antecedenti l'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015, n. 107 e sono motivo di preclusione alla partecipazione al corso in quanto il ricorso non era più pendente ma definitivo;

sta di fatto che i candidati, partecipano al corso, superano la prova scritta, vengono inseriti, con tutti gli altri partecipanti, perché tutti superano il corso, alla graduatoria generale di merito con nota del Direttore generale dell'ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo del 22 settembre 2015 prot. N. AOODRAB 6523;

la vicenda si conclude con il decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione del 2 ottobre scorso, prot.  N. 0001002, con il quale vengono assegnate ai soggetti inclusi negli elenchi allegati rispettivamente al DDG prot. n. AOODRCA 10379 del 22 settembre 2015 della regione Campania e DDG prot. n. AOODRAB 6523 del 22 settembre 2015 della regione Abruzzo le sedi regionali di destinazione;

seconda questione:  l'attuazione della precitata legge 107 del 2015 non solo non ha risolto la questione dei  dirigenti scolastici, ma, al contrario, ha introdotto gravi e ingiustificate disparità di trattamento con il limitare la partecipazione alla nuova tornata concorsuale a quelli con un ricorso pendente a seguito della partecipazione ai corsi - concorsi banditi nel 2004 e nel 2006, e l'esclusione di quelli del 2011;

con l'occasione si è anche ritenuto di recuperare le posizioni di soggetti non risultati vincitori in precedenti procedure di reclutamento di dirigenti scolastici svoltesi nel 2004 e nel 2006. Appare quindi conforme a giustizia e ragionevolezza prendere in considerazione pure le posizioni di coloro che hanno partecipato, superandolo, al concorso indetto nel 2011, al quale però erano stati ammessi su provvedimenti giurisdizionali cautelari, non avendo raggiunto il punteggio minimo richiesto per la prova preselettiva, ma in ogni caso, si ribadisce, superando tutte le prove d'esame.

le prove concorsuali valutabili nella loro interezza, sono state agevolmente concluse dagli stessi e conseguente sarebbe stato l'inserimento nella graduatoria di merito, in considerazione sia del tacito accoglimento della conclusione dell'iter concorsuale da parte dell'amministrazione,  in virtù del principio dell'assorbenza, invocato dall'art. 4, co. 2-bis, D.l n. 115/05, che così stabilisce: "Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela";

la misura di sanatoria, in questo caso appare ancor più conforme alle necessità di razionale considerazione delle posizioni soggettive, se si considera che la prova preselettiva non aveva lo scopo di scrutinare la preparazione e l'idoneità del candidato a ricoprire la funzione - compito questo delle successive prove concorsuali - bensì quello più limitato di ridurre il numero dei partecipanti alle prove, al fine di renderne più sollecita la definizione; ed infatti, il risultato della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. Peraltro, una volta che l'ammissione si sia comunque avuta e che le prove siano state successivamente superate, non risponde ad alcun interesse pubblico continuare ad escludere i concorrenti risultati idonei, quando anzi è nell'interesse dell'Amministrazione inserirli nella graduatoria che costituisce una risorsa di personale e dunque una risorsa per il funzionamento dei pubblici uffici, anche tenendo conto che la graduatoria medesima è stata successivamente trasformata ad esaurimento, con validità per l'assunzione di tutti gli idonei in essa inseriti.


Si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti il Ministro interrogato ha intenzione di assumere al fine di verificare la veridicità dei fatti esposti in premessa in ordine al possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 comma 88 della legge 107/2015;

quali provvedimenti urgenti ha intenzione di adottare, qualora riscontrasse una errata interpretazione delle disposizioni legislative previste per l'espletamento della procedura concorsuale, per verificarne la correttezza in tutte le sedi di concorso;

quali iniziative, anche di carattere normativo, intende assumere al fine superare la situazione di disparità di trattamento tra i partecipanti ai vari corsi-concorsi per dirigenti scolastici banditi negli anni.


On. Marco Di Lello
Rispondi

Da: Beautiful dirty rich24/11/2018 21:46:32
XPrima

Tempo perso è...
Rispondi

Da: Si, si si24/11/2018 22:21:31
Ci sta dicendo cose che trovano conferme.
Rispondi

Da: Già, la ministra25/11/2018 08:19:38
dell'Istruzione, all'interrogazione a risposta scritta presentata dall'Onorevole Marco Di Lello, sembra che non abbia dato alcuna risposta scritta, forse perché non aveva nessuna risposta credibile da dare, ma il silenzio è stato molto più eloquente di quanto si possa credere. Ciò la dice lunga fino a che punto siano state rigorose ed efficienti le strutture amministrative nel prevenire o reprimere i copiosi illeciti verificatisi nel concorso 2011 in alcune regioni. Di fatto, è stato soprattutto una grande sconfitta della giustizia e fa altresì rabbrividire il pensiero che a distanza di circa otto anni possa reiterarsi, sul medesimo fronte, una seconda e ben più vistosa sconfitta anziché avviare un doveroso processo di risanamento per riparare almeno in parte i pesanti danni arrecati nel 2011.
Rispondi

Da: Ma veramente...25/11/2018 08:33:35
@ Bocciata agli orali   
"Ma com'è possibile che state ancora discutendo sulla motivazione della perdita di interesse non vi siete accorti che se leggete attentamente la perdita di interesse si riferisce a quelli che vincono il concorso 2017 è ovvio che non hanno più nessun interesse al ricorso del 2011"

Sono pienamente d'accordo, basta leggere attentamente.
Una parte dei colleghi che visita questo forum, Facebook, chat telegram e whatsap, ecc.  stanno scatenando una guerra tra pendenti 2011: quelli che sono in corsa al concorso 2017 e quelli che non lo sono. Stanno percorrendo la stessa strada della collega che qualche hanno fa era convinta che avere superato la preselettiva 2011 potesse godere di una via privilegiata.
Abbiamo visto che questi percorsi non portano da nessuna parte.
Bisogna capire che soltanto sostenendo un provvedimento totalmente inclusivo che ricalca quanto sollevato dal C.dS.
Nel rinvio l'avvocatura scrive: "...intento di provvedere ad una complessiva rivisitazione dell'impianto normativo previgente con ricadute dirette sul giudizio di costituzionalità ..."
e scrive pure: "... rivolte a sanare le criticità che hanno dato adito all'incidente di costituzionalità".
È chiaro che anche l'avvocatura si impegna su un fronte totale e non parziale, quindi è inutile parlare di provvedimenti (emendamenti, DL, ecc.) che possano inglobare solo alcuni. Qualche collega scrive siamo troppi (900) bisogna tagliare!
Non funzionerebbe perchè tra le motivazioni dell'avvocatura (leggete attentamente per favore) c'è scritto: "...anche in un ottica di prevenzione di futuri contenziosi."
Quindi è chiaro anche per l'avvocatura
che se cis arà un provvedimento dovrà essere integrale.
Avete capito?
E' inutile è tutto già previsto.
Leggete cosa ha scritto il Consiglio di Stato, (la parte b):

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), pronunciando nel ricorso n.6458/2016
R.G., così provvede:
a) dichiara in principalità rilevante e non manifestamente infondata sotto i profili di cui in...

b) dichiara, per il caso di ritenuta infondatezza della questione di cui sopra, rilevante e non manifestamente infondata ai sensi di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 88 della l. 13 luglio 2015 n.107, nella parte in cui non consente la partecipazione alla procedura di immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici riservata ai soggetti previsti dalla norma in questione anche a coloro i quali abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge in uestione, alcuna sentenza definitiva nell'ambito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con D.D. 13 luglio 2011;
Rispondi

Da: ricorrente..25/11/2018 09:15:08

Perchè l'emendamento d'Attis non ha ricalcato quanto scritto dal CdS come altri emendamenti precedenti?
Rispondi

Da: Click 2 25/11/2018 09:20:34
Ma quanto dobbiamo aspettare per avere finalmente notizie ufficiali su come intendono procedere?
Se hanno chiesto e ottenuto che la CC non si pronunciasse, significa che avevano già in mente cosa fare...quanto tempo ci vuole per dirlo pure a noi?
Cosa ne pensate?
Rispondi

Da: @ Ma veramente...25/11/2018 10:04:36
A me pare chiaro che:
1) il Governo sia giunto in qualche modo alla conclusione ( sia stata la Corte ?), come dice qualcuno da tempo sul forum, che i pendenti del 2011 fossero inclusi nella sanatoria;
2) la legge 107 sia legittima;
3) che per sanare alcune cose della legge ci vuole la concordia dei ricorrenti, l'abbandono della causa in corso e una nuova legge;
4) il nuovo concorso deve essere sanato da vizio congenito.

Per questo bisogna attraversare le legittime attese ed interessi dei ricorrenti 2011 ( che abbiano perso l'interesse).

C'è una sola risposta logica: chiedere l'immediata fissazione dell'udienza alla Corte Costituzionale.
Rispondi

Da: Realista25/11/2018 13:27:58

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: Click 225/11/2018 13:49:03
@realista
Tanto prima o poi a votare dobbiamo andare...
Rispondi

Da: Nauseato 25/11/2018 15:00:34
Osservazione  esatta di ma veramente,quindismettele di rinoere i marini,la situazione è come descritta dal collega sopra,chi vuole fare giurisprydenza vada in tribunale,che di scemenze ne avete detto troppo,tutti 2011con eucorso pendente alka 107 sono idonei per il corso concorso questo è tutto
Rispondi

Da: Qualcuno perde le staffe25/11/2018 15:03:50
come si parla di chiedere l'udienza alla Corte Costituzionale..
Bene.
Rispondi

Da: ...Delusione 25/11/2018 15:24:51
Concirdo con ..ma veramente..c'è tra i ricorrenti chi fa terrorismo e giurisprudebza spicciola..crede di saperne e crea divisione e basta..in passato ha litigato con tutti ora ha diviso ,con le sue stupide adepte senza personalità, i ricorrenti insinuando ibteressi diversi solo perché partecipanti al concirso 2017; ha sempre diviso e creato confusione....
Rispondi

Da: @ Pendenze e sentenze25/11/2018 20:53:55
Leggo che nell'interrogazione pubblicata in un post precedente, già nel lontano 2015, si chiedeva "quali iniziative, anche di carattere normativo, intende assumere al fine superare la situazione di disparità di trattamento tra i partecipanti ai vari corsi-concorsi per dirigenti scolastici banditi negli anni", disparità che riguardava appunto le pendenze del 2004/2006 rispetto a quelle del 2011. Ma il ministero interpellato, nei tre lunghi anni trascorsi, non ha mai dato una risposta a questa come alle altre richieste contenute nella suddetta interrogazione a risposta scritta.
Rispondi

Da: Realista25/11/2018 21:18:58

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: XRealista 25/11/2018 21:22:10
Apposta ci eravamo rivolti alla CC, ma a quanto pare nemmeno in quella sede... Non ci rimane che rivolgerci al Cielo!
Rispondi

Da: certo che 25/11/2018 21:46:02
Vi hanno proprio fregato...
Rispondi

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