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Concorso Dirigenti scolastici 2011
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Da: bombardate le scuole con le bombe atomiche !30/06/2022 11:20:02
Dite a Putin di radere al suolo gli edifici scolastici nel mese di agosto, quando il personale è in ferie, così a settembre saranno costretti ad attivare la DAD! Operate con DAD, anche per cacare a casa vostra invece che nei bagni di merda delle vostre scuole!
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Da: Gigiio03/07/2022 00:02:43
Cari ricorrenti finalmente sarete dirigenti
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Da: X sopra03/07/2022 12:04:57
Scherzi?
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Da: Struccatevi !03/07/2022 13:15:45
San Cipriano, considerato uno dei padri della Chiesa e non certo il protettore delle donne che si incipriano, afferma:

"Non soltanto le vergini e le vedove, ma anche le maritate e tutte le donne devono essere sconsigliate dall'adulterare l'opera e la creazione di Dio, usando tinture bionde o polveri nere o rosse, o cambiando con qualsiasi ritrovato i lineamenti originali. Quelle mani fanno violenza a Dio quando cercano di riformare ciò che egli ha formato. Questo è un andare contro l'opera di Dio, è un tradire la verità".

Sant' Agostino, grande filosofo della Chiesa, afferma:

"Truccarsi per apparire di carnagione più rosea o più bianca è una falsificazione e un inganno, col quale penso non vogliano essere ingannati neppure i mariti, in vista dei quali soltanto si può permettere, come concessione e non come comando, l'acconciatura delle donne".

"Se quindi una donna sposata si abbellisce per piacere al marito, lo può fare senza peccato.
Invece le donne che non hanno marito, e non aspirano ad averlo, o sono in stato di non poterlo avere, non possono desiderare senza peccato di piacere sensualmente agli uomini: poiché questo è dare ad essi un incentivo a peccare.
Se quindi si acconciano con l'intenzione di provocare qualcuno alla concupiscenza, peccano mortalmente.
Se invece lo fanno per leggerezza, o anche per vanità e ostentazione, non sempre è peccato mortale, ma talvolta è veniale.
E la stessa considerazione vale per gli uomini" (San Tommaso d'Aquino, celebre filosofo).

NON VI TRUCCATE PIU', SE NON DAVANTI A VOSTRO MARITO!
SE VI ACCONCIATE CON L'INTENZIONE DI PROVOCARE QUALCUNO, PECCATE MORTALMENTE SECONDO SAN TOMMASO D'AQUINO E RISCHIATE DI ESSERE CAUSA DELLA DIFFUSIONE DEL NUOVO CORONAVIRUS! DOVETE SMETTERLA DI TRUCCARVI E DI PUBBLICARE FOTO PROVOCANTI SU FACEBOOK! CHE FINE HA FATTO IL PUDORE? CONVERTITEVI!
Rispondi

Da: Giglio scherza e…04/07/2022 01:51:59
… si burla di noi come tutti
Rispondi

Da: X sopra04/07/2022 11:39:56

- Messaggio eliminato -

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Da: Gigiio04/07/2022 14:40:33
Vedrete
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Da: Sarà il sadismo ..04/07/2022 15:21:36
… di chi per anni ci ha perseguitato ed ora vuol farci il colpo di grazia
Rispondi

Da: anno venturo fate solo DAD !04/07/2022 22:42:24
Smettetela di denigrare la DAD e meditate sull'efficacia delle politiche scolastiche di questo anno 2021/2022. Quanti casi di positività nelle scuole "sicure" senza personale no vax con alta percentuale di minorenni vaccinati e mascherinati ? Quante interruzioni e quanti ostacoli ha incontrato la didattica mista in presenza quest'anno? Se fosse stata adottata la DAD, ci sarebbero stati così tanti problemi? Avrebbero messo dei vincitori di concorso a cattedra con anni di esperienza nell'insegnamento a togliere la polvere negli scantinati dopo mesi senza nemmeno l'assegno alimentare? Docenti e studenti sarebbero stati costretti a indossare per un anno intero dei DPI di dubbia utilità ostacolanti comunicazione e respirazione? Con un 100% di DAD nessun ragazzo si sarebbe contagiato a scuola. E tanti ragazzi avrebbero voluto la DAD, perché con la DAD potevano risparmiare sull'abbonamento dei bus e potevano copiare meglio a distanza.
Con la DAD uno può cacare a casa sua, non trovate che sia meglio rispetto ad andare in un lurido bagno scolastico con pezzetti di merda altrui presenti nei water? E nei wc della scuola, se uno vuole pulirsi il culo a spese della scuola, a volte manca anche la carta ! A ottobre è meglio la dad, è molto meglio la dad! Con la dad non serve il green pass, forse è per questo che non la vogliono attivare; non è funzionale agli scopi di questo governo!
Rispondi

Da: I DS tornano a casa05/07/2022 21:35:50
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef&schema=cds&nrg=202008977&nomeFile=202205535_11.html&subDir=Provvedimenti&fbclid=IwAR1_VQKsrqrpupXNCRIINIaZ3M34SsjRXt9u8DSO2vNDjCqMLxaT5bUUk-U&fs=e&s=cl
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Da: I DS ritornano a casa05/07/2022 21:39:21
Pubblicato il 04/07/2022
N. 05535/2022REG.PROV.COLL.
N. 08977/2020 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8977 del 2020, proposto da
Simona Andrei, Roberta Aniello, Angela Botta, Flora Bottino, Claudio Bucciarelli, Concetta Eleonora Buscemi, Flavia Capodicasa, Sara Cristadoro, Luisa Damato, Giuseppe Desideri, Antonella Di Diana, Carmela Di Santo, Claudio Finelli, Emiliano Giorgi, Atala Grattarola, Susanna Guarducci, Carmine Iannicelli, Walter Landi, Antonella Mancaniello, Fausto Luigi Melissano, Valentina Parisi, Luisa Nicla Serena Pezone, Antonella Rita Pisu, Raffaele Prodomo, Liliana Angela Savino, Carla Sermasi, Maria Spinavaria, Tiziana Trois, Manuela Vacante, rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Salandra, 18;
Elisabetta Emanuele, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Maria Mela, Michele Bartoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Cineca - Consorzio Interuniversitario, Commissione Esaminatrice del Concorso per il Reclutamento dei Dirigenti Scolastici Negli Istituti Scolastici Statali, Adolfo Simonetta, non costituiti in giudizio;
Giovanni Tosiani, Maria Salvatrice Oriti, Giuseppe Verde, Rebecca Palma, rappresentati e difesi dall'avvocato Rosario Ventimiglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in San Salvatore Di Fit, via dei Mille, n. 3;
nei confronti
Valeria Peragine, Saverio Bagnariolo, non costituiti in giudizio;
Filomena Gordon, Elena Moriconi, rappresentati e difesi dall'avvocato Rosario Ventimiglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in San Salvatore Di Fit, via dei Mille n. 3;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 11316/2020;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Giovanni Tosiani e di Maria Salvatrice Oriti e di Giuseppe Verde e di Rebecca Palma e di Filomena Gordon e di Elena Moriconi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 giugno 2022 il Cons. Oreste Mario Caputo;
udito per i controinteressati l'avv.Rosario Ventimiglia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1.È appellata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 11316/2020 di reiezione del ricorso e motivi aggiunti proposti dai ricorrenti in rubrica ascritti avverso le operazioni concorsuali relative al reclutamento di dirigenti scolastici, di cui al concorso indetto dal Ministero appellato con d.D.G. 23 novembre 2017 n. 1259.
Gli appellanti, professori di ruolo dell'amministrazione scolastica statale, hanno partecipato al concorso, a fronte del mancato superamento dei tests pre-selettivi hanno dedotto l'illegittimità delle operazioni, lamentando la violazione dei principi generali in materia concorsuale, nonché la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7, co. 2 bis, d.P.R. n. 487/94, per avere l'amministrazione ammesso a partecipare alla prova scritta un numero di candidati eccessivamente ristretto, mediante una prova preselettiva tesa a verificare in maniera meramente nozionistica la loro preparazione, determinando una soglia di sbarramento eccessivamente ed arbitrariamente elevata.
Con ulteriori e articolate doglianze, poi, hanno contestato le modalità di espletamento del test a fronte di manifesti errori nella formulazione di alcuni quesiti e della mancata visualizzazione dell'elaborato al termine della prova.
Con decreto cautelare del Consiglio di Stato n. 6003/2018, confermato con ordinanza collegiale n. 176/2019, gli appellanti venivano ammessi "con riserva" a partecipare alle prove scritte in un'apposita sessione suppletiva.
L'esito positivo delle prove, secondo i ricorrenti, avrebbe consolidato il diritto alla nomina in ruolo in virtù dell'idoneità concorsuale conseguita.
Con successivi motivi aggiunti, i ricorrenti impugnavano le determinazioni conclusione del procedimento concorsuale stante il mancato riconoscimento del consolidamento del loro status di candidati in ragione del superamento delle prove concorsuali (cd. principio di assorbimento).
2. Costituitosi il Ministero appellato e spiegati alcuni interventi ad opponendum, il TAR respingeva il gravame, dichiarandolo in parte inammissibile, in parte improcedibile e in parte infondato.
3. Appellano la sentenza i ricorrenti in rubrica ascritti. Resistono il Ministero dell'Istruzione e i proff. Giovanni Tosiani, Maria Salvatrice Oriti, Giuseppe Verde, Rebecca Palma.
4. All'udienza pubblica del 16 giugno 2022 la causa, su richiesta delle parti, è trattenuta in decisione.
In limine va respinta l'istanza dei ricorrenti appellanti di rinvio della trattazione del ricorso, dovendosi sollecitamente definire il contenzioso relativo alla procedura concorsuale per la provvista dei dirigenti scolastici in tempo utile, vale a dire prima dell'inizio dell'anno scolastico.
5. Nel merito, visto l'art. 74 c.p.a, va richiamato il precedente specifico della Sezione - n. 3132/2022 del 26 aprile 2022, qui condiviso, da cui non sussistono giustificati motivi per discostarsi - avente ad oggetto la stessa sentenza appellata, che ha respinto il ricorso basato su medesimo petitum e pressoché identiche causae petendi.
Quanto al c.d. principio d'assorbimento, mette conto rilevare che, in continuità all'indirizzo giurisprudenziale consolidato, qui condiviso, deve escludersi la possibilità di applicarlo in questa sede.
Il principio, scaturente dall'art. 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito nella l. 17 agosto 2005, n. 168, non s'applica ai concorsi pubblici, ma esclusivamente agli esami di abilitazione, geneticamente preordinati ad accertare l'idoneità dei candidati a svolgere una determinata attività professionale (cfr. Cons. St., ad. plen., 28 gennaio 2015 n. 1).
Da ultimo è dirimente quanto affermato da Cons. Stato, sez. VI, 25 febbraio 2022 n. 1350 da cui non sussistono giustificati motivi per qui discostarsi.
Sicché l'esito positivo delle prove scritte e orali del concorso al quale il candidato è stato ammesso con riserva non vale ad assorbire l'effetto preclusivo del provvedimento di non ammissione emesso all'esito del mancato superamento della prova preselettiva.
L'effetto preclusivo del mancato superamento della prova preselettiva comporta che i ricorrenti appellanti non hanno interesse a chiedere di verificare, in applicazione del principio di conservazione degli atti, la possibilità del loro eventuale inserimento in graduatoria divenuta ad esaurimento ex d.l. 30 dicembre 2019, n. 162.
Quanto alla soglia minima di sbarramento, va ribadito che la previsione della prova preselettiva nell'ambito di una procedura concorsuale è un modulo organizzativo che l'Amministrazione può adottare laddove il numero di domande di partecipazione sia esorbitante o comunque tale da determinare delle sensibili lungaggini procedimentali.
In definitiva, l'espletamento delle procedure preselettive è conforme ai principi di buona organizzazione, efficienza e razionalità dell'azione della Pubblica Amministrazione: concilia la verifica del possesso da parte dei candidati dei requisiti culturali di base con la snellezza della procedura.
Ellitticamente s'è precisato che la prova preselettiva funge da "filtro": consente la preliminare scrematura dei candidati, al fine d'assicurare l'economicità e la celerità del procedimento (cfr., Cons.Stato n. 5645/2018).
Né sussiste la lamentata ambiguità o erroneità delle risposte contenute nei quesiti predisposti per la prova preselettiva ed in particolare di uno sorteggiato per lo svolgimento della prova dei ricorrenti.
Va condiviso quanto affermato dai giudici di prime cure.
I ricorrenti non hanno assolto all'onere della prova che, qualora la risposta alla domanda contestata fosse stata ritenuta esatta, avrebbe consentito loro di essere ammessi alla prova scritta.
In epitome, la prova controfattuale non assolta corrisponde alla c.d. prova di resistenza: alla dimostrazione a priori che, se le operazioni si fossero svolte correttamente, la ricorrente sarebbe risultata con certezza utilmente graduata (cfr., Cons. Stato, sez. V, 26 aprile2018, n.2534; Id, sez. III, 17 dicembre 2015, n. 5717; Id, sez.III, 8 settembre 2015, n. 4209).
6.4 Né è ravvisabile la violazione del criterio dell'equilibrio numerico tra le domande riferite alle diverse aree tematiche.
L'art. 6, comma 4, del bando prevede che "I quesiti di cui al comma 3 sono estratti da una banca dati di 4.000 quesiti" resi noti ai candidati almeno venti giorni prima della prova per la loro preparazione.
L'individuazione randomica delle domande d'esame, così come prevista dalla lex specialis, evidenzia la pluralità delle domande resa ostensibile ex ante ai candidati.
Ex post, la verifica della prova selettiva è stata resa ostensibile mediante l'accesso all'area riservata della piattaforma "Polis".
Ad analoga conclusione deve giungersi con riguardo alla denunciata discriminazione dei docenti partecipanti al concorso che, impegnati negli esami di maturità nel periodo di preparazione alla prova preselettiva, non avrebbero avuto la possibilità di esercitarsi nelle prove.
In disparte la considerazione che l'individuazione della data di svolgimento delle prove concorsuali rientra nell'ampia discrezionalità della stessa - che nel caso di specie, non risulta inficiata da vizi macroscopici - tutti i ricorrenti sono insegnati continuativamente impegnati nell'attività istituzionale che non s'esaurisce in quella strettamente didattica, svolta durante l'anno scolastico calendarizzato.
6. Conclusivamente l'appello deve essere respinto.
7. Sussistono giustificati motivi, individuabili nella natura deli interessi dedotti e nella complessità in fatto delle censure, per compensare le spese del grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Massimiliano Tarantino, Presidente FF
Alessandro Maggio, Consigliere
Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore
Stefano Toschei, Consigliere
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Da: i peccati possono causare sofferenze !05/07/2022 21:48:00

- Messaggio eliminato -

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Da: Sar il sadismo ..05/07/2022 22:35:10
Tanto verranno sanati … Nunzua 73 ma non è il concorso 2011 che dovrebbe riportare i ds a fare i docenti? Ma qui verranno sanati tutti ..loro se la cantano e loro se la suonano ..la casta e le élites continuano a vivere
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Da: MEGLIO DAD ANNO PROSSIMO !05/07/2022 23:38:35
Smettetela di denigrare la DAD e meditate sull'efficacia delle politiche scolastiche di questo anno 2021/2022. Quanti casi di positività nelle scuole "sicure" senza personale no vax con alta percentuale di minorenni vaccinati e mascherinati ? Quante interruzioni e quanti ostacoli ha incontrato la didattica mista in presenza quest'anno? Se fosse stata adottata la DAD, ci sarebbero stati così tanti problemi? Avrebbero messo dei vincitori di concorso a cattedra con anni di esperienza nell'insegnamento a togliere la polvere negli scantinati? Docenti e studenti sarebbero stati costretti a indossare per un anno intero dei DPI di dubbia utilità ostacolanti comunicazione e respirazione? Con un 100% di DAD nessun ragazzo si sarebbe contagiato a scuola. E tanti ragazzi avrebbero voluto la DAD, perché con la DAD potevano risparmiare sull'abbonamento dei bus e potevano copiare meglio a distanza.
E guardate che copiare meglio e avere suggerimenti da fratelli o genitori non è un male, anzi è un bene se volete che un ragazzo impari qualcosa. Cos'è meglio, fare scena muta in classe durante un'interrogazione e consegnare un compito in bianco, oppure rispondere alle domande a distanza con l'aiuto di un genitore o di un fratello che suggerisce ? Nel primo caso a un ragazzo potrebbe non rimanere niente, nel secondo caso qualcosa potrebbe imparare. Operate con DAD, i vantaggi sono enormi! E potreste evitare di fare una quarta dose per lavorare.
Rispondi

Da: Pioppo06/07/2022 08:59:56


"Sicché l'esito positivo delle prove scritte e orali del concorso al quale il candidato è stato ammesso con riserva non vale ad assorbire l'effetto preclusivo del provvedimento di non ammissione emesso all'esito del mancato superamento della prova preselettiva."

E quindi?
Verranno restituiti al ruolo di docenti i ds "asteriscati"?
Proprio ora che stanno facendo domanda di mobilità?
Qualcuno sa rispondere?
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Da: I DS ritornano a casa06/07/2022 16:17:25
Si certo, senza ombra di dubbio. La loro ammissione era con riserva e non a pieno titolo
Rispondi

Da: X sopra06/07/2022 19:27:31

- Messaggio eliminato -

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Da: X Sopra06/07/2022 21:40:52
Nom ci sarà nessun emendamento o sanatoria , se ciò avvenisse dovrebbero sanare tutti gli altri. La sentenza purtroppo è lapidaria e non lascia spazi ad emendamenti ad hoc
Rispondi

Da: X sopra06/07/2022 23:43:55
La sentenza è giusta ma giunge con troppo ritardo.  Gli asterischi nel frattempo hanno impedito ad altri aventi diritto di ricoprire il ruolo che spettava loro. E  ora di finirla  con le furbate .
Rispondi

Da: X IDS tornano a casa07/07/2022 00:14:08
Tornano a casa le persone che pensano di mettersi al di sopra delle regole.
I DS che hanno superato il concorso rispettando le regola restano al loro posto fino al conseguimento della pensione.
Rispondi

Da: Quanti sono costoro07/07/2022 00:20:05
che dovranno fare marcia indietro?
Rispondi

Da: Quanti sono costoro07/07/2022 00:21:46
Rispondi

Da: X nunzia7307/07/2022 00:26:45
Si può dunque dire che cominciano ad avverarsi le tue previsioni. A quando i 2011?
Rispondi

Da: I DS ritornano a casa07/07/2022 09:51:01
Sicuramente i DS che hanno superato tute le prove restano al loro posto chi ha superato solo due prove tutti fuori, c'è il ritorno al ruolo di provenienza . Chiaro !!!!! Buone vacanze
Rispondi

Da: I DS ritornano a casa07/07/2022 09:51:14
Sicuramente i DS che hanno superato tute le prove restano al loro posto chi ha superato solo due prove tutti fuori, c'è il ritorno al ruolo di provenienza . Chiaro !!!!! Buone vacanze
Rispondi

Da: Senza sbattersi …07/07/2022 10:50:40
…troppo ..bisogna ammettere che queste procedure sono state una farsa .. è tutto da rifare .. chi è entrato è riuscito perché ben inserito nel sistema … ormai sanno tutti quanta corruzione c'è .. questa sentenza crea un brutto precedente ..per cui o tutto dentro o tutto fuori anche chi ha superato tutte le prove col codice sorgente che lo ha aiutato
Rispondi

Da: X senza sbattersi07/07/2022 14:19:45
Queste procedure sono state una farsa per tutti quelli che come lei sono  risultati non vincitori. Il concorso 2017 ha escluso tutti quelli "ben inseriti nel sistema " perché sono stati utilizzati dei mezzi di correzione inediti con commissioni sparse in tutta Italia. Le raccomandazioni,se c'è ne sono state, possono contarsi sulle dita di una mano ....come hanno dimostrato tutte le sentenze emesse finora,  Le consiglio di riprendere lo studio se vuole diventare DS.
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Da: Senza sbattersi07/07/2022 16:22:33
Se è tanto convinto o convinta di quanto scrive e afferma perché si preoccupa di leggere questo forum e di intervenire calorosamente? Se avessi vinto il concorso con merito non mi sarei certamente preoccupato minimamente di leggere il forum di questi sventurati ricorrenti. Lei continui a studiare perché  non si smette mai di imparare , ai miei obiettivi ci penso io come ho sempre fatto con correttezza ed onestà e senza i suoi consigli .
Rispondi

Da: Per X senza sbattersi07/07/2022 16:46:43
....consiglio vivamente anche a lei di riprendere lo studio dalle elementari....tenuto conto dei madornali errori......mi auguro che non sia nè un ds nè un docente........
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Da: X senza sbattersi07/07/2022 17:19:41
Una persona corretta e onesta ,quale lei si definisce,  non offende in modo generico tutti coloro che hanno vinto il concorso.  Ogni tanto frequento questo forum  solo per apprendere notizie come la sentenza del 4 luglio 2022 .  Le auguro  buone vacanze
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