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Concorso Dirigenti scolastici 2011
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Da: OPERATE CON DAD NELLE SCUOLE SUPERIORI !04/02/2022 22:01:48
Se con una variante così contagiosa (da giustificare il divieto per un povero anziano con FFP2 ma senza pass di prelevare una misera pensione) non adottano la DAD, vuol dire che stanno ingannando le persone. E' un ulteriore indizio che non è per motivi sanitari che fanno certe cose. Se per loro fosse importante il benessere della popolazione, non lascerebbero così tante famiglie senza stipendio. Con la DAD potrebbero lavorare anche i non vaccinati, ma molti ricchi politici se ne fregano delle famiglie in cui a fine mese le entrate saranno probabilmente di 0 euro a causa di un vaccino che nemmeno con 3 dosi è riuscito a preservare certe persone dal contagio e dal ricovero.
A parte il covid, la DAD al 100% presenta molti vantaggi.
Con la DAD al 100% si mettono in circolazione meno persone, dunque meno inquinamento. In un periodo di pandemia è poi il modo più sicuro per ridurre i contagi nelle scuole; secondo voi è più efficace il vaccino o il distanziamento? Se non pochi vaccinati si sono contagiati perché sono stati a contatto con altre persone, è ovvio che il distanziamento è più sicuro del vaccino.
Chi non ha il super green pass poi potrebbe lavorare ancora, come fa a contagiare se esercita la professione a distanza?
Il problema delle supplenze potrebbe sparire a distanza: se un docente è assente, semplicemente la classe non fa lezione, non serve un sorvegliante. Effettivamente a distanza i problemi di vigilanza sono ridotti rispetto alla didattica in presenza, i ragazzi a distanza non possono picchiarsi, non possono stuprare le ragazze, non possono lanciare oggetti ai docenti, ecc... . Una scuola decisamente migliore.
Fate la didattica a distanza tutto l'anno nelle scuole superiori! Per molte materie funziona bene! La DAD probabilmente è la soluzione più sicura ed economica che ci sia in questo momento per la scuola superiore italiana, perché spendere soldi per tamponi e mascherine durante un' emergenza sanitaria se la DAD funziona e permette di ridurre a 0 la probabilità di contagio a scuola? Per diverse materie la DAD alle scuole superiori funziona e funziona bene e ci sono tanti docenti e studenti che apprezzano questa modalità di fare lezione. Continuate con la didattica a distanza, è la soluzione migliore, non perdete tempo con vaccini, green pass, ingressi scaglionati e altre cavolate! Nonostante le critiche provenienti da diverse parti (in particolare da certi media, che fanno credere a certe persone che tutti i docenti e gli studenti italiani vorrebbero la didattica in presenza), si può dire che la didattica a distanza nelle scuole superiori per molte discipline funziona e forse è persino migliore della didattica in presenza. Ci sono ragazzi che in classe non intervenivano mai e che si distraevano spesso, mentre a distanza, messi da soli nella loro camera davanti allo schermo di un pc, sorprendentemente hanno appreso meglio che in classe. C'è anche da considerare il fatto che molti studenti delle superiori sono pendolari, a volte residenti molto lontano dalla scuola e pertanto costretti a svegliarsi molto presto la mattina, arrivando mezzi addormentati in classe. Con la didattica a distanza tali ragazzi hanno la possibilità di dormire di più e potrebbero avere maggiore reattività a casa rispetto a quando sono in classe. La didattica a distanza è una grande innovazione e in molti casi funziona bene nelle scuole superiori; dovrebbero permetterla anche in assenza di pandemia! La DAD presenta tanti vantaggi ed è anche più equa della didattica in presenza sotto certi aspetti: gli studenti pendolari costretti a svegliarsi presto per andare a scuola non sono svantaggiati rispetto agli studenti che risiedono a pochi metri dalla scuola? Alcuni studenti pendolari che in classe non facevano quasi nulla, a distanza hanno partecipato con più attenzione, conseguendo risultati migliori rispetto a quando erano in classe.

Petizione per continuare con la DAD fino alla fine dell'emergenza sanitaria (oltre 200000 firme sinora):

https://www.change.org/p/mario-draghi-superiori-in-dad-fino-alla-fine-dell-emergenza-sanitaria?utm_content=cl_sharecopy_26214337_it-IT%3A0&recruiter=1167696273&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition&utm_term=petition_dashboard
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Da: OPERATE CON DAD NELLE SCUOLE SUPERIORI !04/02/2022 22:04:30
E' meglio la DAD tra DAD, DIP e DID (per DAD si intende la didattica del lockdown, quando erano chiuse le scuole di ogni ordine e grado). E' l'unica che permette a docenti e studenti di cacare nel proprio domicilio. Con la DIP (didattica in presenza) un ragazzino bisognoso di defecare rischia di trovarsi davanti giovani drogati fumatori di spinelli nel bagno.
Con la DID (didattica integrata digitale) solo chi segue da casa può usufruire del water del proprio bagno; non è una grave discriminazione? Perché i ragazzi in presenza sono costretti a usare bagni affollati di bassa qualità mentre i ragazzi a distanza possono riporre le loro feci all'interno del water del loro bagno? Non è giusto! Adottate la DAD per tutti ! La DID fa schifo ! Abolitela !
Cercate di fare qualcosa affinché la DID venga eliminata dalla scuola ! E' assurdo pretendere di fare lezione contemporaneamente a persone in classe e persone a casa ! DEVONO STARE TUTTI A CASA, E' CHIARO? TUTTI DOVREBBERO AVERE LA POSSIBILITA' DI CACARE SUL PROPRIO WATER! NON E' GIUSTO CHE ALCUNI POSSONO E ALTRI NO! CACATE SUL VOSTRO WATER DURANTE LE ORE DI LAVORO! DITE OGGI VAFFANCULO DID! OPERATE CON DAD !
Rispondi

Da: OPERATE CON DAD NELLE SCUOLE SUPERIORI !04/02/2022 22:06:16
Pensate a quanti soldi avrebbero potuto risparmiare se fosse stata adottata la DAD nelle scuole superiori.
Meno spese per riscaldamento, mascherine, igienizzanti, carta, ecc...
Meno circolazione di persone provenienti da paesi diversi da quelli in cui è presente la scuola e meno inquinamento.
Meno assembramenti fuori e dentro le scuole, meno contagi e meno assurde quarantene. Meno green pass.
Dovrebbero operare con un 100% di DAD ogni anno laddove possibile. E nelle scuole superiori è possibile e potrebbe migliorare molte cose.
Rispondi

Da: prof XXI04/02/2022 22:08:28
In data 19/6/2019 su questo forum è stato pubblicato questo messaggio:

"Siamo nel 2019, con tutta la tecnologia di cui si dispone potrebbero organizzare una scuola differente, ad esempio con consigli di classe online, scrutini online, collegi docenti online... Potrebbero creare una piattaforma web in cui i docenti potrebbero accedere con le proprie credenziali (come per il registro elettronico) e fare votazioni alle delibere in modo telematico, a distanza; su una bacheca virtuale potrebbero uscire poi le parole del DS, oppure potrebbe aprirsi una schermata video con il DS che parla dal suo studio ai docenti collegati sul web (invece di farlo in presenza come avviene nei collegi svolti sino ad ora). E invece di usare il digitale per queste cose, il MIUR pensa al PNSD per altre cose, che non servono quasi a un hazzo e a volte rischiano di complicare la didattica più che migliorarla. Il digitale andrebbe usato per fare consigli di classe online, collegi docenti online, riunioni online, scrutini online e in qualche caso anche lezioni online".

NON E' INCREDIBILE COME NEL GIRO DI UN ANNO SI SIANO REALIZZATE MOLTE COSE SCRITTE IN QUESTO MESSAGGIO?
Rispondi

Da: E continuiamo04/02/2022 22:26:33

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: Non sono minchiate!04/02/2022 23:03:42
Pensa a quanti soldi avrebbero potuto risparmiare se fosse stata adottata la DAD nelle scuole superiori.
Meno spese per riscaldamento, mascherine, igienizzanti, carta, ecc...
Meno circolazione di persone provenienti da paesi diversi da quelli in cui è presente la scuola e meno inquinamento.
Meno assembramenti fuori e dentro le scuole, meno contagi e meno assurde quarantene. Meno green pass.
Dovrebbero operare con un 100% di DAD ogni anno laddove possibile, ad esempio durante la stagione invernale. E nelle scuole superiori è possibile e potrebbe migliorare molte cose.
Rispondi

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Da: direttivo TEPrrrrrr!05/02/2022 10:01:46
Pubblicato il 04/02/2022
N. 01315/2022 REG.PROV.COLL.

N. 13461/2019 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13461 del 2019, proposto da
Maria Antonietta Ali', Giovanni Aliberti, Rosaria Armenio, Margherita Aruta, Cinzia Baffa, Rossella Barbati, Silvia Berni, Cinzia Bottecchia, Girolamo Buono, Massimiliano Calabrese, Daniela Carullo, Rossella Cerrone, Gabriella Chiofalo, Nunzia Ciccarelli, Immacolata Cierro, Cristina Comirato, Anna Maria Corsi, Francesca D'Alessandro, Filippo D'Angerio, Teresa De Gennaro, Raffaele De Mare, Elena Del Corso, Fabiana Del Gaudio, Domenico Del Prete, Pasquale Delle Curti, Rita Carla Alda Di Pietro, Pina Esposito, Luigina Ferrazzano, Carla Fiorini, Simonetta Frusone, Vincenzo Fucito, Immacolata Guerrisi, Nicola Ianniello, Maria Liguori, Alberto Lordi, Giuseppina Lupoli, Sabrina Maggi, Gabriella Maltese, Giuseppina Manzelli, Patrizia Marasi, Massimo Marzano, Francesca Masala, Carmela Matroianni, Giuseppina Mirone, Maurizio Monzio Compagnoni, Maria Rosaria Morrone, Stefania Natale, Marisa Orco, Nicola Palmieri, Silvio Peri, Rosa Petrella, Angelo Michele Petruzzo, Rosaria Porto, Andrea Prevete, Giuseppina Primerano, Loredana Ravaglia, Rosaria Reccia, Carmen Reggio, Fiorenza Rosso, Carmela Russo, Bruna Valentina Sannolo, Rosa Scotillo, Antonio Sorice, Sebastiano Spiraglia, Silvia Tagliacozzi, Sabrina Taurchini, Anna Tosti, Filomena Valente, Claudia Venanzi, Rosario Gaetano Viglione, Caterina Vitagliano, Giulia Zompa, rappresentati e difesi dall'avvocato Pasquale Marotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giancarlo Caracuzzo in Roma, via di Villa Pepoli N 4;
contro

Ministero Dell'Istruzione, Dell'Università e della Ricerca, Commissione Esaminatrice del Concorso per Esami e Titoli per il Reclutamento dei Dirigenti Scolastici e Le Varie So, Consorzio Interuniversitario Cineca, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti

Rosa Palmiero, Bosso Gennaro, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento dei seguenti atti:

1. del Decreto prot. m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI. R. 0001205, dell'1 agosto 2019, del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - direzione generale per il personale scolastico, di approvazione e pubblicazione della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, formata sulla base del punteggio finale conseguito dai candidati, nella parte in cui non riporta il nominativo dei ricorrenti nella graduatoria;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2022 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con l'atto introduttivo del giudizio parte ricorrente, non avendo superato la prova scritta del "Corso concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali", bandito con D.D.G. 23.11.2017, n. 1259, chiedeva l'annullamento degli atti in epigrafe indicati, nonché la ripetizione della prova.

Con ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente impugnava altresì la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso, approvata con decreto n. 1205 del 1�° agosto 2019, nonché la successiva rettifica disposta con Decreto n. 1229 del 7 agosto 2019 con cui sono state rivalutati i punteggi di alcuni vincitori e pertanto modificate le posizioni in graduatoria.

Si costituiva il Ministero resistente, chiedendo il rigetto delle altrui pretese perché infondate ed eccependo preliminarmente l'improcedibilità del ricorso per mancata impugnativa delle ulteriori graduatorie.

All'udienza delll'11 gennaio 2022 la causa veniva trattenuta in decisione.

Il Collegio ritiene che il ricorso introduttivo del giudizio debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse per la mancata impugnazione della graduatoria di rettifica di cui al Decreto n. 986 del 6 agosto 2020 e della graduatoria di rettifica n. 1357 del 12 agosto 2021

Questa sezione si è pronunciata in casi analoghi con la sentenza n. 12853/2021 le cui motivazioni si riportano integralmente "Difatti questa Sezione con molteplici pronunce ha avuto modo di ritenere, con riferimento alla specificità del concorso in questione, la necessità, al fine di ritenere la persistenza dell'interesse a ricorrere, della impugnazione dei provvedimenti con i quali l'Amministrazione ha riapprovato gli esiti del concorso, rideterminando la graduatoria di merito dei vincitori del concorso (ex multis: sentenze 29 novembre 2021 n. 12326, 22 novembre 2021 n. 12039, 17 novembre 2021 n. 11861, 9 novembre 2021, n. 11512, 5 novembre 2021 , n. 11363, 4 novembre 2021, n. 11314, 13 ottobre 2021, 10536, 31 marzo 2021, n. 3902, 16 marzo 2021 n. 3196, 24 febbraio 2021 n. 2271).

2.1 La peculiarità del concorso in questione è data dal fatto che la graduatoria originaria, approvata con decreto prot. n. 1205 del 1�° agosto 2019 è stata più volte sostanzialmente modificata, mediante la rivalutazione dei punteggi di alcuni candidati e conseguente modifica delle loro posizioni.

Con le richiamate pronunce questa Sezione ha più volte ritenuto che "L'adozione delle graduatorie rettificate medio tempore intervenute comporta che l'Amministrazione abbia espresso delle nuove determinazioni da un punto di vista sostanziale, riverberandosi sui punteggi attribuiti ad alcuni candidati e, conseguentemente, sul loro posizionamento nella graduatoria finale. Da ciò discende che la loro mancata impugnazione non può non determinare l'improcedibilità del ricorso, non potendosi domandare al giudice amministrativo, per le ragioni pocanzi esposte, alcuna tutela di tipo demolitorio nei confronti di un provvedimento, quale l'originaria graduatoria emessa nel 2019, che è stata sostituita da altri atti sopravvenuti." (sent. 13 ottobre 2021, 10536).

Sostanzialmente con tali pronunce il Collegio ha ritenuto che nel caso di specie fosse necessario impugnare le riapprovazioni della graduatoria di merito intervenute successivamente al 2019 poiché non vi è quel rapporto di stretta presupposizione e di consequenzialità immediata, diretta e necessaria tra i diversi provvedimenti che nel tempo si sono succeduti, tale per cui l'annullamento della precedente graduatoria avrebbe comportato altresì la caducazione degli atti successivi quale inevitabile conseguenza, venendo in rilievo ulteriori valutazioni di interessi da parte dell'Amministrazione.

Nel caso di specie, dunque, i singoli provvedimenti di riapprovazione della graduatoria definitiva costituiscono autonome espressioni della riedizione del potere amministrativo con rideterminazione del contenuto del provvedimento originario sul quale sono intervenuti, conseguendone che solo l'impugnazione dei singoli provvedimenti consente di ritenere la persistenza dell'interesse a ricorrere che deve accompagnare lo svolgersi del giudizio.

Il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, determina difatti l'improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse laddove sia tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l'utilità della pronuncia del giudice (ex plurimis Cons. St., Sez. IV, 9.9.2009, n. 5402; id., 11.10.2007, n. 5355).

Da siffatte considerazioni sono derivate pronunce di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nei confronti di ricorrenti che non avevano provveduto ad impugnare i successivi provvedimenti di rettifica della graduatoria del 2019.

2.2 Tanto premesso, con riferimento all'odierno giudizio, il Collegio deve rilevare che parte ricorrente ha impugnato con ricorsi per motivi aggiunti la graduatoria definitiva di cui al decreto n. 1205 del 1�° agosto 2019, la successiva rettifica disposta con Decreto n. 986 del 6 agosto 2020, nonché l'ultima rettifica di cui al decreto n. 1357 del 12 agosto 2021.

Tuttavia il ricorso per motivi aggiunti avverso il provvedimento di rettifica della graduatoria di cui al Decreto n. 986 del 6 agosto 2020, è stato notificato all'Amministrazione resistente soltanto in data 12 aprile 2021, ossia allorchè era abbondantemente scaduto il termine decadenziale per proporre ricorso di cui al comma 2 dell'art. 41 c.p.a.

La tardività e conseguentemente l'inammissibilità di tale ricorso, rendono altresì improcedibili il ricorso introduttivo e gli altri ricorsi per motivi aggiunti.

Al riguardo, posto tutto quanto sopra richiamato, sono molteplici i profili giuridici che vengono in rilievo e che sorreggono siffatta conclusione.

In primo luogo, considerato l'orientamento espresso dalla Sezione con le pronunce suddette, se dovesse ritenersi che, ai fini della tempestività del ricorso sia sufficiente impugnare solo l'ultimo dei provvedimenti di riapprovazione della graduatoria, ciò determinerebbe una inammissibile remissione nei termini solo per coloro che per mera casualità, dovuta ai tempi del processo, hanno potuto impugnare la graduatoria pubblicata nel 2021 e paradossalmente porterebbe ad estendere la remissione in termini anche a coloro i quali non hanno impugnato neppure la graduatoria definitiva del 2019.

In secondo luogo, sempre alla luce dell'orientamento espresso e stante l'inammissibilità per tardività del ricorso per motivi aggiunti avverso il Decreto n. 986 del 6 agosto 2020, l'eventuale accoglimento del ricorso introduttivo e degli altri ricorsi per motivi aggiunti non potrebbe comunque travolgere la legittimità di tale provvedimento con il quale nel 2020 la graduatoria definitiva è stata rettificata e riapprovata.

3. Per le suesposte ragioni, il ricorso per motivi aggiunti depositato il 4 maggio 2021 avverso il Decreto n. 986 del 6 agosto 2020 deve essere dichiarato inammissibile, mentre il ricorso introduttivo e gli ulteriori ricorsi per motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.

4. Ad ogni modo, nel merito, il ricorso non potrebbe trovare accoglimento.

4.1 Il primo motivo, a latere l'incertezza stessa sulla persona (l'Amministrazione ha dichiarato che il professore Beghini, componente aggregato per la prova di informatica della sotto-commissione, che ha esaminato la ricorrente, non ha mai partecipato alla prova preselettiva del concorso di cui si tratta, ma è stato erroneamente confuso dall'odierna ricorrente con un altro candidato), appare comunque infondato.

La considerazione che il componente aggregato per la prova di informatica avesse partecipato al medesimo concorso, risultandone tuttavia escluso per non aver superato la prova preselettiva, non integra un'ipotesi di incompatibilità tanto sia in ragione della "natura tassativa delle cause di incompatibilità che esclude ogni tentativo di applicazione analogica o interpretazione estensiva, attesa l'esigenza di assicurare la certezza dell'azione amministrativa e la stabilità della composizione delle commissioni esaminatrici" (Cons. Stato, sez. VI, 12 gennaio 2021 n. 395), sia perché non appare configurabile, in difetto di elementi concreti e circostanziati, alcuna condizione di conflitto d'interessi, neppure potenziale, che possa basarsi unicamente sulla specifica condizione di un Commissario per essere stato, in precedenza, un candidato escluso dalla procedura in sede preselettiva.

Peraltro la censura non appare neppure supportata da idonea prova di resistenza, considerato che per la prova pratica di informatica la ricorrente ha conseguito la valutazione di 4/6, ossia un punteggio di sufficienza, a fronte invece delle valutazioni di "Non adeguato" ottenute per tutte le altre voci di cui si componeva la prova orale (50/82 su quesito e studio di un caso e 5/12 per la conoscenza di una lingua straniera).

4.2 Palesemente priva di fondatezza, oltre che inammissibilmente priva del necessario interesse alla deduzione da parte della ricorrente, è la seconda censura afferente ad un profilo puramente organizzativo relativo alla scelta dell'Amministrazione di ripartire l'attività di valutazione tra più sotto-commissioni in base al numero dei candidati che secondo la prospettazione di parte ricorrente non avrebbe dovuto essere non inferiore a cinquecento in base al comma 3 dell'art. 9 del DPR n. 487 del 1994 o comunque a duecentocinquanta in base alla disciplina della procedura concorsuale in questione e che, invece, nel caso di specie, avrebbe visto la sotto-commissione 37 valutare solo 99 candidati.

Il Collegio ritiene si tratti di un aspetto di carattere organizzativo demandato all'Amministrazione e finalizzato ad una celere conclusione del concorso, il quale non appare avere ricadute sulla legittimità della valutazione effettuata dalla sotto-commissione. L'art. 18 del Regolamento di cui al D.M. 3 agosto 2017 n. 138 al comma 5 prevedeva la possibilità che la composizione della Commissione iniziale fosse integrata in modo da costituire delle sotto-commissioni per ogni gruppo di duecentocinquanta candidati o anche semplicemente per frazioni di esso; il mancato rispetto di tale indicazione numerica, oltre che essere privo di rilievo ai fini della legittimità dell'operato delle sottocommissioni, non appare neppure supportato sul piano probatorio, poiché il numero di 99 candidati sembra riferito ai soli candidati ammessi alla prova orale e non come invece previsto dal richiamato Regolamento al numero dei candidati ammessi anche alle precedenti prove.

4.3 Infondato è pure il terzo motivo di ricorso, concernente la mancata previa valutazione dei titoli dichiarati dai candidati, analogamente al motivo precedente non risulta fornito di alcun concreto elemento da cui desumere l'interesse alla deduzione e l'effettiva incidenza sulla posizione della ricorrente. Ad ogni modo la censura è parimenti infondata nel merito, "attesa la valenza ordinaria - in tema di verifica definitiva circa l'effettivo possesso dei requisiti - della regola che ne comporta l'effettuazione a valle delle prove, anche in termini di non aggravamento del procedimento amministrativo" (cfr. ad es. Consiglio di Stato n. 5147 del 6 luglio 2021 e n. 1016 del 2021).

4.4 Con il quarto motivo parte ricorrente sostiene l'illegittimità per genericità dei criteri di valutazione contenuti nel "Quadro di riferimento della prova orale" e il conseguente difetto di motivazione.

Anche tale censura appare infondata. Le griglie di valutazione riportano, in corrispondenza di ciascuna voce di cui si componeva la prova orale (1. Quesito e studio di caso, 2. Prova pratica di informatica, 3. Conoscenza di lingua straniera), uno o più criteri di valutazione con la graduazione del livello accertato (non adeguato, sufficiente, buono e avanzato) indicato in termini di punteggio numerico.

Tanto appare più che sufficiente a rendere esplicito il procedimento di valutazione e la motivazione che ne sorregge gli esiti con riferimento a ciascun candidato, conseguendone l'infondatezza anche di tale doglianza.

4.5 Con riferimento alla censura relativa al criterio di abbinamento dei candidati alle diverse sotto-commissioni valgono le considerazioni di cui al punto 4.2 sulla natura meramente organizzativa delle scelte dell'Amministrazione.

Inoltre la censura è priva di qualunque indice di prova sulla asserita disparità di trattamento di cui avrebbero goduto i candidati che risiedevano o lavoravano nel comune dove si è svolta la prova orale.

5.Con il primo ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente ha proposto vizi propri, a seguito dell'ostensione dei verbali della Commissione.

Preliminarmente deve ritenersi che a ben vedere talune di tali censure appaiono tardive in quanto si appuntano su profili, quali la mancata visione da parte dei candidati della terna di prove da cui ciascuno di essi ha estratto la propria prova e lo svolgimento della prova a porte chiuse, la cui supposta portata illegittimamente lesiva avrebbe dovuto essere già nota alla ricorrente ben prima della ostensione dei verbali.

A ogni modo anche le censure proposte in via autonoma con il ricorso per motivi aggiunti sono infondate.

5.1 Con il primo motivo parte ricorrente pretende di sostituire la propria valutazione a quella della Commissione, sulla considerazione che avendo ricoperto la carica di Rappresentante Sindacale Unitario (RSU) ed avendo nel corso della sua esperienza dovuto affrontare situazioni analoghe a quella del "caso" sottopostole in sede di prova orale, la valutazione di "non adeguatezza" attribuitale dalla commissione sarebbe illogica ed arbitraria, così come lo sarebbe la stessa valutazione di non adeguatezza riferita al criterio della" chiarezza espositiva e capacità di sintesi" attesa la sua qualità di giornalista.

Come è noto il giudizio di valore, su cui è chiamata ad esprimersi la Commissione, non è sindacabile nel merito, ove non manifestamente irragionevole, illogico, o erroneo in fatto (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1662/2017; Sez. IV, n. 5016/2016; Sez. VI, n. 871/2011; Id. n. 5880/2010; T.A.R. Lazio-Roma, I sez., n. 4237/2013).

Il Collegio non può scendere nel merito della valutazione e sostituirsi alla Commissione nel giudicare l'idoneità del candidato al superamento della prova, trattandosi di indagine preclusa al giudice amministrativo.

5.2 Il secondo motivo è contraddetto dalla mera lettura del verbale della prova orale in cui sono riportati i quesiti sottoposti ai candidati a seguito di estrazione effettuata da ciascuno di essi nell'ambito di tre proposte messe a loro disposizione ed è altresì riportato il testo dei quesiti non estratti, che come previsto dalla procedura era dato solo da "2 unità per ognuna delle quattro tipologie di domande da proporre al candidato (quesito generale sulle materie del bando, caso problematico, brano in lingua straniera max 8 righe, prova pratica di informatica)".

Era la procedura stessa, dunque, a non prevedere che ogni candidato dovesse prendere visione immediatamente anche del contenuto delle "proposte" non estratte; diversamente infatti la Commissione avrebbe dovuto predisporre ulteriori due proposte per ciascun candidato, con un inutile oltre che inefficiente (in ragione del maggior rischio di ripetizione di domande analoghe) aggravio dell'attività della Commissione e stante il logico divieto di riutilizzare i quesiti estratti nelle giornate successive.

Né la mancata ostensione da parte della Commissione delle buste nelle quali erano inserite le "proposte" con il testo della prova appare essere un elemento atto a contraddire quanto riportato nel verbale, e peraltro neppure negato dalla ricorrente, sulla possibilità data ai candidati di estrarre la propria prova nell'ambito di una terna.

5.3 Inammissibilmente generica e priva di qualunque supporto probatorio è l'affermazione secondo cui la prova si sarebbe svolta a porte chiuse.

5.4 Infine palesemente infondata è la censura secondo cui la sotto-Commissione n. 37 da cui è stata esaminata la ricorrente avrebbe suddiviso ogni criterio previsto dal "Quadro nazionale di riferimento" in quattro livelli ("non adeguato-sufficiente-buono-avanzato") con un'attribuzione inappropriata di punteggio parziale che non troverebbe alcun riscontro giustificativo nella disciplina concorsuale de qua.

La scheda usata infatti dalla sotto-commissione, compresa la ripartizione del punteggio ivi riportata, appare pienamente conforme all'allegato 2) del "Protocollo per lo svolgimento della prova orale" e al "Quadro di riferimento per la prova orale" adottato dal Comitato tecnico scientifico in data 7 maggio 2019 e messo a disposizione di tutte le sotto-commissioni per uniformarne le attività di valutazione.

La diversa quantificazione in termini di punteggio del valore da attribuirsi ai quattro livelli (non adeguato-sufficiente-buono-avanzato) appare, peraltro, logicamente corredata al diverso punteggio massimo che, per ciascun criterio, la commissione avrebbe potuto attribuire (1.Conoscenza dei contenuti specifici: max 30 punti; 2.Capacità di risoluzione del caso: max 42 punti; 3.Chiarezza espositiva e capacità di sintesi: max 10 punti ).

5.5 Infine, infondata e priva comunque di rilevanza è la censura relativa ai contestati tempi di svolgimento della prova orale che, secondo parte ricorrente, non avrebbero rispettato "la durata di 50 minuti, con un'oscillazione per difetto o per eccesso del 10% del tempo destinato alla prova stessa", prevista dalle indicazioni ministeriali, tanto che la stessa riscorrente sarebbe stata interrogata "per non più di mezz'ora".

La durata di una prova orale non può che risentire necessariamente dei tempi usati dal candidato per esporre le proprie risposte. Pertanto, in primo luogo, non può desumersi, come fa parte ricorrente, la durata di ciascuna prova individuale sulla base di una mera divisione della durata complessiva delle prove (data dal tempo intercorrente tra inizio e fine dei lavori della Commissione) per il numero dei candidati esaminati nella giornata; in secondo luogo, la previsione ministeriale relativa ai cinquanta minuti non può che ritenersi indicativa del tempo da mettere a disposizione di ciascun candidato, nell'intento di dare a tutti le medesime possibilità, senza discriminazioni anche solo in termini di durata della prova, ma non certo come obbligo della commissione di attenderne lo spirare, anche laddove il candidato termini la propria esposizione prima.

6. In conclusione tutto quanto sopra esposto e come già anticipato, il ricorso per motivi aggiunti depositato il 4 maggio 2021 avverso il Decreto n. 986 del 6 agosto 2020 deve essere dichiarato inammissibile, mentre il ricorso introduttivo e gli ulteriori ricorsi per motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.

7. In considerazione delle peculiarità del giudizio devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti".

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, sui ricorsi introduttivo e per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara in parte inammissibili e in parte improcedibili, nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore

Giovanni Caputi, Referendario

      
      
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Emiliano Raganella        Giuseppe Sapone
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Da: .05/02/2022 11:05:47
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Da: ehi TEP05/02/2022 19:51:09
CHE TRANVATA!
AHAHAHAHASHAHAHAHAHAHAHAHAHASHAHAHAHAHAHAHAHAHASHAHAHAHAH
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Da: TEP05/02/2022 20:19:10

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Da: Le bolle di sapone05/02/2022 20:44:25
Che volano che volano

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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Da: i peccati possono causare sofferenze !05/02/2022 21:26:25

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Da: Ahahahahahaha05/02/2022 22:14:03
Oggi é stato licenziato il parere CSPI sullo schema di Decreto Regolamento per il concorso  reclutamento dei Dirigenti Scolastici. Cari amici BOCCIATONI i giochi sono fatti. Sta arrivando il nuovo concorso.
Preparatevi al nuovo amaro calice
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Da: X ahahahah05/02/2022 22:48:48

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Da: KatoriCias 06/02/2022 09:12:01
Quando ci sarà secondo voi la prova PRESELETTIVA?
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Da: Ahahhahahahaha06/02/2022 13:07:27
Bando quest'anno è preselettiva il prossimo
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Da: smettete di truccarvi! smettete!06/02/2022 14:21:32
San Cipriano, considerato uno dei padri della Chiesa, afferma:

"Non soltanto le vergini e le vedove, ma anche le maritate e tutte le donne devono essere sconsigliate dall'adulterare l'opera e la creazione di Dio, usando tinture bionde o polveri nere o rosse, o cambiando con qualsiasi ritrovato i lineamenti originali. Quelle mani fanno violenza a Dio quando cercano di riformare ciò che egli ha formato. Questo è un andare contro l'opera di Dio, è un tradire la verità"

Sant' Agostino, grande filosofo della Chiesa, afferma:

"Truccarsi per apparire di carnagione più rosea o più bianca è una falsificazione e un inganno, col quale penso non vogliano essere ingannati neppure i mariti, in vista dei quali soltanto si può permettere, come concessione e non come comando, l'acconciatura delle donne".

"Se quindi una donna sposata si abbellisce per piacere al marito, lo può fare senza peccato.
Invece le donne che non hanno marito, e non aspirano ad averlo, o sono in stato di non poterlo avere, non possono desiderare senza peccato di piacere sensualmente agli uomini: poiché questo è dare ad essi un incentivo a peccare.
Se quindi si acconciano con l'intenzione di provocare qualcuno alla concupiscenza, peccano mortalmente.
Se invece lo fanno per leggerezza, o anche per vanità e ostentazione, non sempre è peccato mortale, ma talvolta è veniale.
E la stessa considerazione vale per gli uomini" (San Tommaso d'Aquino, celebre filosofo)

NON VI TRUCCATE PIU', SE NON DAVANTI A VOSTRO MARITO!
SE VI ACCONCIATE CON L'INTENZIONE DI PROVOCARE QUALCUNO, PECCATE MORTALMENTE SECONDO SAN TOMMASO D'AQUINO E RISCHIATE DI ESSERE CAUSA DELLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS! DOVETE SMETTERLA DI TRUCCARVI E DI PUBBLICARE FOTO PROVOCANTI SU FACEBOOK! CHE FINE HA FATTO IL PUDORE? CONVERTITEVI!
Rispondi

Da: Dentro Pasquale06/02/2022 15:13:51
Buon pomeriggio
Avete idea di quanti posti saranno messi a bando nel prossimo concorso?
I sindacati stanno premendo per una mobilità straordinaria per chi è fuori regione prima del prossimo bando..
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Da: XDentro P06/02/2022 16:56:45
Il bando tra due anni.
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Da: Ahahhahahahaha06/02/2022 18:24:47
X Dentro Pasquale
In linea con i bandi precedenti credo 2000/2500 posti. Tieni conto che saranno distribuiti sulle regioni e quindi non in maniera omogenea
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Da: Ahahaa07/02/2022 16:57:01

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Da: Rpct08/02/2022 17:11:17
2000/2500
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Da: Rpct08/02/2022 17:14:49
Posti dico
Rispondi

Da: KatoriCias 08/02/2022 20:13:10
Io penso che i posti messi a concorso saranno meno; nel 2017 già ad inizio concorso c'erano 1000 posti liberi; ora dopo gli ultimi da immettere rimarrà ben poco.
Direi 1500 posti in tre anni.
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Da: Per il prossimo concorso09/02/2022 08:24:31
Campa cavallo
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Da: Marcolino7710/02/2022 00:23:03
Concordo bandito a maggio
Rispondi

Da: Marcolino7710/02/2022 00:24:04
https://www.scuolainforma.it/2022/02/09/nuovo-concorso-ds-le-tre-prove-previste-nella-bozza-e-le-novita.html
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Da: Per il prossimo concorso10/02/2022 15:08:03
Il Tep è già pronto..............col ricorso 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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Da: Ahahaa10/02/2022 18:42:09

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Da: Ricorsotris11/02/2022 12:43:45
Ricorso originario, integrazione contraddittorio e motivi aggiunti per un totale di 1250 euro e per sentirmi dire praticamente dal mio avvocato GAME OVER. Caro "vi informo" tu sarai certamente un avvocato che hai fatto i soldi con la nostra fiducia. A giugno 2019 ci avevano garantito che il ricorso era praticamente vinto e che a settembre si sarebbero ripetuti gli scritto (c'è anche un vocale di un noto avvocato e quindi facilmente riscontrabile). A settembre 2019 era certo che tutto sarebbe stato stoppato dal Consiglio di Stato. A marzo 2020 che la sentenza (a noi favorevole) era stata posticipata solo per il COVID. Poi a gennaio 2021 la mazzata e nel frattempo esce bozza di regolamento del nuovo concorso. Cari avvocati ma chi volete prendere in giro???Io il primo avvocato che sento parlare di possibilità di ottenere qualcosa lo asfalto. Soldi buttati
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