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Parere penale Pedopornografia
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Da: Hermann12/12/2012 12:27:18
Apro topic relativo SOLO alla traccia sulla pedopornografia

Da: Hermann12/12/2012 12:34:11
Traccia Pedopornografia
riferimenti normativi e giurisprudenziali

http://www.giurdanella.it/articolo/esame-avvocato-2012-parere-penale-traccia-pedopornografia-riferimenti-normativi-e

Da: Chex 12/12/2012 12:35:08
La sentenza di riferimento dovrebbe essere la n. 36364/08 confermata anche dalla Cassazione penale , sez. III, sentenza 03.10.2011 n° 35696.

Da: BOH12/12/2012 12:35:59
C'ENTRA QUESTA SENTENZA ???


Pedopornografia on line: mero uso di programma file sharing non configura reato
Cassazione penale , sez. III, sentenza 28.11.2011 n° 44065

La sentenza in argomento affronta forse uno degli argomenti più odiosi che coinvolgono Internet con le sue indubbie potenzialità e cioè la pedopornografia on line realizzata attraverso il peer to peer.

In particolare il caso riguarda un imputato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 600-ter, terzo comma, c.p. per avere divulgato, mettendo a disposizione degli altri utenti del web, materiale pornografico prodotto con protagonisti minori degli anni 18, consentendo a chiunque fosse in quel momento collegato al servizio di file sharing di scaricare l'anzidetto materiale pedopornografico.

Come è noto il file sharing letteralmente significa "condivisione di file" e si realizza concretamente attraverso la messa a disposizione reciproca da parte di tutti gli utenti che si collegano ad un determinato server, di alcuni files presenti sul disco fisso. Questi files, quindi, possono essere tranquillamente scambiati tra gli utenti che decidono di aderire a tale sistema. Il più famoso programma di file sharing è stato sicuramente Napster, i cui guai giudiziari sono ben noti a seguito dell'intervento delle case discografiche, ma bisogna riconoscere che dopo Napster sono sorti tanti altri sistemi che si fondano sulla stessa tecnologia come: WinMX, Morpheus, Gnutella, Kazaa (che sfrutta la rete di Morpheus) e Aimster, Netbrilliant, Imesh, Scour Exchange, Wrapster. Questi sistemi sono molto più evoluti e permettono di condividere non solo file mp3 ma qualsiasi tipo di file audio, video, .xls, .doc, .txt, etc.

Il problema è che le reti peer to peer (così vengono denominate le reti che utilizzano questi sistemi di file sharing) sono allo stato attuale difficilissime da controllare e questo particolare meccanismo di condivisione dei files consente di evadere le legislazioni di tutto il mondo oltre che rendere difficile il concreto accertamento di reati e l' acquisizione di prove. Basti pensare che in questo modo possono essere diffusi non solo file musicali "pirata" come nel caso di Napster, ma anche software abusivi, opere cinematografiche, filmati pedopornografici, per non parlare poi delle frequenti violazioni della privacy. A complicare ulteriormente le cose è anche la relativa facilità di installazione di queste reti che non richiedono particolari accorgimenti di natura tecnica.

Queste difficoltà, appena evidenziate, rappresentano le motivazioni principali della difesa dell'imputato che, nel caso di specie, contesta la validità ed attendibilità degli elementi probatori raccolti quali l'individuazione del nickname nonché della cartella di condivisione contenente l'immagine incriminata ed il reperimento di immagini pedopornografiche nella memoria del computer, avvenuto successivamente, in sede di perquisizione, presso l'abitazione dell'imputato.

Tali contestazioni non convincono la Suprema Corte che, invece, sostiene la perfetta coerenza e validità degli elementi probatori raccolti i quali, considerati nella loro complessità, risultano senz'altro decisivi.

La Suprema Corte, invece, condivide quanto contestato dalla difesa in merito alla carenza di prove circa l'esistenza dell'elemento psicologico del reato contestato e cioè dell'art. 600-ter del c.p. Difatti ai fini della configurabilità del dolo, richiesto dalla normativa richiamata, è necessario che il soggetto abbia avuto, non solo la volontà di procurarsi materiale pedopornografico, ma anche la specifica volontà di distribuirlo, divulgarlo, diffonderlo o pubblicizzarlo, desumibile da elementi specifici ed ulteriori rispetto al mero uso di un programma di file sharing. Tale elemento secondo la Corte poteva essere facilmente acquisito attraverso ulteriori indagini.

Rimane configurabile, quindi, nel caso di specie, il reato di cui all'art. 600-quater cod. pen., poiché l'imputato si è consapevolmente procurato l'immagine (scaricandone una da altri utenti attraverso il programma Kazaa) ed ha consapevolmente detenuto file pedopornografici.

Naturalmente, però, avendo la Corte d'Appello contestato il solo reato di cui all'art. 600-ter cod. pen., la Suprema Corte non può far altro che annullare la sentenza impugnata con rinvio, limitatamente alla determinazione della pena applicabile.

Si ricorda che attualmente il problema della pedofilia e della pornografia infantile su Internet è particolarmente sentito, non solo in Italia, ma anche in ambiente comunitario, per non dire mondiale, basti pensare alla decisione n. 276/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 gennaio 1999 che ha adottato un piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti, o alla risoluzione del Parlamento europeo dell'11 aprile 2000 (la quale ribadisce che il turismo sessuale che coinvolge l'infanzia è un reato strettamente connesso ai reati di sfruttamento sessuale dei bambini e di pornografia infantile, e allo stesso tempo chiede alla Commissione di presentare al Consiglio una proposta di decisione quadro che stabilisca le regole minime comuni relative agli elementi costitutivi dei suddetti atti criminosi) oppure alla successiva decisione del Consiglio UE del 29 maggio 2000 relativa alla lotta contro la pornografia infantile su Internet che cerca di favorire la più ampia e rapida cooperazione degli Stati membri per agevolare l'efficace accertamento dei reati e la relativa repressione conformemente agli accordi ed alle modalità vigenti (art. 2) o ancora alle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere.

In Italia il problema dei rapporti tra pedofilia ed Internet, è stato affrontato inizialmente dalla Legge 3 agosto 1998, n. 269 recante "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù" successivamente integrata dalla Legge 6 febbraio 2006, n. 38 recante "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet".

La Legge n. 269/98 per combattere la prostituzione, la pornografia ed il turismo sessuale in danno dei minori ha introdotto alcune norme nel codice penale tra cui i già menzionati artt. 600-ter e 600-quater, poi modificati in parte dalla Legge n. 38/2006.

Da: speriamo di farcela12/12/2012 12:38:12
scusate ma alla fine di cosa risponderà?di 600 ter o 600 quater?o di entrambi?

Da: Rapadopa12/12/2012 12:38:21
A me per questa traccia mi hanno chiesto di cercare anche qualcosa sul concorso di reati e assorbimento!Sapete aiutarmi??

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Da: aaaccc 12/12/2012 12:39:13
Forse può essere utile:
http://www.giurdanella.it/articolo/esame-avvocato-2012-parere-penale-traccia-pedopornografia-riferimenti-normativi-e

Riferimenti Normativi:
Art 600 - quater cp. (detenzione di materiale pornografico)
Art 600 - quater secondo comma aumento della pena quando il materiale detenuto sia di ingente quantita'

Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 10 luglio 2008 (dep. 23 settebre 2008), n. 36364

Per cessione di materiale pedopornografico occorre la previa detenzione. Ne consegue che la detenzione di materiale pedopornografico assume i connotati di un antefatto non punibile e per tale ragione rimase assorbito nel delitto di cessione. In definitiva, la condotta di cui all'art. 600 quater c.p., rimarrà assorbita in quelle di cui all'art. 600 ter allorchè sussista una progressione criminosa o un assorbimento e la condotta della detenzione sia prodromica a quelle di cui all'art. 600 ter c.p.. Nella fattispecie tra la condotta di cui all'art. 600 quater c.p. e quella di cui all'art. 600 ter c.p., comma 4 esiste assorbimento e non concorso di reati o concorso apparente di norme, perchè il reo per cedere il materiale ha dovuto prima procuraselo.


Corte di Cassazione, Sez. III penale
Sentenza 6 aprile 2011- 3 ottobre 2011, n. 35696
Questo Collegio osserva che è evidente che l'ipotesi di offerta o cessione di materiale pedopornografico (art. 600 ter, comma 4, c.p.) contiene dal punto di vista concettuale quella di detenzione inclusa nell'imputazione di cui all'art. 600 quater c.p. (procurarsi o detenere): infatti la giurisprudenza di legittimità ha affermato, in via generale, che anche la stessa divulgazione di materiale illecito presuppone la sua detenzione, perché non si può evidentemente divulgare volontariamente "materiale pedopornografico" se non si è in possesso e non si detiene consapevolmente il materiale stesso (cfr. Sez. 3, n. 11169 del 7/11/2008, Rv. 242992).  E' stato quindi, in relazione allo specifico, escluso il concorso tra il delitto di cessione di materiale pedopornografico e quello di detenzione dello stesso materiale, "in quanto la condotta di detenzione rappresenta un antefatto non punibile rispetto a quella di cessione, rimanendo assorbita in quest'ultima" (Sez. 3, n. 36364 del 10/7/2008, Rv. 241036).

Da: BOH12/12/2012 12:44:11
QUINDI I RIFERIMENTI SONO QUESTI ???

Riferimenti Normativi:
Art 600 - quater cp. (detenzione di materiale pornografico)
Art 600 - quater secondo comma aumento della pena quando il materiale detenuto sia di ingente quantita'

Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 10 luglio 2008 (dep. 23 settebre 2008), n. 36364

Per cessione di materiale pedopornografico occorre la previa detenzione. Ne consegue che la detenzione di materiale pedopornografico assume i connotati di un antefatto non punibile e per tale ragione rimase assorbito nel delitto di cessione. In definitiva, la condotta di cui all'art. 600 quater c.p., rimarrà assorbita in quelle di cui all'art. 600 ter allorchè sussista una progressione criminosa o un assorbimento e la condotta della detenzione sia prodromica a quelle di cui all'art. 600 ter c.p.. Nella fattispecie tra la condotta di cui all'art. 600 quater c.p. e quella di cui all'art. 600 ter c.p., comma 4 esiste assorbimento e non concorso di reati o concorso apparente di norme, perchè il reo per cedere il materiale ha dovuto prima procuraselo.


Corte di Cassazione, Sez. III penale
Sentenza 6 aprile 2011- 3 ottobre 2011, n. 35696
Questo Collegio osserva che è evidente che l'ipotesi di offerta o cessione di materiale pedopornografico (art. 600 ter, comma 4, c.p.) contiene dal punto di vista concettuale quella di detenzione inclusa nell'imputazione di cui all'art. 600 quater c.p. (procurarsi o detenere): infatti la giurisprudenza di legittimità ha affermato, in via generale, che anche la stessa divulgazione di materiale illecito presuppone la sua detenzione, perché non si può evidentemente divulgare volontariamente "materiale pedopornografico" se non si è in possesso e non si detiene consapevolmente il materiale stesso (cfr. Sez. 3, n. 11169 del 7/11/2008, Rv. 242992). E' stato quindi, in relazione allo specifico, escluso il concorso tra il delitto di cessione di materiale pedopornografico e quello di detenzione dello stesso materiale, "in quanto la condotta di detenzione rappresenta un antefatto non punibile rispetto a quella di cessione, rimanendo assorbita in quest'ultima" (Sez. 3, n. 36364 del 10/7/2008, Rv. 241036).


Pedopornografia on line: mero uso di programma file sharing non configura reato
Cassazione penale , sez. III, sentenza 28.11.2011 n 44065

La sentenza in argomento affronta forse uno degli argomenti più odiosi che coinvolgono Internet con le sue indubbie potenzialità e cioè la pedopornografia on line realizzata attraverso il peer to peer.

In particolare il caso riguarda un imputato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 600-ter, terzo comma, c.p. per avere divulgato, mettendo a disposizione degli altri utenti del web, materiale pornografico prodotto con protagonisti minori degli anni 18, consentendo a chiunque fosse in quel momento collegato al servizio di file sharing di scaricare l'anzidetto materiale pedopornografico.

Da: bacodaseta12/12/2012 12:44:53
Roma a che ora consegna??????????

Da: dai12/12/2012 12:44:57
novita?

Da: speriamo di farcela12/12/2012 12:48:16
scusate mi confermate se la soluzione è che tizio risponde di 600 ter

Da: Hermann12/12/2012 12:50:01
Il riferimento è in particolare la sentenza 36364/2008
Massima:
Per cessione di materiale pedopornografico occorre la previa detenzione. Ne consegue che la detenzione di materiale pedopornografico assume i connotati di un antefatto non punibile e per tale ragione rimase assorbito nel delitto di cessione. In definitiva, la condotta di cui all'art. 600 quater c.p., rimarrà assorbita in quelle di cui all'art. 600 ter allorchè sussista una progressione criminosa o un assorbimento e la condotta della detenzione sia prodromica a quelle di cui all'art. 600 ter c.p.. Nella fattispecie tra la condotta di cui all'art. 600 quater c.p. e quella di cui all'art. 600 ter c.p., comma 4 esiste assorbimento e non concorso di reati o concorso apparente di norme, perchè il reo per cedere il materiale ha dovuto prima procuraselo.

Da: BOH12/12/2012 12:50:29
Dovrebbe rispondere solo di cessione e non di detenzione giusto perchè assorbito ??

Da: Hermann12/12/2012 12:54:38
x Boh, dovrebbe essere così...perché la detenzione si configura come antefatto non punibile, in quanto assorbito del delitto di cessione.

Da: mevio in crisi12/12/2012 12:57:03
ora di consegna Roma e Catania?

Da: Hermann12/12/2012 13:00:11
Mevio in crisi, questo è un topic solo per noi interessati al ragionamento che sottende alla soluzione delle tracce (nel caso di specie, quella relativa alla pedopornografia).. quindi, mi spiace, ma devi andare su altri topic del forum per sapere altre informazioni :) 

Da: lecce x lecce12/12/2012 13:19:16
Soluzioni su questa traccia ne avete?? Vi pregom rispondete!Grazie!

Da: Hermann12/12/2012 13:23:53
lecce x lecce,  non c'è ancora uno svolgimento completo..si ragiona sui riferimenti e quale potrebbe essere la conclusione...in pratica occorre ragione sugli artt. 600 ter co. 4 e 600 quater....
ma non appena trovo lo svolgimento completo, lo inserisco

Da: lecce x lecce12/12/2012 13:26:04
Grazie Hermann! purtroppo faccio da tramite a chi sta dentro questa bolgia insulsa e ingiusta! attendo fiducioso!

Da: The Special12/12/2012 13:31:37
è un 600 quater..il termine "consapevolmente" di cui al predetto articolo risolve la traccia

Da: The Special12/12/2012 13:33:20
non ho in mano codici con giurisprudenza..ma il ter (poi c'è da vedere la giurisprudenza) potrebbe riferirsi alla divulgazione generica..il quater a soggetto determinato come nel caso di specie

Da: The Special12/12/2012 13:37:08
aggiungo: ho letto bene la traccia e gli articoli di riferimento. Premetto che non ho sotto mano un codice commentato e quindi non so gli orientamenti giurisprudenziali, tuttavia dalla lettura della traccia mi pare chiaro che sia un 600 quater.
La condotta di Tizio non è una divulgazione che attiene più che altro ad un invio generico a soggetti indeterminati, ma un invio determinato. Per me è un 600 quater.

Parere facilissimo

Da: BOH12/12/2012 13:45:04
La legge 38/06 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet" ha modificato la precedente legge 269/98 " Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù".

L'art. 3 della l. 38/06 ha sostituito l'art. 600 quater del codice penale con quanto segue:

" Art. 600- quater . - (Detenzione di materiale pornografico) . - Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600- ter , consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro  1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità".

L'art. 4 della citata legge ha inserito dopo l'art. 600 ter e 600 quater c.p., quanto segue:

"Art. 600- quater .1. (Pornografia virtuale) . Le disposizioni di cui agli articoli 600- ter e 600- quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali".

Trattasi di pornografia virtuale .

Preliminarmente è necessaria una distinzione fra il visionare e il disporre di materiale pedopornografico, distinzione che, probabilmente a causa della mancanza di un'adeguata informazione, è solita creare confusione non solo tra i fruitori di internet, ma anche tra coloro che, per i più disparati motivi, sono interessati ad una materia tanto delicata e discussa quale la pedopornografia.

Analizzando le due fattispecie p. e p. ex art. 600 quater e 600 quarter - 1 si evince che i comportamenti che costituiscono reato sono rappresentati dalla condotta di chi si procura materiale pedopornografico e quella di chi detiene materiale pedopornografico.

Entrambe le citate condotte devono essere caratterizzate da un elemento soggettivo: la consapevolezza.

Visionare materiale pedopornografico, volontariamente o meno, non è condotta penalmente rilevante.

Con la sentenza n° 1619 del 22 aprile 2004 il Tribunale di Brescia, II sezione penale, ha assolto ***** dal reato a lui ascritto.

Imputato ex artt . 81 e 600 quater c.p. , perché, con più azioni   esecutive  di  un  medesimo  disegno  criminoso, si procurava materiale prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori di anni diciotto, e deteneva sul proprio personal computer maxi-tower assemblato, con installati due hard disk, n. 11 immagini a carattere pedopornografìco sul disco "C" contenute in un file compresso protetto da password, ***** è stato assolto per non aver commesso il fatto.

Nella motivazione di tale sentenza si legge che la ratio dell'art. 600 quater c.p. ha come elementi costitutivi, sul piano obiettivo la detenzione di materiale a contenuto pedopornografico, sul piano soggettivo la consapevolezza non solo, com'è ovvio, della detenzione del materiale, ma soprattutto della natura illecita e, in specifico afferente allo sfruttamento di minori, del materiale stesso.

La norma - si legge- punendo chi "si procura o dispone di materiale illecito, e non chi semplicemente lo visiona, consente lo svolgimento della pretesa punitiva non nei confronti di tutti coloro i quali, navigando in internet entrino in contatto con immagini aventi quel contenuto, ma coloro che "se ne approprino", "salvandole" e veicolandole o sul disco fisso del p.c. o su altri supporti, con esso interfacciabili, che ne consentano la visione o comunque la riproduzione.

Lo scaricamento dei materiali, ovviamente, deve essere consapevole e volontario, dovendosi escludere profili di responsabilità penale nei casi in cui il materiale rinvenuto sul p.c. costituisca la mera traccia di una trascorsa consultazione del web, creata dai sistemi di salvataggio automatico del personal computer ".

La Difesa di ***** ha dimostrato come il materiale rinvenuto nel suo p.c. fosse dovuto ad un errore commesso dallo stesso, che riteneva si trattasse dell'aggiornamento di un gioco. ***** si è limitato a scaricare il citato file protetto, ma non riuscendo ad aprirlo l'ha dimenticato nella memoria del suo computer…

La citata sentenza ha soprattutto il merito di aver evidenziato l'esistenza della distinzione fra il visionare e il disporre di materiale pedopornografico.

Visionare materiale pedopornografico, dunque, non è reato.

Comportamenti perseguiti penalmente sono il procurarsi materiale pedopornografico e il disporne, ma chi si reca su siti pornografici e incorre in materiale avente come soggetti ritratti minori di anni diciotto, così come chi, navigando, visiona tali immagini, non è penalmente responsabile ex art 600 quater .

Vi è tuttavia chi, proprio alla luce di ciò, ritiene che visionare o detenere materiale pedopornografico sia preferibile rispetto al comportamento di chi effettivamente usa violenza ai minori.

Certo è che fra tutti coloro che usufruiscono della pedopornografia vi sono molte persone disinteressate ai comportamenti pedofili, e che risultano essere cultori della pornografia in genere, semplici curiosi e così via.

Probabilmente ciò che tutti costoro ignorano è la maniera in cui tale materiale viene prodotto. Non si tratta, infatti, di immagini costruite o modificate al computer, ma di foto e filmati che riprendono adulti e bambini o anche solo bambini fra loro che compiono effettivamente quanto ripreso.

I bambini sono, spesso, addirittura costretti a sorridere durante il compimento di tali atti, e spesso vengono sottoposti ad azioni degradanti, abusanti e umilianti.

Nessuna immagine di abuso sui bambini viene prodotta senza sofferenza o sfruttamento dei predetti.

E il fruitore di questo materiale è "consumatore finale" di questa produzione.

Si tratta, com'è ovvio, di un mercato. Secondo la comune definizione di mercato esso è l'insieme degli acquirenti effettivi e potenziali di un prodotto.. ma anche dei venditori.

Se qualcuno vuol visionare una foto, qualcun'altro deve pur scattarla.

Fin quando esisterà una domanda, esisterà un'offerta.

L'acquisizione, a titolo gratuito o oneroso, di materiale a contenuto pedopornografico non può non contribuire a incrementare tale mercato, e conseguentemente dispiega un effetto di consolidamento e allargamento del medesimo.



bisogna prendere in considerazione quindi anche questa legge giusto ?

Da: Avvocato penalista.12/12/2012 13:54:42
È un 600 ter, perché la giurisprudenza dice che è la condotta della detenzione che si assorbe in quella della cessione perché la detenzione è assorbita dalla cessione.

Da: The Special12/12/2012 13:56:30
Non ho giurisprudenza sotto mani..ma mi pare un quater..il tre sembrerebbe più una divulgazione verso soggetti indeterminati.

Da: madyg12/12/2012 13:58:54
susate avete almeno una bozza sul parere o le conclusioni
grazie

Da: Ufelanio12/12/2012 13:59:57

- Messaggio eliminato -

Da: monjcass12/12/2012 14:02:40
ha ragione Avvocato penalista

Da: comma12/12/2012 14:03:06
dove posso trovare la risoluzione del parere sulla pedop?

Da: trips12/12/2012 14:07:26

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