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13 dicembre 2012 - Atto giudiziario - Penale
786 messaggi, letto 50083 volte
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Da: aia13/12/2012 12:07:44
dal punto di vista processuale siamo sicuri che la competenza è della corte d'assise d'appello, qcuno conferma questa cosa???

Da: ter13/12/2012 12:08:34
sentenze recenti a sostengo a questo punto non penso ce ne siano...

Da: Penalista13/12/2012 12:08:56
1' motivo: non si applica il 116, l'evento diverso e più grave compiuto dai concorrenti non era EX ANTE prevedibile ed evitabile da sempronio. Bisogna ovviamente argomentare
2' motivo, in via subordinata: derubricazione in omicidio colposo, perché sempronio non ha impedito l'evento; si tratta di colpa x omissione in delitto doloso (tesi ardita ma io la sosterrei, con le dovute argomentazioni)
3' motivo; circostanze varie

Da: DUNQUE?!13/12/2012 12:09:16
Dunque, facendo un sunto:
Queste sembrano le ipotesi migliori... "Nell'ipotesi di omicidio commesso durante una rapina con uso di armi, la questione relativa alla responsabilità per l'omicidio da parte di chi non ha fatto uso delle armi a titolo di concorso anomalo o pieno, deve essere risolta caso per caso, senza aprioristiche opzioni concettuali, accertando - in riferimento alle specifiche e peculiari circostanze concrete - se l'evento mortale fosse solo prevedibile oppure se esso sia stato previsto e voluto, per lo meno nella forma del dolo eventuale.
(Fattispecie relativa ad accordo per commettere una rapina, nel corso della quale era stato consumato il più grave reato di omicidio. La S.C. ha affermato la sussistenza del dolo eventuale e la conseguente responsabilità per delitto di cui agli art. 110 e 575 c.p. sulla base di circostanze univoche, quali la consapevolezza negli imputati che le armi avevano il colpo in canna (desunta dal fatto che, quando erano ancora in auto, avevano sentito il rumore caratteristico dello "scarrellamento" dell'arma) e che anche la sera prima l'autore materiale dell'omicidio aveva commesso una rapina con le medesime modalità e con la medesima reazione armata della vittima)". Cassazione penale , sez. I, 20 novembre 2000, n. 4399
Lo stesso si dovrà dire nel caso, contrario, di chi faccia da "palo" per una rapina trasformata, dal complice, in un omicidio: di regola, l'escalation criminosa risulta forse prevedibile, ma le circostanze potrebbero portare ad escludere una concreta prevedibilità da parte del compartecipe nolente:
"in caso di rapina a mano armata, il compartecipe che non ha commesso l'azione tipica dell'omicidio non può rispondere di tale reato a titolo di responsabilità ex art. 110 c.p. sull'erroneo ed apodittico rilievo che chi ha voluto una rapina a mano armata risponde anche dell'omicidio commesso da uno dei correi contro la vittima della rapina e che tale più grave evento " deve essere ragionevolmente previsto ", ma, secondo i casi, risponderà ex art. 116 c.p. se sussiste la rappresentazione in concreto, di detto evento come possibile conseguenza dell'azione concordata, delle modalità effettive di esecuzione e di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti, oppure non ne risponderà se tale rappresentazione è ritenuta insussistente. (Fattispecie di rapina mediane irruzione dei rapinatori in una gioielleria con in pugno armi da fuoco, in cui è stato ritenuto il concorso anomalo ex art. 116 c.p. del correo che non fece uso delle armi nel corso della rapina contro il gioielliere, rimasto mortalmente attinto dai colpi esplosi dall'altro partecipe a sua volta attinto dai colpi esplosi improvvisamente dal gioielliere)". Cassazione penale, sez. I, 28 gennaio 1985 Di Leva Cass. Pen. 1986, 723 Giust. pen. 1986, II,26 (s.m.) - conforme - Cassazione penale, sez. I, 30 giugno 1988 Pacileo Cass. pen. 1990, I,231 (s.m.) Giust. pen. 1989, II,498 (s.m.) - conforme - Cassazione penale, sez. I, 01 giugno 1987 Atzeni e altro Cass. pen. 1989, 197 (s.m.) Giust. pen. 1988, II,418 (s.m.) - conforme - Cassazione penale, sez. VI, 30 novembre 1985 Zancato Cass. pen. 1987, 557 (s.m.)

e:

"in tema di concorso di persone nel reato, l'attenuante della minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato prevista dall'art. 114 c.p., ricorre solo nella ipotesi in cui la condotta del correo abbia inciso sul risultato finale dell'impresa criminosa in maniera del tutto marginale, tanto da poter essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie causale produttiva dell'evento. (Nella fattispecie è stata esclusa la configurabilità dell'attenuante in questione nei confronti di un imputato che, in occasione di un omicidio, era rimasto alla guida dell'auto ad attendere il complice ed aveva contribuito, con tale condotta, ad agevolare la fuga di quest'ultimo dopo la consumazione dell'omicidio stesso)" Cassazione penale, sez. I, 02 luglio 1997, n. 7881 Berio Cass. pen. 1998, 2347 (s.m.) Giust. pen. 1998, II, 234 (s.m.) "l'attenuante ex art. 114 c.p. è caratterizzata dalla fungibilità e dalla minima efficienza dell'apporto dell'agente per la commissione del reato concorsuale. Deve escludersi che possa essere concessa a colui che ha prestato un proprio assenso ad un omicidio di tipo mafioso, assenso la cui indispensabilità deriva dalla circostanza che lo si è richiesto pur se il soggetto si trovava in carcere" Cassazione penale, sez. I, 13 ottobre 1998, n. 1484 Ingaglio Cass. pen. 2000, 586 (s.m.)


Una SENTENZA definitiva, quale potrebbe essere?!

Da: pascalinacassazione13/12/2012 12:09:36
per aia: Per l'omicidio volontario è competente in primo grado la Corte di Assise ed in grado di Appello la Corte di Assise d'Appello.

Da: salentino 13/12/2012 12:09:47
scusate ragazzi ma cercate di mettere qualcosa di definitivo...grazie!!!!

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Da: modica 13/12/2012 12:11:07
Con il termine concorso anomalo, si indica la peculiare fattispecie contemplata e disciplinata dall'art. 116 cp (così come reinterpretata a seguito della lettura costituzionalmente orientata della norma operata dalla Consulta con la sentenza n. 42 del 13 maggio 1965) a mente del quale: "qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti anche questi ne risponde se l'evento è conseguenza della sua azione od omissione. Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave".

L'art. 116 cp, descrive e disciplina con la punibilità del correo nolente a titolo, per l'appunto, di concorso doloso anomalo, un caso molto frequente nella pratica e, cioè, quello che taluno dei correi commetta un fatto di reato distinto rispetto a quello originariamente programmato e che tale distinto fatto di reato sia, in ogni caso, sotto il profilo della causalità, riconducibile anche al contributo offerto da altro concorrente che non abbia, tuttavia, la volontà di realizzare il fatto di reato commesso autonomamente dal correo (si pensi al caso in cui, programmato il furto nell'appartamento, uno dei correi si renda responsabile anche del reato di violenza sessuale nei confronti della giovane donna trovata all'interno dell'apaprtamento).
 
La responsabilità del correo nolente, sulla base dell'art. 116 cp, è affermata sulla sola scorta del nesso di causalità, sicchè, nell'esempio precedente, sarebbe sufficiente ad inferirne la responsabilità dolosa per il delitto di violenza sessuale l'aver, ad esempio, assunto il ruolo di "palo" dinanzi all'abitazione.
 
La sentenza n. 42 del 13 maggio 1965 della Corte Costituzionale ha, tuttavia, avuto, al riguardo, modo di precisare che una lettura costituzionalemnte orientata dell'art. 116 cp, rispettosa del principio della responsabilità personale colpevole quale desumibile dall'art. 27 Cost, impone di ravvisare la responsabilità del concorrente ex art. 116 cp per il diverso fatto di reato commesso dal correo solo qualora tale diverso fatto possa essere considerato uno sviluppo logicamente prevedibile del reato oggetto del programma criminoso.

Per effetto dell'interpretazione adeguatrice dell'art. 116 cp fornita dalla Corte Costituzionale, la responsabilità del concorrente per il fatto doloso del correo è di natura sostanzialmente colposa in quanto postula:
 
a) la mancanza di volontà relativa al reato diverso;
 
b) la prevedibilità della commissione del reato diverso e, quindi, la violazione della norma cautelare insita nell'affidarsi ad una condotta, di per sè non controllabile, come quella degli altri correi.

In tale prospettiva, nella fattispecie di cui all'art. 116 cp, è stata ravvisata la sussistenza di un concorso anomalo in quanto il correo risponde a titolo di dolo di un fatto al medesimo imputabile a titolo di colpa.
 
Deve, peraltro, soggiungersi che, con riferimento al reato diverso, ai fini dell'applicazione dell'art. 116 cp e dell'eventuale diminuzione di pena per il correo nolente, non deve neppure essere accettato il rischio della verificazione in quanto, in tale caso, il concorrente ne risponderà ex art. 110 cp a titolo di dolo eventuale.
 
Con riferimento al requisito della prevedibilità del fatto di reato ulteriore, deve sottolinearsi che sussistono due orientamenti diversi.
 
Secondo una prima tesi, la prevedibilità deve sussistere solo in astratto, nel senso che, ai fini della configurabilità della responsabilità del concorrente nolente, è necessario che tra le due fattispecie astratte di reato come contemplate dalle norme penali di parte speciale, sussista una astratta compatibilità nel senso che l'una possa astrattamente costituire lo sviluppo dell'altra.

Secondo altra tesi, invece, la punibilità del correo nolente, in caso di concorso anomalo, presuppone la prevedibilità in concreto del reato diverso, nella specifica situazione in cui viene realizzato il fatto di reato diverso, poste le qualità personali del correo materialmente responsabile e quelle della vittima nonchè le peculiari caratteristiche del luogo e del tempo.

Il reato diverso (con nomen iuris diverso) può essere più o meno grave; nel caso di concorso anomalo nel reato più grave, al correo nolente potrà essere applicata una diminuzione di pena.
 
Con riferimento al concorso anomalodi cui all'art. 116 cp, deve sottolinearsi come esso costituisca una particolare ipotesi di aberratio delicti, nel senso che il correo nolente viene chiamato a rispondere, a titolo di dolo, di reato diverso da quello voluto; mentre, però, con riferimento all'aberratio delicti, il delitto diverso viene commesso per errore nell'uso dei mezzi d'esecuzione del reato (o per altra causa), nella fattispecie del concorso anomalo il reato diverso è effettivamente voluto dall'autore materiale e la responsabilità a titolo di dolo nei riguardi del correo nolente si giustifica, rispetto a quella colposa prevista nella fattispecie di cui all'art. 83 cp, per la maggiore pericolosità che presenta la forma di commissione plurisoggettiva del reato. Inoltre, ove il diverso reato sia commesso per errore, s'applicherà alla fattispecie concorsuale, il disposto di cui all'art. 83 cp a tutti i concorrenti che risponderanno dunque, a titolo di colpa, del diverso reato commesso se tale titolo di responsabilità sia previsto dalla norma che contempla il reato erroneamente commesso.
 

Da: francy13/12/2012 12:11:40
infatti dai qualcosa di definitivo

Da: Dux13/12/2012 12:11:53
Condivido i ragionamenti di aasw sul conoscenza o meno dell'arma del resto sul fiandaca c'è un esempio simile...siamo sulla giusta strada..

Da: comma13/12/2012 12:12:09
si riesce ad avere una bozza dell'atto???

Da: Atto penale 11113/12/2012 12:13:31
Qual'è la corte di appello competente? Corte di assise o di appello?

Da: MANF13/12/2012 12:14:25
A CHE ORA CONSEGNA NAPOLI?

Da: ipsum82 13/12/2012 12:15:09
18

Da: PENALISTA..... per penalista13/12/2012 12:15:37
penalista, l'omicidio colposo è la tesi più assurda e inconferente che esista, caio non ha l'obbligo giuridico diimpedire l'evento, manca la causalità omissiva.!!

Da: culpa in re licita13/12/2012 12:16:07
Per penalista

nel nostro ord.to non esiste la culpa in re illicita quindi non si può affermare che nel corso di una rapina commessa da più persone sussista il dovere giuridico di uno dei coagenti di impedire un reato del correo

Da: Giurdanella.it13/12/2012 12:17:41
Formula base e generica di atto d'appello

http://www.giurdanella.it/articolo/esame-avvocato-2012-atto-giudiziario-penale-traccia-e-schema-dellappello

Da: motivi???13/12/2012 12:18:40
Motivi atto di appello???

Da: ultimo...giorno13/12/2012 12:19:06
ATTENZIONE:
sono 6 ore...non sette ore per la consegna dell'atto!!!

Da: francy13/12/2012 12:19:23
qlche atto????

Da: 2113/12/2012 12:20:16
AIUTO CHE RIESCE A FARE L ATTO DI APPELLO?LO POSTATE?

Da: *_*13/12/2012 12:20:31
qui in re illicita versatur tenetur etiam pro casu

Da: mao13/12/2012 12:20:45
potete postare i motivi?

Da: modica 13/12/2012 12:21:59
il "palo" che creda di compiere una rapina non risponderà della violenza carnale
Lo stesso si dovrà dire nel caso, contrario, di chi faccia da "palo" per una rapina trasformata, dal complice, in un omicidio: di regola, l'escalation criminosa risulta forse prevedibile, ma le circostanze potrebbero portare ad escludere una concreta prevedibilità da parte del compartecipe nolente:
"in caso di rapina a mano armata, il compartecipe che non ha commesso l'azione tipica dell'omicidio non può rispondere di tale reato a titolo di responsabilità ex art. 110 c.p. sull'erroneo ed apodittico rilievo che chi ha voluto una rapina a mano armata risponde anche dell'omicidio commesso da uno dei correi contro la vittima della rapina e che tale più grave evento " deve essere ragionevolmente previsto ", ma, secondo i casi, risponderà ex art. 116 c.p. se sussiste la rappresentazione in concreto, di detto evento come possibile conseguenza dell'azione concordata, delle modalità effettive di esecuzione e di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti, oppure non ne risponderà se tale rappresentazione è ritenuta insussistente. (Fattispecie di rapina mediane irruzione dei rapinatori in una gioielleria con in pugno armi da fuoco, in cui è stato ritenuto il concorso anomalo ex art. 116 c.p. del correo che non fece uso delle armi nel corso della rapina contro il gioielliere, rimasto mortalmente attinto dai colpi esplosi dall'altro partecipe a sua volta attinto dai colpi esplosi improvvisamente dal gioielliere)". Cassazione penale, sez. I, 28 gennaio 1985 Di Leva Cass. Pen. 1986, 723 Giust. pen. 1986, II,26 (s.m.) - conforme - Cassazione penale, sez. I, 30 giugno 1988 Pacileo Cass. pen. 1990, I,231 (s.m.) Giust. pen. 1989, II,498 (s.m.) - conforme - Cassazione penale, sez. I, 01 giugno 1987 Atzeni e altro Cass. pen. 1989, 197 (s.m.) Giust. pen. 1988, II,418 (s.m.) - conforme - Cassazione penale, sez. VI, 30 novembre 1985 Zancato Cass.

Da: Help8113/12/2012 12:22:32
Napoli consegna alle 17.10

Ragazzi, i più bravi vi prego diano una mano, ho mia moglie dentro me non sa che fare

Da: Dux13/12/2012 12:23:43
asssw tu cs consigli? Due motivi?
1 riqulificazione ex art 116
2 in subordine 114 e 62 bis?
ke ne dici?

Da: lex213/12/2012 12:24:38
PER FAVORE POSTATE I MOTIVI

Da: MANF13/12/2012 12:25:07
CONFERMATE CHE NAPOLI CONSEGNA ALLE 17:10?????????

Da: Dux13/12/2012 12:25:44
lex2 qui stiamo navigando nel buio...c vuole tempo...

Da: infiltrato in aula 13/12/2012 12:26:50
dove posso trovare un atto sono appena entrato ... presto vi prego

Da: francy13/12/2012 12:28:06
dai su qnche appello

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