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13 dicembre 2012 - Atto giudiziario - Penale
786 messaggi, letto 50082 volte
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Da: RIASSUNTO13/12/2012 15:57:04
Rapina concordata. Quindi nella rapina Sempronio c'è dentro, ha dato il suo contributo.
Nell'omicidio no.

Da: Campione Penale13/12/2012 15:57:48
bravo

Da: il masto del penale13/12/2012 15:58:03
E' legittima difesa "se ve ne turnate a casa"

Da: ter13/12/2012 15:58:49
infatti per l'omicidio si chiede il 114 solo nella denegata ipotesi in cui dovesse essere confermata la resp per omicidio volontario ex artt. 575 e 110cp

sul 116 al max 2co

Da: Lizzzzzzzzzzzzzzz13/12/2012 15:58:55
ragazzi mi sapete dire..COME POSSO MOTIVARE ARTICOLO 116 per l'atto di Penale???????????????????????

Da: the general13/12/2012 15:59:08
ATTO DI APPELLO E CONTESTUALI MOTIVI

L'avv……  difensore di fiducia, come da nomina in calce al presente atto, di Sempronio nato a……..   il  ………        residente in ……..      alla via ……….    , imputato come in atti del procedimento penale n. ………  , propone

APPELLO

avverso la sentenza n……….. , emessa dalla Corte di Assise di  ………     in data …………….             depositata in data   …………   con la quale la Corte di Assise, visti gli artt. 533 e segg.c.p.p.    dichiara Tizio, Caio, Sempronio e Mevio     colpevoli dei reati di rapina e omicidio volontario e li condanna alla pena di….

per i seguenti

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Da: per lucillas8713/12/2012 16:00:51
Alla Ecc.ma Corte di Assise di Appello di Gamma



MOTIVI
Assoluzione per non aver commesso il fatto commesso dal delitto di omicidio volontario.

La sentenza della  Corte di Assise non è assolutamente condivisibile per la motivazione in ordine al ritenuto omicidio volontario nella forma concorsuale.
Ai snsi dell'art.110 c.p. la responsabilità del compartecipe per il fatto più grave rispetto a quello concordato, materialmente commesso da  altro concorrente, integra il concorso ordinario,  se il compartecipe abbia previsto e accettato il rischio di commissione del delitto diverso e più grave.
La responsabilità concorsuale é esclusa laddove il reato diverso e più grave si presenti come un evento atipico, dovuto a circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili, non collegabili in alcun modo al fatto criminoso, su cui si è innestata l'azione di taluno dei correi nel reato originario, oppure quando si verifichi un rapporto di mera occasionalità idoneo ad escludere il nesso di causalità (tra le molte,Cass. Sez. 1, n. 7576 del 22/06/1993).
Da tali orientamenti giurisprudenziali è chiaro del come il fatto non possa portare a sentenziare la responsabilità per il reato di omicidio volontario.
Sempronio ha concordato l'esecuzione del delitto di rapina, così pure che il suo ruolo sarebbe stato quello del "palo", ma non vi sono prove certe ed affidabili sulla circostanza di sapere e, quindi, sulla consapevolezza a che Caio fosse armato e, pure nella ammessa consapevolezza, che lo stesso avesse fatto uso dell'arma.
La rapina,poi, era già stata commessa, i complici avevano raggiunto il piazzale con il bottino e Caio non impugnava l'arma usata nella rapina, quando improvvisamente, il proprietario del negozio, con un bastone, rincorre Caio e Mevio, allorché costoro erano già pronti a salire sui rispettivi motocicli.
Si ha per certo,quindi, che l'azione si fosse esaurita e che il proprietario non avrebbe mai potuto raggiungerli, né tantomeno avrebbe potuto impedire la fuga, laddove il bastone impugnato era del tutto inadeguato, come strumento di offesa, rispetto all'arma da fuoco.
Non è rilevante la deposizione del teste  , per la posizione di Sempronio, che nulla ha detto o fatto nelle circostanze di tempo e di luogo.
Se era del tutto imprevedibile che il proprietario avesse reagito, ancora più imprevedibile è stata l'azione di Caio, che ha sparato ben tre colpi all'indirizzo della vittima, con una determinazione volitiva propria ed esclusiva.
Sarebbe bastato, infatti, impugnare l'arma o sparare in aria o tutt'al più mirare a parti non vitali per fermare il proprietario.
Ora il concorso di persone nel reato presuppone la pluralità degli agenti e l'efficienza causale dell'azione di ogni singolo concorrente,che, con una valutazione ex post, risulti aver facilitato o agevolato la commissione di un reato, anche mediante influenza, determinazione, spinta psicologica.
Altro requisito strutturale  è quello della realizzazione collettiva del reato, dovendosi, di volta in volta, individuare quale sia stato il contributo di ciascun concorrente, al fine di inferirne la sua rilevanza penale.
Il contributo può essere materiale  o morale.
Il concorrente morale è colui che influenza il proposito criminoso (istigandolo) o fa sorgere in altri lo stesso proposito (determinandolo), ovviamente potrà rispondere ex art.110 c.p. solo se il suo contributo raggiunga la soglia minima della rilevanza penale.
Quanto all'elemento soggettivo del concorso esso deve consistere nella fusione della volontà dei concorrenti, perché accanto alla volontà di commettere il fatto criminoso, va verificato in concreto la volontà di concorrere con altri per la commissione di un delitto.
Va anche detto che ogni forma di dolo può concretizzare una responsabilità a titolo concorsuale.
Risponderà, infatti, a titolo di dolo intenzionale chi abbia voluto, con i concorrenti, l'evento verificatosi;di dolo diretto chi si rappresenti con certezza gli elementi costitutivi di un reato ed è consapevole della sua realizzazione; di dolo eventuale chi preveda ed accetti il rischio della verificazione, anche con il suo contributo,di un reato collettivo.
Alla luce di questi brevi considerazioni, alla luce del fatto omicidiario commesso, è chiaro dagli atti che l'unica volontà del Sempronio era di commettere la rapina, giammai l'omicidio, non concepito nemmeno nella forma del dolo eventuale, stante, peraltro, l'imprevedibilità della reazione del proprietario a reato consumato.
Va valutata anche la possibilità a che l'azione di Sempronio possa rientrare nel concorso anomalo ex art.116 c.p.,ossia il caso in cui l'agente, pur non avendo in concreto previsto il fatto più grave, avrebbe potuto rappresentarselo come sviluppo logicamente prevedibile dell'azione convenuta facendo uso, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, della dovuta diligenza.
Il fondamento della disposizione normativa risiede nella considerazione per cui chi si unisce  ad altri per commettere un reato di fatto, si affida anche alle altrui volontà e condotte e ciò indipendentemente dal suo ruolo o partecipazione, essendo ben pensabile che, di fronte a difficoltà nella fase di commissione del reato, vi possano essere determinazioni , anche estemporanee, di uno o taluni concorrenti, eccedenti quanto concordato, realizzando così un reato diverso da quello voluto.
La norma sembrava introdurre una responsabilità a titolo oggettivo, ma la Corte Costituzionale ha rigettato la relativa eccezione con sentenza n.42 del 1965.
La giurisprudenza e la dottrina hanno tracciato un quadro dei requisiti necessari, sulla scia della stessa sentenza richiamata del Giudice delle leggi.
Sussiste il concorso anomalo in presenza di quattro requisiti:a) l'adesione del concorrente ad un reato concorsualmente voluto;b) la realizzazione da parte di uno dei concorrenti di un reato diverso da quello voluto;c) l'esistenza di un rapporto di causalità tra la condotta del concorrente e il reato piu' grave realizzato;d) l'esistenza di un nesso di causalità psichica tra la condotta dei concorrenti che hanno voluto solo il reato concordato e l'evento diverso verificatosi ,cagionato da altro concorrente, nel senso che l'evento diverso e non voluto non sia altro che lo sviluppo concatenato e logicamente prevedibile del reato voluto.
Di fatto, come pur detto dalla dottrina, si è delineata una forma di responsabilità colposa, anche senza integrare tutti i requisiti della stessa, con l'introduzione di un modello di imputazione che si conforma a dolosa rispetto alla condotta e colposa rispetto all'evento diverso dal voluto, essendosi il concorrente imprudentemente affidato per l'esecuzione del reato al comportamento di altro soggetto che sfugge al suo controllo finalistico ( in termini  Cass.pen. sentenza n.9323 del 1998).
Resta da valutare la prevedibilità che, nel rispetto dei principi costituzionali per cui la responsabilità sia personale,non può essere astratta ( parametrata ad uno sviluppo logico), ma concreta (valutata nel contesto di tutte le circostanze relative al caso concreto), con l'accertamento che l'evento non voluto possa ritenersi uno sviluppo concretamente e normalmente prevedibile del reato voluto.
"In caso di rapina a mano armata , il compartecipe che non ha commesso l'azione tipica dell' omicidio non può rispondere di tale reato a titolo di responsabilità ex art. 110 c.p. sull'erroneo ed apodittico rilievo che chi ha voluto una rapina a mano armata risponde anche dell' omicidio commesso da uno dei correi contro la vittima della rapina e che tale più grave evento "deve essere ragionevolmente previsto", ma secondo i casi, risponderà ex art. 116 c.p. se sussiste la rappresentazione in concreto di detto evento come possibile conseguenza dell'azione concordata, delle modalità effettive di esecuzione e di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti, oppure non ne risponderà se tale rappresentazione è ritenuta insussistente (Cass.Sez.I, 30.6.1988)".
Per come detto riguardo al fatto risulta evidente che Sempronio addirittura potesse ragionevolmente ignorare l'esistenza dell'arma da fuoco ( Caio non era nemmeno con lui sul motorino, né l'arma era stata da Sempronio vista se non al momento dell'estrazione sul piazzale); che la reazione del proprietario fu del tutto imprevedibile, inadeguata ed inopinata, al di fuori dello sviluppo logico della rapina già commessa;che l'evento non voluto è da ascriversi ad un'azione autonoma di Caio,che, variando il piano criminoso, con un istinto proprio, forse anche inutile perché già si era pronti a partire con i motorini,ha fatto uso dell'arma reiteratamente .
Difetta, pertanto, il nesso psichico tra la condotta di Sempronio e l'evento omicidiario, per cui  deve essere mandato assolto dal delitto di omicidio per non aver commesso il fatto.


Concessione dell'attenuante ( Cass. Sez.I, n.6247/90) ex art.116,II° comma, c.p.
Da tutto quanto esposto ed in via del tutto subordinata non può non convenirsi che l'azione del Sempronio, ove si ritenesse ancorare il concetto di prevedibilità ad un criterio astratto, diversamente da quanto statuito dal Giudice delle leggi con la richiamata sentenza n. 42/1965,e l'evento omicidiario come sviluppo logicamente prevedibile del delitto di rapina, sia meritevole della diminuente ex art.116,II° comma, c.p..
E' appena il caso, infatti, di considerare che all'imprevedibile reazione del proprietario non abbia fatto seguito alcuna azione del Sempronio, che nella sua funzione di "palo" non ha assunto altre determinazioni o condotte, diversamente da quanto pur risulta essere stato fatto, istigando il Caio a sparare.
Non va sottaciuto che la dinamica dei fatti possono, tutt'al più, condurre ad una volontà concordata di eseguire una rapina minacciando con arma le vittime, per la consegna del denaro, non certamente a commettere un omicidio e che lo stesso era del tutto imprevisto e non voluto.
Va pertanto concessa l'attenuante ex art.116,II° comma c.p. e dichiarata prevalente sulle contestate aggravanti.

Concessione delle  attenuanti generiche

Possono concedersi le circostanze attenuanti generiche, con dichiarazione di prevalenza sulle contestate aggravanti, , attesi in criteri valutativi ex art.133 c.p., onde adeguare in senso più favorevole all'imputato la pena.
Il ruolo di Sempronio è stato marginale e seppur non è riconoscibile l'attenuante ex art.114 c.p., ricorrendo l'aggravante delle più persone, va riconosciuto il suo contributo marginale.
Riconoscersi la continuazione tra i reati ritenuti.
Va riconosciuta la continuazione, ex art.81 c.p., tra i due delitti ritenuti, laddove si ritenga l'omicidio quale sviluppo logico del delitto di rapina ed applicato per quest'ultimo delitto il minimo aumento.
CONCLUSIONI
Voglia la Corte di Assise di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, assolvere Sempronio dal delitto di omicidio per non aver commesso il fatto; subordinatamente concedersi l'attenuante ex art.116,II° comma c.p. e le circostanze attenuanti generiche, con dichiarazione di prevalenza sulle contestate aggravanti, nonché la continuazione tra i reati ritenuti in sentenza con la condanna ad una pena contenuta nel minimo edittale.
Li,……                                           avv……………

Da: il masto del penale13/12/2012 16:01:17
Ma tutto dipende da quello che hanno rubato: solo l'incasso o pure e panini cà murtadella!

Da: Campione Penale13/12/2012 16:01:20
te l'ho scritto, Liz... il 116 c'è se si raggiunge la prova che Sempronio prevedesse, in astratto, la reazione del proprietario e l'esito omicidiario. Tuttavia, credo che si può ragionevolmente escludere, in via principale, non solo il 110, ma anche il 116: richiesta da fare SOLO in via gradata!

Da: the general13/12/2012 16:06:44
MOTIVI

-I-

Insussistenza di una responsabilità concorsuale ex art.110 cp in relazione al reato di omicidio .In subordine ritenersi la sussistenza di un concorso anomalo, ex art.116 c.p., di Sempronio rispetto al contestato reato di omicidio

Sempronio, non ha commesso l'azione delittuosa e non ha contribuito al suo verificarsi nemmeno nella forma del concorso morale, quale istigatore, come risulta aver fatto Tizio.

Pertanto, una sua eventuale responsabilità potrebbe essere ritenuta ex art. 116 c.p.

Dall'esame dei presupposti richiesti per una partecipazione ai sensi di tale norma si ricavano argomenti per sostenere non solo che non vi può essere un concorso pieno ex art.110 cp ma che non vi è nessuna ipotesi concorsuale ex art. 116 c.p.

Da: Zafina13/12/2012 16:08:49
serve la nomina o la procura speciale????

Da: 000000054123356613/12/2012 16:10:23
Roma a che ora consegna?!?!?! Grazie

Da: the general13/12/2012 16:12:30
L'art.116 cp  disciplina l'ipotesi in cui taluno dei concorrenti, nel porre in essere un programma criminoso, decide di sua iniziativa di commettere un reato diverso da quello concordato con gli altri concorrenti. In tale ipotesi, l'art. 116 c.p. dispone che anche colui che non vuole il «reato diverso» risponde di tale reato; tuttavia la pena è diminuita per chi volle il reato meno grave (art. 116 comma 2).

La Corte costituzionale, chiamata a verificare la compatibilità di tale norma con il principio di colpevolezza sancito dall'art.27 comma 1 della Cost, ha rigettato  la questione di illegittimità costituzionale con sentenza interpretativa di rigetto precisando che, in ogni caso, l'art. 116 c.p. richiede un quid di partecipazione psichica al fatto concretamente realizzato.

Da: the general13/12/2012 16:13:20
La Giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, per la configurazione del concorso anomalo, sono necessari tre elementi: l'adesione dell'agente al reato voluto; la realizzazione, da parte di altro concorrente, di un reato diverso da quello programmato e, infine, l'esistenza di un nesso psichico fra l'azione del compartecipe al reato inizialmente voluto e il diverso o più grave reato poi commesso da altro concorrente.

Nel caso di specie, la Corte avrebbe dovuto qualificare l'azione di Caio come improvvisa ed estemporanea, ed avrebbe dovuto escludere  che  Sempronio avesse in concreto previsto ed accettato il rischio dell'utilizzo della pistola dopo il compimento della rapina e nella fase di fuga con il motorino, sicchè non ricorre il concorso pieno ai sensi dell'art. 110 c.p.

Da: the general13/12/2012 16:13:42
In genere nel prevedere le ipotesi di responsabilità concorsuali è stato affermato che:

In caso di rapina a mano armata, il compartecipe che non ha commesso l'azione tipica dell'omicidio non può rispondere di tale reato a titolo di responsabilità ex art. 110 c.p. sull'erroneo ed apodittico rilievo che chi ha voluto una rapina a mano armata risponde anche dell'omicidio commesso da uno dei correi contro la vittima della rapina e che tale più grave evento  deve essere ragionevolmente previsto , ma, secondo i casi, risponderà ex art. 116 c.p. se sussiste la rappresentazione in concreto, di detto evento come possibile conseguenza dell'azione concordata, delle modalità effettive di esecuzione e di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti, oppure non ne risponderà se tale rappresentazione è ritenuta insussistente. (Fattispecie di rapina mediane irruzione dei rapinatori in una gioielleria con in pugno armi da fuoco, in cui è stato ritenuto il concorso anomalo ex art. 116 c.p. del correo che non fece uso delle armi nel corso della rapina contro il gioielliere, rimasto mortalmente attinto dai colpi esplosi dall'altro partecipe a sua volta attinto dai colpi esplosi improvvisamente dal gioielliere). Cassazione penale, sez. I, 28 gennaio 1985;  Cass. Pen. 1986, 723 conforme - Cassazione penale, sez. I, 30 giugno 1988; Cass. pen. 1990, I,231.

Nella fattispecie il fatto si è verificato non nel corso della rapina all'interno dell'esercizio commerciale ma dopo l'azione ma all'esterno per la improvvisa e non prevedibile azione del commerciante il quale pur non essendo dotato di arma da fuoco si lanciava all'inseguimento dei correi in numero soverchiante e con in mano il solo bastone.

Sempronio non poteva prevedere una reazione tanto inconsulta e probabilmente inutile per la fuga. Lo stesso autore dello sparo non ha posto in essere la sua azione con immediato impulso (quasi che fosse preparato a tale eventualità) ma solo a seguito di pressante istigazione di Tizio.

Pertanto,pur dando atto che la giurisprudenza ha ritenuto che un omicidio a seguito di rapina da parte di un concorrente nel reato può essere astrattamente considerato come evoluzione normale deve ,però,rilevarsi che le modalità dell'azione come innazi descritte lacsiano ritenere che vi è stato uno sviluppo anomalo non previsto né prevedibile con assenza di responsabilità di Sempronio.In ogni caso non può non ritenersi che trattasi di fattispecie prevista dall'art. 116 cp.

II

Sulla concessione a Sempronio della circostanza attenuante della minima partecipazione, ex art.114 c.p., rispetto al reato di omicidio volontario

 

Nella denegata ipotesi in cui si volesse ritenere, comunque, Sempronio responsabile a titolo di concorso ex art.110 c.p. nel reato di omicidio volontario, atteso il suo ruolo assolutamente marginale in considerazione della modalità delle rispettive condotte come innanzi meglio descritte, ben può essere riconosciuto allo stesso l'attenuante della minima partecipazione ex art.114 c.p..

P.Q.M

Si chiede che codesta Ecc.ma Corte di Assise di Appello in riforma dell'impugnata sentenza,voglia assolvere Sempronio dal reato di concorso in omicidio;in subordine,ritenere sussistente l'ipotesi di cui all'art.116 cp.

Nella ipotesi di conferma della responsabilità ex art.110 nel reato di omicidio concedersi le attenuanti generiche e quella di cui all'art.114 cp.

Avv……………………..

Da: ter13/12/2012 16:15:05
penso nomina, NO PROCURA SPECIALE

qualche penalista può confermare?

Da: ter13/12/2012 16:18:32
confermate solo nomina NO PROCURA SPECIALE?

Da: Avv,to pinco pallo13/12/2012 16:20:30
VANNO BENE ENTRAMBE COME LE CHIAMI E CHIAMI SE IN CALCE ALL'ATTO... LA PROCURA IN TAL CASO è GIà DI PER SE SPECIALE PERCHE RIFERITA AL SUPERIORE ATTO

Da: PENALISTA.....13/12/2012 16:20:37
io escluderei la rapina aggravata dall'arma se non sa che c'è l'arma

Da: AVVOCATO NESSUNO13/12/2012 16:25:37
LA RAPINA è CMQ AGGRAVATA PERCHE' COMMESSA DA PIU' PERSONE RIUNITE

Da: Avv,to pinco pallo13/12/2012 16:27:39
MI HA "LEVATO LA PAROLA DI BOCCA!X AVV NESSUNOOO!

Da: Artù x tutti13/12/2012 16:30:39
Riguardo la procura speciale. Se sei difensore anche in primo grado e l'imputato era contumace, non ti serve la procura speciale per l'appello. Basta che scrivi "come da atto di nomina già agli atti". Se invece parti dal presupposto che assumi la difesa in secondo grado, devi mettere "come da atto di nomina e procura speciale in calce al presente atto" dopodichè, alla fine, metti l'atto di nomina con procura speciale ad impugnare. Io non la metterei, per risparmiare tempo e spazio, visto che l'atto di penale è già lunghetto così com'è, se ci metti l'assoluzione dal 575 c.p., il 116 c.p. e il minimo edittale con riconoscimento di attenuanti e benefici di legge. Sul 114 non sono tanto d'accordo perchè non ci sono nella traccia elementi tali da poterlo senz'altro inserire ma ritengo sia una cosa marginale. Importante è argomentare il 116 c.p. In bocca al lupo a tutti!

Da: Artù x tutti (sentenza)13/12/2012 16:33:34
"La responsabilità del compartecipe per il fatto più grave rispetto a quello concordato, materialmente commesso da un altro concorrente, integra il concorso ordinario ex art. 110 c.p., se il compartecipe ha previsto e accettato il rischio di commissione del delitto diverso e più grave, mentre configura il concorso anomalo ex art. 116 c.p., nel caso in cui l'agente, pur non avendo in concreto previsto il fatto più grave, avrebbe potuto rappresentarlo come sviluppo logicamente prevedibile dell'azione convenuta facendo uso, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, della dovuta diligenza. (Cass., I sez., n. 4330/2011).

Da: penalista13/12/2012 16:43:07
confermo la nomina. la procura speciale non occorre. mi permetto di suggerirvi di inserire nella nomina anche il consenso al trattamento dei dati personali.
per il resto l'appello va così strutturato:
1 assoluz per non aver commesso il fatto
2 riconoscimento del 116
3 riconoscimento del 114
4 atten generiche minimo pena

ogni motivo è in subordine rispetto al precedente

Da: nullafacente e disoccupato13/12/2012 16:53:45
ATTO SEMPLIFICATO 1 PO'...

Ecc.ma Corte di Assise di Appello di ______________
Il sottoscritto avv.____________, difensore di fiducia SEMPRONIO, giusta nomina in calce al presente atto, propone appello avverso la sentenza di condanna n__________, emessa nell'ambito del procedimento penale ______________, con la quale Sempronio è stato condannato per i reati di rapina consumata ed omicidio volontario.
A sostegno espone i seguenti
MOTIVI
I. Assoluzione per non aver commesso il fatto e/o concessione dell'attenuante ex art.116, comma 2 c.p.
La sentenza di primo grado  non è condivisibile in ordine al ritenuto omicidio volontario nella forma concorsuale. Infatti, ai sensi dell'art.110 c.p. la responsabilità del compartecipe per il fatto più grave rispetto a quello concordato, materialmente commesso da  altro concorrente, integra il concorso ordinario,  se il compartecipe abbia previsto e accettato il rischio di commissione del delitto diverso e più grave; mentre, la responsabilità concorsuale é esclusa laddove il reato diverso e più grave si presenti come un evento atipico, dovuto a circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili, non collegabili in alcun modo al fatto criminoso, su cui si è innestata l'azione di taluno dei correi nel reato originario, oppure quando si verifichi un rapporto di mera occasionalità idoneo ad escludere il nesso di causalità. Nel caso che ci occupa, Sempronio avrebbe concordato l'esecuzione del delitto di rapina, nel quale il suo ruolo sarebbe stato quello del "palo", ma non vi sono prove certe ed affidabili sulla circostanza di sapere e, quindi, sulla consapevolezza che Caio fosse armato e, pure nella ammessa consapevolezza, che lo stesso avrebbe utilizzato l'arma. Pertanto, va valutata la possibilità che l'azione di Sempronio possa rientrare nel concorso anomalo ex art.116 c.p., ossia il caso in cui l'agente, pur non avendo in concreto previsto il fatto più grave, avrebbe potuto rappresentarselo come sviluppo logicamente prevedibile dell'azione convenuta facendo uso, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, della dovuta diligenza" (cfr. Cass. Pen. Sez. I, n.4330 del 15.11.2011). Per come appena detto, quindi, risulterebbe evidente come Sempronio potesse ragionevolmente ignorare l'esistenza dell'arma da fuoco (Caio non era nemmeno con lui sul motorino, né l'arma era stata da Sempronio vista se non al momento dell'estrazione sul piazzale);e, di conseguenza, l'omicidio stante anche la reazione improvvisa ed imprevedibile del proprietario. Pertanto Sempronio deve essere mandato assolto dal delitto di omicidio per non aver commesso il fatto, o in subordine beneficiare della riduzione di pena prevista dal secondo comma dell'art.116 c.p.
II. Concessione delle  attenuanti generiche
Possono concedersi le circostanze attenuanti generiche, con dichiarazione di prevalenza sulle contestate aggravanti, attesi in criteri valutativi ex art.133 c.p., onde adeguare in senso più favorevole all'imputato la pena.
P.T.M. Voglia la Corte di Assise di Appello adita, in riforma dell'impugnata sentenza, assolvere Sempronio dal delitto di omicidio per non aver commesso il fatto; subordinatamente concedere l'attenuante ex art.116, comma 2 c.p. e le circostanze attenuanti generiche.
Con riserva di motivi aggiunti.
_______________Lì______________
AVV._________________

NOMINA DEL DIFENSORE
Il sottoscritto Sempronio, nato a ……., il ……., residente in ……., via …….., imputato nel procedimento penale n. ……. RGNR e condannato con sentenza n. …….. o per i reati p. e p. dagli artt. 628 e 575 c.p.
nomina
difensore di fiducia l 'avv..……., del foro di………, con studio in ..., via……., conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di nominare sostituti processuali, ed espressamente quella di impugnare la predetta sentenza.
Esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni.
…….., li…….
_____________
per  autentica
Avv………

Da: uap13/12/2012 17:08:59
la circostanza attenuante del 114 c.p. è incompatibile con la diminuente dell'art.116.
Non si mette mai la procura speciale

Da: Art x uap13/12/2012 17:13:16
sul 114 ok, sulla procura speciale... non dire cavolate!

Da: corte costituzionale con le pinze13/12/2012 17:13:38
procura speciale o specificazione che si demanda al difensore di fiducia nominato di proporre appello avverso la sent. n. del .... etc etc

Da: uap13/12/2012 17:20:29
SEmpre sulla procura: si impugna anche la sentenza quando sei difensore di ufficio e non hai mai visto il tuo cliente. GIURO :-)
Sull'atto: "modello di imputazione colposa" : Cass. 23.1.2012, n. 2652, secondo cui la
"rappresentabilità [del reato diverso]" è "da valutarsi in relazione alle circostanze ed
ad ogni altro profilo del fatto concreto". Il caso giudicato riguardava una rapina a
mano armata realizzata, previa accurata programmazione, da una banda di criminali,
che avevano fermato in autostrada un'autoblindo con una grande quantità di denaro contante; la rapina era sfociata nell'uccisione dolosa, da parte di uno degli esecutori, di una delle due guardie giurate a bordo. Nel valutare se il concorrente
anomalo - che, pur senza aver partecipato all'esecuzione della rapina, aveva fornito un contributo fondamentale alla sua pianificazione, essendo egli proprio il
caposervizio delle due guardie assalite - dovesse rispondere ex art. 116 di omicidio,la Corte individua a suo carico un "atteggiamento negligente" rispetto alla morte,giacché costui:
"non poteva affatto escludere con certezza e non contemplare neppure il rischio che la criminale rapina a mano armata contro un'autoblindo con a bordo guardie giurate, anch'esse armate, non potesse in nessun modo degenerare
nell'utilizzo delle armi medesime: le guardie giurate avevano il compito di difendere il carico loro affidato e se stessi, avevano il dovere, se necessario, di sventare la
rapina anche con l'utilizzo delle armi, al cui uso lo stesso imputato aveva in passato
invitato i dipendenti della società di vigilanza destinati al trasporto di valori".
Quindi nel nostro caso a contrario il 116 si può motivare.

Da: Art x uap13/12/2012 17:29:56
Infatti è quello che dico io: se l'imputato è contumace in primo grado e tu sei difensore (di fiducia o di ufficio) in primo grado, puoi impugnare senza procura speciale. Viceversa, ti serve la procura speciale come quando assumi la difesa dopo il primo grado.

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