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13 dicembre 2012 - Atto giudiziario - Penale
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Da: hvjgyg | 13/12/2012 13:53:46 |
ma il post di asterix01 è affidabile? | |
Da: malcomX | 13/12/2012 13:53:53 |
Qualcuno ha notizie su cosa stia accadendo a Napoli? Non arrivano i messaggi e i telefonini risultano spenti. | |
Da: Zafina | 13/12/2012 13:54:58 |
non può essere l'art.110 cp come concorso in omicidio volontario...Sempronio non ne sapeva niente!!! | |
Da: aleja | 13/12/2012 13:56:39 |
Postate l'atto definitivo per favore | |
Da: corte costituzionale con le pinze | 13/12/2012 13:56:44 |
nooooooooooo eccesso colposo che esclude che sempronio potesse prevedere che ad una agressione con bastone quel merda di caio rispondesse con tre pistolettate | |
Da: URGENTE | 13/12/2012 13:56:49 |
MI CHIEDONO COMESI FORMULANO LE CONCLUSIONI SULL'ARTICOLO 116....VI PREGOOOOOOOOOOOOO | |
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Da: stuffy | 13/12/2012 13:58:54 |
possibile non ci sia ancora l'atto di penale completo???? | |
Da: Avv Penalista da 40 anni | 13/12/2012 14:00:38 |
Corte di Assise di Appello di Gamma Atto di appello con contestuali motivi Il sottoscritto avvocato, nella qualità di difensore di fiducia di Sempronio, come da nomina con procura speciale in calce, propone appello avverso la sentenza della Corte di Assise di Gamma del, con la quale il prevenuto venne condannato per i reati di cui agli artt. 110, 81 cpv., 628 III co. n. 1, 575 c.p. alla pena di 1) Assoluzione per non aver commesso il fatto in relazione al reato previsto e punito dall'art. 575 c.p. Nel nostro ordinamento costituzionale la responsabilità penale va accertata sulla base del fatto concreto. Nella fattispecie i quattro imputati si erano accordati per commettere una rapina ad un negozio di generi alimentari, avendo altresì concordato che si sarebbero portati presso l'esercizio commerciale a bordo di due ciclomotori, condotti rispettivamente da Tizio e Sempronio, con Caio e Mevio come passeggeri. Questi ultimi due, giunti sul posto, entrarono nel negozio per perpetrare la rapina e, all'interno dello stesso, Caio estrasse una pistola, con la quale minacciò il cassiere. Dal fatto non emerge alcun accordo tra le parti sull'eventuale possesso o uso di armi, e quindi non c'è prova della consapevolezza da parte di Sempronio che Caio possedesse una pistola; Caio non era neppure a bordo del ciclomotore da lui condotto, e per di più portava l'arma nella tasca, dalla quale la estrasse una volta entrato nel negozio. Pertanto l'arma non era visibile. Di conseguenza manca in Sempronio la suitas, e cioè l'indispensabile nesso psichico che deve intercorrere tra l'agente e la condotta illecita (nella specie: omicidio), perchè possa ipotizzarsi, in armonia con il principio della colpevolezza di cui all'art. 27 Cost., una responsabilità penale a suo carico. In effetti la suitas è definita, all'art. 42 c.p., come coscienza e volontà dell'azione o dell'omissione previste dalla legge come reato ed individua, a ben guardare, un prerequisito della responsabilità penale, che deve sussistere, sia nell'ambito delle comuni fattispecie di responsabilità colpevole, sia nei casi eccezionali di responsabilità oggettiva. Di conseguenza, poiché Sempronio ignorava l'esistenza di un'arma da fuoco, non poteva prevedere l'uccisione del titolare del negozio. Pertanto Sempronio deve essere condannato per il solo reato di rapina ed assolto per non aver commesso il fatto dal delitto di omicidio. 2) Qualificazione del concorso nel reato di omicidio da parte di Sempronio come concorso anomalo di cui all'art. 116 c.p. Nella denegata ipotesi che la Corte di Assise di Appello ritenesse che Sempronio era a conoscenza del possesso della pistola da parte di Caio, si chiede l'applicazione dell'art. 116 c.p.. Nella ricostruzione del fatto occorre ricordare che, all'improvviso, il proprietario del negozio inseguì Caio e Mevio, minacciandoli con un bastone, per cui Caio, anche istigato da Tizio, esplose tre colpi di pistola, attingendo mortalmente il negoziante. Il ruolo di Sempronio nell'attuazione del delitto di rapina concordato era quello di conducente del ciclomotore, e di conseguenza di palo, dovendo rimanere in attesa, al di fuori dell'esercizio commerciale, per ripartire immediatamente dopo l'impossessamento del denaro. Sulla base del fatto verificatosi, la Corte di Assise ha errato nel considerare Sempronio un concorrente nel delitto di omicidio, secondo le regole del concorso ordinario di cui all'art. 110 c.p. In effetti il piano concordato era quello di perpetrare una rapina e, successivamente, nella dinamica degli eventi, è stato perpetrato l'omicidio. Resta tuttavia il fatto che, secondo il piano criminoso concordato, era stato escluso l'uso dell'arma, che doveva servire unicamente per minacciare le vittime, onde ottenere la consegna del denaro. Tuttavia Caio, con un'azione autonoma, variando il piano criminoso concordato, fa uso effettivo dell'arma contro il commerciante. È evidente l'ipotesi di concorso anomalo, in quanto l'azione omicidiaria è stata commessa da Caio materialmente, anche su istigazione di Tizio, ma Sempronio, come riferito anche dai testi presenti sul posto, non ha partecipato alla stessa. Nella fattispecie è evidente il verificarsi del concorso anomalo, termine con il quale si indica la fattispecie contemplata e disciplinata dall'art. 116 c.p., così come interpretata con lettura costituzionalmente orientata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 42 del 1965. Il concorso anomalo prevede: 1) l'adesione dell'agente a un reato voluto in concorso con altri (nella fattispecie il reato di rapina); 2) la commissione da parte di un altro concorrente di un reato diverso, più grave (nella specie: omicidio); 3) un nesso di causalità materiale e cioè l'esistenza di un collegamento obbiettivo tra la condotta del concorrente e l'evento non voluto (il comportamento dell'appellante, che comunque aderisce al piano criminoso); 4) un nesso di causalità psichica. L'evento più grave deve essere estraneo all'oggetto del dolo del partecipe (Sempronio), nel senso che non deve essere nè previsto nè accettato come conseguenza della sua azione o omissione, neppure nelle forme del dolo eventuale o del dolo alternativo. Il nesso di causalità psichica è quindi diverso dalla prevedibilità di cui alla sentenza citata della Corte Costituzionale, prevedibilità che deve sussistere solo in astratto, nel senso che il reato più grave deve poter essere considerato uno sviluppo logicamente prevedibile del reato oggetto del programma criminoso. Pertanto la pena inflitta a Sempronio deve essere ridotta ai sensi dell'art. 116 2° co. c.p. 3) Riduzione della pena al minimo edittale. A Sempronio possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche con dichiarazione di prevalenza sulle contestate aggravanti, per adeguare in senso più favorevole all'imputato la sanzione prevista dalla legge, in considerazione di tutti i parametri di cui all'art. 133 c.p. e del suo comportamento processuale. Pertanto, contenendo nel minimo l'aumento per la continuazione tra i due reati contestati e con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, si chiede che la pena nei confronti di Sempronio venga ridotta la pena al minimo edittale. Con perfetta osservanza. Nomina di difensore di fiducia con procura speciale Il sottoscritto Sempronio, nato a, residente in, dichiara di nominare l'Avv. del Foro di, con studio in, difensore di fiducia e procuratore speciale, revocando ogni altra precedente nomina, affinchè presenti appello avverso la sentenza n. pronunziata dalla Corte di Assise di Gamma addì, nel procedimento penale a suo carico avente N° R.G.N.R., con la quale venne condannato per i reati di rapina ed omicidio alla pena, delegandolo altresì per la redazione dei motivi di appello. data, per autentica | |
Da: corte costituzionale con le pinze | 13/12/2012 14:01:20 |
chiede che questa ecc.ma Corte d'Appello voglia, in riforma dell'impugnata sentenza, mandare assolto Sempronio per il delitto di omicidio di XXXXX, con conseguente riduzione della pena inflittale. IN VIA DEL TUTTO SUBORDINATA Qualora la Corte volesse ritenere Sempronio responsabile per l'omicidio di XXXXX, si chiede la riduzione della pena emessa in primo grado, in forza dell'applicazione dell'art. 116 c.p., concorso anomalo, perché l'imputato non ha sicuramente voluto la morte di XXXXX ma solo la rapina | |
Da: X AVV PENALISTA DA 40 ANNI | 13/12/2012 14:02:53 |
PER FAVORE AVVOCATO DEVO MANDARE LE CONCLUSIONI: DA DOVE DEVO INIZIARE A COPIARE??? DA DOPO I MOTIVI??? | |
Da: cirosavastano | 13/12/2012 14:03:59 |
fate attenzione anche al numero dei colpi di pistola al fine di considerare l'aggravante della premeditazione | |
Da: oclaf | 13/12/2012 14:04:18 |
quindi l'appello fatto da "avv penalista da 40anni è corretto? | |
Da: x avv penalista da 40 anni | 13/12/2012 14:07:07 |
può dare la conclusione e la parte che cita la giurisprudenza? | |
Da: io | 13/12/2012 14:08:05 |
ci possiamo fidare? | |
Da: The Special | 13/12/2012 14:08:41 |
dai buttatela sulla prevedibilità ed eventualmente pure sulla legittima difesa e tirate acqua al vostro mulino | |
Da: stuffy | 13/12/2012 14:09:31 |
conclusioniiiiii | |
Da: *_* | 13/12/2012 14:09:41 |
un avvocato da 40 anni che mette la procura speciale nell'appello???? | |
Da: Free82 | 13/12/2012 14:10:24 |
Ragazzi Pieno Panico nelle varie citta'... Il tempo stringe.... Avvocato penalista da 40 anni.... Vuole apportare qualche modifica ? fare altre valutazioni? | |
Da: bis | 13/12/2012 14:11:12 |
l'atto dell'avv penalista sembra buono...tuttavia chiede come secondo motivo l'applicabilità dell'art 116cp, ed invece sec me si deve anche escludere il 116 perché non c'è prevedibilità | |
Da: atto penale | 13/12/2012 14:11:39 |
è giusta la soluzione di avvocato penalista 40 anni... rispondete per favore.. chi ne capisce!!! | |
Da: Avv | 13/12/2012 14:12:47 |
ECCELLENTISSIMA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI ………. ATTO DI APPELLO E CONTESTUALI MOTIVI L'avv…… difensore di fiducia, come da nomina in calce al presente atto, di Sempronio nato a……..  il ………       residente in ……..     alla via ……….   , imputato come in atti del procedimento penale n. ……… , propone APPELLO avverso la sentenza n……….. , emessa dalla Corte di Assise di ………    in data …………….            depositata in data  …………  con la quale la Corte di Assise, visti gli artt. 533 e segg.c.p.p.   dichiara Tizio, Caio, Sempronio e Mevio    colpevoli dei reati di rapina e omicidio volontario e li condanna alla pena di…. per i seguenti MOTIVI -I- Insussistenza di una responsabilità concorsuale ex art.110 cp in relazione al reato di omicidio .In subordine ritenersi la sussistenza di un concorso anomalo, ex art.116 c.p., di Sempronio rispetto al contestato reato di omicidio Sempronio, non ha commesso l'azione delittuosa e non ha contribuito al suo verificarsi nemmeno nella forma del concorso morale, quale istigatore, come risulta aver fatto Tizio. Pertanto, una sua eventuale responsabilità potrebbe essere ritenuta ex art. 116 c.p. Dall'esame dei presupposti richiesti per una partecipazione ai sensi di tale norma si ricavano argomenti per sostenere non solo che non vi può essere un concorso pieno ex art.110 cp ma che non vi è nessuna ipotesi concorsuale ex art. 116 c.p. L'art.116 cp disciplina l'ipotesi in cui taluno dei concorrenti, nel porre in essere un programma criminoso, decide di sua iniziativa di commettere un reato diverso da quello concordato con gli altri concorrenti. In tale ipotesi, l'art. 116 c.p. dispone che anche colui che non vuole il «reato diverso» risponde di tale reato; tuttavia la pena è diminuita per chi volle il reato meno grave (art. 116 comma 2). La norma, nella sua formulazione letterale, sembra richiedere il solo rapporto di causalità materiale tra la condotta dei partecipi ed il reato concretamente realizzato, a prescindere da quello previamente concordato, così configurando una chiara ipotesi di responsabilità oggettiva, espressiva del principio del versari in re illicita e funzionalmente orientata in chiave di prevenzione generale. La Corte costituzionale, chiamata a verificare la compatibilità di tale norma con il principio di colpevolezza sancito dall'art.27 comma 1 della Cost, ha rigettato la questione di illegittimità costituzionale con sentenza interpretativa di rigetto precisando che, in ogni caso, l'art. 116 c.p. richiede un quid di partecipazione psichica al fatto concretamente realizzato. Più in particolare, tale rapporto si configura laddove l'agente si rappresenti il fatto di reato, diverso da quello voluto, come uno «sviluppo logicamente prevedibile» del reato pianificato. Orbene, si ritiene che tale prevedibilità vada accertata non in astratto ma dando peso alle concrete modalità di realizzazione del fatto. Pertanto, facendo corretta applicazione di tali principi si può agevolmente sostenere che le modalità concrete del fatto debbono condurre ad una assoluzione di Semponio dal reato omicidio volontario o in subordine debba essere ritenuta l'ipotesi di cui all'rt.116 c.p. e non ritenere un'ipotesi di concorso pieno ex art.110 c.p.. La Giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, per la configurazione del concorso anomalo, sono necessari tre elementi: l'adesione dell'agente al reato voluto; la realizzazione, da parte di altro concorrente, di un reato diverso da quello programmato e, infine, l'esistenza di un nesso psichico fra l'azione del compartecipe al reato inizialmente voluto e il diverso o più grave reato poi commesso da altro concorrente. Tale reato più grave deve essere oggetto tuttavia di rappresentazione in quanto logico sviluppo, secondo l'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, di quello concordato; tenuto conto che la prognosi postuma sulla prevedibilità del diverso reato commesso dal concorrente deve essere effettuata in concreto, valutando la personalità dell'imputato e le circostanze ambientali nelle quali si è svolta l'azione. Nel caso di specie, la Corte avrebbe dovuto qualificare l'azione di Caio come improvvisa ed estemporanea, ed avrebbe dovuto escludere che Sempronio avesse in concreto previsto ed accettato il rischio dell'utilizzo della pistola dopo il compimento della rapina e nella fase di fuga con il motorino, sicchè non ricorre il concorso pieno ai sensi dell'art. 110 c.p. In genere nel prevedere le ipotesi di responsabilità concorsuali è stato affermato che: In caso di rapina a mano armata, il compartecipe che non ha commesso l'azione tipica dell'omicidio non può rispondere di tale reato a titolo di responsabilità ex art. 110 c.p. sull'erroneo ed apodittico rilievo che chi ha voluto una rapina a mano armata risponde anche dell'omicidio commesso da uno dei correi contro la vittima della rapina e che tale più grave evento deve essere ragionevolmente previsto , ma, secondo i casi, risponderà ex art. 116 c.p. se sussiste la rappresentazione in concreto, di detto evento come possibile conseguenza dell'azione concordata, delle modalità effettive di esecuzione e di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti, oppure non ne risponderà se tale rappresentazione è ritenuta insussistente. (Fattispecie di rapina mediane irruzione dei rapinatori in una gioielleria con in pugno armi da fuoco, in cui è stato ritenuto il concorso anomalo ex art. 116 c.p. del correo che non fece uso delle armi nel corso della rapina contro il gioielliere, rimasto mortalmente attinto dai colpi esplosi dall'altro partecipe a sua volta attinto dai colpi esplosi improvvisamente dal gioielliere). Cassazione penale, sez. I, 28 gennaio 1985; Cass. Pen. 1986, 723 conforme - Cassazione penale, sez. I, 30 giugno 1988; Cass. pen. 1990, I,231. Nella fattispecie il fatto si è verificato non nel corso della rapina all'interno dell'esercizio commerciale ma dopo l'azione ma all'esterno per la improvvisa e non prevedibile azione del commerciante il quale pur non essendo dotato di arma da fuoco si lanciava all'inseguimento dei correi in numero soverchiante e con in mano il solo bastone. Sempronio non poteva prevedere una reazione tanto inconsulta e probabilmente inutile per la fuga. Lo stesso autore dello sparo non ha posto in essere la sua azione con immediato impulso (quasi che fosse preparato a tale eventualità ) ma solo a seguito di pressante istigazione di Tizio. Pertanto,pur dando atto che la giurisprudenza ha ritenuto che un omicidio a seguito di rapina da parte di un concorrente nel reato può essere astrattamente considerato come evoluzione normale deve ,però,rilevarsi che le modalità dell'azione come innazi descritte lacsiano ritenere che vi è stato uno sviluppo anomalo non previsto né prevedibile con assenza di responsabilità di Sempronio.In ogni caso non può non ritenersi che trattasi di fattispecie prevista dall'art. 116 cp. II Sulla concessione a Sempronio della circostanza attenuante della minima partecipazione, ex art.114 c.p., rispetto al reato di omicidio volontario  Nella denegata ipotesi in cui si volesse ritenere, comunque, Sempronio responsabile a titolo di concorso ex art.110 c.p. nel reato di omicidio volontario, atteso il suo ruolo assolutamente marginale in considerazione della modalità delle rispettive condotte come innanzi meglio descritte, ben può essere riconosciuto allo stesso l'attenuante della minima partecipazione ex art.114 c.p.. P.Q.M Si chiede che codesta Ecc.ma Corte di Assise di Appello in riforma dell'impugnata sentenza,voglia assolvere Sempronio dal reato di concorso in omicidio;in subordine,ritenere sussistente l'ipotesi di cui all'art.116 cp. Nella ipotesi di conferma della responsabilità ex art.110 nel reato di omicidio concedersi le attenuanti generiche e quella di cui all'art.114 cp. Avv…………………….. Nomina difensore Il sottoscritto Sempronio , nato a ___, il ___, residente in ___, Via ___, imputato nel procedimento penale n. ___/__ R.G. N.R., nomina quale proprio difensore in ordine allo stesso procedimento l'Avv. ___, del Foro di ___, con studio in ___, Via ___, conferendo allo stesso ogni più ampia procura e facoltà concessa dalla legge, ivi compresa quella di nominare sostituti processuali, proporre impugnazioni e rinunciare alle stesse. (luogo e data)                           Firma di Sempronio                                                                                                                                                                       …   ……… È Autentica                                                                                                                                                                                       Avv………… | |
Da: PER FAVORE | 13/12/2012 14:14:12 |
aiutoooooo mancano solo 3 ore...aiutatemi vi prego.devo aiutare mia sorella | |
Da: Help12 | 13/12/2012 14:14:56 |
calma | |
Da: stuffy | 13/12/2012 14:16:40 |
il formulario dell'appello? | |
Da: io | 13/12/2012 14:17:12 |
Avv vai a giocare in autostrada a mosca cieca | |
Da: hvjgyg | 13/12/2012 14:18:56 |
DAI RAGA!!! IL TEMPO PASSA | |
Da: Help12 | 13/12/2012 14:19:52 |
ragazzi ormai è stato detto tutto | |
Da: beats | 13/12/2012 14:20:24 |
E' giusto l'atto di avv penalista da 40 anni? | |
Da: gemmablu | 13/12/2012 14:20:26 |
grazie avvocati. | |
Da: NON COPIATE | 13/12/2012 14:20:56 |
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