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13 dicembre 2012 - Atto giudiziario - Penale
786 messaggi, letto 50083 volte
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Da: LEX X VIC13/12/2012 13:32:10
PER FAVORE ATTO DEFINITIVO. IL TEMPO PASSA

Da: 56ty6713/12/2012 13:32:22
l'aspetto sostanziale sulla prevedibilità è stato appurato,

resta solo da aspettare se qualche anima pia che fa pratica penale (io no) metta gli aspetti tencici e formali dell'atto con le richieste

Da: 3313/12/2012 13:34:27
sentenza di riferimento atto penale

Da: help1213/12/2012 13:34:28
non è legittima difesa....non c è proporzione tra offesa e difesa

Da: serve atto penale13/12/2012 13:35:40
scusate ma c'è qualcuno in grado di redigere un atto di appello? le tracce sono uscite da 3 ore e ancora non c'è una soluzione decente!!

Da: X FORZA CASA RIZZI???13/12/2012 13:36:19
SONO CERTE LE SENTENZE??? DI COSA TRATTANO???

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Da: Rpe13/12/2012 13:36:22
ma legittima difesa de cheeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.......... SOLO "BRANDENDO" UN BASTONE?????????!!!! LEGGETE BENE!!! Principio di offensività----1 giorno di diritto penale.....BHA!!

Da: 2013/12/2012 13:37:05
Ma qualcuno può mettere l'atto completo...????????????????????????????????????? Vi prego non riesco a completarlo

Da: The Special13/12/2012 13:37:47
se l'argomenti bene può esserci una forma di proporzionalità..se provi a sbattere il bastone nella testa di uno puoi spaccargliela.

Poi è ovvio che nessun giudice l'accoglie..ma va messa se argomentata bene..è sempre acqua nel proprio mulino

Da: MIKA 213/12/2012 13:38:21
Ma perché legittima difesa? Non è stato Sempronio ad offendere, bensì Caio!!!

Da: The Special13/12/2012 13:38:37
ma se uno ti insegue con una mazza incazzato nero perché lo hai derubato non temi per la tua vita?? è ovvio..

Da: help1213/12/2012 13:39:16
ma che cacchio dici? bisogna difendere il rapinatore cavolo...che legittima difesa?

Da: The Special13/12/2012 13:39:20
sempronio viene assorbito in tutta la vicnenda in forza del concorso anomalo.

Da: The Special13/12/2012 13:39:54
vi ricordo che in primo grado sempronio è stato condannato per omicidio

Da: d. b.13/12/2012 13:41:10
per la rapina il 114 c.p. va bene???diminuzione di pena per l'entità minima della condotta avuta da sempronio??

Da: help1213/12/2012 13:41:23
ok concorso in omicidio....ma non c è la circostanza della legittima difesa...tutto ruota intorno alla NON PREVEDIBILITA`DELL EVENTO

Da: The Special13/12/2012 13:43:17
sicuramente la prevedibilità è il pezzo forte..ma ciò non toglie di provare un ulteriore motivo..i ragazzi nn sono il pm

Da: x d.b13/12/2012 13:45:32
va mess il 114??????????oiiiiiiiii qlkn rispondaaaa

Da: 56ty6713/12/2012 13:46:36
sec me no perché il 114cp riguarda il 110cp e non il 116cp

Da: corte costituzionale con le pinze13/12/2012 13:46:42
anche se non mi cagate de pezza


eccesso legittima difesa di caio non prevedibile da sempronio

Da: 56ty6713/12/2012 13:47:56
anche perché il 116cp ha già una sua circostanza che diminusice la pena ed è quella del 2co, non il 114cp

Da: lecce lecce x13/12/2012 13:47:56
Per favore l'atto please!! sono già le 14!

Da: d. b.13/12/2012 13:48:50
si secondo me il 114 va messo perchè parloa dell diminuzione di pena per aver avuto una condotta meno grave rispetto alla realizzazione dell'omicidio! SEMPRONIO E' PALO

Da: asterix01 13/12/2012 13:48:56
RAGAZZI VI VORREI AIUTARE DI PIù MA CREDETEMI NON POSSO
MA QUESTA è LA TSRADA DA SEGUIRE MANCA QUALCOSINA  MA L'ATTO è GIUSTO.
BUONA FORTUNA


Sez. ... - Dott. ... - udienza del .... - R.G.N. ....
Comparsa di costituzione e risposta
Per
La il sig. Caio, c.f. ......, nato a ..... il ...... e residente in ..... alla Via ..... n. ...., elettivamente domiciliato in ....., alla Via ....., presso lo studio dell'Avv………. c.f. ...., n. fax .... - PEC ...., dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'originario ricorso per ingiunzione di pagamento (oppure in calce al presente atto - vedi tu)
Contro
il Sig. Tizio,CF……. NATO…….RESIDENTE….. rappresentato e difeso dall'Avv. ...., ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in ....., alla Via .... n. ......
Premesso
- che con atto di citazione in opposizione al Decreto Ingiuntivo n. ...., notificato in data ...., il sig. Tizio ha proposto opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, emesso dall'intestato Tribunale, in virtù del quale veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro  30.000,00, somma portata da titoli relativi alla fornitura di merce che il sig. Tizio non aveva onorato alla scadenza.
A sostegno dell'impugnativa controparte, pur non eccependo nulla in ordine all'entità dell'importo richiesto, deduce di aver già onorato il suo debito, consegnando all'odierno convenuto altri assegni ancor prima della presentazione in banca dei precedenti titoli posti a base del ricorso per decreto ingiuntivo. In virtù di ciò, l'opponente chiede di provare per testi la suddetta circostanza estintiva della sua obbligazione.
Si costituisce a mezzo del presente atto il sig. Caio, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato, contestando quanto ex adverso esposto e dedotto sia in punto di fatto che in diritto, per i seguenti motivi.
* * * * *
Dall'esame dell'avversa opposizione emerge che l'opponente incentra le sue difese sull'assunto di aver già onorato il suo debito, mediante la consegna di assegni ancor prima della presentazione dei titoli successivamente posti a base del d.i. opposto. Tale circostanza egli intende provare per testi.
.
Tali limiti trovano, in linea generale, la loro ratio in una generale ottica di sfavore per la prova orale e, invece, di favore per la prova documentale, per la maggiore certezza ed affidabilità di quest'ultima. Va, tuttavia, rilevato come la portata di detti limiti sia stata fortemente ridotta dall'interpretazione giurisprudenziale.
Ciò premesso, l'art. 2721 c.c. esclude l'ammissibilità della prova testimoniali dei contratti quando il valore dell'oggetto eccede la somma di euro  2.58; tuttavia il giudice può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza. Occorre precisare che il predetto limite - come quelli riguardanti la prova di un contratto per cui sia richiesta la forma scritta, ad substantiam ad probationem - opera esclusivamente quando il contratto sia invocato in giudizio quale fonte di diritti ed obblighi tra le parti contraenti e non anche quando esso sia dedotto quale semplice fatto storico influente sulla decisione. Si discute, poi, se il divieto in esame si estenda anche agli atti unilaterali (ad eccezione di quelli previsti dall'art. 2726 c.c.), anche se aventi contenuto patrimoniale, e, sul punto, va ricordato come autorevole dottrina esclude recisamente ciò18, ed in tal senso vi è copiosa giurisprudenza soprattutto, come vedremo, con riferimento alle limitazioni previste dagli artt. 2722 e 2723 c.c.. Orbene, vi è da dire che la somma di lire 5.000 - evidentemente non aggiornata in relazione al mutato valore della moneta - non costituisce più un criterio di distinzione ai fini della prova testimoniale del contratto. Resta, tuttavia, valida la ratio del 1° comma dell'art. 2721 c.c., e perciò va esclusa in linea di massima - ossia valutate la qualità delle parti, la natura del contratto ed ogni altra circostanza - la prova orale per i contratti di maggior valore economico, che di solito vengono documentati con atto scritto e in ordine ai quali la genuinità dei testi potrebbe essere compromessa dall'entità degli interessi in gioco. L'ammissione della prova testimoniale oltre i limiti di valore stabiliti dall'art. 2721 c.c. costituisce un potere discrezionale del giudice, il cui esercizio non postula la considerazione di tutte le circostanze elencate a titolo esemplificativo nella norma citata, bensì può fondarsi sull'attribuzione ad una di esse di una efficacia prevalente ed assorbente rispetto alle altre. Il giudice è tenuto a motivare adeguatamente le ragioni per cui intende derogare al divieto di cui al 1° comma dell'art. 2721 c.c.,. Quanto al divieto di cui all'art. 2722 c.ci artt. 2722 e ai sensi dell'art. 2726 c.c.. A norma dell'art. 2723 c.c., il giudice ha facoltà di ammettere la prova per testi qualora si alleghi - fuori di ogni ipotesi legale di prova scritta - che dopo la formazione di un documento sia stata stipulata una aggiunta o modificazione verbale al contenuto del documento stesso, essendo all'uopo sufficiente che il giudice esprima un giudizio di mera probabilità (verosimiglianza) in ordine alla deduzione della parte sul patto testimoniale. Anche in tal caso, come per l'ipotesi di deroga al limite di cui all'art. 2721 c.c., occorre far riferimento alla qualità delle parti, alla natura del contratto, e ad ogni altra circostanza che possa legittimare un comportamento delle parti diverso da quello tenuto nella normalità dei rapporti. Le regole di esclusione della prova testimoniale contenute negli artt. 2721, 2722 e 2726 c.c. incontrano una serie nutrita di eccezioni previste dall'art. 2724 c.c.. La prova testimoniale è, infatti, ammessa in ogni caso quando vi è un principio di prova scritta proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda, e tale da far apparire verosimile il fatto allegato. Il concetto di "principio di prova scritta" è stato inteso dalla giurisprudenza in un'accezione molto ampia, potendo trattarsi di qualsiasi documento (compresi registri, carte domestiche, missive), anche non sottoscritto, purchè provenga dalla parte contro la quale viene richiesta la prova testimoniale. Rientrano in detta nozione anche le risposte rese dalla parte nel corso dell'interrogatorio, in quanto la verbalizzazione e la successiva sottoscrizione danno l'assoluta certezza che l'ammissione proviene dalla parte stessa. La prova testimoniale è, inoltre, ammissibile laddove la parte alleghi di essersi trovata nell'impossibilità morale e materiale di procurarsi la prova scritta. In proposito, va anzitutto osservato che l'allegazione specifica della causa dell'impossibilità di procurarsi la prova scritta costituisce un onere della parte che intende avvalersene..
Le modalità di deduzione della prova testimoniale
Nell'avversa opposizione non v'è stata alcuna contestazione sulle somme richieste e riconosciute in decreto: da ciò emerge lo scopo meramente defatigatorio dell'opposizione proposta, che non è fondata nemmeno su prova scritta ma solo su una richiesta prova testimoniale.

L'opponente, invero, nel tentativo di sottrarsi al pagamento del proprio debito nei confronti della χ S.p.A. debitamente documentato come da produzione offerta a corredo del ricorso per ingiunzione di pagamento, vorrebbe sostenere che il pagamento dell'Iva di competenza della γ sostenuto dalla χ, costituirebbe una forma di finanziamento i favore della stessa γ e che, conseguentemente, esso sarebbe inesigibile giusta il richiamo all'art. 2467 del cod. civ. il quale stabilisce che: "Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società deve essere restituito.

Quanto sopra premesso e ritenuto il sig. Caio, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato, precisa come segue le proprie
Piaccia all'Ill.mo Tribunale conclusioni
"adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
Si allegano i seguenti documenti: 1) ....; 2) ....; 3) ...... 4) ....;
, 13 dicembre 2012

Da: The Special13/12/2012 13:49:07
bravissimo..eccesso colposo, che trasformerebbe l'eventuale omicidio in colposo.

lo si potrebbe derubricare come terzo motivo

Da: 56ty6713/12/2012 13:49:25
l'atto penso che difficilmente arriverà...i motivi sostanziali penso oramai siano stati sviscerati, un modello di atto d'appello si trova su internet,

l'unico problema che rimane è quello delle conclusioni, cosa chiedere in termini tecnici alla corte

Da: x d.b.13/12/2012 13:50:44
sec me invece no, il 114 è il contributo di minima entità nel concorso di persone nel reato ex art 110cp, non c'entra con il 116cp

Da: ght13/12/2012 13:50:46
è buono l'atto di asterix01??

Da: risolvere13/12/2012 13:51:33
ma potete fare il punto sui motivi?

Da: 2013/12/2012 13:52:12
ma perchè chi ha fatto qualcosa non lo posta?

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