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13 dicembre 2012 - Atto giudiziario - Penale
786 messaggi, letto 50083 volte
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Da: ius 7913/12/2012 12:59:17
consegna per napoli?

Da: Pier_1213/12/2012 13:00:38
raga help me...
qualcuno sa la corte competente e le richieste ????

Da: lawisthekey13/12/2012 13:01:10
Ma quale legittima difesa?! con tre colpi esplosi, ma che dici Salerno

Da: leggete la tracciaaaaaaaa13/12/2012 13:01:11
non può essere legittima difesa in quanto il proprietario  esce con un bastone mentre costoro lestraggono la pistolaaaaaaaaaaa

Da: Corte d''assise d''appello!13/12/2012 13:01:31
Si va in corte d'assise d'appello, in quanto siamo ancora in fase di Sentenza.
La corte europea dei diritti dell'uomo è quando è tutto definito.

Da: Avvocato di Catania13/12/2012 13:01:39
Catania consegna alle 17.00

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Da: yiu13/12/2012 13:02:29
io insisto nel chiedere ad un avvocato le conclusioni in termini tecnici

assoluzione sec quale articolo cpc?

116co2?

attenuanti generiche?

Da: The Special13/12/2012 13:02:39
Un avvocato DEVE invocare la legittima difesa..mica siete PM

Da: essere13/12/2012 13:02:56
essere o non essere questo è il problema

Da: risolvere13/12/2012 13:03:15
RAGAZZI, UN'ANIMA PIA POSTI L'ATTO...

Da: Vic13/12/2012 13:04:34
ECC.MA CORTE DI APPELLO DI ____________

Appello avverso la sentenza nr. _________messa dal (GIP/GUP/Tribunale in composizione monocratica/Tribunale in composizione collegiale), il giorno_______, depositata in data _________, nel proc. pen. nr. _______ RGNR, nr. ________ R.G. a carico di ______________. Il sottoscritto Avv. ____________ del foro di __________, difensore di fiducia di __________________, nato a ________ il __________, residente a __________ in _______________, elettivamente domiciliato in __________________, ed imputato come agli atti del procedimento penale in epigrafe indicato, con il presente atto propone appello avverso la sentenza indicata in oggetto, depositata in data _________, con la quale il (GIP/GUP/Tribunale in composizione monocratica/Tribunale in composizione collegiale), a seguito di giudizio ordinario, dichiarava ____________ colpevole dei reati a lui ascritti e lo condannava alla pena di ______________________.Presenta a sostegno dell'impugnazione i seguentiMOTIVI1. Assoluzione dell'imputato perchè....
Per la  difesa scrivente, sussistono forti dubbi in merito alla responsabilità penale del ________, basata esclusivamente sulle sue dichiarazioni rese alla P.G. in assenza, per altro, del difensore.inoltre, si invita il giudicante a notare come dalle indagini espletate nel corso delle indagini preliminari, non è stato, alcun modo dimostrato, che l'imputato abbia partecipato e/o realizzato il reato che gli viene addebitato.
2. Assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p. La nuova dizione dell'art. 533 c.p.p. statuisce che il giudice pronuncia sentenza di condanna qualora l'imputato risulti colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio".Non può dirsi che tale principio sia stato rispettato nel caso in oggetto, ritenuto che la colpevolezza del __________ si basa su indagini molto superficiali, contraddittorie e pertanto in alcun modo idoneo  a fondare un qualsivoglia giudizio di responsabilità penale. 3. Riduzione della pena inflitta dal Giudice in primo grado. Il disposto dell'art. 133 c.p. prevede che il Giudice, nella determinazione della pena, debba tenere conto sia dei precedenti penali e giudiziari, sia della condotta e della vita del reo, antecedenti al reato.L'incensuratezza dell'imputato, avrebbe quindi dovuto comportare un trattamento sanzionatorio certamente meno severo di quello applicato dal Giudice di primo grado.
Tutto ciò rappresentato e dedotto, il sottoscritto difensore chiede che l'Ecc.ma Corte D'Appello di __________, in riforma o in parziale riforma dell'impugnata sentenza, Voglia:1) in via principale assolvere ________________ dai reati di cui agli artt. __________ c.p.  perchè
.;2) in via subordinata assolvere ________________ dai reati di cui agli artt. _________ c.p.  perchè manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato ex art. 530 comma 2 c.p.p.;3) in via estremamente subordinata, diminuire comunque la pena inflitta in primo grado.Con riserva di presentare motivi aggiunti ai sensi dell'art. 585, comma 4, c.p.p. Con osservanza(Data)_______________ Avv._________________

Da: yiu13/12/2012 13:04:56
io insisto nel chiedere ad un avvocato le conclusioni in termini tecnici

assoluzione sec quale articolo cpc?

116co2?

attenuanti generiche?

Da: BRI13/12/2012 13:05:37
ragazzi un commissario mi ha detto di chiedere l'assoluzione perchè sempronio è incapace di intendere e volere... manca l'elemento soggettivo.. se va male andiamo a bruxelles...?

Da: oclaf 13/12/2012 13:05:54
non mi serve lo schema, mi serve l'atto completo

Da: LEX X VIC13/12/2012 13:06:07
MA CHE CA..O METTI...ASPETTIAMO IL PARERE ULTIMATO IL TEMPO PASSA

Da: sandro 7513/12/2012 13:06:21
atto??????

Da: ICLOUD13/12/2012 13:06:57
AIR HAI FATT NU PAPIELL! TER DAI CAZZO DAI. ILL 116 è STATO INCISO DALLA CORTE COST CHE RICHIEDE UN ELEMENTO PSICOLOGICO, UN COWEFFICIENTE PSICHICO

Da: Dux13/12/2012 13:08:54
I motivo
assoluzione dal reato 575 per non aver commesso il fatto ai sensi della'art. 116 co. I
II
attenuanti generiche sicuro, e 114 ma qui ancora devo controllare

(nn chiedo in subordine il II comma poichè se dico che nn ne sapeva nulla e lo motivo, cm posso chiedere poiche poteva essere a conoscenza di un evento più grave?).

Ke ne pensate?

Da: max13/12/2012 13:09:20
smeplicemente per salvare sempronio dall'omicidio, basta dire che lui con il ciclomotore era già partito quando caio ha esploso i colpi mortali.....

ecco come imposto, il resto vien da se......

Basta scherzare , qui c'è gente in ansia.......

Da: The Special13/12/2012 13:09:28
incapace di intendere e volere è una stupidaggine..mica potete inventare.

Da: d. b.13/12/2012 13:10:03
i motivi dell'atto quindi quali sono? senza chiacchiere!!!!

Da: help sister13/12/2012 13:10:31
X FAVORE....UNA SENTENZA CHE GIUSTIFICHI LA NON PREVEDIBILITA' EX ANTE DELL'OMICIDIO C'è???????

Da: 2113/12/2012 13:10:31
Ma l'atto completo qualcuno lo può mandare? Per favore

Da: io13/12/2012 13:10:40
w dux mea puxx

Da: help sister13/12/2012 13:11:36
TROVO SOLO SENTENZE CONTRARIE ALLA TESI DI NON APPLICABILITA' DEL 116

Da: The Special13/12/2012 13:11:47
tutto ruota intorno alla mancanza di prevedibilità

Da: valxxx13/12/2012 13:12:13
raga' ma allora 114 va inserito o meno???rispondeteeeee

Da: max13/12/2012 13:12:45
asssoluzione per il 575 cod. pen.
indagini lacunose, sempronio alla guida, girato verso la fuga si era già incamminato quando udiva i colpi mortali......

concorso per la rapina......

Da: 2013/12/2012 13:13:14
CONCORSO DI PERSONE NEL REATO: tentato omicidio e rapina aggravata - concorso morale in reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti ex art. 116 c.p. - presupposti e accertamento - esclusione - Sentenza emessa il 28.01.2003 dal Tribunale Penale di Nola II sezione Penale coll. C) Presidente dott. Giuseppe Canonico, Giudice a latere dott. Michele Cuoco est., dott. Salvatore D'Ambrosio.
_________________________________________________
RISULATANZE PROCESSUALI
Omissis..
Tutto ciò premesso, può verosimilmente ricostruirsi la giornata del 26 ottobre nei termini che seguono. Bianca, Caia e Tizio si fermarono a pranzo dal Rossi e si trattennero per l'intero pomeriggio fino alle 17 in casa di questi, anche da soli per alcune ore, durante tutto il tempo in cui il Rossi giocava a carte con gli amici. Alle 17 circa, sopraggiunse Sempronio, per accompagnarli ad Avella, ove giunti trovarono anche il Mevio. Qui il Tiziok manifestò l'intenzione di ritornare a casa Rossi in serata, per riuscire a sottrarre il denaro visto in un barattolo di vetro nello scantinato mentre l'uomo dormiva.
Tale circostanza, riferita solo dall'Sempronio, è negata dalle due imputate, le quali, in proposito, non appaiono credibili, per l'incongruenza rispetto alle loro precedenti dichiarazioni, rese anche in presenza di un interprete, (dinanzi al GIP: cfr. verbale udienza di convalida, in atti), concordanti con quelle dell'Sempronio. Inoltre, questa versione del fatto appare quella logicamente più verosimile, stante la rilevanza del progetto da concordare e la necessità non solo di ottenere un consenso da parte dell'Sempronio, la cui partecipazione era necessaria proprio ai fini della materiale esecuzione del progetto, essendo quest'ultimo l'unico a possedere un'autovettura, ma anche di approntare il minimo indispensabile per l'esecuzione dello stesso (ad es.: le calze di nylon, pistola).
In questo momento, il Tiziok riuscì a convincere l'Sempronio, secondo quanto egli stesso riferisce (cfr. supra) e l'intero gruppo, formato dall'Sempronio, alla guida della sua auto, dalla Bianca e dal fratello di quest'ultima, Tiziok, nonché dalla Caia e dal suo fidanzato Mevio, si indirizzarono verso casa di Rossi, fermandosi prima ad un bar, verosimilmente per aspettare che quegli andasse a dormire. Intorno alle 21 - 21 e 30, si diressero effettivamente verso casa di Rossi. Giunti a 100 mt in linea d'area dall'abitazione, scesero Mevio e Tiziok per dirigersi all'interno dell'abitazione con calze verosimilmente prelevate dalla biancheria già utilizzata delle due donne (stante l'esistenza di tracce di DNA femminile - cfr. relazione tecnica RIS Roma  - e l'assoluta certezza con la quale il Rossi ha escluso che i due aggressori fossero di sesso femminile: cfr. verbale udienza 22.10.02, p. 75).
All'interno dell'abitazione, i due, armati di pistola - così come senza alcuna esitazione riferisce il Rossi (cfr. supra) - si diressero all'interno della stanza da letto e intimarono a quest'ultimo di consegnare il denaro, ma a fronte della esiguità della somma consegnata, i due lo legarono ed imbavagliarono e lo condussero in cantina, luogo in cui ritenevano che fosse custodito altro denaro, portando con loro anche la tanica di combustibile. Giunti nel locale sottostante, i due aggressori reiterarono invano l'originaria richiesta: il Rossi continuava a negare fermamente di possedere ulteriore denaro liquido in casa. A fronte del persistente rifiuto della vittima, la cosparsero con la miscela, minacciando di appiccare il fuoco. I due, non riuscendo a coartare la volontà del Rossi tentarono anche di rinvenire autonomamente il denaro che ritenevano essere custodito all'interno dell'abitazione, ma senza alcun ulteriore risultato. Dopo circa 15 minuti (cfr. supra), non riuscendo ad ottenere altro, appiccarono il fuoco. Invero, l'effettivo innesco delle fiamme fu circostanza, così come riferito dal Rossi, riferibile esclusivamente all'esplicita volontà di uno dei due aggressori, nonostante il dissenso dell'altro: solo uno dei due (quello più alto e robusto "…non Giovanni…": cfr. supra) voleva procedere a tanto, e lo fece anche in assenza del consenso dell'altro.
È circostanza irrilevante il momento in cui gli altri componenti del gruppo sono effettivamente venuti a conoscenza delle concrete modalità di svolgimento dell'azione posta in essere (stante l'incongruenza fra le dichiarazioni rese in dibattimento e quelle rese precedentemente da parte di ciascuno degli imputati).
Ciò premesso, si possono analizzare i profili di responsabilità in ordine a ciascun imputato ed in relazione alle singole imputazioni.
Preliminarmente, occorre considerare che la realizzazione plurisoggettiva di una fattispecie criminosa, configurata normativamente come monosoggettiva, presuppone la consumazione di un reato riconducibile eziologicamente alla complessiva condotta concorsuale, integrata dal consapevole contributo di ciascuno dei concorrenti. In altri termini, affinché il delitto possa essere attribuito a ciascun singolo compartecipe, è necessaria la riferibilità sia sotto il profilo oggettivo, che sotto quello soggettivo.
Sotto il primo profilo è necessario che la condotta sia causalmente efficiente rispetto alla realizzazione dell'evento, sotto il secondo profilo che vi sia consapevolezza, in capo al partecipe, non solo della propria condotta, ma anche di quella posta in essere dagli altri correi e del complessivo combinarsi di tutte le singole condotte efficienti.
Ciò premesso, con riferimento, in particolare, al profilo della imputazione psicologica del fatto al singolo concorrente, occorre valutare i termini in cui questi si è configurato la realizzazione dell'evento: il partecipe risponderà a titolo di concorso c.d. proprio (ex art. 110 c.p.) se l'evento (ossia il fatto di reato complessivamente realizzato grazie al combinarsi delle singole condotte), anche se diverso rispetto a quello concordato, sia stato previsto come probabile e consapevolmente accettato il rischio del suo verificarsi. Peraltro, nelle ipotesi in cui, oltre alla realizzazione dell'evento voluto, o in ogni caso accettato, si realizzi in concreto anche altro e più grave delitto consapevolmente voluto solo da alcuni dei compartecipi, anche questo sarà attribuito - ex art. 116 c.p. - soggettivamente a tutti i singoli partecipi - per quanto non oggetto della loro consapevole volizione -, nelle ipotesi in cui possa ravvisarsi un nesso psicologico in termini di concreta prevedibilità, ossia quando possa ritenersi che il singolo compartecipe, sulla base delle concrete circostanze oggetto della specifica rappresentazione e programmazione del piano, si sia potuto rappresentare il reato diverso e più grave come sviluppo logicamente prevedibile della condotta programmata e realizzata dal correo materiale esecutore, tenuto conto dell'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani in considerazione di tutte le singole circostanze di fatto concretamente previste o comunque prevedibili.
Il fondamento di tale previsione normativa deve ravvisarsi nella considerazione che, mentre colui che commette da solo il reato è in grado in ogni momento di controllare lo sviluppo della sua condotta, colui che si unisce ad altri per la realizzazione di un evento, deve affidarsi anche alla condotta dei complici, accettando il rischio che taluno dei compartecipi assuma iniziative, modificando i termini dell'accordo per fronteggiare situazioni sopravvenute ed improvvise, eccedendo così i limiti dell'originario concorso. Ne consegue che il limite di imputazione soggettiva del diverso e più grave reato posto in essere dal singolo compartecipe a tutti gli altri deve essere ravvisato nell'assoluta atipicità dell'evento in concreto realizzato, frutto di circostanze assolutamente imprevedibili ed eccezionali rispetto a quelle oggetto di programmazione o comunque di concreta prospettazione e prevedibilità da parte del singolo (cfr. Cass. Sez. I, 19.1.99, n. 3465; Cass. Sez. I 25.6.99, n. 10795; Cass. Sez I, 15.6.98, nr. 9323; Cass. Sez. I, 9.11.1995, nr. 324).
Ciò premesso, nel caso specifico, l'originario piano rispetto al quale vi è stata adesione dell'Sempronio, consisteva nell'entrare all'interno dell'abitazione del Rossi e nel riuscire a sottrargli il denaro ivi custodito senza che il vittima se ne fosse potuto accorgere (cfr. supra, dichiarazioni Ardolina, verbalu udienza 14.1.03, p.113).
Rispetto alla realizzazione di tale piano, il ruolo svolto dall'Sempronio sarebbe dovuto essere quello di autista (mettendo a disposizione l'unica auto disponibile) e di "palo".
Stante in ciò il contributo causale dell'Sempronio, rimane da esaminare il profilo di imputazione psicologica. Sotto tale profilo, l'astratta programmazione configurerebbe l'ipotesi più lieve di furto aggravato. Ciononostante, in concreto, l'esecuzione del piano inizialmente programmato ha concretamente integrato l'ipotesi più grave della rapina pluriaggravata e di tentato omicidio. Rispetto alla rapina, tuttavia, deve ritenersi la partecipazione psicologica anche dell'Sempronio a titolo di dolo (anche se eventuale). Ed infatti già in sede di atti preparatori, vi sono elementi che possono lasciar dedurre la previsione e la concreta prospettazione di tale eventualità. In tal senso, la logica considerazione che entrare di notte all'interno di un domicilio altrui, abitato dal proprietario, comporta l'eventualità che quest'ultimo si accorga della presenza di estranei. Ed a conferma di ciò, depone l'uso di mezzi utili per il travisamento del volto (le calze da donna). In questo stesso contesto si inserisce anche la concreta utilizzazione di arma. Ed infatti, premesso che tutto il gruppo era consapevole della presenza di armi da sparo all'interno dell'abitazione (cfr. supra), è logica conseguenza, una volta prevista ed accettata la possibilità del risveglio del Rossi, la possibile reazione del Rossi, anche mediante l'uso dell'arma custodita sul comodino vicino al letto (circostanza, anch'essa, conosciuta da tutti: cfr. supra).
Tutto ciò premesso, deve ritenersi che la  rapina in effetti consumata sia da imputare a titolo di dolo anche all'Sempronio.
Quanto alla contestazione del reato di tentato omicidio, il Collegio ritiene che questo diverso e più grave reato posto in essere dal singolo compartecipe sia frutto di circostanze assolutamente imprevedibili ed eccezionali rispetto a quelle oggetto di programmazione o comunque di concreta prevedibilità da parte dell'Sempronio, tenuto conto del piano previamente concordato.
Ed invero, per quanto si è consapevoli della giurisprudenza per cui il singolo concorrente risponde dell'evento in concreto realizzatosi laddove tale evento fosse astrattamente prevedibile indipendentemente dalle specifiche sua modalita' di  produzione  e dagli specifici mezzi adoperati (Cassazione penale sez. I, 19 gennaio 1999, n. 3465), il Collegio ritiene che tale soluzione contrasti con la stessa ratio dell'art. 116 c.p., che deve ravvisarsi nella necessaria responsabilità da riconoscersi in capo al concorrente che si sia affidato all'altrui condotta, rispetto alla quale non vi è possibilità di controllo. Tale affidamento, infatti, trova sempre il limite della prevedibilità dell'atto posto in essere; e tale prevedibilità deve essere necessariamente valutata in concreto e non in relazione semplicemente all'evento che astrattamente possa realizzarsi.
In altri termini, l'aver accettato (e quindi voluto) l'uso dell'arma comporta la logica prevedibilità, secondo l'id quod plurumque accidit che l'aggressione possa sfociare anche in un evento letale, ma dipeso dall'uso dell'arma, non già dalle diverse ed imprevedibili circostanze che in concreto si sono realizzate: ciò che  si è posto in essere non può essere considerato, in altri termini, logico e possibile sviluppo del piano programmato.
A conferma della repentina ed imprevedibile variazione dell'azione posta in essere rispetto all'originario piano concordato, rileva anche la circostanza secondo cui anche fra i due aggressori non vi fu effettivo accordo in merito alla necessità o all'opportunità di appiccare il fuoco: solo uno dei due, nonostante l'esplicito dissenso dell'altro, ha in concreto acceso il fuoco attraverso l'uso di un accendino.
Quanto alle due residue imputazioni, la ricostruzione dei fatti, così come operata in precedenza, permette di ritenere accertato l'utilizzo di una pistola da parte dei due esecutori materiali (cfr. dichiarazioni di Rossi, supra). Tale circostanza conduce, senza necessità di alcuna ulteriore considerazione, alla conseguente responsabilità anche in relazione al capo c) della rubrica, nonostante la circostanza che la pistola non è stata poi rinvenuta, neanche a seguito di accurato sopralluogo del terreno circostante l'abitazione.
Quanto al reato contestato al capo d), l'istruttoria dibattimentale non ha permesso di accertare alcun elemento che possa ritenersi, neanche a livello indiziario, sufficiente ad integrare un elemento di prova ai fini della sussistenza del delitto di ricettazione.
In sintesi, quanto alla posizione dell'Sempronio, il Collegio ritiene provata la responsabilità dello stesso con riferimento ai capi b) e c); mentre, con riferimento al delitto contestato al capo a), lo stesso deve essere assolto perché il fatto non costituisce reato, in assenza di elementi che conducano ad imputargli il fatto sotto il profilo psicologico. Con riferimento, infine, al delitto di cui al capo d), l'Sempronio deve essere assolto perché il fatto non sussiste.
Quanto, invece alla posizione delle altre due imputate, si pone un problema non solo di imputazione psicologica, ma anche di contributo eziologico rispetto al fatto concorsuale.
In punto di diritto, infatti, si può ritenere che il contributo del singolo concorrente, che non partecipi alla materiale esecuzione del reato, può ben individuarsi in una condotta meramente ausiliatrice, che si verifica  in concreto in tutte quelle ipotesi in cui il proposito criminoso è già esistente, ma viene rafforzato dal sostegno psicologico fornito dal compartecipe.
Ciò premesso, residua, tuttavia, un problema probatorio, in quanto si tratta di un'indagine psicologica, relativa a fatti puramente interni, che può essere compiuta solo attraverso un procedimento di induzione logica: occorre, quindi, accertare ogni circostanza esteriore dalle quali dedurre, secondo le regole di comune esperienza, l'esistenza di una rappresentazione o di una volizione interna. Per quanto non può pretendersi la prova positiva (diabolica) che senza tale rafforzamento l'evento non si sarebbe realizzato, il giudice deve valutare con rigore logico il comportamento dell'imputato, onde cogliere gli aspetti sintomatici atti a qualificare la condotta del concorrente come compartecipazione e non come semplice connivenza (cass. Sez. II 12.6.92).
Nel caso specifico, l'istruttoria dibattimentale non ha permesso di accertare alcun elemento rilevante in ordine all'effettiva partecipazione delle due donne né sotto il profilo del loro contributo causale, materiale o morale, né sotto quello della loro adesione psicologica.
Ed invero, sotto il primo profilo si è semplicemente accertata la presenza delle due donne all'interno dell'auto: tale elemento, in assenza di ulteriori dati che permettano di colorarlo nella direzione di un effettivo contributo, non assume alcun effettiva valenza partecipativa (in questo senso cfr.Cass. sez I, 11.10.2000, nr. 12089 "…la sola presenza fisica non può assumere autonoma rilevanza se sganciata da altri elementi e si mantenga in termini di mera passività…").
Né si può ritenere che anche le due donne abbiano svolto funzioni di palo - così come prospettato dall'Accusa, nella stessa formulazione del capo d'imputazione -: tale soluzione condurrebbe ad un contributo assolutamente inutile, stante l'identica e sufficiente azione svolta dall'Sempronio, la cui  presenza era già necessaria per l'utilizzo dell'unica autovettura a disposizione del gruppo. 
Invero, le due donne avrebbero, in astratto, potuto partecipare anche attraverso un mero rafforzamento dell'iniziale intento criminoso, fornendo un contributo di natura meramente morale. Sotto tale profilo, la valutazione dell'apporto eziologico eventualmente fornito dalla due donne è strettamente connesso all'ulteriore profilo dell'originaria adesione psicologica al piano criminoso.
Sotto tale profilo, infatti, occorre partire dalla considerazione che le due donne, per quanto in ordine all'elaborazione dell'accordo criminoso abbiano reso in dibattimento dichiarazioni difformi rispetto a quelle precedenti, sono sempre state ferme nel negare comunque la loro adesione psicologica (cfr. supra). L'unico elemento emerso a seguito dell'attività istruttoria è una precedente dichiarazione fornita dalla sola Caia, dinanzi alla PG, ove quest'ultima esplicitamente dichiara che "Tizio ci convinse, per cui tutti e cinque partimmo da Avella".
Ciò premesso,tuttavia, stante lo scarso livello di conoscenza della lingua italiana e l'assenza di un interprete nel momento in cui sono state rese le dichiarazioni, non vi può essere certezza della reale entità della dialettica intervenuta all'interno del gruppo e dell'effettivo significato dell'espressione "ci convinse". Ne consegue che, proprio in ragione della necessità di un particolare rigore logico ed argomentativo necessariamente fondato su elementi concreti oggettivamente valutabili, non è possibile trarre da tale semplice affermazione alcun elemento utile sul quale fondare eventuale giudizio di responsabilità penale in capo alla Caia ed alla Bianca (salvo, peraltro, un problema di utilizzabilità di tali dichiarazioni anche nei confronti di quest'ultima).
In altri termini, in assenza di qualsiasi  circostanza dalla valenza oggettiva ed esterna, la semplice espressione utilizzata, verbalizzata, peraltro in assenza di interprete, non può ritenersi sufficiente per dar conto di un processo logico seguito e di un atteggiamento psicologico raggiunto, già difficile da individuare in ipotesi in cui si ha piena ed effettiva contezza del significato delle parole dette e di quelle scritte in conseguenza.
A ciò si aggiunga la considerazione che, anche a voler ritenere effettivamente che tale espressione dia effettivamente conto, in aderenza al sua significato linguistico, di quale sia stato l'effettivo grado di adesione psicologica delle due donne rispetto al piano concordato, ancora non si può dire raggiunta la prova di alcun contributo rilevante ai fini di un eventuale giudizio di responsabilità penale. Ed infatti "l'essersi convinti", ancora non oltrepassa i limiti della mera connivenza per giungere nel campo dell'effettivo contributo eziologico, ancorché di natura meramente morale, in quanto manca qualsiasi elemento dal quale dedurre che da tale convinzione sia scaturito un concreto rafforzamento dell'iniziale proposito criminoso esistente proprio in colui che le ha convinte (peraltro già tanto forte, da "convincere" anche le due donne incerte).
In sintesi, le due donne devono essere assolte dalle imputazioni contestate ai capi a), b) e c), per non aver commesso il fatto, mentre dal delitto contestato al capo d), per quanto detto in precedenza, perché il fatto non sussiste.
Accertata la responsabilità dell'Sempronio con riferimento ai capi b) e c), per quanto concerne la sussistenza delle circostanze, logica conseguenza di quanto ritenuto in ordine alla posizione delle due donne è che il fatto contestato al capo b) non può ritenersi aggravato dalla circostanza di cui all'art. 112 cp. Sussistono, tuttavia le altre aggravanti dell'uso dell'arma e del concorso di più di due persone travisate. Peraltro, sotto lo stesso profilo, il Collegio ritiene di poter riconoscere le circostanze attenuanti generiche, in ragione dell'incensuratezza dell'imputato, valutate equivalenti alle residue contestate aggravanti.
Ciò premesso, i reati di cui al capo b) e c) possono ritenersi avvinti dal vincolo della continuazione, stante non solo la contestualità del momento genetico in relazione al capo c), ma anche la rapida concatenazione temporale ed il medesimo contesto motivazionale nel quale si inseriscono.
Sotto il profilo sanzionatorio, in considerazione della concreta gravità del fatto, così come consumato, si ritiene equo irrogare la pena di anni cinque e mesi sei di reclusione, ritenuto il reato più grave quello di cui al capo b), in relazione al quale la pena base deve essere individuata (in considerazione dei criteri individuati in precedenza) in anni cinque e mesi due di reclusione ed euro 1000,00 di multa.
Segue la condanna al pagamento delle spese di giudizio e di quelle di custodia cautelare, nonché la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici (dovendosi far riferimento, ai fini di tale determinazione, alla pena base).
Infine, in ragione del disposto di cui all'art. 240 c.p. deve essere ordinata la confisca di quanto in sequestro.
Ai sensi dell'art. 300 c.p.p., deve disporsi l'immediata liberazione, se non detenute per altra causa, di Caia Svitlana e Bianca Lukretia
In considerazione delle questioni particolarmente articolate oggetto della trattazione, si indica in giorni 45 il termine per il deposito della motivazione.
PQM
Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.,
dichiara Sempronio Salvatore colpevole dei reati di cui ai capi b) e c), esclusa l'aggravante di cui all'art. 112 c.p., e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, unificati i reati nel vincolo della continuazione, lo condanna alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione ed euro 1.500,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.
Visti gli artt. 28 e ss. c.p.p.,
dichiara Sempronio Salvatore interdetto in perpetuo dai pubblici uffici.
Visto l'art. 240 c.p.,
ordina la confisca di quanto in sequestro.
Visto l'art. 530 cpv c.p.p.,
assolve Sempronio Salvatore dal reato di cui al capo a) perché il fatto non costituisce reato, Caia Svitlana e Bulyha Lukretsiya dai reati di cui ai capi a), b) e c) per non aver commesso il fatto e tutti dal reato di cui al capo d) perché il fatto non sussiste.
Visto l'art. 300 c.p.p.,
ordina l'immediata liberazione di Caia Svitlana e Bulyha Lukretsiya se non detenute per altra causa.
Visto l'art. 544 c.p.p.,
indica in gg. 45 il termine per il deposito della motivazione.



Da: oclaf 13/12/2012 13:13:18
Aoxomoxo dove sei

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