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13 dicembre 2012 - Atto giudiziario - Penale
786 messaggi, letto 50083 volte
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Da: Novità?13/12/2012 12:42:30
Allora? C'è qualche novità su sentenze e massime da scrivere?!

Da: The Special13/12/2012 12:42:33
Alla fine dobbiamo tirare fuori dai guai Sempronio, quindi qualsiasi tesi è condivisibile dal punto di un avvocato.
In sostanza tutto ruota intorno alla prevedibilità ed in tal senso argomenterei con:

1. sempronio non era a conoscenza dell'arma
2. sempronio non potevaa prevedere l'omicidio dal momento che la rapina aveva ad oggetto beni di valore esiguo come quelli alimentari che non lasciano ipotizzare una reazione del titolare dell'esercizio tale da determinare una sparatoria.

Da: francy13/12/2012 12:43:05
confermo non vanno bene

Da: ter13/12/2012 12:43:20
posto che dobbiamo dire che non si applica il 116cp c'è qualche avv penalista che può postare in termini tecnici quali sono le richieste con gli articoli del codice di procedura penale a corredo?

parlo delle richieste finali!

Da: Dolabella13/12/2012 12:43:25
Non so chi di voi faccia penale a sentire cosa scrivete, ma l'appello per un reato di omicidio è sempre di competenza della Corte d'Assise di Appello.
Almeno cercate di capire a chi lo indirizzate!

Da: The Special13/12/2012 12:43:34
quindi, sicuramente mancanza dell'elemento soggettivo

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Da: The Special13/12/2012 12:44:13
è indubbia la competenza della corte d'assise..delitti di sangue sono della corte d'assise..neanche si pone il problema

Da: LEX13/12/2012 12:44:19
mettette appello penale

Da: per atto13/12/2012 12:44:22
bene....la traccia è la stessa ma l' atto che hai postato non è pertinente con i fatti narrati.....a meno che io nn mi sbagli????

Da: ulde8413/12/2012 12:44:48
Scusatemi spero che qualcuno mi segua. Non trovo sentenze recenti sul caso e questo mi sembra molto strano.
In ogni caso io ho impostato così.
Sull'omicidio confutare l'applicazione del 116 perchè avendo lui accompagnato quello che non spara ed essendo quest'ultimo esortato da quello che lo accompagna possiamo desumere che Sempronio non era a conoscenza che Caio avesse l'arma, pertanto non era prevedibile l'evento. Asostegno c'è Cass. 4399/01 che considera quale elemnto per la prevedibilità la consapevolezza dell'arma e del suo funzionamento.
Sulla rapina posso sfruttare anche se la giurisprudenza mi da torto il ruolo di palo in funzione di una monima partecipazione ex art. 114. Ma argomentando sulla definizione dottrinale e non sulla giurisprudenza che ripeto mi fotte.
Posso metterci le generiche. e qualche altra attenuante da inventarsi ma siceramente non vedo nulla più.
Sarebbe essenziale trovare una sentenza "buona" recente o cmq una più recente del 2001. che mi dite?

Da: ar13/12/2012 12:45:05
CONCORSO ANOMALO  23212/2010

Parere legale motivato di diritto penale - concorso di persone nel reato, concorso eventuale, concorso anomalo, aberratio delicti concorsuale,- OMICIDIO-

TIZIO legato a CAIO da un rapporto di amicizia, gli riferisce l'intenzione di punire SEMPRONIO, a causa di un torto ricevuto dallo stesso, quindi prende una pistola carica, chiede a CAIO di accompagnarlo a casa di SEMPRONIO, incaricandolo di controllare la zona. TIZIO precisa a CAIO l'intenzione di volerlo ferire ad una gamba.Giunti in prossimità dell'abitazione di SEMPRONIO, incontrano MEVIO giovane fratello di CAIO.
Allo stesso riferiscono genericamente che si recavano a casa di un conoscente per affari. MEVIO si offre di accompagnarli. Allo stesso gli è ordinato attendere per strada e di avvisarli se qualcuno fosse salito le scale del palazzo. Quindi TIZIO entra in casa di SEMPRONIO, CAIO attende fuori dal pianerottolo, e MEVIO attende per strada nei pressi del portone dell'abitazione di SEMPRONIO.Tra TIZIO e SEMPRONIO segue una accesa discussione.TIZIO esplode tre colpi di arma da fuoco, verso SEMPRONIO ferendolo agli arti inferiori, e all'addome.
La ferita dell'addome risulta essere mortale, tanto da causarne il decesso.

Per omicidio s'intende la morte di una persona causata da un'altra persona fisica con dolo, colpa o preterintenzione.
L'interesse tutelato è la vita umana. L'elemento oggettivo della fattispecie e che un uomo provochi in qualsiasi modo la morte di un altro uomo. Il Codice prevede diverse specie di omicidio . Nel caso vi sia un omicidio volontario, allo stesso possono contribuire, e partecipare più persone. Il reato può essere commesso o da una sola persona o da due o più persone: in tale ultimo caso ricorre l'ipotesi del concorso di persone nel reato. Le condotte "tipiche" integrano la fattispecie di concorso. Le condotte "atipiche"( quelle non conformi alla condotta tipica monosoggettiva), al contrario non integrano la fattispecie di concorso. Il concorso può essere a) concorso necessario (reati che non possono che essere commessi da più persone); b) concorso eventuale (reati che possono essere commessi da una o più persone). Il concorso eventuale è disciplinato dall'art. 110 C.P., che stabilisce che il reato, anche se commesso da più persone, rimane unico ed indivisibile in quanto l'azione posta in essere da ciascuno dei concorrenti perde la sua individualità e confluisce nel risultato finale, per cui viene applicata la stessa pena per tutti i concorrenti.
Il concorso può essere a) materiale (tutti i concorrenti pongono in essere la fase ideativi e quella esecutiva); b) morale, (istigatore o determinatore del reato).Tra gli elementi del concorso ricordiamo la volontà di cooperare nel reato, ovvero che ciascuno dei concorrenti sia consapevole di cooperare con altri alla realizzazione di un reato, anche se non vi è un previo accordo.
L'elemento soggettivo del concorso consiste nella coscienza e volontà di concorrere con altri alla realizzazione del reato, e richiede innanzi tutto la coscienza e volontà di tutti gli elementi costitutivi di tutta la fattispecie monosoggettiva.I n tema di concorso di persone nel reato, anche la semplice presenza sul luogo dell'esecuzione del reato, purché non meramente casuale, è sufficiente ad integrare gli estremi della partecipazione criminosa, qualora sia servita a fornire all'autore del reato un maggiore senso di sicurezza, rivelando chiara adesione alla condotta delittuosa. (Cass. pen., sez. V 26-06-2009 n.26542).L'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento che fornisca un contributo, alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso (Cass. pen., sez. V 19-06-2009 n. 25894).Le sezioni unite della cassazione affermano in merito che è sufficiente che vi sia la coscienza del contributo fornito all'altrui condotta (Cass. pen., sez. Unite 03-05-2001 n. 31).È statisticamente riscontrabile, e logicamente comprensibile, che la realizzazione plurisoggettiva di un reato aumenta le possibilità che in sede esecutiva si verifichi per taluno dei concorrenti una divergenza fra quanto da lui voluto e quanto oggettivamente realizzato dagli altri.
Quando in sede esecutiva si verifichi un errore che cagiona un evento diverso da quello voluto si verifica il caso del reato aberrante (aberratio delicti).
Si tratta di una sorta di "aberratio delicti concorsuale".Detta aberratio trova applicazione solo in presenza dei seguenti presupposti: 1) la sussistenza di un nesso causale fra la condotta, ed il fatto diverso realizzato; 2) l'assenza di dolo, rispetto al fatto diverso; 3)la necessaria presenza di un nesso psichico, individuato nella "prevedibilità" del reato realizzato non voluto, che deve potersi rappresentare come uno "sviluppo logicamente prevedibile" di quello voluto.Sorge quindi un differente titolo di responsabilità.
In altre parole, del reato diverso risponderanno anche i concorrenti che non l'hanno voluto, a condizione che il reato diverso fosse uno sviluppo logicamente prevedibile dell'azione. Il concorso eventuale è disciplinato dall'art. 110 C.P., e da luogo ad una forma di responsabilità anomala, perché ad una imputazione di natura sostanzialmente colposa, corrisponde una responsabilità a titolo di dolo.
L'art. 116 c.p. prevede, infatti, che "qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento è conseguenza della sua azione od omissione. Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave".
In concreto nel caso il reato diverso è più grave di quello voluto la pena è diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave (art. 116 comma 2° c.p.).
Naturalmente, secondo la Cassazione, il concorrente che non voleva il reato diverso più grave, era certo che questo, pur in astratto prevedibile, non si sarebbe verificato; se viceversa egli riteneva probabile il suo verificarsi e se ne assumeva il rischio, egli risponderà di concorso vero e proprio e non avrà diritto a nessuna riduzione della pena applicandosi l'art. 110 C.P. (concorso pieno), senza alcuna riduzione di pena.
Detto principio è affermato anche nella sentenza della Cass. pen., sez. I del 17-11-2006 n. 37940.
Infatti è ribadito che la responsabilità per concorso anomalo è ravvisabile solo quando l'evento diverso più grave di quello voluto dal compartecipe costituisca uno sviluppo logicamente prevedibile quale possibile conseguenza della condotta concordata non interrotta da fattori accidentali e imprevedibili.
Quindi l'evento diverso non deve essere voluto neanche sotto il profilo del dolo alternativo od eventuale, perché altrimenti sussisterebbe la responsabilità di cui all'art. 110 cod. pen..
Infatti se l'evento sia stato previsto come certo o come altamente probabile non può
prospettarsi l'ipotesi di cui all'art. 116 cod. pen..( Cass. pen., sez. I 27-03-2008 n. 12954 ).
A parere di chi scrive CAIO risponderà di concorso pieno applicandosi l'art. 110 C.P., e non potrà vedere diminuita la pena pur volendo il reato meno grave.
Infatti CAIO aveva certamente in astratto previsto il reato diverso più grave, ritenendolo probabile il suo verificarsi e se ne assumeva il rischio.
Egli quindi risponderà di concorso vero e proprio e non avrà diritto a nessuna riduzione della pena (art. 110 C.P.).
Certamente CAIO ha contribuito materialmente all'esecuzione, ed alla programmazione, dell'evento criminoso, cooperando nel reato, consapevolmente, e coscientemente.
Conosceva tutti gli elementi del reato, ovvero a)la volontà di TIZIO di gambizzare SEMPRONIO, b) che TIZIO possedesse un'arma da fuoco; c) che la stessa arma sarebbe stata usata da TIZIO ; d) ed ha accettato di partecipare alla realizzazione del reato, accompagnando TIZIO alla casa di SEMPRONIO; f) ed accettando di controllare la zona, agevolando l'esecuzione del reato da parte di TIZIO, dandogli un maggiore senso di sicurezza, rivelando così una chiara adesione alla condotta delittuosa..
Quindi l'azione posta in essere da CAIO confluisce nel risultato finale dell'omicidio di SEMPRONIO ed è prevedibile l' applicazione della stessa pena inflitta a TIZIO, ovvero omicidio volontario.Sempre a parere di chi scrive la responsabilità di MEVIO è diversa da quella del fratello CAIO.
Infatti la condotte di MEVIO è certamente"atipica", non integrano la fattispecie di concorso, perché priva dell'elemento soggettivo.
MEVIO ha si contribuito materialmente all'esecuzione dell'evento criminoso, attendendo per strada nei pressi del portone dell'abitazione di SEMPRONIO cooperando nel reato, ma non era consapevole e non conosceva la volontà di TIZIO di gambizzare SEMPRONIO, cosi come non conosceva che TIZIO possedesse un'arma da fuoco e che la stessa sarebbe stata usata contro SEMPRONIO. Nei confronti di MEVIO nessuna responsabilità può essere ascritta, ne di concorso eventuale (art. 110 C.P), ne di concorso anomalo (art. 116 c.p), per mancanza dell'elemento psicologico.


Il concorso di persone nel reato e il concorso anomalo ex art. 116 c.p.
L'art. 110 c.p. nel disciplinare il concorso di persone nel reato prevede che "quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita". Ai fini della configurabilità del concorso è necessario che almeno due persone pongano in essere comportamenti volti alla realizzazione del fatto delittuoso. Dal punto di vista della natura del contributo arrecato, tradizionalmente si distingue tra concorso materiale e concorso morale o partecipazione psichica: si ha il primo se si interviene personalmente nella serie degli atti che danno vita all'elemento materiale del reato; si configura, invece, il secondo se si dà un impulso psicologico alla realizzazione di un reato materialmente commesso da altri. Sotto il profilo soggettivo è necessario che i concorrenti abbiano la coscienza e volontà di concorrere con altri alla realizzazione del fatto criminoso, senza che sia necessaria in tutti i soggetti la reciproca consapevolezza dell'altrui contributo o un eventuale previo accordo, essendo sufficiente che l'intenzione di concorrere sussista anche in uno soltanto dei coautori del reato. Il richiedere la rappresentazione dell'apporto dato ad un'altrui condotta non comporta una modificazione strutturale del normale concetto di dolo, ma si giustifica come conseguenza di un'applicazione al concorso della regola generale, per la quale tutto ciò che costituisce il fatto commesso deve riflettersi nella volontà dolosa[1] . In ossequio ai principi generali in tema di responsabilità penale la fattispecie concorsuale si compone di un elemento oggettivo e di un elemento soggettivo. Anzitutto, i contributi dei singoli concorrenti devono confluire nella realizzazione della fattispecie tipica di reato e la relativa condotta di partecipazione deve essere sorretta da un corrispondente requisito psicologico. È pacifico ormai che la volontà di concorrere non abbisogna di un previo concerto (ipotesi che ricorre nella maggior parte dei casi), ma la coscienza del concorso può benissimo manifestarsi come intesa istantanea, ovvero come semplice adesione all'opera altrui. L'azione criminosa può essere realizzata da più soggetti ciascuno dei quali si limita a porre in essere una frazione del fatto tipico (esecuzione c.d. frazionata) e non occorre che il fatto collettivo giunga a consumazione, ma è sufficiente che la realizzazione comune si traduca in atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto. L'elemento soggettivo nel concorso ex art. 110 c.p. può presentarsi sia nella forma del dolo diretto, sia in quella del dolo eventuale, nel caso in cui il concorrente, pur non volendo direttamente la produzione dell'evento, ne prevede la possibile realizzazione agendo anche a costo di cagionarlo.
Per la sussistenza del concorso anomalo previsto dall'art. 116 c.p., secondo cui "qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento è conseguenza delle sua azione od omissione", è invece necessario che ricorrano tre requisiti: a) l'adesione psichica dell'agente ad un reato concorsuale diverso; b) la commissione da parte di altro concorrente di un reato diverso; c) un nesso psicologico in termini di prevedibilità tra la condotta dell'agente compartecipe e l'evento diverso in concreto verificatosi (cfr., Cass., I, 23 febbraio 1995, n. 3381).
Non è sufficiente un rapporto di causalità materiale tra condotta dell'agente e l'evento diverso, ma è necessario che sussista un nesso eziologico di natura psichica, nel senso che il reato diverso commesso dal compartecipe deve rappresentarsi alla psiche dell'agente come sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto. L'agente risponde, dunque, del diverso reato solo nel caso che egli, nell'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti nuovi, sia stato in grado di prevedere in concreto l'evento come logico sviluppo della sua condotta sulla base delle norme di comune esperienza.
L'art. 116 disciplina espressamente una particolare ipotesi di aberratio delicti plurisoggettiva, benché tra le due figure sussiste una certa differenza. Infatti, mentre nell'aberratio delicti l'evento diverso che si realizza deve essere, a norma dell'art. 83 c.p., il risultato di un errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato o effetto di altra causa, nel caso di cui all'art. 116 c.p. l'evento diverso deve essere "voluto" da parte di qualcuno dei concorrenti e inoltre, nell'ipotesi in esame si richiede che l'evento sia "prevedibile", a differenza dell'ipotesi ex art. 83, ove non si ravvisa tale presupposto.
La disposizione di cui all'art. 116 c.p., pur nel rigore punitivo che la caratterizza, è applicabile tanto nel caso in cui il reato commesso sia unico, tanto nell'ipotesi in cui con il reato concorsuale e voluto ne venga realizzato un altro che costituisca lo sviluppo del primo, nel senso, cioè, che tra i due illeciti intercorra un nesso causale. Ai fini dell'esistenza del nesso eziologico è necessario che una catena causale sussista tra un antecedente e un evento concreto che si verifica hic et nunc, diversamente è irrilevante la circostanza che un evento analogo avrebbe potuto verificarsi come conseguenza di fattori ipotetici rimasti di fatto inoperanti.
L'art. 116 che attribuisce al concorrente la responsabilità per l'evento diverso non voluto sulla base del mero rapporto di causa ed effetto, configura una ipotesi di responsabilità oggettiva, ma per mitigare l'esasperato rigore di una responsabilità fondata solo su detto nesso, con una lettura costituzionalmente orientata basata sul principio della personalità della responsabilità penale la Corte costituzionale ha sancito che la responsabilità ex art. 116 deve fondarsi sulla "sussistenza non soltanto del rapporto di causalità materiale, ma anche di un rapporto di causalità psichica" . In virtù di questa interpretazione correttiva, la responsabilità ex art. 116 perde i suoi connotati rigidamente oggettivi-causali tendendo ad orientarsi secondo il modello dell'imputazione a titolo di colpa, pur non integrandone tutti i requisiti.
La responsabilità per concorso anomalo costituisce una forma minore di concorso di persone nel reato. Per questo motivo, l'art. 116 c.p. prevede che se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita per chi volle il reato meno grave. Si tratta di una vera e propria circostanza attenuante, come tale sottoposta alla relativa disciplina giuridica. Si precisa che la valutazione di gravità va effettuata in via ipotetica, ipotizzando quella che sarebbe stata la gravità del fatto programmato e ponendola a confronto con quella del fatto concretamente realizzato.
Da queste premesse, si possono trarre le seguenti conclusioni, quanto al rapporto tra concorso diretto e concorso anomalo. Il presupposto per l'applicabilità al concorrente che volle il reato diverso della minore responsabilità anomala prevista dall'art. 116 c.p. è che tale fatto non sia stato voluto nemmeno a titolo di dolo (indeterminato, alternativo o eventuale) e, perciò, che non sia stato già considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata e non sia stato accettato il rischio del suo verificarsi. In caso contrario, infatti, ricorre la figura del concorso pieno ex art. 110 c.p., che si configura quando i singoli concorrenti nutrono la consapevolezza e la volontà di concorrere con altri alla perpetrazione del reato, eventualmente agendo anche solo accettando il rischio che l'evento non voluto si realizzi come effetto prevedibile di quello perseguito. Tutti i concorrenti devono rispondere a titolo di concorso pieno per l'effettivo verificarsi di quegli eventi lesivi oggetto non solo dei già preventivati sviluppi dell'azione, ma anche di quelli prevedibili secondo l'id quod plerumque accidit, quantunque essi siano concretamente dovuti all'iniziativa di taluno soltanto dei compartecipi. Per quanto concerne la prevedibilità del reato diverso non voluto, in dottrina si registrano due soluzioni interpretative diverse. Secondo un primo orientamento, è sufficiente la prevedibilità in astratto: cioè si fa riferimento a un rapporto tra fattispecie incriminatrici poste a confronto tra di loro (ad esempio furto e rapina, lesioni personali e omicidio). Invece, secondo un secondo indirizzo, che privilegia una lettura costituzionale della norma, è necessaria la prevedibilità in concreto: per stabilire se l'azione delittuosa diversa effettivamente realizzata rappresenti logicamente un prevedibile sviluppo rispetto al piano d'azione inizialmente programmato, occorre tenere conto di tutte le circostanze relative alla singola vicenda concreta

Con il termine concorso anomalo, si indica la peculiare fattispecie contemplata e disciplinata dall'art. 116 cp (così come reinterpretata a seguito della lettura costituzionalmente orientata della norma operata dalla Consulta con la sentenza n. 42 del 13 maggio 1965) a mente del quale: "qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti anche questi ne risponde se l'evento è conseguenza della sua azione od omissione. Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave".

L'art. 116 cp, descrive e disciplina con la punibilità del correo nolente a titolo, per l'appunto, di concorso doloso anomalo, un caso molto frequente nella pratica e, cioè, quello che taluno dei correi commetta un fatto di reato distinto rispetto a quello originariamente programmato e che tale distinto fatto di reato sia, in ogni caso, sotto il profilo della causalità, riconducibile anche al contributo offerto da altro concorrente che non abbia, tuttavia, la volontà di realizzare il fatto di reato commesso autonomamente dal correo (si pensi al caso in cui, programmato il furto nell'appartamento, uno dei correi si renda responsabile anche del reato di violenza sessuale nei confronti della giovane donna trovata all'interno dell'apaprtamento).
 
La responsabilità del correo nolente, sulla base dell'art. 116 cp, è affermata sulla sola scorta del nesso di causalità, sicchè, nell'esempio precedente, sarebbe sufficiente ad inferirne la responsabilità dolosa per il delitto di violenza sessuale l'aver, ad esempio, assunto il ruolo di "palo" dinanzi all'abitazione.
  La sentenza n. 42 del 13 maggio 1965 della Corte Costituzionale ha, tuttavia, avuto, al riguardo, modo di precisare che una lettura costituzionalemnte orientata dell'art. 116 cp, rispettosa del principio della responsabilità personale colpevole quale desumibile dall'art. 27 Cost, impone di ravvisare la responsabilità del concorrente ex art. 116 cp per il diverso fatto di reato commesso dal correo solo qualora tale diverso fatto possa essere considerato uno sviluppo logicamente prevedibile del reato oggetto del programma criminoso.
Per effetto dell'interpretazione adeguatrice dell'art. 116 cp fornita dalla Corte Costituzionale, la responsabilità del concorrente per il fatto doloso del correo è di natura sostanzialmente colposa in quanto postula:a) la mancanza di volontà relativa al reato diverso;b) la prevedibilità della commissione del reato diverso e, quindi, la violazione della norma cautelare insita nell'affidarsi ad una condotta, di per sè non controllabile, come quella degli altri correi.
In tale prospettiva, nella fattispecie di cui all'art. 116 cp, è stata ravvisata la sussistenza di un concorso anomalo in quanto il correo risponde a titolo di dolo di un fatto al medesimo imputabile a titolo di colpa.
  Deve, peraltro, soggiungersi che, con riferimento al reato diverso, ai fini dell'applicazione dell'art. 116 cp e dell'eventuale diminuzione di pena per il correo nolente, non deve neppure essere accettato il rischio della verificazione in quanto, in tale caso, il concorrente ne risponderà ex art. 110 cp a titolo di dolo eventuale.
  Con riferimento al requisito della prevedibilità del fatto di reato ulteriore, deve sottolinearsi che sussistono due orientamenti diversi.
  Secondo una prima tesi, la prevedibilità deve sussistere solo in astratto, nel senso che, ai fini della configurabilità della responsabilità del concorrente nolente, è necessario che tra le due fattispecie astratte di reato come contemplate dalle norme penali di parte speciale, sussista una astratta compatibilità nel senso che l'una possa astrattamente costituire lo sviluppo dell'altra.
Secondo altra tesi, invece, la punibilità del correo nolente, in caso di concorso anomalo, presuppone la prevedibilità in concreto del reato diverso, nella specifica situazione in cui viene realizzato il fatto di reato diverso, poste le qualità personali del correo materialmente responsabile e quelle della vittima nonchè le peculiari caratteristiche del luogo e del tempo.
Il reato diverso (con nomen iuris diverso) può essere più o meno grave; nel caso di concorso anomalo nel reato più grave, al correo nolente potrà essere applicata una diminuzione di pena.
  Con riferimento al concorso anomalodi cui all'art. 116 cp, deve sottolinearsi come esso costituisca una particolare ipotesi di aberratio delicti, nel senso che il correo nolente viene chiamato a rispondere, a titolo di dolo, di reato diverso da quello voluto; mentre, però, con riferimento all'aberratio delicti, il delitto diverso viene commesso per errore nell'uso dei mezzi d'esecuzione del reato (o per altra causa), nella fattispecie del concorso anomalo il reato diverso è effettivamente voluto dall'autore materiale e la responsabilità a titolo di dolo nei riguardi del correo nolente si giustifica, rispetto a quella colposa prevista nella fattispecie di cui all'art. 83 cp, per la maggiore pericolosità che presenta la forma di commissione plurisoggettiva del reato. Inoltre, ove il diverso reato sia commesso per errore, s'applicherà alla fattispecie concorsuale, il disposto di cui all'art. 83 cp a tutti i concorrenti che risponderanno dunque, a titolo di colpa, del diverso reato commesso se tale titolo di responsabilità sia previsto dalla norma che contempla il reato erroneamente commesso.
Il concorso di persone nel reato indica, in via generale, il fenomeno della realizzazione plurisoggettiva del reato. Esso può essere l'unico modo di manifestazione di un determinato tipo di reato, e in tal caso si parlerà di concorso necessario (es. classico è quello della rissa ex art. 588 cp dove non è configurabile la realizzazione monosoggettiva della fattispecie contemplata dalla norma) ovvero può trattarsi di una delle modalità di realizzazione di una fattispecie astratta di reato realizzabile in forma monosoggettiva o in forma plurisoggettiva, in tale ultima ipotesi si parlerà di concorso eventuale.
  Il concorso eventuale, dunque, rispetto al concorso necessario si caratterizza per ilf atto che la fattispecie di reato contemplata dalla norma può indifferentemente essere realizzata da un unico soggetto o da più soggetti.
Con riferimento alle fattispecie di concorso necessario, un ruolo peculiare viene svolto da tutte le ipotesi di associazione per delinquere, laddove lo stesso fatto di partecipare stabilmente all'associazione, a prescindere dalla realizzazione di alcuno dei reati scopo dell'associazione, configura un fatto di reato del quale sono tenuti a rispondere tutti i partecipanti.
  La differenza tra le fattispecie di reato associativo e il concorso eventuale è che, nel secondo caso, il vincolo associativo è preordinato alla commissione di un solo reato ed è pertanto occasionale mentre, nel primo, il vincolo è preordinato alla commissione di una serie potenzialmente indefinita di reati.
  Con riferimento ai reati associativi, tra i problemi maggiormente dibattuti in dottrina vi sono:  a) la responsabilità per i reati scopo in capo ai partecipanti; b) la configurabilità di un concorso eventuale esterno nel delitto associativo.
  Con riferimento al primo dei delineati profili, la giurisprudenza esclude che la mera partecipazione all'associazione possa far sorgere automaticamente una responsabilità per i reati scopo dei quali dovranno rispondere solo i soggetti che abbiano posto in essere i presupposti materiali e psicologici del fatto di reato realizzato.
  Il concorso eventuale esterno al reato associativo è, invece, stato considerato ammissibile qualora la partecipazione sia risultata isolata e confinata ad un atto uncio posto in essere anche a soli fini utilitaristici purchè abbia avuto l'effetto di rafforzare l'associazione. Il presupposto negativo è quello della mancata partecipazione stabile nell'associazione e nella mancata possibilità, da parte di questa, di fare affidamento durevole sull'apporto del partecipante esterno (cfr. Cass. Pen. 16493/06; Cass. Pen. n 33748/2005).
l'attività di partecipazione penalmente rilevante art 110 cp
Uno dei problemi applicativi di maggior rilievo, con riferimento al concorso di persone nel reato, è quello di stabilire quando la condotta del concorrente, di per sè non conforme alla fattispecie astratta di parte speciale, possa dirsi punibile.
  Ed infatti, la maggior parte delle fattispecie di reato sono costruite sull'ipotesi della commissione in forma monosoggettiva, di talchè la punibilità delle condotte atipiche dei concorrenti è dovuta al disposto di cui all'art. 110 cp che stabilisce: "quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti". Attraverso l'art. 110 cp, il codice ha, dunque, con una clausola generale, ampliato la tipicità dei reati di parte speciale prevedendo una forma plurisoggettiva di commissione delle fattispecie penalmente rilevanti a struttura monosoggettiva.
L'art. 110 cp non precisa le caratteristiche che deve rivestire la condotta concorrente ai fini della sua punibilità e, nello stabilire la pari responsabilità dei correi, fa salve le diposizioni degli articoli seguenti e, in particolare, quella dell'art. 114 cp a mente del quale la pena è diminuita per quel correo il cui contributo sia stato minimo. 
Sotto il profilo dogmatico, diverse sono state le teorie che hanno tentato una ricostruzione generale delle fattispcie concorsuali onde individuarne la natura unitaria.
Secondo una prima tesi, nota sotto il nome di teoria dell'accessorietà, la punibilità della condotta atipica del concorrente si fonderebbe sul fatto che essa accede ad una condotta tipica posta in essere dall'autore del reato; per la versione estrema di tale teoria, la punibilità del concorrente sarebbe condizionata alla punibilità in concreto dell'autore mentre, secondo altra impostazione, sarebbe sufficiente la mera antigiuridicità e la conformità al tipo della condotta. La critica che viene mossa a tale teoria è che essa non è in grado di spiegare la punibilità dei concorrenti nel caso in cui nessuno di essi abbia, con  la sua sola azione, realizzato il fatto tipico che sia, invece, risultato tale per la sommatoria delle azioni poste in essere da ciascun concorrente.
  Altra tesi, nota come teoria della fattispecie plurisoggettiva eventuale, ha ricostruito la tipicità del reato plurisoggettivo in guisa distinta dalla tipicità dell'omologo reato monosoggettivo. Dalla combinazione della norma di parte generale che punisce il concorso di persone nel reato e della norma incriminatrice di parte speciale, originerebbero diversi tipi di reati plurisoggettivi tipici, sicchè la tipicità della condotta del concorrente non andrebbe vista in relazione alla fattispecie astratta di parte speciale ma in relazione al tipo che scaturirebbe dalla combinazione tra l'art. 110 cp e la norma incriminatrice di parte speciale.
  Secondo la versione estrema di tale teoria, anzi, in ipotesi di realizzazione plurisoggettiva del reato sussisterebbero tante condotte tipiche diverse quanti sono, in concreto, i soggetti che sono concorsi nella realizzazione del reato.

La struttura del concorso di persone nel reato
Il concorso di persone nel reato è caratterizzato dalla presenza di una serie di elementi strutturali:
la pluralità di persone, la commissione, in forma plurisoggettiva, di un reato,il contributo causale di ciascun concorrente; l'elemento soggettivo tipico della commissione plurisoggettiva del reato,la pluralità di persone
Con riferimento al primo dei suddetti elementi, secondo una parte della dottrina e per la prevalente giurisprudenza, ai fini della ricorrenza del concorso di persone nel reato, non è necessaria la punibilità di tutti i correi essendo sufficiente il materiale concorso nel reato anche laddove uno o più dei correi risultino non punibili per difetto dell'elemento soggettivo o in quanto non imputabili. Ai fini della punibilità, a titolo di concorso, sarebbe, in tale prospettiva, sufficiente che anche uno solo dei soggetti concorrenti sia punibile ed abbia la volontà o la consapevolezza di aver realizzato il fatto di reato in forma concorsuale.
  Tale tesi è criticata da quanti, invece, ritengono che non possano essere considerati concorrenti i soggetti non punibili e, in particolare, i soggetti che non abbiano agito con dolo e che siano non imputabili.
  Secondo questa impostazione non sarebbero forme di esecuzione plurisoggettiva del reato:
  l'art. 48 cp che disciplina il caso in cui il reato sia commesso per errore determinato dall'altrui inganno;l'art. 54 cp che disciplina il caso in cui il reato sia commesso a causa di costringimento psichico;l'art. 86 cp che disciplina l'induzione in altri di uno stato di incapacità allo scopo di far commettere un reato;l'art. 111 cp che disciplina il caso in cui venga determinata a commettere un reato persona non imputabile o non punibile.
  In tali ipotesi, il reato sarebbe commesso in forma monosoggettiva da parte dell'autore mediato che compirebbe il reato per mezzo di un altro uomo non punibile.
  Per la riconduzione di tali fattispecie nell'ambito della realizzazione plurisoggettiva del reato e, più in generale, per l'esclusione che la realizzazione plurisoggettiva del reato imponga necessariamente la punibilità dei concorrenti, depongono alcune norme che disciplinano il concorso di persone nel reato.
  In particolare, l'art. 112 cp, ultimo comma, stabilisce che gli aggravamenti di pena stabiliti dai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non sia imputabile o punibile e l'art. 119 cp stabilisce che le circostanze soggettive che escludono la pena per taluno dei correi, tra cui il dolo e la non imputabilità, hanno effetto soltanto con riguardo alla persona cui si riferiscono.
  Le menzionate norme sembrano presupporre la possibilità di una realizzazione concorsuale del reato a mezzo di soggetti non punibile essendo, come detto, sufficiente la punibilità di anche uno solo dei concorrenti.
la commissione, in forma plurisoggettiva, di un reato
La realizzazione di un reato in forma plurisoggettiva è ulteriore elemento per la punibilità dei concorrenti. Tale reato può essere realizzato anche nella forma tentata ma non è previsto l'assoggettamento a pena dei concorrenti se non siano stati posti in essere atti diretti a realizzare il disegno criminoso.
Ciò è quanto si evince dell'art. 115 cp a mente del quale: "salvo che la legge disponga altrimenti, qualora due o più persone si accordino allos copo di commettere un reato e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell'accordo....le stesse disposizioni si applicano nel caso di istigazione a commettere un reato, se l'istigazione è stata accolta ma il reato non è stato commesso".
La norma testè riportata esprime il principio di materialità, del quale costituiscono ulteriore espressione l'art. 56 cp, 1° comma in materia di tentativo e l'art. 49, 1° comma del codice penale, in materia di erronea supposizione di commettere un reato; si tratta del noto principio per cui cogitationis poena nemo patitur.

Tuttavia, in considerazione della particolare pericolosità degli accordi volti alla commissione in forma plurisoggettiva dei reati, nei casi contemplati dall'art. 115 cp, è possibile sottoporre i soggetti dell'accordo o l'istigatore a misura di sicurezza.
  La norma di cui all'art. 115 cp fa, peraltro, salvi i casi in cui il Legislatore ritenga di anticipare la soglia della punibilità all'accordo o all'istigazione non richiedendosi la successiva loro concretizzazione (es. artt. 302 e 304 cp in materia di reati contro la personalità dello Stato, l'istigazione alal corruzione di cui all'art. 322 cp, l'accordo per la cessione di stupefacenti di cui all'art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309).
Non costituiscono,invece, deroghe all'art. 115 cp, i vari reati associativi in quanto essi presuppongono, oltre che l'accordo volto alla commissione di futuri reati, anche la predisposizione di una organizzazione di uomini e mezzi che, di per sè, costituisce reato.
Il contributo causale dei concorrenti
Affinchè sussista la punibilità dei concorrenti ai sensi dell'art. 110 cp, è necessario che sussista un contributo causale, riferibile a ciascuno di essi, nella realizzazione del fatto di reato.
  Il contributo causale, poi, può essere fornito in sede di ideazione del reato ovvero nella sua fase esecutiva.
  Nel primo caso, si avrà il concorso morale, nel secondo il concorso materiale nel reato.
  La verifica della causalità tra le condotte tenute da ciascun concorrente ed il fatto di reato concretamente realizzatosi, si presenta in maniera distinta a seconda che si versi in situazione di concorso morale o in situazione di concorso materiale.
  Il concorso morale, infatti, non si estrinseca sul piano materiale ma esclusivamente sul piano psicologico.
  Il ruolo che il concorrente morale può rivestire è sia quello del determinatore, che induce nell'autore materiale un proposito criminoso prima inesistente, sia quello dell'istigatore che rafforza nell'autore materiale un proposito criminoso già esistente.  
Per la verifica del nesso di causalità nel concorso morale, non è necessaria la prova che, in difetto dell'apporto del correo, l'autore materiale non avrebbe maturato il proposito criminoso atteso che tale prova, vertendo su fatti immateriali, sarebbe pressocchè impoossibile da fornire. E' sufficiente, l'astratta idoneità della condotta posta in essere ad influenzare, sotto il profilo psicologico, l'autore materiale del reato effettivamengte commesso. 
E', tuttavia, necessario distinguere, ai fini della punibilità del concorrente morale, le figure del determinatore e dell'istigatore, da quella del connivente, che si caratterizza per un'adesione interiore al fatto di reato realizzato che non arreca, tuttavia, alcun contributo causale, neppure sotto il profilo del rafforzamento del proposito criminoso, alla realizzazione del fatto di reato (secondo la Suprema Corte, i caratteri della connivenza sono la passività della condotta ed il mancato palesamento dell'adesione alla condotta criminosa, cfr Cass. Pen. 15023 del 2006; inoltre la giustificazione della condotta criminosa o l'adesione alla stessa manifestata successivamente alla commissione del fatto, pur moralmente riprovevole, non costituisce concorso morale e non è penalmente rilevante, cfr Cass. Pen. n. 23916 del 2003).
Neppure risulta punibile, ex art. 110 cp, il soggetto che agevoli gli autori del reato dopo la commissione dello stesso. Può concretizzare, invece, la fattispecie di concorso morale, la preventiva offerta d'aiuto, in quanto astrattamente idonea a rafforzare l'intento di delinquere.
Il concorso materiale nel reato si presenta in guisa distinta per gli autori ed i coautori e per i complici. Mentre, per le prime due categorie, l'individuazione del nesso causale può avvenire con gli stessi criteri del nesso di causalità relativo alle fattispecie monosoggettive, discusso è il caso della condotta del complice in quanto, posta l'atipicità della condotta di questo ed i ruoli potenzialmente infiniti che il complice può rivestire nella commissione del fatto di reato, l'individuazione di un nesso di causalità tra il reato quale concretamente realizzato e la condotta del complice risulta alquanto più ardua.
  Secondo una prima tesi, con riferimento al complice, la causalità andrebbe ravvisata come esistente ogni qual volta la condotta del complice sia condizione del reato, ogni qual volta, cioè, in mancanza dell'apporto causale del complice, il reato non si sarebbe verificato. La teoria è stata criticata in quanto eccessivamente restrittiva delle condotte punibili.
  Secondo altra teoria, la punibilità della condotta del complice ed il nesso di causalità tra la sua condotta ed il fatto di reato andrebbe affermata ogni qual volta tale condotta abbia agevolato la commissione del fatto di reato. In senso critico, si è affermato che, interpretando così la causalità, con riferimento al concorso materiale del complice, si limiterebbe eccessivamente la punibilità e, in particolare, la si escluderebbe in tutti quei casi in cui il contributo del complice non sia risultato in concreto utile alla commissione del fatto di reato (si pensi all'ipotesi del complce maldestro).
E' stato, duqnue, proposto un nuovo criterio per accertare il nesso di causalità in caso di concorso materiale con riferimento alla condotta atipica del complice e, cioè, il crietrio della prognosi postuma con il quale si verifica ex ante l'idoneità del contributo del complice a favorire la realizzazione del fatto di reato a prescindere dal suo esito effettivo. 
In senso critico, si è affermato che il criterio della prognosi postuma non può essere utilizzato laddove un fatto di reato si sia effettivamente realizzato in quanto, in tale caso, la verifica sul nesso di causalità va effettuata ex post. 
Secondo autorevole dottrina, dunque, in caso di concorso materiale, il nesso di causalità tra la condotta del complice ed il fatto di reato deve essere ravvisato ogni qual volta il contributo del complice abbia determinato il verificarsi di un fatto di reato, secondo determinate modalità con valutazione ex post; va dunque escluso il concorso materiale allorchè il contributo alla realizzazione dello specifico fatto di reato sia risultato nullo. 
In tale ultima ipotesi, peraltro, può verificarsi se, pur non sussistendo il nesso di causalità a titolo di concorso materiale nel reato plurisoggettivo, sussista un concorso morale sotto il profilo del rafforzamento del proposito criminoso dell'autore.
Il requisito psicologico nel concorso di persone nel reato
  Ulteriore requisito del concorso di persone nel reato è quello psicologico che si atteggia in guisa particolare in quanto comprende, oltre alla volontà del fatto tipico descritto dalla fattispecie astratta di reato monosoggettivo, la volontà di cooperare nel reato..
Quest'ultima consiste nella consapevolezza del concorso dell'azione di altre persone nella realizzazione di un fatto di reato e nella coscienza e volontà di apportare il proprio contributo alla realizzazione del medesimo fatto.
Con riferimento alla volontà di cooperare nel reato nel concorso di persone, la giurisprudenza ha avuto, sovente, modo di precisare che, ai fini dell'applicabilità dell'art. 110 cp e dell'individuazione di una responsabilità concorsuale, non è necessario il previo accordo in quanto è ben ipotizzabile un'intesa estemporanea che si realizza contestualmente alla realizzazione della fattispecie tipica.
Inoltre, si è precisato che non è necessaria, ai fini dell'individuazione del requisito psicologico necessario ad integrare la fattispecie del concorso di persone, la reciproca conoscenza della cooperazione di altri nella commissione del reato in quanto è ipotizzabile che tale consapevolezza sia attribuibile anche ad uno solo dei materiali concorrenti nella realizzazione del fatto tipico.
E' chiaro che, in tale ipotesi, soltanto nei confronti di tale soggetto sarà configurabile una responsabilità penale a titolo di concorso per il reato commesso mentre gli altri soggetti che abbiano posto in essere il fatto o una frazione di esso, risponderanno della fattispecie monosoggettiva di reato eventualmente commessa individualmente.
Si discute in dottrina della giuridica ammissbilità di un concorso doloso nel reato colposo e di un concorso colposo nel reato doloso.
Con riferimento alla prima delle due fattispecie, si pensi alla condotta del cacciatore che, dopo essersi avveduto dell'errore del compagno di caccia che abbia erroneamente supposto celarsi dietro un cespuglio un animale anzichè una persona e della sua volontà di esplodere un colpo per colpire la ritenuta preda, lo conforti nel suo intendimento istigandolo a fare fuoco. In tale ipotesi, si è esclusa la responsabilità dolosa diretta in quanto l'autore materiale del fatto è soggettto diverso; parimenti non si è ritenuto di poter applicare l'art. 48 cp in quanto non sussiste inganno determinante l'errore altrui che preesiste alla condotta istigatoria. Parte della dottrina ritiene applicabile la norma di cui all'art. 110 cp per incriminare la condotta dell'istigatore ritenendo che nulla osti acchè tale articolo possa applicarsi anche nel caso in cui i correi debbano rispondere del reato a titoli diversi (nell'ipotesi in esame, a titolo di dolo per quanto riguarda l'istigatore e a titolo di colpa per quel che riguarda l'autore materiale).
Secondo altra parte della dottrina, invece, l'art. 110 cp postulerebbe che i concorrenti rispondano del reato allo stesso titolo in quanto, allorchè il legislatore ha previsto che del fatto i correi possano rispondere a titolo diverso lo ha espressamente previsto (si fa l'esempio del concorso anomalo di cui all'art. 116 cp).
Con riferimento al concorso colposo nel reato doloso, invece, ne viene esclusa la giuridica ammissibilità sulla scorta del disposto di cui all'art. 42 cp, secondo comma che impone un'espressa previsione legislativa in ordine ai casi di responsabilità colposa (previsione inesistente nelle norme che disciplinano il concorso di persone nel reato; l'art. 113 cp, infatti, parla di cooperazione nel delitto colposo e non già di cooperazione colposa nel delitto) nonchè traendo argomento dal fatto che, allorchè il legislatore ha inteso punire la mera agevolazione colposa, lo ha fatto espressamente (cfr., ad esempio, gli artt. 254, 259 e 350 cp).   
le circostanze del concorso di persone nel reato 
Il concorso di persone nel reato presenta, all'art. 112 cp, alcune circostanze aggravanti della pena specifiche per le forme plurisoggettive di commissione del reato.
la prima delle circostanze aggravanti contemplata dall'art. 112 cp è quella relativa al numero di persone che abbiano concorso nella realizzazione del fatto penalmente rilevante. Più precisamente, ove tale numero ecceda le cinque unità si applicherà l'aggravante di cui al n. 1 del primo comma dell'art. 112 cp. Secondo la giurisprudenza, peraltro, tale aggravante troverà applicazione anche qualora si tratti di reato a concorso necessario salvo che il numero eccedente le cinque unità sia elemento strutturale del fatto di reato.  
Il n. 2 dell'art. 112 cp riguarda il ruolo rivestito nella fattispecie criminosa plurisoggettiva posta in essere e s'applica a coloro che abbiano organizzato o promosso la cooperazione ovvero che abbiano diretto l'attività esecutiva.
Il n. 3 dell'art. 112 cp riguarda, invece, coloro che abbiano determinato a commettere il reato persone sottoposte alla loro autorità direzione o vigilanza.
Il n. 4 dell'art. 112 cp riguarda, infine, coloro che abbiano determinato a commettere un reato persona minore di anni 18 o persona in situazione di infermità o deficenza psichica ovvero che si siano avvalsi delle stesse per la commissione di reati per i quali sia previsto l'arresto in flagranza.  
Il secondo comma dell'art. 112 cp, prevede un aumento della pena sino alla metà per chi si sia avvalso, per la commissione di un delitto che preveda l'arresto in flagranza, di persona non punibile o non imputabile per una qualità personale.
L'ultimo comma, per le fattispecie di cui al n. 4 del primo comma e di cui al secondo comma, prevede un ulteriore aggravamento di pena (rispettivamente sino alla metà o sino ai due terzi), ove il soggetto che si sia avvalso della persona minore o della persona in situazione di infermità o deficenza psichica o di persona non imputabile o non punibile per una qualità personale, sia il genitore esercente la potestà.  
L'ultimo comma dell'art. 112 cp prevede che gli aggravamenti di pena si applichino anche se taluno dei soggetti che abbiano concorso nel reato non siano punibili o imputabili; ciò che conforta la tesi secondo la quale, ai fini della configurabilità del concorso di persone nel reato è sufficiente che anche una sola delle persone che abbiano materialmente concorso sia effettivamente assoggettabile a pena.
L'art. 114 cp prevede le circostanze attenuanti specifiche del concorso di persone. Innanzitutto, può essere diminuita la pena del concorrente che abbia prestato un contributo di minima importanza. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte l'individuazione del contributo di minima importanza va verificata sul piano oggettivo della causalità e va riconosciuta ogni qual volta tale contributo possa essere eliminato senza apprezzabili conseguenze sull'eziologia del reato. Inoltre può applicarsi una diminuzione di pena in favore del soggetto minore di anni 18 o del soggetto che versi in situazione di deficenza psichica o in stato di infermità o se sia stato determinato al reato da persona al cui potere di direzione o vigilanza.
Sotto il profilo dell'applicazione delle circostanze nel reato plurisoggettivo, deve sottolinearsi come, a mente dell'art. 118 cp, : "Le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere, l'intensita' del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono.". 
Ciò comporta che le circostanze aggravanti oggettive e quelle soggettive diverse da quelle di cui all'art. 118 cp si estenderanno ai compartecipi solo a condizione che esse siano conosciute o conoscibili mentre le circostanze che diminuiscono la pena diverse da quelle di cui all'art. 118 cp si estenderanno automaticamente. Tutte le circostanze indicate all'art. 118 cp sono, invece, incomunicabili.  
Con riferimento alle circostanze di esclusione della pena, l'art. 119 cp stabilisce, invece che: "Le circostanze soggettive, le quali escludono la pena per taluno di coloro che sono concorsi nel reato hanno effetto soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono.
Le circostanze oggettive che escludono la pena hanno effetto per tutti coloro che sono concorsi nel reato."
 
A tale riguardo, una peculiare problematica si è posta con riferimento alla desistenza nell'ambito del concorso di persone. Si è, cioè, discusso se, per poter godere della causa di esclusione della pena prevista dall'art. 56, 3° comma, il concorrente debba escludere solo il proprio contributo causale o debba impedire che il reato sia compiuto. L'opinione largamente maggioritaria della dottrina così come quella della giurisprudenza, ritengono che la desistenza del complice consista nell'eliminazione del personale contributo causale alla fattispecie concorsuale così da elidere ogni efficienza eziologica della propria condotta nell'eventuale produzione del risultato offensivo programmato. La desistenza ha, naturalmente, in tale caso, efficacia solo in favore del soggetto che l'abbia posta in essere non essendo estensibile ai compartecipi (diverso il caso in cui la desistenza riguardi l'autore in quanto, in tale ipotesi, il reato non sarà commesso e, della stessa, per motivi evidenti, si gioveranno anche i correi).  
Con riguardo, invece, al recesso attivo, nessun particolare problema si pone nel concorso di persone in quanto si tratta della possibilità, offerta a tutti i concorrenti, di eliminare le conseguenze offensive di una condotta criminosa già realizzata. Anche con riferimento al recesso attivo, della diminuzione di pena in esso prevista potrà giovarsi solo il correo che l'abbia posto in essere.

Da: Leo13/12/2012 12:45:10
Qualche penalista può postare l atto di appello completo please

Da: The Special13/12/2012 12:47:11
dai è semplice,basta essere convincenti

Da: ter13/12/2012 12:47:41
d'accordo con the special...per ulde84 io come circostanza da chiedere non metterei 114 ma 116 co2 (ovviamente solo in subordine nella denegata ipotesi in cui il giudice dovessere riconoscere la resp di sempronio ex art 116)

Da: max13/12/2012 12:47:52
Io imposto così....
116 co 2
attenuanti generiche
spiegazione fattuale a sostegno della tesi.

Da: eicesame2010 13/12/2012 12:49:30
VI PREGOOOOOO PUBBLICATE L' ATTO??????????????
???????????????????????????

Da: please13/12/2012 12:50:17
PUBBLICATE L'ATTO!!!!

Da: ter13/12/2012 12:51:01
si però ci mancano le richiesta finali...dal punto di vista processualistico cosa chiediamo alla corte?

assoluzione completa

in subordine se 116 quantomeno 2co

attenuanti generiche

???

Da: BRI13/12/2012 12:52:28
Ragazzi ma non sarebbe più opportuno indirizzare l'appello direttamente alla corte europea dei diritti dell'uomo? Sempronio è innocente, manco ci voleva salire sullo scooter....

Da: Avvocato di catania13/12/2012 12:52:47
L'appello è solo per Sempronio che ha fatto il palo e basta.
La competenza è della Corte di Assise di Appello in quanto tutti i 4 imputati sono stati condannati in primo grado per rapina ed omicidio volontario

Da: The Special13/12/2012 12:53:20
Volendo da bravi avvocati dovete chiedere anche la assoluzione per il reato di rapina, ci sarà qualche sentenza micragnosa da girare a vostro favore..qui non ho codice e quindi vado su supposizioni..nel codice annotato troverete ciò che vi serve per sostenere al meglio le vostre tesi

Da: praticante_13/12/2012 12:53:37
Ragazzi l'atto è semplicissimo, se non siete in grado di redigerlo siete a mare!!!!!!!

Da: da salerno13/12/2012 12:53:49
non avete capito nulla: cass. sez. III 5/05/2012 n. 4541.
"nell'ipotesi in cui il soggetto, ancorchè vittima di una rapina, insegua, munito di arma bianca, i rapinatori e quest'ulitimi, per difendersi, esplodano, un colpo con arma da fuoco ( ferendolo mortalmente) possono invocare la scriminante della legittima difesa".
vi ho salvato anche oggi, in bocca al lupo a tutti

Da: MANF13/12/2012 12:54:14
DA NAPOLI MI DICONO CHE SUL WEB C'E' LO SVOLGIMENTO DELLA TRACCIA ATTO PENALE!!!
QUALCUNA SA QUALCOSA?

Da: Pier_1213/12/2012 12:54:37
qualcuno mi saprebbe dire la corte competente e le richieste art???

Da: please13/12/2012 12:55:19
MANF IL SITO, FATTI DIRE IL SITO!!!!

Da: praticante_13/12/2012 12:55:38
ha ragione Bri!! LA COMPETENZA è DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E NON DELLA CORTE DI ASSISE!!!
Non riesco a capire come siate potuti diventare avvocati!

Da: The Special13/12/2012 12:56:00
esatto la butterei anche sulla legittima difesa, sostenendo che l'offesa da loro arrecata al titolare non legittimava quest'ultimo ad una tale minaccia.


Ragazzi sta traccia è una puttanata totale e si fa velocemente

Da: ABGarra 13/12/2012 12:56:06
Attendiamo con ansia l'atto svolto. Per cortesia. Qui neppure i membri della commissione riesco ad accordarsi sulla soluzione definitiva. SOS.....HELP.....AIUTO!!!!!!!!!!

Da: Sole23 13/12/2012 12:59:08
Pubblicate l'atto di civile?

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