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13 dicembre 2012 - Atto giudiziario - Privato
1297 messaggi, letto 75723 volte
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Da: e1...06/04/2013 18:55:14
caio wup idem io come te...il tema da sciogliere era un altro ma un accenno c stava...della serie non lo puoi provare per testi e cmq è datio in solutum

Da: e1...06/04/2013 18:56:46
volevo scrivere ciao wup!

Da: Aggiotaggio12/04/2013 17:59:52
La "datio in solutum", aderendo ad un certo orientamento di legittimità, ci poteva stare.
Io, personalmente, ho strutturato un nucleo di argomentazioni proprio sull'esecuzione di una prestazione diversa da quella originariamente pattuita. . . prestazione diversa che si sarebbe potuta ritenere legittima soltanto ove, offerta dal debitore, fosse stata accettata dal creditore.
La prova della "dinamica" nuova offerta/accettazione creditoria, configurandosi come contratto moificativo di una obbligazione precedentemente strutturata, non sarebbe stata suscettibile di prova testimoniale. 
La validità di quanto ho affermato, però, suppone i contenuti della pronunzia di Cass. n. 3008 del 2012 e sul punto, a parere mio, "Mistero Nero" ha fornito un lume. 
Baci e dita incrociate.

Da: gulp1212/04/2013 18:36:06
datio in solutum inserita caro aggiotaggio! che quando si parla di cambiali o assegni è più una datio pro solvendo.
cmq la sentenza 3008/12 io non l'ho citata...che non sia ammessa la prova testimoniale è pacifico e già desumibile dal c.c.

Da: RIBADIAMO12/04/2013 21:30:34
Non c'entrava nulla né datio in solutum né aggiotaggio nè minchiate varie l'unica ricostruzione corretta e ammessa daI PIù AUTOREVOLI SITI GIURIDICI era:
- questione prove testimoniali contratti - pagamento
- questione pagamento obbligazione diversa prova a carico di chi la afferma
- considerazioni varie sul mancato raggiungimento della prova ergo 648 c.p.c. (o in alternativa 642 c.p.c. per versi contrari)
P-U-N-T-O

Da: concordo con "RIBADIAMO"12/04/2013 21:33:49
Il parere era lineare senza necessità di divagazioni su istituti forzatamente inseriti con rischio di errore dietro l'angolo!

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Da: a mio modesto parere12/04/2013 21:49:58
la stesura che ne dà altalex è fatta molto bene semplice esaustiva e lineare...

Da: x ribadiamo13/04/2013 10:55:10

- Messaggio eliminato -

Da: RIBADIAMO13/04/2013 13:16:50
no affatto me lo hanno già corretto diversi avvocati e tutti mi hanno detto che era così come dico io quindi sono tranquillo adesso ci vuole solo fortuna baby : )

Da: @ ribadiamo13/04/2013 15:22:24
tranquillo è morto!

Da: gulp1213/04/2013 15:25:06
no ma raga mica dico che era un errore non parlare di datio in solutum. dico solo che se ne poteva parlare incidentalmente, giusto 2 righe come ho fatto io. infatti un parere svolto da giuffrè ne parla... stiamo sereni:-)

Da: RIBADIAMO13/04/2013 16:03:43

- Messaggio eliminato -

Da: gulp1213/04/2013 16:45:10
addirittura....

Da: RIBADIAMO13/04/2013 17:07:41
non ero io l'ultimo intervento ....non mi permetterei mai gulp12

Da: gulp1213/04/2013 17:36:59
a ma tranqui. cmq si è vero anch'io trovavo l'ato svolto da altalex fatto bene.volevo segnalarti solo che il sito di giuffrè metteva tra le sentenze per risolvere il caso una sulla datio in solutum...ma è una cosa in più, forse superflua, di certo non essenziale per un bell'atto

Da: RIBADIAMO13/04/2013 17:40:21
ok grazie amico : ) comunque in ogni caso mega in bocca al lupo anche a te eh

Da: concordo con "RIBADIAMO"13/04/2013 17:44:28

- Messaggio eliminato -

Da: TOBIAS ASSO DEL VOLANO13/04/2013 17:48:03
ahahahahah avete letto sopra? sono un gegniaccio eh scrivo sempre queste cagate sperando di attirare latte nzione di tutti e finalmente sentirmi vivo e consoideratto (di civile ahahahah ho fatto la battuta)

Da: TOBIAS ASSO DEL VOLANO13/04/2013 17:58:44
vabbeh vado a fare la merendina con i biscottini e il lattuccio caldo che povero Tobi non sta bene ha la febbrucciaaaaaaaaaaa : ( fatemi le coccoline daiiiiiiiii

Da: gulp1213/04/2013 18:46:30
crepi il lupo grazie RIBADIAMO, in bocca al lupo anche  a te

ps ma a maggio potrebbero pubblicare gli esiti, io la soffro sta attesa

Da: RIBADIAMO13/04/2013 20:09:26
Guarda non vorrei deludere ma credo proprio di no usciranno come quasi ogni anno tra i primi di giugno e fine giugno vedrai : )

Da: gulp1213/04/2013 22:53:15
il che è scandaloso.perchè io so che finiscono ben prima.l'hanno scorso tutti i miei amici che non l'hanno passato e che han chiesto il verbale han visto ovviamente le date.erano stati corretti tutti a tra metà gennaio e metà aprile...

Da: RIBADIAMO14/04/2013 00:15:18
lo so amico mio è solo una delle tante

Da: fi8514/04/2013 04:43:10
scusate, è un errore grave non richiedere la provv. esec.

Da: fi8514/04/2013 04:56:53
in particolare, questa omissione può pregiudicare l'intero esito dell'esame?

Da: RIBADIAMO14/04/2013 13:08:00
ERA MEGLIO CHIEDERLA EX ART. 648 C.P.C. PERO' NON è GRAVE TI SALVI PERCHè POTEVA PRESUMERSI CHE FOSSE STATA GIA' CONCESSA EX ART. 642 C.P.C. TRANQUILLO NON DOVREBBE PREGIUDICARTI

Da: fi8514/04/2013 14:31:59
grazie

Da: gulp1214/04/2013 15:38:28
no manco secondo me non è grave già per quello che ti ha detto ribadiamo
io ho fatto così, non so se è giusto
in via prel nel rito: dichiararsi inamissibile per le ragioni esposte in narrativa del presente atto, la prova testimoniale richiesta da controp
- in via preliminare: concedere la provv esec in quanto l'oppos non è fondata su prova scritta
- nel merito: confermarsi il D.I. opposto e conseguentemente condannarsi parte attr. oppon. al pagamento di euro  30.000,00

Da: RIBADIAMO14/04/2013 15:43:51
Quasi perfetto caro amico l'unica cosa che mi sento di dire è che non c'era necessità di chiedere nuovamente la condanna ai 30.000 poiché se conferma il decreto è già compresa lì la somma cioè in sostanza quando il giudice conferma il d.i e rigetta l'opposizione non condanna a ripagare la somma già portata nel d.i (non so se mi sono spiegato ; ) ) scrive solo: rigetta l'opposizione e conseguentemente conferma il d.i. n. xxxxxx R.g. xxxx condanna alle spese del presente procedimento (perché quelle della fase monitoria sono già confermate)

Da: RIBADIAMO14/04/2013 15:47:36
Io ho così concluso per grandi linee: - in via preliminare concedere la provv. esec ex art. 648 c.p.c. in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione per tutte le motivazioni esposte - nel merito rigettare l'opposizione siccome infondata in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare il d.i. n.....etc.  Con vittoria di spese e compenso professionale ai sensi del D.M. 141/2012 Ministero della giustizia oltre ad IVA E CPA
MI PARE SIANO QUESTE LE MIE SE NON RICORDO MALE

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