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13 dicembre 2012 - Atto giudiziario - Privato
1297 messaggi, letto 75724 volte
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Da: alescarm13/12/2012 17:29:09
LECCE FINISCE ORE 18

Da: ora conclusione BARI13/12/2012 17:31:48
A che ora consegna BARI?

Da: luciano7713/12/2012 17:32:17
QUALCUNO POTREBBE ESSERE COSi GENTILE DA DIRMI A CHE ORA CONSEGNANO A SALERNO?
grazie mille

Da: alescarm13/12/2012 17:34:04
...PRONTI PER IL COUNTDOWN....

Da: gill13/12/2012 17:34:12
alle 18 e 30

Da: Altalex13/12/2012 17:35:04

TRIBUNALE ALFA

Comparsa di costituzione e risposta

Nell'interesse di Caio, nato a  ………., il …………….., CF ………………….rappresentato e difeso dall'Avv………………..(C.F. ……………) del Foro …………… giusta procura in calce al presente atto, elettivamente domiciliato nel di lui studio sito in …………….., che dichiara di voler ricevere i prescritti avvisi a mezzo fax al n. …………….. ovvero email certificata ……………….

- opposto

Nel giudizio per opposizione a D.I. proposto da Tizio (Avv………………………….)

- opponente

RG N. ………………. Dott……………………, udienza del ………….

PREMESSO CHE:

I. Con ricorso per D.I., depositato in data …………………, veniva richiesto il pagamento di euro . 30.000,00 oltre accessori a carico di Tizio.

Caio, oggi opposto, assumeva di essere creditore per la suddetta somma nei confronti di Tizio, in favore e per conto della quale aveva eseguito fornitura merci per cui lo stesso Tizio aveva rilasciato assegni prodotti in copia unitamente al ricorso per D.I.

In data ………….., il Tribunale di Alfa ingiungeva il richiesto pagamento con provvedimento notificato unitamente al ricorso in data ……………..

II. Con atto notificato in data ………………, Tizio proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, deducendo, a fondamento della propria difesa, di aver già provveduto ad estinguere la propria obbligazione con altri assegni consegnati all'opposto in data antecedente a quella in cui quest'ultimo aveva presentato in banca gli assegni come sopra posti a fondamento dell'opposto D.I. Veniva quindi richiesta la revoca del D.I.

III. Con il presente atto si costituisce in giudizio Caio per contestare tutto quanto ex adverso dedotto e richiesto, per domandare la conferma dell'opposto D.I. e, fin d'ora, la concessione della provvisoria esecutività dello stesso, per i seguenti

MOTIVI

INFONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE AVVERSARIA

Preliminarmene si deduce che è onere di Tizio, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire prova dell'eccepito pagamento, intesa come prova della avvenuta consegna degli ulteriori assegni e dell'emissione degli stessi a pagamento del debito azionato con il D.I.

Non giova a controparte opporre che, sempre in tema di onere della prova, nel caso in cui il debitore dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all'estinzione del debito, spetta al creditore di provare che il pagamento sia da imputare all'estinzione di un debito diverso; tale principio, infatti non trova applicazione nel caso di specie, in cui il debitore "eccepisce l'estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell'emissione dell'assegno, atteso che, implicando tale emissione la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, resta a carico del debitore convenuto l'onere di superare tale presunzione, dimostrando il collegamento tra il precedente debito azionato ed il successivo debito cartolare, con la conseguente estinzione del primo per effetto del pagamento degli assegni" (Cass. Civ. n. 3008/2012).

In ogni caso, per quanto attiene all'eccezione di Tizio, egli sostiene di aver già provveduto all'estinzione del debito. Tuttavia nulla produce che supporti tale affermazione, limitandosi ad indicare dei testimoni che potrebbero, a suo dire, confermare la dedotta circostanza.

Ebbene, tale richiesta di prova per testi della circostanza dell'avvenuto pagamento, non potrà che essere respinta, come inammissibile, dall'adito tribunale, ostando alla sua ammissibilità il formale disposto dell'art. 2721 c.c. come esteso alla fattispecie dei pagamenti, dall'art. 2726 c.c.

La prima disposizione citata, infatti, prescrive che "La prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede euro 2.58"; la seconda norma prevede, per quanto attiene al caso di specie, che "Le norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito."

Né potrà invocarsi, da parte di Tizio, il disposto dell'art. 2724 c.c. che ammette la prova per testi per il caso in cui sia un principio di prova per iscritto, inteso come qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato; quando il contraente sia stato nell'impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta; quando il contraente abbia senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova.

E' evidente, infatti, che Tizio avrebbe potuto benissimo procurarsi, tramite il proprio istituto di credito, copia degli assegni, asseritamente consegnati a Caio e dal medesimo, presuntivamente, messi all'incasso ed altrettanto pacifico che, in ogni caso, il debitore ha l'onere di custodire i documenti che attestano pagamenti.

Residuerebbe, peraltro, la ulteriore necessità per Tizio di dimostrare la pertinenza dell'emissione di tali titoli, ipoteticamente riferibili ad altre obbligazioni, rispetto al pagamento della fornitura che Caio assume impagata.

Non giovi, infine, tentare da parte di controparte di aggirare il divieto dell'art. 2721 c.c. come esteso dall'art. 2726 c.c., deducendo che nel caso di specie non si tratterebbe di provare un pagamento ma l'imputazione dello stesso allo specifico debito azionato da Caio con il D.I.

A tale riguardo infatti, è principio ormai stabilito quello secondo cui "La facoltà d'imputare il pagamento ad uno fra più debiti va esercitata e si consuma all'atto del pagamento; una successiva dichiarazione del debitore è inefficace senza l'adesione del creditore" (Cass. n. 6605/88). Anche sotto tale aspetto, quindi, l'opposizione di Caio è del tutto infondata.

In ogni caso, sin da ora laddove dovessero essere depositati eventuali documenti bancari questa parte disconosce gli stessi e si riserva sin da ora il diritto di proporre istanza di verificazione.

RICHIESTA PROVVISORIA ESECUZIONE DELL'OPPOSTO DECRETO EX ART. 648 c.p.c.

Per quanto sin qui esposto, appare del tutto evidente che l'opposizione proposta da controparte al decreto ingiuntivo per cui è causa, è del tutto sfornita dei requisiti di cui all'art. 648 c.p.c. ed ha il solo fine di procrastinare il pagamento di quanto dovuto.

Considerato che l'opposizione idonea ad escludere la concessione della provvisoria esecuzione del D.I. è solo quella fondata su prova scritta o di pronta soluzione, per quanto concerne il primo requisito, l'attore non ha fornito alcuna prova scritta certa della fondatezza del proprio diritto.

Pur apparendo tale circostanza del tutto assorbente di ogni ulteriore osservazione, si rileva, comunque, anche in riferimento alla pronta soluzione della controversia, che le prove fornite fin qui dall'opponente devono essere valutate e confrontate con le "prove scritte in concreto poste alla base della domanda di decreto ingiuntivo" (Corte Cost. n. 137/1984).

Nel caso di specie, mentre la prova fornita a suo tempo dal creditore, era perfettamente idonea alla concessione del decreto ingiuntivo (fatture e assegni bancari), l'opposizione di controparte appare sfornita di qualunque produzione dotata della stessa valenza probatoria.

Conseguentemente, a fronte della "rimarchevole disparità di supporto probatorio delle contrapposte tesi", mentre appare fondato il fumus boni juris della pretesa creditrice, lo stesso non può dirsi di quello oggetto della richiesta dell'opponente (Trib. Firenze 02/08/91 e Trib. Roma 07/08/91 e Trib. Tortona 02/12/91).

Il requisito della pronta soluzione della lite, infatti, deve ritenersi esistente solo quando risulti ictu oculi, auspicabile una decisione favorevole all'opponente, senza necessità di attività istruttoria.

Nel caso di specie, poichè controparte, non ha fornito alcun supporto istruttorio e di facile ed immediata valutabilità, da parte del Giudicante, anche il suddetto secondo requisito appare del tutto inesistente.

Stante tutto quanto precede, Caio, come sopra rappresentato e difeso insiste per l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

"In via preliminare: stante quanto sin qui esposto, voglia l'Ill.mo Giudice adito concedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c. e con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del D.I. n……………...

Nel merito: voglia l'Ill.mo Giudice adito disattesa e rigettata l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra esposti, confermare in ogni sua parte il D.I. ex adverso opposto.

In subordine e nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda principale, voglia il Giudice adito condannare l'opponente al pagamento delle somme che risulteranno dovute in corso di causa.

Il tutto sempre e comunque con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

IN VIA ISTRUTTORIA

Con riserva espressa di poter svolgere le proprie istanze istruttorie nei termini di cui all'art. 183, co. VI c.p.c.

SI PRODUCE

- atto di opposizione ex adverso notificato;

- fascicolo di parte Caio nel procedimento per decreto ingiuntivo.

PROCURA ALLE LITI

ll sottoscritto conferisce mandato a rappresentarlo e difenderlo per ogni fase, anche esecutiva, sottoscrivendo il relativo atto di precetto, e grado di questo giudizio, all'Avv. … con ogni facoltà, compresa quella di eleggere domicilio, farsi sostituire, proporre domande riconvenzionali, rinunciare, transigere, conciliare, quietanzare, operare chiamate in causa di terzi e garanti e nominare procuratori domiciliatari. Dichiaro di aver ricevuto l'informativa e prestato consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 3 del D.Lgs. n. 562004. Eleggo domicilio in ………., via ………….., presso lo studio del suddetto procuratore.

Caio

È firma autentica

Avv…………….







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Da: Puccino13/12/2012 17:35:46
ragazzi qualcuno sa a Napoli com'è la situazione?? a che ora consegnano?

Da: luciano7713/12/2012 17:36:28
Per  gill 18.30 è l' orario di consegna di salerno?

Da: così li abituate male13/12/2012 17:36:44
ma che  scrivete?  Non dovremmo essere un anti-stress :D

Da: lucianappo13/12/2012 17:39:03
per una volta si può essere un antistress

Da: max22313/12/2012 17:39:35
Salerno 17:30

Da: principessacharlotte13/12/2012 17:40:30
SCUSATE LA LA PROVV. ESECUTIVITà PUò ESSERE GIà STATA CHIESTA EX  642 PERCè è IL TITOLO è UN ASSEGNO BANCARIO

Da: gill13/12/2012 17:40:59
Bè, se occorre 4 avvocatesse stasera me le farei :D

Da: aoxomoxoa 13/12/2012 17:41:24
X HelloTitty

Sei pure anglofona...! OT = off topic !
r u  f*** nuts ?!...

Da: lucianappo13/12/2012 17:42:03
bravo gil..

Da: calma apparente13/12/2012 17:42:31
certo che l'atto di civile è un copia ed incolla pazzesco. Se tutti copiano sarà una strage.
cmq, le i quesiti sono articolati davvero male, penso sia stata fatta questa cosa x segare quanta più gente possibile. è uno schifo

Da: alescarm13/12/2012 17:44:10
aoxomoxoa forse cercava di scrivere HOT??? :-P

Da: luna203013/12/2012 17:44:19
news da lecce? Quanto manca?

Da: lucianappo13/12/2012 17:45:07
mi ha chiamato ha consegnato e sta uscendo qualcuno a napoli ciao ragazzi e complimenti per la solidarietà\...stas festeggiate

Da: alescarm13/12/2012 17:45:50
PER LECCE MENCANO 15 MINUTI ALLA CONSEGNA

Da: aoxomoxoa 13/12/2012 17:46:10
X alescarm
Nope !  :-)

Da: avvmilano 13/12/2012 17:46:12
Milano consegna alle 18.40 confermate?

Da: alescarm13/12/2012 17:46:27
MANCANO

Da: luna203013/12/2012 17:47:29
grazie

Da: miki 0213/12/2012 17:47:30
a principessachalotte
se chiedi con la comparsa la concessione della p.e. è perche avendola richiesta in sede di ricorso non ti è stata concessa o perche non l'hai chiesta in quella sede.
Chiedila ora ex art. 648

Da: Stella113/12/2012 17:47:55
Qualcuno sa a che ora consegnano a Catanzaro?

Da: gill13/12/2012 17:48:46
Grazie lucianappo:D :D
x calma apparente: abbiamo troppi avvocati, quando sarà la selezione per i contadini? ;)

Da: Kyoyo Ahi13/12/2012 17:50:01
ma si conoscono gli abbinamenti delle corti d'appello? Napoli?

Da: principessacharlotte13/12/2012 17:50:31
miki 02 AVEVO DATO PER SCONTATO CHE L'AVESSI CHIESTO. CHI NN LO FAREBBE SU UN TITOLO DEL GENERE? iO NELL'ATTO HO SCRITTO CHE IL d.i. ERA PROVV ESECUTOVO PERCHè LO AVEVO CHIESTO NEL RICORSO. CHE NE PENSI?

Da: miki 0213/12/2012 17:59:18
a principessacharlotte
se hai scritto nella comparsa che il decreto era esecutivo allora non dovevi chiederne la nuova esecutività ex art. 648

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