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13 dicembre 2012 - Atto giudiziario - Privato
1297 messaggi, letto 75724 volte
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Da: risolutore13/12/2012 17:07:23
Max davvero guarda nn c'è nessun problema.........a te nn serve scrivere (anke se dubito di ciò) a noi si...............Ti ricordo, inoltre, che il valore di un uomo o di una professione nn è direttamente proporzionale alla considerazione del governo (LADRO, CORROTTO E SKIFOSO)!!! Senza rancore

Da: Zerotituli13/12/2012 17:08:08
Mi dispiace ragazzi. Le tracce di quest'anno sono fatte per segare. Rassegnatevi. C'è solo una soluzione: la Rivoluzione. Del resto se ancora c'è questo esame è solo per riempire le tasche di professori, avvocati, giudici, giuristi e case editrici, che poi si divertono a tirare dal cilindro la traccia più difficile e la cui soluzione la trovi solo se hai comprato l'ultima edizione, c.d. Addenda. Chimmu si' pigghianu i medicini, loro e tutta la loro rrazza.

Da: Alcatraz9913/12/2012 17:08:13
Siete circondati, uscite con le mani alzate e non vi sarà fatto alcun male. Stiamo procedendo alla vostra registrazione, le autorità competenti e le commissioni sono state avvisate. Al momento della riconsegna incamminatevi verso la fila di chi sarà escluso per la consegna degli elaborati copiati.
La pirateria è un reato!

Da: risolutore13/12/2012 17:08:16
avvocatoinvocato..............hhihihihihihihih.............nn vuole capire è più forte di lui.....ihihihi

Da: avv d''amora13/12/2012 17:09:30
un aereospaziale sta a contare un avvocato a parlare e scrivere..perchè non avvocati sappiamo risolvere certe formule matematiche? non crediamo di sapere tutto cerchiamo di essere anche più umili

Da: Stella113/12/2012 17:10:15
Certo!!!!! ma con una comparsa di costituzione e risposta si potrebbe anche proporre una riconvenzionale che andrebbe ad incidere sul valore della causa, con conseguente necessità di integrare il contributo unificato, mi chiedevo quindi  se non nostro caso fosse opportuno comunque specificare che il valore della causa è rimasto invariato,e che pertanto non è necessaria alcuna integrazione del contributo unificato

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Da: X Stella 113/12/2012 17:12:35
Non era assolutamente necessario specificare il valore della causa, atteso che il contributo unificato è stato assolto dall'opponente

Da: PER AEOXOMOXOA da Giu13/12/2012 17:13:38
Per aeoxomoxoa    ciao potresti dirmi dove si trova l atto civile completo per favore, non riesco a trovarlo COMPLETO. Grazie e scusa
A proposito, con le pischelle hai combinato??? ahahha Grazie

Da: alescarm13/12/2012 17:14:16
ATTO>>>SVOLGIMENTO
SULLA BASE DI QUELLO DI CICCI (CHE VA CMQ BENE)
QUESTO NON E' MEGLIO, E' SOLO DIVERSO LEGGERMENTE NELLO SVOLGIMENTO.
OCCHIO CHE E' SCRITTO DI FRETTA

TRIBUNALE DI ALFA
Comparsa di costituzione e risposta
Il Sig. Caio, nato a ------. il -------.., (C.F--..) residente in------.  alla via -.., ed elettivamente domiciliato in -. alla via -----. presso lo studio dell'Avv. --------( C.F.:-, PEC:-----) che lo rappresenta e difende, in forza di mandato in  calce al presente atto, espone quanto segue. - creditore opposto -
CONTRO
Tizio (C.F. : -..) rappresentato e difeso dall'Avv. --------                                                 - debitore opponente -

Fatto
Con atto di citazione notificato il ---- Tizio proponeva opposizione avverso il D.I. n. .R.G ----- emesso dal Tribunale di - in data ----- con il quale veniva ingiunto a Tizio il pagamento di euro . 30.000,00 oltre interessi e spese e competenze legali asserendo di aver onorato la propria obbligazione con altri assegni consegnati all'opposto ancor prima della presentazione in banca dei titoli successivamente posti a base del suddetto D.I. .
Il sig Caio., ut supra, si costituisce nel presente giudizio per impugnare, punto per punto, quanto esposto da controparte nell'atto introduttivo e ne chiede l'integrale rigetto perché infondato oltre che inammissibile, il tutto unitamente alla documentazione prodotta, ed eccepisce e rileva quanto segue in :

Diritto
Si contesta preliminarmente quanto è piaciuto dedurre a controparte in merito al preteso pagamento delle somme dovute a mezzo di altri assegni a suo dire consegnati all'odierno opposto in data precedente alla presentazione in banca dei titoli successivamente posti a base del ricorso per decreto ingiuntivo.
La testimonianza consiste nell'esposizione di fatti rilevanti per la decisione della lite resa da un terzo avanti al giudice, in contraddittorio tra le parti. In ossequio al risalente principio nemo testis in causa propria, la prima caratteristica del mezzo istruttorio in esame che emerge alla luce della predetta definizione è l'incompatibilità della posizione processuale di parte con quella di testimone. La testimonianza, inoltre, deve essere resa in giudizio, dinanzi al giudice, nel contraddittorio tra le parti. Ciò comporta che vanno escluse dall'ambito della prova testimoniale le dichiarazioni stragiudiziali, anche se rese dinanzi ad un pubblico ufficiale. Infine, la prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti e non apprezzamenti o giudizi. La predetta regola deve essere intesa nel senso che la testimonianza non può tradursi in una interpretazione del tutto soggettiva dei fatti, ma sono consentiti quegli apprezzamenti che non sia possibile scindere dalla deposizione dei fatti, rimanendo affidato al giudice che procede all'escussione del teste, di impedire inammissibili valutazioni personali, pur tenendo conto che la rappresentazione dei fatti fornita al giudice è sempre il risultato di una rielaborazione personale del testimone.
Il codice civile pone una serie di limiti all'ammissibilità della prova testimoniale, limiti che trovano, in linea generale, la loro ratio in un'ottica di sfavore per la prova orale e di favore per la prova documentale per una sua intrinseca maggiore certezza ed affidabilità.
Per ciò che attiene ai limiti concernenti il valore del contratto, ai sensi dell'art. 2721 c.c., la prova per testi non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede gli euro  2,58; tuttavia, il Giudice può consentire la prova oltre detto limite, in ragione della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza. Come chiarito dalla norma, il divieto riguarda solo la materia contrattuale, non anche quella degli atti unilaterali, ad eccezione peraltro del pagamento e della remissione del debito, cui la disposizione è applicabile in relazione al rinvio di cui all'art. 2726 c.c.174;
Risulta evidente come, non essendo mai stato aggiornato alla perdita del potere d'acquisto della moneta l'originario valore di cinquemila lire previsto dal codice del 1942, il limite di euro  2,58 deve essere ora inteso come genericamente riferito a quello di un valore sufficiente a far ritenere ragionevole, secondo l'id quod plerumque accidit, il ricorso a pattuizioni scritte o alla documentazione dei pagamenti e delle remissioni di debito.
Tizio, da par suo, vorrebbe provare l'esistenza e la dazione degli assegni per i quali è causa a mezzo testi.
    Tuttavia, nonostante ai noti divieti di prova testimoniale, è possibile fare eccezione e ammettere la testimonianza quando: vi sia un principio di prova scritta ( questo è costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato); quando il contraente è stato nell'impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta o quando il contraente ha, senza sua colpa, perduto il documento che gli forniva la prova.
Ma a fondamento di tale circostanza Tizio non ha prodotto alcuna prova scritta in ordine alla propria obbligazione pecuniaria, ovvero copia dei menzionati assegni, invero vorrebbe provare tale assunto, che appare oggi estremamente aleatorio e pretestuoso, ricorrendo ad un mezzo di prova non consentito dalla legge allo stato degli atti. Infatti, giova ribadire, secondo quanto sancito dall'art. 2726 c.c. le norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito: il debitore ha, dunque, l'onere di custodire i documenti che attestano l'adempimento, secondo le regole dell'ordinaria diligenza.
Ciò sta a significare che il pagamento non può essere provato per testimoni salvo le eccezioni previste dalla dagli artt. 2721, 2724 c.c.;  da ciò consegue ulteriormente che, in virtù delle disposizioni citate, non può neppure essere provato per presunzioni. L'eventuale deroga alla norma, ove consentita al giudice, è subordinata alla concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta.

Ma v'è di più.
Qualora il creditore acconsenta al pagamento mediante assegno, l'estinzione del debito si perfeziona non già al momento del rilascio dello stesso ma all'atto del relativo pagamento. A stabilirlo è stata, tra l'altro, la seconda sezione della Corte di Cassazione che al riguardo ha enunciato il principio di diritto per il quale: in caso di adempimento di obbligazioni pecuniarie realizzato per il tramite di rilascio di assegni bancari l'estinzione del debito può essere ritenuta perfezionata solo nel momento dell'effettivo pagamento dei titoli di credito (Cass. civ. n. 12129/1992 ex plurimis), principio ulteriormente sviluppato dal giudice di legittimità che, a pochi anni di distanza, confermando così il consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale, ha affermato che l'invio di assegni da parte del debitore obbligato al pagamento di somme di denaro si configura, al limite, come datio in solutum, o, più precisamente, come proposta di una datio pro solvendo, la cui efficacia liberatoria dipende dal preventivo assenso del creditore, ovvero dalla sua accettazione, che è configurabile quando trattenga e riscuota l'assegno inviatogli. In quest'ultima ipotesi la prestazione diversa da quella dovuta è accettata con riserva, quanto al definitivo effetto liberatorio, dell'esito della condizione "salvo buon fine" o "salvo incasso", di norma inerente all'accettazione di un credito, anche cartolare, in pagamento dell'importo dovuto in numerario. (cfr. Cass. civ. n. 3427/98). Di pari tenore, la seconda sezione della Cassazione civile in una autorevole pronuncia (2000 n. 15396) ha ribadito a chiare lettere l'esigenza della contemporanea presenza dei due elementi ai fini dell'estinzione dell'obbligazione pecuniaria, ovvero, l'accettazione del creditore e l'effettiva riscossione della somma portata dal titolo. (da ultimo: Cass. civ., Sez. III, 10/03/2008, n. 6291). Conseguentemente, anche qualora tizio avesse effettivamente consegnato i presunti assegni, circostanza che si nega recisamente, allo stato non vi sarebbe alcuna prova in ordine l'estinzione dell'obbligazione con l'effetto liberatorio del debitore
Alla luce di quanto esposto ci si oppone fermamente alla richiesta prova testimoniale così come proposta da controparte.
Al contrario Caio a riprova del proprio credito ha fornito ampia prova scritta così come risulta dalla documentazione allegata al fascicolo monitorio ovvero:  fattura relativa alla fornitura delle merci consegnate a Tizio, nonché relativa bolla di consegna delle stesse, estratto autentico delle scritture contabili ed i titoli non onorati da questi.
In realtà Caio a fronte dei titoli rilasciati da Tizio per la fornitura di merce e  non onorati alla scadenza si è visto costretto a fare richiesta di ingiunzione di pagamento.

La suddetta fornitura non è stata mai in alcun modo contestata da controparte che ha confermato che la stessa si è svolta nel periodo in atti indicato, diversamente ha ritenuto di doverne contestare il quantum ritenendo di aver già ampiamente versato le somme dovute, anche se al riguardo allo stato, come già detto, non ha dato alcuna prova.
Allo stato pertanto la richiesta formulata da parte opposta è del tutto legittima oltre che fondata ed il sig. Giudicante non potrà far altro che accertare che la stessa risponde ai criteri stabiliti dall'articolo 633 c.p.c..
Alla luce di quanto sin qui esposto si ribadisce, dunque che la contestazione di controparte è del tutto priva di fondamento in fatto ed in diritto.
Per tutti i motivi innanzi esposti, il convenuto opposto, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

c h i e d e

che ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo opposto venga munito di clausola di provvisoria esecuzione poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione; insiste affinché vengano accolte le seguenti

conclusioni

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Alfa adito, contrariis e reiectis :
1) In via preliminare, rigettare l'opposizione proposta, in quanto infondata in fatto e diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze legali, oltre IVA e CAP come per legge della fase monitoria e del presente giudizio.

In via istruttoria, salva ogni ulteriore richiesta, ove occorra e senza inversione dell'onere della prova, ci si oppone sin da ora alla prova testimoniale così come richiesta perché inammissibile oltre che ininfluente ai fini del presente giudizio si chiede invece ammettersi interrogatorio formale del Sig. Tizio sulle seguenti circostanze:
"Vero che a fronte di fornitura di merci sono stati emessi i seguenti assegni ------- posti a fondamento del D.I..? "Vero che i ripetuti inviti a far fronte al relativo pagamento rimanevano elusi ? Nonché prova testimoniale sulle medesime circostanze a mezzo dei seguenti testi:-----. Con riserva di indicare le generalità di ulteriori testi nei termini di legge. Nel caso di ammissione di prova testi di controparte, si chiede di essere abilitati alla prova contraria sui medesimi testi e capitoli indicati da parte avversa.
Si producono in copia i seguenti documenti:
1) atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il-----.
2) fascicolo monitorio, con i documenti indicati in indice
3) contratto


Salvezze illimitate.
lì, -----------
                                             luogo--------Avv. firma--------

Mandato: MANDATO all'Avv. ------
Io sottoscritto Caio,  nato a --------. residente in --------------alla via â-------------. C.F. -----------.., Le conferisco mandato di rappresentarmi e difendermi nella procedura di cui al presente atto, tanto in primo che in secondo grado, nonché in quelle eventuali di esecuzione, con ogni ampia facoltà di legge, compresa quella di spiegare domanda riconvenzionale, chiamare in causa terzi, fare appelli incidentali, proporre opposizioni, reclami, deferire giuramenti decisori, istanze per sequestri giudiziari e conservativi, nonché conciliare, quietanzare e transigere, con facoltà altresì di nominare altri avvocati o farsi sostituire da altri avvocati con pari poteri. Ratifico fin da ora il Suo operato e quello dei Suoi sostituti e degli altri da Lei nominati. Presto inoltre consenso ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche al trattamento dei miei dati personali, al fine di far valere e difendere i miei diritti in sede giudiziaria per il tempo necessario all'espletamento dell'incarico conferito, essendomi state rese tutte le informazioni di cui all'art. 10 della Legge n.675/96, come modificato dall'art. 1 D. Lgs. n. 123/97. Eleggo domicilio in ------. alla via ---------. presso il Suo studio.
-------..lì 13.12.12
Caio

Visto per autentica

Avv----

Da: miki 0213/12/2012 17:14:57
marcos75
se 75 è riferito al tuo anno di nascita capisco perchè stai facendo ancora l'esame dai tuoi messaggi.Taci e copia
Se invece non stai facendo l'esame non fare danni con le tue supposizioni visto che da queste si capisce che ti sei preso l'esame a culo

Da: Giu13/12/2012 17:16:01
Grazie Alescarm, mi hai risposto tu?

Da: correzione BARI13/12/2012 17:16:08
sapete per caso chi corregge BARI?

Da: aexomoxoaa13/12/2012 17:16:32
per Giu
prenditi i c...zi tuoi di cosa faccio io con le ragazze!!!
tu continua a far da te!!!!

Da: alescarm13/12/2012 17:19:21
esatto GIU

Da: asx13/12/2012 17:19:26
Ciao e grazie a tutti...
speriamo di non avere ancora bisogno di voi l'anno prox

Da: alescarm13/12/2012 17:20:32
ESATTO :-))) fra un paio d'anni toccherà a me :-/

Da: per aeoxomoxoa da  Giu13/12/2012 17:20:39
non volevo farmi i fattacci tuoi, non sono maleducato : era solo una battuta visto che nei post precedenti abbiamo scherzato!! Scusa se ho intaccato la tua pazienza!

Da: xxx13/12/2012 17:20:39
catanzaro corregge bari

Da: Avvocato 198013/12/2012 17:20:52
Tribunale di alfa
comparsa di costituzione e risposta.

per caio, rappresentato e difeso dall'avv. XXX giusta delega in calce al decreto ingiuntivo,
convenuto opposto nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo n. XXX emesso dal Tribunale di Alfa e notificato all'opponente in data XXX
Con decreto notificato in data XXX l'odierno convenuto opposto ingiungeva al resistente il pagamento della somma di XXXX, oltre interessi, spese ed accessori.
con atto di citazione ritualmente notificato in data xxx tizio proponeva opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, adducendo l'avvenuta estinzione del debito di cui è causa.
L'opposizione avversaria è tuttavia infondata e come tale va rigettata, confermando per l'effetto il decreto ingiuntivo per le motivazioni esposte in narrativa.
Sostiene tizio nella propria opposizione che il debito di cui è causa sarebbe stato regolarmente saldato ed onorato, mediante la consegna di diversi assegni all'odierno convenuto, e che pertanto i titoli posti infruttuosamente all'incasso in data successiva (e su cui si fonda il decreto oggetto del presente procedimento) non avrebbero dovuto essere azionati.
Nel richiedere la revoca dell'ingiunzione, l'odierno opponente chiede pertanto a codesto Ill.mo Tribunale di ammettere prova testimoniale sulla circostanza dell'avvenuto pagamento e sulla conseguente intervenuta estinzione dell'obbligazione nei confronti di Caio.
L'opposizione in questione è infondata in fatto ed in diritto e come tale va rigettata sulla scorta dei motivi che vengono esposti in narrativa.
In primo luogo pare opportuno rilevare che Tizio non offre alcun elemento PROBATORIO, ovvero semplice indizio, in grado di dimostrare l'effettiva emissione e consegna all'odierno convenuto opposto dei titoli di credito che, sempre a detta di controparte, avrebbero estinto l'obbligazione di pagamento in esame.
La condotta di parte attorea, oltre che inopportuna da un punto di vista processuale, non trova giustificazione alla luce delle vigenti disposizioni in materia di onere probatorio, che impongono alle parti di un giudizio di dimostrare le circostanze su cui si fondano le proprie domande ed, in particolare, di offrire prova certa delle stesse.
In proposito, peraltro, deve essere rilevata l'inammissibilità della prova testimoniale ex artt. 2721, 2724 e 2726 c.c.
L'art. 2726 c.c. prevede espressamente che il divieto sancito per la prova testimoniale deell'esistenza dei contratti si applichi anche al pagamento e alla remissione del debito.
Si ritiene difatti che il debitore abbia l'onere di custodire i documenti che attestano l'adempimento, secondo le regole dell'ordinaria diligenza e non possa, pertanto, provare per testimoni l'avvenuto adempimento della propria obbligazione pecuniaria salvo, naturalmente le eccezioni previste agli art. artt. 2721 e 2724 c.c. che, tuttavia, non ricorrono nel caso di specie. A ciò si aggiunga che controparte nella citazione introduttiva del presente procedimento non si cura nemmeno di indicare le motivazioni che gli avrebbero impedito di produrre documentazione scritta attestante l'avvenuto pagamento.
A conferma di quanto sopra esposto, la migliore giurisprudenza di merito ha peraltro stabilito "Nell'art. 2726 c.c.  il Legislatore ha previsto che le norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti si applichino anche al pagamento e alla remissione del debito: il debitore ha, dunque, l'onere di custodire i documenti che attestano l'adempimento, secondo le regole dell'ordinaria diligenza. Ciò sta a significare che il pagamento non può essere provato per testimoni salvo le eccezioni previste dalla Legge (artt. 2721, 2724 c.c.);  da ciò consegue ulteriormente che, in virtù delle disposizioni citate, non può neppure essere provato per presunzioni. L'eventuale deroga alla norma, ove consentita al giudice, è subordinata alla concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli  impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta" (Tribunale di Varese, sez. I, sentenza 22 giugno 2010). 
Tanto basterebbe a comportare il rigetto dell'opposizione avversaria e la conseguente conferma del Decreto Ingiuntivo opposto.
Ma vi è di più.
Come noto, difatti, in caso di pagamento effettuato a mezzo di assegni di traenza, l'estinzione dell'obbligazione con l'effetto liberatorio per il debitore si verifica esclusivamente quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro, ricadendo sul debitore il rischio dell'inconvertibilità dell'assegno. (principio recentemente confermato da Cass. civ., Sez. III, 10/03/2008, n. 6291).
Conseguentemente anche qualora venisse provato che, come affermato da controparte, tizio ha effettivamente consegnato i presunti assegni di cui è causa (circostanza che, in ogni caso, si nega recisamente), allo stato non vi sarebbe alcuna prova in ordine l'estinzione dell'obbligazione con l'effetto liberatorio del debitore
Al contrario Caio, da un lato ha già fornito nel D.I. Opposto  ampia prova scritta del proprio credito  (cfr documentazione allegata al fascicolo monitorio: fattura relativa alla fornitura delle merci consegnate a Tizio, nonché relativa bolla di consegna delle stesse, estratto autentico delle scritture contabili ed i titoli non onorati da questi), dall'altro deposita unitamente alla presente comparsa di costituzione e risposta copia degli estratti conto relativi al conto corrente al medesimo intestata presso Banca XXX, dai quali si evince chiaramente il mancato accredito delle somme oggetto di ingiunzione da parte di Tizio.
A ció si aggiunga per mero tutiorismo difensivo che la suddetta fornitura da cui è scaturita l'obbligazione pecuniaria in capo all'odierno attore, non è stata mai in alcun modo contestata da controparte che ha confermato che la stessa si è svolta nel periodo in atti indicato.
Allo stato pertanto la richiesta formulata da parte opposta è del tutto legittima oltre che fondata ed il sig. Giudicante non potrà far altro che accertare che la stessa risponde ai criteri stabiliti dall'articolo 633 c.p.c..
Alla luce di quanto sin qui esposto si ribadisce, dunque che la contestazione di controparte è del tutto priva di fondamento in fatto ed in diritto.
Per tutti i motivi innanzi esposti, il convenuto opposto, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,
c h i e d e
che ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo opposto venga munito di clausola di provvisoria esecuzione poiché , da un lato il D. I. opposto risulta fondato sui titoli di credito regolarmente depositai in atti, dall'altro, l'opposizione avversaria non è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione.
Si  insiste inoltre  affinché vengano accolte le seguenti
conclusioni
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Alfa adito, contrariis e reiectis :
1) In via preliminare, rigettare l'opposizione proposta, in quanto infondata in fatto e diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze legali, oltre IVA e CAP come per legge della fase monitoria e del presente giudizio.
In via istruttoria, salva ogni ulteriore richiesta, ove occorra e senza inversione dell'onere della prova, ci si oppone sin da ora alla prova testimoniale così come richiesta perché inammissibile oltre che ininfluente ai fini del presente giudizio. Si chiede invece ammettersi interrogatorio formale del Sig. Tizio sulle seguenti circostanze: a) "Vero che a fronte di fornitura di merci sono stati emessi i seguenti assegni XXXXX posti a fondamento del D.I..? "Vero che i ripetuti inviti a far fronte al relativo pagamento rimanevano elusi ? Si chiede altresì l'ammissione di prova testimoniale sulle medesime circostanze a mezzo dei seguenti testi: XXXXXXX . Con riserva di indicare le generalità di ulteriori testi nei termini di legge. Nella debegata ipotesi di ammissione di prova testi di controparte, si chiede di essere abilitati alla prova contraria sui medesimi testi e capitoli indicati da parte avversa.
Si producono in copia i seguenti documenti:
1) atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il ��.
2) fascicolo monitorio, con i documenti indicati in indice.
3) estratti conto del conto corrente intestato a Caio ed aperto presso Banca XXX
Salvezze illimitate.
lì, DD/MM/AAAA

Avvocato 1980



Da: lucianappo13/12/2012 17:22:31
stasera scopatina a tutti i nostri fidanzatini avvocati per eliminare lo stress ihihihhii

Da: Reby 25 13/12/2012 17:22:51
Sapete a che ora è prevista la consegna  a Catanzaro?

Da: per alescarm13/12/2012 17:23:27
grazie di cuore, in bocca al lupo per te!!!

Da: alescarm13/12/2012 17:24:31
non ci tengo a scopare la mia amica pleaseeeeeeee :-)))

Da: X lucianappo13/12/2012 17:25:07
Stasera??? Secondo me, il mio fidanzato, stasera non si regge neanche in piedi, figuriamoci altro.... ;-)

Da: lucianappo13/12/2012 17:26:04
veramente??ma dai sono stati seduti mica a fare i muratori...mal che vada lo rianimo io :)

Da: correzione BARI13/12/2012 17:26:24
sicuro che catanzaro corregge BARI?

Da: mafy84 13/12/2012 17:26:25
notizie da Napoli, x cortesia !!!

Da: bea13/12/2012 17:26:29
a lecce hanno finito?

Da: x stella113/12/2012 17:27:28
Domanda pertinente la tua, non ascoltare gli altri. Il mio dominus lo precisa sempre! ;)

Da: X lucianappo13/12/2012 17:28:54
Da quel che dici si capisce che non hai mai sostenuto quest'esame... ti dico x esperienza che anche se sono stati SOLO seduti, credimi, stasera saranno sfiniti!!!

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