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13 dicembre 2012 - Atto giudiziario - Privato
1297 messaggi, letto 75724 volte
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Da: Avv. Tizio13/12/2012 15:40:09
Un plauso ai ragazzi che hanno collaborato in questo forum. Ricordo ai detrattori che non esiste una soluzione assoluta della traccia,  per cui le indicazioni fornite dai siti specializzati possono anche non essere condivise. Ad esempio Altalex, nella soluzione del parere di penale (notaio-peculato), non ha trattato la problematica relativa alla recente novella che, invece, altri siti hanno affrontato.

Da: dddddddddddddddddd13/12/2012 15:40:34
la traccia parla di "titoli non onorati alla scadenza".....il problema è che chi scrive la traccia è un deficiente con il cervello di una gallina, la prima bocciatura dovrebbe essere per loro, la traccia dovrebbe essere chiara e "a prova di scemo", e non creare ambiguità interpretative...quindi a mio avviso ben puo' invocarsi il 642 oltre che 648.....ma comunque, non sarebbe un errore, in quanto l'importante è CHIEDERLA la esecutività, anche con errore sulla norma di riferimento.....

Da: CARNELUTTI 4  PRESIDENT13/12/2012 15:40:59
Caro avv. ho letto la tua chiosa...xkè nn ci mandi l'atto........sembri un grande......

Da: damon113/12/2012 15:41:01
Ribadisco il mio pensiero: la sent. 3008 incidentalmente tratta anche della odierna questione: chi vuole leggere altro si accomodi ma non confonda le idee a quanti si trovano in difficoltà.
La Cassazione in un caso analogo a quello di oggi ha stabilito, invertendo l'onere della prova, che è il debitore (in questo caso Tizio) a dover dimostrare il collegamento tra gli assegni che lo stesso dice di aver consegnato a Caio precedentemente ed ila fornitura di merce.
Se non riesce a dimostrare tale collegamento le doglianze di Tizio non possono essere accolte, nè tantomeno essere superate attraverso la prova testimoniale.
Ripeto, ragioniamo sul concreto e troviamo la soluzione: tizio si è inventato la storia dei 30000 euro già pagati per sottrarsi ad un nuovo e diverso debito che aveva con Caio. E così stando le cose - si ripete - la legge non potrebbe mai affidare ad un qualunque testimone cl'accertamento di fattispecie analoghe.
Sarebbe il caos.
A meno che il Sig. furbetto Tizio, non depositi estratti, copie, insomme documentazione scritta dalla quale si evinca il pagamento. Ma è pacifico che tizio non abbia colpi in canna , tant'è che la traccia insiste proprio su tale aspetto: lam prova per testi che rappresenta per Tizio l'ultima spiaggia.

Da: fxx13/12/2012 15:41:05
ma si può sapere quante ore sono? 6 o 7?

Da: p.avv 13/12/2012 15:41:44
infatti bisogna chiedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo..

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Da: abboccato13/12/2012 15:42:08
ma che spaccima dici. capra!

Da: abboccato13/12/2012 15:42:53
la mia risposta era per tutto sbagliato

Da: eclisse13/12/2012 15:44:00
Il rapporto cartolare fa presumere il rapporto fondamentale. Spetta al debitore la prova del pagamento con mezzi diversi

Da: aoxomoxoa 13/12/2012 15:44:30
X carlains
Fai pure la psicologa...allora vai benissimo ! :-)

Da: CARNELUTTI13/12/2012 15:45:01
Ragazzi vi ringrazio.....ma nn ho tempo.........ho cercato di leggere tutti i post......ma dv scappare........mi dispiace.........cmq le soluzioni qui poste sembrano aver centrato il problema..........la prova testimoniale sui titoli di credito nn è ammissibile..........buon lavoro.......ed un plauso a tutti per le energie che state sfruttando

Da: LILLA13/12/2012 15:45:49
ANCHE SECONDO ME OCCORRE CHIEDERE LA PROVVISORIA ESECUZIONE, PERCHE' LA TRACCIA NULLA CI DICE IN MERITO E NON E' DETTO CHE SIA STATA CONCESSA IN SEDE DI D.I. PERTANTO NON E' SBAGLIATO CHIEDERLA ADESSO.

Da: p.avv 6 zero.....nn fare l''avvocato13/12/2012 15:46:20
Ma nn x le motivazioni da te indicate..........addio

Da: X fxx13/12/2012 15:47:15
7 ore, sono sempre SETTE ore, sia x i pareri che x l'atto!!!

Da: carlains13/12/2012 15:47:44
Cmq scherzavo,era una provocazione.non voglio il tuo contatto.sei un ottimo avvocato cmq.se ti serve una psicologa... ;)

Da: avv.ilsant013/12/2012 15:48:36
x dddddddddddddddddd
siamo in regime di opposizione al d.i., quindi la clausola va chiesta ex art.648 cpc. anche se non e' stata concessa nel d.i. ex 642. perche' il legale ha omesso di chiederla.
Cio' che conta, altrimenti e' errore nella correzione del compito, e' che in questa sede va chiesta ai sensi dell'art.648. Se fai ricerche specifiche vedrai che le possibilità di concessioni sono ben piu ampie di quelle indicate all'atto della richiesta del d.i. (642cpc).

X contesque
NON posso consigliarti di "ricopiare" l'atto di cici, ma puoi usarlo tranquillamente per trarre degli spunti....

Da: KI ME LA DA13/12/2012 15:49:09
Sn bellissimo ed ho un grande e duro attributo.........aspetto vogliose praticanti........x un boccaponcio sotto il mio bel tavolo di cristallo...........le più brave verranno assunte...........ihihihihihihihihihih!!!!!!!! E' solo x ridere........in bocca al lupo a tutti...........o meglio in bocca il mio............hihihihihihi

Da: ATTO CIVILE13/12/2012 15:49:44
ciao ragazzi scusate ma il 642 riguarda la fase monitoria, in corso di giudizio la P.E. va chiesta ex 648 non essendo basata l'opposizione su prova scritta o di pronta soluzione

Da: eclisse13/12/2012 15:49:46
Comparsa di costituzione e risposta
Il Sig. Caio, nato a �. il �.., (C.F��..) residente in ��. alla via �.., ed elettivamente domiciliato in ��. alla via ��. presso lo studio dell'Avv. ���( C.F.:��, PEC:���) che lo rappresenta e difende, in forza di mandato in calce al presente atto, espone quanto segue. - creditore opposto -
CONTRO
Tizio (C.F. : �..) rappresentato e difeso dall'Avv. ��� - debitore opponente -
Fatto
Con atto di citazione notificato il�.. Tizio proponeva opposizione avverso il D.I. n�.R.G�. emesso dal Tribunale di � in data� con il quale veniva ingiunto a Tizio il pagamento di euro . 30.000,00 oltre interessi e spese e competenze legali asserendo di aver onorato la propria obbligazione con altri assegni consegnati all'opposto ancor prima della presentazione in banca dei titoli successivamente posti a base del suddetto D.I. .
Il sig Caioâ��â��., ut supra, si costituisce nel presente giudizio per impugnare, punto per punto, quanto esposto da controparte nell'atto introduttivo e ne chiede l'integrale rigetto perché infondato oltre che inammissibile, il tutto unitamente alla documentazione prodotta, ed eccepisce e rileva quanto segue in :
Diritto
Si contesta preliminarmente quanto è piaciuto dedurre a controparte in merito al preteso pagamento delle somme dovute a mezzo di altri assegni a suo dire consegnati all'odierno opposto in data precedente alla presentazione in banca dei titoli successivamente posti a base del ricorso per decreto ingiuntivo.
A fondamento di tale circostanza Tizio non ha prodotto alcuna prova scritta in ordine alla propria obbligazione pecuniaria ovvero copia dei menzionati assegni, invero vorrebbe provare tale assunto a mezzo di prova testimoniale.
Infatti secondo quanto sancito dall'art. 2726 c.c. le norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito: il debitore ha, dunque, l'onere di custodire i documenti che attestano l'adempimento, secondo le regole dell'ordinaria diligenza. Ciò sta a significare che il pagamento non può essere provato per testimoni salvo le eccezioni previste dalla dagli artt. 2721, 2724 c.c.; da ciò consegue ulteriormente che, in virtù delle disposizioni citate, non può neppure essere provato per presunzioni. L'eventuale deroga alla norma, ove consentita al giudice, è subordinata alla concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta.
Inoltre ai sensi dell'art. 1277 c.c. i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale". Pertanto in caso di pagamento effettuato a mezzo di assegni di traenza, l'estinzione dell'obbligazione con l'effetto liberatorio per il debitore si verifica quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro, ricadendo sul debitore il rischio dell'inconvertibilità dell'assegno. (principio recentemente confermato da Cass. civ., Sez. III, 10/03/2008, n. 6291).
Conseguentemente anche qualora tizio avesse effettivamente consegnato i presunti assegni, circostanza che si nega recisamente, allo stato non vi sarebbe alcuna prova in ordine l'estinzione dell'obbligazione con l'effetto liberatorio del debitore
Alla luce di quanto esposto ci si oppone fermamente alla richiesta prova testimoniale così come proposta da controparte.
Al contrario Caio a riprova del proprio credito ha fornito ampia prova scritta così come risulta dalla documentazione allegata al fascicolo monitorio ovvero: fattura relativa alla fornitura delle merci consegnate a Tizio, nonché relativa bolla di consegna delle stesse, estratto autentico delle scritture contabili ed i titoli non onorati da questi. In realtà Caio a fronte dei titoli rilasciati da Tizio per la fornitura di merce e non onorati alla scadenza si è visto costretto a fare richiesta di ingiunzione di pagamento.
La suddetta fornitura non è stata mai in alcun modo contestata da controparte che ha confermato che la stessa si è svolta nel periodo in atti indicato, diversamente ha ritenuto di doverne contestare il quantum ritenendo di aver già ampiamente versato le somme dovute, anche se al riguardo allo stato, come già detto, non ha dato alcuna prova.
Allo stato pertanto la richiesta formulata da parte opposta è del tutto legittima oltre che fondata ed il sig. Giudicante non potrà far altro che accertare che la stessa risponde ai criteri stabiliti dall'articolo 633 c.p.c..
Alla luce di quanto sin qui esposto si ribadisce, dunque che la contestazione di controparte è del tutto priva di fondamento in fatto ed in diritto.
Per tutti i motivi innanzi esposti, il convenuto opposto, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,
c h i e d e
che ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo opposto venga munito di clausola di provvisoria esecuzione poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione; insiste affinché vengano accolte le seguenti
conclusioni
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Alfa adito, contrariis e reiectis :
1) In via preliminare, rigettare l'opposizione proposta, in quanto infondata in fatto e diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze legali, oltre IVA e CAP come per legge della fase monitoria e del presente giudizio.
In via istruttoria, salva ogni ulteriore richiesta, ove occorra e senza inversione dell'onere della prova, ci si oppone sin da ora alla prova testimoniale così come richiesta perché inammissibile oltre che ininfluente ai fini del presente giudizio si chiede invece ammettersi interrogatorio formale del Sig. Tizio sulle seguenti circostanze: a) "Vero che a fronte di fornitura di merci sono stati emessi i seguenti assegni â��â�� posti a fondamento del D.I..? "Vero che i ripetuti inviti a far fronte al relativo pagamento rimanevano elusi ? Nonché prova ntestimoniale sulle medesime circostanze a mezzo dei seguenti testi: â��â��â��.. . Con riserva di indicare le generalità di ulteriori testi nei termini di legge. Nel caso di ammissione di prova testi di controparte, si chiede di essere abilitati alla prova contraria sui medesimi testi e capitoli indicati da parte avversa.
Si producono in copia i seguenti documenti:
1) atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il ��.
2) fascicolo monitorio, con i documenti indicati in indice.
Salvezze illimitate.
lì, 13.12.12â��
�Avv. �������..
Mandato: MANDATO all'Avv. �..
Io sottoscritto Caio, nato a â��.il â��. residente in â��â��â��alla via â��â��. C.F. â��.., Le conferisco mandato di rappresentarmi e difendermi nella procedura di cui al presente atto, tanto in primo che in secondo grado, nonché in quelle eventuali di esecuzione, con ogni ampia facoltà di legge, compresa quella di spiegare domanda riconvenzionale, chiamare in causa terzi, fare appelli incidentali, proporre opposizioni, reclami, deferire giuramenti decisori, istanze per sequestri giudiziari e conservativi, nonché conciliare, quietanzare e transigere, con facoltà altresì di nominare altri avvocati o farsi sostituire da altri avvocati con pari poteri. Ratifico fin da ora il Suo operato e quello dei Suoi sostituti e degli altri da Lei nominati.Presto inoltre consenso ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche al trattamento dei miei dati personali, al fine di far valere e difendere i miei diritti in sede giudiziaria per il tempo necessario all'espletamento dell'incarico conferito, essendomi state rese tutte le informazioni di cui all'art. 10 della Legge n.675/96, come modificato dall'art. 1 D. Lgs. n. 123/97. Eleggo domicilio in â��â��. alla via â��â��. presso il Suo studio.
â��â��..lì 13.12.12
Caio

V�° per autentica

Avv�..

Da: Contesque 13/12/2012 15:49:56
x aoxomoxoa: ma il parere di cicci nella parte in diritto va bene comunque?

Da: in bocca il mio13/12/2012 15:50:21
uauhauhauha è meravigliosa sta frase

Da: fedema13/12/2012 15:50:23
Ragazzi chiedete in via preliminare la provvisoria esecuzione, che siano dichiarate inammissibili le prove richieste, poi il rigetto di tutte le domande attore e quindi la conferma del decreto opposto

Da: Avv. Malinconico13/12/2012 15:50:31
A che ora consegna Napoli?

Da: Lizzzzzzzzzzzzzzz13/12/2012 15:51:26
come motivo l'art. 116?? per l'atto giudiziario penale

Da: ottimista7 13/12/2012 15:53:43
x  damon1:

cosa proponi allora??? come deve essere integrato l'atto?

Da: dddddddddddddddddd13/12/2012 15:54:00
x avv. ilsant0: GIUSTISSIMO, concordo pienamente!!
  Il 648 è certamente la norma di riferimento, il 642 riguarda solo il caso in cui il DI è stato concesso su assegno e non è stato dichiarato immediatamente esecutivo al momento della concessione.....a volte ci dobbiamo "dibattere" in questioni astratte, per mancanza di precisione della traccia.
  Ma cosa ci sarebbe voluto a scrivere "Caio ottiene un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo (oppure no) concesso sulla base di assegni di conto corrente rilasciati da Tizio e a sua firma, a favore di Caio, quale corrispettivo di un contratto di fornutura".....cavolo

Da: Lizzzzzzzzzzzzzzz13/12/2012 15:54:11
ragazzi aiutatemi..come posso motivare l'articolo 116??

Da: the professor13/12/2012 15:55:55
sul problema della p.e., già con IO avevamo discusso. la traccia ripubblicata da Eclisse è quella che ho svolto io alle 11 stamattina e che è sbagliata dove dice 624 e dove non dice nulla sul 1277 c.c..
quindi si 648 anche in funzione del 624.

Da: Il risolutore13/12/2012 15:56:39
x fugare ogni dubbio:
l'art. 642 c.p.c. nn va considerato riguarda la fase del d.i.; in tale sede ha rilievo solo l'art. 648 c.p.c. e solo qualora l'e.p. nn sia già stata concessa in fase di d.i. (nn sembra questo il caso poichè la traccia tace sul punto).
PERTANTO, A MIO SOMMESSO AVVISO, SAREBBE IL CASO DI INSERIRLA NELLE CONCLUSIONI, POICHE' L'OPPOSIZIONE PROPOSTA NN RISULTA FONDATA SU PROVA SCRITTA O DI PRONTA SOLUZIONE

Da: ATTO CIVILE13/12/2012 15:57:30
x eclisse: le conclusioni non sono del tutto corrette.
Il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto sono in via principale e non certo in via preliminare (che è una domanda - appunto - preliminare di rito).

Inoltre non chiederei mai interrogatorio formale di controparte!!! ma scusa diciamo che non si può provare per testi e poi glielo facciamo dire a lui che ce li ha dati questi assegni?

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