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13 dicembre 2012 - Atto giudiziario - Privato
1297 messaggi, letto 75711 volte
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Da: conclusioni13/12/2012 15:28:36
Ricordatevi di allegare il fascicolo monitorio!

Da: mavalà13/12/2012 15:28:49
andate a lavorare

Da: the professor13/12/2012 15:29:18
tutto sbagliato di nome e di fatto eh sei come quell'altro, come si chiamava? ah esaurito!

Da: dddddddddddddddddd13/12/2012 15:29:20
TUTTOSBAGLIATO, ti si addice, è chiaro che la richiesta di provvisoria esecutività va inserita nelle conclusioni (dove si mette, nel preambolo?!?!), e PRESUPPONE che non sia stata concessa (anche se, stricto iure, avrebbe dovuto essere concessa ab initio).....ma dire che qui vedi poca professionalità è un grave insulto, anche perchè NON SAI con chi stai parlando....io ho dato una valida mano a tutti, e se ci sono persone che non sanno nulla, questi sono spesso i commissari!!

Da: morfeus13/12/2012 15:29:24
bari a ke ora consegna?

Da: p.avv 6 zero.....nn fare l''avvocato13/12/2012 15:29:27
Art. 642 "se il credito è fondato su.......assegno...........il giudice su istanza del ricorrente ingiunge di pagare...senza dilazione, autorizzando in mancanza l'e.p.".........nn dirmi ke fai il praticante ke muoio....uhauhauha

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Da: damon113/12/2012 15:29:30
x cocnlusioni bravo giusto ricordare gli allegati e specialmente il fascicolo monitorio

Da: eclisse13/12/2012 15:30:42
Il decreto ingiuntivo è ugualmente valido nei confronti di colui che ha emesso un assegno anche nel caso in cui tale titolo sia stato offerto solamente a garanzia.

Da: TUTTO SBAGLIATO13/12/2012 15:31:42
nn contesto l'inserimento nelle conclusioni..ci mankerebbe.........ma l'inclusione in sè................a mio avviso è superflua e nn rispondente alla traccia.........scusate se ho cercato di aiutarvi

Da: Alessia13/12/2012 15:31:57
a mio avviso possono essere citate sia la sentenza 2008 che 2012... bisogna motivare l'atto punto per punto. l'atto di cicci va bene... cambiatelo però e lasciate uguali solo le sentenze.

Da: CUPIDO13/12/2012 15:31:58
> Sentenza di riferimento: Cassazione civile , sez. III, sentenza 28.02.2012 n° 3008. ESATTAAAAAAAAAAAAAA

Da: ios13/12/2012 15:32:01
ma mica ilo decreto ingiuntivo è fondato su assegni!!!!! sarà fondato sulle fatture semmai...è l'opposizione di tizio che è fondata su assegni, quindi occorre eccome chiedere la provvisoria esecuzione ai sei dell'art.648 cpc

Da: conclusioni13/12/2012 15:32:04
La richiesta di provvisoria esecuzione deve essere fatta, altrimenti la traccia diceva decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo!

Da: eclisse13/12/2012 15:32:12

Svolgimento del processo
Con Decreto Ingiuntivo del 5 Luglio 1999 il Presidente del Tribunale di Vicenza intimava a B.A. di corrispondere a P. M.T. la somma di L. 45.375.000, oltre accessori, in pagamento dell'assegno bancario di L. 30.000.000 emesso dalla intimata in favore dell'ingiungente il 31 Dicembre 1992.
Proponeva opposizione B.A. assumendo che: a) l'assegno azionato dalla P. era stato consegnato da essa opponente a garanzia del pagamento del proprio debito di L. 30.000.000, che doveva essere pagato in due rate di pari importo scadenti il 15 Dicembre 1992 e il 30 Dicembre 1992; b) che tali scadenze erano state rispettate mediante la consegna di due assegni tratti sulla Cassa di Risparmio di VR VI BL su un conto del marito di cui aveva la disponibilità di firma; c) che era errato il calcolo degli interessi.
P.M.T. negava che l'assegno fosse stato consegnato in garanzia e riconosceva di aver ricevuto i due assegni in pagamento di altre obbligazioni, diverse da quelle fatte valere in via monitoria.Con Sentenza del 12 Giugno 2003 il Tribunale accoglieva l'opposizione e revocava il Decreto Ingiuntivo.
Secondo il Tribunale spettava al creditore dimostrare l'esistenza di altre obbligazioni, diverse da quella azionata, che sarebbero state estinte con la consegna dei due assegni; in mancanza di detta prova, che la P. non aveva fornito, doveva considerarsi riuscita la prova della B. di aver estinto il debito azionato in via monitoria.
P.M.T. impugnava la Sentenza dinanzi alla Corte d'Appello di Venezia chiedendo che, in riforma dell'impugnata decisione, l'opposizione a Decreto Ingiuntivo venisse rigettata e il Decreto fosse dichiarato esecutivo.
La B., costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto con conferma della pronuncia di primo grado.
La Corte d'Appello di Venezia, in totale riforma della Sentenza n°1065/2003 del Tribunale di Vicenza, rigettava l'opposizione proposta da B.A. avverso il Decreto Ingiuntivo n°474/99 emesso dal Presidente del Tribunale di Vicenza, confermando integralmente il Decreto.
Osservava la Corte che l'eccezione di genericità dei motivi d'appello era infondata; che il principio enunciato dal Tribunale circa l'onere del creditore di provare che l'imputazione di un pagamento a suo favore riguardava un credito diverso da quello al quale il debitore ha riferito l'imputazione medesima non era, nella specie, applicabile, trattandosi di distinti debiti cartolari ed essendo onere del debitore dimostrare che il titolo di credito azionato fosse da ritenere collegato, o, comunque, novazione di altro pregresso credito.
Propone ricorso per Cassazione B.A. con quattro motivi.
Resiste con controricorso P.M.T.

Da: dddddddddddddddddd13/12/2012 15:32:36
si concordo con ANKIO SCRIVO SU AL, secondo me, e l'ho detto piu' volte, la sentenza 3008/2012 non c'entra proprio nulla e fa incasinare le cose, a mio avviso non va citata, leggetela TUTTA, anche e soprattutto la motivazione

Da: carlains13/12/2012 15:32:48
X arterix sono una ragazza.mi chiamo carla bello!italiana e sono una psicologa

Da: Contesque 13/12/2012 15:33:20
ragazzi in ogni caso quello di CICCI ANDAVA BENE?

Da: uomo13/12/2012 15:33:31
qualcuno sa a che ora consegna lecce

Da: avv.ilsant013/12/2012 15:33:45
In queste conclusioni va citato il 648 cpc non il 642.....
Usate l'atto di CICI come spunto perche' tocca tutti gli aspetti giuridici sottesi....e prendetevi una camomilla!

Da: dddddddddddddddddd13/12/2012 15:34:29
TUTTOSBAGLIATO, nulla di personale, ma dire che qui abbiamo solo sparato c......, quando abbiamo fatto il possibile per aiutare i ragazzi, mi fa proprio inc.....are.

Da: Alessia13/12/2012 15:35:08
Tribunale di Varese, sez. I, sentenza 22 giugno 2010.
Cass. civ., Sez. III, 10/03/2008, n. 6291
CASSAZIONE SEZIONE III CIVILE 28 febbraio 2012, n. 3008.

Da: Contesque 13/12/2012 15:35:15
AVV.IL SANTO MA RICOPIARE QUANTO SCRITTO DA cicci con l'integrazione delle conclusioni di aoxomoa va bene?

Da: Contesque 13/12/2012 15:35:51
lecce consegna alle 18

Da: avvocato carnelutti13/12/2012 15:36:37
bisogna chiedere l'esecuzione provvisoria perchè l'opposizione non è fondata su prova scritta............anche se il d.i. dovrebbe essere stato azionato sulla base di titoli non onorati alla scadenza (ergo assegni) e quindi dovrebbe essere stato emesso con la provvisoria esecutività.........è una cosa in più..........non è sbagliato

Da: p.avv 13/12/2012 15:36:51
si vede che non pratichi i tribunali e sei un teorico del cazzo..

Da: eclisse13/12/2012 15:37:32
per caio, rappresentato e difeso dall'avv.___ giusta delega in calce al decreto ingiuntivo,
convenuto opposto nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo n. ___ emesso dal Tribunale di Alfa e notificato all'opponente in data ___
***
Con decreto notificato in data XXX l'odierno convenuto opposto ingiungeva al resistente il pagamento della somma di ___ oltre interessi, spese ed accessori.
con atto di citazione ritualmente notificato in data xxx tizio proponeva opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, adducendo l'avvenuta estinzione del debito di cui è causa.



L'opposizione avversaria è tuttavia infondata e come tale va rigettata, confermando per l'effetto il decreto ingiuntivo per le motivazioni esposte in narrativa.

Sostiene tizio nella propria opposizione che il debito di cui è causa sarebbe stato regolarmente saldato ed onorato, mediante la consegna di diversi assegni all'odierno convenuto, e che pertanto i successivi titoli posti infruttuosamente all'incasso su cui si fonda il decreto oggetto del presente giudizio non avrebbero dovuto essere azionati.
Quindi, nel richiedere la revoca dell'ingiunzione, richiede a codesto Ill.mo Tribunale di ammettere prova testimoniale sulla circostanza dell'avvenuto pagamento e sulla conseguente intervenuta estinzione dell'obbligazione nei confronti di Caio.



L'opposizione in questione è infondata in fatto ed in diritto e come tale va rigettata sulla scorta dei motivi che vengono esposti in narrativa

a) Inammissibilità della prova testimoniale - 2721, 2724 e 2726 c.c.
b) Assenza di prova circa l'avvenuto versamento;
c) Infondatezza dell'opposizione - breve inciso su onere della prova onus probandi incumbit eius qui dicit
d) Concessione PE x 642 c.p.c.

Previa concessione della PE al d.i. in quanto fondato su titolo ex art. 642 c.p.c.
rigettare le istanze istruttorie testimoniali in quanto inammissibili
rigettare quindi l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto
confermare il decreto ingiuntivo e in ogni caso condannare l'opponente al pagamento delle somme che risulteranno dovute in corso di causa

Rispondi

Da: RAGIONIERE Casoria13/12/2012 15:37:45
Sit na maniat e chiaviche!!

Da: LILLA13/12/2012 15:38:39
concordo

Da: p.avv 6 zero.....nn fare l''avvocato13/12/2012 15:39:40
Ti prego abbandona professione.......nn fa x te..........se io sn un teorico tu 6 un pratico.......anzi un praticante..........ihihihihih............e quando li passerai gli esami??????? Nn ti servirà lo studio........6 limitato

Da: Contesque 13/12/2012 15:40:02
per aoxomoa: grazie di tutto ma l'atto di cicci andava comunque bene nel diritto?

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