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13 dicembre 2012 - Atto giudiziario - Privato
1297 messaggi, letto 75711 volte
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Da: pina 7513/12/2012 15:11:18
ma è vero che bisogna togliere le date, e i nomi TIZIO e CAIO?

Da: MANF13/12/2012 15:12:25
SCUSATE MA NAPOLI NON CONSEGNA ALLE 17.10??????

Da: X Pina 7513/12/2012 15:12:43
Solo le date, se togli i nomi non si capisce + una mazza...

Da: damon113/12/2012 15:14:04
insomma alla fine Tizio ci ha provato a risparmiare altri 30.000,00 euro!!

Da: figa13/12/2012 15:14:56
napoli consegna ale 18

Da: sorellona13/12/2012 15:15:13
a che ora consegna bari?

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Da: Aiuto!13/12/2012 15:15:18
Qualcuno sa a che ora finiscono a Padova?

Da: potenza13/12/2012 15:16:17
CARLAINS mi dai il tuo cell? ...vorrei cooscerti io

Da: ANKIO SCRIVO SU A.L.13/12/2012 15:16:29
Vi invito a nn considerare la sentenza apparsa su altalex...........nn è attinente al caso in esame. Grazie

Da: Gestore di Altalex13/12/2012 15:17:23
Patetici!

Da: INGEGNERE FALLITO13/12/2012 15:17:35
Ti consiglio di fare l'avvocato.....ne capisci..........uahhauhauhauah

Da: ok13/12/2012 15:17:36
ALTALEX SPARA KAZZATE

NON CONSIDERATE ALTALEX!!!!!!

Da: Lafra ringrazia13/12/2012 15:19:16
Comunque grazie a tutti per il prezioso aiuto! In particolare professor cicci e amoxoa !a presto!

Da: p.avv 13/12/2012 15:20:09
è confermata la soluzione dell'atto civile???

Da: INGEGNE'' HAI ROTTO IL CAZZO13/12/2012 15:20:11
Vai a controllare i lavori........cretino

Da: damon113/12/2012 15:20:59
ragazzi tranquilli: la sentenza 3008 è quella giusta: ovviamente solo x lo spunto. Resta sempre il fatto che spesso ci si dimentica che il candidato deve assumere le vesti del legale....
e quindi nel caso di specie ragionare sul fatto - di una chiarezza assoluta - che tizio ci ha provato!! tutto qua..ed ovviamente l'ordibnamento mai potrebbe consentire che attraverso i testi si possa ribaltare ciò che è scritto, o meglio dimostrare di aver pagato....immaginate cosa accadrebbe se fosse così....Madooo

Da: help sister13/12/2012 15:21:17
A Lecce ora di consegna???? Dura sei o sette ore la prova? risp. .. grazie!

Da: pina 7513/12/2012 15:22:07
grazie.

Da: è sempre na farsa13/12/2012 15:22:38
ragazzi ricordando che oggi sono 6 le ore a disposizione, sapete dirmi a che ora consegnano a napoli?

Da: p.avv 13/12/2012 15:22:53
soluzione definitiva??o per caso è stato tralasciato qualche aspetto??

Da: TUTTO SBAGLIATO13/12/2012 15:23:41
Nn copiate da qui...............le soluzioni nn sn convincenti.........parlate con i commisari..........qui vedo poca professionalità............già il fatto di inserire nelle conclusioni la richiesta di provvisoria esecutività.........mah.............pazzesco............quella doveva essere già concessa con il decreto ingiuntivo........con l'opposizione avrebbe dovuto richiedere la sospensione della p.e.! La traccia nn parla di nulla........ergo la sospensione nn c'è stata................VI PREGO

Da: bea13/12/2012 15:24:31
lecce a che ora?

Da: eclisse13/12/2012 15:25:04
Assegno offerto solo in garanzia? Il decreto ingiuntivo è ugualmente valido
Cassazione civile , sez. III, sentenza 28.02.2012 n° 3008

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 28 febbraio 2012, n. 3008

Svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo del 5 luglio 1999 il Presidente del Tribunale di Vicenza intimava ad B.A. di corrispondere a P. M.T. la somma di L. 45.375.000, oltre accessori, in pagamento dell'assegno bancario di L. 30.000.000 emesso dalla intimata in favore dell'ingiungente il 31 dicembre 1992.
Proponeva opposizione B.A. assumendo che: a) l'assegno azionato dalla P. era stato consegnato da essa opponente a garanzia del pagamento del proprio debito di L. 30.000.000 che doveva essere pagato in due rate di pari importo scadenti il 15 dicembre 1992 e il 30 dicembre 1992; b) che tali scadenze erano state rispettate mediante la consegna di due assegni tratti sulla Cassa di Risparmio di VR VI BL su un conto del marito di cui aveva la disponibilità di firma; c) che era errato il calcolo degli interessi.
P.M.T. negava che l'assegno fosse stato consegnato in garanzia e riconosceva di aver ricevuto i due assegni in pagamento di altre obbligazioni, diverse da quelle fatte valere in via monitoria.
Con sentenza del 12 giugno 2003 il Tribunale accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo.
Secondo il Tribunale spettava al creditore dimostrare l'esistenza di altre obbligazioni, diverse da quella azionata, che sarebbero state estinte con la consegna dei due assegni; in mancanza di detta prova, che la P. non aveva fornito, doveva considerarsi riuscita la prova della B. di aver estinto il debito azionato in via monitoria.
P.M.T. impugnava la sentenza dinanzi alla Corte d'Appello di Venezia chiedendo che, in riforma dell'impugnata decisione, l'opposizione a decreto ingiuntivo venisse rigettata e il decreto fosse dichiarato esecutivo.
La B., costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto con conferma della pronuncia di primo grado.
La Corte d'Appello di Venezia, in totale riforma della sentenza n. 1065/2003 del Tribunale di Vicenza, rigettava l'opposizione proposta da B.A. avverso il decreto ingiuntivo n. 474/99 emesso dal Presidente del Tribunale di Vicenza, confermando integralmente il decreto.
Osservava la Corte che l'eccezione di genericità dei motivi d'appello era infondata; che il principio enunciato dal Tribunale circa l'onere del creditore di provare che l'imputazione di un pagamento a suo favore riguardava un credito diverso da quello al quale il debitore ha riferito l'imputazione medesima non era, nella specie, applicabile, trattandosi di distinti debiti cartolari ed essendo onere del debitore dimostrare che il titolo di credito azionato fosse da ritenere collegato o, comunque, novazione di altro pregresso credito.
Propone ricorso per cassazione B.A. con quattro motivi.
Resiste con controricorso P.M.T.
Motivi della decisione
Con il primo motivo del ricorso B.A. denuncia "Violazione dell'art. 360, sub 3 in relazione all'art. 342 c.p.c. per mancanza di specificità delle doglianze".
Secondo parte ricorrente l'eccezione di "mancanza di specificità delle doglianze" dell'atto di citazione in appello è stata erroneamente valutata dalla Corte territoriale.
Sostiene la B. che le censure mosse alla sentenza di primo grado si incentrerebbero su fatti e argomenti non oggetto di causa e quindi di esame, di valutazione e decisione da parte del primo giudice per cui non costituirebbero censura della sentenza ma richiesta di riforma per nuove, diverse e autonome argomentazioni.
Il motivo è infondato.
Per la sussistenza del requisito della specificità dei motivi di gravame, prescritto dall'art. 342 c.p.c., occorre infatti indicare nell'atto di appello, anche mediante una esposizione sommaria, le doglianze in modo tale che il giudice del gravame sia posto in grado non solo di identificare i punti impugnati, ma anche le ragioni di fatto e di diritto in base alle quali viene richiesta la riforma della pronuncia di primo grado. Sul punto l'impugnata sentenza ha sostenuto che i motivi di impugnazione sono stati esposti nell'atto introduttivo in modo tale da assolvere compiutamente la funzione attribuita al criterio della specificità, individuando le parti della sentenza impugnata rispetto alla quale la soccombente richiedeva il riesame.
Con il secondo motivo si denuncia: 2) "Violazione dell'art. 360 sub 3 in relazione all'art. 345 avendo pronunciato la Corte Veneta su fatti, domande e doglianze nuove".
Secondo parte ricorrente nel giudizio di primo grado non sono mai entrati nè le problematiche dell'art. 1193 c.c., nè i principi sull'onere della prova per cui la causa d'appello è diversa e nuova con violazione del diritto di difesa, divenendo per l'effetto la sentenza nulla ed essendo inammissibile l'appello ex art. 345 c.p.c.
Il motivo è inammissibile perchè generico e non rispetta il principio dell'autosufficienza; in ogni caso si tratta di questione di fatto relativa all'interpretazione della domanda.
Con il terzo motivo si denuncia "Violazione dell'art. 360 sub 3 in relazione all'art. 112 c.p.c. per pronuncia ultra ed extra petita".
Secondo parte ricorrente la Corte d'Appello ha pronunciato ultra petita sul presupposto che la postdatazione dell'assegno azionato con il decreto monitorio doveva indurre a ritenere che il titolo confermava l'esistenza del debito alla data degli altri due assegni.
Il motivo è infondato.
Perchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un'eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall'altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'uria o l'altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, "in primis", la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi.
Ove, infatti, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 cod. proc. civ., riconducibile alla prospettazione di un'ipotesi di "error in procedendo" per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del "fatto processuale", detto vizio, non essendo rilevabile d'ufficio, comporta pur sempre che il potere- dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all'adempimento da parte del ricorrente, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l'altro, il rinvio "per relationem" agli atti della fase di merito, dell'onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca ma solo ad una verifica degli stessi (Cass., 19 marzo 2007, n. 6361).
Senza, peraltro, considerare che per quanto riguarda l'assegno postdatato la ricorrente introduce un tema nuovo e comunque doveva provare che il debito pregresso era lo stesso di cui ai due precedenti assegni.
Con il quarto motivo si denuncia "Violazione dell'art. 360 c.p.c., sub 3 per violazione e falsa applicazione di norme e principi di diritto in relazione agli artt. 1193 e 2697 c.c.; e art. 360 c.p.c., sub 5 per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. e artt. 2729 e 1988 c.c.".
Secondo parte ricorrente la Corte ha interpretato male la sentenza della Cassazione n. 3457/2007 per non aver dato rilevanza alla cosiddetta postdatazione.
Il motivo deve essere rigettato.
Costituisce orientamento risalente e pacifico nella giurisprudenza di questa Corte (Cass., n. 3437/2007; Cass., n. 20134/2005; Cass., n. 6155/1978) che il principio secondo cui quando il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all'estinzione del medesimo, spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all'estinzione di un debito diverso, allegare e provare di quest'ultimo l'esistenza, nonchè la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione, non può trovare applicazione nel caso in cui il debitore eccepisca l'estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell'emissione dell'assegno, atteso che, implicando tale emissione la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, resta a carico del debitore convenuto l'onere di superare tale presunzione, dimostrando il collegamento tra il precedente debito azionato ed il successivo debito cartolare, con la conseguente estinzione del primo per effetto del pagamento degli assegni.
Nel caso in esame sono stati emessi tre assegni bancari di cui due sono stati pagati e uno no, per cui spettava al debitore l'onere di dimostrare che con il pagamento dei due assegni si è provveduto al pagamento anche del terzo, trattandosi di titoli astratti ed autonomi, fonti di presunzione di distinti rapporti sostanziali.
Nel caso di specie la Corte territoriale ha ritenuto che tale prova non è stata fornita.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.

Da: l3l37913/12/2012 15:26:03
Credo che questa sia la versione definitiva sulla base di quanto postato da Cicci.

TRIBUNALE DI ALFA

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

Per il Sig. Caio, nato a .... il …....., (C.F.................) residente in .............. alla via …....., ed elettivamente domiciliato in ........... alla via …......... presso lo studio dell'Avv................... ( C.F.:.................., PEC:.................) che lo rappresenta e difende, in forza di mandato in calce al presente atto, espone quanto segue.
- creditore opposto -
CONTRO

Tizio, rappresentato e difeso dall'Avv................
- debitore opponente -

Fatto
Con atto di citazione notificato il …...... Tizio proponeva opposizione avverso il D.I. R.G.n............ emesso dal Tribunale di Alfa in data ............ con il quale veniva ingiunto a Tizio il pagamento di euro 30.000,00 asserendo di aver onorato la propria obbligazione con altri assegni consegnati all'opposto ancor prima della presentazione in banca dei titoli successivamente posti a base del suddetto D.I. .
Il sig Caio, ut supra, si costituisce nel presente giudizio per impugnare, punto per punto, quanto esposto da controparte nell'atto introduttivo e ne chiede l'integrale rigetto perché infondato oltre che inammissibile, il tutto unitamente alla documentazione prodotta, ed eccepisce e rileva quanto segue.
Diritto
Si contesta preliminarmente quanto dedotto da controparte in merito al preteso pagamento delle somme dovute a mezzo di altri assegni, a suo dire, consegnati all'odierno opposto e precedenti alla presentazione in banca dei titoli successivamente posti a base del ricorso per decreto ingiuntivo.
A fondamento di tale circostanza, Tizio non ha prodotto alcuna prova scritta relativa al pagamento così come asserito, intendendo provare tale assunto a mezzo di prova testimoniale.
Ed invero, secondo quanto sancito dall'art. 2726 c.c., le norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito: il debitore ha, dunque, l'onere di custodire i documenti che attestano l'adempimento, secondo le regole dell'ordinaria diligenza. Ciò sta a significare che il pagamento non può essere provato per testimoni salvo le eccezioni previste dalla dagli artt. 2721, 2724 c.c.; da ciò consegue ulteriormente che, in virtù delle disposizioni citate, non può neppure essere provato per presunzioni. L'eventuale deroga alla norma, ove consentita al giudice, è subordinata alla concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta.
Inoltre ai sensi dell'art. 1277 c.c. i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale". Orbene, va preso atto dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in virtù del quale "va superata la tesi secondo cui il denaro contante è l'unico mezzo legale di pagamento delle obbligazioni pecuniarie" (Cass. SS.UU. n.26617 del 2007). Ciò evidentemente nell'ottica, espressa nella richiamata sentenza, della c.d. Smaterializzazione del denaro contante in virtù della quale il principio nominalistico -"in base al quale il debitore si libera del proprio debito con una quantità di moneta corrispondente a quella "nominalmente" dovuta a prescindere dalle variazioni del suo potere d'acquisto"- è da riferire al quantum della somma da offrire in pagamento e non alla qualità del mezzo di pagamento (Cass. SS.UU. n.26617 del 2007). In tale ottica, va tenuto distinto il pagamento effettuato a mezzo di cambiale, in cui "l'effetto satisfattorio si realizza con la creazione della disponibilità monetaria a favore del creditore (Cass.SS.UU. n.26617 del 2007) dal pagamento effettuato a mezzo di assegni di traenza, in cui l'estinzione dell'obbligazione, con effetto liberatorio per il debitore, si verifica quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro, ricadendo sul debitore medesimo il rischio dell'inconvertibilità dell'assegno. (principio recentemente confermato da Cass. civ., Sez. III, 10/03/2008, n. 6291).
Conseguentemente anche qualora tizio avesse effettivamente consegnato i presunti assegni, circostanza che si nega recisamente, allo stato non vi sarebbe alcuna prova in ordine l'estinzione dell'obbligazione con l'effetto liberatorio del debitore,
Alla luce di quanto esposto ci si oppone fermamente alla richiesta prova testimoniale così come proposta da controparte.
Al contrario Caio, a riprova della fondatezza del proprio credito, ha fornito ampia prova scritta così come risulta dalla documentazione allegata al fascicolo monitorio e di cui ai titoli non onorati dal debitore.
La fornitura di merce non è stata mai in alcun modo contestata da controparte, la quale ha invece ritenuto di aver già ampiamente versato le somme dovute, anche se al riguardo allo stato, come già detto, non ha dato alcuna prova.
In virtù di quanto esposto la richiesta formulata dal creditore Caio è del tutto legittima oltre che fondata e l'On.le Giudicante non potrà far altro che accertare che la stessa risponde ai criteri stabiliti dall'articolo 633 c.p.c..
Alla luce di quanto sin qui esposto si ribadisce, dunque, che la contestazione di controparte è del tutto priva di fondamento in fatto ed in diritto.
Per tutti i motivi innanzi esposti, il convenuto opposto, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, chiede che, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo opposto venga munito di clausola di provvisoria esecuzione poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione; insiste affinché vengano accolte le seguenti
conclusioni
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Alfa adito, in accoglimento delle causali di cui alla presente narrativa , ogni contraria eccezione e deduzione disattesa e respinta,:
1) In via preliminare, rigettare l'opposizione proposta, in quanto infondata in fatto e diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze legali, oltre IVA e CAP come per legge della fase monitoria e del presente giudizio.
In via istruttoria, salva ogni ulteriore richiesta, ove occorra e senza inversione dell'onere della prova, ci si oppone sin da ora alla prova testimoniale così come richiesta perché inammissibile oltre che ininfluente ai fini del presente giudizio
Nella denegata ipotesi di ammissione della suddetta prova testimoniale, si chiede di essere ammessi a prova contraria, diretta ed indiretta.
Si producono in copia i seguenti documenti:
1) atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il …...........
2) fascicolo monitorio, con i documenti indicati in indice.
Salvezze illimitate.
…................., lì …......................

MANDATO IN CALCE
Io sottoscritto Caio, nato a …....... IL ….......... residente in …............ alla via …............. C.F. …........., Le conferisco mandato di rappresentarmi e difendermi nella procedura di cui al presente atto, tanto in primo che in secondo grado, nonché in quelle eventuali di esecuzione, con ogni ampia facoltà di legge, compresa quella di spiegare domanda riconvenzionale, chiamare in causa terzi, fare appelli incidentali, proporre opposizioni, reclami, deferire giuramenti decisori, istanze per sequestri giudiziari e conservativi, nonché conciliare, quietanzare e transigere, con facoltà altresì di nominare altri avvocati o farsi sostituire da altri avvocati con pari poteri. Ratifico fin da ora il Suo operato e quello dei Suoi sostituti e degli altri da Lei nominati. Presto inoltre consenso ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche al trattamento dei miei dati personali, al fine di far valere e difendere i miei diritti in sede giudiziaria per il tempo necessario all'espletamento dell'incarico conferito, essendomi state rese tutte le informazioni di cui all'art. 10 della Legge n.675/96, come modificato dall'art. 1 D. Lgs. n. 123/97. Eleggo domicilio in …........ alla via ….............. presso il Suo studio.
…............., lì …............
Caio

E' autentica

Avv........................

Da: MA QUALE GARANZIA???13/12/2012 15:26:07
Ancora con questa sentenza? Ma cosa cazzo c'entra???????? Mamma ignoranza

Da: PLEASE13/12/2012 15:26:10
QUALCUNO SA LA CONSEGNA A LECCE???

Da: angiolinetta 13/12/2012 15:26:15
sapete a che ora consegna catanzaro???

Da: p.avv 13/12/2012 15:26:20
ma fai l'avvocato o altro? non sempre viene concessa ad un decreto ingiuntivo la provvisoria esecuzione, infatti alla prima udienza in caso di oppozione se ne fa esplicita richiesta al giudice ai sensi dell'art. 648..impara la procedura civile..

Da: damon113/12/2012 15:26:27
x tutto sbagliato : TACI e non confondere le idee al massimo dai una sbirciatina all'art. 648 cpc

Da: sei sbagliato tu13/12/2012 15:27:49
al decreto ingiuntivo fondato su assegni non viene concessa la provvisoria esecuzione all'emissione

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