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13 dicembre 2012 - Atto giudiziario - Privato
1297 messaggi, letto 75724 volte
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Da: trillino5613/12/2012 14:33:30
a che ora deve consegnare napoli??????

Da: figa13/12/2012 14:34:11
consegna napoli 18

Da: ABROGADO13/12/2012 14:34:38
tODOS IN ESPANA

Da: bea13/12/2012 14:35:10
a che ora si consegna a lecce?

Da: aoxomoxoa 13/12/2012 14:35:32
Prego, non c'è di che, ho fatto il possibile, spero vada bene.

Se però, qualche gentile fanciulla (solo fanciulle però eh ?!) volesse aggiungere la propria mail e/o doumentazione fotografica allegata possiamo provare ad intavolare un excursus di...ehm...studio moooooooooolto formativo !!!

loooooooooooool 

Da: Annebbiata13/12/2012 14:35:43
Scusate, studio ingegneria quindi sono completamente a digiuno della materia. Sto cercando di aiutare mio marito per l'atto privato. Potete postare le sentenze che occorrono? Gli ho inviato qualche atto ma vorrei fare di più. Grazie

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Da: rip13/12/2012 14:36:02
ragazzi mi mandate la sentenza 3457 2007 cassazione ??? vi prego veloci.. grazie!!!!!!!!!

Da: esaurito1234 13/12/2012 14:36:20
ma si può capire viè l'inammissibilità della prova testimoniale ex art 2721 o la provvisoria esecuzione d.i. ex art 648?

Da: the professor13/12/2012 14:36:59
esaurito di nome e di fatto.

ci sono entrambe

Da: esaurito1234 13/12/2012 14:38:02
e perchè nelle conclusioni c'è solo il 648?

Da: Avv. di Caio13/12/2012 14:38:10
ma la sentenza 3008/12 c'è sui codici? La possono indicare?

Da: aoxomoxoa 13/12/2012 14:38:15
'esaurito di nome e di fatto.' !!! haha !

Da: Giu13/12/2012 14:38:20
Ciao aoxomoxoa condivido le tue  intenzioni per la gentil donzelletta. Volevo chiederti se dell atto di penale hai qlcs da darmi visto che il tuo di ieri era impeccabile. Grazie

Da: Sturduta13/12/2012 14:38:22
C'è un atto defenitivo di cui ci si possa fidare?

Da: MAX13/12/2012 14:39:22
ATTENZIONE PER ALTALEX

la Sentenza di riferimento è: Cassazione civile , sez. III, sentenza 28.02.2012 n° 3008.


l decreto ingiuntivo è ugualmente valido nei confronti di colui che ha emesso un assegno anche nel caso in cui tale titolo sia stato offerto solamente a garanzia.


che comunque è in linea con lo svolgimento del tema di aoxomoxoa, quindi direi assolutamente di citarla!

Da: aoxomoxoa 13/12/2012 14:39:25
e no...niente penale e chi sò Rambo...non ho neanche letto la traccia...sorry.

Da: XXX traccia CIVILE  E PENALE13/12/2012 14:40:32
ATTO DI CIVILE REDATTO

TRIBUNALE DI ALFA
Comparsa di costituzione e risposta
Il Sig. Caio, nato a ------. il -------.., (C.F--..) residente in------.  alla via -.., ed elettivamente domiciliato in -. alla via -----. presso lo studio dell'Avv. --------( C.F.:-, PEC:-----) che lo rappresenta e difende, in forza di mandato in  calce al presente atto, espone quanto segue. - creditore opposto -
CONTRO
Tizio (C.F. : -..) rappresentato e difeso dall'Avv. --------                                                 - debitore opponente -

Fatto
Con atto di citazione notificato il ---- Tizio proponeva opposizione avverso il D.I. n. .R.G ----- emesso dal Tribunale di - in data ----- con il quale veniva ingiunto a Tizio il pagamento di euro . 30.000,00 oltre interessi e spese e competenze legali asserendo di aver onorato la propria obbligazione con altri assegni consegnati all'opposto ancor prima della presentazione in banca dei titoli successivamente posti a base del suddetto D.I. .
Il sig Caio., ut supra, si costituisce nel presente giudizio per impugnare, punto per punto, quanto esposto da controparte nell'atto introduttivo e ne chiede l'integrale rigetto perché infondato oltre che inammissibile, il tutto unitamente alla documentazione prodotta, ed eccepisce e rileva quanto segue in :

Diritto
Si contesta preliminarmente quanto è piaciuto dedurre a controparte in merito al preteso pagamento delle somme dovute a mezzo di altri assegni a suo dire consegnati all'odierno opposto in data precedente alla presentazione in banca dei titoli successivamente posti a base del ricorso per decreto ingiuntivo.
La testimonianza consiste nell'esposizione di fatti rilevanti per la decisione della lite resa da un terzo avanti al giudice, in contraddittorio tra le parti. In ossequio al risalente principio nemo testis in causa propria, la prima caratteristica del mezzo istruttorio in esame che emerge alla luce della predetta definizione è l'incompatibilità della posizione processuale di parte con quella di testimone. La testimonianza, inoltre, deve essere resa in giudizio, dinanzi al giudice, nel contraddittorio tra le parti. Ciò comporta che vanno escluse dall'ambito della prova testimoniale le dichiarazioni stragiudiziali, anche se rese dinanzi ad un pubblico ufficiale. Infine, la prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti e non apprezzamenti o giudizi. La predetta regola deve essere intesa nel senso che la testimonianza non può tradursi in una interpretazione del tutto soggettiva dei fatti, ma sono consentiti quegli apprezzamenti che non sia possibile scindere dalla deposizione dei fatti, rimanendo affidato al giudice che procede all'escussione del teste, di impedire inammissibili valutazioni personali, pur tenendo conto che la rappresentazione dei fatti fornita al giudice è sempre il risultato di una rielaborazione personale del testimone.
Il codice civile pone una serie di limiti all'ammissibilità della prova testimoniale, limiti che trovano, in linea generale, la loro ratio in un'ottica di sfavore per la prova orale e di favore per la prova documentale per una sua intrinseca maggiore certezza ed affidabilità.
Per ciò che attiene ai limiti concernenti il valore del contratto, ai sensi dell'art. 2721 c.c., la prova per testi non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede gli euro  2,58; tuttavia, il Giudice può consentire la prova oltre detto limite, in ragione della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza. Come chiarito dalla norma, il divieto riguarda solo la materia contrattuale, non anche quella degli atti unilaterali, ad eccezione peraltro del pagamento e della remissione del debito, cui la disposizione è applicabile in relazione al rinvio di cui all'art. 2726 c.c.174;
Risulta evidente come, non essendo mai stato aggiornato alla perdita del potere d'acquisto della moneta l'originario valore di cinquemila lire previsto dal codice del 1942, il limite di euro  2,58 deve essere ora inteso come genericamente riferito a quello di un valore sufficiente a far ritenere ragionevole, secondo l'id quod plerumque accidit, il ricorso a pattuizioni scritte o alla documentazione dei pagamenti e delle remissioni di debito.
Tizio, da par suo, vorrebbe provare l'esistenza e la dazione degli assegni per i quali è causa a mezzo testi.
    Tuttavia, nonostante ai noti divieti di prova testimoniale, è possibile fare eccezione e ammettere la testimonianza quando: vi sia un principio di prova scritta ( questo è costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato); quando il contraente è stato nell'impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta o quando il contraente ha, senza sua colpa, perduto il documento che gli forniva la prova.
Ma a fondamento di tale circostanza Tizio non ha prodotto alcuna prova scritta in ordine alla propria obbligazione pecuniaria, ovvero copia dei menzionati assegni, invero vorrebbe provare tale assunto, che appare oggi estremamente aleatorio e pretestuoso, ricorrendo ad un mezzo di prova non consentito dalla legge allo stato degli atti. Infatti, giova ribadire, secondo quanto sancito dall'art. 2726 c.c. le norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito: il debitore ha, dunque, l'onere di custodire i documenti che attestano l'adempimento, secondo le regole dell'ordinaria diligenza.
Ciò sta a significare che il pagamento non può essere provato per testimoni salvo le eccezioni previste dalla dagli artt. 2721, 2724 c.c.;  da ciò consegue ulteriormente che, in virtù delle disposizioni citate, non può neppure essere provato per presunzioni. L'eventuale deroga alla norma, ove consentita al giudice, è subordinata alla concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta.

Ma v'è di più.
Qualora il creditore acconsenta al pagamento mediante assegno, l'estinzione del debito si perfeziona non già al momento del rilascio dello stesso ma all'atto del relativo pagamento. A stabilirlo è stata, tra l'altro, la seconda sezione della Corte di Cassazione che al riguardo ha enunciato il principio di diritto per il quale: in caso di adempimento di obbligazioni pecuniarie realizzato per il tramite di rilascio di assegni bancari l'estinzione del debito può essere ritenuta perfezionata solo nel momento dell'effettivo pagamento dei titoli di credito (Cass. civ. n. 12129/1992 ex plurimis), principio ulteriormente sviluppato dal giudice di legittimità che, a pochi anni di distanza, confermando così il consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale, ha affermato che l'invio di assegni da parte del debitore obbligato al pagamento di somme di denaro si configura, al limite, come datio in solutum, o, più precisamente, come proposta di una datio pro solvendo, la cui efficacia liberatoria dipende dal preventivo assenso del creditore, ovvero dalla sua accettazione, che è configurabile quando trattenga e riscuota l'assegno inviatogli. In quest'ultima ipotesi la prestazione diversa da quella dovuta è accettata con riserva, quanto al definitivo effetto liberatorio, dell'esito della condizione "salvo buon fine" o "salvo incasso", di norma inerente all'accettazione di un credito, anche cartolare, in pagamento dell'importo dovuto in numerario. (cfr. Cass. civ. n. 3427/98). Di pari tenore, la seconda sezione della Cassazione civile in una autorevole pronuncia (2000 n. 15396) ha ribadito a chiare lettere l'esigenza della contemporanea presenza dei due elementi ai fini dell'estinzione dell'obbligazione pecuniaria, ovvero, l'accettazione del creditore e l'effettiva riscossione della somma portata dal titolo. (da ultimo: Cass. civ., Sez. III, 10/03/2008, n. 6291). Conseguentemente, anche qualora tizio avesse effettivamente consegnato i presunti assegni, circostanza che si nega recisamente, allo stato non vi sarebbe alcuna prova in ordine l'estinzione dell'obbligazione con l'effetto liberatorio del debitore
Alla luce di quanto esposto ci si oppone fermamente alla richiesta prova testimoniale così come proposta da controparte.
Al contrario Caio a riprova del proprio credito ha fornito ampia prova scritta così come risulta dalla documentazione allegata al fascicolo monitorio ovvero:  fattura relativa alla fornitura delle merci consegnate a Tizio, nonché relativa bolla di consegna delle stesse, estratto autentico delle scritture contabili ed i titoli non onorati da questi.
In realtà Caio a fronte dei titoli rilasciati da Tizio per la fornitura di merce e  non onorati alla scadenza si è visto costretto a fare richiesta di ingiunzione di pagamento.

La suddetta fornitura non è stata mai in alcun modo contestata da controparte che ha confermato che la stessa si è svolta nel periodo in atti indicato, diversamente ha ritenuto di doverne contestare il quantum ritenendo di aver già ampiamente versato le somme dovute, anche se al riguardo allo stato, come già detto, non ha dato alcuna prova.
Allo stato pertanto la richiesta formulata da parte opposta è del tutto legittima oltre che fondata ed il sig. Giudicante non potrà far altro che accertare che la stessa risponde ai criteri stabiliti dall'articolo 633 c.p.c..
Alla luce di quanto sin qui esposto si ribadisce, dunque che la contestazione di controparte è del tutto priva di fondamento in fatto ed in diritto.
Per tutti i motivi innanzi esposti, il convenuto opposto, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

c h i e d e

che ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo opposto venga munito di clausola di provvisoria esecuzione poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione; insiste affinché vengano accolte le seguenti

conclusioni

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Alfa adito, contrariis e reiectis :
1) In via preliminare, rigettare l'opposizione proposta, in quanto infondata in fatto e diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze legali, oltre IVA e CAP come per legge della fase monitoria e del presente giudizio.

In via istruttoria, salva ogni ulteriore richiesta, ove occorra e senza inversione dell'onere della prova, ci si oppone sin da ora alla prova testimoniale così come richiesta perché inammissibile oltre che ininfluente ai fini del presente giudizio si chiede invece ammettersi interrogatorio formale del Sig. Tizio sulle seguenti circostanze:
"Vero che a fronte di fornitura di merci sono stati emessi i seguenti assegni ------- posti a fondamento del D.I..? "Vero che i ripetuti inviti a far fronte al relativo pagamento rimanevano elusi ? Nonché prova testimoniale sulle medesime circostanze a mezzo dei seguenti testi:-----. Con riserva di indicare le generalità di ulteriori testi nei termini di legge. Nel caso di ammissione di prova testi di controparte, si chiede di essere abilitati alla prova contraria sui medesimi testi e capitoli indicati da parte avversa.
Si producono in copia i seguenti documenti:
1) atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il-----.
2) fascicolo monitorio, con i documenti indicati in indice
3) contratto


Salvezze illimitate.
lì, -----------
                                             luogo--------Avv. firma--------

Mandato: MANDATO all'Avv. ------
Io sottoscritto Caio,  nato a --------. residente in --------------alla via â-------------. C.F. -----------.., Le conferisco mandato di rappresentarmi e difendermi nella procedura di cui al presente atto, tanto in primo che in secondo grado, nonché in quelle eventuali di esecuzione, con ogni ampia facoltà di legge, compresa quella di spiegare domanda riconvenzionale, chiamare in causa terzi, fare appelli incidentali, proporre opposizioni, reclami, deferire giuramenti decisori, istanze per sequestri giudiziari e conservativi, nonché conciliare, quietanzare e transigere, con facoltà altresì di nominare altri avvocati o farsi sostituire da altri avvocati con pari poteri. Ratifico fin da ora il Suo operato e quello dei Suoi sostituti e degli altri da Lei nominati. Presto inoltre consenso ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche al trattamento dei miei dati personali, al fine di far valere e difendere i miei diritti in sede giudiziaria per il tempo necessario all'espletamento dell'incarico conferito, essendomi state rese tutte le informazioni di cui all'art. 10 della Legge n.675/96, come modificato dall'art. 1 D. Lgs. n. 123/97. Eleggo domicilio in ------. alla via ---------. presso il Suo studio.
-------..lì 13.12.12
Caio

Visto per autentica

Avv----
PENALE


ECCELLENTISSIMA CORTE  DI ASSISE DI APPELLO DI ���.
ATTO DI APPELLO E CONTESTUALI MOTIVI
L'avv��  difensore di fiducia, come da nomina in calce al presente atto, di Sempronio nato a��..   il  ���        residente in ��..      alla via ���.    , imputato come in atti del procedimento penale n. ���  , propone
APPELLO
avverso la sentenza n���.. , emessa dalla Corte di Assise di  ���     in data �����.             depositata in data   ����   con la quale la Corte di Assise, visti gli artt. 533 e segg.c.p.p.    dichiara Tizio, Caio, Sempronio e Mevio     colpevoli dei reati di rapina e omicidio volontario e li condanna alla pena di�.
per i seguenti
MOTIVI
-I-
Insussistenza di una responsabilità concorsuale ex art.110 cp in relazione al reato di omicidio .In subordine ritenersi la sussistenza di un concorso anomalo, ex art.116 c.p., di Sempronio rispetto al contestato reato di omicidio
Sempronio, non ha commesso l'azione delittuosa e non ha contribuito al suo verificarsi nemmeno nella forma del concorso morale, quale istigatore, come risulta aver fatto Tizio.
Pertanto, una sua eventuale responsabilità potrebbe essere ritenuta ex art. 116 c.p.
Dall'esame dei presupposti richiesti per una partecipazione ai sensi di tale norma si ricavano argomenti per sostenere non solo che non vi può essere un concorso pieno ex art.110 cp ma che non vi è nessuna ipotesi concorsuale ex art. 116 c.p.
L'art.116 cp  disciplina l'ipotesi in cui taluno dei concorrenti, nel porre in essere un programma criminoso, decide di sua iniziativa di commettere un reato diverso da quello concordato con gli altri concorrenti. In tale ipotesi, l'art. 116 c.p. dispone che anche colui che non vuole il �«reato diverso�» risponde di tale reato; tuttavia la pena è diminuita per chi volle il reato meno grave (art. 116 comma 2).
La norma, nella sua formulazione letterale, sembra richiedere il solo rapporto di causalità materiale tra la condotta dei partecipi ed il reato concretamente realizzato, a prescindere da quello previamente concordato, così configurando una chiara ipotesi di responsabilità oggettiva, espressiva del principio del versari in re illicita e funzionalmente orientata in chiave di prevenzione generale.
La Corte costituzionale, chiamata a verificare la compatibilità di tale norma con il principio di colpevolezza sancito dall'art.27 comma 1 della Cost, ha rigettato  la questione di illegittimità costituzionale con sentenza interpretativa di rigetto precisando che, in ogni caso, l'art. 116 c.p. richiede un quid di partecipazione psichica al fatto concretamente realizzato.
Più in particolare, tale rapporto si configura laddove l'agente si rappresenti il fatto di reato, diverso da quello voluto, come uno �«sviluppo logicamente prevedibile�» del reato pianificato.
Orbene, si ritiene che tale prevedibilità vada accertata non in astratto ma dando peso alle concrete modalità di realizzazione del fatto.
Pertanto, facendo corretta applicazione di tali principi si può agevolmente sostenere che le modalità concrete del fatto debbono condurre ad una assoluzione di Semponio dal reato omicidio volontario o in subordine debba essere ritenuta l'ipotesi di cui all'rt.116 c.p. e non ritenere un'ipotesi di concorso pieno ex art.110 c.p..
La Giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, per la configurazione del concorso anomalo, sono necessari tre elementi: l'adesione dell'agente al reato voluto; la realizzazione, da parte di altro concorrente, di un reato diverso da quello programmato e, infine, l'esistenza di un nesso psichico fra l'azione del compartecipe al reato inizialmente voluto e il diverso o più grave reato poi commesso da altro concorrente.
Tale reato più grave deve essere oggetto tuttavia di rappresentazione in quanto logico sviluppo, secondo l'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, di quello concordato; tenuto conto che la prognosi postuma sulla prevedibilità del diverso reato commesso dal concorrente deve essere effettuata in concreto, valutando la personalità dell'imputato e le circostanze ambientali nelle quali si è svolta l'azione.

Nel caso di specie, la Corte avrebbe dovuto qualificare l'azione di Caio come improvvisa ed estemporanea, ed avrebbe dovuto escludere  che  Sempronio avesse in concreto previsto ed accettato il rischio dell'utilizzo della pistola dopo il compimento della rapina e nella fase di fuga con il motorino, sicchè non ricorre il concorso pieno ai sensi dell'art. 110 c.p.
In genere nel prevedere le ipotesi di responsabilità concorsuali è stato affermato che:
In caso di rapina a mano armata, il compartecipe che non ha commesso l'azione tipica dell'omicidio non può rispondere di tale reato a titolo di responsabilità ex art. 110 c.p. sull'erroneo ed apodittico rilievo che chi ha voluto una rapina a mano armata risponde anche dell'omicidio commesso da uno dei correi contro la vittima della rapina e che tale più grave evento  deve essere ragionevolmente previsto , ma, secondo i casi, risponderà ex art. 116 c.p. se sussiste la rappresentazione in concreto, di detto evento come possibile conseguenza dell'azione concordata, delle modalità effettive di esecuzione e di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti, oppure non ne risponderà se tale rappresentazione è ritenuta insussistente. (Fattispecie di rapina mediane irruzione dei rapinatori in una gioielleria con in pugno armi da fuoco, in cui è stato ritenuto il concorso anomalo ex art. 116 c.p. del correo che non fece uso delle armi nel corso della rapina contro il gioielliere, rimasto mortalmente attinto dai colpi esplosi dall'altro partecipe a sua volta attinto dai colpi esplosi improvvisamente dal gioielliere). Cassazione penale, sez. I, 28 gennaio 1985;  Cass. Pen. 1986, 723 conforme - Cassazione penale, sez. I, 30 giugno 1988; Cass. pen. 1990, I,231.
Nella fattispecie il fatto si è verificato non nel corso della rapina all'interno dell'esercizio commerciale ma dopo l'azione ma all'esterno per la improvvisa e non prevedibile azione del commerciante il quale pur non essendo dotato di arma da fuoco si lanciava all'inseguimento dei correi in numero soverchiante e con in mano il solo bastone.
Sempronio non poteva prevedere una reazione tanto inconsulta e probabilmente inutile per la fuga. Lo stesso autore dello sparo non ha posto in essere la sua azione con immediato impulso (quasi che fosse preparato a tale eventualità) ma solo a seguito di pressante istigazione di Tizio.
Pertanto,pur dando atto che la giurisprudenza ha ritenuto che un omicidio a seguito di rapina da parte di un concorrente nel reato può essere astrattamente considerato come evoluzione normale deve ,però,rilevarsi che le modalità dell'azione come innazi descritte lacsiano ritenere che vi è stato uno sviluppo anomalo non previsto né prevedibile con assenza di responsabilità di Sempronio.In ogni caso non può non ritenersi che trattasi di fattispecie prevista dall'art. 116 cp.

II
Sulla concessione a Sempronio della circostanza attenuante della minima partecipazione, ex art.114 c.p., rispetto al reato di omicidio volontario
 
Nella denegata ipotesi in cui si volesse ritenere, comunque, Sempronio responsabile a titolo di concorso ex art.110 c.p. nel reato di omicidio volontario, atteso il suo ruolo assolutamente marginale in considerazione della modalità delle rispettive condotte come innanzi meglio descritte, ben può essere riconosciuto allo stesso l'attenuante della minima partecipazione ex art.114 c.p..
P.Q.M
Si chiede che codesta Ecc.ma Corte di Assise di Appello in riforma dell'impugnata sentenza,voglia assolvere Sempronio dal reato di concorso in omicidio;in subordine,ritenere sussistente l'ipotesi di cui all'art.116 cp.
Nella ipotesi di conferma della responsabilità ex art.110 nel reato di omicidio concedersi le attenuanti generiche e quella di cui all'art.114 cp.
Avv��������..

Nomina difensore
Il sottoscritto Sempronio , nato a ___, il ___, residente in ___, Via ___, imputato nel procedimento penale n. ___/__ R.G. N.R., nomina quale proprio difensore in ordine allo stesso procedimento l'Avv. ___, del Foro di ___, con studio in ___, Via ___, conferendo allo stesso ogni più ampia procura e facoltà concessa dalla legge, ivi compresa quella di nominare sostituti processuali, proporre impugnazioni e rinunciare alle stesse. (luogo e data)                        
  Firma di Sempronio                                                                                                                                                                        �   â ����
                                                                                             È           Autentica                                                                                                                                                                                        Avv����

Da: Aiuto!13/12/2012 14:41:37
Grazie aoxomoxoa!! Qualcuno sa a che ora finisce a Padova?

Da: CARLAINS13/12/2012 14:41:41
AOXOMOXOA SEI SU FB????MI DAI IL TUO CONTATTO???VORREI CONOSCERTI|!!!HO 25 ANNI!

Da: Duky13/12/2012 14:41:56
Ciao Annebbiata, scorri le pag. precedenti, ma attenta, non tutte sono attendibili, anche io sono nella tua medesima posizione! Ma a loro servono più che altro lo schema e le conclusioni, le sentenze sono tutte postate... inoltre, da quello che dice il mio ragazzo oramai possono solo finire di copiare cambiando qualcosa...il tempo a disposizione per ragionare di solito finisce verso le12:00...dopo devo scrivere scrivere e scrivere...

Da: MAX13/12/2012 14:42:16
ATTENZIONE PER ALTALEX la Sentenza di riferimento è: Cassazione civile , sez. III, sentenza 28.02.2012 n�° 3008.


l decreto ingiuntivo è ugualmente valido nei confronti di colui che ha emesso un assegno anche nel caso in cui tale titolo sia stato offerto solamente a garanzia.


che comunque è in linea con lo svolgimento del tema di aoxomoxoa, quindi direi assolutamente di citarla!

Da: Free8213/12/2012 14:42:28
Xdonatemi sto facendo casini...

Gli atti postati qui sono x il privato? che  sarebbe  la stessa cosa del  civile?

Da: rip13/12/2012 14:43:50
SENT 3457 2007 PER FAVORE!!!!!!!! cass.

Da: PRESTO!13/12/2012 14:44:32
SI SI  FREE82

Da: the professor13/12/2012 14:44:45
io dico ancora la mia cagata finale, poi smetto.

comparsa di costituzione e risposta in giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

in primis, contestazione della domanda di prova per testi in quanto non ammissibile in materia di pagamento, riferimento ad artt . 2721 e ss. c.c. (come richiesto dalla traccia)

poi, in ogni caso, irrilevanza dell'avvenuta mera consegna materiale degli assegni in quanto secondo costante giurisprudenza il pagamento si ha per effettuato quanto il creditore entra materialmente nella disponibilità della somma di denaro, facendo riferimento ad art. 1277 c.c. (in materia di adempimento delle obbligazioni pecuniarie  come richiesto dalla traccia)

conseguente mancanza di prova circa i fatti dedotti in causa ed infondatezza della domanda

richiesta di provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c.

concludere per il rigetto dell'opposizione e la conferma del d.i. ed in ogni caso al pagamento di tutte le somme che dovessero risultare dovute in ragione dei fatti di causa.


lo schema è semplice, la giurisprudenza entra dalla finestra ma non è fondamentale secondo me..

Da: bea13/12/2012 14:44:56
grazie aoxomoxoa!

Da: aoxomoxoa 13/12/2012 14:45:29
X CARLAINS

haha ! nn posso darti fb...brutto porco ! :-)

tu cerca su google e poi su fb

void generator

Da: MAX13/12/2012 14:47:17
ATTENZIONE PER ALTALEX la Sentenza di riferimento è: Cassazione civile , sez. III, sentenza 28.02.2012 nï¿��° 3008.

l decreto ingiuntivo è ugualmente valido nei confronti di colui che ha emesso un assegno anche nel caso in cui tale titolo sia stato offerto solamente a garanzia.

che comunque è in linea con lo svolgimento del tema di aoxomoxoa, quindi direi assolutamente di citarla

Da: the professor13/12/2012 14:47:23
esauritozzi, la p.e. la richiedi ai sensi del 648 c.p.c.
l'inammissibilità dei testi ai sensi dell'art. 2721 e 2726 c.c.

Da: ilprincipedelforodibolzano13/12/2012 14:49:00
amoxoxo sei un mito, fossi di bolzano ti presenterei io qualche mia amica....

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