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13 dicembre 2012 - Atto giudiziario - Privato
1297 messaggi, letto 75711 volte
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Da: biancapenna13/12/2012 14:17:11
non è vero.
Tizio pretenderebbe applicare al caso di specie il principio secondo cui, quando il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all'estinzione del medesimo, spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all'estinzione di un debito diverso, allegare e provare di quest'ultimo l'esistenza, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione.
Sennonché, come da pacifico orientamento giurisprudenziale, tale principio non può trovare applicazione nel caso in cui il debitore eccepisca l'estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell'emissione di più assegni bancari, atteso che, implicando tale emissione la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, resta a carico del debitore convenuto l'onere di superare tale presunzione, dimostrando il collegamento tra il precedente debito azionato ed il successivo debito cartolare, con la conseguente estinzione del primo per effetto del pagamento degli assegni (ex multis Cass. 3008/12).

Da: ddddddddddddddddd13/12/2012 14:17:26
Allora, traiamo le CONCLUSIONI
1) Opposizione a D.I. infondata per inesistenza di estinzione della obbligazione vantata da Caio (qui, fra l'altro, si potrebbe entrare nel terreno della obbligazione cartolare e sottostante, ma non ci incasiniamo!!)
2) Mancanza di prova della consegna degli assegni e, in subordine, ININFLUENZA GIURIDICA della eventuale consegna, in quanto non c'è prova dell'incasso. Attenzione che parliamo di 30.000 euro, quindi quelli che parlano di contanti vivono su Marte!!
3) Eccepiamo la inammissibilità della prova per testi perchè ininfluente per quanto detto al punto 2, ed inammissibile per divieto artt.2726 e 2721 c.c., deducendo che il rilevante importo economico non consente la deroga di cui al secondo comma del 2721 (Cass.4600/1984)
4) Facciamo presente che Tizio avrebbe avuto diritto alla quietanza ex art.1199 e alla restituzione del titolo, a sostengno della inammissibilità della prova per testi.
5) Chiediamo la (supponiamo non concessa) provvisoria esecutività del DI e, nel merito,  il rigetto della opposizione

Da: miki 0213/12/2012 14:17:33
cicci sei un grande

Da: aoxomoxoa 13/12/2012 14:18:06
ATTO>>>SVOLGIMENTO
SULLA BASE DI QUELLO DI CICCI (CHE VA CMQ BENE)
QUESTO NON E' MEGLIO, E' SOLO DIVERSO LEGGERMENTE NELLO SVOLGIMENTO.
OCCHIO CHE E' SCRITTO DI FRETTA

TRIBUNALE DI ALFA
Comparsa di costituzione e risposta
Il Sig. Caio, nato a ------. il -------.., (C.F--..) residente in------.  alla via -.., ed elettivamente domiciliato in -. alla via -----. presso lo studio dell'Avv. --------( C.F.:-, PEC:-----) che lo rappresenta e difende, in forza di mandato in  calce al presente atto, espone quanto segue. - creditore opposto -
CONTRO
Tizio (C.F. : -..) rappresentato e difeso dall'Avv. --------                                                 - debitore opponente -

Fatto
Con atto di citazione notificato il ---- Tizio proponeva opposizione avverso il D.I. n. .R.G ----- emesso dal Tribunale di - in data ----- con il quale veniva ingiunto a Tizio il pagamento di euro . 30.000,00 oltre interessi e spese e competenze legali asserendo di aver onorato la propria obbligazione con altri assegni consegnati all'opposto ancor prima della presentazione in banca dei titoli successivamente posti a base del suddetto D.I. .
Il sig Caio., ut supra, si costituisce nel presente giudizio per impugnare, punto per punto, quanto esposto da controparte nell'atto introduttivo e ne chiede l'integrale rigetto perché infondato oltre che inammissibile, il tutto unitamente alla documentazione prodotta, ed eccepisce e rileva quanto segue in :

Diritto
Si contesta preliminarmente quanto è piaciuto dedurre a controparte in merito al preteso pagamento delle somme dovute a mezzo di altri assegni a suo dire consegnati all'odierno opposto in data precedente alla presentazione in banca dei titoli successivamente posti a base del ricorso per decreto ingiuntivo.
La testimonianza consiste nell'esposizione di fatti rilevanti per la decisione della lite resa da un terzo avanti al giudice, in contraddittorio tra le parti. In ossequio al risalente principio nemo testis in causa propria, la prima caratteristica del mezzo istruttorio in esame che emerge alla luce della predetta definizione è l'incompatibilità della posizione processuale di parte con quella di testimone. La testimonianza, inoltre, deve essere resa in giudizio, dinanzi al giudice, nel contraddittorio tra le parti. Ciò comporta che vanno escluse dall'ambito della prova testimoniale le dichiarazioni stragiudiziali, anche se rese dinanzi ad un pubblico ufficiale. Infine, la prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti e non apprezzamenti o giudizi. La predetta regola deve essere intesa nel senso che la testimonianza non può tradursi in una interpretazione del tutto soggettiva dei fatti, ma sono consentiti quegli apprezzamenti che non sia possibile scindere dalla deposizione dei fatti, rimanendo affidato al giudice che procede all'escussione del teste, di impedire inammissibili valutazioni personali, pur tenendo conto che la rappresentazione dei fatti fornita al giudice è sempre il risultato di una rielaborazione personale del testimone.
Il codice civile pone una serie di limiti all'ammissibilità della prova testimoniale, limiti che trovano, in linea generale, la loro ratio in un'ottica di sfavore per la prova orale e di favore per la prova documentale per una sua intrinseca maggiore certezza ed affidabilità.
Per ciò che attiene ai limiti concernenti il valore del contratto, ai sensi dell'art. 2721 c.c., la prova per testi non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede gli euro  2,58; tuttavia, il Giudice può consentire la prova oltre detto limite, in ragione della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza. Come chiarito dalla norma, il divieto riguarda solo la materia contrattuale, non anche quella degli atti unilaterali, ad eccezione peraltro del pagamento e della remissione del debito, cui la disposizione è applicabile in relazione al rinvio di cui all'art. 2726 c.c.174;
Risulta evidente come, non essendo mai stato aggiornato alla perdita del potere d'acquisto della moneta l'originario valore di cinquemila lire previsto dal codice del 1942, il limite di euro  2,58 deve essere ora inteso come genericamente riferito a quello di un valore sufficiente a far ritenere ragionevole, secondo l'id quod plerumque accidit, il ricorso a pattuizioni scritte o alla documentazione dei pagamenti e delle remissioni di debito.
Tizio, da par suo, vorrebbe provare l'esistenza e la dazione degli assegni per i quali è causa a mezzo testi.
    Tuttavia, nonostante ai noti divieti di prova testimoniale, è possibile fare eccezione e ammettere la testimonianza quando: vi sia un principio di prova scritta ( questo è costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato); quando il contraente è stato nell'impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta o quando il contraente ha, senza sua colpa, perduto il documento che gli forniva la prova.
Ma a fondamento di tale circostanza Tizio non ha prodotto alcuna prova scritta in ordine alla propria obbligazione pecuniaria, ovvero copia dei menzionati assegni, invero vorrebbe provare tale assunto, che appare oggi estremamente aleatorio e pretestuoso, ricorrendo ad un mezzo di prova non consentito dalla legge allo stato degli atti. Infatti, giova ribadire, secondo quanto sancito dall'art. 2726 c.c. le norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito: il debitore ha, dunque, l'onere di custodire i documenti che attestano l'adempimento, secondo le regole dell'ordinaria diligenza.
Ciò sta a significare che il pagamento non può essere provato per testimoni salvo le eccezioni previste dalla dagli artt. 2721, 2724 c.c.;  da ciò consegue ulteriormente che, in virtù delle disposizioni citate, non può neppure essere provato per presunzioni. L'eventuale deroga alla norma, ove consentita al giudice, è subordinata alla concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta.

Ma v'è di più.
Qualora il creditore acconsenta al pagamento mediante assegno, l'estinzione del debito si perfeziona non già al momento del rilascio dello stesso ma all'atto del relativo pagamento. A stabilirlo è stata, tra l'altro, la seconda sezione della Corte di Cassazione che al riguardo ha enunciato il principio di diritto per il quale: in caso di adempimento di obbligazioni pecuniarie realizzato per il tramite di rilascio di assegni bancari l'estinzione del debito può essere ritenuta perfezionata solo nel momento dell'effettivo pagamento dei titoli di credito (Cass. civ. n. 12129/1992 ex plurimis), principio ulteriormente sviluppato dal giudice di legittimità che, a pochi anni di distanza, confermando così il consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale, ha affermato che l'invio di assegni da parte del debitore obbligato al pagamento di somme di denaro si configura, al limite, come datio in solutum, o, più precisamente, come proposta di una datio pro solvendo, la cui efficacia liberatoria dipende dal preventivo assenso del creditore, ovvero dalla sua accettazione, che è configurabile quando trattenga e riscuota l'assegno inviatogli. In quest'ultima ipotesi la prestazione diversa da quella dovuta è accettata con riserva, quanto al definitivo effetto liberatorio, dell'esito della condizione "salvo buon fine" o "salvo incasso", di norma inerente all'accettazione di un credito, anche cartolare, in pagamento dell'importo dovuto in numerario. (cfr. Cass. civ. n. 3427/98). Di pari tenore, la seconda sezione della Cassazione civile in una autorevole pronuncia (2000 n. 15396) ha ribadito a chiare lettere l'esigenza della contemporanea presenza dei due elementi ai fini dell'estinzione dell'obbligazione pecuniaria, ovvero, l'accettazione del creditore e l'effettiva riscossione della somma portata dal titolo. (da ultimo: Cass. civ., Sez. III, 10/03/2008, n. 6291). Conseguentemente, anche qualora tizio avesse effettivamente consegnato i presunti assegni, circostanza che si nega recisamente, allo stato non vi sarebbe alcuna prova in ordine l'estinzione dell'obbligazione con l'effetto liberatorio del debitore
Alla luce di quanto esposto ci si oppone fermamente alla richiesta prova testimoniale così come proposta da controparte.
Al contrario Caio a riprova del proprio credito ha fornito ampia prova scritta così come risulta dalla documentazione allegata al fascicolo monitorio ovvero:  fattura relativa alla fornitura delle merci consegnate a Tizio, nonché relativa bolla di consegna delle stesse, estratto autentico delle scritture contabili ed i titoli non onorati da questi.
In realtà Caio a fronte dei titoli rilasciati da Tizio per la fornitura di merce e  non onorati alla scadenza si è visto costretto a fare richiesta di ingiunzione di pagamento.

La suddetta fornitura non è stata mai in alcun modo contestata da controparte che ha confermato che la stessa si è svolta nel periodo in atti indicato, diversamente ha ritenuto di doverne contestare il quantum ritenendo di aver già ampiamente versato le somme dovute, anche se al riguardo allo stato, come già detto, non ha dato alcuna prova.
Allo stato pertanto la richiesta formulata da parte opposta è del tutto legittima oltre che fondata ed il sig. Giudicante non potrà far altro che accertare che la stessa risponde ai criteri stabiliti dall'articolo 633 c.p.c..
Alla luce di quanto sin qui esposto si ribadisce, dunque che la contestazione di controparte è del tutto priva di fondamento in fatto ed in diritto.
Per tutti i motivi innanzi esposti, il convenuto opposto, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

c h i e d e

che ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo opposto venga munito di clausola di provvisoria esecuzione poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione; insiste affinché vengano accolte le seguenti

conclusioni

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Alfa adito, contrariis e reiectis :
1) In via preliminare, rigettare l'opposizione proposta, in quanto infondata in fatto e diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze legali, oltre IVA e CAP come per legge della fase monitoria e del presente giudizio.

In via istruttoria, salva ogni ulteriore richiesta, ove occorra e senza inversione dell'onere della prova, ci si oppone sin da ora alla prova testimoniale così come richiesta perché inammissibile oltre che ininfluente ai fini del presente giudizio si chiede invece ammettersi interrogatorio formale del Sig. Tizio sulle seguenti circostanze:
"Vero che a fronte di fornitura di merci sono stati emessi i seguenti assegni ------- posti a fondamento del D.I..? "Vero che i ripetuti inviti a far fronte al relativo pagamento rimanevano elusi ? Nonché prova testimoniale sulle medesime circostanze a mezzo dei seguenti testi:-----. Con riserva di indicare le generalità di ulteriori testi nei termini di legge. Nel caso di ammissione di prova testi di controparte, si chiede di essere abilitati alla prova contraria sui medesimi testi e capitoli indicati da parte avversa.
Si producono in copia i seguenti documenti:
1) atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il-----.
2) fascicolo monitorio, con i documenti indicati in indice
3) contratto


Salvezze illimitate.
lì, -----------
                                             luogo--------Avv. firma--------

Mandato: MANDATO all'Avv. ------
Io sottoscritto Caio,  nato a --------. residente in --------------alla via â-------------. C.F. -----------.., Le conferisco mandato di rappresentarmi e difendermi nella procedura di cui al presente atto, tanto in primo che in secondo grado, nonché in quelle eventuali di esecuzione, con ogni ampia facoltà di legge, compresa quella di spiegare domanda riconvenzionale, chiamare in causa terzi, fare appelli incidentali, proporre opposizioni, reclami, deferire giuramenti decisori, istanze per sequestri giudiziari e conservativi, nonché conciliare, quietanzare e transigere, con facoltà altresì di nominare altri avvocati o farsi sostituire da altri avvocati con pari poteri. Ratifico fin da ora il Suo operato e quello dei Suoi sostituti e degli altri da Lei nominati. Presto inoltre consenso ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche al trattamento dei miei dati personali, al fine di far valere e difendere i miei diritti in sede giudiziaria per il tempo necessario all'espletamento dell'incarico conferito, essendomi state rese tutte le informazioni di cui all'art. 10 della Legge n.675/96, come modificato dall'art. 1 D. Lgs. n. 123/97. Eleggo domicilio in ------. alla via ---------. presso il Suo studio.
-------..lì 13.12.12
Caio

Visto per autentica

Avv----

Da: ddddddddddddddddd13/12/2012 14:18:48
Si concordo, non parliamo di Cass.3008/2012, è un casino, non la citerei nella mia comparsa

Da: aoxomoxoa 13/12/2012 14:18:49
3) contratto  COL CLIENTE !!!

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Da: miki 0213/12/2012 14:19:29
a ddddddddddsdddd tu sei anche meglio di cicci
ti sei ricordato la provvisoria esecuzione

Da: jourawsky13/12/2012 14:19:46
qualcuno sa a che ora terminano a napoli?

Da: Contesque 13/12/2012 14:19:54
non credo che Caio perda se si fa riferimento alla sentenza
Cassazione civile , sez. III, sentenza 28.02.2012 n° 3008.
La stessa sentenza dice che l'onere della prova è a carico di Caio quando: "il convenuto dimostra, per il pagamento di un debito, di aver corrisposto una somma idonea alla estinzione". Tuttavia in questo caso caso stiamo premettendo per i motivi posti all'inizio CHE IL CONVENUTO NON DIMOSTRA UN BEL NIENTE...

Da: cicci ok13/12/2012 14:20:10
ragazzi quello di cicci fa riferimento alla sent 2 guardate bene

Da: ultimi minuti13/12/2012 14:22:03
L'atto sviluppato sullo schema di Giurdanella va bene ?

Da: ddddddddddddddddd13/12/2012 14:23:02
Grazie miki 02, sono qui solo per aiutarvi!!!

Da: aoxomoxoa 13/12/2012 14:23:22
me fate magnà adesso ??!!
:-)...

Da: riconoscente13/12/2012 14:24:27
l'atto di aoxomoxoa va più che bene...grande!

Da: ddddddddddddddddd13/12/2012 14:24:45
Contesque, Caio non perde con Cass.3008/2012, ma se la leggi tutta nella motivazione è un casino, un ginepraio in cui, a mio avviso, conviene non incasinarsi, quando abbiamo la soluzione semplice e lineare

Da: Frodò13/12/2012 14:25:06
Quindi Cicci vince su tutti?

Da: alescarm13/12/2012 14:25:09
aoxomoxoa SPOSAMI!!!

Da: aoxomoxoa 13/12/2012 14:25:49
vabbè...te sposo...

Da: ddddddddddddddddd13/12/2012 14:25:54
cacchio aoxomoxoa....mi hai ricordato che ho un buco nello stomaco...me lo fate mangiare un panino??

Da: cassazionista13/12/2012 14:26:33
ho trovato una Cassazione recentissima che dice l'opposto di quello che avete detto sino ad ora.
La posto subito

Da: grazie a tutti13/12/2012 14:26:48
si puo' ripostare l'atto di aoxomoxoa o indicare la pag? Grazie

Da: MAX13/12/2012 14:27:28
aoxomoxoa  è il NUMERO 1.

in questi 3 giorni ha colpito nel segno 3 volte su 3 GRANDE!!!!!

Da: miki 0213/12/2012 14:27:46
a cicci aggiungi la richiesta di provvisoria esecuzione

Da: CARLAINS13/12/2012 14:28:13
ECCOLO QUELLO DI AOXOMOXOA:
ATTO>>>SVOLGIMENTO
SULLA BASE DI QUELLO DI CICCI (CHE VA CMQ BENE)
QUESTO NON E' MEGLIO, E' SOLO DIVERSO LEGGERMENTE NELLO SVOLGIMENTO.
OCCHIO CHE E' SCRITTO DI FRETTA

TRIBUNALE DI ALFA
Comparsa di costituzione e risposta
Il Sig. Caio, nato a ------. il -------.., (C.F--..) residente in------.  alla via -.., ed elettivamente domiciliato in -. alla via -----. presso lo studio dell'Avv. --------( C.F.:-, PEC:-----) che lo rappresenta e difende, in forza di mandato in  calce al presente atto, espone quanto segue. - creditore opposto -
CONTRO
Tizio (C.F. : -..) rappresentato e difeso dall'Avv. --------                                                 - debitore opponente -

Fatto
Con atto di citazione notificato il ---- Tizio proponeva opposizione avverso il D.I. n. .R.G ----- emesso dal Tribunale di - in data ----- con il quale veniva ingiunto a Tizio il pagamento di euro . 30.000,00 oltre interessi e spese e competenze legali asserendo di aver onorato la propria obbligazione con altri assegni consegnati all'opposto ancor prima della presentazione in banca dei titoli successivamente posti a base del suddetto D.I. .
Il sig Caio., ut supra, si costituisce nel presente giudizio per impugnare, punto per punto, quanto esposto da controparte nell'atto introduttivo e ne chiede l'integrale rigetto perché infondato oltre che inammissibile, il tutto unitamente alla documentazione prodotta, ed eccepisce e rileva quanto segue in :

Diritto
Si contesta preliminarmente quanto è piaciuto dedurre a controparte in merito al preteso pagamento delle somme dovute a mezzo di altri assegni a suo dire consegnati all'odierno opposto in data precedente alla presentazione in banca dei titoli successivamente posti a base del ricorso per decreto ingiuntivo.
La testimonianza consiste nell'esposizione di fatti rilevanti per la decisione della lite resa da un terzo avanti al giudice, in contraddittorio tra le parti. In ossequio al risalente principio nemo testis in causa propria, la prima caratteristica del mezzo istruttorio in esame che emerge alla luce della predetta definizione è l'incompatibilità della posizione processuale di parte con quella di testimone. La testimonianza, inoltre, deve essere resa in giudizio, dinanzi al giudice, nel contraddittorio tra le parti. Ciò comporta che vanno escluse dall'ambito della prova testimoniale le dichiarazioni stragiudiziali, anche se rese dinanzi ad un pubblico ufficiale. Infine, la prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti e non apprezzamenti o giudizi. La predetta regola deve essere intesa nel senso che la testimonianza non può tradursi in una interpretazione del tutto soggettiva dei fatti, ma sono consentiti quegli apprezzamenti che non sia possibile scindere dalla deposizione dei fatti, rimanendo affidato al giudice che procede all'escussione del teste, di impedire inammissibili valutazioni personali, pur tenendo conto che la rappresentazione dei fatti fornita al giudice è sempre il risultato di una rielaborazione personale del testimone.
Il codice civile pone una serie di limiti all'ammissibilità della prova testimoniale, limiti che trovano, in linea generale, la loro ratio in un'ottica di sfavore per la prova orale e di favore per la prova documentale per una sua intrinseca maggiore certezza ed affidabilità.
Per ciò che attiene ai limiti concernenti il valore del contratto, ai sensi dell'art. 2721 c.c., la prova per testi non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede gli euro  2,58; tuttavia, il Giudice può consentire la prova oltre detto limite, in ragione della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza. Come chiarito dalla norma, il divieto riguarda solo la materia contrattuale, non anche quella degli atti unilaterali, ad eccezione peraltro del pagamento e della remissione del debito, cui la disposizione è applicabile in relazione al rinvio di cui all'art. 2726 c.c.174;
Risulta evidente come, non essendo mai stato aggiornato alla perdita del potere d'acquisto della moneta l'originario valore di cinquemila lire previsto dal codice del 1942, il limite di euro  2,58 deve essere ora inteso come genericamente riferito a quello di un valore sufficiente a far ritenere ragionevole, secondo l'id quod plerumque accidit, il ricorso a pattuizioni scritte o alla documentazione dei pagamenti e delle remissioni di debito.
Tizio, da par suo, vorrebbe provare l'esistenza e la dazione degli assegni per i quali è causa a mezzo testi.
    Tuttavia, nonostante ai noti divieti di prova testimoniale, è possibile fare eccezione e ammettere la testimonianza quando: vi sia un principio di prova scritta ( questo è costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato); quando il contraente è stato nell'impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta o quando il contraente ha, senza sua colpa, perduto il documento che gli forniva la prova.
Ma a fondamento di tale circostanza Tizio non ha prodotto alcuna prova scritta in ordine alla propria obbligazione pecuniaria, ovvero copia dei menzionati assegni, invero vorrebbe provare tale assunto, che appare oggi estremamente aleatorio e pretestuoso, ricorrendo ad un mezzo di prova non consentito dalla legge allo stato degli atti. Infatti, giova ribadire, secondo quanto sancito dall'art. 2726 c.c. le norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito: il debitore ha, dunque, l'onere di custodire i documenti che attestano l'adempimento, secondo le regole dell'ordinaria diligenza.
Ciò sta a significare che il pagamento non può essere provato per testimoni salvo le eccezioni previste dalla dagli artt. 2721, 2724 c.c.;  da ciò consegue ulteriormente che, in virtù delle disposizioni citate, non può neppure essere provato per presunzioni. L'eventuale deroga alla norma, ove consentita al giudice, è subordinata alla concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta.

Ma v'è di più.
Qualora il creditore acconsenta al pagamento mediante assegno, l'estinzione del debito si perfeziona non già al momento del rilascio dello stesso ma all'atto del relativo pagamento. A stabilirlo è stata, tra l'altro, la seconda sezione della Corte di Cassazione che al riguardo ha enunciato il principio di diritto per il quale: in caso di adempimento di obbligazioni pecuniarie realizzato per il tramite di rilascio di assegni bancari l'estinzione del debito può essere ritenuta perfezionata solo nel momento dell'effettivo pagamento dei titoli di credito (Cass. civ. n. 12129/1992 ex plurimis), principio ulteriormente sviluppato dal giudice di legittimità che, a pochi anni di distanza, confermando così il consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale, ha affermato che l'invio di assegni da parte del debitore obbligato al pagamento di somme di denaro si configura, al limite, come datio in solutum, o, più precisamente, come proposta di una datio pro solvendo, la cui efficacia liberatoria dipende dal preventivo assenso del creditore, ovvero dalla sua accettazione, che è configurabile quando trattenga e riscuota l'assegno inviatogli. In quest'ultima ipotesi la prestazione diversa da quella dovuta è accettata con riserva, quanto al definitivo effetto liberatorio, dell'esito della condizione "salvo buon fine" o "salvo incasso", di norma inerente all'accettazione di un credito, anche cartolare, in pagamento dell'importo dovuto in numerario. (cfr. Cass. civ. n. 3427/98). Di pari tenore, la seconda sezione della Cassazione civile in una autorevole pronuncia (2000 n. 15396) ha ribadito a chiare lettere l'esigenza della contemporanea presenza dei due elementi ai fini dell'estinzione dell'obbligazione pecuniaria, ovvero, l'accettazione del creditore e l'effettiva riscossione della somma portata dal titolo. (da ultimo: Cass. civ., Sez. III, 10/03/2008, n. 6291). Conseguentemente, anche qualora tizio avesse effettivamente consegnato i presunti assegni, circostanza che si nega recisamente, allo stato non vi sarebbe alcuna prova in ordine l'estinzione dell'obbligazione con l'effetto liberatorio del debitore
Alla luce di quanto esposto ci si oppone fermamente alla richiesta prova testimoniale così come proposta da controparte.
Al contrario Caio a riprova del proprio credito ha fornito ampia prova scritta così come risulta dalla documentazione allegata al fascicolo monitorio ovvero:  fattura relativa alla fornitura delle merci consegnate a Tizio, nonché relativa bolla di consegna delle stesse, estratto autentico delle scritture contabili ed i titoli non onorati da questi.
In realtà Caio a fronte dei titoli rilasciati da Tizio per la fornitura di merce e  non onorati alla scadenza si è visto costretto a fare richiesta di ingiunzione di pagamento.

La suddetta fornitura non è stata mai in alcun modo contestata da controparte che ha confermato che la stessa si è svolta nel periodo in atti indicato, diversamente ha ritenuto di doverne contestare il quantum ritenendo di aver già ampiamente versato le somme dovute, anche se al riguardo allo stato, come già detto, non ha dato alcuna prova.
Allo stato pertanto la richiesta formulata da parte opposta è del tutto legittima oltre che fondata ed il sig. Giudicante non potrà far altro che accertare che la stessa risponde ai criteri stabiliti dall'articolo 633 c.p.c..
Alla luce di quanto sin qui esposto si ribadisce, dunque che la contestazione di controparte è del tutto priva di fondamento in fatto ed in diritto.
Per tutti i motivi innanzi esposti, il convenuto opposto, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

c h i e d e

che ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo opposto venga munito di clausola di provvisoria esecuzione poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione; insiste affinché vengano accolte le seguenti

conclusioni

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Alfa adito, contrariis e reiectis :
1) In via preliminare, rigettare l'opposizione proposta, in quanto infondata in fatto e diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze legali, oltre IVA e CAP come per legge della fase monitoria e del presente giudizio.

In via istruttoria, salva ogni ulteriore richiesta, ove occorra e senza inversione dell'onere della prova, ci si oppone sin da ora alla prova testimoniale così come richiesta perché inammissibile oltre che ininfluente ai fini del presente giudizio si chiede invece ammettersi interrogatorio formale del Sig. Tizio sulle seguenti circostanze:
"Vero che a fronte di fornitura di merci sono stati emessi i seguenti assegni ------- posti a fondamento del D.I..? "Vero che i ripetuti inviti a far fronte al relativo pagamento rimanevano elusi ? Nonché prova testimoniale sulle medesime circostanze a mezzo dei seguenti testi:-----. Con riserva di indicare le generalità di ulteriori testi nei termini di legge. Nel caso di ammissione di prova testi di controparte, si chiede di essere abilitati alla prova contraria sui medesimi testi e capitoli indicati da parte avversa.
Si producono in copia i seguenti documenti:
1) atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il-----.
2) fascicolo monitorio, con i documenti indicati in indice
3) contratto


Salvezze illimitate.
lì, -----------
                                             luogo--------Avv. firma--------

Mandato: MANDATO all'Avv. ------
Io sottoscritto Caio,  nato a --------. residente in --------------alla via â-------------. C.F. -----------.., Le conferisco mandato di rappresentarmi e difendermi nella procedura di cui al presente atto, tanto in primo che in secondo grado, nonché in quelle eventuali di esecuzione, con ogni ampia facoltà di legge, compresa quella di spiegare domanda riconvenzionale, chiamare in causa terzi, fare appelli incidentali, proporre opposizioni, reclami, deferire giuramenti decisori, istanze per sequestri giudiziari e conservativi, nonché conciliare, quietanzare e transigere, con facoltà altresì di nominare altri avvocati o farsi sostituire da altri avvocati con pari poteri. Ratifico fin da ora il Suo operato e quello dei Suoi sostituti e degli altri da Lei nominati. Presto inoltre consenso ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche al trattamento dei miei dati personali, al fine di far valere e difendere i miei diritti in sede giudiziaria per il tempo necessario all'espletamento dell'incarico conferito, essendomi state rese tutte le informazioni di cui all'art. 10 della Legge n.675/96, come modificato dall'art. 1 D. Lgs. n. 123/97. Eleggo domicilio in ------. alla via ---------. presso il Suo studio.
-------..lì 13.12.12
Caio

Visto per autentica

Avv----

Da: alescarm13/12/2012 14:28:48
ATTO>>>SVOLGIMENTO
SULLA BASE DI QUELLO DI CICCI (CHE VA CMQ BENE)
QUESTO NON E' MEGLIO, E' SOLO DIVERSO LEGGERMENTE NELLO SVOLGIMENTO.
OCCHIO CHE E' SCRITTO DI FRETTA

TRIBUNALE DI ALFA
Comparsa di costituzione e risposta
Il Sig. Caio, nato a ------. il -------.., (C.F--..) residente in------.  alla via -.., ed elettivamente domiciliato in -. alla via -----. presso lo studio dell'Avv. --------( C.F.:-, PEC:-----) che lo rappresenta e difende, in forza di mandato in  calce al presente atto, espone quanto segue. - creditore opposto -
CONTRO
Tizio (C.F. : -..) rappresentato e difeso dall'Avv. --------                                                 - debitore opponente -

Fatto
Con atto di citazione notificato il ---- Tizio proponeva opposizione avverso il D.I. n. .R.G ----- emesso dal Tribunale di - in data ----- con il quale veniva ingiunto a Tizio il pagamento di euro . 30.000,00 oltre interessi e spese e competenze legali asserendo di aver onorato la propria obbligazione con altri assegni consegnati all'opposto ancor prima della presentazione in banca dei titoli successivamente posti a base del suddetto D.I. .
Il sig Caio., ut supra, si costituisce nel presente giudizio per impugnare, punto per punto, quanto esposto da controparte nell'atto introduttivo e ne chiede l'integrale rigetto perché infondato oltre che inammissibile, il tutto unitamente alla documentazione prodotta, ed eccepisce e rileva quanto segue in :

Diritto
Si contesta preliminarmente quanto è piaciuto dedurre a controparte in merito al preteso pagamento delle somme dovute a mezzo di altri assegni a suo dire consegnati all'odierno opposto in data precedente alla presentazione in banca dei titoli successivamente posti a base del ricorso per decreto ingiuntivo.
La testimonianza consiste nell'esposizione di fatti rilevanti per la decisione della lite resa da un terzo avanti al giudice, in contraddittorio tra le parti. In ossequio al risalente principio nemo testis in causa propria, la prima caratteristica del mezzo istruttorio in esame che emerge alla luce della predetta definizione è l'incompatibilità della posizione processuale di parte con quella di testimone. La testimonianza, inoltre, deve essere resa in giudizio, dinanzi al giudice, nel contraddittorio tra le parti. Ciò comporta che vanno escluse dall'ambito della prova testimoniale le dichiarazioni stragiudiziali, anche se rese dinanzi ad un pubblico ufficiale. Infine, la prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti e non apprezzamenti o giudizi. La predetta regola deve essere intesa nel senso che la testimonianza non può tradursi in una interpretazione del tutto soggettiva dei fatti, ma sono consentiti quegli apprezzamenti che non sia possibile scindere dalla deposizione dei fatti, rimanendo affidato al giudice che procede all'escussione del teste, di impedire inammissibili valutazioni personali, pur tenendo conto che la rappresentazione dei fatti fornita al giudice è sempre il risultato di una rielaborazione personale del testimone.
Il codice civile pone una serie di limiti all'ammissibilità della prova testimoniale, limiti che trovano, in linea generale, la loro ratio in un'ottica di sfavore per la prova orale e di favore per la prova documentale per una sua intrinseca maggiore certezza ed affidabilità.
Per ciò che attiene ai limiti concernenti il valore del contratto, ai sensi dell'art. 2721 c.c., la prova per testi non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede gli euro  2,58; tuttavia, il Giudice può consentire la prova oltre detto limite, in ragione della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza. Come chiarito dalla norma, il divieto riguarda solo la materia contrattuale, non anche quella degli atti unilaterali, ad eccezione peraltro del pagamento e della remissione del debito, cui la disposizione è applicabile in relazione al rinvio di cui all'art. 2726 c.c.174;
Risulta evidente come, non essendo mai stato aggiornato alla perdita del potere d'acquisto della moneta l'originario valore di cinquemila lire previsto dal codice del 1942, il limite di euro  2,58 deve essere ora inteso come genericamente riferito a quello di un valore sufficiente a far ritenere ragionevole, secondo l'id quod plerumque accidit, il ricorso a pattuizioni scritte o alla documentazione dei pagamenti e delle remissioni di debito.
Tizio, da par suo, vorrebbe provare l'esistenza e la dazione degli assegni per i quali è causa a mezzo testi.
    Tuttavia, nonostante ai noti divieti di prova testimoniale, è possibile fare eccezione e ammettere la testimonianza quando: vi sia un principio di prova scritta ( questo è costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato); quando il contraente è stato nell'impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta o quando il contraente ha, senza sua colpa, perduto il documento che gli forniva la prova.
Ma a fondamento di tale circostanza Tizio non ha prodotto alcuna prova scritta in ordine alla propria obbligazione pecuniaria, ovvero copia dei menzionati assegni, invero vorrebbe provare tale assunto, che appare oggi estremamente aleatorio e pretestuoso, ricorrendo ad un mezzo di prova non consentito dalla legge allo stato degli atti. Infatti, giova ribadire, secondo quanto sancito dall'art. 2726 c.c. le norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito: il debitore ha, dunque, l'onere di custodire i documenti che attestano l'adempimento, secondo le regole dell'ordinaria diligenza.
Ciò sta a significare che il pagamento non può essere provato per testimoni salvo le eccezioni previste dalla dagli artt. 2721, 2724 c.c.;  da ciò consegue ulteriormente che, in virtù delle disposizioni citate, non può neppure essere provato per presunzioni. L'eventuale deroga alla norma, ove consentita al giudice, è subordinata alla concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta.

Ma v'è di più.
Qualora il creditore acconsenta al pagamento mediante assegno, l'estinzione del debito si perfeziona non già al momento del rilascio dello stesso ma all'atto del relativo pagamento. A stabilirlo è stata, tra l'altro, la seconda sezione della Corte di Cassazione che al riguardo ha enunciato il principio di diritto per il quale: in caso di adempimento di obbligazioni pecuniarie realizzato per il tramite di rilascio di assegni bancari l'estinzione del debito può essere ritenuta perfezionata solo nel momento dell'effettivo pagamento dei titoli di credito (Cass. civ. n. 12129/1992 ex plurimis), principio ulteriormente sviluppato dal giudice di legittimità che, a pochi anni di distanza, confermando così il consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale, ha affermato che l'invio di assegni da parte del debitore obbligato al pagamento di somme di denaro si configura, al limite, come datio in solutum, o, più precisamente, come proposta di una datio pro solvendo, la cui efficacia liberatoria dipende dal preventivo assenso del creditore, ovvero dalla sua accettazione, che è configurabile quando trattenga e riscuota l'assegno inviatogli. In quest'ultima ipotesi la prestazione diversa da quella dovuta è accettata con riserva, quanto al definitivo effetto liberatorio, dell'esito della condizione "salvo buon fine" o "salvo incasso", di norma inerente all'accettazione di un credito, anche cartolare, in pagamento dell'importo dovuto in numerario. (cfr. Cass. civ. n. 3427/98). Di pari tenore, la seconda sezione della Cassazione civile in una autorevole pronuncia (2000 n. 15396) ha ribadito a chiare lettere l'esigenza della contemporanea presenza dei due elementi ai fini dell'estinzione dell'obbligazione pecuniaria, ovvero, l'accettazione del creditore e l'effettiva riscossione della somma portata dal titolo. (da ultimo: Cass. civ., Sez. III, 10/03/2008, n. 6291). Conseguentemente, anche qualora tizio avesse effettivamente consegnato i presunti assegni, circostanza che si nega recisamente, allo stato non vi sarebbe alcuna prova in ordine l'estinzione dell'obbligazione con l'effetto liberatorio del debitore
Alla luce di quanto esposto ci si oppone fermamente alla richiesta prova testimoniale così come proposta da controparte.
Al contrario Caio a riprova del proprio credito ha fornito ampia prova scritta così come risulta dalla documentazione allegata al fascicolo monitorio ovvero:  fattura relativa alla fornitura delle merci consegnate a Tizio, nonché relativa bolla di consegna delle stesse, estratto autentico delle scritture contabili ed i titoli non onorati da questi.
In realtà Caio a fronte dei titoli rilasciati da Tizio per la fornitura di merce e  non onorati alla scadenza si è visto costretto a fare richiesta di ingiunzione di pagamento.

La suddetta fornitura non è stata mai in alcun modo contestata da controparte che ha confermato che la stessa si è svolta nel periodo in atti indicato, diversamente ha ritenuto di doverne contestare il quantum ritenendo di aver già ampiamente versato le somme dovute, anche se al riguardo allo stato, come già detto, non ha dato alcuna prova.
Allo stato pertanto la richiesta formulata da parte opposta è del tutto legittima oltre che fondata ed il sig. Giudicante non potrà far altro che accertare che la stessa risponde ai criteri stabiliti dall'articolo 633 c.p.c..
Alla luce di quanto sin qui esposto si ribadisce, dunque che la contestazione di controparte è del tutto priva di fondamento in fatto ed in diritto.
Per tutti i motivi innanzi esposti, il convenuto opposto, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

c h i e d e

che ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo opposto venga munito di clausola di provvisoria esecuzione poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione; insiste affinché vengano accolte le seguenti

conclusioni

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Alfa adito, contrariis e reiectis :
1) In via preliminare, rigettare l'opposizione proposta, in quanto infondata in fatto e diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze legali, oltre IVA e CAP come per legge della fase monitoria e del presente giudizio.

In via istruttoria, salva ogni ulteriore richiesta, ove occorra e senza inversione dell'onere della prova, ci si oppone sin da ora alla prova testimoniale così come richiesta perché inammissibile oltre che ininfluente ai fini del presente giudizio si chiede invece ammettersi interrogatorio formale del Sig. Tizio sulle seguenti circostanze:
"Vero che a fronte di fornitura di merci sono stati emessi i seguenti assegni ------- posti a fondamento del D.I..? "Vero che i ripetuti inviti a far fronte al relativo pagamento rimanevano elusi ? Nonché prova testimoniale sulle medesime circostanze a mezzo dei seguenti testi:-----. Con riserva di indicare le generalità di ulteriori testi nei termini di legge. Nel caso di ammissione di prova testi di controparte, si chiede di essere abilitati alla prova contraria sui medesimi testi e capitoli indicati da parte avversa.
Si producono in copia i seguenti documenti:
1) atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il-----.
2) fascicolo monitorio, con i documenti indicati in indice
3) contratto


Salvezze illimitate.
lì, -----------
                                             luogo--------Avv. firma--------

Mandato: MANDATO all'Avv. ------
Io sottoscritto Caio,  nato a --------. residente in --------------alla via â-------------. C.F. -----------.., Le conferisco mandato di rappresentarmi e difendermi nella procedura di cui al presente atto, tanto in primo che in secondo grado, nonché in quelle eventuali di esecuzione, con ogni ampia facoltà di legge, compresa quella di spiegare domanda riconvenzionale, chiamare in causa terzi, fare appelli incidentali, proporre opposizioni, reclami, deferire giuramenti decisori, istanze per sequestri giudiziari e conservativi, nonché conciliare, quietanzare e transigere, con facoltà altresì di nominare altri avvocati o farsi sostituire da altri avvocati con pari poteri. Ratifico fin da ora il Suo operato e quello dei Suoi sostituti e degli altri da Lei nominati. Presto inoltre consenso ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche al trattamento dei miei dati personali, al fine di far valere e difendere i miei diritti in sede giudiziaria per il tempo necessario all'espletamento dell'incarico conferito, essendomi state rese tutte le informazioni di cui all'art. 10 della Legge n.675/96, come modificato dall'art. 1 D. Lgs. n. 123/97. Eleggo domicilio in ------. alla via ---------. presso il Suo studio.
-------..lì 13.12.12
Caio

Visto per autentica

Avv----

Da: grazie a tutti13/12/2012 14:29:36
grazie e speriamo bene ....

Da: napoli213/12/2012 14:30:26
a che ora consegna napoli?

Da: annannanna13/12/2012 14:31:14
x aoxomoxoxa.. scusa la sentenza è favolevole al creditore?

Da: CG13/12/2012 14:31:16
ATTO>>>SVOLGIMENTO
SULLA BASE DI QUELLO DI CICCI (CHE VA CMQ BENE)
QUESTO NON E' MEGLIO, E' SOLO DIVERSO LEGGERMENTE NELLO SVOLGIMENTO.
OCCHIO CHE E' SCRITTO DI FRETTA

TRIBUNALE DI ALFA
Comparsa di costituzione e risposta
Il Sig. Caio, nato a ------. il -------.., (C.F--..) residente in------.  alla via -.., ed elettivamente domiciliato in -. alla via -----. presso lo studio dell'Avv. --------( C.F.:-, PEC:-----) che lo rappresenta e difende, in forza di mandato in  calce al presente atto, espone quanto segue. - creditore opposto -
CONTRO
Tizio (C.F. : -..) rappresentato e difeso dall'Avv. --------                                                 - debitore opponente -

Fatto
Con atto di citazione notificato il ---- Tizio proponeva opposizione avverso il D.I. n. .R.G ----- emesso dal Tribunale di - in data ----- con il quale veniva ingiunto a Tizio il pagamento di euro . 30.000,00 oltre interessi e spese e competenze legali asserendo di aver onorato la propria obbligazione con altri assegni consegnati all'opposto ancor prima della presentazione in banca dei titoli successivamente posti a base del suddetto D.I. .
Il sig Caio., ut supra, si costituisce nel presente giudizio per impugnare, punto per punto, quanto esposto da controparte nell'atto introduttivo e ne chiede l'integrale rigetto perché infondato oltre che inammissibile, il tutto unitamente alla documentazione prodotta, ed eccepisce e rileva quanto segue in :

Diritto
Si contesta preliminarmente quanto è piaciuto dedurre a controparte in merito al preteso pagamento delle somme dovute a mezzo di altri assegni a suo dire consegnati all'odierno opposto in data precedente alla presentazione in banca dei titoli successivamente posti a base del ricorso per decreto ingiuntivo.
La testimonianza consiste nell'esposizione di fatti rilevanti per la decisione della lite resa da un terzo avanti al giudice, in contraddittorio tra le parti. In ossequio al risalente principio nemo testis in causa propria, la prima caratteristica del mezzo istruttorio in esame che emerge alla luce della predetta definizione è l'incompatibilità della posizione processuale di parte con quella di testimone. La testimonianza, inoltre, deve essere resa in giudizio, dinanzi al giudice, nel contraddittorio tra le parti. Ciò comporta che vanno escluse dall'ambito della prova testimoniale le dichiarazioni stragiudiziali, anche se rese dinanzi ad un pubblico ufficiale. Infine, la prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti e non apprezzamenti o giudizi. La predetta regola deve essere intesa nel senso che la testimonianza non può tradursi in una interpretazione del tutto soggettiva dei fatti, ma sono consentiti quegli apprezzamenti che non sia possibile scindere dalla deposizione dei fatti, rimanendo affidato al giudice che procede all'escussione del teste, di impedire inammissibili valutazioni personali, pur tenendo conto che la rappresentazione dei fatti fornita al giudice è sempre il risultato di una rielaborazione personale del testimone.
Il codice civile pone una serie di limiti all'ammissibilità della prova testimoniale, limiti che trovano, in linea generale, la loro ratio in un'ottica di sfavore per la prova orale e di favore per la prova documentale per una sua intrinseca maggiore certezza ed affidabilità.
Per ciò che attiene ai limiti concernenti il valore del contratto, ai sensi dell'art. 2721 c.c., la prova per testi non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede gli euro  2,58; tuttavia, il Giudice può consentire la prova oltre detto limite, in ragione della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza. Come chiarito dalla norma, il divieto riguarda solo la materia contrattuale, non anche quella degli atti unilaterali, ad eccezione peraltro del pagamento e della remissione del debito, cui la disposizione è applicabile in relazione al rinvio di cui all'art. 2726 c.c.174;
Risulta evidente come, non essendo mai stato aggiornato alla perdita del potere d'acquisto della moneta l'originario valore di cinquemila lire previsto dal codice del 1942, il limite di euro  2,58 deve essere ora inteso come genericamente riferito a quello di un valore sufficiente a far ritenere ragionevole, secondo l'id quod plerumque accidit, il ricorso a pattuizioni scritte o alla documentazione dei pagamenti e delle remissioni di debito.
Tizio, da par suo, vorrebbe provare l'esistenza e la dazione degli assegni per i quali è causa a mezzo testi.
    Tuttavia, nonostante ai noti divieti di prova testimoniale, è possibile fare eccezione e ammettere la testimonianza quando: vi sia un principio di prova scritta ( questo è costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato); quando il contraente è stato nell'impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta o quando il contraente ha, senza sua colpa, perduto il documento che gli forniva la prova.
Ma a fondamento di tale circostanza Tizio non ha prodotto alcuna prova scritta in ordine alla propria obbligazione pecuniaria, ovvero copia dei menzionati assegni, invero vorrebbe provare tale assunto, che appare oggi estremamente aleatorio e pretestuoso, ricorrendo ad un mezzo di prova non consentito dalla legge allo stato degli atti. Infatti, giova ribadire, secondo quanto sancito dall'art. 2726 c.c. le norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito: il debitore ha, dunque, l'onere di custodire i documenti che attestano l'adempimento, secondo le regole dell'ordinaria diligenza.
Ciò sta a significare che il pagamento non può essere provato per testimoni salvo le eccezioni previste dalla dagli artt. 2721, 2724 c.c.;  da ciò consegue ulteriormente che, in virtù delle disposizioni citate, non può neppure essere provato per presunzioni. L'eventuale deroga alla norma, ove consentita al giudice, è subordinata alla concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta.

Ma v'è di più.
Qualora il creditore acconsenta al pagamento mediante assegno, l'estinzione del debito si perfeziona non già al momento del rilascio dello stesso ma all'atto del relativo pagamento. A stabilirlo è stata, tra l'altro, la seconda sezione della Corte di Cassazione che al riguardo ha enunciato il principio di diritto per il quale: in caso di adempimento di obbligazioni pecuniarie realizzato per il tramite di rilascio di assegni bancari l'estinzione del debito può essere ritenuta perfezionata solo nel momento dell'effettivo pagamento dei titoli di credito (Cass. civ. n. 12129/1992 ex plurimis), principio ulteriormente sviluppato dal giudice di legittimità che, a pochi anni di distanza, confermando così il consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale, ha affermato che l'invio di assegni da parte del debitore obbligato al pagamento di somme di denaro si configura, al limite, come datio in solutum, o, più precisamente, come proposta di una datio pro solvendo, la cui efficacia liberatoria dipende dal preventivo assenso del creditore, ovvero dalla sua accettazione, che è configurabile quando trattenga e riscuota l'assegno inviatogli. In quest'ultima ipotesi la prestazione diversa da quella dovuta è accettata con riserva, quanto al definitivo effetto liberatorio, dell'esito della condizione "salvo buon fine" o "salvo incasso", di norma inerente all'accettazione di un credito, anche cartolare, in pagamento dell'importo dovuto in numerario. (cfr. Cass. civ. n. 3427/98). Di pari tenore, la seconda sezione della Cassazione civile in una autorevole pronuncia (2000 n. 15396) ha ribadito a chiare lettere l'esigenza della contemporanea presenza dei due elementi ai fini dell'estinzione dell'obbligazione pecuniaria, ovvero, l'accettazione del creditore e l'effettiva riscossione della somma portata dal titolo. (da ultimo: Cass. civ., Sez. III, 10/03/2008, n. 6291). Conseguentemente, anche qualora tizio avesse effettivamente consegnato i presunti assegni, circostanza che si nega recisamente, allo stato non vi sarebbe alcuna prova in ordine l'estinzione dell'obbligazione con l'effetto liberatorio del debitore
Alla luce di quanto esposto ci si oppone fermamente alla richiesta prova testimoniale così come proposta da controparte.
Al contrario Caio a riprova del proprio credito ha fornito ampia prova scritta così come risulta dalla documentazione allegata al fascicolo monitorio ovvero:  fattura relativa alla fornitura delle merci consegnate a Tizio, nonché relativa bolla di consegna delle stesse, estratto autentico delle scritture contabili ed i titoli non onorati da questi.
In realtà Caio a fronte dei titoli rilasciati da Tizio per la fornitura di merce e  non onorati alla scadenza si è visto costretto a fare richiesta di ingiunzione di pagamento.

La suddetta fornitura non è stata mai in alcun modo contestata da controparte che ha confermato che la stessa si è svolta nel periodo in atti indicato, diversamente ha ritenuto di doverne contestare il quantum ritenendo di aver già ampiamente versato le somme dovute, anche se al riguardo allo stato, come già detto, non ha dato alcuna prova.
Allo stato pertanto la richiesta formulata da parte opposta è del tutto legittima oltre che fondata ed il sig. Giudicante non potrà far altro che accertare che la stessa risponde ai criteri stabiliti dall'articolo 633 c.p.c..
Alla luce di quanto sin qui esposto si ribadisce, dunque che la contestazione di controparte è del tutto priva di fondamento in fatto ed in diritto.
Per tutti i motivi innanzi esposti, il convenuto opposto, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

c h i e d e

che ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo opposto venga munito di clausola di provvisoria esecuzione poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione; insiste affinché vengano accolte le seguenti

conclusioni

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Alfa adito, contrariis e reiectis :
1) In via preliminare, rigettare l'opposizione proposta, in quanto infondata in fatto e diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze legali, oltre IVA e CAP come per legge della fase monitoria e del presente giudizio.

In via istruttoria, salva ogni ulteriore richiesta, ove occorra e senza inversione dell'onere della prova, ci si oppone sin da ora alla prova testimoniale così come richiesta perché inammissibile oltre che ininfluente ai fini del presente giudizio si chiede invece ammettersi interrogatorio formale del Sig. Tizio sulle seguenti circostanze:
"Vero che a fronte di fornitura di merci sono stati emessi i seguenti assegni ------- posti a fondamento del D.I..? "Vero che i ripetuti inviti a far fronte al relativo pagamento rimanevano elusi ? Nonché prova testimoniale sulle medesime circostanze a mezzo dei seguenti testi:-----. Con riserva di indicare le generalità di ulteriori testi nei termini di legge. Nel caso di ammissione di prova testi di controparte, si chiede di essere abilitati alla prova contraria sui medesimi testi e capitoli indicati da parte avversa.
Si producono in copia i seguenti documenti:
1) atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il-----.
2) fascicolo monitorio, con i documenti indicati in indice
3) contratto


Salvezze illimitate.
lì, -----------
                                             luogo--------Avv. firma--------

Mandato: MANDATO all'Avv. ------
Io sottoscritto Caio,  nato a --------. residente in --------------alla via â-------------. C.F. -----------.., Le conferisco mandato di rappresentarmi e difendermi nella procedura di cui al presente atto, tanto in primo che in secondo grado, nonché in quelle eventuali di esecuzione, con ogni ampia facoltà di legge, compresa quella di spiegare domanda riconvenzionale, chiamare in causa terzi, fare appelli incidentali, proporre opposizioni, reclami, deferire giuramenti decisori, istanze per sequestri giudiziari e conservativi, nonché conciliare, quietanzare e transigere, con facoltà altresì di nominare altri avvocati o farsi sostituire da altri avvocati con pari poteri. Ratifico fin da ora il Suo operato e quello dei Suoi sostituti e degli altri da Lei nominati. Presto inoltre consenso ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche al trattamento dei miei dati personali, al fine di far valere e difendere i miei diritti in sede giudiziaria per il tempo necessario all'espletamento dell'incarico conferito, essendomi state rese tutte le informazioni di cui all'art. 10 della Legge n.675/96, come modificato dall'art. 1 D. Lgs. n. 123/97. Eleggo domicilio in ------. alla via ---------. presso il Suo studio.
-------..lì 13.12.12
Caio

Visto per autentica

Avv----

Da: petalo rosso 13/12/2012 14:31:30
aoxomoxoa sei stato un aiuto prezioso in questi 3 giorni...........hai un gran cuore!!!!!!!!!grande.....grazie!!!!!!!!!

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